Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 25/03/2025, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
RG 143 - Anno 2024
Tribunale Ordinario di Verbania prima
Udienza del 25 marzo 2025 ore 10.00 avanti al Giudice onorario Dott.ssa Katia Ruzza
Sono presenti l'avv Anna Maria Possetti in sostituzione Avv.ti Arnaldi e Caimmi per parte convenuta
Nessuno per parte attrice cui è stato regolarmente comunicato il rinvio odierno e che non risulta aver depositato note conclusive
Parte convenuta discute la causa riportandosi alle argomentazioni svolte in atti ed in note conclusive e chiede l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nelle note conclusive
Espletata la discussione, il Giudice si ritira in Camera di Consiglio per la decisione a verbale di udienza esonerando la parte dal presenziare alla lettura
Terminata la Camera di Consiglio il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. come da sentenza di cui si dà lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Verbania, sezione civile, in persona del Giudice Unico dott. Katia Ruzza, nel procedimento civile n.143 2024 R.G. avente ad oggetto: Somministrazione all'udienza del 25 marzo 2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Tra
Tra
– C.F.: , con sede in Roma alla Via Pindaro n. 46, in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t. signor elettivamente domiciliata in Roma alla Via Gasperina n. Parte_2 116, presso e nello Studio dell'Avv. Giovanni Antonio De Rosa – C.F.: – pec: C.F._1
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CONTRO
– C.F.: , rappresentata e difesa dall'Avv. Avv.ti Anna Luisa Caimmi e Controparte_1 P.IVA_2
Andrea Davide Arnaldi e presso i quali è domiciliata in Milano alla Via Pietro Cossa 2 – pec:
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CONCLUSIONI
Per parte attrice non comparsa all'udienza. Si ritengono richiamate le conclusioni di cui all'atto introduttivo qui riportate
“- in via principale – preliminare e nel merito, revocare e dichiarare nullo il Decreto Ingiuntivo n. 457/2023 – n.r.g. 1545/2023, emesso il giorno 27.12.2023, per la totale insussistenza ed infondatezza delle pretese fatte valere nei suoi confronti nel ricorso monitorio nonché per la totale mancanza dei requisiti richiesti dalla normativa di specie e per le ragioni, tutte, illustrate nel presente atto e, per l'effetto, la revoca del Decreto Ingiuntivo opposto;
- nella denegata ipotesi in cui non venga accolta la
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Per parte convenuta come da note conclusive precisate all'udienza del 25 marzo 2025 che qui si riportano
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale, contrariis rejectis, In via preliminare: - Accertare e dichiarare ex art. 164 c.p.c. la nullità dell'atto di citazione notificato dall'opponente per indeterminatezza del petitum e della causa petendi;
- Concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, non sussistendo i presupposti di cui all'art. 648 c.p.c., per essere l'opposizione avversa non fondata su alcuna prova scritta, né di pronta soluzione anche alla luce della paventata istruttoria richiesta ex adverso;
- IN
SUBORDINE: emettere ordinanza ex art. 186 ter e/o 186 bis c.p.c., dichiarandola provvisoriamente esecutiva, recante ingiunzione di pagamento della somma capitale di € 14.000,00, oltre interessi come da domanda e le spese della procedura di ingiunzione, liquidate in € 145,50 per spese, € 567,00 per competenze, oltre rimborso forfettario del 15%, I.V.A. e C.P.A. ed oltre alle spese successive occorrende, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 633, primo comma n. 1) c.p.c. e secondo comma, e di cui all'art. 634 c.p.c., poiché non sussistono i presupposti di cui all'art. 648 c.p.c., non essendo l'opposizione avversa fondata su prova scritta idonea a provare l'avvenuto pagamento del corrispettivo delle fatture in oggetto, né risultando la presente causa di pronta soluzione anche alla luce della paventata istruttoria richiesta ex adverso;
Nel merito: - Respingere ogni e qualsiasi domanda attorea nei confronti della società convenuta in quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi e le causali di cui in atti e per l'effetto; - confermare, in ogni sua parte, il decreto ingiuntivo opposto, ovvero comunque accertare che l'azione monitoria è stata legittimamente intrapresa e condannare l'opponente a pagare alla convenuta la somma di € 14.000,00 o veriore importo accertando in corso di causa, oltre gli interessi come da domanda, oltre agli interessi come da domanda e alle spese della procedura di ingiunzione, liquidate in complessivi € 145,50 per spese, € 567,00 per competenze, oltre rimborso forfettario del 15%, I.V.A. e C.P.A. ed oltre alle