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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 08/10/2025, n. 2511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2511 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Bologna In Nome del Popolo Italiano ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma cpc nella causa n. 1407/2025 tra le parti:
PARTE ATTRICE
(C.F.: Parte_1 P.IVA_1 in persona della o del legale rappresentante pro-tempore
− Difesa: Avv. GIGLIO ANDREA;
− Domicilio: Indirizzo Telematico presso lo studio dell'Avv. Andrea Giglio
PARTE CONVENUTA
(C.F.: Controparte_1 P.IVA_2 in persona della o del legale rappresentante pro-tempore
− Difesa: Avv. TARONI MICHELE
− Domicilio: Indirizzo Telematico presso lo studio dell'Avv. Michele Taroni
Decisa a Bologna il 08/10/2025 sulle seguenti conclusioni:
Parte Attrice:
“- per tutti i motivi sopra esposti revocare e/o annullare il Decreto ingiuntivo n. 4567/2024 del 19/12/2024 (RG n. 15659/2024), emesso dal Tribunale di Bologna in data 19/12/2024 ed, in ogni caso, previa determinazione del prezzo della fornitura e posa in opera, rigettare ogni avversa domanda, pretesa ed eccezione in quanto infondata in fatto e diritto;
IN VIA SUBORDINATA - in denegata ipotesi, per tutti i motivi sopra esposti, limitare la condanna dell'opponente entro i limiti delle somme già versate ovvero ad altra minor somma rispetto alla avversa pretesa, da determinarsi in corso di causa”
1 Parte Convenuta:
“Respingere in quanto infondata e temeraria la proposta opposizione con conseguente integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto. IN VIA SUBORDINATA: Nella denegata ipotesi di revoca del decreto opposto, accertare e dichiarare che la ditta Controparte_1
è creditrice di (c.f.: ), per aver svolto i lavori
[...] Parte_1 P.IVA_1 commissionatile da quest'ultima società in esecuzione del contratto prodotto in atti (cfr.doc.n.8 + doc. n. 3 di parte opponente) della somma di € 13.622,14=, ovvero di quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta all'esito dell'espletanda istruttoria comunque rientrante nei limiti di competenza per valore del giudice adito e, conseguentemente, dichiarare tenuta e condannare essa (c.f.: , Parte_1 P.IVA_1 in persona del suo leg.rap.p.t., al pagamento, a favore della ditta CP_1 Controparte_1 in persona del suo leg.rap.p.t., al pagamento della somma di € 13.622,14=, ovvero di quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta all'esito dell'espletanda istruttoria comunque rientrante nei limiti di competenza per valore del giudice adito, oltre ad interessi ex Dlgs. 231/2002”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. si oppone al decreto n. 4567/2024 con cui il Tribunale di Bologna le ha Parte_1 ingiunto di pagare euro 13.622,14 a a titolo di corrispettivo per Controparte_1 fornitura e posa in opera di impianti di riscaldamento.
L'opponente eccepisce:
1) l'inadempimento di per aver consegnato un prodotto Controparte_1 diverso, marca Radiant, da quello oggetto del contratto di fornitura e posa in opera, di marca Daikin;
2) che tale prodotto è qualitativamente peggiore, quindi di valore inferiore, rispetto a quello oggetto del contratto, e al momento del collaudo non funzionava correttamente.
Pertanto, chiede la revoca del decreto ingiuntivo. Parte_1
, a sostegno della propria pretesa, allega: Controparte_1
1) di aver concluso in data 2/5/22 con un contratto di subappalto Parte_1 avente ad oggetto la fornitura e posa in opera di dispositivi marca Daikin;
2) che le parti si sono accordate per la sostituzione dei dispositivi Daikin con quelli Radiant;
3) di aver eseguito la prestazione oggetto del contratto, fornendo gli immobili dei condizionatori Radiant;
4) che si è resa inadempiente non pagando il corrispettivo stabilito;
Parte_1
2 Eccepisce la tardività della denuncia dei vizi.
Pertanto, chiede il rigetto dell'opposizione. Controparte_1
2.
