Articolo 7 della Legge 30 gennaio 1963, n. 141
Articolo 6Articolo 8
Versione
5 giugno 1963
>
Versione
15 luglio 1998
Art. 7.
Il Consiglio superiore dell'aviazione civile e' composto di un presidente, del direttore generale dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile, di un consigliere di Stato designato dal presidente del Consiglio di stato, di un sostituto avvocato generale dello Stato designato dall'avvocato generale dello Stato, e di altri undici membri designati ciascuno dal Ministero degli affari esteri, dal Ministero delle finanze, dal Ministero del tesoro, dal Ministero dei lavori pubblici, dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile (Ispettorato generale dell'aviazione civile), dal Ministero dell'industria e del commercio, dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, dal Ministero delle partecipazioni statali, dal Ministero della sanita' dal Ministero del turismo e dello spettacolo e dal Presidente del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, nonche' di sei esperti uno dei quali rappresentante della categoria dei piloti civili, designato dall'A.N.P.A.C.
Fanno inoltre parte del Consiglio stesso due funzionari (civili o militari) dell'Amministrazione della difesa-aeronautica di cui uno in servizio presso l'ispettorato delle telecomunicazioni e dell'assistenza al volo, designati dal Ministero della difesa.
I membri designati dai Ministeri devono avere qualifica non inferiore ad ispettore generale o equiparata.
La Commissione, da costituire ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo precedente, per lo studio dei provvedimenti necessari al coordinamento delle attivita' nell'ambito dello spazio aereo nazionale, e' presieduta dal presidente del Consiglio superiore dell'aviazione civile ed e' composta di altri quattro membri, di cui due appartenenti ai ruoli dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile e due del Ministero della difesa-aeronautica.
In seno al Consiglio superiore dell'aviazione civile e' istituita una segreteria diretta da un funzionario della Carriera direttiva del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, Ispettorato generale dell'aviazione civile, con qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione il quale esercita le funzioni di segretario del Consiglio. ((2)) -------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.P.R. 24 aprile 1998, n. 202 ha disposto (con l'art. 18, comma 1, lettera m)) che "Ai sensi dell' articolo 1, commi 13 e 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , si intendono abrogate le disposizioni sotto elencate, con effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al precedente articolo 14: [. . .] m) legge 30 gennaio 1963, n. 141 ".
Entrata in vigore il 15 luglio 1998