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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 13/05/2025, n. 960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 960 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Davide De Giorgio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 8126/2023 Registro Generale affari contenziosi civili vertente TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Angelo Parte_1 C.F._1
De Vincenti, presso cui è stato eletto domicilio in Roma, via Giuseppe Pisanelli n.
40, giusta procura in atti
ATTRICE E
(C.F. AR
, con il patrocinio dell'avv. Donatella Bassanelli, presso cui è stato P.IVA_1 eletto domicilio in piazza Trento e Trieste n. 13, giusta procura in atti CP_1
CONVENUTA
E
PA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Mattia Roberto Cappello, presso P.IVA_2 cui è stato eletto domicilio in Milano, via Camillo Hajec n. 2, giusta procura in atti
CONVENUTA
OGGETTO del giudizio: 102001 - azione surrogatoria ex art. 2900 c.c.
CONCLUSIONI delle parti:
Per (dalla nota di precisazione delle conclusioni depositata in data Parte_1
10.01.2025):
In ottemperanza al Provvedimento reso da codesto Tribunale in data 28 ottobre
2024, il procuratore di parte attrice, ferme e integralmente richiamate le proprie difese svolte nei precedenti atti difensivi depositati, rassegna le proprie conclusioni riportandosi a quelle contenute nell'atto introduttivo del giudizio da intendersi integralmente riportate e trascritte. Ad ogni buon fine, si insiste e si reitera la richiesta di ammissione delle istanze istruttorie per come formulate nell'atto introduttivo del giudizio e nelle successive memorie istruttorie ex art. 171 ter secondo e terzo termine cpc.
Per (dalla nota AR di precisazione delle conclusioni depositata in data 09.01.2025): Voglia l'Ill.mo Tribunale di Monza, disattesa ogni contraria istanza, previo ogni opportuno accertamento e declaratoria: nel merito, respingere tutte ed in toto le domande ex adverso formulate nei confronti dell' perché AR AR inammissibili o comunque infondate in fatto ed in diritto e per tutti i motivi esposti, anche in ragione delle eccezioni di decadenza e compensazione svolte in atti.
Con vittoria e condanna di e di alla rifusione di Parte_1 CP_2 compensi e spese di lite, anche tecniche d'ufficio e di parte. In via istruttoria: (omissis)
Per (dalla nota di precisazione delle conclusioni depositata in data CP_2
10.01.2025):
In via preliminare nei confronti della signora Parte_1
Alla luce dei fatti esposti in narrativa si chiede dichiarare inammissibile improcedibile e comunque infondata perché sprovvista di prova la domanda proposta dalla signora nei confronti della convenuta società Parte_1 CP_2 in quanto priva dei requisiti previsti dalla legge per quanto riguarda l'azione
[...] surrogatoria per tutti i motivi esposti in narrativa, di conseguenza condannarla al pagamento di una somma a titolo di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., così come ritenuta di giustizia, in favore della convenuta società
[...]
. L'azione odierna è carente PA nel diritto e nei fatti e ha causato un gravissimo pregiudizio alla comparente società.
Condannare altresì la sig.ra a pagare alla Parte_1 [...]
, le spese e competenze di di lite. PA
In via principale e riconvenzionale trasversale nei confronti della
[...]
AR
La società , PA in persona del liquidatore sig.ra per i motivi esposti in PA narrativa, propone domanda riconvenzionale trasversale nei confronti della società
in persona del AR AR legale rappresentante pro tempore, C.F. e P.I. e chiede accertarsi il P.IVA_1 credito maturato nei confronti della liquidazione pari ad €. PA
108.098,32 così suddivisi:
a) Indennità di cessazione del rapporto pari ad € 29.039,21 come calcolata dalla Contr
(V doc.8 e.mail dell'8.5.2020) b) Provvigioni maturate alla cessazione del contratto € 11.738,12 al loro degli storni sig.ra € -766,68 e – 2.145,00 così un netto di €.8.826,44; Pt_2
2 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio c) Rappel maturati alla data della cessazione del rapporto € 8.000,00;
d) Indennità sostitutiva del mancato preavviso ex art. 14 lett. a) e 15 comma 3 e 4 dell'Accordo del 1986 pari ad €. 62.232,66;
o altra somma che verrà ritenuta di giustizia e per l'effetto condannare l'
[...]
in persona del legale AR rappresentante pro tempore al pagamento della somma di €. 108.098,32 in favore della società in PA liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore o altra somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio e riservata ogni altra difesa.
In via subordinata e riconvenzionale trasversale nei confronti della
[...]
AR
La società , PA in persona del liquidatore sig.ra per i motivi esposti in PA narrativa, propone domanda riconvenzionale trasversale nei confronti della società
in persona del AR AR legale rappresentante pro tempore, C.F. e P.I. e chiede accertarsi il P.IVA_1 credito maturato nei confronti della liquidazione pari ad €. PA
53.450,90 così suddivisi:
a) Provvigioni maturate alla cessazione del contratto € 11.738,12 al loro degli storni sig.ra € -766,68 e – 2.145,00 così un netto di €.8.826,44; Pt_2
b) Indennità ai sensi dell'art. 21 comma 1 dell'Accordo Nazionale pari ad €.
15.585,25 Contr c) Indennità di fine mandato come quantificate da in € 29.039,21.
In ogni caso con vittoria di competenze, spese tutte ed onorari del presente giudizio. In via istruttoria (omissis)
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'atto introduttivo del giudizio, , nella sua qualità di Parte_1 socia della , posta in PA Parte_1 liquidazione con atto in data 27.02.2020, premesso che detta società aveva svolto l'attività di subagente dell AR ed assumendo altresì che il mandato di subagenzia era stato
[...] illegittimamente sciolto mediante recesso della mandante per giusta causa in data
06.02.2020 e che la subagente era rimasta inerte nell'esercizio dei suoi diritti ed azioni, ha citato in giudizio tanto l AR quanto la
[...] PA
onde ottenere la condanna della prima al
[...] pagamento delle spettanze di fine rapporto ed al risarcimento dei danni derivati dall'illegittimo recesso.
ha PA contestato la sussistenza in capo all'attrice dei presupposti per l'azione surrogatoria, ed ha proposto nei confronti dell'altra convenuta domanda trasversale di condanna al pagamento delle spettanze di fine mandato.
costituitasi AR soltanto a seguito della notificazione della domanda trasversale dell'altra convenuta, ha domandato il rigetto delle richieste avversarie, contestandone la fondatezza, ha contestato altresì la sussistenza dei presupposti per l'azione surrogatoria in capo all'attrice, ha eccepito la decadenza dal diritto di richiedere l'indennità ex art. 1751 c.c. ed ha opposto in ogni caso in compensazione impropria il suo credito dell'importo di euro 39.500,00 oltre interessi convenzionali, quale residuo non versato del corrispettivo per rivalsa riconosciuto nella scrittura del 20.01.2016 sottoscritta da entrambe le socie amministratrici della società subagente, nonché gli ulteriori crediti di euro 1.380,24 per spese condominiali relative agli uffici della subagenzia e di euro 477,73 per materiale di propaganda e quello di ammontare indeterminato relativo ai danni subiti a seguito delle vicende che avevano condotto al recesso per giusta causa.
La causa è stata ritenuta per la decisione sulla scorta delle risultanze documentali in atti, senza effettuazione di ulteriore attività istruttoria.
2. Passando all'esame del merito, deve rilevarsi che l'art. 2900 c.c., norma in virtù della quale l'odierna attrice ha agito in giudizio, dispone quanto segue:
“Il creditore, per assicurare che siano soddisfatte o conservate le sue ragioni, può esercitare i diritti e le azioni che spettano verso i terzi al proprio debitore e che questi trascura di esercitare, purché i diritti e le azioni abbiano contenuto patrimoniale e non si tratti di diritti o di azioni che, per loro natura o per disposizione di legge, non possono essere esercitati se non dal loro titolare.
Il creditore, qualora agisca giudizialmente, deve citare anche il debitore al quale intende surrogarsi”. Come può agevolmente notarsi dalla formulazione della norma citata, il primo presupposto dell'azione è che chi agisce ex art. 2900 c.c. possa essere qualificato come creditore.
