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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 08/12/2025, n. 3409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3409 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4372/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Michele Guernelli presidente dott. Vittorio Serra giudice relatore dott.ssa Roberta Dioguardi giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 4372/2021 promossa da:
Parte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROSSI ANTONIO, elettivamente
[...] P.IVA_1 domiciliato in PIAZZA SAN MARTINO, 1 40126 BOLOGNA presso il difensore avv. ROSSI ANTONIO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GARGANO Controparte_1 P.IVA_2 AR e dell'avv. CANDELIERE MARICLA ( ) VIA CRISPI 85/A C.F._1 70123 BARI;
elettivamente domiciliato in VIA CRISPI N.85/A BARI presso il difensore avv. GARGANO AR ora (C.F. ), con il Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_3 patrocinio dell'avv. FERRONI FRANCESCO e dell'avv. GAIBA STEFANIA ( ) VIA D'AZEGLIO 58 BOLOGNA;
elettivamente domiciliato in VIA C.F._2 D'AZEGLIO 58 BOLOGNA presso il difensore avv. FERRONI FRANCESCO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
SOMMARIO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 26 I. La citazione del contro ed Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
II. La costituzione di Controparte_1
III. La costituzione di Controparte_2
IV. Le fasi di trattazione e di istruttoria;
la precisazione delle conclusioni
MOTIVI DELLA DECISIONE
A. LA COMPETENZA
B. LE DOMANDE DEL CONSORZIO
I. Risoluzione del contratto
II. Crediti del Consorzio
C. LE DOMANDE RICONVENZIONALI DI CP_1
D. CONCLUSIONI E SPESE
pagina 2 di 26 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I
Con atto di citazione notificato in data 3-29.3.2021 il Parte_2
; in seguito, anche il ) conveniva in giudizio
[...] Parte_1 CP_1
(APC; in seguito, anche ed
[...] CP_1 Controparte_2
Esponeva in fatto il attore che: Parte_1
- il e avevano stipulato (9.5.2017) un contratto di appalto di lavori pubblici avente a Parte_1 CP_1
oggetto lavori di risanamento dei piani seminterrati e dei prospetti di edifici siti nel Quartiere
NE in Comune di Bari;
- l'esecuzione dei lavori era stata assegnata alla consorziata Parte_3
- l'esecuzione del contratto doveva avvenire nel contesto di unità immobiliari abitate e occupate dagli
Cont inquilini/conduttori di;
- iniziati i lavori il 22.09.2017, l'impresa esecutrice si era dovuta immediatamente scontrare con una situazione di inagibilità dei locali in cui avrebbe eseguire le opere, in particolare delle cantine da ristrutturare, occupate da masserizie se non addirittura abitate;
Cont
- non si era mai attivata per la liberazione dei locali o anche solo per consentire l'accesso agli stessi da parte dell'impresa esecutrice;
- solo in data 9.07.2018, proprio a causa della inagibilità dei locali, aveva disposto la sospensione CP_1
parziale dei lavori;
- la causa che aveva giustificato la sospensione non era mai stata eliminata e, in realtà, mai era stato possibile riprendere i lavori sospesi e le prestazioni attinenti a questa (fondamentale) parte dell'oggetto del contratto si erano rivelate definitivamente impossibili;
- la parte dei lavori ineseguibili si era rivelata superiore al quinto del totale delle lavorazioni oggetto del contratto e, ogni caso, aveva alterato profondamente e definitivamente l'equilibrio sinallagmatico del pagina 3 di 26 medesimo, rendendo di fatto insostenibile, da un punto di vista organizzativo ed economico, anche la parte dei lavori che avrebbero potuto essere eseguiti “a macchia di leopardo”;
- invece di procurare la liberazione dei locali ove avrebbero dovuto svolgersi le lavorazioni, il CP_1
02.09.2020 aveva disposto la risoluzione del contratto per “grave inadempimento” di ex Pt_2
art. 108 D. Lgs. n. 50/2016, contestando (genericamente): (i) l'inottemperanza a ordini di servizio;
(ii) ritardi nell'esecuzione dei lavori;
(iii) la violazione di obblighi inerenti alla custodia e alla conservazione del cantiere;
(iv) lo stato di abbandono del cantiere;
- successivamente alla risoluzione del contratto, in data 23.10.2020 aveva dolosamente escusso la CP_1
polizza fideiussoria, chiedendo a l'incameramento della cauzione. Controparte_2
In diritto, il esponeva poi che: Parte_1
- la prestazione di era divenuta impossibile ai sensi dell'art. 1256 c.c. e l'obbligazione si era Pt_2
estinta;
- la prestazione di era comunque inesigibile per la reiterata violazione da parte di Pt_2 CP_1
dell'obbligo di esecuzione del contratto secondo buona fede e il doveva ritenersi liberato da Parte_1
responsabilità ai sensi dell'art. 1218 c.c.;
- comunque era legittimato a opporre l'eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c. Pt_2
in considerazione del prevalente inadempimento di CP_1
- in ogni caso non sussistevano i presupposti della risoluzione intimata da CP_1
- in assenza di inadempimenti imputabili al , l'escussione della polizza fideiussoria n. Parte_1
1255562 rilasciata da a favore della stazione appaltante in data 27.01.2021 Controparte_2
era illegittima;
- era creditore di per i lavori eseguiti, per i ritardi nei pagamenti, per il mancato Pt_2 CP_1
conseguimento di utili, per i danni conseguenti all'illegittima sospensione dei lavori.
Ciò premesso, il formulava le seguenti conclusioni: Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, previa ogni pronuncia e/o declaratoria del caso:
pagina 4 di 26 1) accertare e dichiarare l'avvenuto scioglimento del contratto rep. 6271 – progr.- 3225, stipulato il 09.05.2017, in data
anteriore alla sua risoluzione intimata da con decreto dell'Amministratore Unico n. 60 del Controparte_1
02.09.2020;
2) accertare e dichiarare l'inefficacia degli ordini di servizio intimati da e/o dalla Direzione Controparte_1
Lavori, in relazione all'esecuzione del contratto rep. 6271 – progr.- 3225 stipulato il 09.05.2017, volti alla ripresa dei
lavori nonostante la mancata disponibilità dei locali in cui svolgerli;
3) accertare e dichiarare l'insussistenza dei presupposti per la risoluzione del contratto rep. 6271 – progr.- 3225, stipulato
in data 09.05.2017, intimata da con il decreto dell'Amministratore Unico n. 60 del Controparte_1
16.06.2020;
4) accertare e dichiarare che l'escussione della polizza fideiussoria n. 1255562 prestata da Controparte_2
con sede legale in Milano (MI), Via Mecenate n. 90 (c.f. ), richiesta da con P.IVA_3 CP_1 Controparte_1
lettera del 27.01.2021, è avvenuta in assenza dei presupposti di legge ed è quindi inefficace;
5) conseguentemente accertare e dichiarare che con sede legale in Milano (MI), Via Controparte_2
Mecenate n. 90 (c.f. ), è tenuta a non pagare la somma oggetto dell'escussione di cui al precedente punto 5); P.IVA_3
6) dichiarare tenuta e condannare a pagare a l'importo di euro 306.182,97 o la Controparte_1 Pt_2
diversa somma - maggiore o minore - che sarà accertata in corso di causa, a fronte dei lavori eseguiti in forza del contratto
rep. 6271 – progr.- 3225, stipulato in data 09.05.2017, e, più in generale, dei titoli sopra esposti al par. VI;
7) dichiarare tenuta e condannare al risarcimento dei danni subiti da in Controparte_1 Pt_2
dipendenza della risoluzione illegittimamente intimata e, comunque, in dipendenza della mancata esecuzione del contratto
rep. 6271 – progr.- 3225, stipulato in data 09.05.2017, del pregiudizio all'immagine di operatore del settore, del “danno
curriculare” in misura pari ad euro 200.000,00 o nella diversa misura, maggiore o minore, che risulterà accertata
all'esisto dell'istruttoria;
8) in ogni caso, condannare al rimborso delle spese processuali, delle spese generali ex art. 2 Controparte_1
D.M. n. 55/2014, del contributo per C.P.A. e dell'I.V.A. dovuta per legge.”.
II
Si costitutiva in giudizio . Controparte_1
pagina 5 di 26 Esponeva la convenuta in via preliminare che:
- il tribunale di Bologna era incompetente per territorio, essendo invece competente il tribunale di Bari.
Esponeva poi in fatto che:
- alla luce di quanto esposto nel decreto di risoluzione del 2.9.2020 era per Arca inevitabile procedere ai sensi di legge;
- dopo la notifica del decreto, aveva proceduto alla verifica in contraddittorio col dello CP_1 Parte_1
stato dei lavori eseguiti;
- era stato fissato un termine per lo sgombero delle aree di cantiere, ma il non vi aveva Parte_1
provveduto;
- l'avvenuta risoluzione del rapporto era stata comunicata all' CP_5
- aveva legittimamente riscosso la cauzione da CP_1 Controparte_2
Esponeva poi in diritto che:
- le domande del erano tutte inammissibili, perché il non aveva mai iscritto Parte_1 Parte_1
riserva;
- le eccezioni di impossibilità e di inesigibilità della prestazione e l'eccezione di inadempimento erano infondate;
il aveva sempre saputo che i lavori avrebbero dovuto essere eseguiti in ambienti Parte_1
occupati dagli assegnatari e dalle relative masserizie;
- non vi era stata nessuna riduzione dell'appalto e le opere contrattualmente previste avrebbero dovute essere tutte eseguite;
per una parte delle opere non vi era mai stata neanche la sospensione;
- per far fronte agli inadempimenti del Consorzio Arca, si era dovuta rivolgere ad altre imprese, che avevano operato senza ostruzionismo da parte dei residenti;
- a seguito della legittima risoluzione in danno del contratto, aveva correttamente esercitato il CP_1
diritto di escutere la polizza fideiussoria;
- inoltre non disponeva delle somme di cui alla polizza relativa all'anticipazione per insolvenza CP_1
del garante, e ciò costituiva un ulteriore motivo di risarcimento danni. pagina 6 di 26 In via riconvenzionale, relativamente al risarcimento danni in via contrattuale, esponeva poi che: CP_1
- si era sobbarcata ulteriori e notevoli esborsi per provvedere al ripiegamento del cantiere data CP_1
l'inerzia del , alla messa in sicurezza dello stesso, a porre in essere tutte le procedure per Parte_1
affidare i lavori di completamento dei lavori, compresa la progettazione, oltre ai danni derivanti dal protrarsi ai fini della ultimazione dell'intervento di recupero e risanamento;
- da ciò discendeva il diritto di di veder riconoscere in proprio favore l'importo Controparte_1
complessivo di € 349.081,79=, comprensivo della penale contrattuale pari a € 125.985,84 come da contratto e in applicazione di legge, oltre agli esborsi già sostenuti pari a € 160.668,50 per l'affidamento di incarico di ingegneria e architettura relativo all'adeguamento del progetto esecutivo per il completamento dell'intervento a seguito della intervenuta risoluzione in danno;
€ 8.095,10 spesi dall' per la messa in sicurezza del cantiere;
€ 19.552,00 per la installazione della pedana CP_6
elevatrice in luogo della rampa smontata dal , non custodita e resa inservibile e mai restituita;
Parte_1
€ 34.780,35 per canoni di locazione non corrisposti dalla ASL all' per mancato ripristino – da CP_6
parte del della rampa preesistente di accesso degli utenti. Parte_1
- a ciò si aggiungeva l'ulteriore danno relativo alla perdita delle migliorie offerte dal in sede Parte_1
di gara, quantificato in € 330.000,00.
In via riconvenzionale, relativamente al risarcimento danni in via extracontrattuale, esponeva poi CP_1
che:
- avanzava richiesta di risarcimento danni contrattuale ed extracontrattuale per il comportamento CP_1
ingannevole e in mala fede del nell'omettere che la polizza relativa all'anticipazione Parte_1
presentata non potesse più garantire per intervenuta procedura di liquidazione del garante CP_1
precedentemente alla risoluzione;
- nell'ambito del rapporto contrattuale l' aveva erogato l'anticipazione, nella misura del 20% CP_6
rispetto al valore contrattuale, pari a € 251.971,68, ragion per cui il e Parte_1 Parte_3
stipulavano la relativa garanzia fideiussoria, consegnando all' la polizza n. MAF1701274 del CP_6
8.12.2017, stipulata con il consorzio quest'ultima si costituiva fideiussore Parte_4
nell'interesse dell'appaltatore e a favore dell' per l'importo garantito;
Controparte_1 pagina 7 di 26 - in considerazione degli stati di avanzamento lavori si era proceduto alle trattenute sui certificati di pagamento ragion per cui dal SAL n.2 risultava una detrazione pari a € 60.701,15;
- conseguentemente aveva diritto ad aver la restituzione dell'importo per differenza tra quanto CP_1
erogato e quanto trattenuto sui diversi Sal (2 SAL) pari ad € 191.270,53.
