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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 23/04/2025, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 347/2025 SEPARAZIONE PERSONALE
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 347/2025 promossa con ricorso depositato il 27/01/2025 da:
1) Parte_1
C.F. cittadina italiana C.F._1
nata a [...] in data [...], residente in [...], con l'Avv. Barbara Zavaglia
e
1) Pt_2
C.F. cittadino italiano C.F._2
nato a [...] in data [...],
residente in [...],
con l'Avv. Barbara Zavaglia
1
con i seguenti figli: nata in data [...], maggiorenne autosufficiente. Persona_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 27/01/2025, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2
ordinare al Comune di Casciago di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 29 Parte II Serie A del registro degli atti di matrimonio del Comune di Casciago (VA),
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) i coniugi sono economicamente autosufficienti;
Parte 3) la casa familiare sita in Comerio alla Via dell'Oro n. 7 di proprietà esclusiva del sig. rimarrà in godimento allo stesso;
a tal fine si precisa che la signora già a far tempo dal 23.12.2024, Pt_1 in accordo con il marito, ha rilasciato l'immobile;
4) le parti dichiarano di non avere ulteriori pendenze di natura economica.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
2 con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis .49 c.p.c. le parti CP_1
hanno chiesto anche pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire, sempre tramite il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma delle condizioni già articolate con riferimento alla domanda di divorzio.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, NON definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 4 ottobre 1992 , in Casciago (VA), con atto trascritto nei registri dello Stato
Civile del Comune di Casciago (anno 1992 atto n. 29 Parte II Serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
PROVVEDE come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Relatore.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 10.4.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna CARIMATI Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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