A tale proposito, la Corte di Cassazione (cfr.: Cass., Sez. 1, ordinanza n. 27841 del 28.10.2024) ha ritenuto che “ai fini dell'esercizio dell'azione surrogatoria, la legittimazione attiva deve essere riconosciuta in capo al titolare di un credito, pur se sottoposto a condizione o a termine, ed anche se illiquido, mentre non è sufficiente, a tal fine, la titolarità di un credito meramente eventuale, derivante da una fattispecie non ancora perfezionata”.
Nel caso di specie, premesso che ha sostenuto di essere “creditrice Parte_1 insoddisfatta nei confronti della per tutti i diritti rivenienti dalla CP_2 cessazione del rapporto sub agenziale di cui alle lettere di nomina del 28/11/2013” (cfr.: atto di citazione, a pagina 2), deve rilevarsi che il credito relativo ai “diritti rivenienti dalla cessazione del rapporto sub agenziale di cui alle lettere di nomina del 28/11/2013” vede quale titolare non già l'attrice, bensì la società subagente PA PA
.
[...] Alla socia potrebbe spettare, semmai, il credito relativo alla distribuzione degli utili o dell'eventuale attivo rimasto al termine della fase di liquidazione in cui ad oggi la società si trova.
Trattasi, tuttavia, di posizioni creditorie del tutto eventuali, ove si considerino i debiti della società medesima, sia quelli dichiarati dalla difesa della stessa
, sia PA PA PA quelli opposti in compensazione da parte dell'altra convenuta
[...]
AR
Già sotto tale aspetto, non può affatto dirsi che all'attrice possa essere attribuita la qualificazione giuridica di creditrice della società.
Sotto un secondo aspetto, premesso che, come affermato ancora una volta dalla
Suprema Corte (cfr.: Cass., Sez. 2, ordinanza n. 34940 del 28.11.2022), “l'azione surrogatoria, consentendo al creditore di prevenire e neutralizzare gli effetti negativi che possano derivare alle sue ragioni dall'inerzia del debitore, il quale ometta di esercitare le opportune azioni dirette ad incrementare il suo patrimonio, conferisce al creditore stesso la legittimazione all'esercizio di un diritto altrui, ed ha perciò carattere necessariamente eccezionale, potendo essere proposta solo nei casi ed alle condizioni previsti dalla legge”, non può non rilevarsi come l'odierna attrice, in quanto socia illimitatamente responsabile di una società di persone, non possa essere considerata quale soggetto estraneo alla società medesima, vale a dire non in grado di determinarne le scelte.
Sotto tale angolo visuale, deve rilevarsi che la socia ha partecipato alla delibera in data 27.02.2020 di scioglimento della società e di contestuale nomina della liquidatrice nella persona dell'altra socia (cfr.: doc. 10 PA dell'attrice), alla quale viene imputata l'asserita inerzia.
Inoltre, sempre l'attrice non ha assunto alcuna iniziativa per l'eventuale sostituzione della liquidatrice medesima, una volta ritenuto che la stessa avesse colpevolmente omesso di agire nei confronti dell'agente
[...]
Controparte_3
In tal senso, la pretesa inerzia della società non può non essere ascritta anche alla condotta, parimenti omissiva, tenuta dall'attrice medesima.
In terzo luogo, dalla formulazione dell'art. 2900 c.c. si evince che l'inerzia del debitore deve essere perdurante all'atto di instaurazione del giudizio con l'azione surrogatoria.
Al riguardo, sempre la Corte di Cassazione (cfr.: Cass., Sez. 2, ordinanza n. 34940 del 28.11.2022, già innanzi citata), ha osservato che, “qualora il debitore non sia più inerte, per aver posto in essere comportamenti idonei e sufficienti a far ritenere utilmente espressa la sua volontà in ordine alla gestione del rapporto, viene a mancare il presupposto perché a lui possa sostituirsi il creditore, il quale non può sindacare le modalità con cui il debitore abbia ritenuto di esercitare i suoi diritti nell'ambito del rapporto, né contestare le scelte e l'idoneità delle manifestazioni di volontà da lui poste in essere a produrre gli effetti riconosciuti dall'ordinamento, soccorrendo all'uopo altri strumenti di tutela a garanzia delle pretese del creditore”. Ciò premesso sotto il profilo giuridico, deve rilevarsi, in concreto, che la liquidatrice della società subagente, oltre ad indirizzare all'agente vari solleciti scritti in ordine alla liquidazione delle spettanze conseguenti alla cessazione del rapporto di subagenzia (cfr.: doc. 11 della convenuta , solleciti CP_2 idonei ad interrompere la prescrizione, risulta aver indirizzato all'altra socia, odierna attrice, una richiesta in data 08.10.2020, concernente la nomina comune di un avvocato per la tutela dei diritti oggetto della presente causa (cfr.: doc. 14 della convenuta , ottenendo in data 12.10.2020 un laconico rifiuto, senza CP_2 alcuna proposta alternativa (cfr.: doc. 15 della convenuta . CP_2
Quanto precede conferma le considerazioni già svolte innanzi circa l'insussistenza di un'estraneità dell'attrice rispetto all'asserita inerzia della società convenuta ed induce a ritenere tutt'altro che dimostrata detta pretesa inerzia. Gli elementi di cui innanzi sono convergenti nel senso dell'insussistenza degli elementi di cui all'art. 2900 c.c., con conseguente giudizio di inammissibilità dell'azione in questione.
Quanto alle domande che l'attrice sostiene di aver svolto in proprio sulla scorta della pretesa illegittimità del recesso della preponente, esse, anche a prescindere da ulteriori considerazioni, sono infondate, sussistendo gli estremi della giusta causa, come meglio si vedrà oltre.
3. Come innanzi si accennava, anche la convenuta
[...]
, contestata la sussistenza della PA giusta causa di recesso in relazione al precedente rapporto di subagenzia, ha proposto nei confronti dell'agente AR [...] domanda di condanna di quest'ultima al pagamento delle AR spettanze derivanti dalla cessazione del rapporto, sicché occorre verificare in primo luogo se la giusta causa del recesso possa o meno considerarsi sussistente. Deve premettersi, in proposito, che la rinuncia da parte della socia alla CP_2 propria parte delle spettanze dovute in favore dell'altra socia effettuata Pt_1 solo al termine della causa a meri fini conciliativi (sicché neppure è dato comprendere se si tratti di una rinuncia vera e propria o di una semplice proposta di conciliazione) non comporta la cessazione della materia del contendere, sicché non esime l'organo giudicante dall'obbligo di esaminare la domanda trasversale della società convenuta.
In punto di diritto, la Corte di Cassazione (cfr.: Cass., Sez. 2, ordinanza n. 18030 del 23.06.2023) ha affermato che “in tema di cessazione del rapporto di agenzia, il recesso senza preavviso dell'impresa preponente è consentito nel caso in cui intervenga una causa che impedisca la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto” e che l'indagine del giudice in ordine alla sussistenza di un inadempimento dell'agente, integrante giusta causa di recesso, deve tenere conto
“delle complessive dimensioni economiche del contratto, dell'incidenza dell'inadempimento sull'equilibrio contrattuale e della gravità della condotta, da valutarsi in considerazione della diversità della posizione dell'agente rispetto a quella del lavoratore subordinato, in ragione del fatto che il rapporto di fiducia nel rapporto di agenzia assume maggiore intensità, stante la maggiore autonomia di gestione dell'attività”. In concreto, il recesso risulta comunicato dalla convenuta
[...] mediante raccomandata a mano del Controparte_3
06.02.2020 (cfr.: doc. 3 dell'attrice), raccomandata del seguente tenore quanto al punto in esame: “Nella nostra veste di Agenti Generali di Generali Italia di
Largo XXV Aprile, Vi comunichiamo la decisione di interrompere per CP_1 giusta causa il rapporto di sub-agenzia con Voi in corso stante il venir meno del vincolo fiduciario. Nello specifico ci riferiamo alla segnalazione che ci è pervenuta dal Sig. , contraente della polizza numero 71324223, Parte_3 per la quale l'interessato ha versato un importo di € 20.000 a mezzo assegno, importo che non risulta contabilizzato sulla polizza in questione. Pertanto, in qualità di preponenti, Vi revochiamo ai sensi dell'art. 14 lettera F dell'Accordo
Economico Nazionale del 27/11/1986 l'incarico conferitoVi di Sub-agente con effetto immediato e per giusta causa a Voi imputabile […]”.
Una prima contestazione sollevata al riguardo dalla convenuta
[...]
riguarda il fatto che, a PA PA dire della stessa, , il soggetto che aveva inviato la segnalazione, Parte_3 sarebbe stato cliente non già di bensì di tale PA Per_1
insieme al quale tanto l'attrice quanto la predetta gestivano il
[...] CP_2 rapporto di subagenzia nel periodo in questione.
Al riguardo, deve osservarsi che la segnalazione del summenzionato Parte_3
in data 14.01.2020 (cfr.: doc. 14 dell'attrice) faceva riferimento ad un
[...] versamento di euro 20.000,00 con assegno, versamento in ordine al quale il denunciante sosteneva di aver ottenuto “regolare ricevuta n. 92376537 del 7/06/2013”, sottoscritta da che egli definiva sua “consulente di CP_2 riferimento”. Ora, come si evince dall'esame degli allegati contenuti nel doc. 3 della convenuta
AR AR
- effettivamente la polizza emessa a fronte del versamento del premio unico pari ad euro 20.000,00 risulta sottoscritta da (cfr.: PA doc. 3, a pagina 52 del relativo file);
- la quietanza relativa al versamento del premio unico di euro 20.000,00 risulta sottoscritta anch'essa da (cfr.: doc. 3, a pagina 53 PA del relativo file);
- la girata relativa al versamento dell'importo di euro 20.000,00, di cui all'assegno consegnato dal risulta sottoscritta ancora una volta da Pt_3
(cfr.: doc. 3, a pagina 56 del relativo file). PA
Gli elementi di cui sopra dimostrano quanto meno la partecipazione attiva di alla vicenda in questione. PA
Secondo l'attrice, la società agente AR avrebbe reso possibile la commissione delle condotte di
[...] AR cui innanzi, non avendo controllato scrupolosamente negli anni la correttezza delle imputazioni dei pagamenti dei premi. Va peraltro considerato che nella presente sede non è in discussione la responsabilità dell'agente nei confronti dei clienti finali, bensì la sussistenza o meno di fatti idonei a ledere in misura rilevante il rapporto di fiducia interno tra agente e subagente, sì da determinare l'impossibilità di prosecuzione, anche temporanea, del rapporto contrattuale tra le parti.
In tale ottica, la maggiore o minore accuratezza dei controlli dell'agente è irrilevante. Neppure sussistono elementi tali da far ritenere che l'agente stessa fosse venuta in precedenza a conoscenza delle circostanze sopra esposte e le avesse coperte prima di ricevere la segnalazione del Pt_3
Un'ulteriore questione sollevata riguarda il fatto che l'episodio in questione si sia verificato nella prima metà del mese di giugno 2013, e dunque prima del conferimento del mandato alla società PA PA
e .
[...] Parte_1
La convenuta AR AR al riguardo, ha evidenziato che la trasformazione del mandato cosubagenziale in mandato conferito a società era stata concordata nel senso che il relativo passaggio di consegne alla società medesima sarebbe avvenuto “in continuità ai fini amministrativi” (cfr.: doc. 9 dell'attrice), il che avrebbe impedito di distinguere tra fatti commessi dai subagenti persone fisiche e la società che aveva rilevato il rapporto.
Oltre a ciò, pare rilevante il fatto che, come affermato dalla Corte di Cassazione (cfr.: Cass., Sez. 2, sentenza n. 9779 del 04.05.2011) in un caso simile a quello qui in trattazione, “costituisce giusta causa di recesso del preponente dal contratto di agenzia stipulato con una società di capitali la circostanza che uno dei soci di quest'ultima, in grado di influenzarne la condotta, abbia tenuto un comportamento riprovevole tale da minare la fiducia del preponente, a nulla rilevando che tale condotta sia stata tenuta nell'ambito di un diverso rapporto di agenzia, direttamente intercorrente tra il socio ed il preponente, giacché la giusta causa di recesso dipende dalla violazione del dovere di correttezza dell'agente, il quale è tenuto a mantenere la propria organizzazione aziendale al riparo dall'ingerenza del soggetto che ha mostrato, sia pure in altro contesto, di non essere affidabile”. Alla luce del principio di cui sopra, dunque, la condotta tenuta dalla socia in un diverso contesto non sempre può essere ritenuta sufficiente ad escludere la sussistenza della giusta causa di recesso.
Invero, come osservato dalla Suprema Corte, la disciplina in tema di inadempimento deve essere letta alla luce del fatto che il contratto d'agenzia, al pari di quello di lavoro, col quale presenta evidenti addentellati causali, si fonda sull'intuitus personae, il cui venir meno, incrinando la fiducia nella necessaria collaborazione delle parti tra loro, legittima lo scioglimento del rapporto.
Anzi, come è stato sempre precisato dalla Corte, “per la valutazione della gravità della condotta, deve considerarsi che nel contratto di agenzia il rapporto di fiducia
- in corrispondenza della maggiore autonomia di gestione dell'attività per luoghi, tempi, modalità e mezzi, in funzione del conseguimento delle finalità aziendali - assume maggiore intensità rispetto al rapporto di lavoro subordinato, per cui ai fini della legittimità del recesso è sufficiente un fatto di minore consistenza”. Pertanto, ove si consideri che la gestione societaria costituiva la naturale prosecuzione del rapporto cosubagenziale precedente, che la società subagente - società di persone e non di capitali, e dunque priva di personalità giuridica - aveva una compagine costituita da due soli soggetti, uno dei quali era quello resosi responsabile della condotta sopra indicata, e che detti soggetti erano entrambi legali rappresentanti della società e dunque titolari del potere di organizzazione aziendale, la sussistenza della giusta causa non può certo essere negata per essere stato commesso il fatto alcuni mesi prima del conferimento del mandato alla società.
Va peraltro chiarito che, nella specie, non si discute di un'eventuale responsabilità personale dell'attrice per non aver adeguatamente controllato l'attività della sua socia.
Si discute, invece, del venir meno del rapporto di fiducia tra preponente e mandatario, entrambi soggetti costituiti da società.
In ogni caso, risulta dagli atti che le successive indagini compiute dalla preponente hanno condotto alla scoperta di ulteriori condotte gravemente lesive protrattesi anche nel periodo successivo al conferimento del mandato alla di e . CP_2 PA Parte_1
Dette condotte erano ignote alla preponente all'epoca del recesso.
In proposito, la Corte di Cassazione (cfr.: Cass., Sez. L, ordinanza n. 10028 del 15.04.2021) ha affermato che “ai fini della legittimità del recesso nel rapporto di agenzia, il preponente non deve fare riferimento, fin dal momento della comunicazione del recesso stesso, a fatti specifici, essendo sufficiente che di essi l'agente sia a conoscenza anche "aliunde"”.
In concreto, oltre a quanto sopra si è visto, i fatti in questione sono stati oggetto di denuncia - querela in sede penale da parte della proponente fin dal 24.09.2020
(cfr.: doc. 3 della convenuta AR
, e sono venuti a conoscenza sia dell'attrice, che ha prodotto
[...]
l'avviso di cui all'art. 415 bis c.p.p., sia dell'altra convenuta all'esito della fase delle indagini preliminari, ben prima del presente giudizio (cfr.: doc. 13 dell'attrice).
Risulta pertanto ininfluente il fatto che esse non siano state contestate all'atto del recesso medesimo.
La sussistenza dei fatti in questione non è stata oggetto di specifiche contestazioni ed emerge in ogni caso dalla documentazione prodotta in atti. In proposito, vale la pena citare, oltre all'avviso di conclusione delle indagini preliminari, anche la comunicazione prodotta dalla convenuta
[...] sub doc. 9, alle pagine 6 e 7 del AR relativo file, da cui risulta che “in merito all'illecito di cui è imputata la donna dichiara di essere consapevole della gravità dell'agito posto in essere ed esprime la volontà di porvi rimedio” (la donna in questione è ). PA
La giusta causa deve dunque essere considerata sussistente.
