Sentenza 29 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 29/01/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
Proc. N 2428/2021 RG
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PRATO in persona del giudice istruttore, dott. Michele Sirgiovanni, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta a ruolo in data 27 settembre 2021 con il n. 2428/2021 del Ruolo Generale avente per oggetto: accertamento credito e pagamento somme, nullità ed altro , , riunita all'opposizione a decreto ingiuntivo iscritta sub n 2532/2021 RG, vertente tra in persona del legale Parte_1
e PIACENTINI, in forza di procura allegata all'atto introduttivo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Via San Gregorio n. 49; Fax: 02/67384217 Pec: Email_1
Attrice Contro
, elettivamente domiciliato in Massa via Dante n. 43, nello Controparte_1 rto PAGLIUCA che lo rappresenta e difende in forza di delega posta a margine del ricorso;
Fax: 0585/41330 Pec: Email_2
Convenuta All'udienza del 19 giugno 2024 la causa è stata posta in decisione sulle seguenti conclusioni. Per parte attrice: “quanto al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n. RG 2532/2021 (ora riunito con provvedimento del 05.02.2024 al giudizio RG 2428/2021), si rassegnano innanzitutto le seguenti CONCLUSIONI Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, IN VIA PRELIMINARE
• confermare il rigetto, ove anche irritualmente proposta, dell'istanza di revoca e/o sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto, essendo detta istanza infondata in fatto e diritto per quanto esposto nella superiore narrativa, non ricorrendone i presupposti di legge ex art.- 649 c.p.c. e non essendo in ogni caso l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
• per l'effetto, confermare la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, già ribadita in sede di udienza ex art. 183 c.p.c. del 20.01.2022; SEMPRE IN VIA PRELIMINARE
• confermare il rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Prato sollevata dal convenuto, disposto questo stesso Ill.mo Giudice con la sentenza non definitiva n. 486/2023 pubbl. il 24.07.2023 dal Tribunale di Prato nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n. RG 2532/2021;
1
• accertare e dichiarare la nullità per indeterminatezza assoluta ex art. 163 commi 3 e 4 della domanda avversaria avente ad oggetto la richiesta di accertamento dell'effettivo ammontare del credito vantato da e in ogni caso emettere sul punto declaratoria di Pt_1 inammissibilità e/o comunque di ri er radicale ed assoluto difetto di allegazione;
• in ogni caso accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di in quanto mero Pt_1 cessionario del credito, in relazione a domande di natura restitutori itoria avanzate dall'opponente; NEL MERITO
• respingere l'opposizione proposta dal Sig. in quanto infondata in fatto e Controparte_1 in diritto;
• per l'effetto, confermare il d opposto in quanto il credito azionato da è certo, liquido ed esigibile;
• in ogni caso, accertare e dichiarare il dovere Pt_1 dell'oppone . e, conseguentemente, condannarlo a corrispondere a Controparte_1 favore della convenuta opposta l'importo di euro 448.414,78 = per i titoli di cui al ricorso monitorio oltre interessi come specificati e liquidati in decreto ingiuntivo fino al saldo effettivo ed oltre le spese della procedura di ingiunzione, ovvero a quell'altra somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia;
• respingere le domande tutte avanzate dall'opponente Sig. in quanto infondate in fatto e diritto;
• emettere ogni Controparte_1 altro provvediment o di giustizia;
IN VIA ISTRUTTORIA
• ammettersi prova orale sui seguenti capitoli di prova, numerati da 1 a 3, da intendersi preceduto da “vero che”: • il Sig. ha sottoscritto innanzi a me la garanzia
Controparte_1 fiDEussoria a favore della (che mi si rammostra sub docc. nn. Controparte_2 10 e 11); • in sede di sottoscrizione della predetta garanzia fiDEussoria ho preventivamente illustrato al Sig. tutte le clausole della garanzia;
• in particolare, ho
Controparte_1 illustrato al Sig. la clausola 3 (obblighi del fiDEussore), la clausola 7
Controparte_1 (escussione del debitore o del fiDEussore) la clausola 10 (obbligazioni garantite invalide); • il Sig. ha accettato espressamente le clausole della garanzia che gli sono
Controparte_1 state illustrate ed ha manifestato la volontà di procedere alla sottoscrizione della fiDEussione;
con i seguenti testi: ✓ funzionario della dipendenza di Lucca dell'allora
✓ responsabile pro tempore dell'ufficio fidi della dipendenza di Lucca Controparte_3 dell'allora ✓ direttore pro tempore della dipendenza di Lucca dell'allora Controparte_3
Controparte_3
• con vittoria di spese e compensi. Quanto, invece, al giudizio in epigrafe RG 2428/2021 (a cui, con provvedimento del 05.02.2024, è stato riunito il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n. RG 2532/2021), si rassegnano le seguenti CONCLUSIONI Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, NEL MERITO
• confermare la sentenza non definitiva n. 637/2023 pubbl. in data 25.09.2023 nell'ambito del presente giudizio RG 2428/2021 dal Tribunale di Prato con cui questo stesso Ill.mo Giudice ha rigettato: - l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Prato sollevata dal convenuto;
- l'eccezione di nullità parziale alle clausole della fiDEussione specifica conclusa sottoscritta il 25 settembre 2008 a garanzia del finanziamento concesso il 20 ottobre 2008 alla per l'importo di € 700.000,00, Controparte_4 regolato su c/c n 88 dell'importo massimo di Euro 280.000,00;
• per l'effetto, accertare e dichiarare l'esistenza del credito di Euro 280.000,00=, oltre interessi dovuti in considerazione dell'inadempimento del garante al tasso contrattuale del 5,580 % dalla data del passaggio a sofferenza del 11.07.2013, della
[...] nei confronti del Sig. quale fiDEussore della Parte_1 Controparte_1
Controparte_2
2 • per l'effetto, condannare il Sig. al pagamento della somma di Euro Controparte_1 280.000,00=, oltre interessi dovuti in considerazione dell'inadempimento del garante al tasso contrattuale del 5,580 % dalla data del passaggio a sofferenza del 11.07.2013, ed oltre alle spese legali (oltre IVA e CPA) ed alle successive occorrende, per le motivazioni tutte esposte in parte narrativa del presente atto. IN OGNI CASO • emettere ogni altro provvedimento ritenuto di legge e di giustizia;
• con vittoria di spese e compensi di causa.”