Ciò premesso, la convenuta formulava le seguenti conclusioni:
“l'Ill.mo Tribunale adito, reietta ogni contraria istanza, eccezione e conclusione, voglia così provvedere:
IN VIA PRELIMINARE ED ASSORBENTE
Dichiarare l'incompetenza del Tribunale adito di Bologna per essere competente il Tribunale di Bari, per tutte le
motivazioni esposte in atto.
Con integrale rifusione delle spese e competenze di lite.
A) IN VIA SUBORDINATA E NEL MERITO
Rigettare le avverse domande in quanto infondate in fatto ed in diritto e non provate.
B) IN VIA RICONVENZIONALE
1) Condannare il in persona del suo rappresentante legale p.t., al risarcimento tutti i danni subiti e Parte_2
subendi, anche futuri, per grave inadempimento e negligenza, come determinato al punto B1 della domanda
riconvenzionale ed in particolare:
C nei maggiori costi che la ha sopportato e dovrà sopportare per il completamento dell'opera per il quale occorrerà
procedere, previo eventuale ripiegamento del cantiere d'ufficio e messa in sicurezza dello stesso, alla progettazione, quindi
all'espletamento della procedura di gara per l'affidamento ad altra impresa, con tutte le spese occorrenti oltre
all'incidenza sfavorevole che potrebbe derivarne dal fenomeno inflattivo nel frattempo intervenuto ovverossia l'incremento
del corrispettivo del secondo contratto a farsi conseguente all'adeguamento dei prezzi di mercato, che ovviamente il
tempestivo e corretto adempimento del primo contratto avrebbe consentito di elidere: il tutto per un importo di
€349.081,79=, comprensivo della penale contrattuale, oltre interessi e rivalutazione, o per quella maggiore o minore
somma che verrà accertata in corso di causa, anche a seguito del comportamento di parte avversa, e che verrà ritenuta di
giustizia.
pagina 8 di 26 2) Condannare il in persona del suo rappresentante legale p.t. , al risarcimento tutti i danni subiti e Parte_2
subendi, anche futuri, per grave inadempimento e negligenza ed in particolare per la perdita delle migliorie cosi come
esposto al punto B2) della domanda riconvenzionale per un importo complessivo di € 330.000= , oltre interessi e
rivalutazione o per quella maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa e che verrà ritenuta di giustizia.
3) Condannare il in persona del suo legale rappresentante p.t. al risarcimento di tutti i danni subiti di Parte_2
natura contrattuale ed extra-contrattuale ex art.2043 c.c., per le motivazioni esposte al punto sub C1) della domanda
riconvenzionale - per aver taciuto da parte del sull'insolvenza del garante della polizza per l'anticipazione-, da Parte_1
riconoscersi anche in via equitativa, a parametrarsi nella misura della metà dell' importo della polizza fideiussoria per
l'anticipazione (quantificata in €125.985,34) o nella maggiore o minore somma che verrà ritenuta di Giustizia, maggiorata
di interessi e rivalutazione monetaria.
4) Condannare il in persona del suo legale rappresentante p.t. alla restituzione della somma erogata in Parte_2
via di anticipazione da parte dell' per le motivazioni di cui al punto C2) della domanda riconvenzionale per un CP_6
importo di €191.270,53=, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
C) IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA
Nella denegata ipotesi di riconoscimento del diritto dell'appaltatore al pagamento delle prestazioni relative ai lavori
regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto e/o di qualsivoglia
richiesta risarcitoria, disporre la compensazione con quanto riconosciuto a favore dell' a titolo di Controparte_1
risarcimento danni, così come articolato nel presente atto.
Con integrale rifusione delle spese e competenze legali.”.
III
Si costituiva in giudizio Controparte_8
Esponeva la convenuta che:
- con il rilascio della polizza fideiussoria n. 1255562 si costituiva fideiussore Controparte_2
nell'interesse di e in favore di , a garanzia della cauzione definitiva in Pt_2 Controparte_1
relazione al contratto d'appalto stipulato il 9/572017, rep. 6271, n. 3225, avente ad oggetto i lavori di recupero e risanamento dei fabbricati appartenenti al gruppo “Duca Abruzzi” nel quartiere Parte_5
pagina 9 di 26 NE nel Comune di Bari, fino alla concorrenza della somma di € 187.312,37, risultante a seguito della riduzione del massimale per l'emissione di n. 2 SAL per opere nel frattempo eseguite da
Pt_2
CP_
- con pec del 23/10/2020 comunicava ad e a la risoluzione in danno CP_1 Controparte_1 Pt_2
del contratto d'appalto per grave inadempimento, ritardi e negligenza dell'appaltatore, escutendo erroneamente la polizza fideiussoria n. 1255562 per l'originario massimale di € 222.993,27;
- con pec del 28/10/2020, contestava non solo l'errata escussione per l'originario massimale Pt_2
di polizza, ma anche l'illegittimità della risoluzione contrattuale, richiamando il contenuto della pec del
CP_ 25/9/2020 inviata ad , e intimava ad di non dare seguito al pagamento Controparte_1
richiesto dalla beneficiaria;
- Con pec del 28/1/2021 , ritenendo infondate le doglianze sollevate da Controparte_1 Pt_2
CP_ soprattutto alla luce della natura della polizza fideiussoria per la cauzione definitiva rilasciata da reiterava l'escussione della garanzia per il massimale ridotto di € 187.312,37;
- con ricorso ex artt. 669 bis e 700 c.p.c., deducendo l'impossibilità originaria della Pt_2
prestazione dedotta nel contratto d'appalto garantito, l'inadempimento di e la Controparte_1
CP_ dolosa escussione della polizza fideiussoria, chiedeva al Tribunale di Milano di inibire a il pagamento in favore della beneficiaria della somma di € 187.312, 37;
- il Tribunale di Milano, con ordinanza del 26/5/2021, qualificando la garanzia come autonoma, rigettava il ricorso cautelare;
CP_
- si era legittimamente astenuta dal provvedere al pagamento dell'importo richiesto da CP_1
fino all'emanazione dell'ordinanza del 14/7/2021, che aveva rigettato il reclamo cautelare;
[...]
- all'esito del procedimento cautelare, con pec del 21/7/2021 escuteva “in via Controparte_1
ultimativa” la polizza fideiussoria n. 1255562 per la somma complessiva di € 187.340,44 e, soltanto
CP_ allora, a fronte dell'inadempimento diretto di in data 3/8/2021 versava alla beneficiaria Pt_2
la somma di € 187.340,44, iniziando contestualmente l'azione di regresso nei confronti della contraente ai sensi dell'art. 1) c.g.a. della polizza fideiussoria sopra richiamata.
pagina 10 di 26 In diritto esponeva poi che:
- era stato corretto il comportamento tenuto dalla garante, che aveva soprasseduto alla richiesta di escussione fino alla definizione del procedimento che aveva rigettato l'istanza di tutela cautelare;
CP_
- a seguito del pagamento eseguito da in favore di , la garante aveva Controparte_1
legittimamente iniziato nei confronti di l'azione di regresso;
Pt_2
- in caso di accoglimento delle domande di l'azione di ripetizione avrebbe potuto essere Pt_2
esperita dalla contraente esclusivamente nei confronti di . Controparte_1
Ciò premesso, la convenuta formulava le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito contrariis reiectis rigettare tutte le domande proposte nei confronti di
[...]
in quanto infondate in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e compensi, oltre spese Controparte_8 generali 15%, cpa e iva”.
IV
La causa veniva ripetutamente rinviata per trattative;
mutato (due volte) il giudice istruttore, con ordinanza in data 16.7.2024 venivano respinte le richieste istruttorie dell'attore (prove per testi e c.t.u.); all'udienza del 27.3.2025 le parti precisavano le conclusioni e la causa era posta in decisione.
In tale sede il formulava le seguenti conclusioni: Parte_1
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disattese e rigettate ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previo accertamento
della propria competenza:
1) accertare e dichiarare l'avvenuto scioglimento del contratto rep. 6271 – progr.- 3225, stipulato il 09.05.2017, in data
anteriore alla sua risoluzione intimata da con decreto dell'Amministratore Unico n. 60 del Controparte_1
02.09.2020, ovvero comunque l'estinzione delle obbligazioni risultanti dal contratto stesso a carico di per la Pt_2
sopravvenuta impossibilità delle relative prestazioni;
2) accertare e dichiarare l'illiceità e/o l'inefficacia degli ordini di servizio intimati da e/o Controparte_1
dalla Direzione Lavori, in relazione all'esecuzione del contratto rep. 6271 – progr.- 3225 stipulato il 09.05.2017, volti alla
ripresa dei lavori nonostante la mancata disponibilità dei locali in cui svolgerli;
pagina 11 di 26 3) accertare e dichiarare, in ogni caso, l'insussistenza ovvero la non imputabilità a degli inadempimenti Pt_2
contestati da con il decreto dell'Amministratore Unico n. 60 del 02.09.2020 relativamente Controparte_1
all'esecuzione del contratto rep. 6271 – prog. 3225, stipulato il 09.05.2017;
4) accertare e dichiarare l'insussistenza dei presupposti per la risoluzione del contratto rep. 6271 – progr.- 3225, stipulato
in data 09.05.2017, intimata da con il decreto dell'Amministratore Unico n. 60 del 16.06.2020 Controparte_1
nonché l'illegittimità e l'inefficacia della relativa intimazione;
5) accertare e dichiarare che l'escussione della polizza fideiussoria n. 1255562 prestata da Controparte_2
con sede legale in Milano (MI), Via Mecenate n. 90 (c.f. ), richiesta da con P.IVA_3 Controparte_1
lettera del 27.01.2021, è avvenuta in assenza dei presupposti di legge, così come è avvenuto in assenza dei presupposti di
legge il conseguente pagamento da ad dell'importo di € Controparte_2 Controparte_1
187.340,44;
6) accertare e dichiarare l'avvenuto pagamento in via di regresso di € 187.340,44 da ad Pt_2 [...]
Controparte_2
7) dichiarare tenuta e condannare a pagare a l'importo di euro 493.523,41 o la Controparte_1 Pt_2
diversa somma - maggiore o minore - che sarà accertata, oltre ad interessi nella misura prevista dall'art. 1284 c. 4° c.c.
dalla domanda al saldo, a fronte dei lavori eseguiti in forza del contratto rep. 6271 – progr.- 3225, stipulato in data
09.05.2017, dell'escussione della cauzione definitiva nonché, più in generale, dei titoli esposti in atti;
8) in via subordinata, qualora risulti fondata ed accoglibile alcuna delle domande riconvenzionali avanzate da
[...]
nella propria comparsa di costituzione e risposta, accertare il diritto di al risarcimento Controparte_1 Pt_2
dei danni subiti in dipendenza della risoluzione illegittimamente intimata e, comunque, in dipendenza della mancata
esecuzione del contratto rep. 6271 – progr.- 3225, stipulato in data 09.05.2017, del pregiudizio all'immagine di operatore
del settore, del “danno curriculare” in misura pari ad euro 200.000,00 o nella diversa misura, maggiore o minore, che
risulterà accertata e conseguentemente rigetti tutte le domande riconvenzionali avanzate da Controparte_1
nella propria comparsa di costituzione e risposta per compensazione con i maggiori crediti del Pt_2
9) in ogni caso: rigettare tutte le domande riconvenzionali avanzate da nella propria Controparte_1
comparsa di costituzione e risposta ovvero ridurre secondo equità, anche considerato il concorso del fatto colposo del
pagina 12 di 26 creditore, la penale contrattuale richiesta da e comunque limitare le sue pretese a quanto Controparte_1
effettivamente allegato e provato, se del caso previa compensazione delle reciproche partite;
10) in ogni caso, condannare al rimborso delle spese processuali, delle spese generali ex art. Controparte_1
2 D.M. n. 55/2014, del contributo per C.P.A. e dell'I.V.A. dovuta per legge.”.
formulava le seguenti conclusioni: CP_1
“IN VIA PRELIMINARE ED ASSORBENTE
Dichiarare l'incompetenza del Tribunale adito di Bologna per essere competente il Tribunale di Bari, per tutte le
motivazioni esposte in atti.
Con integrale rifusione delle spese e competenze di lite.
A) IN VIA SUBORDINATA E NEL MERITO
Rigettare le avverse domande in quanto infondate in fatto ed in diritto e non provate.
