Ordinanza cautelare 22 maggio 2025
Sentenza 22 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 22/04/2026, n. 456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 456 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00456/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00340/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 340 del 2025, proposto da
FF UT, rappresentato e difeso dall'avvocato Gennaro Ioimo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo Frosinone, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del decreto di revoca del nulla osta al lavoro subordinato protocollo P-FR/L/Q/2023/103256, emesso in data 24/02/2025 dallo SUI di Frosinone ed in pari data notificato a mezzo comunicazione sul portale SUI;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo Frosinone e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 aprile 2026 la dott.ssa MA AI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e TO
1. Con il ricorso all’esame, ritualmente notificato e depositato, l’esponente, premettendo di avere ottenuto dalla Prefettura di Frosinone il nulla osta necessario all’assunzione del lavoratore extracomunitario NI AB, espone che, successivamente al rilascio del provvedimento, l’amministrazione comunicava l’avvio del procedimento di revoca dello stesso, avendo ravvisato alcune carenze nella documentazione presentata a corredo dell’istanza, e, successivamente, tramite l’adozione del provvedimento oggi impugnato, disponeva la revoca del nulla osta ai sensi dell’art. 42, comma 2, del decreto legge 21 giugno 2022 n. 73, convertito dalla legge 4 agosto 2022 n. 122.
2. Di tale provvedimento ha chiesto l’annullamento, previa concessione di misure cautelari.
2.1. Il ricorso è affidato ad un’unica, articolata censura con la quale il ricorrente lamenta l’illegittimità della revoca così come disposta per « violazione ed errata interpretazione degli artt. 21-octies, comma 1, e 21-nonies della legge n. 241 del 1990 ed eccesso di potere per difetto di motivazione - violazione ed errata interpretazione della legge in relazione, all’art. 5 del D. Lgs. n. 286 del 1998 ed eccesso di potere per difetto dei presupposti ».
2.2. Sostiene, nel dettaglio, che l’amministrazione non avrebbe preso in considerazione la documentazione da lui inviata a mezzo PEC in data 7 febbraio 2025, a riscontro della comunicazione di avvio del procedimento, e non avrebbe fornito alcuna specifica e approfondita motivazione in ordine alla revoca del nulla osta già rilasciato; per altro verso il provvedimento impugnato, avendo sostanzialmente natura di annullamento in autotutela, si porrebbe in contrasto con quanto prescritto dall’art. 21-nonies della legge 241/1990, non essendo state esplicitate né le ragioni di interesse pubblico ad esso sottese né la prevalenza delle stesse nel bilanciamento con l’interesse privato; infine non si sarebbe tenuto conto degli «elementi sopravvenuti» ai sensi dell’art. 5, comma 5, del D. Lgs. n. 286 del 1998 che, come affermato dalla giurisprudenza, consentirebbe una valutazione positiva della posizione dello straniero ove lo stesso sia in possesso di tutti i requisiti sostanziali che ne assicurano la regolarità del soggiorno, indipendentemente da eventuali carenze di carattere formale.
3. Nel giudizio così introdotto si è costituita in resistenza l’amministrazione intimata, chiedendo, con atto di mera forma, la reiezione del ricorso.
4. Con ordinanza n. 133 del 21 maggio 2025 è stato disposto il rigetto dell’istanza cautelare formulata dal ricorrente «in ragione della inidoneità della documentazione prodotta in atti – che neppure risulta allegata alla PEC trasmessa in data 7 febbraio 2025 in risposta al preavviso di rigetto - a superare le articolate motivazioni poste a fondamento dell’impugnata revoca», nonché in considerazione della peculiarità della fattispecie prevista dall’art. 42, comma 2, del d.l. 73/2022, conv. dalla l. 122/2022, la quale prevede, nel caso di sopravvenuto accertamento della carenza dei presupposti del nulla osta, il quale deve essere rilasciato entro trenta giorni dalla richiesta, un’ipotesi di revoca vincolata alla quale non sono applicabili le disposizioni dettate della legge 241/1990.
5. Per la discussione del ricorso è stata fissata la pubblica udienza del 15 aprile 2026.
6. In data 14 aprile 2026 il ricorrente ha depositato documentazione, unitamente alla richiesta di passaggio in decisione della causa.
7. Il ricorso è stato, quindi, trattenuto in decisione.
8. In via preliminare deve essere disposto lo stralcio dal fascicolo di causa della documentazione di cui al superiore punto 6, in quanto depositata successivamente alla scadenza del termine perentorio di cui all’art. 73, comma 1, c.p.a.; della stessa, pertanto, non potrà tenersi conto ai fini della decisione.
9. Ciò premesso, i motivi di gravame rivolti avverso il provvedimento impugnato, che possono essere esaminati congiuntamente, non sono condivisibili, per le considerazioni già poste a fondamento dell’ordinanza di rigetto dell’istanza cautelare, che devono in questa sede essere confermate.
9.1. Deve, innanzitutto, essere qui ribadito che il nulla osta oggetto dell’impugnato provvedimento di revoca è stato emanato ai sensi dell’art. 42 del d.l. 73/2022, conv. dalla l. 122/2022, a tenore del quale «le domande presentate in relazione al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 17 gennaio 2022, adottato per il 2021 ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il nulla osta al lavoro subordinato è rilasciato nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».
