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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 09/12/2024, n. 915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 915 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 8193/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Alina Rossato Presidente
Luisa Bettio Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 8193/2024 v.g. promossa con ricorso congiunto di separazione e divorzio depositato in data 8.7.2024 da:
, con il patrocinio dell'avvocato D'Agostini Annalisa CP_1
e
, con il patrocinio dell'avvocato D'Agostini Annalisa Controparte_2
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
In punto: Separazione e scioglimento del matrimonio su domanda congiunta
Conclusioni congiunte delle parti in ordine alla separazione
Per le parti:
“pronunciare sentenza di omologa della separazione personale dei coniugi SInori ed CP_1
, ordinando all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Mestrino (PD) di procedere Controparte_2
a tutti gli incombenti conseguenti all'emananda sentenza, alle seguenti condizioni:
1.I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto e correttezza e con l'obbligo di comunicare tempestivamente l'uno all'altro il nuovo indirizzo di residenza.
2.La figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza presso Per_1
l'abitazione familiare sita in Mestrino (PD), via Vittorio Veneto, 15;
pagina 1 di 8 3.Il padre, SI. , potrà vedere e tenere con sé la figlia durante le visite che CP_1 Per_1
verranno concordate tra i genitori, nel rispetto comunque delle seguenti modalità da ritenersi minime:
- visite infrasettimanali: tre sere alla settimana dalle ore 18,30 alle ore 22,00 quando il padre riporterà la figlia dalla madre dopo cena, con almeno un pernottamento settimanale presso l'abitazione del padre;
- weekend: a weekend alternati con la madre, dal venerdì alle ore 18,30 alla domenica sera alle ore 21,00, dopo cena;
- vacanze estive: due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive in periodo da concordare tra i genitori entro il 31 marzo di ogni anno;
-
Natale: si precisa che relativamente al giorno di Natale di ogni anno, la figlia trascorrerà la sera precedente al giorno di festa e il pranzo del giorno festivo con un genitore e la cena del giorno festivo con conseguente pernotto con l'altro genitore, ad anni alterni, per poi tornare la mattina seguente con il genitore in turno di responsabilità; - Pasqua: la minore trascorrerà la sera precedente al giorno di festa e il pranzo del giorno festivo con un genitore e la cena del giorno festivo e lunedì dell'Angelo con l'altro genitore, ad anni alterni, per poi tornare il martedì seguente con il genitore in turno di responsabilità; - le feste di compleanno di verranno trascorse con entrambi i genitori i quali Per_1
decideranno di comune accordo le persone da invitare;
I coniugi convengono che durante il periodo di vacanza che trascorreranno con la figlia ciascun genitore si assumerà tutte le relative spese (viaggio, pernottamento presso strutture alberghiere, svago ecc.).
4.A decorrere dal mese successivo in cui si trasferirà altrove, il SI. si impegna ed CP_1 obbliga a versare alla madre per il mantenimento della figlia un contributo mensile di € 250,00, Per_1
somma rivalutabile annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT, a partire dall'anno successivo al deposito del ricorso e che dovrà essere versata entro il giorno 10 di ogni mese sul conto corrente intestato alla SI.ra . I genitori si faranno carico del 50% delle spese Controparte_2
straordinarie, come da Protocollo del Tribunale di Padova datato 17.01.2017, che i coniugi si danno atto di ben conoscere e che, comunque, i medesimi sottoscrivono per presa visione ed espressa accettazione, contestualmente al presente ricorso, protocollo che pure viene qui allegato sub doc. 21.
5.L'assegno unico universale sarà percepito nella misura del 50% da ciascuno dei genitori, che si impegna sin d'ora a sottoscrivere e a scambiarsi reciprocamente e tempestivamente ogni eventuale documentazione necessaria ad avere accesso al predetto assegno unico universale nei termini sopra concordati. Eventuali altri benefici fiscali saranno percepiti dai genitori nella misura del 50% ciascuno, con l'accordo pertanto che ciascun coniuge esprime già ora il relativo consenso a formulare pagina 2 di 8 ogni richiesta e/o istanza del caso, qualora dovesse essere necessaria la presentazione di una domanda congiunta.
6.L'abitazione familiare con i relativi arredi e corredi sita in Mestrino (PD), via Vittorio Veneto, 15, attualmente in comproprietà dei coniugi, viene assegnata alla madre. Il SI. si impegna CP_1
a rilasciare la casa familiare entro sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi asportando esclusivamente i propri effetti personali ed altri beni già concordati tra i medesimi
(stoviglie, pentole ecc.).
