Articolo 3 della Legge 23 gennaio 1941, n. 166
Articolo 2Articolo 4
Versione
3 aprile 1941
>
Versione
24 gennaio 1974
Art. 3.

Fermo restando il disposto di cui all'articolo precedente, l'affissione di manifesti di propaganda politica, sociale e culturale in luogo pubblico o esposto al pubblico, anche se richiesta da Enti, Amministrazioni ed Autorita' pubbliche non statali, deve essere preventivamente autorizzata dal Prefetto competente, il quale, ove lo creda, puo' sentire il Ministero della cultura popolare, circa la opportunita' della affissione. ((1)) ---------- AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale con sentenza 11-23 gennaio 1974, n. 11 (in G.U. 1a s.s. 23/01/1974, n. 22) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo.
Entrata in vigore il 24 gennaio 1974
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente