Articolo 4 della Legge 3 agosto 1949, n. 623
Articolo 3Articolo 5
Versione
16 settembre 1949
Art. 4.
Le esenzioni di cui ai precedenti articoli 1 e 2 saranno concesse su richiesta del Consiglio della Valle, il quale amministra e gestisce i contingenti avvalendosi degli organi competenti previsti dalla vigente legislazione.
Saranno osservate le norme in vigore per la concessione di sgravi in materia di diritti di confine e di imposte interne di fabbricazione.
Rimane ferma, per la eventuale importazione dall'estero dei prodotti specificati all'art. 1, l'osservanza delle disposizioni in materia, di divieti economici e valutari.
Entrata in vigore il 16 settembre 1949
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