Articolo 23 della Legge 5 aprile 1964, n. 284
Articolo 22Articolo 24
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31 maggio 1964
Art. 23. Commissione esaminatrice, svolgimento e valutazione delle prove

La Commissione esaminatrice del concorso si compone:
1) di un vice avvocato dello Stato, presidente;
2) di un procuratore capo o di un procuratore dello Stato;
3) di un insegnante di ruolo di materie letterarie di istituto medio.
Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera di concetto dell'Avvocatura dello Stato.
Entrata in vigore il 31 maggio 1964