B) IN VIA RICONVENZIONALE
1) Condannare il in persona del suo rappresentante legale p.t., al risarcimento tutti i danni subiti e Parte_2
subendi, anche futuri, per grave inadempimento e negligenza, come determinato al punto B1 della domanda
riconvenzionale e nelle successive memorie ex art.183 VI c.p.c. – che si intendono qui ritrascritte- ed in particolare: nei
C maggiori costi che la ha sopportato e dovrà sopportare per il completamento dell'opera per il quale occorrerà
procedere, previo eventuale ripiegamento del cantiere d'ufficio e messa in sicurezza dello stesso, alla progettazione, quindi
all'espletamento della procedura di gara per l'affidamento ad altra impresa, con tutte le spese occorrenti oltre
all'incidenza sfavorevole che potrebbe derivarne dal fenomeno inflattivo nel frattempo intervenuto ovverossia l'incremento
del corrispettivo del secondo contratto a farsi conseguente all'adeguamento dei prezzi di mercato, che ovviamente il
tempestivo e corretto adempimento del primo contratto avrebbe consentito di elidere: il tutto per un importo di
€349.081,79=, comprensivo della penale contrattuale, oltre interessi e rivalutazione, o per quella maggiore o minore
somma che verrà accertata in corso di causa, anche a seguito del comportamento di parte avversa, e che verrà ritenuta di
giustizia.
2) Condannare il in persona del suo rappresentante legale p.t. , al risarcimento tutti i danni subiti e Parte_2
subendi, anche futuri, per grave inadempimento e negligenza ed in particolare per la perdita delle migliorie cosi come pagina 13 di 26 esposto al punto B2) della domanda riconvenzionale in comparsa di costituzione e risposta e delle memorie ex art.183 Vi
comma c.p.c. -che si hanno qui per ritrascritte- per un importo complessivo di € 605.094,23 compresa di IVA = , oltre
interessi e rivalutazione o per quella maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa e che verrà ritenuta
di giustizia.
3) Condannare il in persona del suo legale rappresentante p.t. al risarcimento di tutti i danni subiti di Parte_2
natura contrattuale ed extra-contrattuale ex art.2043 c.c., per le motivazioni esposte al punto sub C1) della domanda
riconvenzionale – per aver taciuto da parte del sull'insolvenza del garante della polizza per l'anticipazione-, da Parte_1
riconoscersi anche in via equitativa, a parametrarsi nella misura della metà dell'importo della polizza fideiussoria per
l'anticipazione (quantificata in €125.985,34) o nella maggiore o minore somma che verrà ritenuta di Giustizia, maggiorata
di interessi e rivalutazione monetaria.
4) Condannare il in persona del suo legale rappresentante p.t. alla restituzione della somma erogata in Parte_2
via di anticipazione da parte dell' per le motivazioni di cui al punto C2) della domanda riconvenzionale per un CP_6
importo di €191.270,53=, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
C) IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA
Nella denegata ipotesi di riconoscimento del diritto dell'appaltatore al pagamento delle prestazioni relative ai lavori
regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto e/o di qualsivoglia
richiesta risarcitoria, disporre la compensazione con quanto riconosciuto a favore dell' a titolo di Controparte_1
risarcimento danni, così come articolato nel presente atto.
Con integrale rifusione delle spese e competenze legali.”.
precisava le conclusioni riportandosi ai precedenti scritti difensivi. Controparte_2
Successivamente non depositava memorie conclusionali. Controparte_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
A. LA COMPETENZA
1. Secondo Arca, il tribunale di Bologna è incompetente per territorio a conoscere delle domande proposte dal , in primo luogo perché l'art. 48 del capitolato speciale d'appalto prevede che: Parte_1
pagina 14 di 26 “La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Bari ed è esclusa la competenza arbitrale”.
1.2. L'eccezione non può essere accolta, dal momento che la clausola non prevedere una competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria di Bari, ma soltanto esclude la competenza arbitrale.
Non assume rilievo la circostanza che al foro di Bari siano devolute “tutte le controversie” derivanti dal contratto, dal momento che la formula individua semplicemente l'ambito oggettivo di applicabilità del foro convenzionale (così Cass. 1838/2018, in motivazione: “… è stato chiarito proprio che
l'espressione "per qualsiasi controversia" è inidonea a identificare un foro esclusivo, perché è diretta soltanto ad individuare l'ambito oggettivo di applicabilità del foro convenzionale”).
2. Secondo Arca, posto che la sede della convenuta è in Bari e che il contratto è stato lì stipulato, il tribunale di Bologna non è competente neanche sulla base del residuo criterio del giudice del luogo di esecuzione della prestazione, perché la prestazione contrattuale deve essere eseguita nel circondario di
Bari.
2.1. Anche sotto questo profilo l'eccezione di incompetenza non può essere accolta.
Il ha domandato – tra l'altro – il pagamento del corrispettivo per i lavori contabilizzati nel Parte_1
verbale del 14.10.2020 e il rimborso della cauzione escussa.
Non vi è dubbio che tali crediti siano liquidi e che l'obbligazione avente a oggetto il pagamento di una somma di denaro liquida debba essere adempiuta al domicilio del creditore al tempo della scadenza
(art. 1182 comma 3 c.c.).
Il domicilio del creditore va individuato in Bologna.
Il , infatti, in adempimento degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ha Parte_1
indicato come propri conti “d'appoggio” quello n. 100000103351 acceso presso la
[...]
sportello di via degli Artieri 2, Bologna, e quello n. 000000006896 acceso presso Controparte_9
UNIPOL BANCA s.p.a., filiale di via Stalingrado, n. 59/A, Bologna.
L'obbligazione di pagamento tramite bonifico può dirsi adempiuta solo con l'accredito (definitivo) sul conto del beneficiario ("il pagamento delle obbligazioni per somma di denaro che devono essere pagina 15 di 26 adempiute al domicilio del creditore ove effettuabile in banca, si perfeziona, con la liberazione dell'obbligato, solo allorché la rimessa entri materialmente nella disponibilità dell'avente diritto e non anche quando (e per il solo fatto che) il debitore abbia inoltrato alla propria banca l'ordine di bonifico
e questa abbia pur dichiarato di avervi dato corso": così Cass. 149/2003, in motivazione).
Dunque, il domicilio del creditore coincide con gli sportelli bancari in Bologna.
Riconosciuta la competenza del tribunale di Bologna, quale giudice del luogo di esecuzione della prestazione, per la domanda di pagamento dei crediti sopra indicati, deve essere riconosciuta la competenza del tribunale adito anche per le altre domande, che sono tutte connesse a quella di pagamento.
B. LE DOMANDE DEL Parte_1
I. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1. Con decreto dell'amministratore unico di del 2.9.2020 è stato dichiarato risolto “per grave CP_1
inadempimento ritardi e negligenza”, ai sensi dell'art. 108 comma 3 d.l.vo 50/2016, dell'art. 22 e dell'art. 50 del capitolato speciale e dell'art. 19 del contratto di appalto, il contratto appunto di appalto stipulato dalle parti e registrato in data 29.5.2017.
Il ha chiesto che fosse accertato e dichiarato l'intervenuto scioglimento del contratto in data Parte_1
anteriore alla risoluzione intimata da e che comunque fosse accertata l'insussistenza dei CP_1
presupposti della risoluzione intimata;
in particolare il ha eccepito che: a) il contratto si era Parte_1
già sciolto e che comunque le obbligazioni contrattuali erano estinte per sopravvenuta impossibilità della prestazione ai sensi dell'art. 1256 c.c.; b) gli inadempimenti non erano imputabili ai sensi dell'art. 1218 c.c.; c) gli inadempimenti erano giustificati ai sensi dell'art. 1460 c.c..
2. A giudizio del collegio le domande del devono essere accolte nei termini che seguono. Parte_1
2.1. Ai sensi dell'art. 108 comma 3 citato, “3. Il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari,
pagina 16 di 26 indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto”.
La relazione ai sensi dell'art. 108 comma 3 del responsabile del procedimento è del 9.5.2019.
Ai fini della valutazione della sussistenza dei presupposti della risoluzione dovrà dunque aversi riguardo agli inadempimenti anteriori a tale data.
2.2. Gli inadempimenti contestati da al sono sostanzialmente rappresentati dalla CP_1 Parte_1
mancata esecuzione degli ordini di servizio emessi dopo la sospensione parziale dei lavori disposta nel luglio 2018 (9.7.2018), dal mancato completamento delle opere e dal mancato rispetto degli obblighi di conservazione e custodia delle opere e del cantiere.
Che gli ordini di servizio non siano stati eseguiti e che le opere non siano state completate è circostanza pacifica;
secondo il , tuttavia, la mancata esecuzione non configura nel caso di specie una Parte_1
situazione di inadempimento o comunque di inadempimento rilevante.
Secondo il , in particolare, i lavori di intervento sulle unità immobiliari occupate dagli Parte_1
assegnatari non sono stati eseguiti, perché era impossibile procedere senza l'assenso degli assegnatari, assenso che nella grande maggioranza dei casi non c'era; la distribuzione “a macchia di leopardo” dei siti inaccessibili pregiudicava anche le lavorazioni contigue, poste in siti parzialmente accessibili;
i lavori di fatto ineseguibili avevano determinato una riduzione delle lavorazioni relative alla sostituzione dei serramenti e al recupero delle cantine corrispondente al 70% delle opere originariamente previste per tali categorie e una riduzione complessiva di tutte le lavorazioni inserite nel computo metrico estimativo di gara corrispondente al 39,9% dell'intero contratto di appalto, in violazione del limite massimo del quinto previsto dall'art. 106 c. 12 d.l.vo 50/2016.
2.3. A giudizio del collegio le difese del sono fondate. Parte_1
pagina 17 di 26 2.3.1. In primo luogo, deve ritenersi documentalmente provato che, nel luglio del 2018, a distanza di quasi un anno dalla consegna dei lavori (28.7.2017), una gran parte (venti persone) degli assegnatari degli alloggi non aveva risposto alle richieste di di comunicare il consenso agli interventi, dodici CP_1
degli assegnatari avevano rifiutato gli interventi e solo quattordici vi avevano acconsentito (come si legge nel prospetto allegato al verbale di sospensione dei lavori prodotto dall'attore come documento
8).
È quindi chiaro che effettivamente una parte importante dei lavori di recupero delle “cantinole” e di sostituzione degli infissi non poteva essere eseguita.
Secondo era tuttavia onere dell'appaltatore, che sin dalla stipulazione del contratto sapeva che le CP_1
unità immobiliare erano occupate, realizzare le condizioni necessarie all'esecuzione dei lavori e cioè, in sostanza, procurarsi l'assenso degli assegnatari degli alloggi.
La tesi della convenuta non può essere condivisa.
Secondo la giurisprudenza,
“In tema di appalto di opera pubblica, la stazione appaltante ha l'obbligo di consegnare all'appaltatore l'area destinata all'esecuzione dei lavori libera da impedimenti alla sua piena utilizzabilità provenienti da terzi;
ne consegue che, ove l'obbligato non provveda in tempi ragionevoli alla rimozione degli ostacoli che rendono praticamente impossibile l'inizio o la prosecuzione dei lavori
(nella specie, la rimozione di una linea elettrica), l'appaltatore ha diritto di chiedere la risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni (oltre al pagamento dei lavori eseguiti), indipendentemente dalla formulazione di specifiche riserve, che presuppongono la persistenza del rapporto.” (Cass. 5332/1994).
Nel caso di specie si è precisamente in presenza di un impedimento proveniente da terzi (gli assegnatari), che certamente esclude, senza necessità di specifiche riserve, ogni inadempimento dell'appaltatore in ordine ai lavori direttamente impediti, mentre la mancata rimozione dell'impedimento configura al contrario un inadempimento della stazione appaltante.
2.3.2. Resta da verificare se sia giustificata anche la mancata esecuzione dei lavori non direttamente impediti dal comportamento degli assegnatari.
pagina 18 di 26 Secondo il , l'impossibilità di eseguire i lavori direttamente impediti ha determinato una Parte_1
gestione della commessa completamente aleatoria quanto alla definizione della percentuale dell'opera effettivamente realizzabile e alle tempistiche di esecuzione e ha causato una riduzione di fatto dei lavori superiore al quinto dell'importo contrattuale, che ha comportato l'insostenibilità economica del contratto e che ne giustificherebbe la risoluzione.
Le difese del devono essere accolte. Parte_1
Il ha ricostruito analiticamente (nelle schede contenute nel documento 19) gli interventi di Parte_1
fatto ineseguibili e la conseguente riduzione dei lavori (corrispondente, come già si è detto, al 39,9% dell'intero appalto) e tale ricostruzione non è stata oggetto di contestazioni da parte di Arca.
