Note all' art. 27 :
- Il comma 4 dell'art. 625 del codice di procedura penale prevede che: "In ogni caso la cancelleria del giudice che ha emesso la decisione impugnata esegue annotazione, in margine o in fine dell'originale, della decisione della corte".
- Per il testo dell'art. 335 del medesimo codice si veda la nota all'art. 3.