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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 16/12/2025, n. 3615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3615 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Bologna In Nome del Popolo Italiano ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma cpc nella causa n. 9715/2023 tra le parti:
PARTE ATTRICE
(C.F.: Parte_1 C.F._1
− Difesa: Avv.to BASSINI RA;
− Domicilio: AUGUSTO MURRI 1 40137 BOLOGNA presso lo studio dell'Avv.to NC MO
PARTE CONVENUTA
RA NZ (C.F.: ) C.F._2
− Difesa: Avv.ta MIRABELLI MARIA CRISTINA
− Domicilio: VIALE XII GIUGNO, 26 40100 BOLOGNA presso lo studio dell'Avv.ta Maria Cristina Mirabelli
Decisa a Bologna il 16/12/2025 sulle seguenti conclusioni:
Parte Attrice:
“accertare e dichiarare che il Sig. NC MO risulta essere debitore nei confronti del Sig. della somma di €43.940,00 a seguito della scrittura privata Parte_1 sottoscritta in data 1.10.2020 e per l'effetto condannare il Sig. NC MO al pagamento a favore del Sig. della somma di € 43.940,00, o della somma Parte_1 maggiore o minore che risulterà in corso di causa. In ogni caso oltre interessi legali e rivalutazione dalla messa in mora al saldo. Respingere la domanda riconvenzionale così come proposta perché infondata in fatto e in diritto”
1 Parte Convenuta:
“nel merito, in via principale - respingere tutte le domande proposte da parte attrice, per i motivi tutti esposti in narrativa e, conseguentemente dichiarare che nessuna somma è dovuta dal convenuto a parte attrice;
nel merito, in via riconvenzionale - condannare
a restituire a NC MO tutte le somme indebitamente ricevute, nella Parte_1 misura determinata in corso di causa”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
allega: Parte_1
- di aver prestato a NC MO 43.940,00 € per la compravendita di un immobile, tramite la dazione di assegni circolari a favore della venditrice e del notaio rogante, come risulta da una scrittura privata sottoscritta in data 1/10/20 dalle parti;
- che NC MO non gli ha restituito la somma mutuata.
Pertanto, chiede la condanna di NC MO al pagamento di euro Parte_1
43.940,00 oltre interessi.
NC MO si difende eccependo:
- che era incapace al momento della sottoscrizione della scrittura;
- che la firma apposta alla scrittura non è sua;
- che il denaro utilizzato per la compravendita dell'immobile potrebbe essere dello stesso MO, non di , perché potrebbe derivare da precedenti Parte_1 dazioni da MO a;
Pt_1
Pertanto, NC MO chiede il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, la condanna di alla restituzione di tutte le somme indebitamente ricevute. Parte_1
2.
La domanda principale è fondata.
Il Tribunale osserva:
1) nella scrittura privata del 1/10/20 risulta che “i Sigg.ri ed Parte_2
concedono al Sig. MO un prestito in denaro”, in particolare Parte_1
NC MO avrebbe ricevuto da euro 43.940,00 tramite tre Parte_1 assegni circolari a favore di determinati soggetti;
2 2) la Ctu grafologa nominata, con percorso motivato e condivisibile, ha attribuito la sottoscrizione disconosciuta a NC MO;
3) AT ha depositato copia degli assegni emessi a favore dei soggetti indicati nella scrittura privata, così assolvendo il proprio onere probatorio in merito alla conclusione del mutuo e al suo conseguente diritto alla restituzione della somma Pa prestata a (il diritto alla ripetizione sussisterebbe anche qualificando la fattispecie in termini di adempimento del terzo);
4) il convenuto ha messo in dubbio la titolarità della somma di cui agli assegni circolari, sostenendo che il denaro consegnato potesse derivare da precedenti dazioni poste in essere da MO a , che si sarebbe offerto di custodire i Pt_1 proventi della vendita della casa paterna del convenuto;
5) tuttavia, la circostanza è rimasta priva di riscontro istruttorio;
6) la richiesta di rinvio a giudizio formulata dalla Procura della Repubblica presso il Pa Tribunale di Bologna, allegata da , non chiarisce questo aspetto, posto che nel capo di imputazione f) si legge solo: “in data 1/10/20 [gli imputati, tra cui Pt_1
] inducevano MO a sottoscrivere una scrittura privata nella quale si
[...] impegnava a restituire circa 80.000 € ricevuti in prestito da e;
Pt_1 Pt_2 quindi non emerge quale possibile condotta delittuosa né la fittizia sottoscrizione Pa di un contratto di mutuo tra AT e (incentrandosi il disvalore del capo f) nella pattuizione di un contratto di mutuo a tasso presumibilmente usuraio) né si fa in alcun modo riferimento al deposito del corrispettivo della vendita della casa paterna di NC MO da parte di;
Parte_1
7) dal meccanismo “consegna di somma – restituzione di identica somma” (così come dall'adempimento del terzo) in via di principio non deriva il pregiudizio richiesto dall'art. 428 cc, almeno in assenza di elementi di segno contrario, che non emergono dalle istanze istruttorie di NC MO.