L'opposizione è infondata.
L'opponente lamenta la consegna e posa in opera da parte dell'opposta di un condizionatore (marca Radiant) diverso da quello oggetto del contratto (marca Daikin), il quale sarebbe anche di qualità inferiore e avrebbe richiesto delle riparazioni perché non funzionava correttamente al momento del collaudo.
Il Tribunale osserva che:
1) nello scambio di mail sub doc. 5) ha espressamente accettato che per gli Pt_1 immobili di Via Fossetta venissero forniti e posti in opera i condizionatori marca Radiant al posto di quelli di marca Daikin;
2) quindi, da accordo delle parti l'originario oggetto della prestazione di è stato CP_1 sostituito con uno diverso, di cui è stata effettuata la consegna e per cui ha CP_1 diritto a ricevere il compenso richiesto;
3) anche a voler superare tale ostacolo, l'eventuale diritto di alla riduzione Pt_1 del prezzo per mancanza nel dispositivo Radiant delle qualità promesse necessiterebbe della prova, a carico dell'opponente, di questa differenza qualitativa;
4) tuttavia, non solo manca la prova di tale circostanza ma non vi è nemmeno evidenza di uno sconto riconosciuto, a causa di questa differenza, da alle Pt_1 sue committenze, né risulta che siano state espresse doglianze rispetto ai condizionatori per cui è causa.
Essendo stata concessa la provvisoria esecuzione in corso di causa, non vi è ragione di provvedere ai sensi dell'art. 654 cpc.
3.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, conformemente ai criteri di cui al DM 147/2022, istruttoria nei minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
3 2) condanna a rifondere a le spese di lite Parte_1 Controparte_1 liquidate in euro 4.237 oltre spese generali, imposta e contributi.
Bologna, 08/10/2025
Il giudice
PA IR
4
Tribunale di Bologna In Nome del Popolo Italiano ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma cpc nella causa n. 1407/2025 tra le parti:
PARTE ATTRICE
(C.F.: Parte_1 P.IVA_1 in persona della o del legale rappresentante pro-tempore
− Difesa: Avv. GIGLIO ANDREA;
− Domicilio: Indirizzo Telematico presso lo studio dell'Avv. Andrea Giglio
PARTE CONVENUTA
(C.F.: Controparte_1 P.IVA_2 in persona della o del legale rappresentante pro-tempore
− Difesa: Avv. TARONI MICHELE
− Domicilio: Indirizzo Telematico presso lo studio dell'Avv. Michele Taroni
Decisa a Bologna il 08/10/2025 sulle seguenti conclusioni:
Parte Attrice:
“- per tutti i motivi sopra esposti revocare e/o annullare il Decreto ingiuntivo n. 4567/2024 del 19/12/2024 (RG n. 15659/2024), emesso dal Tribunale di Bologna in data 19/12/2024 ed, in ogni caso, previa determinazione del prezzo della fornitura e posa in opera, rigettare ogni avversa domanda, pretesa ed eccezione in quanto infondata in fatto e diritto;
IN VIA SUBORDINATA - in denegata ipotesi, per tutti i motivi sopra esposti, limitare la condanna dell'opponente entro i limiti delle somme già versate ovvero ad altra minor somma rispetto alla avversa pretesa, da determinarsi in corso di causa”
1 Parte Convenuta:
“Respingere in quanto infondata e temeraria la proposta opposizione con conseguente integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto. IN VIA SUBORDINATA: Nella denegata ipotesi di revoca del decreto opposto, accertare e dichiarare che la ditta Controparte_1
è creditrice di (c.f.: ), per aver svolto i lavori
[...] Parte_1 P.IVA_1 commissionatile da quest'ultima società in esecuzione del contratto prodotto in atti (cfr.doc.n.8 + doc. n. 3 di parte opponente) della somma di € 13.622,14=, ovvero di quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta all'esito dell'espletanda istruttoria comunque rientrante nei limiti di competenza per valore del giudice adito e, conseguentemente, dichiarare tenuta e condannare essa (c.f.: , Parte_1 P.IVA_1 in persona del suo leg.rap.p.t., al pagamento, a favore della ditta CP_1 Controparte_1 in persona del suo leg.rap.p.t., al pagamento della somma di € 13.622,14=, ovvero di quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta all'esito dell'espletanda istruttoria comunque rientrante nei limiti di competenza per valore del giudice adito, oltre ad interessi ex Dlgs. 231/2002”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. si oppone al decreto n. 4567/2024 con cui il Tribunale di Bologna le ha Parte_1 ingiunto di pagare euro 13.622,14 a a titolo di corrispettivo per Controparte_1 fornitura e posa in opera di impianti di riscaldamento.