spese successive occorrende. - Dichiarare in ogni caso controparte decaduta dal diritto alla garanzia ex artt. 1495 e 1497 c.c. e comunque prescritta l'azione di garanzia. In subordine: - Nella denegata ipotesi in cui il credito vantato dall'esponente venisse accertato in misura minore condannare l'opponente alla somma accertata, oltre interessi nel veriore importo accertando e con la liquidazione in favore della convenuta delle spese dell'azione monitoria e di quelle di lite. In via istruttoria: - Solo qualora ritenuto necessario, ammettere le prove per interrogatorio formale delle parti e testi, in materia diretta e contraria, dedotte nella memoria ex art. 171 ter n. 2) c.p.c. con i testi ivi indicati
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito di ricorso per decreto ingiuntivo proposto da (P. IVA ), in persona CP_1 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore Sig. il Tribunale di Verbania ha ingiunto Parte_3 ad (P. IVA Parte_4
) con ingiunzione n. 457/2023 depositata in data 27.12.2023 il pagamento di € 14.000,00, P.IVA_1 portato dalle fatture allegate, oltre interessi come da domanda e le spese della procedura di ingiunzione, liquidate in € 145,50 per spese, € 567,00 per competenze, oltre rimborso forfettario del 15%, I.V.A. e C.P.A. ed oltre alle spese successive occorrende Ha proposto opposizione la società assumendo l'inidoneità della prova scritta Parte_1 fondata su fatture ed estratti autentici, assumendo di aver interrotto gli ordinativi della merce (carne) alla società convenuta opposta) per via della distanza tra le due attività, per prezzi definiti antieconomici e per vizi della merce Si è costituita la convenuta opposta chiedendo il rigetto delle avverse pretese, deducendo nullità citazione per indeterminatezza di petitum e fatti giuridici che controparte pone a fondamento delle sue doglianze chiedendo il rigetto e la conferma del decreto allegando i documenti di trasporto della merce.
Confermata la prima udienza del 01.10.2024 con assegnazione termini per il deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c. solo parte convenuta provvedeva al deposito di memorie, rilevato quanto prodotto dalle parti con provvedimento in data 15.01.2025, a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'01.10.2024 sostituita da note scritte, veniva concessa la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto n. 457/2023
La causa istruita documentalmente ritenuta matura per la decisione veniva rinviata all'udienza di cui al verbale in data odierna e discussa e decisa ex art 281 sexies cpc
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La domanda attorea deve essere rigettata
Preliminarmente debbono rigettarsi le generiche eccezioni inerenti la mancanza di prova scritta per l'emissione dell'ingiunzione. Come statuito dall'art 633 cpc su domanda di chi è creditore di una somma liquida di danaro o di una determinata quantità di cose fungibili o di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata, il giudice competente pronuncia ingiunzione di pagamento o di consegna : 1) se del diritto fatto valere si dà prova scritta” Ai sensi dell'art 634 cpc II comma (nella formulazione vigente all'epoca dell'emissione dell'ingiunzione) per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro nonché per prestazioni di servizi fatte da imprenditori che esercitano un'attività commerciale e da lavoratori autonomi, anche a persone che non esercitano tale attività, sono altresì prove scritte idonee gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli articoli 2214 e seguenti del codice civile, purché bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, nonché gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie, quando siano tenute con l'osservanza delle norme stabilite per tali scritture”
Come noto lo S.D.I. - sistema di interscambio - gestisce la fatturazione elettronica, genera documenti informatici autentici ed immodificabili, che non sono semplici copie informatiche di documenti informatici, ma duplicati informatici, indistinguibili dai loro originali. Pertanto l'art. 1 comma 3-ter del d.lgs. n. 127 del 2015 prevede che i soggetti obbligati ad emettere fattura elettronica mediante il sistema di interscambio sono esonerati dall'obbligo di annotazione nei registri contabili, sicché per tali soggetti deve ritenersi che sia venuto meno anche l'obbligo di tenere i predetti registri e, di conseguenza, gli obblighi previsti dall'art. 634 comma 2 c.p.c. ai fini dell'ottenimento del decreto ingiuntivo. (fra i molti
Tribunale Torino sez. lav., 12/04/2023, n.418) Nel caso in esame parte convenuta opposta ha allegato a fondamento dell'ingiunzione le fatture con ricevute di inoltro allo SDI assolvendo agli oneri probatori.