7.Nell'ambito degli accordi patrimoniali di separazione ed al fine di definire ogni questione patrimoniale e non, tra loro, nonché a tacitazione di ogni pregressa debenza i coniugi convengono che: In relazione all'immobile coniugale anzidetto (di proprietà delle parti in forza di atto di compravendita stipulato in data 29.10.2008 a rogito del Notaio , n. 66.004 di repertorio e Persona_2
n. 13.212 di raccolta), i coniugi convengono quanto segue: il SI. si obbliga sin d'ora a CP_1 trasferire alla moglie, SI.ra , la quale a sua volta si obbliga sin d'ora ad accettare e Controparte_2 rendersi cessionaria, la propria quota di ½ di piena proprietà dell'appartamento posto al secondo piano con annesso garage al piano terra, facenti parte del fabbricato condominiale sito in Mestrino
(PD), con accesso da via Vittorio Veneto n. 15, eretto sull'area censita al Catasto Terreni al foglio 14, mapp. 579 di are 8.79, E.U. (Confini: ad est prospetto su scoperto condominiale, a nord proprietà
, ad ovest vano scale e , salvo altri) e censito al Catasto Fabbricati del Parte_1 Pt_2
Comune di Mestrino, foglio 14, mapp. 579 sub 6, via Vittorio Veneto, piano 2, cat. A/2, cl.2, cons. vani
4,5, R.C. Euro 406,71 e mapp. 579 sub 12, via Vittorio Veneto, piano T, cat. C/6, cl. 3, cons. mq. 25,
R.C. 61,97, compresa la proporzionale quota di comproprietà delle parti comuni condominiali ai sensi degli artt. 1117 e seguenti c.c., tra cui l'area di compendio del fabbricato, le fondazioni, il tetto e gli impianti comuni tutti, e in particolare quelle relative al cortile, ingresso e vano scala individuate al
Catasto Fabbricati al foglio 14 con il mapp. 579/1 (b.c.n.c.). Il trasferimento definitivo di proprietà avverrà tramite la stipulazione di successivo atto notarile, in esecuzione all'obbligo di cessione assunto dai coniugi con la sottoscrizione del presente ricorso.
8. Altresì, sempre nell'ambito degli accordi patrimoniali di separazione ed al fine di definire ogni questione patrimoniale e non, tra loro, nonché a tacitazione di ogni pregressa debenza, la SInora
si obbliga a corrispondere al SInor la somma di Euro 50.000,00, in Controparte_2 CP_1 occasione della stipulazione dell'atto di trasferimento immobiliare nonché ad accollarsi la quota di 1/2
pagina 3 di 8 spettante al SInor del residuo mutuo sopra descritto contratto con Banca Monte dei CP_1
Paschi di Siena s.p.a., il cui capitale residuo al 30.04.2024 ammonta ad € 40.815,02.
9.La quota immobiliare anzidetta verrà trasferita unitamente ad ogni suo annesso, connesso, adiacenza, pertinenza, accessione, uso, diritto e servitù, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, nonché con quota parte proporzionale delle cose, vani e spazi dell'intero immobile di cui è parte, comuni per legge e in dipendenza delle vigenti norme condominiali e dei titoli di provenienza.
10. Ai soli fini fiscali, trattandosi di trasferimento di proprietà che avverrà in esecuzione della definizione di rapporti personali familiari dei coniugi, le parti si richiamano alla valutazione catastale, chiedendo però le esenzioni da ogni imposta e tassa ex art. 19 L. n. 74/1987, richiamata anche la sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999.
11. I coniugi convengono che tutte le spese notarili, anche per eventuali imposte e/o tasse, quelle relative alla trascrizione e ad ogni eventuale altro onere per il trasferimento della proprietà suddetta saranno a carico della SI.ra . CP_2
12. I costi per la redazione dell'attestato di prestazione energetica funzionale all'atto di cessione immobiliare saranno a carico del SI. . CP_1
13. L'atto definitivo di cessione in parola verrà stipulato, a ministero di notaio scelto dalla SI.ra
, entro e non oltre 60 giorni dalla concessione del finanziamento, che la medesima si CP_2
impegna a richiedere, a condizione che sia stata emessa la sentenza di separazione divenuta irrevocabile;
nell'ipotesi in cui detta sentenza di separazione personale dei coniugi venga emessa dopo la concessione del detto finanziamento, la stipulazione del rogito notarile di cessione immobiliare verrà effettuata entro e non oltre 30 giorni dalla data di irrevocabilità della predetta sentenza di separazione.
14. I coniugi acconsentono che il presente ricorso per separazione consensuale venga prodotto all'istituto di credito e/o altra società ai fini dell'istruttoria funzionale alla concessione del mutuo.
15. Con riferimento alla mobilia e agli arredi presenti nella casa coniugale, i coniugi convengono che gli stessi saranno trattenuti in proprietà esclusiva dalla SI.ra , a fronte del versamento al CP_2
marito della somma di euro 10.000,00 (diecimila/00), a mezzo assegno circolare non trasferibile all'ordine “ ” che la SI.ra consegnerà al medesimo il giorno della stipula CP_1 CP_2 dell'atto notarile di cessione della quota di proprietà della casa coniugale.
pagina 4 di 8 16. A definizione dei rapporti negoziali di cui sopra, la SI.ra , dunque, si obbliga a Controparte_2
corrispondere al SI. la complessiva somma di euro 60.000,00 (sessantamila/00) che verserà CP_1
al momento della stipula del rogito notarile.
17. I coniugi convengono che sino a quando il SI. rimarrà nell'abitazione familiare saranno CP_1 suddivisi a metà i seguenti costi e/o spese: i costi di tutte le utenze dell'abitazione familiare, i costi riferiti all'asporto rifiuti e ai contributi consortili, tutte le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile, anche condominiali e le rate del mutuo. Pertanto, i medesimi si obbligano ad estinguere il predetto conto corrente previa suddivisione a metà delle somme residue ancora giacenti al momento del rilascio dell'abitazione familiare da parte del SI. . CP_1
18. Le somme presenti nel libretto di risparmio postale n. 000008010921 acceso presso l'ufficio postale di EO di AN (doc. 10) rimarranno di titolarità esclusiva del SI. mentre la CP_1
SI.ra rimarrà titolare esclusiva del libretto ordinario postale n. 000022490190 (doc. Controparte_2
11) nonché del buono fruttifero postale di € 2.000,00 emesso in data 21.10.2023 (doc. 12);
19. Le somme presenti nel libretto postale smart n. 000053485277 (doc. 13) e il buono fruttifero postale di € 3.000,00 emesso in data 21.10.2023, entrambi cointestati ai coniugi (doc. 14), rimarranno di titolarità esclusiva del SI. ; CP_1
20. Il libretto di risparmio postale n. 000042906582 (doc. 15) acceso presso l'ufficio postale di
Mestrino e il buono fruttifero postale di € 5.000,00 emesso in data 21.10.2023, intestati a
[...]
(doc. 16) saranno detenuti dalla madre e le relative somme potranno essere utilizzate di Per_3
comune accordo tra i genitori, per le necessità della figlia;
21. La SI.ra rimarrà titolare esclusiva della polizza vita DR 2000 n. 3276114 (doc. Controparte_2
17) e il SI. rimarrà titolare esclusivo della polizza vita n. 21256703 (doc. 18), CP_1
entrambe accese con Alleanza Assicurazioni s.p.a, e ciascuno nulla potrà pretendere sulla polizza dell'altro;
22. Il veicolo Fiat PU tg. BH022EY (doc. 19), già intestato alla SI.ra , rimarrà di Controparte_2 titolarità esclusiva della medesima mentre l'autovettura Fiat DA tg. 89 (doc. 20) già intestata al SI. , rimarrà di proprietà esclusiva del medesimo;
CP_1
23. I coniugi si impegnano a confermare le suindicate condizioni all'udienza che sarà fissata mediante deposito di note scritte;
pagina 5 di 8 24. I coniugi prestano il loro assenso al rilascio e rinnovo del passaporto della figlia. I coniugi convengono che eventuali soggiorni all'estero della figlia dovranno essere preventivamente concordati tra i medesimi.
25. I coniugi si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti e di non avere, allo stato, dunque, nulla a che pretendere l'una dall'altro a titolo di assegno di mantenimento.
26. I coniugi dichiarano che con l'esatta esecuzione di quanto convenuto nel presente ricorso avranno regolato ogni rapporto economico-patrimoniale sorto in pendenza di matrimonio e non avranno ulteriori reciproche pretese economiche a qualsiasi titolo.
27. I coniugi dichiarano, ai sensi dell'art. 473 bis 51 comma 2 c.p.c., che non intendono riconciliarsi e che intendono avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
