Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 02/04/2025, n. 1221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1221 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Andrea Chibelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 8216/2024 R.G. promossa da:
, in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. Caruso Vitantonio, giusta Pt_1 procura in atti;
-opponente-
contro
: in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
Manfredonia Fabio, giusta procura in atti;
CONVENUTO
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza del 02/04/2025, che qui si intendono richiamate.
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione avverso il decreto Pt_1 ingiuntivo n, 1621/2024 emesso dal Tribunale di Bari il 24/06/2024, con cui è stato ingiunto il pagamento della somma di euro 16.327,01, oltre interessi e spese della procedura monitoria, in favore di Controparte_1 Costituendosi in giudizio, a chiesto il rigetto dell'opposizione. Controparte_1 All'odierna udienza, le parti, dando atto di essere pervenuti ad un accordo transattivo, hanno concordemente richiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
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Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza di legittimità ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. In altri termini, essa è il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti dell'interesse a proseguire il giudizio.
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(cfr. Cass., 09-04-1997, n. 3075; Cass., 08-06-1996, n. 5333; Cass., 16-09-1995, n. 9781; Cass., 07-09-
1993, n. 9401).
In particolare, gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono tanto essere di natura fattuale, come discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti
(rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
Più precisamente, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti (cfr. Cass., 07-03-1997, n. 2038; Cass., 22-01-1997, n. 622; Cass., 07-05-1995).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, nel caso di specie, l'atto di transazione sottoscritto dalle parti successivamente alla proposizione della domanda giudiziale, documentato in atti, determina la cessazione della materia del contendere, come concordemente allegato dalle parti, essendo venuta meno la posizione di contrasto tra le stesse, con conseguente sopravvenuto difetto di interesse alla prosecuzione del giudizio.
Alla luce dei rilievi sopra formulati, deve, quindi, essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. Stante l'esito della lite, sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite. Alla declaratoria di cessazione della materia del contendere per la transazione stragiudiziale della lite, segue la revoca del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. n. 13085/2008, Cass., n. 15378/2000 e Cass., n.
4531/2000).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. revoca il decreto ingiuntivo n. 1621/2024 emesso dal Tribunale di Bari il 24/06/2024;
3. compensa tra le parti le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Così deciso in data 02/04/2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Bari.
Il giudice
Andrea Chibelli
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