CA
Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 17/09/2025, n. 2488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2488 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3203/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona dei magistrati:
- Domenico Bonaretti Presidente relatore
- Alessandra Arceri Consigliere
- Manuela Cortelloni Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 3203/24, promossa in grado d'appello con atto di citazione in riassunzione notificato in data 15.11.2024 e posta in deliberazione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 30.04.2025
TRA
(P.I. , rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Bartolomeo Parte_1 P.IVA_1
Falcone ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Milano, Piazza Duca d'Aosta, n.
10,
APPELLANTE IN RIASSUNZIONE
E
(P.I. , rappresentata e Controparte_1 P.IVA_2 difesa, giusta procura in atti, dagli avv. Francesco Bartolomeo Nobile De Santis e Francesco Carrea, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Milano, via Fontana, n. 5,
APPELLATA IN RIASSUNZIONE
Oggetto: Mutuo CONCLUSIONI Per Parte_1 pagina 1 di 9 Voglia L'Ecc.ma Corte Di Appello Di Milano
- ogni altra contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa;
NEL MERITO:
- in accoglimento dell'appello proposto nell'interesse della ed in riforma della sentenza n. Parte_1
456/2017, emessa dal Tribunale di Sondrio – dott.ssa Marta Paganini il 2 novembre 2017 nel giudizio
RG. 1824/2014 e pubblicata in pari data:
- accertare e dichiarare come, avendo il tasso di mora pattuito per i contratti di mutuo n.
0213162407877, n. 0215366937079, n. 02153937217/03, n. 02154306754/40, superato, al momento della pattuizione, il tasso soglia anti usura pro tempore vigente, nonché avendo l'attrice provato
l'applicazione in concreto di un tasso globale applicato superiore al tasso soglia d'usura, in violazione dell'art. 1815, comma 2, c.c. e della Legge 108/1996 e alla e CP_2 Controparte_3 da parte della nulla è più dovuto a titolo di interessi, limitando la obbligazione restitutoria Parte_1 della alla sola sorte capitale;
Parte_1
- accertare e dichiarare come il superamento, per tutti i quattro contratti di mutuo, della soglia anti usura al momento della pattuizione nonché dell'applicazione in concreto comporta la restituzione, in favore della e da parte di ai sensi e per gli effetti di cui Parte_1 Controparte_3 all'art. 1815, comma 2, c.c. e della Legge n. 108/1996 e s.m.i. della somma di euro 1.880.623,42, somma così individuata dalla CTU Dott.ssa alla pag. 3 della replica al CTP del 20 Per_1 Per_2 maggio 2016 e corrispondente agli interessi corrispettivi versati dalla alla Parte_1 [...] in virtù dei quattro contratti di mutuo n. 0213162407877, n. 0215366937079, n. Controparte_3
02153937217 e n. 02154306754/40, oltre agli interessi successivamente corrisposti in esecuzione di rapporto;
- e, per l'effetto, condannare a versare, in favore della la Controparte_3 Parte_1 somma di euro 1.880.623,42 o quella maggiore o minore risultante all'esito del giudizio, somma corrispondente agli interessi corrispettivi versati dalla alla Parte_1 Controparte_4
in virtù dei quattro contratti di mutuo n. 0213162407877, n. 0215366937079, n.
[...]
02153937217 e n. 02154306754/40, oltre agli interessi successivamente corrisposti in esecuzione di rapporto;
In ogni caso:
- con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio e del giudizio di cassazione.
Per Controparte_5
pagina 2 di 9 Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis: in via incidentale
- rigettare integralmente le domande attoree, in riforma della Sentenza di primo grado, per i motivi di cui in narrativa, in quanto ad ogni modo infondate, con ogni conseguente statuizione;
in via principale
- in subordine, rigettare integralmente le domande proposte dall'appellante “ , per i motivi Parte_1 esposti in narrativa, in quanto infondate in fatto e diritto, non estendendosi la nullità dei tassi di interesse moratori usurari ai tassi di interesse corrispettivi, confermando sul punto la Sentenza in data
2 novembre 2017 n. 456/2017 Sent., n. 1824/2014 R.G. Tribunale di Sondrio, anche con diversa motivazione.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre spese gen., I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Con ogni riserva, nei limiti di legge.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. Il giudizio di primo grado
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 31.10.2014, la società conveniva in Parte_1 giudizio, dinanzi al Tribunale di Sondrio, Controparte_6 al fine di sentirla condannare, previo ricalcolo degli importi dare-avere, alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate in esecuzione di quattro contratti di mutuo fondiario1, nonché al risarcimento del danno.
A fondamento della propria domanda, parte attrice deduceva, da un lato, l'illegittima applicazione di interessi anatocistici nei predetti rapporti di mutuo con ammortamento c.d. “alla francese”, dall'altro lato, la previsione di interessi usurari, con conseguente gratuità dei mutui ex art. 1815, comma 2, c.c.
1.2. , costituitasi in giudizio, contestava quanto ex adverso dedotto e Controparte_3 chiedeva il rigetto delle domande proposte.
1.3. Disposta ed espletata CTU contabile, le parti precisavano le conclusioni all'udienza del 13.06.2017
e depositavano memorie nei termini dell'art. 190 c.p.c.