L'opponente eccepisce:
1) l'inadempimento di per aver consegnato un prodotto Controparte_1 diverso, marca Radiant, da quello oggetto del contratto di fornitura e posa in opera, di marca Daikin;
2) che tale prodotto è qualitativamente peggiore, quindi di valore inferiore, rispetto a quello oggetto del contratto, e al momento del collaudo non funzionava correttamente.
Pertanto, chiede la revoca del decreto ingiuntivo. Parte_1
, a sostegno della propria pretesa, allega: Controparte_1
1) di aver concluso in data 2/5/22 con un contratto di subappalto Parte_1 avente ad oggetto la fornitura e posa in opera di dispositivi marca Daikin;
2) che le parti si sono accordate per la sostituzione dei dispositivi Daikin con quelli Radiant;
3) di aver eseguito la prestazione oggetto del contratto, fornendo gli immobili dei condizionatori Radiant;
4) che si è resa inadempiente non pagando il corrispettivo stabilito;
Parte_1
2 Eccepisce la tardività della denuncia dei vizi.
Pertanto, chiede il rigetto dell'opposizione. Controparte_1
2.
L'opposizione è infondata.
L'opponente lamenta la consegna e posa in opera da parte dell'opposta di un condizionatore (marca Radiant) diverso da quello oggetto del contratto (marca Daikin), il quale sarebbe anche di qualità inferiore e avrebbe richiesto delle riparazioni perché non funzionava correttamente al momento del collaudo.
Il Tribunale osserva che:
1) nello scambio di mail sub doc. 5) ha espressamente accettato che per gli Pt_1 immobili di Via Fossetta venissero forniti e posti in opera i condizionatori marca Radiant al posto di quelli di marca Daikin;
2) quindi, da accordo delle parti l'originario oggetto della prestazione di è stato CP_1 sostituito con uno diverso, di cui è stata effettuata la consegna e per cui ha CP_1 diritto a ricevere il compenso richiesto;
3) anche a voler superare tale ostacolo, l'eventuale diritto di alla riduzione Pt_1 del prezzo per mancanza nel dispositivo Radiant delle qualità promesse necessiterebbe della prova, a carico dell'opponente, di questa differenza qualitativa;
4) tuttavia, non solo manca la prova di tale circostanza ma non vi è nemmeno evidenza di uno sconto riconosciuto, a causa di questa differenza, da alle Pt_1 sue committenze, né risulta che siano state espresse doglianze rispetto ai condizionatori per cui è causa.
Essendo stata concessa la provvisoria esecuzione in corso di causa, non vi è ragione di provvedere ai sensi dell'art. 654 cpc.
3.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, conformemente ai criteri di cui al DM 147/2022, istruttoria nei minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
3 2) condanna a rifondere a le spese di lite Parte_1 Controparte_1 liquidate in euro 4.237 oltre spese generali, imposta e contributi.
Bologna, 08/10/2025
Il giudice
PA IR
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