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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 26/05/2025, n. 658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 658 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I L T R I B U N A L E O R D I N A R I O D I M O D E N A
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
In composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice Relatore pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 4957 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2024 promossa da
(C.F. ), rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dagli Avv.ti SILVIA FENU e DE MARCH VALENTINA
RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avvocato RAVAIOLI BARBARA
CONVENUTO
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
OGGETTO: Divorzio - Scioglimento matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI: congiunte come indicato nelle note scritte in sostituzione di udienza depositate in data
18/3/2025
R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
pagina 1 di 4 1. Le parti hanno contratto matrimonio civile a Malaga in Spagna in data 19/11/2005 (matrimonio trascritto in data 27.1.2006 nel
Registro degli atti di matrimonio del Comune di Villagrande
Strisaili (Ogliastra)) e dalla loro unione è nato il figlio Persona_1
a Faenza (RA) in data 13/9/2010.
[...]
I coniugi si sono separati con sentenza n. 527/2015 pubblicata in data 28/4/2015 dal Tribunale Ordinario di Ravenna, nell'ambito del procedimento R.G. 2840/2012.
2. Con ricorso del 15/10/2024 il ricorrente ha Parte_1 chiesto: dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile e la trascrizione dell'emananda sentenza;
dichiarare che i coniugi sono autosufficienti e che nulla hanno da pretendere l'una dall'altro. In via subordinata, nell'ipotesi in cui il Tribunale adito ritenesse di essere competente sulla domanda di mantenimento del minore eventualmente proposta dalla IG.ra , porsi a carico del CP_1 ricorrente, quale contributo al mantenimento del figlio minore la somma mensile pari ad euro 880,00; porsi Persona_1
a carico del ricorrente le spese straordinarie mediche e scolastiche documentate ovvero quelle di altro tipo preventivamente concordate pari al 75% delle stesse;
prevedere che spese e compensi di causa siano rifusi in caso di opposizione.
3. Nel giudizio così radicato si è costituito il convenuto, IG.ra
, aderendo alla richiesta di Controparte_1 scioglimento del matrimonio civile e chiedendo tuttavia che le spese di lite siano poste a carico del SI. . Parte_1
4. All'esito dell'udienza del 12/3/2025 le parti chiedevano un breve rinvio al fine di depositare un ricorso congiunto.
pagina 2 di 4 5. In data 18/3/2025 le parti depositavano note scritte in sostituzione di udienza nelle quali rassegnavano le seguenti conclusioni congiunte:
“1. Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, economicamente autosufficienti, ciascuno provvederà al proprio mantenimento personale, rinunciando così ad ogni reciproca pretesa economica di mantenimento;
2. i coniugi dichiarano, Parte_1 Controparte_1 con il presente atto, di avere risolto ogni loro rapporto economico- patrimoniale dedotto e deducibile derivante dal rapporto di coniugio e di non avere reciprocamente null'altro a pretendere
l'uno dall'altra;
3. il IG. orrisponderà, a titolo di concorso di spese Parte_1 legali, al momento della pubblicazione della emananda sentenza all'avv. Barbara Ravaioli la somma omnicomprensiva di euro
2.030,00, al lordo di ogni accessorio anche fiscale, mediante bonifico bancario su conto corrente intestato a quest'ultima al seguente codice IBAN [...]CC0060650469.
L'avv. Barbara Ravaioli rilascerà al IG. al Parte_1 momento del pagamento, fattura debitamente quietanzata”.
§
La domanda principale volta a ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta, ricorrendo gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche e dovendosi ritenere accertato, dal tenore inequivoco delle difese delle parti, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti poiché non contrarie a norme imperative di legge, né all'ordine pagina 3 di 4 pubblico, ma contemperanti in modo equilibrato le rispettive eIGenze e rispondendo all'interesse morale e materiale dei figli minori.
P . Q . M .
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data 19/11/2005 a Malaga (Spagna) da Parte_1 nato in [...] il [...] con Controparte_1
nata in [...] il [...], matrimonio
[...] trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Villagrande
Strisaili, atto n. 1, parte II, serie C, anno 2006;
2. Recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti trascritte in parte motiva;
3. Incarica la Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, limitatamente al capo 1), all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Villagrande Strisaili per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Modena nella Camera di ConIGlio della Sezione
Prima Civile in data 21/5/2025
IL GIUDICE ESTENSORE
Francesca Cerrone
IL PRESIDENTE
Riccardo Di Pasquale
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