1.4. Il Tribunale di Sondrio, con sentenza n. 456 in data 02.11.2017, così statuiva: «- accerta e dichiara la nullità della clausola n. 4 del contratto di mutuo n. 0213162407877 nella parte in cui prevede che gli interessi di preammortamento producono a loro volta interessi al medesimo tasso, nonché della clausola n. 5 dei contratti di mutuo per cui è causa nella parte in cui prevede un tasso di interesse di mora usurario e, per l'effetto, condanna la convenuta Controparte_3 alla restituzione delle somme indebitamente addebitate, pari complessivamente ad € 9.604,87;
- condanna la al versamento in favore di della somma di € 6.420 Controparte_3 Parte_1
a titolo di risarcimento del danno;
- condanna la a rifondere ad le spese di lite, che liquida in € Controparte_3 Parte_1
5.103,85 di cui € 875 per la fase di studio, € 740 per la fase introduttiva, € 1.600 per la fase istruttoria,
€ 1.620 per la fase decisionale, € 268,85 per anticipazioni, oltre 15% rimborso spese forfettarie, i.v.a. e
c.p.a. come per legge;
- pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di parte convenuta».
In particolare, il giudice di prime cure accertava:
- in relazione al contratto di mutuo n. 0213162407877, stipulato in data 05.03.1999, che non erano dovuti gli interessi anatocistici, quantificati dal C.T.U. in € 952,74 e corrisposti in virtù della clausola n. 4, poiché la stessa era da considerarsi nulla nella parte in cui prevedeva che gli interessi di preammortamento (ossia dalla stipula del contratto, 5.3.1999, alla scadenza della prima rata, 31.1.2000) producessero a loro volta interessi al medesimo tasso. In relazione allo stesso contratto, il primo giudice riteneva altresì non dovuta la somma addebitata a titolo di interessi di mora, pari a € 5.526,62, attesa la nullità della clausola n. 5 nella parte in cui prevedeva per la mora una maggiorazione di 4 punti percentuali del tasso di interesse corrispettivo, trattandosi di pattuizione usuraria;
- quanto al contratto di mutuo n. 0215366937079, stipulato in data 31.01.2003, che la somma addebitata a titolo di interessi di mora, pari a € 2.120,40, doveva ritenersi non dovuta, attesa la nullità della clausola n. 5 nella parte in cui prevedeva per la mora una maggiorazione di 3 punti percentuali del tasso di interesse corrispettivo, trattandosi di pattuizione usuraria;
- quanto al contratto di mutuo n. 02153937217, stipulato in data 31.01.2003, che la somma addebitata a titolo di interessi di mora, pari a € 892,98, doveva ritenersi non dovuta, attesa la nullità della clausola n. 5 nella parte in cui prevedeva per la mora una maggiorazione di 3 punti percentuali del tasso di interesse corrispettivo, trattandosi di pattuizione usuraria;
pagina 4 di 9 - quanto al contratto di mutuo n. 00306754, stipulato in data 22.6.2006, che la somma addebitata a titolo di interessi di mora, pari a € 112,13, doveva ritenersi non dovuta, attesa la nullità della clausola n. 5 nella parte in cui prevedeva per la mora una maggiorazione di 3 punti percentuali del tasso di interesse corrispettivo, trattandosi di pattuizione usuraria.
II. Il giudizio di appello
2.1. Con atto di citazione notificato in data 26.04.2018, proponeva appello avverso la predetta Parte_1 sentenza, lamentandone l'erroneità per aver il primo giudice condannato Controparte_3 alla restituzione dei soli interessi moratori effettivamente pagati da parte appellante, pari a € 9.604,87, senza tuttavia estendere le conseguenze della nullità dell'interesse moratorio anche agli interessi corrispettivi. In particolare, secondo l'appellante, il Tribunale avrebbe dovuto ritenere gratuiti i mutui in contestazione, condannando la alla restituzione dell'intero importo degli interessi corrispettivi CP_3 pagati in corso di rapporto, quantificati dal C.T.U. in € 1.880.623,42, in applicazione dell'art. 1815, comma 2 c.c., che, in caso di superamento del tasso soglia, sempre secondo l'appellante, dispone la non debenza degli interessi, senza distinzione tra interessi di natura corrispettiva e interessi di natura moratoria.
2.2. si costituiva regolarmente in tale Controparte_6 grado di giudizio e chiedeva il rigetto dell'appello proposto da in quanto infondato;
Parte_1 proponeva altresì appello incidentale, censurando la sentenza per aver accolto le domande attoree in relazione all'usurarietà dei tassi moratori. In particolare, la deduceva la mancata produzione in CP_3 giudizio, da parte di dei decreti ministeriali di rilevazione dei tassi soglia usura, per i quali Parte_1 non sarebbe stato invocabile il principio jura novit curia, con conseguente rigetto della domanda attorea, in quanto sfornita di supporto probatorio. Chiedeva dunque la condanna di alla Parte_1 restituzione di quanto ricevuto in forza della sentenza del Tribunale di Sondrio.
2.3. La Corte d'appello di Milano, con sentenza n. 1097 pubblicata in data 14.05.2020, accoglieva l'appello incidentale proposto da , ritenendo che la mancata produzione in Controparte_3 giudizio dei decreti di rilevazione dei tassi soglia – onere gravante su parte attrice – non consentiva di ritenere dimostrata l'usurarietà dei tassi, non potendo trovare applicazione il principio jura novit curia in ragione della natura amministrativa di tali decreti.