Venendo alle altre contestazioni le stesse genericamente formulate non meritano pregio.
Come noto la sentenza SSUU n. 13533/01 ha stabilito che il creditore - sia che agisca per l'adempimento, sia che agisca per la risoluzione contrattuale, sia che agisca per il risarcimento del danno
- deve provare soltanto la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte;
mentre grava sul debitore convenuto l'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Nella stessa sentenza, le Sezioni Unite hanno altresì precisato che, anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando, ancora una volta, sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto, adempimento.
Pertanto in tema di compravendita, l'obbligazione (di dare) posta a carico del venditore è di risultato, in quanto l'interesse perseguito dall'acquirente è soddisfatto con la consegna di un bene in grado di realizzare le utilità alle quali, secondo quanto pattuito, la prestazione sia preordinata.
Nel caso in esame parte convenuta opposta attrice in senso sostanziale risulta aver provato i fatti posti a fondamento della pretesa secondo i dettami sovraenunciati e segnatamente la stessa allegando i documenti di trasporto relativi alla merce oggetto delle fatture azionate in monitorio ha fornito la prova della consegna della merce, del contratto di vendita e dell'adempimento della propria prestazione. Parte opponente non ha negato la ricezione della merce, non ha contestato la consegna portata dai documenti di trasporto non ha fornito la prova dei fatti estintivi (pagamento) né di fatti modificativi o impeditivi a proprio favore.
La documentazione prodotta da parte convenuta opposta attrice in senso sostanziale e segnatamente il dettaglio spedizione dei prodotti assurge a piena prova della domanda.
Inoltre come risulta dal dettaglio contabile prodotto dalla convenuta (e non contestato da parte attrice) talune forniture venivano pagate dalla seppur parzialmente (cfr. doc. 16 fascicolo Parte_1 doc.ti decreto ingiuntivo). Gli acconti versati dall'attrice non negati dalla medesima su talune fatture azionate in via monitoria, in assenza di eccezioni in merito alla debenza degli importi fatturati, valgono a smentire l'asserita insussistenza del credito determinando anzi un espresso riconoscimento. Ritenendosi quindi provato il fatto costitutivo del credito azionato (di per sé non negato dall'opponente) e non avendo l'opponente medesimo fornito invece la prova dei fatti modificativi, estintivi o impeditivi di tale credito essendo sufficiente per il creditore “allegare l'inadempimento” in virtù anche del principio di non contestazione l'opposizione deve essere rigettata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo emesso. Ed infatti “Va rigettata l'opposizione a decreto ingiuntivo fondato su fatture qualora, proponendo l'opposizione, la parte ingiunta – opponente abbia inteso resistere alla pretesa di pagamento monitoriamente azionata limitandosi ad eccepire l'insufficienza probatoria delle fatture, senza in alcun modo contestare di aver ricevuto le forniture oggetto delle fatture “. Tribunale Milano sez. XI, 26/06/2019, n.6250) Nessuna pronuncia nemmeno incidentale viene assunta sulla decadenza e prescrizione dell'opponente dalle eccezioni inerenti i vizi della merce, eccezione peraltro non coltivata ovvero sulla nullità dell'atto introduttivo per indeterminatezza petitum e causa petendi ritenendosi ogni ulteriore pronuncia superata dalla totale assenza di prova e dal rigetto della domanda con conseguente conferma dell'ingiunzione dovendosi fondare la decisione sulla ragione più liquida e ricordando che si tratta di procedimento generato da ricorso monitorio
Quanto alle spese di lite, queste seguono la soccombenza e vanno liquidate secondo i parametri di cui al
DM 55 del 2014 secondo lo scaglione di riferimento della domanda svolta e di quella accolta e secondo i valori medi letta la nota spese depositata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verbania, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:
- Rigetta le domande attoree per i motivi esposti in narrativa e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto 457/2023 – n.r.g. 1545/2023, emesso il giorno 27.12.2023,
- Condanna lla refusione delle spese di lite a favore di Parte_1 Controparte_1 liquidate in complessivi € 5.077,00 oltre 15% per spese generali oltre CPA e Iva se dovuti Così deciso in Verbania il 25.03.2025 alle ore 17.00 Il Giudice Onorario
Dott.ssa Katia Ruzza
Sentenza resa mediante allegazione al verbale di udienza