28. I coniugi dichiarano di prestare sin d'ora acquiescenza all'emananda sentenza di separazione personale”.
Per il P.M.: “conclude per l'accoglimento del ricorso”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ai sensi degli artt. 473bis 49 e 473bis.51 c.p.c. depositato in data 8.7.2024, CP_1
e hanno formulato domanda di separazione e, contestualmente, di divorzio, allegando Controparte_2
che:
- in data 19.6.2010 le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Mestrino (PD), trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Mestrino al n. 14 parte II serie A anno 2010;
- in data 17.7.2013 è nata la figlia Per_1
- in possesso di licenza media inferiore, è magazziniere con contratto a tempo CP_1 indeterminato e percepisce uno stipendio mensile di circa € 1.500,00, mentre in Controparte_2
possesso del diploma di perito tecnico commerciale, è impiegata, con contratto a tempo indeterminato,
e percepisce uno stipendio mensile di circa € 1.900,00;
- l'abitazione familiare, costituita da un appartamento posto al secondo piano con annesso garage al piano terra, facenti parte del fabbricato condominiale sito in Mestrino (PD), con accesso da via Vittorio
Veneto n. 15 è in comproprietà al 50% dei coniugi;
- il predetto immobile è gravato da mutuo ipotecario contratto in data 29.10.2008 dell'importo originario di € 120.000,00 e della durata di 25 anni, e, pertanto, alla data del 30.04.2024 il capitale pagina 6 di 8 residuo del suddetto mutuo ammontava ad € 40.815,02 e la rata mensile scaduta al 30.04.2024 era pari ad € 753,25;
- i ricorrenti intendono dividere i suindicati beni, mediante cessione da parte di della CP_1
quota del 50% degli immobili e dei beni mobili alla moglie che si accollerà il suddetto mutuo;
- i coniugi sono cointestatari del conto corrente n. 6607.23 acceso presso Banca Monte dei Paschi di
Siena s.p.a., filiale di Mestrino (Pd), in cui sono accreditati gli stipendi dei medesimi, l'assegno unico universale per la figlia, è addebitata la rata del mutuo e la cui disponibilità viene utilizzata per le necessità della famiglia e il pagamento delle utenze domestiche;
- è titolare del libretto di risparmio postale n. 000008010921 acceso presso l'ufficio CP_1
postale di EO di AN, mentre è titolare del libretto ordinario postale n. Controparte_2
000022490190, nonché di un buono fruttifero postale di € 2.000,00 emesso in data 21.10.2023;
- i coniugi risultano meramente cointestatari del libretto postale smart n. 000053485277 e del buono fruttifero postale di € 3.000,00 emesso in data 21.10.2023, essendo le relative somme di titolarità esclusiva di;
CP_1
- la figlia è titolare del libretto di risparmio postale n. 000042906582 acceso presso l'ufficio Per_1 postale di Mestrino in cui, alla data del 13.4.2024, risulta giacente la somma di € 2.559,77 e di un buono fruttifero postale di € 5.000,00 emesso in data 21.10.2023;
- è titolare della polizza vita DR 2000 n. 3276114 e è titolare della Controparte_2 CP_1
polizza vita n. 21256703, entrambe accese con Alleanza Assicurazioni s.p.a;
- è proprietaria del veicolo Fiat PU tg. BH022EY e è proprietario Controparte_2 CP_1 dell'autovettura Fiat DA tg. 89;
- la progressiva incompatibilità dei caratteri ha reso sempre più difficoltosa la convivenza sino a far venir meno la originaria comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
La parti con dichiarazioni sottoscritte depositate per l'udienza del 1.10.2024 hanno confermato le condizioni di separazione di cui al ricorso, come riportate in epigrafe.
Alla luce della recente pronuncia della Corte di Cassazione (sentenza n. 28727 del 16.10.2023), va riconosciuta l'ammissibilità del cumulo di domande di separazione e divorzio.
Nel merito, la domanda congiunta merita accoglimento.
Dalle reciproche allegazioni e dalle conclusioni conformi sul punto, è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile.
I coniugi hanno proposto conclusioni congiunte in ordine a tutte le questioni da regolamentare.
pagina 7 di 8 La domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi e a quelli della figlia minorenne in conformità all'art. 337 ter c.c. e, pertanto, la separazione va omologata, con la precisazione che le condizioni di cui ai punti nn.5, da 7 a 24 e 26, pur essendo volte alla definizione degli rapporti nascenti dal matrimonio, sono libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti vertendo su diritti disponibili e, pertanto, non necessitano di essere recepite dal Tribunale al fine della loro validità ed efficacia. In ogni caso il Tribunale dà atto che le parti, a regolamentazione dei loro interessi, si sono obbligate al trasferimento immobiliare di cui al punto 7 delle condizioni sopra riportate.
Con separata ordinanza va disposta la rimessione della causa sul ruolo dinanzi al giudice relatore affinché, decorso il termine indicato dall'art.3, n. 2, lett. b), L. n. 898/1970 e verificato il passaggio in giudicato della presente sentenza, acquisisca la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e , autorizzandoli a CP_1 Controparte_2
vivere separati nel reciproco rispetto;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alle annotazioni di rito;
- omologa le condizioni di separazione proposte dalle parti congiuntamente riportate in epigrafe come indicato in parte motiva;
- rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in vista della decisione sulla ulteriore domanda proposta congiuntamente dalle parti.
Così deciso in Padova, nella camera di conSIlio del 28 novembre 2024.
