Articolo 27 del Regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale
Articolo 26Articolo 28
Versione
24 ottobre 1989
Art. 27. 1. Fermo quanto previsto dall'art. 625 comma 4 del codice, la cancelleria annota sull'originale della sentenza o del decreto di condanna l'irrevocabilita' del provvedimento, dandone comunicazione alla segreteria del pubblico ministero per le conseguenti annotazioni sul registro previsto dall'art. 335 del codice.
Note all' art. 27 :
- Il comma 4 dell'art. 625 del codice di procedura penale prevede che: "In ogni caso la cancelleria del giudice che ha emesso la decisione impugnata esegue annotazione, in margine o in fine dell'originale, della decisione della corte".
- Per il testo dell'art. 335 del medesimo codice si veda la nota all'art. 3.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989
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