4. Quanto precede impedisce di ritenere dovute in favore della società subagente sia l'indennità di mancato preavviso (cfr.: art. 21 dell'accordo nazionale prodotto in atti), sia l'indennità di cui all'art. 1751 c.c. (cfr.: secondo comma dell'articolo citato).
In comparsa di risposta, alle pagine 20 e 21, la convenuta
[...]
ha allegato che “nella PA malaugurata ipotesi in cui dovesse essere accettata la giusta causa del recesso Cont esercitato dalla , la convenuta rimane creditrice della CP_2 [...] per un totale di €. 24.411,69 così suddivisi: AR
a) Provvigioni maturate alla cessazione del contratto € 11.738,12 al loro degli storni sig.ra € -766,68 e – 2.145,00 così un netto di €.8.826,44; Pt_2
b) Indennità ai sensi dell'art. 21 comma 1 dell'Accordo Nazionale pari ad €. 15.585,25”. In proposito, deve osservarsi che, per il caso di recesso per giusta causa, l'art. 21 dell'accordo nazionale più volte richiamato in atti dalle parti prevede l'applicazione delle indennità di risoluzione di cui agli articoli da 31 a 36 dell'accordo medesimo. In virtù dell'art. 31, alla subagente spetta un'indennità in misura corrispondente alla percentuale del 6% (anzianità fino a sei anni compiuti) da computarsi sulla media annua delle provvigioni liquidate negli ultimi trentasei mesi di rapporto.
Inoltre, in virtù dell'art. 32, alla subagente spetta un'indennità in misura corrispondente alla percentuale del 3% (secondo comma, lettera b) da computarsi sulle provvigioni liquidate nel corso della gestione.
Gli altri articoli sopra citati riguardano rami di assicurazione diversi da quelli oggetto del contratto per cui è causa e pertanto non si applicano al caso di specie.
La convenuta AR ha prodotto sub doc. 31 un prospetto contenente il calcolo del dovuto sulla scorta delle clausole di cui innanzi, calcolo in base al quale l'indennità da corrispondersi
è pari ad euro 12.592,15 al netto della ritenuta del 20%.
Detta somma è conforme a quella emergente dal prospetto prodotto dalla convenuta PA PA
sub doc. 8, limitatamente alla parte relativa agli importi calcolati
[...] sulla scorta delle medesime clausole contrattuali.
Gli ulteriori importi indicati nel predetto prospetto, come innanzi si diceva, non sono applicabili nella specie.
Quanto alle provvigioni maturate alla cessazione del contratto, pari ad euro
11.738,12, al lordo degli storni di euro 766,68 ed euro 2.145,00, e dunque ad euro 8.826,44 al netto di essi, le stesse emergono dalla corrispondenza intercorsa tra la convenuta PA
e l'agenzia (cfr. sempre doc. 8).
[...]
La preponente ha contestato la provenienza delle comunicazioni in questione ma non ha offerto alcun dato alternativo con specifico riferimento alla voce da ultimo indicata.
Trattasi in totale di euro 21.418,59 (euro 12.592,15 + euro 8.826,44).
5. La convenuta AR [...] ha opposto in compensazione impropria vari crediti, tra cui AR quello di euro 39.500,00, quale residuo non versato del corrispettivo per rivalsa relativo al portafoglio di , riconosciuto nella scrittura del Persona_1
20.01.2016, sottoscritta da entrambe le socie amministratrici.
In proposito, deve premettersi che la Corte di Cassazione (cfr.: Cass., Sez. 2, ordinanza n. 6700 del 13.03.2024; sul punto, si veda anche: Cass., Sez. 1, ordinanza n. 33872 del 17.11.2022) ha affermato che, “in tema di estinzione delle obbligazioni, la compensazione impropria (o atecnica) riguarda crediti e debiti che hanno origine da uno stesso rapporto e risolvendosi in una verifica delle reciproche poste attive e passive delle parti, consente al giudice di procedere d'ufficio al relativo accertamento, anche in grado di appello, senza che sia necessaria un'eccezione di parte o una domanda riconvenzionale, sempre che l'accertamento si fondi su circostanze fattuali tempestivamente acquisite al processo e senza che rilievi la riserva della parte di esercitare il controcredito in altro giudizio o la pendenza di esso”.
In concreto, poi, è pacifico che le voci in questione traggano origine dal medesimo rapporto.
Va in ogni caso rilevato che la costituzione della convenuta risulta avvenuta tempestivamente con riferimento alla domanda trasversale proposta nei suoi confronti dalla PA PA
, l'unica che possa essere utilmente esaminata ai fini della decisione.
[...]
In concreto, dalla scrittura sopra citata, prodotta dalla preponente sub doc. 1, emerge un credito complessivo, a tale titolo, pari ad euro 70.000,00 alla data della scrittura medesima, con l'impegno della subagente di corrispondere lo stesso in forma rateale mediante pagamenti mensili di euro 500,00 per 12 anni.
Detto corrispettivo risulta dovuto indipendentemente dalla durata, più o meno lunga, del rapporto di subagenzia instaurato tra le due odierne convenute, e ciò senza contare che, sulla scorta delle considerazioni sopra esposte, il rapporto stesso risulta venuto meno per esclusiva responsabilità della subagente, che non potrebbe, dunque, avvantaggiarsi di tale circostanza onde venir meno all'obbligazione di pagamento originariamente assunta. Il mancato pagamento parziale del dovuto risulta non specificamente contestato e ciò senza contare che gravava sulla debitrice l'onere, rimasto inadempiuto, di provare il fatto estintivo della corresponsione totale del dovuto.
A tale voce vanno aggiunte le somme di euro 1.380,24, dovuta per spese condominiali relative agli uffici della subagenzia, e di euro 477,73, dovuta per materiale di propaganda, come da documentazione a tal fine prodotta.
Trattasi in tutto di euro 41.357,97, importo, questo, che supera abbondantemente quello fatto valere dalla subagente, il che determina il rigetto della domanda trasversale in esame, senza necessità di esaminare anche le questioni concernenti l'ulteriore credito risarcitorio fatto valere dalla preponente.
6. Alla luce delle considerazioni di cui innanzi, le prove offerte dalle parti devono essere ritenute superflue ai fini della decisione, in quanto inidonee a modificare le conclusioni sopra esposte.
7. Le spese del giudizio, nel rapporto tra la convenuta
[...]
da un lato, e le altre due parti, AR dall'altro, seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, utilizzandosi a tal fine l'importo tabellare minimo per quanto concerne la fase istruttoria, limitata al solo deposito delle memorie, nonché gli importi tabellari medi per le altre fasi.
Quanto al rapporto tra l'attrice e la convenuta PA
, essendo stata quest'ultima società
[...] PA citata in giudizio soltanto a causa della previsione normativa di cui all'art. 2900
c.c., senza che nei confronti di essa fossero proposte domande, le spese processuali vanno compensate, non essendo ravvisabile una soccombenza in senso tecnico.
Deve ritenersi che non sussistano nella specie i presupposti per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c. nei confronti dell'attrice, non potendosi considerare l'azione proposta con dolo o colpa grave.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa instaurata da
[...]
nei confronti di Pt_1 AR
e di e
[...] PA [...]
, rigettata ogni ulteriore domanda, eccezione e deduzione, PA così provvede:
1. dichiara l'inammissibilità dell'azione surrogatoria proposta da Parte_1 nei confronti di AR
e di
[...] PA PA
;
[...]
2. rigetta ogni ulteriore domanda proposta in proprio dall'attrice;
3. rigetta la domanda proposta da PA
nei confronti di PA [...]
Controparte_3
4. condanna e e Parte_1 PA [...]
, in solido tra loro, a rifondere ad PA [...] le spese processuali, che AR liquida in complessivi euro 11.268,00 per compensi, oltre 15% spese forfettarie ed accessori di legge, se ed in quanto dovuti;
5. compensa le spese processuali tra l'attrice e PA
.
[...] PA
Così deciso in Monza, in data 13 maggio 2025.