Sulla scorta di tali motivazioni, la Corte d'appello di Milano disattendeva l'appello proposto dalla società e regolava le spese del giudizio. Parte_1
pagina 5 di 9 III. Il giudizio in Cassazione
3.1. La società censurava la predetta sentenza con ricorso per Cassazione notificato in data Parte_1
14.09.2020, deducendo la violazione ed errata applicazione dell'art. 113 c.p.c., per aver la Corte ritenuto che dalla natura di atti amministrativi dei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di rilevazione del tasso soglia usura discendesse la non operatività del principio jura novit curia e, conseguentemente, l'onere per la parte di provvedere alla loro produzione in giudizio ai fini della prova delle soglie ivi previste.
3.2. Resisteva con tempestivo controricorso , contestando l'avversario Controparte_3 gravame in punto di ammissibilità e chiedendone, in ogni caso, il rigetto.
3.3. La suprema Corte, con ordinanza n. 21427 pubblicata in data 31.07.2024, accoglieva il ricorso proposto da ritenendo che la Corte d'appello di Milano, negando la natura di fonte normativa Parte_1 dei decreti ministeriali, non avesse fatto corretta applicazione del principio jura novit curia.
La Corte di cassazione richiamava al riguardo l'orientamento secondo cui «in tema di usura, i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale (…) costituiscono atti amministrativi di carattere generale ed astratto, oltre che innovativo, e quindi normativo, perché completano i precetti di rango primario in materia di usura inserendo una normativa di dettaglio (così,
Cass. 29 novembre 2022, n. 35102; successivamente vedi anche Cass. 15 maggio 2023, n. 13144; Cass. 24 aprile 2024, n.
11108)» e statuiva che «con tali pronunce è stato, dunque, affermato, con esaustiva e condivisibile motivazione, il valore di fonte normativa di tali decreti, ponendo, in tal modo, fine all'incertezza originata da alcune pronunce che si erano espresse in senso opposto (…)». Sulla scorta di tali motivazioni, la suprema Corte concludeva affermando che «tali decreti vanno considerati alla stregua di vere e proprie fonti integrative del diritto che il giudice deve conoscere a prescindere dalle allegazioni delle parti ai sensi dell'art. 113 cod. proc. civ. La Corte territoriale non ha fatto corretta applicazione de riferito principio, negando sia la natura di fonte normativa dei decreti in oggetto, sia, conseguentemente, l'applicazione del principio jura novit curia». Cassava quindi con rinvio l'impugnata sentenza, perché la Corte d'appello, in diversa composizione, decidesse la causa sulla base di tale principio, provvedendo anche sulle spese del giudizio di Cassazione.
IV. Il giudizio di rinvio
4.1. Con atto di citazione notificato in data 15.11.2024, riassumeva il giudizio davanti a Parte_1 questa Corte, chiedendo di dichiarare la nullità dei tassi di mora usurari e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Tribunale di Sondrio, di condannare al pagamento di € Controparte_3 pagina 6 di 9 1.880.623,42, corrispondente agli interessi corrispettivi versati dalla somma poi Parte_1 rideterminata con comparsa conclusionale in € 2.362.701,00 (di cui € 1.889.282,55 pari agli interessi corrispettivi già accertati dal CTU ed € 473.419,13 a titolo di interessi corrispettivi, interessi di mora e spese successive). Ad avviso dell'appellante, nel caso di usurarietà del tasso di mora, non sarebbe dovuto alcun tipo di interessi, né moratori, né corrispettivi, ancorché convenuti – questi ultimi – nei limiti della soglia.
4.2. La causa veniva iscritta sub r.g. n. 3203/2024 e la prima udienza fissata al 30.04.2025.
4.3. Si costituiva, con comparsa in data 7.02.2025, , contestando quanto ex Controparte_3 adverso dedotto. Secondo la prospettazione della parte appellata, la nullità dei tassi di interesse moratori per usura non determinerebbe anche la nullità dei tassi di interesse corrispettivi pattuiti entro la soglia usura.
4.4. La Corte, fatte precisare le conclusioni dalle parti all'udienza del 30.04.2025, tratteneva la causa in decisione, previa concessione dei termini per lo scambio degli scritti conclusionali e delle repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. A definizione del merito della vertenza, si osserva che la pronuncia di rinvio della Suprema Corte, accogliendo il ricorso proposto da ha sancito il principio di diritto secondo cui i decreti del Parte_1
Ministro dell'economia e delle finanze pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale «costituiscono atti amministrativi di carattere generale ed astratto, oltre che innovativo, e quindi normativo» e, di conseguenza, tali decreti vanno considerati alla stregua di vere e proprie fonti integrative del diritto che il giudice deve conoscere a prescindere dalle allegazioni delle parti ai sensi dell'art. 113 cod. proc. civ.
In applicazione del principio espresso dalla Suprema Corte, che ha cassato la decisione n. 1097/2020 già resa da questa Corte d'appello, deve pertanto trovare conferma la sentenza del Tribunale di Sondrio, che, sulla scorta delle risultanze della consulenza tecnica, neppure contrastata dalle parti, ha accertato l'usurarietà dei tassi di interesse moratori pattuiti in tutti e quattro i contratti di mutuo sottoscritti da
Come già osservato, il primo giudice ha disposto la condanna di Parte_1 Controparte_3 alla restituzione in favore di delle somme illecitamente addebitate a tal titolo, per un totale di Parte_1
€ 9.604,87, evidenziando che, nel caso di accertato superamento del tasso soglia usura da parte dell'interesse moratorio al momento della pattuizione, si verifica una nullità parziale del contratto ex art. 1419 c.c., che produce effetti limitati agli interessi moratori, ma che non è di per sé idonea a travolgere l'intero contratto, né a determinare automaticamente la nullità degli interessi corrispettivi pagina 7 di 9 che sono sempre stati al di sotto della soglia usura, sia al momento della pattuizione, sia nel corso del rapporto.