La convenuta si è invero limitata a sostenere che “tra i documenti non vi è proposta o atto negoziale da cui emerga che parte delle opere contrattualmente previste non fossero eseguibili, o non dovessero essere realizzate per volontà della Stazione Appaltante” e che “l'Impresa non produce documentazione
alcuna probante la sussistenza di una proposta contrattuale della Stazione Appaltante mirante alla riduzione delle opere appaltate”.
Come si vede, contesta ciò che il non ha dedotto (un atto negoziale di riduzione) e CP_1 Parte_1
lascia priva di contestazione la ricostruzione fattuale della situazione di cantiere rappresentata nel documento 19.
Ne segue che il nesso tra i lavori direttamente impediti dagli assegnatari e l'ineseguibilità di fatto degli altri interventi deve ritenersi provato, con la conseguenza che anche la mancata realizzazione di questi ultimi non può costituire inadempimento imputabile al . Parte_1
2.3.3. Come si è detto, ha posto a fondamento della risoluzione anche il mancato rispetto degli CP_1
obblighi di conservazione, custodia e sicurezza del cantiere.
Si è anche già visto che la relazione del responsabile del procedimento, che propone la risoluzione del contratto di appalto, è del 9.5.2019, sicché gli inadempimenti rilevanti sono quelli anteriori a tale data.
Nel verbale di sopralluogo del 6.3.2019, redatto dall'ingegner responsabile della sicurezza in Per_1
fase di attuazione, si legge che “Non essendo state rilevate attività in corso ed avendo l'impresa pagina 19 di 26 ottemperato alle disposizioni del CSE impartite con precedenti verbali, non si fanno rilevare inadempienze.”.
Seguono, nel medesimo verbale, alcuni rilievi, oggettivamente molto modesti, in merito agli accessi alle coperture delle palazzine Q e M (con la prescrizione di applicare anche teli impermeabili antipioggia) e alla mancanza di un vetro nella finestra di un pianerottolo.
La relazione si chiude con la seguente considerazione: “In ordine alla pulizia delle aree di cantiere il
CSE ha consta[ta]to che sono state effettuate attività di pulizia generale delle porzioni oggetto
d'intervento.”.
È dunque ragionevole desumere dal verbale in questione che, a marzo 2019, le condizioni del cantiere fossero soddisfacenti.
Non vi sono elementi da cui desumere che tali condizioni siano peggiorate nel periodo successivo, sino a maggio 2019.
Deve quindi concludersi che anche l'addebito di inosservanza (da parte in realtà di Parte_3
l'impresa esecutrice dei lavori) degli obblighi di custodia del cantiere sia infondato.
2.3.4. Alla luce delle considerazioni che precedono, deve ritenersi che i gravi inadempimenti contestati al non sussistano, con la conseguenza che il decreto di risoluzione del contratto, che da essi Parte_1
dipende, deve essere annullato.
2.3.5. Secondo il , il contratto si sarebbe sciolto, prima del decreto di risoluzione, per Parte_1
impossibilità della prestazione ai sensi dell'art. 1256 c.c., a causa del rifiuto degli assegnatari di consentire i lavori e dell'incapacità di di procurarne l'assenso. CP_1
A giudizio del collegio la domanda non può essere accolta.
Come noto, l'impossibilità che, ai sensi dell'art. 1256 c.c., estingue l'obbligazione deve essere definitiva (obiettiva e assoluta, cosa da escludere nel caso di specie, posto che il rifiuto degli assegnatari non può dirsi un impedimento insormontabile) oppure anche temporanea, ma di carattere tale per cui “ in relazione al titolo dell'obbligazione o alla natura dell'oggetto, il debitore non può più
pagina 20 di 26 essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla”.
Anche questa seconda ipotesi di impossibilità non risulta configurata nel caso di specie.
È sufficiente in proposito considerare che il non mai richiesto lo scioglimento del contratto Parte_1
prima del decreto di risoluzione, con ciò facendo presumere che esso stesso ritenesse che, opportunamente rinegoziate le condizioni del rapporto, la prestazione potesse poi essere eseguita.
Non può peraltro essere pronunciata la risoluzione dell'appalto per inadempimento della stazione appaltante, perché una domanda in tal senso non è stata proposta (gli inadempimenti della stazione appaltante vengono fatti valere solo ai fini dell'eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c.).
II. I CREDITI DEL Parte_1
1. Il rimborso della cauzione definitiva ha escusso la cauzione definitiva prestata da CP_1 Controparte_2
dopo un contenzioso giudiziario, ha provveduto al pagamento e ha chiesto al Controparte_2
la restituzione delle somme versate ad Parte_1 CP_1
Il ha provveduto al rimborso e ha pagato a la somma di € 187.340,44, Parte_1 Controparte_2
comprensiva di spese e commissioni.
Caduto il decreto di risoluzione, non vi è dubbio che sia tenuta a riversare al le somme CP_1 Parte_1
indebitamente incassate, oltre agli oneri connessi alle operazioni di pagamento.
Le ulteriori questioni relative alla correttezza dell'escussione restano assorbite.
2. Il corrispettivo dei lavori eseguiti
Il ha chiesto il pagamento di € 102.201,37 a titolo di credito residuo (dedotti i due acconti Parte_1
ricevuti) per i lavori eseguiti, di ammontare complessivo pari a € 343.488,43.
ha riconosciuto, in comparsa di costituzione (o meglio nel decreto di risoluzione ritrascritto nella CP_1
comparsa), che l'ammontare dei lavori regolarmente eseguiti era pari a circa € 491.981,90 lordi, corrispondenti a € 360.335,63 netti. pagina 21 di 26 Posto che non vi è discussione sugli acconti, deve quindi ritenersi che il credito del non Parte_1
possa essere inferiore a quanto richiesto e che vada condannata al relativo pagamento. CP_1
3. Interessi da ritardato pagamento
Non è contestato che il secondo acconto (€ 120.016,12) sia stato pagato in ritardo e che il ritardo abbia generato interessi pari a € 6.401,37.
4. Lucro cessante
Il ha chiesto a titolo di mancato conseguimento degli utili che sarebbero derivati Parte_1
dall'esecuzione dei lavori residui, divenuti impossibili per fatto di Arca, la somma di € 66.439,83.
Il calcolo della somma, analiticamente esposto dal nel documento 47, non è oggetto di Parte_1
contestazione sotto il profilo della correttezza formale.
Quanto alla sussistenza della responsabilità di per la mancanza di consenso degli assegnatari e la CP_1
conseguente impossibilità di esecuzione dei lavori, si è già detto al paragrafo II.
2.3.1. che la mancata rimozione degli impedimenti provenienti da terzi costituisce un inadempimento della stazione appaltante.
Il credito deve dunque essere riconosciuto.
5. Credito per l'illegittima sospensione dei lavori
Il ha chiesto il pagamento della somma di € 131.140,40 a titolo di risarcimento del danno Parte_1
conseguente all'illegittima sospensione dei lavori, determinato in conformità ai criteri stabiliti dall'art. 10 c. 2° D.M. n. 49/2018, richiamato dall'art. 107 c. 6° D. Lgs. n. 50/2016.
Gli articoli 10/2 e 107/6 sopra citati prevedono che l'appaltatore abbia diritto al risarcimento dei danni, quando la sospensione sia disposta fuori dai casi previsti dai commi 1, 2 e 4 del medesimo articolo 107.
A giudizio del collegio la fattispecie non ricorre nel caso in esame.
È invero corretto ricondurre la mancanza di assenso degli assegnatari alla categoria delle “circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto” prevista dal comma 1 dell'art. 107, posto pagina 22 di 26 che non era ragionevolmente prevedibile che gli assegnatari avrebbero rifiutato il consenso all'esecuzione di opere migliorative dei loro alloggi.
La domanda non può pertanto essere accolta.
6. Interessi sui crediti
Su tutte le somme sono dovuti, come richiesto, gli interessi ai sensi dell'art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda.
C. LE DOMANDE RICONVENZIONALE DI CP_1
1. in via riconvenzionale ha chiesto: CP_1
- “in via contrattuale”
- “l'importo complessivo di € 349.081,79, comprensivo della penale contrattuale pari ad €
125.985,84”;
- “esborsi già sostenuti” nella misura di: € 160.668,50 “per l'affidamento di incarico di ingegneria ed architettura relativo all'adeguamento del progetto esecutivo per il completamento dell'intervento a seguito della intervenuta risoluzione in danno”; € 8.095,10 per “la messa in sicurezza del cantiere”; €
19.552,00 “per la installazione della pedana elevatrice”; € 34.780,35 “per canoni di locazione non corrisposti dall'ASL”;
- € 550.085,65 oltre i.v.a. per la “perdita delle migliorie offerte dal in sede di gara”; Parte_1
- “in via contrattuale ed extracontrattuale”:
- un importo pari alla “metà dell'importo della polizza fideiussoria”, quantificata in € 125.985,34 per il
“comportamento ingannevole ed in mala fede del ” consistito nell'omettere di riferire ad Parte_1
che il Consorzio Fidi Mastro Fighera, che aveva rilasciato la polizza fideiussoria a garanzia della CP_1
restituzione dell'anticipazione lavori, era stato sottoposto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;
- l'importo di € 191.270,53, corrispondente alla differenza tra quanto erogato a titolo di anticipazione e quanto trattenuto sui diversi SAL.
pagina 23 di 26 2. Le domande non possono essere accolte.
Occorre in proposito considerare che:
- gli inadempimenti contestati al non sono stati accertati e le conseguenze pregiudizievoli Parte_1
della situazione di stallo verificatasi non possono essere a esso imputate;
- in assenza di inadempimenti, non è dovuta alcuna penale contrattuale;
- la responsabilità dell'appaltatore per la maggior spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori presuppone l'inadempimento dell'appaltatore, che nel caso di specie manca;
- non vi è prova che abbia effettivamente eseguito i pagamenti relativi alle spese di cui chiede il CP_1
rimborso;
- la perdita delle migliorie offerte in sede di gara non è imputabile al , in assenza di una Parte_1
risoluzione per inadempimento;
- non vi è prova di una colpa del per la vanificazione della polizza fideiussoria rilasciata a Parte_1
garanzia della restituzione dell'anticipazione lavori;
- la restituzione dell'anticipazione del prezzo dei lavori presuppone che i lavori non procedano per fatto imputabile all'appaltatore, mentre nel caso di specie l'impossibilità di procedere è dipesa dall'inadempimento della stazione appaltante.
D. CONCLUSIONI E SPESE
Per le ragioni esposte, l'eccezione di incompetenza per territorio del tribunale di Bologna deve essere respinta.
Devono essere accolte le domande di annullamento del decreto di risoluzione e di condanna al pagamento dei crediti del nei limiti sopra indicati. Parte_1
La domanda di scioglimento del contratto proposta dal e le domande riconvenzionali di Parte_1 CP_1
vanno respinte.
Le spese processuali sostenute dal devono essere poste, secondo il criterio della Parte_1
soccombenza, a carico di e si liquidano in complessivi € 23.520,00, di cui € 1.063,00 per spese ed CP_1
pagina 24 di 26 € 22.457,00 per compensi professionali (€ 3.544,00 per la fase di studio, € 2.338,00 per la fase introduttiva, € 10.411,00 per la fase istruttoria, € 6.164,00 per la fase decisoria), oltre spese generali nella misura del 15%, oltre c.p.a. e i.v.a. come per legge.
Considerato che non ha depositato memoria conclusionali, così evidenziando la Controparte_2
propria sostanziale indifferenza alla soluzione delle questioni, è equo compensare interamente le spese di giudizio sostenute dalla medesima.
P.Q.M.
il tribunale, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa, definitivamente pronunciando nella causa tra
Parte_2
contro
[...]
ora Controparte_10 Controparte_3
così provvede:
a) dichiara la competenza per territorio del tribunale di Bologna – sezione specializzata in materia di impresa a conoscere delle domande proposte da Parte_1 Parte_2
[...]
b) annulla il decreto di risoluzione del contratto di appalto stipulato in data 9.7.2027 dell'amministratore unico di del 16.6.2020; Parte_6
c) dichiara tenuta e condanna al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
delle somme di € 187.340,44, € 102.201,37, € 6.401,37, Parte_2
€ 66.439,83, oltre interessi ai sensi dell'art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda;
d) respinge la domanda di scioglimento del contratto di appalto proposta da
[...]