Il Giudice
Davide De Giorgio 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Davide De Giorgio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 8126/2023 Registro Generale affari contenziosi civili vertente TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Angelo Parte_1 C.F._1
De Vincenti, presso cui è stato eletto domicilio in Roma, via Giuseppe Pisanelli n.
40, giusta procura in atti
ATTRICE E
(C.F. AR
, con il patrocinio dell'avv. Donatella Bassanelli, presso cui è stato P.IVA_1 eletto domicilio in piazza Trento e Trieste n. 13, giusta procura in atti CP_1
CONVENUTA
E
PA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Mattia Roberto Cappello, presso P.IVA_2 cui è stato eletto domicilio in Milano, via Camillo Hajec n. 2, giusta procura in atti
CONVENUTA
OGGETTO del giudizio: 102001 - azione surrogatoria ex art. 2900 c.c.
CONCLUSIONI delle parti:
Per (dalla nota di precisazione delle conclusioni depositata in data Parte_1
10.01.2025):
In ottemperanza al Provvedimento reso da codesto Tribunale in data 28 ottobre
2024, il procuratore di parte attrice, ferme e integralmente richiamate le proprie difese svolte nei precedenti atti difensivi depositati, rassegna le proprie conclusioni riportandosi a quelle contenute nell'atto introduttivo del giudizio da intendersi integralmente riportate e trascritte. Ad ogni buon fine, si insiste e si reitera la richiesta di ammissione delle istanze istruttorie per come formulate nell'atto introduttivo del giudizio e nelle successive memorie istruttorie ex art. 171 ter secondo e terzo termine cpc.
Per (dalla nota AR di precisazione delle conclusioni depositata in data 09.01.2025): Voglia l'Ill.mo Tribunale di Monza, disattesa ogni contraria istanza, previo ogni opportuno accertamento e declaratoria: nel merito, respingere tutte ed in toto le domande ex adverso formulate nei confronti dell' perché AR AR inammissibili o comunque infondate in fatto ed in diritto e per tutti i motivi esposti, anche in ragione delle eccezioni di decadenza e compensazione svolte in atti.
Con vittoria e condanna di e di alla rifusione di Parte_1 CP_2 compensi e spese di lite, anche tecniche d'ufficio e di parte. In via istruttoria: (omissis)
Per (dalla nota di precisazione delle conclusioni depositata in data CP_2
10.01.2025):
In via preliminare nei confronti della signora Parte_1
Alla luce dei fatti esposti in narrativa si chiede dichiarare inammissibile improcedibile e comunque infondata perché sprovvista di prova la domanda proposta dalla signora nei confronti della convenuta società Parte_1 CP_2 in quanto priva dei requisiti previsti dalla legge per quanto riguarda l'azione
[...] surrogatoria per tutti i motivi esposti in narrativa, di conseguenza condannarla al pagamento di una somma a titolo di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., così come ritenuta di giustizia, in favore della convenuta società
[...]
. L'azione odierna è carente PA nel diritto e nei fatti e ha causato un gravissimo pregiudizio alla comparente società.
Condannare altresì la sig.ra a pagare alla Parte_1 [...]
, le spese e competenze di di lite. PA
In via principale e riconvenzionale trasversale nei confronti della
[...]
AR
La società , PA in persona del liquidatore sig.ra per i motivi esposti in PA narrativa, propone domanda riconvenzionale trasversale nei confronti della società
in persona del AR AR legale rappresentante pro tempore, C.F. e P.I. e chiede accertarsi il P.IVA_1 credito maturato nei confronti della liquidazione pari ad €. PA
108.098,32 così suddivisi:
a) Indennità di cessazione del rapporto pari ad € 29.039,21 come calcolata dalla Contr
(V doc.8 e.mail dell'8.5.2020) b) Provvigioni maturate alla cessazione del contratto € 11.738,12 al loro degli storni sig.ra € -766,68 e – 2.145,00 così un netto di €.8.826,44; Pt_2
2 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio c) Rappel maturati alla data della cessazione del rapporto € 8.000,00;
d) Indennità sostitutiva del mancato preavviso ex art. 14 lett. a) e 15 comma 3 e 4 dell'Accordo del 1986 pari ad €. 62.232,66;
o altra somma che verrà ritenuta di giustizia e per l'effetto condannare l'
[...]
in persona del legale AR rappresentante pro tempore al pagamento della somma di €. 108.098,32 in favore della società in PA liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore o altra somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio e riservata ogni altra difesa.
In via subordinata e riconvenzionale trasversale nei confronti della
[...]
AR
La società , PA in persona del liquidatore sig.ra per i motivi esposti in PA narrativa, propone domanda riconvenzionale trasversale nei confronti della società
in persona del AR AR legale rappresentante pro tempore, C.F. e P.I. e chiede accertarsi il P.IVA_1 credito maturato nei confronti della liquidazione pari ad €. PA
53.450,90 così suddivisi:
a) Provvigioni maturate alla cessazione del contratto € 11.738,12 al loro degli storni sig.ra € -766,68 e – 2.145,00 così un netto di €.8.826,44; Pt_2
b) Indennità ai sensi dell'art. 21 comma 1 dell'Accordo Nazionale pari ad €.
15.585,25 Contr c) Indennità di fine mandato come quantificate da in € 29.039,21.
In ogni caso con vittoria di competenze, spese tutte ed onorari del presente giudizio. In via istruttoria (omissis)
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'atto introduttivo del giudizio, , nella sua qualità di Parte_1 socia della , posta in PA Parte_1 liquidazione con atto in data 27.02.2020, premesso che detta società aveva svolto l'attività di subagente dell AR ed assumendo altresì che il mandato di subagenzia era stato
[...] illegittimamente sciolto mediante recesso della mandante per giusta causa in data
06.02.2020 e che la subagente era rimasta inerte nell'esercizio dei suoi diritti ed azioni, ha citato in giudizio tanto l AR quanto la
[...] PA
onde ottenere la condanna della prima al
[...] pagamento delle spettanze di fine rapporto ed al risarcimento dei danni derivati dall'illegittimo recesso.
ha PA contestato la sussistenza in capo all'attrice dei presupposti per l'azione surrogatoria, ed ha proposto nei confronti dell'altra convenuta domanda trasversale di condanna al pagamento delle spettanze di fine mandato.
costituitasi AR soltanto a seguito della notificazione della domanda trasversale dell'altra convenuta, ha domandato il rigetto delle richieste avversarie, contestandone la fondatezza, ha contestato altresì la sussistenza dei presupposti per l'azione surrogatoria in capo all'attrice, ha eccepito la decadenza dal diritto di richiedere l'indennità ex art. 1751 c.c. ed ha opposto in ogni caso in compensazione impropria il suo credito dell'importo di euro 39.500,00 oltre interessi convenzionali, quale residuo non versato del corrispettivo per rivalsa riconosciuto nella scrittura del 20.01.2016 sottoscritta da entrambe le socie amministratrici della società subagente, nonché gli ulteriori crediti di euro 1.380,24 per spese condominiali relative agli uffici della subagenzia e di euro 477,73 per materiale di propaganda e quello di ammontare indeterminato relativo ai danni subiti a seguito delle vicende che avevano condotto al recesso per giusta causa.
La causa è stata ritenuta per la decisione sulla scorta delle risultanze documentali in atti, senza effettuazione di ulteriore attività istruttoria.
2. Passando all'esame del merito, deve rilevarsi che l'art. 2900 c.c., norma in virtù della quale l'odierna attrice ha agito in giudizio, dispone quanto segue:
“Il creditore, per assicurare che siano soddisfatte o conservate le sue ragioni, può esercitare i diritti e le azioni che spettano verso i terzi al proprio debitore e che questi trascura di esercitare, purché i diritti e le azioni abbiano contenuto patrimoniale e non si tratti di diritti o di azioni che, per loro natura o per disposizione di legge, non possono essere esercitati se non dal loro titolare.
Il creditore, qualora agisca giudizialmente, deve citare anche il debitore al quale intende surrogarsi”. Come può agevolmente notarsi dalla formulazione della norma citata, il primo presupposto dell'azione è che chi agisce ex art. 2900 c.c. possa essere qualificato come creditore.