Il Giudice relatore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Alina Rossato
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Alina Rossato Presidente
Luisa Bettio Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 8193/2024 v.g. promossa con ricorso congiunto di separazione e divorzio depositato in data 8.7.2024 da:
, con il patrocinio dell'avvocato D'Agostini Annalisa CP_1
e
, con il patrocinio dell'avvocato D'Agostini Annalisa Controparte_2
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
In punto: Separazione e scioglimento del matrimonio su domanda congiunta
Conclusioni congiunte delle parti in ordine alla separazione
Per le parti:
“pronunciare sentenza di omologa della separazione personale dei coniugi SInori ed CP_1
, ordinando all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Mestrino (PD) di procedere Controparte_2
a tutti gli incombenti conseguenti all'emananda sentenza, alle seguenti condizioni:
1.I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto e correttezza e con l'obbligo di comunicare tempestivamente l'uno all'altro il nuovo indirizzo di residenza.
2.La figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza presso Per_1
l'abitazione familiare sita in Mestrino (PD), via Vittorio Veneto, 15;
pagina 1 di 8 3.Il padre, SI. , potrà vedere e tenere con sé la figlia durante le visite che CP_1 Per_1
verranno concordate tra i genitori, nel rispetto comunque delle seguenti modalità da ritenersi minime:
- visite infrasettimanali: tre sere alla settimana dalle ore 18,30 alle ore 22,00 quando il padre riporterà la figlia dalla madre dopo cena, con almeno un pernottamento settimanale presso l'abitazione del padre;
- weekend: a weekend alternati con la madre, dal venerdì alle ore 18,30 alla domenica sera alle ore 21,00, dopo cena;
- vacanze estive: due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive in periodo da concordare tra i genitori entro il 31 marzo di ogni anno;
-
Natale: si precisa che relativamente al giorno di Natale di ogni anno, la figlia trascorrerà la sera precedente al giorno di festa e il pranzo del giorno festivo con un genitore e la cena del giorno festivo con conseguente pernotto con l'altro genitore, ad anni alterni, per poi tornare la mattina seguente con il genitore in turno di responsabilità; - Pasqua: la minore trascorrerà la sera precedente al giorno di festa e il pranzo del giorno festivo con un genitore e la cena del giorno festivo e lunedì dell'Angelo con l'altro genitore, ad anni alterni, per poi tornare il martedì seguente con il genitore in turno di responsabilità; - le feste di compleanno di verranno trascorse con entrambi i genitori i quali Per_1
decideranno di comune accordo le persone da invitare;
I coniugi convengono che durante il periodo di vacanza che trascorreranno con la figlia ciascun genitore si assumerà tutte le relative spese (viaggio, pernottamento presso strutture alberghiere, svago ecc.).
4.A decorrere dal mese successivo in cui si trasferirà altrove, il SI. si impegna ed CP_1 obbliga a versare alla madre per il mantenimento della figlia un contributo mensile di € 250,00, Per_1
somma rivalutabile annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT, a partire dall'anno successivo al deposito del ricorso e che dovrà essere versata entro il giorno 10 di ogni mese sul conto corrente intestato alla SI.ra . I genitori si faranno carico del 50% delle spese Controparte_2
straordinarie, come da Protocollo del Tribunale di Padova datato 17.01.2017, che i coniugi si danno atto di ben conoscere e che, comunque, i medesimi sottoscrivono per presa visione ed espressa accettazione, contestualmente al presente ricorso, protocollo che pure viene qui allegato sub doc. 21.
5.L'assegno unico universale sarà percepito nella misura del 50% da ciascuno dei genitori, che si impegna sin d'ora a sottoscrivere e a scambiarsi reciprocamente e tempestivamente ogni eventuale documentazione necessaria ad avere accesso al predetto assegno unico universale nei termini sopra concordati. Eventuali altri benefici fiscali saranno percepiti dai genitori nella misura del 50% ciascuno, con l'accordo pertanto che ciascun coniuge esprime già ora il relativo consenso a formulare pagina 2 di 8 ogni richiesta e/o istanza del caso, qualora dovesse essere necessaria la presentazione di una domanda congiunta.
6.L'abitazione familiare con i relativi arredi e corredi sita in Mestrino (PD), via Vittorio Veneto, 15, attualmente in comproprietà dei coniugi, viene assegnata alla madre. Il SI. si impegna CP_1
a rilasciare la casa familiare entro sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi asportando esclusivamente i propri effetti personali ed altri beni già concordati tra i medesimi
(stoviglie, pentole ecc.).