Parte_2
e) respinge le domande riconvenzionali proposte da;
Controparte_1
f) dichiara tenuta e condanna al pagamento delle spese di giudizio sostenute Controparte_1 pagina 25 di 26 dall'attore, che liquida in complessivi € 23.520,00, di cui € 1.063,00 per spese ed € 22.457,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, oltre c.p.a. e i.v.a. come per legge;
g) compensa interamente tra le parti le spese di giudizio sostenute da Controparte_2
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale del 12.10.2025
l'estensore il presidente dott. Vittorio Serra dott. Michele Guernelli
pagina 26 di 26
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Michele Guernelli presidente dott. Vittorio Serra giudice relatore dott.ssa Roberta Dioguardi giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 4372/2021 promossa da:
Parte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROSSI ANTONIO, elettivamente
[...] P.IVA_1 domiciliato in PIAZZA SAN MARTINO, 1 40126 BOLOGNA presso il difensore avv. ROSSI ANTONIO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GARGANO Controparte_1 P.IVA_2 AR e dell'avv. CANDELIERE MARICLA ( ) VIA CRISPI 85/A C.F._1 70123 BARI;
elettivamente domiciliato in VIA CRISPI N.85/A BARI presso il difensore avv. GARGANO AR ora (C.F. ), con il Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_3 patrocinio dell'avv. FERRONI FRANCESCO e dell'avv. GAIBA STEFANIA ( ) VIA D'AZEGLIO 58 BOLOGNA;
elettivamente domiciliato in VIA C.F._2 D'AZEGLIO 58 BOLOGNA presso il difensore avv. FERRONI FRANCESCO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
SOMMARIO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 26 I. La citazione del contro ed Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
II. La costituzione di Controparte_1
III. La costituzione di Controparte_2
IV. Le fasi di trattazione e di istruttoria;
la precisazione delle conclusioni
MOTIVI DELLA DECISIONE
A. LA COMPETENZA
B. LE DOMANDE DEL CONSORZIO
I. Risoluzione del contratto
II. Crediti del Consorzio
C. LE DOMANDE RICONVENZIONALI DI CP_1
D. CONCLUSIONI E SPESE
pagina 2 di 26 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I
Con atto di citazione notificato in data 3-29.3.2021 il Parte_2
; in seguito, anche il ) conveniva in giudizio
[...] Parte_1 CP_1
(APC; in seguito, anche ed
[...] CP_1 Controparte_2
Esponeva in fatto il attore che: Parte_1
- il e avevano stipulato (9.5.2017) un contratto di appalto di lavori pubblici avente a Parte_1 CP_1
oggetto lavori di risanamento dei piani seminterrati e dei prospetti di edifici siti nel Quartiere
NE in Comune di Bari;
- l'esecuzione dei lavori era stata assegnata alla consorziata Parte_3
- l'esecuzione del contratto doveva avvenire nel contesto di unità immobiliari abitate e occupate dagli
Cont inquilini/conduttori di;
- iniziati i lavori il 22.09.2017, l'impresa esecutrice si era dovuta immediatamente scontrare con una situazione di inagibilità dei locali in cui avrebbe eseguire le opere, in particolare delle cantine da ristrutturare, occupate da masserizie se non addirittura abitate;
Cont
- non si era mai attivata per la liberazione dei locali o anche solo per consentire l'accesso agli stessi da parte dell'impresa esecutrice;
- solo in data 9.07.2018, proprio a causa della inagibilità dei locali, aveva disposto la sospensione CP_1
parziale dei lavori;
- la causa che aveva giustificato la sospensione non era mai stata eliminata e, in realtà, mai era stato possibile riprendere i lavori sospesi e le prestazioni attinenti a questa (fondamentale) parte dell'oggetto del contratto si erano rivelate definitivamente impossibili;
- la parte dei lavori ineseguibili si era rivelata superiore al quinto del totale delle lavorazioni oggetto del contratto e, ogni caso, aveva alterato profondamente e definitivamente l'equilibrio sinallagmatico del pagina 3 di 26 medesimo, rendendo di fatto insostenibile, da un punto di vista organizzativo ed economico, anche la parte dei lavori che avrebbero potuto essere eseguiti “a macchia di leopardo”;
- invece di procurare la liberazione dei locali ove avrebbero dovuto svolgersi le lavorazioni, il CP_1
02.09.2020 aveva disposto la risoluzione del contratto per “grave inadempimento” di ex Pt_2
art. 108 D. Lgs. n. 50/2016, contestando (genericamente): (i) l'inottemperanza a ordini di servizio;
(ii) ritardi nell'esecuzione dei lavori;
(iii) la violazione di obblighi inerenti alla custodia e alla conservazione del cantiere;
(iv) lo stato di abbandono del cantiere;
- successivamente alla risoluzione del contratto, in data 23.10.2020 aveva dolosamente escusso la CP_1
polizza fideiussoria, chiedendo a l'incameramento della cauzione. Controparte_2
In diritto, il esponeva poi che: Parte_1
- la prestazione di era divenuta impossibile ai sensi dell'art. 1256 c.c. e l'obbligazione si era Pt_2
estinta;
- la prestazione di era comunque inesigibile per la reiterata violazione da parte di Pt_2 CP_1
dell'obbligo di esecuzione del contratto secondo buona fede e il doveva ritenersi liberato da Parte_1
responsabilità ai sensi dell'art. 1218 c.c.;
- comunque era legittimato a opporre l'eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c. Pt_2
in considerazione del prevalente inadempimento di CP_1
- in ogni caso non sussistevano i presupposti della risoluzione intimata da CP_1
- in assenza di inadempimenti imputabili al , l'escussione della polizza fideiussoria n. Parte_1
1255562 rilasciata da a favore della stazione appaltante in data 27.01.2021 Controparte_2
era illegittima;
- era creditore di per i lavori eseguiti, per i ritardi nei pagamenti, per il mancato Pt_2 CP_1
conseguimento di utili, per i danni conseguenti all'illegittima sospensione dei lavori.
Ciò premesso, il formulava le seguenti conclusioni: Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, previa ogni pronuncia e/o declaratoria del caso:
pagina 4 di 26 1) accertare e dichiarare l'avvenuto scioglimento del contratto rep. 6271 – progr.- 3225, stipulato il 09.05.2017, in data
anteriore alla sua risoluzione intimata da con decreto dell'Amministratore Unico n. 60 del Controparte_1
02.09.2020;
2) accertare e dichiarare l'inefficacia degli ordini di servizio intimati da e/o dalla Direzione Controparte_1
Lavori, in relazione all'esecuzione del contratto rep. 6271 – progr.- 3225 stipulato il 09.05.2017, volti alla ripresa dei
lavori nonostante la mancata disponibilità dei locali in cui svolgerli;
3) accertare e dichiarare l'insussistenza dei presupposti per la risoluzione del contratto rep. 6271 – progr.- 3225, stipulato
in data 09.05.2017, intimata da con il decreto dell'Amministratore Unico n. 60 del Controparte_1
16.06.2020;
4) accertare e dichiarare che l'escussione della polizza fideiussoria n. 1255562 prestata da Controparte_2
con sede legale in Milano (MI), Via Mecenate n. 90 (c.f. ), richiesta da con P.IVA_3 CP_1 Controparte_1
lettera del 27.01.2021, è avvenuta in assenza dei presupposti di legge ed è quindi inefficace;
5) conseguentemente accertare e dichiarare che con sede legale in Milano (MI), Via Controparte_2
Mecenate n. 90 (c.f. ), è tenuta a non pagare la somma oggetto dell'escussione di cui al precedente punto 5); P.IVA_3
6) dichiarare tenuta e condannare a pagare a l'importo di euro 306.182,97 o la Controparte_1 Pt_2
diversa somma - maggiore o minore - che sarà accertata in corso di causa, a fronte dei lavori eseguiti in forza del contratto
rep. 6271 – progr.- 3225, stipulato in data 09.05.2017, e, più in generale, dei titoli sopra esposti al par. VI;
7) dichiarare tenuta e condannare al risarcimento dei danni subiti da in Controparte_1 Pt_2
dipendenza della risoluzione illegittimamente intimata e, comunque, in dipendenza della mancata esecuzione del contratto
rep. 6271 – progr.- 3225, stipulato in data 09.05.2017, del pregiudizio all'immagine di operatore del settore, del “danno
curriculare” in misura pari ad euro 200.000,00 o nella diversa misura, maggiore o minore, che risulterà accertata
all'esisto dell'istruttoria;
8) in ogni caso, condannare al rimborso delle spese processuali, delle spese generali ex art. 2 Controparte_1
D.M. n. 55/2014, del contributo per C.P.A. e dell'I.V.A. dovuta per legge.”.
II
Si costitutiva in giudizio . Controparte_1
pagina 5 di 26 Esponeva la convenuta in via preliminare che:
- il tribunale di Bologna era incompetente per territorio, essendo invece competente il tribunale di Bari.
Esponeva poi in fatto che:
- alla luce di quanto esposto nel decreto di risoluzione del 2.9.2020 era per Arca inevitabile procedere ai sensi di legge;
- dopo la notifica del decreto, aveva proceduto alla verifica in contraddittorio col dello CP_1 Parte_1
stato dei lavori eseguiti;
- era stato fissato un termine per lo sgombero delle aree di cantiere, ma il non vi aveva Parte_1
provveduto;
- l'avvenuta risoluzione del rapporto era stata comunicata all' CP_5
- aveva legittimamente riscosso la cauzione da CP_1 Controparte_2
Esponeva poi in diritto che:
- le domande del erano tutte inammissibili, perché il non aveva mai iscritto Parte_1 Parte_1
riserva;
- le eccezioni di impossibilità e di inesigibilità della prestazione e l'eccezione di inadempimento erano infondate;
il aveva sempre saputo che i lavori avrebbero dovuto essere eseguiti in ambienti Parte_1
occupati dagli assegnatari e dalle relative masserizie;
- non vi era stata nessuna riduzione dell'appalto e le opere contrattualmente previste avrebbero dovute essere tutte eseguite;
per una parte delle opere non vi era mai stata neanche la sospensione;
- per far fronte agli inadempimenti del Consorzio Arca, si era dovuta rivolgere ad altre imprese, che avevano operato senza ostruzionismo da parte dei residenti;
- a seguito della legittima risoluzione in danno del contratto, aveva correttamente esercitato il CP_1
diritto di escutere la polizza fideiussoria;
- inoltre non disponeva delle somme di cui alla polizza relativa all'anticipazione per insolvenza CP_1
del garante, e ciò costituiva un ulteriore motivo di risarcimento danni. pagina 6 di 26 In via riconvenzionale, relativamente al risarcimento danni in via contrattuale, esponeva poi che: CP_1
- si era sobbarcata ulteriori e notevoli esborsi per provvedere al ripiegamento del cantiere data CP_1
l'inerzia del , alla messa in sicurezza dello stesso, a porre in essere tutte le procedure per Parte_1
affidare i lavori di completamento dei lavori, compresa la progettazione, oltre ai danni derivanti dal protrarsi ai fini della ultimazione dell'intervento di recupero e risanamento;
- da ciò discendeva il diritto di di veder riconoscere in proprio favore l'importo Controparte_1
complessivo di € 349.081,79=, comprensivo della penale contrattuale pari a € 125.985,84 come da contratto e in applicazione di legge, oltre agli esborsi già sostenuti pari a € 160.668,50 per l'affidamento di incarico di ingegneria e architettura relativo all'adeguamento del progetto esecutivo per il completamento dell'intervento a seguito della intervenuta risoluzione in danno;
€ 8.095,10 spesi dall' per la messa in sicurezza del cantiere;
€ 19.552,00 per la installazione della pedana CP_6
elevatrice in luogo della rampa smontata dal , non custodita e resa inservibile e mai restituita;
Parte_1
€ 34.780,35 per canoni di locazione non corrisposti dalla ASL all' per mancato ripristino – da CP_6
parte del della rampa preesistente di accesso degli utenti. Parte_1
- a ciò si aggiungeva l'ulteriore danno relativo alla perdita delle migliorie offerte dal in sede Parte_1
di gara, quantificato in € 330.000,00.
In via riconvenzionale, relativamente al risarcimento danni in via extracontrattuale, esponeva poi CP_1
che:
- avanzava richiesta di risarcimento danni contrattuale ed extracontrattuale per il comportamento CP_1
ingannevole e in mala fede del nell'omettere che la polizza relativa all'anticipazione Parte_1
presentata non potesse più garantire per intervenuta procedura di liquidazione del garante CP_1
precedentemente alla risoluzione;
- nell'ambito del rapporto contrattuale l' aveva erogato l'anticipazione, nella misura del 20% CP_6
rispetto al valore contrattuale, pari a € 251.971,68, ragion per cui il e Parte_1 Parte_3
stipulavano la relativa garanzia fideiussoria, consegnando all' la polizza n. MAF1701274 del CP_6
8.12.2017, stipulata con il consorzio quest'ultima si costituiva fideiussore Parte_4
nell'interesse dell'appaltatore e a favore dell' per l'importo garantito;
Controparte_1 pagina 7 di 26 - in considerazione degli stati di avanzamento lavori si era proceduto alle trattenute sui certificati di pagamento ragion per cui dal SAL n.2 risultava una detrazione pari a € 60.701,15;
- conseguentemente aveva diritto ad aver la restituzione dell'importo per differenza tra quanto CP_1
erogato e quanto trattenuto sui diversi Sal (2 SAL) pari ad € 191.270,53.