Per parte convenuta: “In via preliminare 1. Dichiararsi l'incompetenza territoriale del Tribunale di Prato a favore del Tribunale di Massa Carrara o, in ipotesi, del Tribunale di Lucca per tutti i motivi esposti in atti e con ogni conseguenziale provvedimento. In via Istruttoria 2. Dichiararsi in ogni caso l'inammissibilità e/o l'irrilevanza della prova per testi ex adverso dedotta per tutti i motivi esposti in atti in quanto irrilevante e superflua per i motivi esposti nella memoria ex art. 183, VI°, n. 3 cpc.
3. Se del caso ed occorrendo, ammettersi la prova per testi dedotta da parte convenuta nella memoria ex art. 183, comma VI°, n. 2 cpc (vedi pag. 9 e 10).
4. Emettersi l'ordine di cui all'art. 210 cpc nei confronti degli istituti di credito che il Giudice riterrà di indicare - quali, ad esempio, NT NP, CR, NC BP, PE, Monte DE HI di IE, ED AG IT, NL - al fine di ottenere l'esibizione di copia DE modelli prestampati utilizzati da dette banche per la stipulazione DE contratti di fiDEussione o di copia di almeno un contratto di fiDEussione per istituto di credito, fra quelli sopra indicati, stipulato nel periodo che interessa il presente processo (previo oscuramento DE dati sensibili).
5. In ipotesi, disporsi CTU al fine di accertare il contenuto DE prestampati utilizzati al fine della stipulazione DE contratti di fiDEussione, nel periodo che interessa il presente processo, da primari istituti di credito, quali NT NP, CR, NC BP, PE, Monte DE HI di IE, ED AG IT, NL e/o quei diversi ed ulteriori istituti che il Giudice Vorrà indicare oppure al fine di accertare il contenuto di almeno un contratto di fiDEussione per istituto di credito, fra quelli sopra indicati, oppure di svolgere tutti quegli ulteriori accertamenti utili e opportuni al fine di verificare il contenuto DE contratti di fiDEussione sottoscritti dai predetti istituti di credito, con specifico riferimento all'utilizzo di clausole coincidenti con quelle contrassegnate con i n.ri 2, 6 e 8 nello schema ABI. nel merito In tesi 6. Previo accertamento della nullità parziale della fiDEussione 25/09/2008 ed in particolare della nullità delle clausole n. 2, 6 e 8 per tutti motivi esposti in atti;
previo, altresì, accertamento, per l'effetto, della liberazione del convenuto da ogni obbligazione derivante dalla predetta fiDEussione e ciò Controparte_1 ai sensi e disposizioni di cui all'art. 1957 c.c.; previo, di conseguenza, accertamento che nulla è dovuto da quest'ultimo ad Parte_1
rigettarsi le domande tutte proposte d
[...] convenuto in quanto infondate in fatto ed in diritto, con ogni Controparte_1 conseguenz . in ipotesi 7. Previo accertamento della nullità totale della fiDEussione 25/09/2008 per tutti i motivi esposti in atti e ciò in ipotesi anche ai sensi dell'art. 1419 cc, rigettarsi le domande tutte ex adverso proposte in quanto infondate in fatto ed in diritto con ogni conseguenziale provvedimento. In ulteriori ipotesi ed in via gradata 8. Previo accertamento dell'avvenuta liberazione del convenuto da ogni Controparte_1 obbligazione ai sensi ed agli effetti di cui all'art. 1956 c.c., rigettarsi le domande proposte da parte attrice per i motivi esposti in atti e con ogni conseguenziale provvedimento.
9. Dichiararsi comunque infondate in fatto ed in diritto e non provate e, per l'effetto, rigettarsi le avverse pretese, diritti e domande tutte per i motivi e nei limiti esposti in atti, e ciò anche in riferimento alla fattispecie dell'abuso del diritto, con ogni conseguenziale provvedimento. In ogni caso 10. Condannarsi parte attrice all'integrale refusione a favore del convenuto
delle spese e delle competenze professionali di lite oltre il rimborso spese Controparte_1 i accessori fiscali nonché delle eventuali spese di CTU e di CTP. Con ogni più ampia riserva e ribadendo la totale contestazione dell'atto di citazione nonché delle avverse memorie e produzioni in atti…”.
3 **
“Quanto al giudizio RG 2532/2021 (riunito al giudizio RG 2428/2021) In via preliminare 1. Previa declaratoria dell'inesistenza e/o della nullità e/o dell'inefficacia della fiDEussione datata 10/09/2008 a firma DE sigg.ri e , dichiararsi Parte_2 Controparte_1 l'incompetenza per territorio del Giudic o i o opposto e conseguentemente disporsi la revoca del decreto stesso e ciò per i motivi esposti in atti e con ogni ulteriore provvedimento.
2. In ipotesi denegata, dichiararsi comunque l'incompetenza per territorio del Giudice che ha pronunciato il decreto ingiuntivo opposto e conseguentemente disporsi la revoca del decreto stesso e ciò per gli ulteriori motivi esposti in atti e con ogni conseguenziale provvedimento. In via istruttoria 3. Dichiararsi in ogni caso l'inammissibilità e/o l'irrilevanza della prova per testi ex adverso dedotta per tutti i motivi esposti in atti. Se del caso ed occorrendo;
4. Ammettersi la prova per testi dedotta da parte opponente nella memoria ex art. 183, comma VI°, n. 2 cpc (vedi pag. 5) e nella memoria ex art. 183, comma VI°, n. 3 cpc (vedi pag.