Deve, dunque, ritenersi infondata l'allegazione dell'appellante circa la pretesa gratuità ex art. 1815 c.c. dei contratti di mutuo, secondo cui «dal superamento del tasso soglia, discende, ai sensi dell'art. 1815 co. 2 c.c., non solo la nullità della clausola con la quale sono stati convenuti gli interessi (dunque una nullità parziale), espressamente comminata, ma anche la sanzione civile della gratuità del contratto, non essendo dovuti interessi tout court». Trattasi, invero, di un'affermazione non coerente con gli insegnamenti della Suprema Corte di Cassazione, secondo cui «la nullità della convenzione riguardante gli interessi di mora, stabiliti in misura superiore al tasso soglia di cui all'art. 2 della l. n.
108 del 1996, non si estende alla pattuizione concernente gli interessi corrispettivi in quanto, pur avendo entrambi l'analoga funzione di remunerare chi ha prestato il denaro, i due interessi non coesistono nell'attuazione del rapporto, ma si succedono, sostituendosi gli uni agli altri dopo la scadenza del termine di restituzione della somma, e vanno considerati, anche in caso di inadempimento, come autonomi e non cumulabili ai fini del calcolo del loro ammontare” (Cass.
11/12/2023, n. 34437; Cass. 4/11/2021 n. 31615; Cass. 20/5/2020 n. 9237; Cass. 9/11/2020 n. 24992).
E pertanto, «ove l'interesse corrispettivo sia lecito, e solo il calcolo degli interessi moratori applicati comporti il superamento della predetta soglia, ne deriva che solo questi ultimi sono illeciti e preclusi
(Cass. 21/03/2023, n. 8103)».
Nel caso di specie, è da escludersi l'usurarietà dei tassi di interesse corrispettivi, dovendosi richiamare quanto affermato – in termini incontrastati – dal consulente tecnico, il quale, in relazione a tutti e quattro i contratti di mutuo, ha accertato che «i tan annui ed i tan di periodo, applicati alle rate di mutuo alle scadenze contrattuali, nonché i tassi effettivi applicati alle singole rate (calcolati tenendo conto di commissioni di istruttoria, altri oneri e spese di incasso) (…) non risultano mai superare i tassi soglia previsti dalla normativa anti usura (p. 11, p. 14, p. 17, p. 21 consulenza tecnica)».
Le considerazioni tutte sopra svolte giustificano il rigetto dell'appello in riassunzione e la conferma della sentenza del Tribunale di Sondrio oggetto del gravame.
6. Infine, in tema di spese processuali, è principio giurisprudenziale consolidato quello secondo cui il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio e al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pagina 8 di 9 pervenire anche a un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale (Cassazione civile sez. I, 07/03/2024, n. 6151; Cassazione civile sez. un., 08/11/2022, n. 32906).
Nel caso di specie, a questa Corte, chiamata a provvedere sulle spese dei giudizi di appello, cassazione e rinvio, pare equo compensare interamente tra le parti tali spese, avuto riguardo all'esito della lite e alla situazione processuale venutasi nel complesso a determinare.
Per un verso, ha visto riconosciute le proprie ragioni in relazione al credito di € 9.604,87, ma Parte_1 ha anche visto rigettata la propria domanda volta alla restituzione degli interessi corrispettivi per €
1.880.623,42, poi rideterminata in € 2.362.701,00; per altro verso, la (già condannata in primo CP_3 grado, anche alle spese) ha introdotto in appello una questione (in ordine alla non applicabilità del principio jura novit curia) infine respinta dalla suprema Corte.
Da ultimo, pare appena il caso di osservare che, non essendo il giudizio di rinvio una vera e propria impugnazione, ma la prosecuzione del giudizio di cassazione nella sua fase rescissoria, non trova applicazione nella fattispecie, che pur vede respinto l'appello, la previsione del doppio contributo.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Milano, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, nel giudizio di rinvio riassunto dalla società a seguito della sentenza della Suprema Corte n. 21427 in data 31.07.2024, che ha Parte_1 cassato la sentenza n. 1097 pubblicata in data 14.05.2020 della Corte d'appello di Milano, che a sua volta riformava la sentenza del Tribunale di Sondrio n. 456 pubblicata in data 2.11.2017, e attenendosi ai principi indicati dalla Cassazione, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 456 resa dal Tribunale di Sondrio Parte_1 in data 2.11.2017, sentenza che conferma integralmente, anche con riguardo alle spese di lite;
- compensa interamente tra le parti le spese processuali del giudizio di appello definito con sentenza n. 1097/2020 della Corte di appello di Milano, del successivo giudizio di legittimità e del presente giudizio di riassunzione.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del giorno 11 settembre 2025.
Il presidente est.
Domenico Bonaretti
pagina 9 di 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si tratta, in particolare, dei seguenti contratti: mutuo n. 0213162407877 di euro 2.065.827,60 stipulato in data 05.03.1999 e rinegoziato in data 31.01.2003 con mutuo n. 0215366937079 per euro 1.450.070,38, estinto anticipatamente in data 22.06.2006;
- mutuo n. 0253937217 di euro 650.000 stipulato in data 31.01.2003, estinto anticipatamente in data 22.06.2006;
- mutuo n. 02154306754 di euro 4.200.000 stipulato in data 22.06.2006. pagina 3 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona dei magistrati:
- Domenico Bonaretti Presidente relatore
- Alessandra Arceri Consigliere
- Manuela Cortelloni Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 3203/24, promossa in grado d'appello con atto di citazione in riassunzione notificato in data 15.11.2024 e posta in deliberazione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 30.04.2025
TRA
(P.I. , rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Bartolomeo Parte_1 P.IVA_1
Falcone ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Milano, Piazza Duca d'Aosta, n.
