Versione
24 ottobre 1989
24 ottobre 1989
Art. 27. 1. Fermo quanto previsto dall'art. 625 comma 4 del codice, la cancelleria annota sull'originale della sentenza o del decreto di condanna l'irrevocabilita' del provvedimento, dandone comunicazione alla segreteria del pubblico ministero per le conseguenti annotazioni sul registro previsto dall'art. 335 del codice.
Note all' art. 27 :
- Il comma 4 dell'art. 625 del codice di procedura penale prevede che: "In ogni caso la cancelleria del giudice che ha emesso la decisione impugnata esegue annotazione, in margine o in fine dell'originale, della decisione della corte".
- Per il testo dell'art. 335 del medesimo codice si veda la nota all'art. 3.
Note all' art. 27 :
- Il comma 4 dell'art. 625 del codice di procedura penale prevede che: "In ogni caso la cancelleria del giudice che ha emesso la decisione impugnata esegue annotazione, in margine o in fine dell'originale, della decisione della corte".
- Per il testo dell'art. 335 del medesimo codice si veda la nota all'art. 3.
Commentari • 4
- 1. Spedizione del titolo esecutivo nel processo penaleGaetano Walter Caglioti · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/ · 63.600437
[…] Il titolo esecutivo: aspetti generali Si definisce titolo esecutivo [1] il documento che consente di promuovere l' esecuzione forzata o è titolo esecutivo quel documento che consente di esercitare l'azione esecutiva della quale rappresenta condizione necessaria e sufficiente . […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 12
- 1. TAR Roma, sez. 1B, sentenza 28/10/2022, n. 13957Provvedimento: […] in mancanza della attestazione di irrevocabilità, l'Amministrazione non avrebbe avuto né il potere né la competenza per potersi sostituire alla Cancelleria del competente Ufficio Giudiziario, al quale tale incombenza di attestazione è demandata” (cita art. 27 e art. 28 Regolamento attuazione cod. proc. pen. […] non revocando o annullando in toto il provvedimento sanzionatorio, bensì applicando il principio dell'assorbimento sulla esecuzione del periodo (8 mesi) di sospensione disciplinare dall'impiego applicato, deducendo il periodo già scontato molti anni prima (nel 2012) per effetto della sospensione precauzionale a suo tempo disposta nei confronti dello stesso ricorrente.Leggi di più...
- art. 918 e 921 C.O.M.·
- regolamento di sospensione precauzionale e sospensione disciplinare·
- assorbimento delle sanzioni·
- irragionevolezza del provvedimento disciplinare·
- tutela della privacy·
- sospensione precauzionale·
- art. 1379, 1392 e 1393 C.O.M.·
- ricostruzione di carriera·
- lavoro di pubblica utilità·
- giudizio penale·
- violazione dei termini procedimentali·
- sospensione disciplinare·
- procedimento disciplinare·
- estinzione del reato·
- decadenza della potestà sanzionatoria