4).
5. Emettersi l'ordine di cui all'art. 210 cpc nei confronti degli istituti di credito che il Giudice riterrà di indicare - quali, ad esempio, NT NP, CR, NC BP, PE, Monte DE HI di IE, ED AG IT, NL - al fine di ottenere l'esibizione di copia DE modelli prestampati utilizzati da dette banche per la stipulazione DE contratti di fiDEussione o di copia di almeno un contratto di fiDEussione per istituto di credito, fra quelli sopra indicati, stipulato nel periodo che interessa il presente processo (previo oscuramento DE dati sensibili).
6. In ipotesi, disporsi CTU al fine di accertare il contenuto DE prestampati utilizzati al fine della stipulazione DE contratti di fiDEussione, nel periodo che interessa il presente processo, da primari istituti di credito, quali NT NP, CR, NC BP, PE, Monte DE HI di IE, ED AG IT, NL e/o quei diversi ed ulteriori istituti che il Giudice Vorrà indicare oppure al fine di accertare il contenuto di almeno un contratto di fiDEussione per istituto di credito, fra quelli sopra indicati, oppure di svolgere tutti quegli ulteriori accertamenti utili e opportuni al fine di verificare il contenuto DE contratti di fiDEussione sottoscritti dai predetti istituti di credito, con specifico riferimento all'utilizzo di clausole coincidenti con quelle contrassegnate nello schema ABI con i n.ri 2, 6 e 8. Nel merito
7. Previa declaratoria dell'inesistenza e/o della nullità e/o dell'inefficacia della fiDEussione datata 10/09/2008 a firma DE sigg.ri e , dichiararsi che Parte_2 Controparte_1 nulla è dovuto dal sig. ad e Controparte_1 Parte_1 per l'effetto disporsi la o in n atti e con ogni ulteriore provvedimento.
8. Disporsi in ogni caso la revoca del decreto ingiuntivo opposto nonché il rigetto delle domande tutte ex adverso avanzate in quanto palesemente infondate in fatto ed in diritto e comunque prive di qualsiasi elemento probatorio, sia in punto di an che di quantum, per tutte le ragioni esposte in atti e con ogni conseguenziale provvedimento. In ipotesi
9. Previa declaratoria della nullità degli artt. 2, 6 e 8 della fiDEussione datata 10/09/2008 a firma DE sigg.ri e , dichiararsi l'avvenuta liberazione del Parte_2 Controparte_1 sig. da ogni obbligazione e comunque che nulla è dallo stesso dovuto ad Controparte_1
e ciò ai sensi ed agli effetti di cui agli art. 1956 Parte_1 e 1957 c.c. e per l'effetto rigettarsi le avverse pretese, diritti e domande tutte per i motivi esposti in atti e con ogni conseguenziale provvedimento. 10. In ulteriore ipotesi, dichiararsi infondati in fatto ed in diritto e comunque non provati i diritti, le pretese e le domande tutte di cui agli atti avversari e per l'effetto, rigettarsi gli stessi per i motivi e nei limiti esposti in atti e ciò anche in riferimento alla fattispecie dell'abuso del diritto, con ogni conseguenziale provvedimento.
4 11. Sempre in ulteriore ipotesi, previo accertamento e declaratoria della nullità e dell'inefficacia delle pattuizioni e/o delle obbligazioni e comunque dell'illegittimità dell'operato della Banca convenuta relativamente alla determinazione ed all'applicazione di tutti gli oneri di natura remunerativa addebitati sui conti correnti ed in ogni caso alla luce di tutte le motivazioni meglio esposte in atti, accertarsi l'effettivo ammontare del credito vantato da e per l'effetto il reale credito dalla Parte_1 stessa va con ogni conseguenziale Controparte_1 provvedimento. In ogni caso
12. Condannarsi all'integrale refusione delle Parte_1 spese e DE comp del 15% spese generali, gli accessori fiscali nonché le eventuali spese di CTU e CTP.
13. Condannarsi, altresì, alla restituzione a Parte_1 favore di dell'importo di € 25.566,51, oltre interessi legali e rivalutazione Controparte_1 monetari to del pignoramento presso terzi promosso dinnanzi al Tribunale di Massa, RG. 531/2021, in forza del decreto ingiuntivo opposto nonché di tutte le ulteriori somme che verranno eventualmente riscosse in virtù di tale titolo, con ogni conseguenziale provvedimento. Con ogni più ampia riserva e ribadendo la totale contestazione della comparsa di costituzione avversaria nonché delle avverse memorie e produzioni in atti”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 17 settembre 2021,
[...]
, esponeva: Parte_3
- che in attuazione del DL 25.6.2017, n 99, con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n 185 del 25.6.2017, pubblicato in GI del 31.7.2017,
n 177, era stata disposta la liquidazione coatta amministrativa nei confronti di
; Controparte_5
- che con DM del 22.2.2018 (in GU del 29.5.2018, n 123), il Ministro dell'Economia e delle Finanze aveva disposto la cessione in blocco a di CP_6 crediti deteriorati e altri attivi non ceduti a o già retrocessi di Controparte_7 cui era titolare, con costituzione di patrimonio Controparte_5 destinato, dandone avviso in data 11 aprile 2018;
- che tra tali crediti vi era quello vantato da nei Controparte_5 confronti della e, per essa, di Controparte_2 CP_1
;
[...]
- che con atto per notar di Roma, in data 19 luglio 2019 ( Rep n Persona_1
59590; Racc. 30481) aveva cambiato denominazione sociale assumendo CP_6 quella di Controparte_8
5 - che, in particolare, con contratto di mutuo chirografario n 30/83621, la
( già e già Controparte_5 Controparte_9 [...]
) a seguito di fusione per incorporazione della Controparte_10 [...]
, aveva accordato alla Controparte_11 Controparte_4 un finanziamento di € 700.000,00, regolato su c/c n 88/57/0236762
[...]