10,
APPELLANTE IN RIASSUNZIONE
E
(P.I. , rappresentata e Controparte_1 P.IVA_2 difesa, giusta procura in atti, dagli avv. Francesco Bartolomeo Nobile De Santis e Francesco Carrea, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Milano, via Fontana, n. 5,
APPELLATA IN RIASSUNZIONE
Oggetto: Mutuo CONCLUSIONI Per Parte_1 pagina 1 di 9 Voglia L'Ecc.ma Corte Di Appello Di Milano
- ogni altra contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa;
NEL MERITO:
- in accoglimento dell'appello proposto nell'interesse della ed in riforma della sentenza n. Parte_1
456/2017, emessa dal Tribunale di Sondrio – dott.ssa Marta Paganini il 2 novembre 2017 nel giudizio
RG. 1824/2014 e pubblicata in pari data:
- accertare e dichiarare come, avendo il tasso di mora pattuito per i contratti di mutuo n.
0213162407877, n. 0215366937079, n. 02153937217/03, n. 02154306754/40, superato, al momento della pattuizione, il tasso soglia anti usura pro tempore vigente, nonché avendo l'attrice provato
l'applicazione in concreto di un tasso globale applicato superiore al tasso soglia d'usura, in violazione dell'art. 1815, comma 2, c.c. e della Legge 108/1996 e alla e CP_2 Controparte_3 da parte della nulla è più dovuto a titolo di interessi, limitando la obbligazione restitutoria Parte_1 della alla sola sorte capitale;
Parte_1
- accertare e dichiarare come il superamento, per tutti i quattro contratti di mutuo, della soglia anti usura al momento della pattuizione nonché dell'applicazione in concreto comporta la restituzione, in favore della e da parte di ai sensi e per gli effetti di cui Parte_1 Controparte_3 all'art. 1815, comma 2, c.c. e della Legge n. 108/1996 e s.m.i. della somma di euro 1.880.623,42, somma così individuata dalla CTU Dott.ssa alla pag. 3 della replica al CTP del 20 Per_1 Per_2 maggio 2016 e corrispondente agli interessi corrispettivi versati dalla alla Parte_1 [...] in virtù dei quattro contratti di mutuo n. 0213162407877, n. 0215366937079, n. Controparte_3
02153937217 e n. 02154306754/40, oltre agli interessi successivamente corrisposti in esecuzione di rapporto;
- e, per l'effetto, condannare a versare, in favore della la Controparte_3 Parte_1 somma di euro 1.880.623,42 o quella maggiore o minore risultante all'esito del giudizio, somma corrispondente agli interessi corrispettivi versati dalla alla Parte_1 Controparte_4
in virtù dei quattro contratti di mutuo n. 0213162407877, n. 0215366937079, n.
[...]
02153937217 e n. 02154306754/40, oltre agli interessi successivamente corrisposti in esecuzione di rapporto;
In ogni caso:
- con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio e del giudizio di cassazione.
Per Controparte_5
pagina 2 di 9 Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis: in via incidentale
- rigettare integralmente le domande attoree, in riforma della Sentenza di primo grado, per i motivi di cui in narrativa, in quanto ad ogni modo infondate, con ogni conseguente statuizione;
in via principale
- in subordine, rigettare integralmente le domande proposte dall'appellante “ , per i motivi Parte_1 esposti in narrativa, in quanto infondate in fatto e diritto, non estendendosi la nullità dei tassi di interesse moratori usurari ai tassi di interesse corrispettivi, confermando sul punto la Sentenza in data
2 novembre 2017 n. 456/2017 Sent., n. 1824/2014 R.G. Tribunale di Sondrio, anche con diversa motivazione.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre spese gen., I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Con ogni riserva, nei limiti di legge.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. Il giudizio di primo grado
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 31.10.2014, la società conveniva in Parte_1 giudizio, dinanzi al Tribunale di Sondrio, Controparte_6 al fine di sentirla condannare, previo ricalcolo degli importi dare-avere, alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate in esecuzione di quattro contratti di mutuo fondiario1, nonché al risarcimento del danno.
A fondamento della propria domanda, parte attrice deduceva, da un lato, l'illegittima applicazione di interessi anatocistici nei predetti rapporti di mutuo con ammortamento c.d. “alla francese”, dall'altro lato, la previsione di interessi usurari, con conseguente gratuità dei mutui ex art. 1815, comma 2, c.c.
1.2. , costituitasi in giudizio, contestava quanto ex adverso dedotto e Controparte_3 chiedeva il rigetto delle domande proposte.
1.3. Disposta ed espletata CTU contabile, le parti precisavano le conclusioni all'udienza del 13.06.2017
e depositavano memorie nei termini dell'art. 190 c.p.c.