3.
La domanda formulata in via riconvenzionale dal convenuto è generica e manca di Pa riscontro istruttorio, perché non ha individuato né ha provato la consegna delle somme di cui chiede la restituzione (il capitolo di prova orale n. 3 si riferisce alla consegna di una somma a . Parte_2
4.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM n. 147/2022, istruttoria nei minimi.
Spese di Ctu, liquidate come in atti, a definitivo carico di NC MO.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna definitivamente pronunciando, così provvede: 3 1) condanna NC MO a restituire ad euro 43.940,00 oltre Parte_1 interessi ex art. 1284 comma IV cc dalla domanda;
2) rigetta la domanda riconvenzionale;
3) condanna NC MO a rifondere ad le spese di lite, liquidate Parte_1 in euro 10.000,00 (di cui 3.717,00 per esborsi e il resto per compensi) oltre spese generali, imposta e contributi;
4) spese di Ctu a definitivo carico di NC MO.
Bologna, 15/12/2025
Il giudice
OL AN
4
Tribunale di Bologna In Nome del Popolo Italiano ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma cpc nella causa n. 9715/2023 tra le parti:
PARTE ATTRICE
(C.F.: Parte_1 C.F._1
− Difesa: Avv.to BASSINI RA;
− Domicilio: AUGUSTO MURRI 1 40137 BOLOGNA presso lo studio dell'Avv.to NC MO
PARTE CONVENUTA
RA NZ (C.F.: ) C.F._2
− Difesa: Avv.ta MIRABELLI MARIA CRISTINA
− Domicilio: VIALE XII GIUGNO, 26 40100 BOLOGNA presso lo studio dell'Avv.ta Maria Cristina Mirabelli
Decisa a Bologna il 16/12/2025 sulle seguenti conclusioni:
Parte Attrice:
“accertare e dichiarare che il Sig. NC MO risulta essere debitore nei confronti del Sig. della somma di €43.940,00 a seguito della scrittura privata Parte_1 sottoscritta in data 1.10.2020 e per l'effetto condannare il Sig. NC MO al pagamento a favore del Sig. della somma di € 43.940,00, o della somma Parte_1 maggiore o minore che risulterà in corso di causa. In ogni caso oltre interessi legali e rivalutazione dalla messa in mora al saldo. Respingere la domanda riconvenzionale così come proposta perché infondata in fatto e in diritto”
1 Parte Convenuta:
“nel merito, in via principale - respingere tutte le domande proposte da parte attrice, per i motivi tutti esposti in narrativa e, conseguentemente dichiarare che nessuna somma è dovuta dal convenuto a parte attrice;
nel merito, in via riconvenzionale - condannare
a restituire a NC MO tutte le somme indebitamente ricevute, nella Parte_1 misura determinata in corso di causa”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
allega: Parte_1
- di aver prestato a NC MO 43.940,00 € per la compravendita di un immobile, tramite la dazione di assegni circolari a favore della venditrice e del notaio rogante, come risulta da una scrittura privata sottoscritta in data 1/10/20 dalle parti;
- che NC MO non gli ha restituito la somma mutuata.