7.Nell'ambito degli accordi patrimoniali di separazione ed al fine di definire ogni questione patrimoniale e non, tra loro, nonché a tacitazione di ogni pregressa debenza i coniugi convengono che: In relazione all'immobile coniugale anzidetto (di proprietà delle parti in forza di atto di compravendita stipulato in data 29.10.2008 a rogito del Notaio , n. 66.004 di repertorio e Persona_2
n. 13.212 di raccolta), i coniugi convengono quanto segue: il SI. si obbliga sin d'ora a CP_1 trasferire alla moglie, SI.ra , la quale a sua volta si obbliga sin d'ora ad accettare e Controparte_2 rendersi cessionaria, la propria quota di ½ di piena proprietà dell'appartamento posto al secondo piano con annesso garage al piano terra, facenti parte del fabbricato condominiale sito in Mestrino
(PD), con accesso da via Vittorio Veneto n. 15, eretto sull'area censita al Catasto Terreni al foglio 14, mapp. 579 di are 8.79, E.U. (Confini: ad est prospetto su scoperto condominiale, a nord proprietà
, ad ovest vano scale e , salvo altri) e censito al Catasto Fabbricati del Parte_1 Pt_2
Comune di Mestrino, foglio 14, mapp. 579 sub 6, via Vittorio Veneto, piano 2, cat. A/2, cl.2, cons. vani
4,5, R.C. Euro 406,71 e mapp. 579 sub 12, via Vittorio Veneto, piano T, cat. C/6, cl. 3, cons. mq. 25,
R.C. 61,97, compresa la proporzionale quota di comproprietà delle parti comuni condominiali ai sensi degli artt. 1117 e seguenti c.c., tra cui l'area di compendio del fabbricato, le fondazioni, il tetto e gli impianti comuni tutti, e in particolare quelle relative al cortile, ingresso e vano scala individuate al
Catasto Fabbricati al foglio 14 con il mapp. 579/1 (b.c.n.c.). Il trasferimento definitivo di proprietà avverrà tramite la stipulazione di successivo atto notarile, in esecuzione all'obbligo di cessione assunto dai coniugi con la sottoscrizione del presente ricorso.
8. Altresì, sempre nell'ambito degli accordi patrimoniali di separazione ed al fine di definire ogni questione patrimoniale e non, tra loro, nonché a tacitazione di ogni pregressa debenza, la SInora
si obbliga a corrispondere al SInor la somma di Euro 50.000,00, in Controparte_2 CP_1 occasione della stipulazione dell'atto di trasferimento immobiliare nonché ad accollarsi la quota di 1/2
pagina 3 di 8 spettante al SInor del residuo mutuo sopra descritto contratto con Banca Monte dei CP_1
Paschi di Siena s.p.a., il cui capitale residuo al 30.04.2024 ammonta ad € 40.815,02.
9.La quota immobiliare anzidetta verrà trasferita unitamente ad ogni suo annesso, connesso, adiacenza, pertinenza, accessione, uso, diritto e servitù, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, nonché con quota parte proporzionale delle cose, vani e spazi dell'intero immobile di cui è parte, comuni per legge e in dipendenza delle vigenti norme condominiali e dei titoli di provenienza.
10. Ai soli fini fiscali, trattandosi di trasferimento di proprietà che avverrà in esecuzione della definizione di rapporti personali familiari dei coniugi, le parti si richiamano alla valutazione catastale, chiedendo però le esenzioni da ogni imposta e tassa ex art. 19 L. n. 74/1987, richiamata anche la sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999.
11. I coniugi convengono che tutte le spese notarili, anche per eventuali imposte e/o tasse, quelle relative alla trascrizione e ad ogni eventuale altro onere per il trasferimento della proprietà suddetta saranno a carico della SI.ra . CP_2
12. I costi per la redazione dell'attestato di prestazione energetica funzionale all'atto di cessione immobiliare saranno a carico del SI. . CP_1
13. L'atto definitivo di cessione in parola verrà stipulato, a ministero di notaio scelto dalla SI.ra
, entro e non oltre 60 giorni dalla concessione del finanziamento, che la medesima si CP_2
impegna a richiedere, a condizione che sia stata emessa la sentenza di separazione divenuta irrevocabile;
nell'ipotesi in cui detta sentenza di separazione personale dei coniugi venga emessa dopo la concessione del detto finanziamento, la stipulazione del rogito notarile di cessione immobiliare verrà effettuata entro e non oltre 30 giorni dalla data di irrevocabilità della predetta sentenza di separazione.
14. I coniugi acconsentono che il presente ricorso per separazione consensuale venga prodotto all'istituto di credito e/o altra società ai fini dell'istruttoria funzionale alla concessione del mutuo.