, al tasso di interesse determinato ai sensi dell'art 2 del contratto, originariamente pari al 5.58% nominale annuo;
- che in precedenza, in data 25 settembre 2008, con atto prodromico alla concessione del mutuo sopra indicato, , socio in misura di Controparte_1
460.248,00 quote sociali, pari al 23,01% del capitale sociale di complessivi euro
2.000.000,00 della debitrice principale si era Controparte_2 costituito fiDEussore solidale della società sino alla concorrenza dell'importo massimo di Euro 280.000,00 per le obbligazioni derivanti dal predetto contratto di mutuo chirografario;
- che la società era venuta meno agli Controparte_2 impegni di cui contratto di mutuo chirografario e pertanto in data 11 luglio 2013, la banca aveva risolto il contratto per inadempimento, intimando il pagamento del debito residuo ammontante ad € 369.474,92, documentato nell'estratto ex art 50
TUB ;
- che, nonostante i solleciti, sia la debitrice principale che i fiDEussori non avevano versato quanto richiesto.
- che era stata dichiarata fallita in data Controparte_2
25.9.2014, e la banca creditrice si era insinuata al passivo del fallimento nella procedura pendente presso il Tribunale di Lucca ( RG n 118/2014) ed era stata ammessa al passivo, anche in relazione ad ulteriori linee di credito, per l'importo di € 1086868,02;
- di avere appreso in data 2.4.2021 del progetto di riparto parziale dimesso dalla curatela, con previsione di importo di € 71.288,09 a favore del fiDEussore
e senza riparti a favore del ceto chirografario;
Controparte_1
- di avere presentato ricorso per sequestro conservativo concesso ante causam in data 30 aprile 2021 e, successivamente revocato in esito alla instaurazione del contraddittorio;
6 - che sussisteva ancora interesse ad ottenere l'accertamento del credito e la condanna nei confronti del fiDEussore al pagamento di quanto ancora dovuto.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva rilevando: Controparte_1
- che la fiDEussione richiamata da controparte era stata sottoscritta quando ancora non era stato concluso il contratto di finanziamento con la debitrice principale;
- che il testo della fiDEussione ricalcava in maniera speculare lo schema predisposto dall'ABI, oggetto del provvedimento della Banca d'IT n 55 del 2 maggio 2005;
- che la nullità delle relative clausole avrebbe dovuto essere estesa anche alle fiDEussioni specifiche e, quindi, anche a quella richiamata da controparte a fondamento della pretesa;
- che attesa la nullità parziale delle clausole, anche quella avente ad oggetto la deroga al disposto dell'art 1957 c.c. avrebbe dovuto essere considerata viziata, con conseguente decadenza in quanto dopo la raccomandata del 24 giugno 2013, il successivo atto finalizzato al recupero del credito non aveva rispettato il termine semestrale;
- che il Tribunale di Prato era stato ritenuto Giudice competente in forza dell'elezione del foro prevista nell'art. 9 del contratto di mutuo chirografario e dell'art. 15 del contratto di fiDEussione in base al luogo ove si trovava la sede legale della Banca mutuante e creditrice;
- che la clausola 15 della fiDEussione, oltre al riferimento alla sede legale, richiamava il foro nella cui giurisdizione si trova la filiale che ha effettuato le operazioni garantite (ovvero Pietrasanta, quindi il foro di competenza sarebbe
Lucca) o il foro di cui all'art. 18 cpc (ovvero Massa, quindi foro di competenza sarebbe quello di Massa Carrara), dovendosi i in ogni caso escludere il CP_1 radicamento della competenza a in quanto si era estinta per CP_3 incorporazione nella di , con sede a ed a sua volta CP_12 CP_5 CP_5 sottoposta a liquidazione coatta amministrativa;
- che avrebbe dovuto applicare anche disciplina a tutela del consumatore, con conseguente nullità della clausola vessatoria quale quella relativa al foro esclusivo di competenza.
7 Tanto premesso eccepiva la incompetenza territoriale e della nullità della fiDEussione e nel merito per la intervenuta decadenza e liberazione del fiDEussore, ai sensi degli artt. 1956 e 1957 c.c., in ogni caso con la condanna della controparte al pagamento delle spese e competenze di rito.
All'udienza del 17 febbraio 2022 veniva assegnato alle parti termine per attivare la procedura di mediazione obbligatoria e il relativo verbale era depositato il 9 giugno 2022, con esito negativo.
Con sentenza non definitiva n. 637/2023, pubblicata in data 25 settembre 2023, il
Tribunale rigettava l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal convenuto e quella di nullità parziale delle clausole della fiDEussione specifica sottoscritta il 25 settembre 2008 a garanzia del finanziamento concesso il 20 ottobre 2008 alla , disponendo la rimessione in Parte_4 istruttoria della causa.
Nelle more parte attrice rilevava di avere introdotto altro giudizio con ricorso per decreto ingiuntivo, comprensivo di quanto richiesto in questa sede, e che a seguito di opposizione di controparte, risultava pendente sub n 2532/21 RG.
In particolare, con atto di citazione notificato in data 7 ottobre 2021 , CP_1
aveva proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n 771/21
[...] emesso in data 16/7/21 e notificato in data 4-5 agosto 2021, con il quale il CP_1 Tribunale di gli aveva ingiunto di pagare Parte_3
, la somma di € 448.414,78, oltre interessi e spese di procedura, derivante dal
[...] saldo passivo di conto corrente n. 88/236762 e affidamenti contratto di conto anticipo fatture n. 88/236763 , nonché al saldo debitore del mutuo chirografario n. 30/83621.