A tale proposito, la Corte di Cassazione (cfr.: Cass., Sez. 1, ordinanza n. 27841 del 28.10.2024) ha ritenuto che “ai fini dell'esercizio dell'azione surrogatoria, la legittimazione attiva deve essere riconosciuta in capo al titolare di un credito, pur se sottoposto a condizione o a termine, ed anche se illiquido, mentre non è sufficiente, a tal fine, la titolarità di un credito meramente eventuale, derivante da una fattispecie non ancora perfezionata”.
Nel caso di specie, premesso che ha sostenuto di essere “creditrice Parte_1 insoddisfatta nei confronti della per tutti i diritti rivenienti dalla CP_2 cessazione del rapporto sub agenziale di cui alle lettere di nomina del 28/11/2013” (cfr.: atto di citazione, a pagina 2), deve rilevarsi che il credito relativo ai “diritti rivenienti dalla cessazione del rapporto sub agenziale di cui alle lettere di nomina del 28/11/2013” vede quale titolare non già l'attrice, bensì la società subagente PA PA
.
[...] Alla socia potrebbe spettare, semmai, il credito relativo alla distribuzione degli utili o dell'eventuale attivo rimasto al termine della fase di liquidazione in cui ad oggi la società si trova.
Trattasi, tuttavia, di posizioni creditorie del tutto eventuali, ove si considerino i debiti della società medesima, sia quelli dichiarati dalla difesa della stessa
, sia PA PA PA quelli opposti in compensazione da parte dell'altra convenuta
[...]
AR
Già sotto tale aspetto, non può affatto dirsi che all'attrice possa essere attribuita la qualificazione giuridica di creditrice della società.
Sotto un secondo aspetto, premesso che, come affermato ancora una volta dalla
Suprema Corte (cfr.: Cass., Sez. 2, ordinanza n. 34940 del 28.11.2022), “l'azione surrogatoria, consentendo al creditore di prevenire e neutralizzare gli effetti negativi che possano derivare alle sue ragioni dall'inerzia del debitore, il quale ometta di esercitare le opportune azioni dirette ad incrementare il suo patrimonio, conferisce al creditore stesso la legittimazione all'esercizio di un diritto altrui, ed ha perciò carattere necessariamente eccezionale, potendo essere proposta solo nei casi ed alle condizioni previsti dalla legge”, non può non rilevarsi come l'odierna attrice, in quanto socia illimitatamente responsabile di una società di persone, non possa essere considerata quale soggetto estraneo alla società medesima, vale a dire non in grado di determinarne le scelte.
Sotto tale angolo visuale, deve rilevarsi che la socia ha partecipato alla delibera in data 27.02.2020 di scioglimento della società e di contestuale nomina della liquidatrice nella persona dell'altra socia (cfr.: doc. 10 PA dell'attrice), alla quale viene imputata l'asserita inerzia.
Inoltre, sempre l'attrice non ha assunto alcuna iniziativa per l'eventuale sostituzione della liquidatrice medesima, una volta ritenuto che la stessa avesse colpevolmente omesso di agire nei confronti dell'agente
[...]
Controparte_3
In tal senso, la pretesa inerzia della società non può non essere ascritta anche alla condotta, parimenti omissiva, tenuta dall'attrice medesima.
In terzo luogo, dalla formulazione dell'art. 2900 c.c. si evince che l'inerzia del debitore deve essere perdurante all'atto di instaurazione del giudizio con l'azione surrogatoria.
Al riguardo, sempre la Corte di Cassazione (cfr.: Cass., Sez. 2, ordinanza n. 34940 del 28.11.2022, già innanzi citata), ha osservato che, “qualora il debitore non sia più inerte, per aver posto in essere comportamenti idonei e sufficienti a far ritenere utilmente espressa la sua volontà in ordine alla gestione del rapporto, viene a mancare il presupposto perché a lui possa sostituirsi il creditore, il quale non può sindacare le modalità con cui il debitore abbia ritenuto di esercitare i suoi diritti nell'ambito del rapporto, né contestare le scelte e l'idoneità delle manifestazioni di volontà da lui poste in essere a produrre gli effetti riconosciuti dall'ordinamento, soccorrendo all'uopo altri strumenti di tutela a garanzia delle pretese del creditore”. Ciò premesso sotto il profilo giuridico, deve rilevarsi, in concreto, che la liquidatrice della società subagente, oltre ad indirizzare all'agente vari solleciti scritti in ordine alla liquidazione delle spettanze conseguenti alla cessazione del rapporto di subagenzia (cfr.: doc. 11 della convenuta , solleciti CP_2 idonei ad interrompere la prescrizione, risulta aver indirizzato all'altra socia, odierna attrice, una richiesta in data 08.10.2020, concernente la nomina comune di un avvocato per la tutela dei diritti oggetto della presente causa (cfr.: doc. 14 della convenuta , ottenendo in data 12.10.2020 un laconico rifiuto, senza CP_2 alcuna proposta alternativa (cfr.: doc. 15 della convenuta . CP_2
Quanto precede conferma le considerazioni già svolte innanzi circa l'insussistenza di un'estraneità dell'attrice rispetto all'asserita inerzia della società convenuta ed induce a ritenere tutt'altro che dimostrata detta pretesa inerzia. Gli elementi di cui innanzi sono convergenti nel senso dell'insussistenza degli elementi di cui all'art. 2900 c.c., con conseguente giudizio di inammissibilità dell'azione in questione.
Quanto alle domande che l'attrice sostiene di aver svolto in proprio sulla scorta della pretesa illegittimità del recesso della preponente, esse, anche a prescindere da ulteriori considerazioni, sono infondate, sussistendo gli estremi della giusta causa, come meglio si vedrà oltre.
3. Come innanzi si accennava, anche la convenuta
[...]
, contestata la sussistenza della PA giusta causa di recesso in relazione al precedente rapporto di subagenzia, ha proposto nei confronti dell'agente AR [...] domanda di condanna di quest'ultima al pagamento delle AR spettanze derivanti dalla cessazione del rapporto, sicché occorre verificare in primo luogo se la giusta causa del recesso possa o meno considerarsi sussistente. Deve premettersi, in proposito, che la rinuncia da parte della socia alla CP_2 propria parte delle spettanze dovute in favore dell'altra socia effettuata Pt_1 solo al termine della causa a meri fini conciliativi (sicché neppure è dato comprendere se si tratti di una rinuncia vera e propria o di una semplice proposta di conciliazione) non comporta la cessazione della materia del contendere, sicché non esime l'organo giudicante dall'obbligo di esaminare la domanda trasversale della società convenuta.
In punto di diritto, la Corte di Cassazione (cfr.: Cass., Sez. 2, ordinanza n. 18030 del 23.06.2023) ha affermato che “in tema di cessazione del rapporto di agenzia, il recesso senza preavviso dell'impresa preponente è consentito nel caso in cui intervenga una causa che impedisca la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto” e che l'indagine del giudice in ordine alla sussistenza di un inadempimento dell'agente, integrante giusta causa di recesso, deve tenere conto
“delle complessive dimensioni economiche del contratto, dell'incidenza dell'inadempimento sull'equilibrio contrattuale e della gravità della condotta, da valutarsi in considerazione della diversità della posizione dell'agente rispetto a quella del lavoratore subordinato, in ragione del fatto che il rapporto di fiducia nel rapporto di agenzia assume maggiore intensità, stante la maggiore autonomia di gestione dell'attività”. In concreto, il recesso risulta comunicato dalla convenuta
[...] mediante raccomandata a mano del Controparte_3
06.02.2020 (cfr.: doc. 3 dell'attrice), raccomandata del seguente tenore quanto al punto in esame: “Nella nostra veste di Agenti Generali di Generali Italia di
Largo XXV Aprile, Vi comunichiamo la decisione di interrompere per CP_1 giusta causa il rapporto di sub-agenzia con Voi in corso stante il venir meno del vincolo fiduciario. Nello specifico ci riferiamo alla segnalazione che ci è pervenuta dal Sig. , contraente della polizza numero 71324223, Parte_3 per la quale l'interessato ha versato un importo di € 20.000 a mezzo assegno, importo che non risulta contabilizzato sulla polizza in questione. Pertanto, in qualità di preponenti, Vi revochiamo ai sensi dell'art. 14 lettera F dell'Accordo
Economico Nazionale del 27/11/1986 l'incarico conferitoVi di Sub-agente con effetto immediato e per giusta causa a Voi imputabile […]”.