Pertanto, chiede la condanna di NC MO al pagamento di euro Parte_1
43.940,00 oltre interessi.
NC MO si difende eccependo:
- che era incapace al momento della sottoscrizione della scrittura;
- che la firma apposta alla scrittura non è sua;
- che il denaro utilizzato per la compravendita dell'immobile potrebbe essere dello stesso MO, non di , perché potrebbe derivare da precedenti Parte_1 dazioni da MO a;
Pt_1
Pertanto, NC MO chiede il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, la condanna di alla restituzione di tutte le somme indebitamente ricevute. Parte_1
2.
La domanda principale è fondata.
Il Tribunale osserva:
1) nella scrittura privata del 1/10/20 risulta che “i Sigg.ri ed Parte_2
concedono al Sig. MO un prestito in denaro”, in particolare Parte_1
NC MO avrebbe ricevuto da euro 43.940,00 tramite tre Parte_1 assegni circolari a favore di determinati soggetti;
2 2) la Ctu grafologa nominata, con percorso motivato e condivisibile, ha attribuito la sottoscrizione disconosciuta a NC MO;
3) AT ha depositato copia degli assegni emessi a favore dei soggetti indicati nella scrittura privata, così assolvendo il proprio onere probatorio in merito alla conclusione del mutuo e al suo conseguente diritto alla restituzione della somma Pa prestata a (il diritto alla ripetizione sussisterebbe anche qualificando la fattispecie in termini di adempimento del terzo);
4) il convenuto ha messo in dubbio la titolarità della somma di cui agli assegni circolari, sostenendo che il denaro consegnato potesse derivare da precedenti dazioni poste in essere da MO a , che si sarebbe offerto di custodire i Pt_1 proventi della vendita della casa paterna del convenuto;
5) tuttavia, la circostanza è rimasta priva di riscontro istruttorio;
6) la richiesta di rinvio a giudizio formulata dalla Procura della Repubblica presso il Pa Tribunale di Bologna, allegata da , non chiarisce questo aspetto, posto che nel capo di imputazione f) si legge solo: “in data 1/10/20 [gli imputati, tra cui Pt_1
] inducevano MO a sottoscrivere una scrittura privata nella quale si
[...] impegnava a restituire circa 80.000 € ricevuti in prestito da e;
Pt_1 Pt_2 quindi non emerge quale possibile condotta delittuosa né la fittizia sottoscrizione Pa di un contratto di mutuo tra AT e (incentrandosi il disvalore del capo f) nella pattuizione di un contratto di mutuo a tasso presumibilmente usuraio) né si fa in alcun modo riferimento al deposito del corrispettivo della vendita della casa paterna di NC MO da parte di;
Parte_1
7) dal meccanismo “consegna di somma – restituzione di identica somma” (così come dall'adempimento del terzo) in via di principio non deriva il pregiudizio richiesto dall'art. 428 cc, almeno in assenza di elementi di segno contrario, che non emergono dalle istanze istruttorie di NC MO.
3.
La domanda formulata in via riconvenzionale dal convenuto è generica e manca di Pa riscontro istruttorio, perché non ha individuato né ha provato la consegna delle somme di cui chiede la restituzione (il capitolo di prova orale n. 3 si riferisce alla consegna di una somma a . Parte_2
4.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM n. 147/2022, istruttoria nei minimi.
Spese di Ctu, liquidate come in atti, a definitivo carico di NC MO.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna definitivamente pronunciando, così provvede: 3 1) condanna NC MO a restituire ad euro 43.940,00 oltre Parte_1 interessi ex art. 1284 comma IV cc dalla domanda;
2) rigetta la domanda riconvenzionale;
3) condanna NC MO a rifondere ad le spese di lite, liquidate Parte_1 in euro 10.000,00 (di cui 3.717,00 per esborsi e il resto per compensi) oltre spese generali, imposta e contributi;
4) spese di Ctu a definitivo carico di NC MO.
Bologna, 15/12/2025
Il giudice
OL AN
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