In tale atto si era precisato che a sostegno del ricorso erano state richiamate due fiDEussioni -rispettivamente a firma e - Persona_2 Controparte_1 recanti le date del 10 settembre 2008, a garanzia “dipendenti dalla/e seguente/i linea/e di crediti: FID. SINGOLA DI NATURA FINANZ. M/T di euro 1.316.830,00
(unmilionetrecentosedicimilaottocentotrenta/00)” e, la seconda, del 25 settembre
2008 a garanzia delle obbligazioni “dipendenti dalla/e seguente/i linea/e di crediti:
di euro 700.000,00 limitatamente a € Parte_5
280.000,00 (duecentottantamila/00” e che in assenza di contrari elementi, la fiDEussione 25/09/2008 era intervenuta a sostituire quella precedente del 8 10/09/2008, rimanendo l'unico contratto di garanzia in essere tenuto conto che quella precedente era nulla per la mancata previsione dell'importo massimo garantito in palese violazione dell'art. 10 L. 154/1992 sia dalla completa aderenza del testo della fiDEussione stessa, appartenente al genere “omnibus”, al modello elaborato nell'anno 2003 dall'ABI e sanzionato nel 2005 con il noto provvedimento della Banca d'IT n. 55 in relazione alla violazione dell'art. 2 L.287/1990.
Per tali argomentazioni chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo, in ragione della eccepita incompetenza territoriale e della nullità della fiDEussione del 10 settembre e nel merito per la intervenuta decadenza e liberazione del fiDEussione, ai sensi degli artt 1956 e 1957 c,c,.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva anche in tale giudizio la banca creditrice, la quale deduceva, tra l'altro, che entrambe le fiDEussioni richiamate a sostegno della posizione creditoria erano valide e vincolanti, dovendosi considerare generico il riferimento alle clausole ritenute conformi al modello ABI
e, in ogni caso, sfornito di prova ed avendo il aveva sottoscritto CP_1 espressamente la clausola di deroga alla decadenza del creditore ex art. 1957 c.c.
Sulla scorta di tali argomenti, concludeva per il rigetto della opposizione, con vittoria di spese a favore del procuratore costituito, ovvero in subordine per la condanna dell' opponente al pagamento delle somme risultanti dall'istruttoria, previa riunione con il procedimento iscritto sub n 2428/2021 RG pendente innanzi al medesimo G.I.
Con ordinanza emessa il 5 febbraio 2024, questo G.I. disponeva la riunione alla presente causa di quella iscritta sub n 2532/21 RG, pendente tra le stesse parti innanzi al medesimo, nell'ambito della quale è stata emessa sentenza non definitiva n. 486/2023, pubblicata in data 24 luglio 2023, con la quale era stata dichiarata la nullità delle fiDEussioni omnibus sottoscritte il 10 settembre Nella fattispecie sottoscritta il 25 settembre 2008, non si verte nella medesima tipologia negoziale, in quanto non si tratta di fiDEussione omnibus, ma di fiDEussione accessoria ad un rapporto negoziale determinato, quale il contratto di mutuo, Pertanto, l'opponente in ordine alla sussistenza di intese a monte, e quindi alla violazione della richiamata disciplina, non può qui giovarsi dell'inversione dell'onere della prova derivante dalla corrispondenza delle clausole allo schema sanzionato. 9 Completata l'istruttoria, all'udienza del 19 giugno 2024, la causa era definitivamente trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte, previa concessione alle parti DE termini di cui all'art 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. DETERMINAZIONE DELL'OGGETTO DEI GIUDIZI RIUNITI
Al fine di esattamente delimitare il thema decidendum della presente fattispecie, quanto alla determinazione della pretesa di credito, dovrà necessariamente fare riferimento al contenuto degli atti introduttivi DE due giudizi, successivamente riuniti, e limitatamente alla posizione di . Controparte_1
A riguardo, giova infatti precisare che con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento d'ingiunzione, si svolge secondo le norme del rito ordinario, nel quale il creditore opposto è gravato dall'onere di provare i fatti costitutivi della domanda proposta e può produrre nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria, per cui il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione dell'ingiunzione, ma la fondatezza della pretesa creditoria nel suo complesso (Cass. 12.3.2019, n 7020; Cass., 8.2.92, n.1410; Cass., 23.10.90, n. 10280;
Cass., 28.11.89, n. 5185; Cass., 19.1.88, n. 361; Cass.,5.12.87, n. 9078).
Conseguentemente, anche nel procedimento di opposizione, la valutazione della pretesa presuppone, l'accertamento dell'esistenza e dell'entità del credito oggetto della pretesa che ha giustificato l'emissione dell'ingiunzione.
Ebbene, in entrambi i giudizi ha Controparte_8 agito nei confronti del vocando la sua qualità di coobbligato solidale CP_1 della in virtù di distinti atti di fiDEussione, Controparte_2 intercorrenti in origine con , oggetto Controparte_13 di successione sul lato attivo per effetto dell'atto di fusione per incorporazione da parte della ( atto del 21.12.2010) e della Controparte_9 successiva cessione in blocco disposta a favore di , con DM 22.2.2018, la CP_6 quale ha poi assunto la denominazione sopra indicata.
10 Specificamente, nel ricorso per decreto ingiuntivo depositato il 16 giugno 2021,
ha allega un credito complessivo di € 817.829,70, di cui: Pt_1
- € 88.290,86, quale saldo debitore alla data del 23 luglio 2013, sul contratto di conto corrente n 88/236762, stipulato il 3 aprile 2008 presso la filiale di Pietrasanta della (subentrata a;
Controparte_5 CP_3
-€ 360.123,92, quale saldo debitore alla data del 15 luglio 2013, sul contratto di conto anticipi su fatture n 88/236763, stipulato il 3 aprile 2008 presso la filiale di Pietrasanta della (subentrata a;
Controparte_5 CP_3
- € 369.414.92 quale saldo debitore alla data dell'11 luglio 2013, sul contratto di mutuo chirografario n 30/83621, avente ad oggetto un finanziamento di € 700.000,00, accordato il 20 ottobre 2008 e disciplinato su c/c n 88/236762. Ha, inoltre, precisato che tali crediti sono stati oggetto di distinte fiDEussioni:
➢ le prime concesse in data 10 settembre 2008 da Parte_2 all'epoca legale rappresentante e socio della Controparte_4
e da , socio della medesima società, in riferimento a tutti i Controparte_1 rapporti presenti e futuri intercorrenti con la debitrice principale, sino alla concorrenza dell'importo massimo di € 1.316.830,00;
➢ le seconde concesse in data 25 settembre 2008 da Parte_2
e da a garanzia dello specifico adempimento delle
[...] Controparte_1 obbligazioni derivanti dal mutuo chirografario sopra indicato, sino alla concorrenza dell'importo massimo di € 280.000,00.