15. Con riferimento alla mobilia e agli arredi presenti nella casa coniugale, i coniugi convengono che gli stessi saranno trattenuti in proprietà esclusiva dalla SI.ra , a fronte del versamento al CP_2
marito della somma di euro 10.000,00 (diecimila/00), a mezzo assegno circolare non trasferibile all'ordine “ ” che la SI.ra consegnerà al medesimo il giorno della stipula CP_1 CP_2 dell'atto notarile di cessione della quota di proprietà della casa coniugale.
pagina 4 di 8 16. A definizione dei rapporti negoziali di cui sopra, la SI.ra , dunque, si obbliga a Controparte_2
corrispondere al SI. la complessiva somma di euro 60.000,00 (sessantamila/00) che verserà CP_1
al momento della stipula del rogito notarile.
17. I coniugi convengono che sino a quando il SI. rimarrà nell'abitazione familiare saranno CP_1 suddivisi a metà i seguenti costi e/o spese: i costi di tutte le utenze dell'abitazione familiare, i costi riferiti all'asporto rifiuti e ai contributi consortili, tutte le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile, anche condominiali e le rate del mutuo. Pertanto, i medesimi si obbligano ad estinguere il predetto conto corrente previa suddivisione a metà delle somme residue ancora giacenti al momento del rilascio dell'abitazione familiare da parte del SI. . CP_1
18. Le somme presenti nel libretto di risparmio postale n. 000008010921 acceso presso l'ufficio postale di EO di AN (doc. 10) rimarranno di titolarità esclusiva del SI. mentre la CP_1
SI.ra rimarrà titolare esclusiva del libretto ordinario postale n. 000022490190 (doc. Controparte_2
11) nonché del buono fruttifero postale di € 2.000,00 emesso in data 21.10.2023 (doc. 12);
19. Le somme presenti nel libretto postale smart n. 000053485277 (doc. 13) e il buono fruttifero postale di € 3.000,00 emesso in data 21.10.2023, entrambi cointestati ai coniugi (doc. 14), rimarranno di titolarità esclusiva del SI. ; CP_1
20. Il libretto di risparmio postale n. 000042906582 (doc. 15) acceso presso l'ufficio postale di
Mestrino e il buono fruttifero postale di € 5.000,00 emesso in data 21.10.2023, intestati a
[...]
(doc. 16) saranno detenuti dalla madre e le relative somme potranno essere utilizzate di Per_3
comune accordo tra i genitori, per le necessità della figlia;
21. La SI.ra rimarrà titolare esclusiva della polizza vita DR 2000 n. 3276114 (doc. Controparte_2
17) e il SI. rimarrà titolare esclusivo della polizza vita n. 21256703 (doc. 18), CP_1
entrambe accese con Alleanza Assicurazioni s.p.a, e ciascuno nulla potrà pretendere sulla polizza dell'altro;
22. Il veicolo Fiat PU tg. BH022EY (doc. 19), già intestato alla SI.ra , rimarrà di Controparte_2 titolarità esclusiva della medesima mentre l'autovettura Fiat DA tg. 89 (doc. 20) già intestata al SI. , rimarrà di proprietà esclusiva del medesimo;
CP_1
23. I coniugi si impegnano a confermare le suindicate condizioni all'udienza che sarà fissata mediante deposito di note scritte;
pagina 5 di 8 24. I coniugi prestano il loro assenso al rilascio e rinnovo del passaporto della figlia. I coniugi convengono che eventuali soggiorni all'estero della figlia dovranno essere preventivamente concordati tra i medesimi.
25. I coniugi si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti e di non avere, allo stato, dunque, nulla a che pretendere l'una dall'altro a titolo di assegno di mantenimento.
26. I coniugi dichiarano che con l'esatta esecuzione di quanto convenuto nel presente ricorso avranno regolato ogni rapporto economico-patrimoniale sorto in pendenza di matrimonio e non avranno ulteriori reciproche pretese economiche a qualsiasi titolo.
27. I coniugi dichiarano, ai sensi dell'art. 473 bis 51 comma 2 c.p.c., che non intendono riconciliarsi e che intendono avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