1.4. Il Tribunale di Sondrio, con sentenza n. 456 in data 02.11.2017, così statuiva: «- accerta e dichiara la nullità della clausola n. 4 del contratto di mutuo n. 0213162407877 nella parte in cui prevede che gli interessi di preammortamento producono a loro volta interessi al medesimo tasso, nonché della clausola n. 5 dei contratti di mutuo per cui è causa nella parte in cui prevede un tasso di interesse di mora usurario e, per l'effetto, condanna la convenuta Controparte_3 alla restituzione delle somme indebitamente addebitate, pari complessivamente ad € 9.604,87;
- condanna la al versamento in favore di della somma di € 6.420 Controparte_3 Parte_1
a titolo di risarcimento del danno;
- condanna la a rifondere ad le spese di lite, che liquida in € Controparte_3 Parte_1
5.103,85 di cui € 875 per la fase di studio, € 740 per la fase introduttiva, € 1.600 per la fase istruttoria,
€ 1.620 per la fase decisionale, € 268,85 per anticipazioni, oltre 15% rimborso spese forfettarie, i.v.a. e
c.p.a. come per legge;
- pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di parte convenuta».
In particolare, il giudice di prime cure accertava:
- in relazione al contratto di mutuo n. 0213162407877, stipulato in data 05.03.1999, che non erano dovuti gli interessi anatocistici, quantificati dal C.T.U. in € 952,74 e corrisposti in virtù della clausola n. 4, poiché la stessa era da considerarsi nulla nella parte in cui prevedeva che gli interessi di preammortamento (ossia dalla stipula del contratto, 5.3.1999, alla scadenza della prima rata, 31.1.2000) producessero a loro volta interessi al medesimo tasso. In relazione allo stesso contratto, il primo giudice riteneva altresì non dovuta la somma addebitata a titolo di interessi di mora, pari a € 5.526,62, attesa la nullità della clausola n. 5 nella parte in cui prevedeva per la mora una maggiorazione di 4 punti percentuali del tasso di interesse corrispettivo, trattandosi di pattuizione usuraria;
- quanto al contratto di mutuo n. 0215366937079, stipulato in data 31.01.2003, che la somma addebitata a titolo di interessi di mora, pari a € 2.120,40, doveva ritenersi non dovuta, attesa la nullità della clausola n. 5 nella parte in cui prevedeva per la mora una maggiorazione di 3 punti percentuali del tasso di interesse corrispettivo, trattandosi di pattuizione usuraria;
- quanto al contratto di mutuo n. 02153937217, stipulato in data 31.01.2003, che la somma addebitata a titolo di interessi di mora, pari a € 892,98, doveva ritenersi non dovuta, attesa la nullità della clausola n. 5 nella parte in cui prevedeva per la mora una maggiorazione di 3 punti percentuali del tasso di interesse corrispettivo, trattandosi di pattuizione usuraria;
pagina 4 di 9 - quanto al contratto di mutuo n. 00306754, stipulato in data 22.6.2006, che la somma addebitata a titolo di interessi di mora, pari a € 112,13, doveva ritenersi non dovuta, attesa la nullità della clausola n. 5 nella parte in cui prevedeva per la mora una maggiorazione di 3 punti percentuali del tasso di interesse corrispettivo, trattandosi di pattuizione usuraria.
II. Il giudizio di appello
2.1. Con atto di citazione notificato in data 26.04.2018, proponeva appello avverso la predetta Parte_1 sentenza, lamentandone l'erroneità per aver il primo giudice condannato Controparte_3 alla restituzione dei soli interessi moratori effettivamente pagati da parte appellante, pari a € 9.604,87, senza tuttavia estendere le conseguenze della nullità dell'interesse moratorio anche agli interessi corrispettivi. In particolare, secondo l'appellante, il Tribunale avrebbe dovuto ritenere gratuiti i mutui in contestazione, condannando la alla restituzione dell'intero importo degli interessi corrispettivi CP_3 pagati in corso di rapporto, quantificati dal C.T.U. in € 1.880.623,42, in applicazione dell'art. 1815, comma 2 c.c., che, in caso di superamento del tasso soglia, sempre secondo l'appellante, dispone la non debenza degli interessi, senza distinzione tra interessi di natura corrispettiva e interessi di natura moratoria.
2.2. si costituiva regolarmente in tale Controparte_6 grado di giudizio e chiedeva il rigetto dell'appello proposto da in quanto infondato;
Parte_1 proponeva altresì appello incidentale, censurando la sentenza per aver accolto le domande attoree in relazione all'usurarietà dei tassi moratori. In particolare, la deduceva la mancata produzione in CP_3 giudizio, da parte di dei decreti ministeriali di rilevazione dei tassi soglia usura, per i quali Parte_1 non sarebbe stato invocabile il principio jura novit curia, con conseguente rigetto della domanda attorea, in quanto sfornita di supporto probatorio. Chiedeva dunque la condanna di alla Parte_1 restituzione di quanto ricevuto in forza della sentenza del Tribunale di Sondrio.
2.3. La Corte d'appello di Milano, con sentenza n. 1097 pubblicata in data 14.05.2020, accoglieva l'appello incidentale proposto da , ritenendo che la mancata produzione in Controparte_3 giudizio dei decreti di rilevazione dei tassi soglia – onere gravante su parte attrice – non consentiva di ritenere dimostrata l'usurarietà dei tassi, non potendo trovare applicazione il principio jura novit curia in ragione della natura amministrativa di tali decreti.