Ciò premesso, la convenuta formulava le seguenti conclusioni:
“l'Ill.mo Tribunale adito, reietta ogni contraria istanza, eccezione e conclusione, voglia così provvedere:
IN VIA PRELIMINARE ED ASSORBENTE
Dichiarare l'incompetenza del Tribunale adito di Bologna per essere competente il Tribunale di Bari, per tutte le
motivazioni esposte in atto.
Con integrale rifusione delle spese e competenze di lite.
A) IN VIA SUBORDINATA E NEL MERITO
Rigettare le avverse domande in quanto infondate in fatto ed in diritto e non provate.
B) IN VIA RICONVENZIONALE
1) Condannare il in persona del suo rappresentante legale p.t., al risarcimento tutti i danni subiti e Parte_2
subendi, anche futuri, per grave inadempimento e negligenza, come determinato al punto B1 della domanda
riconvenzionale ed in particolare:
C nei maggiori costi che la ha sopportato e dovrà sopportare per il completamento dell'opera per il quale occorrerà
procedere, previo eventuale ripiegamento del cantiere d'ufficio e messa in sicurezza dello stesso, alla progettazione, quindi
all'espletamento della procedura di gara per l'affidamento ad altra impresa, con tutte le spese occorrenti oltre
all'incidenza sfavorevole che potrebbe derivarne dal fenomeno inflattivo nel frattempo intervenuto ovverossia l'incremento
del corrispettivo del secondo contratto a farsi conseguente all'adeguamento dei prezzi di mercato, che ovviamente il
tempestivo e corretto adempimento del primo contratto avrebbe consentito di elidere: il tutto per un importo di
€349.081,79=, comprensivo della penale contrattuale, oltre interessi e rivalutazione, o per quella maggiore o minore
somma che verrà accertata in corso di causa, anche a seguito del comportamento di parte avversa, e che verrà ritenuta di
giustizia.
pagina 8 di 26 2) Condannare il in persona del suo rappresentante legale p.t. , al risarcimento tutti i danni subiti e Parte_2
subendi, anche futuri, per grave inadempimento e negligenza ed in particolare per la perdita delle migliorie cosi come
esposto al punto B2) della domanda riconvenzionale per un importo complessivo di € 330.000= , oltre interessi e
rivalutazione o per quella maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa e che verrà ritenuta di giustizia.
3) Condannare il in persona del suo legale rappresentante p.t. al risarcimento di tutti i danni subiti di Parte_2
natura contrattuale ed extra-contrattuale ex art.2043 c.c., per le motivazioni esposte al punto sub C1) della domanda
riconvenzionale - per aver taciuto da parte del sull'insolvenza del garante della polizza per l'anticipazione-, da Parte_1
riconoscersi anche in via equitativa, a parametrarsi nella misura della metà dell' importo della polizza fideiussoria per
l'anticipazione (quantificata in €125.985,34) o nella maggiore o minore somma che verrà ritenuta di Giustizia, maggiorata
di interessi e rivalutazione monetaria.
4) Condannare il in persona del suo legale rappresentante p.t. alla restituzione della somma erogata in Parte_2
via di anticipazione da parte dell' per le motivazioni di cui al punto C2) della domanda riconvenzionale per un CP_6
importo di €191.270,53=, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
C) IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA
Nella denegata ipotesi di riconoscimento del diritto dell'appaltatore al pagamento delle prestazioni relative ai lavori
regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto e/o di qualsivoglia
richiesta risarcitoria, disporre la compensazione con quanto riconosciuto a favore dell' a titolo di Controparte_1
risarcimento danni, così come articolato nel presente atto.
Con integrale rifusione delle spese e competenze legali.”.
III
Si costituiva in giudizio Controparte_8
Esponeva la convenuta che:
- con il rilascio della polizza fideiussoria n. 1255562 si costituiva fideiussore Controparte_2
nell'interesse di e in favore di , a garanzia della cauzione definitiva in Pt_2 Controparte_1
relazione al contratto d'appalto stipulato il 9/572017, rep. 6271, n. 3225, avente ad oggetto i lavori di recupero e risanamento dei fabbricati appartenenti al gruppo “Duca Abruzzi” nel quartiere Parte_5
pagina 9 di 26 NE nel Comune di Bari, fino alla concorrenza della somma di € 187.312,37, risultante a seguito della riduzione del massimale per l'emissione di n. 2 SAL per opere nel frattempo eseguite da
Pt_2
CP_
- con pec del 23/10/2020 comunicava ad e a la risoluzione in danno CP_1 Controparte_1 Pt_2
del contratto d'appalto per grave inadempimento, ritardi e negligenza dell'appaltatore, escutendo erroneamente la polizza fideiussoria n. 1255562 per l'originario massimale di € 222.993,27;
- con pec del 28/10/2020, contestava non solo l'errata escussione per l'originario massimale Pt_2
di polizza, ma anche l'illegittimità della risoluzione contrattuale, richiamando il contenuto della pec del
CP_ 25/9/2020 inviata ad , e intimava ad di non dare seguito al pagamento Controparte_1
richiesto dalla beneficiaria;
- Con pec del 28/1/2021 , ritenendo infondate le doglianze sollevate da Controparte_1 Pt_2
CP_ soprattutto alla luce della natura della polizza fideiussoria per la cauzione definitiva rilasciata da reiterava l'escussione della garanzia per il massimale ridotto di € 187.312,37;
- con ricorso ex artt. 669 bis e 700 c.p.c., deducendo l'impossibilità originaria della Pt_2
prestazione dedotta nel contratto d'appalto garantito, l'inadempimento di e la Controparte_1
CP_ dolosa escussione della polizza fideiussoria, chiedeva al Tribunale di Milano di inibire a il pagamento in favore della beneficiaria della somma di € 187.312, 37;
- il Tribunale di Milano, con ordinanza del 26/5/2021, qualificando la garanzia come autonoma, rigettava il ricorso cautelare;
CP_
- si era legittimamente astenuta dal provvedere al pagamento dell'importo richiesto da CP_1
fino all'emanazione dell'ordinanza del 14/7/2021, che aveva rigettato il reclamo cautelare;
[...]
- all'esito del procedimento cautelare, con pec del 21/7/2021 escuteva “in via Controparte_1
ultimativa” la polizza fideiussoria n. 1255562 per la somma complessiva di € 187.340,44 e, soltanto
CP_ allora, a fronte dell'inadempimento diretto di in data 3/8/2021 versava alla beneficiaria Pt_2
la somma di € 187.340,44, iniziando contestualmente l'azione di regresso nei confronti della contraente ai sensi dell'art. 1) c.g.a. della polizza fideiussoria sopra richiamata.
pagina 10 di 26 In diritto esponeva poi che:
- era stato corretto il comportamento tenuto dalla garante, che aveva soprasseduto alla richiesta di escussione fino alla definizione del procedimento che aveva rigettato l'istanza di tutela cautelare;
CP_
- a seguito del pagamento eseguito da in favore di , la garante aveva Controparte_1
legittimamente iniziato nei confronti di l'azione di regresso;
Pt_2
- in caso di accoglimento delle domande di l'azione di ripetizione avrebbe potuto essere Pt_2
esperita dalla contraente esclusivamente nei confronti di . Controparte_1
Ciò premesso, la convenuta formulava le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito contrariis reiectis rigettare tutte le domande proposte nei confronti di
[...]
in quanto infondate in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e compensi, oltre spese Controparte_8 generali 15%, cpa e iva”.
IV
La causa veniva ripetutamente rinviata per trattative;
mutato (due volte) il giudice istruttore, con ordinanza in data 16.7.2024 venivano respinte le richieste istruttorie dell'attore (prove per testi e c.t.u.); all'udienza del 27.3.2025 le parti precisavano le conclusioni e la causa era posta in decisione.
In tale sede il formulava le seguenti conclusioni: Parte_1
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disattese e rigettate ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previo accertamento
della propria competenza:
1) accertare e dichiarare l'avvenuto scioglimento del contratto rep. 6271 – progr.- 3225, stipulato il 09.05.2017, in data
anteriore alla sua risoluzione intimata da con decreto dell'Amministratore Unico n. 60 del Controparte_1
02.09.2020, ovvero comunque l'estinzione delle obbligazioni risultanti dal contratto stesso a carico di per la Pt_2
sopravvenuta impossibilità delle relative prestazioni;
2) accertare e dichiarare l'illiceità e/o l'inefficacia degli ordini di servizio intimati da e/o Controparte_1
dalla Direzione Lavori, in relazione all'esecuzione del contratto rep. 6271 – progr.- 3225 stipulato il 09.05.2017, volti alla
ripresa dei lavori nonostante la mancata disponibilità dei locali in cui svolgerli;
pagina 11 di 26 3) accertare e dichiarare, in ogni caso, l'insussistenza ovvero la non imputabilità a degli inadempimenti Pt_2
contestati da con il decreto dell'Amministratore Unico n. 60 del 02.09.2020 relativamente Controparte_1
all'esecuzione del contratto rep. 6271 – prog. 3225, stipulato il 09.05.2017;
4) accertare e dichiarare l'insussistenza dei presupposti per la risoluzione del contratto rep. 6271 – progr.- 3225, stipulato
in data 09.05.2017, intimata da con il decreto dell'Amministratore Unico n. 60 del 16.06.2020 Controparte_1
nonché l'illegittimità e l'inefficacia della relativa intimazione;
5) accertare e dichiarare che l'escussione della polizza fideiussoria n. 1255562 prestata da Controparte_2
con sede legale in Milano (MI), Via Mecenate n. 90 (c.f. ), richiesta da con P.IVA_3 Controparte_1
lettera del 27.01.2021, è avvenuta in assenza dei presupposti di legge, così come è avvenuto in assenza dei presupposti di
legge il conseguente pagamento da ad dell'importo di € Controparte_2 Controparte_1
187.340,44;
6) accertare e dichiarare l'avvenuto pagamento in via di regresso di € 187.340,44 da ad Pt_2 [...]
Controparte_2
7) dichiarare tenuta e condannare a pagare a l'importo di euro 493.523,41 o la Controparte_1 Pt_2
diversa somma - maggiore o minore - che sarà accertata, oltre ad interessi nella misura prevista dall'art. 1284 c. 4° c.c.
dalla domanda al saldo, a fronte dei lavori eseguiti in forza del contratto rep. 6271 – progr.- 3225, stipulato in data
09.05.2017, dell'escussione della cauzione definitiva nonché, più in generale, dei titoli esposti in atti;
8) in via subordinata, qualora risulti fondata ed accoglibile alcuna delle domande riconvenzionali avanzate da
[...]
nella propria comparsa di costituzione e risposta, accertare il diritto di al risarcimento Controparte_1 Pt_2
dei danni subiti in dipendenza della risoluzione illegittimamente intimata e, comunque, in dipendenza della mancata
esecuzione del contratto rep. 6271 – progr.- 3225, stipulato in data 09.05.2017, del pregiudizio all'immagine di operatore
del settore, del “danno curriculare” in misura pari ad euro 200.000,00 o nella diversa misura, maggiore o minore, che
risulterà accertata e conseguentemente rigetti tutte le domande riconvenzionali avanzate da Controparte_1
nella propria comparsa di costituzione e risposta per compensazione con i maggiori crediti del Pt_2
9) in ogni caso: rigettare tutte le domande riconvenzionali avanzate da nella propria Controparte_1
comparsa di costituzione e risposta ovvero ridurre secondo equità, anche considerato il concorso del fatto colposo del
pagina 12 di 26 creditore, la penale contrattuale richiesta da e comunque limitare le sue pretese a quanto Controparte_1
effettivamente allegato e provato, se del caso previa compensazione delle reciproche partite;
10) in ogni caso, condannare al rimborso delle spese processuali, delle spese generali ex art. Controparte_1
2 D.M. n. 55/2014, del contributo per C.P.A. e dell'I.V.A. dovuta per legge.”.
formulava le seguenti conclusioni: CP_1
“IN VIA PRELIMINARE ED ASSORBENTE
Dichiarare l'incompetenza del Tribunale adito di Bologna per essere competente il Tribunale di Bari, per tutte le
motivazioni esposte in atti.
Con integrale rifusione delle spese e competenze di lite.
A) IN VIA SUBORDINATA E NEL MERITO
Rigettare le avverse domande in quanto infondate in fatto ed in diritto e non provate.