In forza di tali titoli, ha richiesto e ottenuto decreto ingiuntivo n 771/2021, emesso il 20 luglio 2021, per il pagamento della somma complessiva di € 817.829,70 nei confronti del solo ( estraneo al giudizio) e di € 448,414,78, Parte_2 in solido, nei confronti di , odierno opponente, ritenendo quindi Controparte_1 di escludere nei confronti dal perimetro della domanda il credito € 369.474.92, fondato sulla fiDEussione specifica prestata dal secondo a garanzia del mutuo chirografario nei limiti della somma di € 280.000,00 .
Quest'ultimo credito, infatti, è stato oggetto della domanda introdotta con l'atto di citazione notificato il 17 settembre 2021 con la quale, a seguito di revoca del sequestro cautelare in precedenza ottenuto, sono state avanzate le richieste di accertamento del credito mei confronti del e di sua conseguente CP_1 condanna per l'importo di € 280.000,00.
Le questioni sollevate nel presente procedimento, e poste a fondamento delle contestazioni sollevate rispetto a tali pretese dal videnziano profili di CP_1 nullità in relazione a tutte le fiDEussioni prestate, tali – nella prospettiva del
11 garante- da legittimare a sollevare in ogni caso il venir meno di ogni obbligazione del garante. E tuttavia, poiché i garanti, attraverso le lettere di fiDEussioni sopra richiamate hanno sottoscritto specifiche clausole limitative – a vario grado- della facoltà di sollevare eccezioni, appare pregiudiziale la risoluzione della validità DE negozi costitutivi delle garanzie o, quanto meno, delle singole clausole limitative delle possibilità di sollevare eccezioni, dovendosi altrimenti escludere - secondo il contenuto degli obblighi negoziali assunti- la possibilità di contestare l'esistenza ed entità del debito della società garantita.
II.
SULLA VALIDITA' DELLE GARANZIE PRESTATE. QUESTIONI DEFINITE CON LE SENTENZA NON DEFINITIVE.
Gran parte delle questioni richiamate dalle parti sono state oggetto delle pronunce non definitive emesse nell'ambito delle cause oggi riunite, così che tali determinazioni non sono suscettibili di rivisitazione nel presente grado di giudizio, nonostante le prospettazione delle parti.
A)
Con sentenza non definitiva n. 486 /2023, emessa 24 luglio 2023, il Tribunale, dato atto del superamento della questione di procedibilità inerente la mancata attivazione della procedura di mediazione obbligatoria e disattesa la eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'opponente, ha ritenuto fondata la eccezione di nullità parziale delle fiDEussioni generiche ( c.d. omnibus) prestate il
10 settembre 2008, unitamente al co-fiDEussore per Parte_2 violazione dell'art 2, comma 2, lettera A legge 287/1990, e limitatamente alle clausole corrispondenti agli artt 2,6 e 8 dello schema contrattuale oggetto del provvedimento sanzionatorio n 55 del 2 maggio 2005 .
Tale pronuncia, le cui motivazioni devono qui intendersi integralmente richiamate
, rileva nei confronti del in quanto trattasi di accertamento Controparte_1 incidentale “ al fine di legittimare gli opponenti a far valere i vizi DE rapporti principali idonei a paralizzare la pretesa avversaria ( v. pag. 22 e s della sentenza), nonché la decadenza a far valere la garanzia per il mancato rispetto del termine di cui all'art 1957 c.c “. ( pag. 27 e ss della sentenza).
12 In forza di tale statuizione, quindi, per le pretese di credito derivanti dai saldi negativi DE due rapporti di conto corrente è venuta meno l'obbligazione del garante, essendo peraltro pacifica, nei suoi confronti, l'inosservanza del termine di cui all'art 1957 c,c,.
B)
Al contempo, nella sentenza richiamata ( pag. 28), pur precisandosi che nei confronti del non era stata introdotta la pretesa fondata sul mutuo CP_1 chirografario, si segnalava come i medesimi profili di invalidità non potevano essere riconosciuti in relazione alle fiDEussioni del 25 settembre 2008, poiché trattandosi di garanzie prestate in relazione ad uno specifico credito, il fiDEussore non avrebbe potuto giovarsi della presunzione derivante dal provvedimento dell'ABI circa la esistenza di intese anticoncorrenziali a monte con effetti sul modello negoziale utilizzato. Relativamente alla fiDEussione sottoscritta il 25 settembre 2008, in definitiva, non è possibile affermare il venir meno della obbligazioni DE garanti per le violazioni delle prescrizioni di cui agli artt 1956 e
1957 c.c., attesa la validità delle limitazioni sottoscritte.
In piena coerenza con le affermazioni incidentali della prima pronuncia, si pone la sentenza non definitiva n. 637 /2023, pubblicata il 24 settembre 2023, intervenuta nel procedimento n 2428/2021 RG, con la quale il Tribunale. dopo avere disatteso ancora una volta la questione posta sulla competenza territoriale in base alle norme del c-d. codice del consumo, ha espressamente rigettato la eccezione di nullità con riferimento alla fiDEussione specifica sottoscritta il 25 settembre 2008.