Sulla scorta di tali motivazioni, la Corte d'appello di Milano disattendeva l'appello proposto dalla società e regolava le spese del giudizio. Parte_1
pagina 5 di 9 III. Il giudizio in Cassazione
3.1. La società censurava la predetta sentenza con ricorso per Cassazione notificato in data Parte_1
14.09.2020, deducendo la violazione ed errata applicazione dell'art. 113 c.p.c., per aver la Corte ritenuto che dalla natura di atti amministrativi dei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di rilevazione del tasso soglia usura discendesse la non operatività del principio jura novit curia e, conseguentemente, l'onere per la parte di provvedere alla loro produzione in giudizio ai fini della prova delle soglie ivi previste.
3.2. Resisteva con tempestivo controricorso , contestando l'avversario Controparte_3 gravame in punto di ammissibilità e chiedendone, in ogni caso, il rigetto.
3.3. La suprema Corte, con ordinanza n. 21427 pubblicata in data 31.07.2024, accoglieva il ricorso proposto da ritenendo che la Corte d'appello di Milano, negando la natura di fonte normativa Parte_1 dei decreti ministeriali, non avesse fatto corretta applicazione del principio jura novit curia.
La Corte di cassazione richiamava al riguardo l'orientamento secondo cui «in tema di usura, i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale (…) costituiscono atti amministrativi di carattere generale ed astratto, oltre che innovativo, e quindi normativo, perché completano i precetti di rango primario in materia di usura inserendo una normativa di dettaglio (così,
Cass. 29 novembre 2022, n. 35102; successivamente vedi anche Cass. 15 maggio 2023, n. 13144; Cass. 24 aprile 2024, n.
11108)» e statuiva che «con tali pronunce è stato, dunque, affermato, con esaustiva e condivisibile motivazione, il valore di fonte normativa di tali decreti, ponendo, in tal modo, fine all'incertezza originata da alcune pronunce che si erano espresse in senso opposto (…)». Sulla scorta di tali motivazioni, la suprema Corte concludeva affermando che «tali decreti vanno considerati alla stregua di vere e proprie fonti integrative del diritto che il giudice deve conoscere a prescindere dalle allegazioni delle parti ai sensi dell'art. 113 cod. proc. civ. La Corte territoriale non ha fatto corretta applicazione de riferito principio, negando sia la natura di fonte normativa dei decreti in oggetto, sia, conseguentemente, l'applicazione del principio jura novit curia». Cassava quindi con rinvio l'impugnata sentenza, perché la Corte d'appello, in diversa composizione, decidesse la causa sulla base di tale principio, provvedendo anche sulle spese del giudizio di Cassazione.
IV. Il giudizio di rinvio
4.1. Con atto di citazione notificato in data 15.11.2024, riassumeva il giudizio davanti a Parte_1 questa Corte, chiedendo di dichiarare la nullità dei tassi di mora usurari e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Tribunale di Sondrio, di condannare al pagamento di € Controparte_3 pagina 6 di 9 1.880.623,42, corrispondente agli interessi corrispettivi versati dalla somma poi Parte_1 rideterminata con comparsa conclusionale in € 2.362.701,00 (di cui € 1.889.282,55 pari agli interessi corrispettivi già accertati dal CTU ed € 473.419,13 a titolo di interessi corrispettivi, interessi di mora e spese successive). Ad avviso dell'appellante, nel caso di usurarietà del tasso di mora, non sarebbe dovuto alcun tipo di interessi, né moratori, né corrispettivi, ancorché convenuti – questi ultimi – nei limiti della soglia.
4.2. La causa veniva iscritta sub r.g. n. 3203/2024 e la prima udienza fissata al 30.04.2025.
4.3. Si costituiva, con comparsa in data 7.02.2025, , contestando quanto ex Controparte_3 adverso dedotto. Secondo la prospettazione della parte appellata, la nullità dei tassi di interesse moratori per usura non determinerebbe anche la nullità dei tassi di interesse corrispettivi pattuiti entro la soglia usura.
4.4. La Corte, fatte precisare le conclusioni dalle parti all'udienza del 30.04.2025, tratteneva la causa in decisione, previa concessione dei termini per lo scambio degli scritti conclusionali e delle repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. A definizione del merito della vertenza, si osserva che la pronuncia di rinvio della Suprema Corte, accogliendo il ricorso proposto da ha sancito il principio di diritto secondo cui i decreti del Parte_1
Ministro dell'economia e delle finanze pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale «costituiscono atti amministrativi di carattere generale ed astratto, oltre che innovativo, e quindi normativo» e, di conseguenza, tali decreti vanno considerati alla stregua di vere e proprie fonti integrative del diritto che il giudice deve conoscere a prescindere dalle allegazioni delle parti ai sensi dell'art. 113 cod. proc. civ.
In applicazione del principio espresso dalla Suprema Corte, che ha cassato la decisione n. 1097/2020 già resa da questa Corte d'appello, deve pertanto trovare conferma la sentenza del Tribunale di Sondrio, che, sulla scorta delle risultanze della consulenza tecnica, neppure contrastata dalle parti, ha accertato l'usurarietà dei tassi di interesse moratori pattuiti in tutti e quattro i contratti di mutuo sottoscritti da
Come già osservato, il primo giudice ha disposto la condanna di Parte_1 Controparte_3 alla restituzione in favore di delle somme illecitamente addebitate a tal titolo, per un totale di Parte_1
€ 9.604,87, evidenziando che, nel caso di accertato superamento del tasso soglia usura da parte dell'interesse moratorio al momento della pattuizione, si verifica una nullità parziale del contratto ex art. 1419 c.c., che produce effetti limitati agli interessi moratori, ma che non è di per sé idonea a travolgere l'intero contratto, né a determinare automaticamente la nullità degli interessi corrispettivi pagina 7 di 9 che sono sempre stati al di sotto della soglia usura, sia al momento della pattuizione, sia nel corso del rapporto.