B) IN VIA RICONVENZIONALE
1) Condannare il in persona del suo rappresentante legale p.t., al risarcimento tutti i danni subiti e Parte_2
subendi, anche futuri, per grave inadempimento e negligenza, come determinato al punto B1 della domanda
riconvenzionale e nelle successive memorie ex art.183 VI c.p.c. – che si intendono qui ritrascritte- ed in particolare: nei
C maggiori costi che la ha sopportato e dovrà sopportare per il completamento dell'opera per il quale occorrerà
procedere, previo eventuale ripiegamento del cantiere d'ufficio e messa in sicurezza dello stesso, alla progettazione, quindi
all'espletamento della procedura di gara per l'affidamento ad altra impresa, con tutte le spese occorrenti oltre
all'incidenza sfavorevole che potrebbe derivarne dal fenomeno inflattivo nel frattempo intervenuto ovverossia l'incremento
del corrispettivo del secondo contratto a farsi conseguente all'adeguamento dei prezzi di mercato, che ovviamente il
tempestivo e corretto adempimento del primo contratto avrebbe consentito di elidere: il tutto per un importo di
€349.081,79=, comprensivo della penale contrattuale, oltre interessi e rivalutazione, o per quella maggiore o minore
somma che verrà accertata in corso di causa, anche a seguito del comportamento di parte avversa, e che verrà ritenuta di
giustizia.
2) Condannare il in persona del suo rappresentante legale p.t. , al risarcimento tutti i danni subiti e Parte_2
subendi, anche futuri, per grave inadempimento e negligenza ed in particolare per la perdita delle migliorie cosi come pagina 13 di 26 esposto al punto B2) della domanda riconvenzionale in comparsa di costituzione e risposta e delle memorie ex art.183 Vi
comma c.p.c. -che si hanno qui per ritrascritte- per un importo complessivo di € 605.094,23 compresa di IVA = , oltre
interessi e rivalutazione o per quella maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa e che verrà ritenuta
di giustizia.
3) Condannare il in persona del suo legale rappresentante p.t. al risarcimento di tutti i danni subiti di Parte_2
natura contrattuale ed extra-contrattuale ex art.2043 c.c., per le motivazioni esposte al punto sub C1) della domanda
riconvenzionale – per aver taciuto da parte del sull'insolvenza del garante della polizza per l'anticipazione-, da Parte_1
riconoscersi anche in via equitativa, a parametrarsi nella misura della metà dell'importo della polizza fideiussoria per
l'anticipazione (quantificata in €125.985,34) o nella maggiore o minore somma che verrà ritenuta di Giustizia, maggiorata
di interessi e rivalutazione monetaria.
4) Condannare il in persona del suo legale rappresentante p.t. alla restituzione della somma erogata in Parte_2
via di anticipazione da parte dell' per le motivazioni di cui al punto C2) della domanda riconvenzionale per un CP_6
importo di €191.270,53=, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
C) IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA
Nella denegata ipotesi di riconoscimento del diritto dell'appaltatore al pagamento delle prestazioni relative ai lavori
regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto e/o di qualsivoglia
richiesta risarcitoria, disporre la compensazione con quanto riconosciuto a favore dell' a titolo di Controparte_1
risarcimento danni, così come articolato nel presente atto.
Con integrale rifusione delle spese e competenze legali.”.
precisava le conclusioni riportandosi ai precedenti scritti difensivi. Controparte_2
Successivamente non depositava memorie conclusionali. Controparte_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
A. LA COMPETENZA
1. Secondo Arca, il tribunale di Bologna è incompetente per territorio a conoscere delle domande proposte dal , in primo luogo perché l'art. 48 del capitolato speciale d'appalto prevede che: Parte_1
pagina 14 di 26 “La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Bari ed è esclusa la competenza arbitrale”.
1.2. L'eccezione non può essere accolta, dal momento che la clausola non prevedere una competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria di Bari, ma soltanto esclude la competenza arbitrale.
Non assume rilievo la circostanza che al foro di Bari siano devolute “tutte le controversie” derivanti dal contratto, dal momento che la formula individua semplicemente l'ambito oggettivo di applicabilità del foro convenzionale (così Cass. 1838/2018, in motivazione: “… è stato chiarito proprio che
l'espressione "per qualsiasi controversia" è inidonea a identificare un foro esclusivo, perché è diretta soltanto ad individuare l'ambito oggettivo di applicabilità del foro convenzionale”).
2. Secondo Arca, posto che la sede della convenuta è in Bari e che il contratto è stato lì stipulato, il tribunale di Bologna non è competente neanche sulla base del residuo criterio del giudice del luogo di esecuzione della prestazione, perché la prestazione contrattuale deve essere eseguita nel circondario di
Bari.
2.1. Anche sotto questo profilo l'eccezione di incompetenza non può essere accolta.
Il ha domandato – tra l'altro – il pagamento del corrispettivo per i lavori contabilizzati nel Parte_1
verbale del 14.10.2020 e il rimborso della cauzione escussa.
Non vi è dubbio che tali crediti siano liquidi e che l'obbligazione avente a oggetto il pagamento di una somma di denaro liquida debba essere adempiuta al domicilio del creditore al tempo della scadenza
(art. 1182 comma 3 c.c.).
Il domicilio del creditore va individuato in Bologna.
Il , infatti, in adempimento degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ha Parte_1
indicato come propri conti “d'appoggio” quello n. 100000103351 acceso presso la
[...]
sportello di via degli Artieri 2, Bologna, e quello n. 000000006896 acceso presso Controparte_9
UNIPOL BANCA s.p.a., filiale di via Stalingrado, n. 59/A, Bologna.
L'obbligazione di pagamento tramite bonifico può dirsi adempiuta solo con l'accredito (definitivo) sul conto del beneficiario ("il pagamento delle obbligazioni per somma di denaro che devono essere pagina 15 di 26 adempiute al domicilio del creditore ove effettuabile in banca, si perfeziona, con la liberazione dell'obbligato, solo allorché la rimessa entri materialmente nella disponibilità dell'avente diritto e non anche quando (e per il solo fatto che) il debitore abbia inoltrato alla propria banca l'ordine di bonifico
e questa abbia pur dichiarato di avervi dato corso": così Cass. 149/2003, in motivazione).
Dunque, il domicilio del creditore coincide con gli sportelli bancari in Bologna.
Riconosciuta la competenza del tribunale di Bologna, quale giudice del luogo di esecuzione della prestazione, per la domanda di pagamento dei crediti sopra indicati, deve essere riconosciuta la competenza del tribunale adito anche per le altre domande, che sono tutte connesse a quella di pagamento.
B. LE DOMANDE DEL Parte_1
I. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1. Con decreto dell'amministratore unico di del 2.9.2020 è stato dichiarato risolto “per grave CP_1
inadempimento ritardi e negligenza”, ai sensi dell'art. 108 comma 3 d.l.vo 50/2016, dell'art. 22 e dell'art. 50 del capitolato speciale e dell'art. 19 del contratto di appalto, il contratto appunto di appalto stipulato dalle parti e registrato in data 29.5.2017.
Il ha chiesto che fosse accertato e dichiarato l'intervenuto scioglimento del contratto in data Parte_1
anteriore alla risoluzione intimata da e che comunque fosse accertata l'insussistenza dei CP_1
presupposti della risoluzione intimata;
in particolare il ha eccepito che: a) il contratto si era Parte_1
già sciolto e che comunque le obbligazioni contrattuali erano estinte per sopravvenuta impossibilità della prestazione ai sensi dell'art. 1256 c.c.; b) gli inadempimenti non erano imputabili ai sensi dell'art. 1218 c.c.; c) gli inadempimenti erano giustificati ai sensi dell'art. 1460 c.c..
2. A giudizio del collegio le domande del devono essere accolte nei termini che seguono. Parte_1
2.1. Ai sensi dell'art. 108 comma 3 citato, “3. Il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari,
pagina 16 di 26 indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto”.
La relazione ai sensi dell'art. 108 comma 3 del responsabile del procedimento è del 9.5.2019.
Ai fini della valutazione della sussistenza dei presupposti della risoluzione dovrà dunque aversi riguardo agli inadempimenti anteriori a tale data.
2.2. Gli inadempimenti contestati da al sono sostanzialmente rappresentati dalla CP_1 Parte_1
mancata esecuzione degli ordini di servizio emessi dopo la sospensione parziale dei lavori disposta nel luglio 2018 (9.7.2018), dal mancato completamento delle opere e dal mancato rispetto degli obblighi di conservazione e custodia delle opere e del cantiere.
Che gli ordini di servizio non siano stati eseguiti e che le opere non siano state completate è circostanza pacifica;
secondo il , tuttavia, la mancata esecuzione non configura nel caso di specie una Parte_1
situazione di inadempimento o comunque di inadempimento rilevante.
Secondo il , in particolare, i lavori di intervento sulle unità immobiliari occupate dagli Parte_1
assegnatari non sono stati eseguiti, perché era impossibile procedere senza l'assenso degli assegnatari, assenso che nella grande maggioranza dei casi non c'era; la distribuzione “a macchia di leopardo” dei siti inaccessibili pregiudicava anche le lavorazioni contigue, poste in siti parzialmente accessibili;
i lavori di fatto ineseguibili avevano determinato una riduzione delle lavorazioni relative alla sostituzione dei serramenti e al recupero delle cantine corrispondente al 70% delle opere originariamente previste per tali categorie e una riduzione complessiva di tutte le lavorazioni inserite nel computo metrico estimativo di gara corrispondente al 39,9% dell'intero contratto di appalto, in violazione del limite massimo del quinto previsto dall'art. 106 c. 12 d.l.vo 50/2016.
2.3. A giudizio del collegio le difese del sono fondate. Parte_1
pagina 17 di 26 2.3.1. In primo luogo, deve ritenersi documentalmente provato che, nel luglio del 2018, a distanza di quasi un anno dalla consegna dei lavori (28.7.2017), una gran parte (venti persone) degli assegnatari degli alloggi non aveva risposto alle richieste di di comunicare il consenso agli interventi, dodici CP_1
degli assegnatari avevano rifiutato gli interventi e solo quattordici vi avevano acconsentito (come si legge nel prospetto allegato al verbale di sospensione dei lavori prodotto dall'attore come documento
8).
È quindi chiaro che effettivamente una parte importante dei lavori di recupero delle “cantinole” e di sostituzione degli infissi non poteva essere eseguita.
Secondo era tuttavia onere dell'appaltatore, che sin dalla stipulazione del contratto sapeva che le CP_1
unità immobiliare erano occupate, realizzare le condizioni necessarie all'esecuzione dei lavori e cioè, in sostanza, procurarsi l'assenso degli assegnatari degli alloggi.
La tesi della convenuta non può essere condivisa.
Secondo la giurisprudenza,
“In tema di appalto di opera pubblica, la stazione appaltante ha l'obbligo di consegnare all'appaltatore l'area destinata all'esecuzione dei lavori libera da impedimenti alla sua piena utilizzabilità provenienti da terzi;
ne consegue che, ove l'obbligato non provveda in tempi ragionevoli alla rimozione degli ostacoli che rendono praticamente impossibile l'inizio o la prosecuzione dei lavori
(nella specie, la rimozione di una linea elettrica), l'appaltatore ha diritto di chiedere la risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni (oltre al pagamento dei lavori eseguiti), indipendentemente dalla formulazione di specifiche riserve, che presuppongono la persistenza del rapporto.” (Cass. 5332/1994).
Nel caso di specie si è precisamente in presenza di un impedimento proveniente da terzi (gli assegnatari), che certamente esclude, senza necessità di specifiche riserve, ogni inadempimento dell'appaltatore in ordine ai lavori direttamente impediti, mentre la mancata rimozione dell'impedimento configura al contrario un inadempimento della stazione appaltante.
2.3.2. Resta da verificare se sia giustificata anche la mancata esecuzione dei lavori non direttamente impediti dal comportamento degli assegnatari.
pagina 18 di 26 Secondo il , l'impossibilità di eseguire i lavori direttamente impediti ha determinato una Parte_1
gestione della commessa completamente aleatoria quanto alla definizione della percentuale dell'opera effettivamente realizzabile e alle tempistiche di esecuzione e ha causato una riduzione di fatto dei lavori superiore al quinto dell'importo contrattuale, che ha comportato l'insostenibilità economica del contratto e che ne giustificherebbe la risoluzione.
Le difese del devono essere accolte. Parte_1
Il ha ricostruito analiticamente (nelle schede contenute nel documento 19) gli interventi di Parte_1
fatto ineseguibili e la conseguente riduzione dei lavori (corrispondente, come già si è detto, al 39,9% dell'intero appalto) e tale ricostruzione non è stata oggetto di contestazioni da parte di Arca.
La convenuta si è invero limitata a sostenere che “tra i documenti non vi è proposta o atto negoziale da cui emerga che parte delle opere contrattualmente previste non fossero eseguibili, o non dovessero essere realizzate per volontà della Stazione Appaltante” e che “l'Impresa non produce documentazione
alcuna probante la sussistenza di una proposta contrattuale della Stazione Appaltante mirante alla riduzione delle opere appaltate”.
