TAR Latina, sez. I, sentenza 22/04/2026, n. 456
TAR
Ordinanza cautelare 22 maggio 2025
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Sentenza 22 aprile 2026

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  • Rigettato
    Violazione e errata interpretazione degli artt. 21-octies e 21-nonies della legge n. 241 del 1990 ed eccesso di potere per difetto di motivazione

    Il Tribunale rileva che la revoca è disposta ai sensi dell'art. 42, comma 2, del d.l. 73/2022, che prevede una fattispecie di revoca vincolata e non soggetta alle disposizioni della legge 241/1990, in quanto basata sul sopravvenuto accertamento di elementi ostativi. Pertanto, non sono richieste motivazioni di interesse pubblico o bilanciamento di interessi.

  • Rigettato
    Violazione e errata interpretazione della legge in relazione all’art. 5 del D. Lgs. n. 286 del 1998 ed eccesso di potere per difetto dei presupposti

    Il Tribunale ritiene questa censura infondata poiché l'art. 5 del D. Lgs. n. 286 del 1998 non è applicabile al caso di revoca del nulla osta, che è una fattispecie differente. Inoltre, il ricorrente non ha indicato specifici elementi sopravvenuti che sarebbero stati ignorati dall'amministrazione.

  • Rigettato
    Mancanza di considerazione della documentazione integrativa

    Il Tribunale rileva che non risulta agli atti la documentazione inviata via PEC, né che essa fosse idonea a superare le carenze documentali segnalate dall'amministrazione. La documentazione depositata successivamente alla scadenza dei termini perentori non è stata presa in considerazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Latina, sez. I, sentenza 22/04/2026, n. 456
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Latina
    Numero : 456
    Data del deposito : 22 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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