Una prima contestazione sollevata al riguardo dalla convenuta
[...]
riguarda il fatto che, a PA PA dire della stessa, , il soggetto che aveva inviato la segnalazione, Parte_3 sarebbe stato cliente non già di bensì di tale PA Per_1
insieme al quale tanto l'attrice quanto la predetta gestivano il
[...] CP_2 rapporto di subagenzia nel periodo in questione.
Al riguardo, deve osservarsi che la segnalazione del summenzionato Parte_3
in data 14.01.2020 (cfr.: doc. 14 dell'attrice) faceva riferimento ad un
[...] versamento di euro 20.000,00 con assegno, versamento in ordine al quale il denunciante sosteneva di aver ottenuto “regolare ricevuta n. 92376537 del 7/06/2013”, sottoscritta da che egli definiva sua “consulente di CP_2 riferimento”. Ora, come si evince dall'esame degli allegati contenuti nel doc. 3 della convenuta
AR AR
- effettivamente la polizza emessa a fronte del versamento del premio unico pari ad euro 20.000,00 risulta sottoscritta da (cfr.: PA doc. 3, a pagina 52 del relativo file);
- la quietanza relativa al versamento del premio unico di euro 20.000,00 risulta sottoscritta anch'essa da (cfr.: doc. 3, a pagina 53 PA del relativo file);
- la girata relativa al versamento dell'importo di euro 20.000,00, di cui all'assegno consegnato dal risulta sottoscritta ancora una volta da Pt_3
(cfr.: doc. 3, a pagina 56 del relativo file). PA
Gli elementi di cui sopra dimostrano quanto meno la partecipazione attiva di alla vicenda in questione. PA
Secondo l'attrice, la società agente AR avrebbe reso possibile la commissione delle condotte di
[...] AR cui innanzi, non avendo controllato scrupolosamente negli anni la correttezza delle imputazioni dei pagamenti dei premi. Va peraltro considerato che nella presente sede non è in discussione la responsabilità dell'agente nei confronti dei clienti finali, bensì la sussistenza o meno di fatti idonei a ledere in misura rilevante il rapporto di fiducia interno tra agente e subagente, sì da determinare l'impossibilità di prosecuzione, anche temporanea, del rapporto contrattuale tra le parti.
In tale ottica, la maggiore o minore accuratezza dei controlli dell'agente è irrilevante. Neppure sussistono elementi tali da far ritenere che l'agente stessa fosse venuta in precedenza a conoscenza delle circostanze sopra esposte e le avesse coperte prima di ricevere la segnalazione del Pt_3
Un'ulteriore questione sollevata riguarda il fatto che l'episodio in questione si sia verificato nella prima metà del mese di giugno 2013, e dunque prima del conferimento del mandato alla società PA PA
e .
[...] Parte_1
La convenuta AR AR al riguardo, ha evidenziato che la trasformazione del mandato cosubagenziale in mandato conferito a società era stata concordata nel senso che il relativo passaggio di consegne alla società medesima sarebbe avvenuto “in continuità ai fini amministrativi” (cfr.: doc. 9 dell'attrice), il che avrebbe impedito di distinguere tra fatti commessi dai subagenti persone fisiche e la società che aveva rilevato il rapporto.
Oltre a ciò, pare rilevante il fatto che, come affermato dalla Corte di Cassazione (cfr.: Cass., Sez. 2, sentenza n. 9779 del 04.05.2011) in un caso simile a quello qui in trattazione, “costituisce giusta causa di recesso del preponente dal contratto di agenzia stipulato con una società di capitali la circostanza che uno dei soci di quest'ultima, in grado di influenzarne la condotta, abbia tenuto un comportamento riprovevole tale da minare la fiducia del preponente, a nulla rilevando che tale condotta sia stata tenuta nell'ambito di un diverso rapporto di agenzia, direttamente intercorrente tra il socio ed il preponente, giacché la giusta causa di recesso dipende dalla violazione del dovere di correttezza dell'agente, il quale è tenuto a mantenere la propria organizzazione aziendale al riparo dall'ingerenza del soggetto che ha mostrato, sia pure in altro contesto, di non essere affidabile”. Alla luce del principio di cui sopra, dunque, la condotta tenuta dalla socia in un diverso contesto non sempre può essere ritenuta sufficiente ad escludere la sussistenza della giusta causa di recesso.
Invero, come osservato dalla Suprema Corte, la disciplina in tema di inadempimento deve essere letta alla luce del fatto che il contratto d'agenzia, al pari di quello di lavoro, col quale presenta evidenti addentellati causali, si fonda sull'intuitus personae, il cui venir meno, incrinando la fiducia nella necessaria collaborazione delle parti tra loro, legittima lo scioglimento del rapporto.
Anzi, come è stato sempre precisato dalla Corte, “per la valutazione della gravità della condotta, deve considerarsi che nel contratto di agenzia il rapporto di fiducia
- in corrispondenza della maggiore autonomia di gestione dell'attività per luoghi, tempi, modalità e mezzi, in funzione del conseguimento delle finalità aziendali - assume maggiore intensità rispetto al rapporto di lavoro subordinato, per cui ai fini della legittimità del recesso è sufficiente un fatto di minore consistenza”. Pertanto, ove si consideri che la gestione societaria costituiva la naturale prosecuzione del rapporto cosubagenziale precedente, che la società subagente - società di persone e non di capitali, e dunque priva di personalità giuridica - aveva una compagine costituita da due soli soggetti, uno dei quali era quello resosi responsabile della condotta sopra indicata, e che detti soggetti erano entrambi legali rappresentanti della società e dunque titolari del potere di organizzazione aziendale, la sussistenza della giusta causa non può certo essere negata per essere stato commesso il fatto alcuni mesi prima del conferimento del mandato alla società.
Va peraltro chiarito che, nella specie, non si discute di un'eventuale responsabilità personale dell'attrice per non aver adeguatamente controllato l'attività della sua socia.
Si discute, invece, del venir meno del rapporto di fiducia tra preponente e mandatario, entrambi soggetti costituiti da società.
In ogni caso, risulta dagli atti che le successive indagini compiute dalla preponente hanno condotto alla scoperta di ulteriori condotte gravemente lesive protrattesi anche nel periodo successivo al conferimento del mandato alla di e . CP_2 PA Parte_1
Dette condotte erano ignote alla preponente all'epoca del recesso.
In proposito, la Corte di Cassazione (cfr.: Cass., Sez. L, ordinanza n. 10028 del 15.04.2021) ha affermato che “ai fini della legittimità del recesso nel rapporto di agenzia, il preponente non deve fare riferimento, fin dal momento della comunicazione del recesso stesso, a fatti specifici, essendo sufficiente che di essi l'agente sia a conoscenza anche "aliunde"”.
In concreto, oltre a quanto sopra si è visto, i fatti in questione sono stati oggetto di denuncia - querela in sede penale da parte della proponente fin dal 24.09.2020
(cfr.: doc. 3 della convenuta AR
, e sono venuti a conoscenza sia dell'attrice, che ha prodotto
[...]
l'avviso di cui all'art. 415 bis c.p.p., sia dell'altra convenuta all'esito della fase delle indagini preliminari, ben prima del presente giudizio (cfr.: doc. 13 dell'attrice).
Risulta pertanto ininfluente il fatto che esse non siano state contestate all'atto del recesso medesimo.
La sussistenza dei fatti in questione non è stata oggetto di specifiche contestazioni ed emerge in ogni caso dalla documentazione prodotta in atti. In proposito, vale la pena citare, oltre all'avviso di conclusione delle indagini preliminari, anche la comunicazione prodotta dalla convenuta
[...] sub doc. 9, alle pagine 6 e 7 del AR relativo file, da cui risulta che “in merito all'illecito di cui è imputata la donna dichiara di essere consapevole della gravità dell'agito posto in essere ed esprime la volontà di porvi rimedio” (la donna in questione è ). PA
La giusta causa deve dunque essere considerata sussistente.