Come si vede, contesta ciò che il non ha dedotto (un atto negoziale di riduzione) e CP_1 Parte_1
lascia priva di contestazione la ricostruzione fattuale della situazione di cantiere rappresentata nel documento 19.
Ne segue che il nesso tra i lavori direttamente impediti dagli assegnatari e l'ineseguibilità di fatto degli altri interventi deve ritenersi provato, con la conseguenza che anche la mancata realizzazione di questi ultimi non può costituire inadempimento imputabile al . Parte_1
2.3.3. Come si è detto, ha posto a fondamento della risoluzione anche il mancato rispetto degli CP_1
obblighi di conservazione, custodia e sicurezza del cantiere.
Si è anche già visto che la relazione del responsabile del procedimento, che propone la risoluzione del contratto di appalto, è del 9.5.2019, sicché gli inadempimenti rilevanti sono quelli anteriori a tale data.
Nel verbale di sopralluogo del 6.3.2019, redatto dall'ingegner responsabile della sicurezza in Per_1
fase di attuazione, si legge che “Non essendo state rilevate attività in corso ed avendo l'impresa pagina 19 di 26 ottemperato alle disposizioni del CSE impartite con precedenti verbali, non si fanno rilevare inadempienze.”.
Seguono, nel medesimo verbale, alcuni rilievi, oggettivamente molto modesti, in merito agli accessi alle coperture delle palazzine Q e M (con la prescrizione di applicare anche teli impermeabili antipioggia) e alla mancanza di un vetro nella finestra di un pianerottolo.
La relazione si chiude con la seguente considerazione: “In ordine alla pulizia delle aree di cantiere il
CSE ha consta[ta]to che sono state effettuate attività di pulizia generale delle porzioni oggetto
d'intervento.”.
È dunque ragionevole desumere dal verbale in questione che, a marzo 2019, le condizioni del cantiere fossero soddisfacenti.
Non vi sono elementi da cui desumere che tali condizioni siano peggiorate nel periodo successivo, sino a maggio 2019.
Deve quindi concludersi che anche l'addebito di inosservanza (da parte in realtà di Parte_3
l'impresa esecutrice dei lavori) degli obblighi di custodia del cantiere sia infondato.
2.3.4. Alla luce delle considerazioni che precedono, deve ritenersi che i gravi inadempimenti contestati al non sussistano, con la conseguenza che il decreto di risoluzione del contratto, che da essi Parte_1
dipende, deve essere annullato.
2.3.5. Secondo il , il contratto si sarebbe sciolto, prima del decreto di risoluzione, per Parte_1
impossibilità della prestazione ai sensi dell'art. 1256 c.c., a causa del rifiuto degli assegnatari di consentire i lavori e dell'incapacità di di procurarne l'assenso. CP_1
A giudizio del collegio la domanda non può essere accolta.
Come noto, l'impossibilità che, ai sensi dell'art. 1256 c.c., estingue l'obbligazione deve essere definitiva (obiettiva e assoluta, cosa da escludere nel caso di specie, posto che il rifiuto degli assegnatari non può dirsi un impedimento insormontabile) oppure anche temporanea, ma di carattere tale per cui “ in relazione al titolo dell'obbligazione o alla natura dell'oggetto, il debitore non può più
pagina 20 di 26 essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla”.
Anche questa seconda ipotesi di impossibilità non risulta configurata nel caso di specie.
È sufficiente in proposito considerare che il non mai richiesto lo scioglimento del contratto Parte_1
prima del decreto di risoluzione, con ciò facendo presumere che esso stesso ritenesse che, opportunamente rinegoziate le condizioni del rapporto, la prestazione potesse poi essere eseguita.
Non può peraltro essere pronunciata la risoluzione dell'appalto per inadempimento della stazione appaltante, perché una domanda in tal senso non è stata proposta (gli inadempimenti della stazione appaltante vengono fatti valere solo ai fini dell'eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c.).
II. I CREDITI DEL Parte_1
1. Il rimborso della cauzione definitiva ha escusso la cauzione definitiva prestata da CP_1 Controparte_2
dopo un contenzioso giudiziario, ha provveduto al pagamento e ha chiesto al Controparte_2
la restituzione delle somme versate ad Parte_1 CP_1
Il ha provveduto al rimborso e ha pagato a la somma di € 187.340,44, Parte_1 Controparte_2
comprensiva di spese e commissioni.
Caduto il decreto di risoluzione, non vi è dubbio che sia tenuta a riversare al le somme CP_1 Parte_1
indebitamente incassate, oltre agli oneri connessi alle operazioni di pagamento.
Le ulteriori questioni relative alla correttezza dell'escussione restano assorbite.
2. Il corrispettivo dei lavori eseguiti
Il ha chiesto il pagamento di € 102.201,37 a titolo di credito residuo (dedotti i due acconti Parte_1
ricevuti) per i lavori eseguiti, di ammontare complessivo pari a € 343.488,43.
ha riconosciuto, in comparsa di costituzione (o meglio nel decreto di risoluzione ritrascritto nella CP_1
comparsa), che l'ammontare dei lavori regolarmente eseguiti era pari a circa € 491.981,90 lordi, corrispondenti a € 360.335,63 netti. pagina 21 di 26 Posto che non vi è discussione sugli acconti, deve quindi ritenersi che il credito del non Parte_1
possa essere inferiore a quanto richiesto e che vada condannata al relativo pagamento. CP_1
3. Interessi da ritardato pagamento
Non è contestato che il secondo acconto (€ 120.016,12) sia stato pagato in ritardo e che il ritardo abbia generato interessi pari a € 6.401,37.
4. Lucro cessante
Il ha chiesto a titolo di mancato conseguimento degli utili che sarebbero derivati Parte_1
dall'esecuzione dei lavori residui, divenuti impossibili per fatto di Arca, la somma di € 66.439,83.
Il calcolo della somma, analiticamente esposto dal nel documento 47, non è oggetto di Parte_1
contestazione sotto il profilo della correttezza formale.
Quanto alla sussistenza della responsabilità di per la mancanza di consenso degli assegnatari e la CP_1
conseguente impossibilità di esecuzione dei lavori, si è già detto al paragrafo II.
2.3.1. che la mancata rimozione degli impedimenti provenienti da terzi costituisce un inadempimento della stazione appaltante.
Il credito deve dunque essere riconosciuto.
5. Credito per l'illegittima sospensione dei lavori
Il ha chiesto il pagamento della somma di € 131.140,40 a titolo di risarcimento del danno Parte_1
conseguente all'illegittima sospensione dei lavori, determinato in conformità ai criteri stabiliti dall'art. 10 c. 2° D.M. n. 49/2018, richiamato dall'art. 107 c. 6° D. Lgs. n. 50/2016.
Gli articoli 10/2 e 107/6 sopra citati prevedono che l'appaltatore abbia diritto al risarcimento dei danni, quando la sospensione sia disposta fuori dai casi previsti dai commi 1, 2 e 4 del medesimo articolo 107.
A giudizio del collegio la fattispecie non ricorre nel caso in esame.
È invero corretto ricondurre la mancanza di assenso degli assegnatari alla categoria delle “circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto” prevista dal comma 1 dell'art. 107, posto pagina 22 di 26 che non era ragionevolmente prevedibile che gli assegnatari avrebbero rifiutato il consenso all'esecuzione di opere migliorative dei loro alloggi.
La domanda non può pertanto essere accolta.
6. Interessi sui crediti
Su tutte le somme sono dovuti, come richiesto, gli interessi ai sensi dell'art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda.
C. LE DOMANDE RICONVENZIONALE DI CP_1
1. in via riconvenzionale ha chiesto: CP_1
- “in via contrattuale”
- “l'importo complessivo di € 349.081,79, comprensivo della penale contrattuale pari ad €
125.985,84”;
- “esborsi già sostenuti” nella misura di: € 160.668,50 “per l'affidamento di incarico di ingegneria ed architettura relativo all'adeguamento del progetto esecutivo per il completamento dell'intervento a seguito della intervenuta risoluzione in danno”; € 8.095,10 per “la messa in sicurezza del cantiere”; €
19.552,00 “per la installazione della pedana elevatrice”; € 34.780,35 “per canoni di locazione non corrisposti dall'ASL”;
- € 550.085,65 oltre i.v.a. per la “perdita delle migliorie offerte dal in sede di gara”; Parte_1
- “in via contrattuale ed extracontrattuale”:
- un importo pari alla “metà dell'importo della polizza fideiussoria”, quantificata in € 125.985,34 per il
“comportamento ingannevole ed in mala fede del ” consistito nell'omettere di riferire ad Parte_1
che il Consorzio Fidi Mastro Fighera, che aveva rilasciato la polizza fideiussoria a garanzia della CP_1
restituzione dell'anticipazione lavori, era stato sottoposto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;
- l'importo di € 191.270,53, corrispondente alla differenza tra quanto erogato a titolo di anticipazione e quanto trattenuto sui diversi SAL.
pagina 23 di 26 2. Le domande non possono essere accolte.
Occorre in proposito considerare che:
- gli inadempimenti contestati al non sono stati accertati e le conseguenze pregiudizievoli Parte_1
della situazione di stallo verificatasi non possono essere a esso imputate;
- in assenza di inadempimenti, non è dovuta alcuna penale contrattuale;
- la responsabilità dell'appaltatore per la maggior spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori presuppone l'inadempimento dell'appaltatore, che nel caso di specie manca;
- non vi è prova che abbia effettivamente eseguito i pagamenti relativi alle spese di cui chiede il CP_1
rimborso;
- la perdita delle migliorie offerte in sede di gara non è imputabile al , in assenza di una Parte_1
risoluzione per inadempimento;
- non vi è prova di una colpa del per la vanificazione della polizza fideiussoria rilasciata a Parte_1
garanzia della restituzione dell'anticipazione lavori;
- la restituzione dell'anticipazione del prezzo dei lavori presuppone che i lavori non procedano per fatto imputabile all'appaltatore, mentre nel caso di specie l'impossibilità di procedere è dipesa dall'inadempimento della stazione appaltante.
D. CONCLUSIONI E SPESE
Per le ragioni esposte, l'eccezione di incompetenza per territorio del tribunale di Bologna deve essere respinta.
Devono essere accolte le domande di annullamento del decreto di risoluzione e di condanna al pagamento dei crediti del nei limiti sopra indicati. Parte_1
La domanda di scioglimento del contratto proposta dal e le domande riconvenzionali di Parte_1 CP_1
vanno respinte.
Le spese processuali sostenute dal devono essere poste, secondo il criterio della Parte_1
soccombenza, a carico di e si liquidano in complessivi € 23.520,00, di cui € 1.063,00 per spese ed CP_1
pagina 24 di 26 € 22.457,00 per compensi professionali (€ 3.544,00 per la fase di studio, € 2.338,00 per la fase introduttiva, € 10.411,00 per la fase istruttoria, € 6.164,00 per la fase decisoria), oltre spese generali nella misura del 15%, oltre c.p.a. e i.v.a. come per legge.
Considerato che non ha depositato memoria conclusionali, così evidenziando la Controparte_2
propria sostanziale indifferenza alla soluzione delle questioni, è equo compensare interamente le spese di giudizio sostenute dalla medesima.
P.Q.M.
il tribunale, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa, definitivamente pronunciando nella causa tra
Parte_2
contro
[...]
ora Controparte_10 Controparte_3
così provvede:
a) dichiara la competenza per territorio del tribunale di Bologna – sezione specializzata in materia di impresa a conoscere delle domande proposte da Parte_1 Parte_2
[...]
b) annulla il decreto di risoluzione del contratto di appalto stipulato in data 9.7.2027 dell'amministratore unico di del 16.6.2020; Parte_6
c) dichiara tenuta e condanna al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
delle somme di € 187.340,44, € 102.201,37, € 6.401,37, Parte_2
€ 66.439,83, oltre interessi ai sensi dell'art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda;
d) respinge la domanda di scioglimento del contratto di appalto proposta da
[...]
Parte_2
e) respinge le domande riconvenzionali proposte da;
Controparte_1
f) dichiara tenuta e condanna al pagamento delle spese di giudizio sostenute Controparte_1 pagina 25 di 26 dall'attore, che liquida in complessivi € 23.520,00, di cui € 1.063,00 per spese ed € 22.457,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, oltre c.p.a. e i.v.a. come per legge;
g) compensa interamente tra le parti le spese di giudizio sostenute da Controparte_2
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale del 12.10.2025
l'estensore il presidente dott. Vittorio Serra dott. Michele Guernelli
pagina 26 di 26