Deve, dunque, ritenersi infondata l'allegazione dell'appellante circa la pretesa gratuità ex art. 1815 c.c. dei contratti di mutuo, secondo cui «dal superamento del tasso soglia, discende, ai sensi dell'art. 1815 co. 2 c.c., non solo la nullità della clausola con la quale sono stati convenuti gli interessi (dunque una nullità parziale), espressamente comminata, ma anche la sanzione civile della gratuità del contratto, non essendo dovuti interessi tout court». Trattasi, invero, di un'affermazione non coerente con gli insegnamenti della Suprema Corte di Cassazione, secondo cui «la nullità della convenzione riguardante gli interessi di mora, stabiliti in misura superiore al tasso soglia di cui all'art. 2 della l. n.
108 del 1996, non si estende alla pattuizione concernente gli interessi corrispettivi in quanto, pur avendo entrambi l'analoga funzione di remunerare chi ha prestato il denaro, i due interessi non coesistono nell'attuazione del rapporto, ma si succedono, sostituendosi gli uni agli altri dopo la scadenza del termine di restituzione della somma, e vanno considerati, anche in caso di inadempimento, come autonomi e non cumulabili ai fini del calcolo del loro ammontare” (Cass.
11/12/2023, n. 34437; Cass. 4/11/2021 n. 31615; Cass. 20/5/2020 n. 9237; Cass. 9/11/2020 n. 24992).
E pertanto, «ove l'interesse corrispettivo sia lecito, e solo il calcolo degli interessi moratori applicati comporti il superamento della predetta soglia, ne deriva che solo questi ultimi sono illeciti e preclusi
(Cass. 21/03/2023, n. 8103)».
Nel caso di specie, è da escludersi l'usurarietà dei tassi di interesse corrispettivi, dovendosi richiamare quanto affermato – in termini incontrastati – dal consulente tecnico, il quale, in relazione a tutti e quattro i contratti di mutuo, ha accertato che «i tan annui ed i tan di periodo, applicati alle rate di mutuo alle scadenze contrattuali, nonché i tassi effettivi applicati alle singole rate (calcolati tenendo conto di commissioni di istruttoria, altri oneri e spese di incasso) (…) non risultano mai superare i tassi soglia previsti dalla normativa anti usura (p. 11, p. 14, p. 17, p. 21 consulenza tecnica)».
Le considerazioni tutte sopra svolte giustificano il rigetto dell'appello in riassunzione e la conferma della sentenza del Tribunale di Sondrio oggetto del gravame.
6. Infine, in tema di spese processuali, è principio giurisprudenziale consolidato quello secondo cui il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio e al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pagina 8 di 9 pervenire anche a un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale (Cassazione civile sez. I, 07/03/2024, n. 6151; Cassazione civile sez. un., 08/11/2022, n. 32906).
Nel caso di specie, a questa Corte, chiamata a provvedere sulle spese dei giudizi di appello, cassazione e rinvio, pare equo compensare interamente tra le parti tali spese, avuto riguardo all'esito della lite e alla situazione processuale venutasi nel complesso a determinare.
Per un verso, ha visto riconosciute le proprie ragioni in relazione al credito di € 9.604,87, ma Parte_1 ha anche visto rigettata la propria domanda volta alla restituzione degli interessi corrispettivi per €
1.880.623,42, poi rideterminata in € 2.362.701,00; per altro verso, la (già condannata in primo CP_3 grado, anche alle spese) ha introdotto in appello una questione (in ordine alla non applicabilità del principio jura novit curia) infine respinta dalla suprema Corte.
Da ultimo, pare appena il caso di osservare che, non essendo il giudizio di rinvio una vera e propria impugnazione, ma la prosecuzione del giudizio di cassazione nella sua fase rescissoria, non trova applicazione nella fattispecie, che pur vede respinto l'appello, la previsione del doppio contributo.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Milano, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, nel giudizio di rinvio riassunto dalla società a seguito della sentenza della Suprema Corte n. 21427 in data 31.07.2024, che ha Parte_1 cassato la sentenza n. 1097 pubblicata in data 14.05.2020 della Corte d'appello di Milano, che a sua volta riformava la sentenza del Tribunale di Sondrio n. 456 pubblicata in data 2.11.2017, e attenendosi ai principi indicati dalla Cassazione, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 456 resa dal Tribunale di Sondrio Parte_1 in data 2.11.2017, sentenza che conferma integralmente, anche con riguardo alle spese di lite;
- compensa interamente tra le parti le spese processuali del giudizio di appello definito con sentenza n. 1097/2020 della Corte di appello di Milano, del successivo giudizio di legittimità e del presente giudizio di riassunzione.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del giorno 11 settembre 2025.
Il presidente est.
Domenico Bonaretti
pagina 9 di 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si tratta, in particolare, dei seguenti contratti: mutuo n. 0213162407877 di euro 2.065.827,60 stipulato in data 05.03.1999 e rinegoziato in data 31.01.2003 con mutuo n. 0215366937079 per euro 1.450.070,38, estinto anticipatamente in data 22.06.2006;
- mutuo n. 0253937217 di euro 650.000 stipulato in data 31.01.2003, estinto anticipatamente in data 22.06.2006;
- mutuo n. 02154306754 di euro 4.200.000 stipulato in data 22.06.2006. pagina 3 di 9