4. Quanto precede impedisce di ritenere dovute in favore della società subagente sia l'indennità di mancato preavviso (cfr.: art. 21 dell'accordo nazionale prodotto in atti), sia l'indennità di cui all'art. 1751 c.c. (cfr.: secondo comma dell'articolo citato).
In comparsa di risposta, alle pagine 20 e 21, la convenuta
[...]
ha allegato che “nella PA malaugurata ipotesi in cui dovesse essere accettata la giusta causa del recesso Cont esercitato dalla , la convenuta rimane creditrice della CP_2 [...] per un totale di €. 24.411,69 così suddivisi: AR
a) Provvigioni maturate alla cessazione del contratto € 11.738,12 al loro degli storni sig.ra € -766,68 e – 2.145,00 così un netto di €.8.826,44; Pt_2
b) Indennità ai sensi dell'art. 21 comma 1 dell'Accordo Nazionale pari ad €. 15.585,25”. In proposito, deve osservarsi che, per il caso di recesso per giusta causa, l'art. 21 dell'accordo nazionale più volte richiamato in atti dalle parti prevede l'applicazione delle indennità di risoluzione di cui agli articoli da 31 a 36 dell'accordo medesimo. In virtù dell'art. 31, alla subagente spetta un'indennità in misura corrispondente alla percentuale del 6% (anzianità fino a sei anni compiuti) da computarsi sulla media annua delle provvigioni liquidate negli ultimi trentasei mesi di rapporto.
Inoltre, in virtù dell'art. 32, alla subagente spetta un'indennità in misura corrispondente alla percentuale del 3% (secondo comma, lettera b) da computarsi sulle provvigioni liquidate nel corso della gestione.
Gli altri articoli sopra citati riguardano rami di assicurazione diversi da quelli oggetto del contratto per cui è causa e pertanto non si applicano al caso di specie.
La convenuta AR ha prodotto sub doc. 31 un prospetto contenente il calcolo del dovuto sulla scorta delle clausole di cui innanzi, calcolo in base al quale l'indennità da corrispondersi
è pari ad euro 12.592,15 al netto della ritenuta del 20%.
Detta somma è conforme a quella emergente dal prospetto prodotto dalla convenuta PA PA
sub doc. 8, limitatamente alla parte relativa agli importi calcolati
[...] sulla scorta delle medesime clausole contrattuali.
Gli ulteriori importi indicati nel predetto prospetto, come innanzi si diceva, non sono applicabili nella specie.
Quanto alle provvigioni maturate alla cessazione del contratto, pari ad euro
11.738,12, al lordo degli storni di euro 766,68 ed euro 2.145,00, e dunque ad euro 8.826,44 al netto di essi, le stesse emergono dalla corrispondenza intercorsa tra la convenuta PA
e l'agenzia (cfr. sempre doc. 8).
[...]
La preponente ha contestato la provenienza delle comunicazioni in questione ma non ha offerto alcun dato alternativo con specifico riferimento alla voce da ultimo indicata.
Trattasi in totale di euro 21.418,59 (euro 12.592,15 + euro 8.826,44).
5. La convenuta AR [...] ha opposto in compensazione impropria vari crediti, tra cui AR quello di euro 39.500,00, quale residuo non versato del corrispettivo per rivalsa relativo al portafoglio di , riconosciuto nella scrittura del Persona_1
20.01.2016, sottoscritta da entrambe le socie amministratrici.
In proposito, deve premettersi che la Corte di Cassazione (cfr.: Cass., Sez. 2, ordinanza n. 6700 del 13.03.2024; sul punto, si veda anche: Cass., Sez. 1, ordinanza n. 33872 del 17.11.2022) ha affermato che, “in tema di estinzione delle obbligazioni, la compensazione impropria (o atecnica) riguarda crediti e debiti che hanno origine da uno stesso rapporto e risolvendosi in una verifica delle reciproche poste attive e passive delle parti, consente al giudice di procedere d'ufficio al relativo accertamento, anche in grado di appello, senza che sia necessaria un'eccezione di parte o una domanda riconvenzionale, sempre che l'accertamento si fondi su circostanze fattuali tempestivamente acquisite al processo e senza che rilievi la riserva della parte di esercitare il controcredito in altro giudizio o la pendenza di esso”.
In concreto, poi, è pacifico che le voci in questione traggano origine dal medesimo rapporto.
Va in ogni caso rilevato che la costituzione della convenuta risulta avvenuta tempestivamente con riferimento alla domanda trasversale proposta nei suoi confronti dalla PA PA
, l'unica che possa essere utilmente esaminata ai fini della decisione.
[...]
In concreto, dalla scrittura sopra citata, prodotta dalla preponente sub doc. 1, emerge un credito complessivo, a tale titolo, pari ad euro 70.000,00 alla data della scrittura medesima, con l'impegno della subagente di corrispondere lo stesso in forma rateale mediante pagamenti mensili di euro 500,00 per 12 anni.
Detto corrispettivo risulta dovuto indipendentemente dalla durata, più o meno lunga, del rapporto di subagenzia instaurato tra le due odierne convenute, e ciò senza contare che, sulla scorta delle considerazioni sopra esposte, il rapporto stesso risulta venuto meno per esclusiva responsabilità della subagente, che non potrebbe, dunque, avvantaggiarsi di tale circostanza onde venir meno all'obbligazione di pagamento originariamente assunta. Il mancato pagamento parziale del dovuto risulta non specificamente contestato e ciò senza contare che gravava sulla debitrice l'onere, rimasto inadempiuto, di provare il fatto estintivo della corresponsione totale del dovuto.
A tale voce vanno aggiunte le somme di euro 1.380,24, dovuta per spese condominiali relative agli uffici della subagenzia, e di euro 477,73, dovuta per materiale di propaganda, come da documentazione a tal fine prodotta.
Trattasi in tutto di euro 41.357,97, importo, questo, che supera abbondantemente quello fatto valere dalla subagente, il che determina il rigetto della domanda trasversale in esame, senza necessità di esaminare anche le questioni concernenti l'ulteriore credito risarcitorio fatto valere dalla preponente.
6. Alla luce delle considerazioni di cui innanzi, le prove offerte dalle parti devono essere ritenute superflue ai fini della decisione, in quanto inidonee a modificare le conclusioni sopra esposte.
7. Le spese del giudizio, nel rapporto tra la convenuta
[...]
da un lato, e le altre due parti, AR dall'altro, seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, utilizzandosi a tal fine l'importo tabellare minimo per quanto concerne la fase istruttoria, limitata al solo deposito delle memorie, nonché gli importi tabellari medi per le altre fasi.
Quanto al rapporto tra l'attrice e la convenuta PA
, essendo stata quest'ultima società
[...] PA citata in giudizio soltanto a causa della previsione normativa di cui all'art. 2900
c.c., senza che nei confronti di essa fossero proposte domande, le spese processuali vanno compensate, non essendo ravvisabile una soccombenza in senso tecnico.
Deve ritenersi che non sussistano nella specie i presupposti per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c. nei confronti dell'attrice, non potendosi considerare l'azione proposta con dolo o colpa grave.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa instaurata da
[...]
nei confronti di Pt_1 AR
e di e
[...] PA [...]
, rigettata ogni ulteriore domanda, eccezione e deduzione, PA così provvede:
1. dichiara l'inammissibilità dell'azione surrogatoria proposta da Parte_1 nei confronti di AR
e di
[...] PA PA
;
[...]
2. rigetta ogni ulteriore domanda proposta in proprio dall'attrice;
3. rigetta la domanda proposta da PA
nei confronti di PA [...]
Controparte_3
4. condanna e e Parte_1 PA [...]
, in solido tra loro, a rifondere ad PA [...] le spese processuali, che AR liquida in complessivi euro 11.268,00 per compensi, oltre 15% spese forfettarie ed accessori di legge, se ed in quanto dovuti;
5. compensa le spese processuali tra l'attrice e PA
.
[...] PA
Così deciso in Monza, in data 13 maggio 2025.
Il Giudice
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