28. I coniugi dichiarano di prestare sin d'ora acquiescenza all'emananda sentenza di separazione personale”.
Per il P.M.: “conclude per l'accoglimento del ricorso”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ai sensi degli artt. 473bis 49 e 473bis.51 c.p.c. depositato in data 8.7.2024, CP_1
e hanno formulato domanda di separazione e, contestualmente, di divorzio, allegando Controparte_2
che:
- in data 19.6.2010 le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Mestrino (PD), trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Mestrino al n. 14 parte II serie A anno 2010;
- in data 17.7.2013 è nata la figlia Per_1
- in possesso di licenza media inferiore, è magazziniere con contratto a tempo CP_1 indeterminato e percepisce uno stipendio mensile di circa € 1.500,00, mentre in Controparte_2
possesso del diploma di perito tecnico commerciale, è impiegata, con contratto a tempo indeterminato,
e percepisce uno stipendio mensile di circa € 1.900,00;
- l'abitazione familiare, costituita da un appartamento posto al secondo piano con annesso garage al piano terra, facenti parte del fabbricato condominiale sito in Mestrino (PD), con accesso da via Vittorio
Veneto n. 15 è in comproprietà al 50% dei coniugi;
- il predetto immobile è gravato da mutuo ipotecario contratto in data 29.10.2008 dell'importo originario di € 120.000,00 e della durata di 25 anni, e, pertanto, alla data del 30.04.2024 il capitale pagina 6 di 8 residuo del suddetto mutuo ammontava ad € 40.815,02 e la rata mensile scaduta al 30.04.2024 era pari ad € 753,25;
- i ricorrenti intendono dividere i suindicati beni, mediante cessione da parte di della CP_1
quota del 50% degli immobili e dei beni mobili alla moglie che si accollerà il suddetto mutuo;
- i coniugi sono cointestatari del conto corrente n. 6607.23 acceso presso Banca Monte dei Paschi di
Siena s.p.a., filiale di Mestrino (Pd), in cui sono accreditati gli stipendi dei medesimi, l'assegno unico universale per la figlia, è addebitata la rata del mutuo e la cui disponibilità viene utilizzata per le necessità della famiglia e il pagamento delle utenze domestiche;
- è titolare del libretto di risparmio postale n. 000008010921 acceso presso l'ufficio CP_1
postale di EO di AN, mentre è titolare del libretto ordinario postale n. Controparte_2
000022490190, nonché di un buono fruttifero postale di € 2.000,00 emesso in data 21.10.2023;
- i coniugi risultano meramente cointestatari del libretto postale smart n. 000053485277 e del buono fruttifero postale di € 3.000,00 emesso in data 21.10.2023, essendo le relative somme di titolarità esclusiva di;
CP_1
- la figlia è titolare del libretto di risparmio postale n. 000042906582 acceso presso l'ufficio Per_1 postale di Mestrino in cui, alla data del 13.4.2024, risulta giacente la somma di € 2.559,77 e di un buono fruttifero postale di € 5.000,00 emesso in data 21.10.2023;
- è titolare della polizza vita DR 2000 n. 3276114 e è titolare della Controparte_2 CP_1
polizza vita n. 21256703, entrambe accese con Alleanza Assicurazioni s.p.a;
- è proprietaria del veicolo Fiat PU tg. BH022EY e è proprietario Controparte_2 CP_1 dell'autovettura Fiat DA tg. 89;
- la progressiva incompatibilità dei caratteri ha reso sempre più difficoltosa la convivenza sino a far venir meno la originaria comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
La parti con dichiarazioni sottoscritte depositate per l'udienza del 1.10.2024 hanno confermato le condizioni di separazione di cui al ricorso, come riportate in epigrafe.
Alla luce della recente pronuncia della Corte di Cassazione (sentenza n. 28727 del 16.10.2023), va riconosciuta l'ammissibilità del cumulo di domande di separazione e divorzio.
Nel merito, la domanda congiunta merita accoglimento.
Dalle reciproche allegazioni e dalle conclusioni conformi sul punto, è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile.
I coniugi hanno proposto conclusioni congiunte in ordine a tutte le questioni da regolamentare.
pagina 7 di 8 La domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi e a quelli della figlia minorenne in conformità all'art. 337 ter c.c. e, pertanto, la separazione va omologata, con la precisazione che le condizioni di cui ai punti nn.5, da 7 a 24 e 26, pur essendo volte alla definizione degli rapporti nascenti dal matrimonio, sono libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti vertendo su diritti disponibili e, pertanto, non necessitano di essere recepite dal Tribunale al fine della loro validità ed efficacia. In ogni caso il Tribunale dà atto che le parti, a regolamentazione dei loro interessi, si sono obbligate al trasferimento immobiliare di cui al punto 7 delle condizioni sopra riportate.
Con separata ordinanza va disposta la rimessione della causa sul ruolo dinanzi al giudice relatore affinché, decorso il termine indicato dall'art.3, n. 2, lett. b), L. n. 898/1970 e verificato il passaggio in giudicato della presente sentenza, acquisisca la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e , autorizzandoli a CP_1 Controparte_2
vivere separati nel reciproco rispetto;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alle annotazioni di rito;
- omologa le condizioni di separazione proposte dalle parti congiuntamente riportate in epigrafe come indicato in parte motiva;
- rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in vista della decisione sulla ulteriore domanda proposta congiuntamente dalle parti.
Così deciso in Padova, nella camera di conSIlio del 28 novembre 2024.
Il Giudice relatore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Alina Rossato
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