La norma, con l’evidente finalità di semplificare l’iter amministrativo finalizzato all’assunzione dei lavoratori extra UE dispone, poi, al comma 2, che « Il nulla osta è rilasciato anche nel caso in cui, nel termine indicato al comma 1, non siano state acquisite informazioni relative agli elementi ostativi di cui agli articoli 22 e 24 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e consente lo svolgimento dell'attività lavorativa sul territorio nazionale » precisando, tuttavia, immediatamente dopo, che « al sopravvenuto accertamento dei predetti elementi ostativi, consegue la revoca del nulla osta e del visto di ingresso ».
Il disposto normativo riportato consente, quindi, l’emanazione del nulla osta anche senza la previa conclusione dell’istruttoria volta ad accertare la sussistenza di tutti i presupposti di legge, precisando tuttavia che, laddove emergano, successivamente al rilascio, elementi impeditivi di quest’ultimo, devono essere senz’altro disposti la revoca del nulla osta e del visto di ingresso.
Trattasi, chiaramente, di una fattispecie di revoca del tutto peculiare rispetto al paradigma generale declinato dall’art. 21- quinquies della l. 241/1990, in quanto non presuppone sopravvenienze né valutazioni circa la rispondenza del provvedimento all’interesse pubblico, bensì la sola emersione degli elementi ostativi sopra indicati; la stessa peraltro, a ben vedere, neppure rientra, come infondatamente sostenuto da parte ricorrente, nello schema provvedimentale dell’annullamento d’ufficio di cui all’art. 21- nonies della stessa legge sul procedimento, non essendo richiesta dalla norma speciale sopra riportata la sussistenza di ragioni di interesse pubblico né alcuna valutazione comparativa circa gli interessi dei destinatari e dei controinteressati.
Si tratta, quindi, di un provvedimento di natura vincolata che l’amministrazione è tenuta ad adottare qualora accerti, successivamente all’emanazione del nulla osta, la sussistenza degli elementi ostativi di cui agli articoli 22 e 24 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; ciò in ragione del fatto che il nulla osta deve, per quanto sopra detto e per le finalità ivi parimenti indicate, essere emesso nel termine di trenta giorni anche se non sia stata acquisita la conferma della sussistenza di tutti i presupposti di legge.
9.2. Nel caso di specie l’amministrazione ha rappresentato al ricorrente, nella comunicazione di avvio del procedimento, di avere rilevato, successivamente all’emanazione del provvedimento, la carenza dei seguenti elementi ostativi:
« - la richiesta dell’idoneità alloggiativa è priva della firma del richiedente e della data e timbro di accettazione del Comune e riguarda un alloggio diverso da quello indicato nella domanda e nella asseverazione;
- in luogo del DURC è stata inserita l’autocertificazione regolarità contributiva;
- in luogo della cessione di fabbricato è stata inserita la richiesta di idoneità alloggiativa;
- l’asseverazione è incompleta e riporta solo 6 lavoratori;
- la proposta di contratto manca;
- la verifica presso il centro dell’impiego senza firma timbro della ditta e priva di ricevute di invio e di avvenuta consegna ».
Ebbene, non consta agli atti di causa che parte ricorrente abbia prodotto, a seguito della comunicazione di avvio del procedimento ritualmente formulata dall’amministrazione, recante i rilievi appena citati, documentazione dalla quale fosse possibile evincere il superamento delle numerose carenze documentali da cui l’istanza risultava affetta.
Agli atti di giudizio è stata, infatti, depositata la mera scansione della ricevuta di consegna e accettazione di una PEC trasmessa in data 7 febbraio 2025 all’indirizzo « spi.preffr@pec.interno.it » (indicata nella comunicazione di avvio del procedimento quale recapito al quale trasmettere osservazioni e documentazione), ma non è dato sapere che tipo di documentazione la stessa contenesse, né parte ricorrente svolge allegazioni specifiche in ricorso a tale proposito.
Sono stati, altresì, depositati taluni documenti che, oltre a non risultare effettivamente trasmessi all’amministrazione nel corso del procedimento, per quanto sopra detto, non sono comunque idonei a superare tutte le numerose carenze segnalate nella comunicazione di avvio dello stesso.
9.3. Per altro verso il provvedimento deve ritenersi adeguatamente motivato con riferimento ai presupposti prescritti dalla norma di cui l’amministrazione ha fatto applicazione che, per quanto sopra rilevato, è del tutto estranea alle fattispecie di autotutela disciplinate dalla legge sul procedimento, le cui disposizioni non trovano applicazione nel caso di specie.
9.4. Deve, infine, ritenersi infondata anche la censura di violazione dell’art. 5 del D. Lgs. n. 286 del 1998, avente ad oggetto la disciplina del rilascio del permesso di soggiorno, non solo perché si tratta di norma non applicabile al caso in esame (che riguarda la differente fattispecie di revoca del nulla osta), ma anche per l’indeterminatezza che la caratterizza, non avendo parte ricorrente esplicitamente indicato quali sarebbero le sopravvenienze che, ritualmente rappresentate all’amministrazione nel corso del procedimento, essa non avrebbe tenuto in considerazione, non potendosi peraltro ritenere tali i documenti di cui sopra, per le ragioni ivi riferite.
10. Per le superiori considerazioni il ricorso deve quindi essere respinto, in quanto infondato.
11. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, così individuata trattandosi di ricorso “seriale”, essendo stati introitati per la decisione, nella stessa udienza di discussione del presente, altri sette ricorsi inerenti provvedimenti analoghi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’amministrazione resistente, delle spese del giudizio, che liquida nella somma di euro 500,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
DO CA, Presidente
Valerio Torano, Consigliere
MA AI, Consigliere, Estensore
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| MA AI | DO CA |
IL SEGRETARIO