Sul presupposto della piena validità della garanzia prestata sul mutuo chirografario, ed alle deroghe negoziali concordate (Dlgsvo 6.9.2005, n 206), sia con specifico riferimento al rispetto dell'art 1956 c.c., che quanto al termine imposto dall'art 1957 c.c., tenuto conto della domanda di insinuazione al passivo presentata nell'ambito della procedura pendente presso il Tribunale di Lucca, a seguito del fallimento della ( pag. 22 e ss Controparte_4 della sentenza). Al rigetto della questione di invalidità delle fiDEussioni, segue il difetto di legittimazione DE garanti a sollevare le questioni di nullità e decadenza in relazione a tutti i rapporti principali oggetto della relativa garanzia. Infatti, in ordine agli altri profili di illegittimità sollevati in ordine ai rapporti principali, la 13 difesa della banca ha evidenziato che i garanti non sarebbero comunque legittimati a sollevare le relative eccezioni perché i rapporti di garanzia troverebbero titolo in negozi che contenendo l'impegno al pagamento immediato ed in qualsiasi momento, clausola di pagamento c.d. “a prima richiesta”, andrebbero qualificati come contratto autonomo di garanzia e comunque sarebbero del tutto slegati dalle obbligazioni nascenti dai contratti principali. In proposito, non può non essere evidenziato l'impegno espresso DE garanti a pagare a semplice richiesta di tutto quanto dovuto con rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art 1944 c.c. , ed obbligo di rimborsare le somme eventualmente incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite in seguito ad annullamento o revoca DE pagamenti stessi. In generale una siffatta clausola può essere idonea a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fiDEussione , così che il giudice è sempre tenuto a valutare tale clausola alla luce della lettura dell'intero contratto, e, in particolare, DE riferimenti del contratto alla situazione relativa al rapporto sottostante, alla necessità di indicare, per la richiesta di pagamento,
l'inadempienza riscontrata (Cass., 19.2.2019, n 4717; Cass., sez. un. 18.2.2010, n
3947).
Appare dunque evidente l'intenzione DE contraenti di rafforzare proprio quei caratteri di autonomia della garanzia pur trattandosi di fiDEussione accessoria ai rapporti principali. Tuttavia, se l'esame complessivo del contenuto delle fiDEussioni consente di non ritenere il venir meno della obbligazione DE garanti per le violazioni delle prescrizioni di cui agli artt 1956 e 1957 c.c., al contempo non consente di condividere la qualificazione DE contratti di fiDEussione come del tutto slegati ed autonomi rispetto ai rapporti principali, poiché, al di là dell'accezione letterale del tipo contrattuale. Si tratta quindi di valutare in quali limiti potranno trovare ingresso le questioni sollevate in ordine ai rapporti principali, in rapporto al contenuto DE diversi regolamenti negoziali, quindi, liberamente approvato in ordine alle diverse garanzie prestate, discende che i garanti potrebbero evitare il pagamento immediato del debito soltanto qualora ricorrano le condizioni per l'esperimento dell' exceptio doli generalis seu praesentis, e cioè quando il rapporto garantito sia nullo per contrarietà a norme 14 imperative o per illiceità della causa. Secondo l'interpretazione della S.C., la
"exceptio doli generalis seu praesentis" ha fondamento storico romanistico nella circostanza che l'attore, nell'avvalersi di un diritto di cui chiede tutela giudiziale, si renda colpevole di frode, in quanto sottace, nella prospettazione della fattispecie controversia, situazioni sopravvenute alla fonte negoziale del diritto fatto valere ed aventi forza modificativa o estintiva del diritto stesso (Cass., 1.10.1999, n 10864).
In tali casi, l'abusività della richiesta di garanzia ai fini dell'accoglimento dell'"exceptio doli" deve in ogni caso risultare "prima facie" o comunque da una prova c.d. liquida, cioè di pronta soluzione che il garante è tenuto a fornire mentre non possono essere addotte a suo fondamento circostanze fattuali idonee a costituire oggetto di eccezione di merito opponibile dal debitore garantito al creditore beneficiario della garanzia, in ragione dell'inopponibilità da parte del garante di eccezioni di merito proprie del rapporto principale (Cass., 22.11.2019, n
30509).
Essendo preclusa al fiDEussore, in deroga all'art. 1945, l'opponibilità delle eccezioni che potrebbero essere sollevate dal debitore principale, la richiesta di pagamento immediato deve risultare prima facie fraudolenta o abusiva sì da apparire all'evidenza contraria a norme imperative (Cass., 17.3.2006, n 5997; Cass., sez. III, 6.4.1998, n 3552; Cass., sez. I, 19.3.1993,n 3291) o per illiceità della causa, dovendo ritenersi che in quest'ultimo caso l'invalidità del contratto "presupposto" si comunichi al contratto di garanzia, rendendo la sua causa illecita
(Cass. 7.3.2002,n 3326).
In tale prospettiva, nell'ambito del dovere di protezione del garantito da possibili abusi del beneficiario, e pena la perdita del diritto di rivalsa, l'eccezione è legittima solo in quanto sussistano prove sicure della malafede del beneficiario, desumile dal chiaramente pretestuosa escussione di una garanzia bancaria "a prima richiesta” resa evidente dal certo ed incontestabile venir meno del debito garantito. E' solo tale evenienza che si colloca al di fuori della portata e della funzione della clausola medesima e che, se la comprendesse, travalicherebbe i limiti della garanzia e si tradurrebbe nella costituzione di una "obbligazione autonoma", priva di causa, cioè della funzione di garanzia. E però, nel caso in esame non vi sono elementi da cui desumere la malafede o il carattere fraudolento da parte della banca, in quanto le censure articolate dal garante fanno piuttosto riferimento all'abuso delle garanzie, 15 ma non richiamano – neanche implicitamente- la pretestuosità evidente della richiesta correlata alla certezza del venir meno del debito garantito.
Né, per altro verso, la invalidità può desumersi dalla circostanza che al momento della sottoscrizione della garanzia il mutuo non era stato ancora concluso e il finanziamento erogato, poiché è sufficiente la determinazione o determinabilità dell'obbligazione principale, che ben può essere non ancora attuale, in assenza di una chiara evidente rappresentazione della certezza dell'inadempimento da parte del debitore principale, sottaciuta ai garanti (Cass. 7 marzo 2002,n 3326.; 3 febbraio
1999, n 920).
