Versione
3 aprile 1941
3 aprile 1941
>
Versione
24 gennaio 1974
24 gennaio 1974
Art. 3.
Fermo restando il disposto di cui all'articolo precedente, l'affissione di manifesti di propaganda politica, sociale e culturale in luogo pubblico o esposto al pubblico, anche se richiesta da Enti, Amministrazioni ed Autorita' pubbliche non statali, deve essere preventivamente autorizzata dal Prefetto competente, il quale, ove lo creda, puo' sentire il Ministero della cultura popolare, circa la opportunita' della affissione. ((1)) ---------- AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale con sentenza 11-23 gennaio 1974, n. 11 (in G.U. 1a s.s. 23/01/1974, n. 22) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo.
Fermo restando il disposto di cui all'articolo precedente, l'affissione di manifesti di propaganda politica, sociale e culturale in luogo pubblico o esposto al pubblico, anche se richiesta da Enti, Amministrazioni ed Autorita' pubbliche non statali, deve essere preventivamente autorizzata dal Prefetto competente, il quale, ove lo creda, puo' sentire il Ministero della cultura popolare, circa la opportunita' della affissione. ((1)) ---------- AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale con sentenza 11-23 gennaio 1974, n. 11 (in G.U. 1a s.s. 23/01/1974, n. 22) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo.
Giurisprudenza • 2
- 1. Corte Cost., sentenza 23/01/1974, n. 11Provvedimento: […] dell'art. 3 della legge 23 gennaio 1941, n. 166 (Norme integrative per la disciplina delle pubbliche affissioni); e dell'art. 10, secondo e terzo comma, della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa), promosso con ordinanza emessa il 18 febbraio 1971 dal pretore di Recanati nel procedimento penale a carico di TI CA, iscritta al n. 98 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 99 del 21 aprile 1971. […] È fondata la questione di legittimità costituzionale del suindicato art. 3 della legge n. 166 del 1941. […]Leggi di più...
- affissione di manifesti di propaganda·
- legge 23 gennaio 1941, n. 166, art. 3·
- divieto in mancanza di autorizzazione del prefetto·
- illegittimita' costituzionale.·
- illegittimita' costituzionale della norma contenente il precetto·
- sanzione comminata dall'art. 663 cpv. cod. pen.·
- legge 8 febbraio 1948, n. 47, art. 10·
- preventiva consegna della copie alla prefettura e alla procura della repubblica·
- preteso contrasto con l'art. 21, secondo comma, cost.·
- sent. 11/74 a. stampa (liberta' di)·
- sent. 11/74 c. stampa (liberta' di)·
- disposizione recante sanzione penale per la sua inosservanza·
- giornali murali·
- questione gia' decisa·
- manifesta infondatezza.