La garanzia fiDEussoria prestata, in favore di una banca, in relazione ad un contratto di mutuo, caratterizzata dalla coincidenza tra il capitale garantito e quello mutuato e dalla determinabilità degli interessi, nonché degli eventuali accessori, in base ai tassi ufficiali ed alle previsioni contrattuali, deve qualificarsi come ordinaria, perché avente ad oggetto un credito individuato (diversamente dalla fiDEussione cd. "omnibus", dove, invece, il credito garantito dipende dallo svolgimento futuro del rapporto tra banca creditrice e cliente), la cui eventuale, successiva quantificazione, per interessi ed accessori, dipende esclusivamente da parametri predeterminati dai contraenti e non soggetti alla loro discrezionalità, dovendosi così escludere la caducazione della garanzia o la sua limitazione all'importo del capitale mutuato (Cass., 25.10.2016, n 21521).
Quanto alla prova del credito, sorretta anche della certificazione del saldo ai sensi dell'art 50 TUB, vero è che in tema di prova del credito fornita da un istituto bancario, va distinto l'estratto di saldaconto - dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice accompagnata dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da un'attestazione di verità e liquidità del credito- dall'ordinario estratto conto, che è funzionale a certificare le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall'ultimo saldo, con le condizioni attive e passive praticate dalla banca. Il saldaconto, secondo l'orientamento consolidato riveste efficacia probatoria nel solo procedimento per decreto ingiuntivo instaurato dall'istituto, mentre l'estratto conto, trascorso il previsto periodo di tempo dalla sua comunicazione al correntista, assume carattere di incontestabilità ed è, conseguentemente, idoneo a fungere da prova anche nel successivo giudizio contenzioso instaurato dal cliente (Cass., 6.6.2018, n 16 14640; Cass. 19.10.2016, n 21092; Cass., 25.9.2003, n 14234). Tali risultanze, peraltro, possono essere disattese solo in presenza di circostanziate contestazioni specificamente dirette contro determinate annotazioni, e non attraverso un mero rifiuto del pagamento la generica affermazione di nulla dovere. Nel caso di specie l'attrice ha prodotto il contratto di mutuo chirografario n 30/83621, avente ad oggetto un finanziamento di € 700.000,00, accordato il 20 ottobre 2008 e disciplinato su c/c n 88/236762, che le fiDEussioni specifiche sottoscritte il 25 settembre 2008. Non risulta che la debitrice principale, né peraltro i fiDEussori, abbiano contestato l'erogazione del finanziamento, peraltro documentato non solo dalla certificazione ai sensi dell'art 50 TUB, ma anche da gli estratti conto attestanti le anticipazioni di credito non rimborsate. Non v'è dubbio. quindi, che il compendio probatorio è idoneo a sorreggere la pretesa di credito derivante dal mutuo chirografario.
In definitiva, sulla scorta del complesso delle argomentazioni sopra esposte e qui richiamate, mentre dovrà essere revocato il decreto ingiuntivo emesso nei confronti del per effetto della riconosciuta invalidità delle clausole CP_1 della fiDEussione prestata il 10 settembre 2008, la domanda dovrà essere accolta, per quanto concerne il credito nascente dal mutuo chirografario, attesa la già riconosciuta validità delle fiDEussioni specifiche sottoscritte in data 25 settembre
2008, e nei limiti dell'importo massimo garantito pari ad € 280.000,00, su cui sono dovuti gli interessi ex art. 1284, comma 4, c.c solo dalla domanda sino all'effettivo soddisfo. Ai sensi dell'art 1942 c.c., infatti, la fiDEussione si estende agli accessori del debito principale, nei limiti del massimo garantito, pur essendo il fiDEussore tenuto agli ulteriori interessi che a titolo moratorio abbiano a maturare su tale importo fino alla data del pagamento, da chiunque effettuato. L'incremento che per tal modo subisce il debito del fiDEussore, in quanto imputabile a specifico inadempimento del fiDEussore stesso, in applicazione della regola generale della garanzia patrimoniale di cui all'art. 2740 cod. civ. , nonché DE principi di divieto dell'abuso del diritto e della correttezza nei rapporti interprivati , appare autonomamente rilevante oltre il limite del massimale della fiDEussione (Cass.,
12.6.2015, n 12263).
Infine, la reciproca soccombenza in relazione alle domande ed eccezioni reciprocamente proposte nei due giudizi riuniti, nonché i contrasti ed i mutamenti
17 giurisprudenziali su questioni dirimenti, inducono a ravvisare le condizioni per la integrale compensazione delle spese di lite (Cass., ord. n 24257 del 4.10.2018).
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da
,, in persona del legale rappresentante p.t, Parte_3 nei confronti di , con atto di citazione notificato in data in data Controparte_1
17 settembre 2021, nonché sull'opposizione spiegata da Controparte_1 avverso il decreto ingiuntivo n 771/21 emesso in data 16/7/21 dal Giudice del Tribunale di Prato e notificato in data 4-5 agosto 2021, con atto di citazione notificato in data 7 ottobre 2021, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) revoca in accoglimento della proposta opposizione , il decreto ingiuntivo opposto;
b) accerta il credito della società attrice nei confronti di , quale garante Controparte_1 della e nei limiti della fiDEussione prestata in Controparte_4 data 25 settembre 2008, di € 280.000,00, e condanna al Controparte_1 relativo pagamento, oltre interessi nella misura di cui all'art 1284, comma 4, c.c. dalla data della domanda all'effettivo soddisfo;
c) dichiara l'integrale compensazione delle spese processuali.
Così deciso in data 28 gennaio 2025, dal Tribunale di Prato, in persona del G.I. dott. Michele Sirgiovanni, in funzione di Giudice Unico.
Il Giudice Istruttore Dott. Michele Sirgiovanni
18