Sentenza breve 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza breve 20/01/2026, n. 1077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1077 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01077/2026 REG.PROV.COLL.
N. 15143/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 15143 del 2025, proposto da AN BA CH Lucidi, rappresentato e difeso dall’avvocato Samuele Miedico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via Scipione Ammirato, 102;
contro
Ministero della Giustizia, Commissione Interministeriale Ripam e Formez Pa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
previa adozione di misure cautelari
del giudizio (pari a 23/30) reso in relazione alla prova scritta del “ concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 2600 unità nell’Area assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia (codice 02) ”;
nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e consequenziale, ivi compreso in particolare:
- gli esiti della prova scritta pubblicati sul sito istituzionale dell’amministrazione resistente in data 28/10/2025 nonché dei relativi elenchi dei candidati idonei;
- il questionario sottoposto al ricorrente, in particolar modo nella parte in cui sono state somministrate domande formulate in maniera erronea e/o capziosa e/o tale da risultare corrette più risposte ovvero domande estranee a quelle previste dal bando di concorso o sproporzionate;
- i verbali di estremi ignoti inerenti alle attività svolte dalla Commissione giudicatrice in occasione della correzione e della valutazione delle prove scritte dei candidati ed in specie del ricorrente;
- la lex specialis della procedura concorsuale tutta, ivi compresi eventuali ed ulteriori verbali inerenti ai criteri di valutazione delle prove scritte, laddove dovessero essere interpretati nel senso di importare un pregiudizio per il ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, della Commissione Interministeriale Ripam e di Formez Pa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2026 il dott. LU BI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l’articolo 60, comma 1, c.p.a., che facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificato che siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso e dieci giorni dal suo deposito ed accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria;
Dato atto che nella specie il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi del menzionato art. 60, comma 1, c.p.a., stante la sussistenza dei presupposti di cui al richiamato articolo e l’espletamento delle formalità ivi previste;
Rilevato che il ricorrente ha impugnato gli esiti della prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della Giustizia, di cui n. 2.600 unità nell’Area assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria (che è quanto rileva nel presente giudizio, avendo la ricorrente presentato domanda per tale profilo), in quanto, pur essendo risultato idoneo per aver conseguito un punteggio pari a 23/30, quindi superiore a quello minimo stabilito dal bando per il superamento della prova scritta (pari a 21/30), ha interesse ad ottenere un punteggio più elevato per meglio collocarsi in graduatoria;
Considerato che:
- il ricorrente, con la proposizione del ricorso in esame affidato a due differenti motivi, ha contestato sia la legittimità del quesito n. 23 della prova scritta della testé menzionata procedura concorsuale ad esso somministrata in data 28 ottobre 2025, asserendo che la stessa fosse inficiata per “ Violazione e/o falsa applicazione artt. 3 e ss. del d.P.R. n. 487 del 1994; Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6 del bando di concorso; Violazione e/o falsa applicazione artt. 1, 2, 3, 7 e ss. della legge n. 241 del 1990; Violazione artt. 3, 24 e 97 Costituzione; Ambiguità ed erroneità dei quesiti contestati; Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, illogicità, irragionevolezza ed ingiustizia manifesta; Violazione dei principi in materia di par condicio concorsuale e disparità di trattamento ” (primo motivo di ricorso), sia la legittimità dei quesiti nn. 19, 20, 23 e 28, prospettando tanto la sussistenza dei medesimi vizi indicati nella rubrica del primo motivo di ricorso, quanto la “ Violazione del principio di proporzionalità ”;
- più in dettaglio, con le censure articolate con il primo mezzo di gravame è stata prospettata l’illegittimità dell’operato delle Amministrazioni intimate quanto alla formulazione del quesito n. 23, così articolato: “ In base al codice di procedura civile, le notificazioni non possono farsi prima delle ore: ” e rispetto al quale le tre possibili risposte predisposte dall’Amministrazione sono “ a) 7; b) 10; c) 9 ”, di cui quella sub a) corrispondente alla risposta ritenuta corretta. Ad avviso della parte ricorrente, che a tale quesito ha erroneamente risposto selezionando l’opzione sub c) , l’operato delle Amministrazioni intimate risulterebbe illegittimo in quanto la risposta sub a) non risulterebbe giuridicamente corretta, ponendosi in contrasto con il consolidato quadro normativo e giurisprudenziale in materia di notificazioni telematiche. Secondo la tesi del ricorrente, infatti, ai fini della individuazione della risposta corretta, non risulterebbe sufficiente riferirsi all’articolo 147 c.p.c., in base al quale le notificazioni “ non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21 ”, occorrendo, per converso, prendere in considerazione anche la disciplina normativa delle notificazioni a mezzo PEC e, in particolare, l’articolo 16- septies del d.-l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, a mente del quale le notifiche telematiche possono essere materialmente eseguite anche dopo le ore 21:00, intendendosi in tal caso perfezionate alle ore 7 del giorno successivo. Pertanto, in base a quanto asserito dalla parte ricorrente, il quesito n. 23 risulterebbe ambiguo, in quanto formulato in maniera tale da lasciar intendere ai candidati, in modo assoluto e decontestualizzato, che la notificazione non possa mai essere validamente compiuta prima di un determinato orario, senza distinguere tra notificazione tradizionale e notificazione telematica, tra invio materiale dell’atto e perfezionamento giuridico della notificazione, nonché tra disciplina speciale e disciplina generale del “ Tempo delle notificazioni ”;
- con le censure articolate con il secondo mezzo di gravame è stata prospettata l’illegittimità dell’operato delle Amministrazioni intimate quanto alla formulazione dei quesiti nn. 19, 20, 23 e 28, ritenendo la difficoltà degli stessi non proporzionata rispetto alle conoscenze che i candidati avrebbero dovuto possedere per conseguire il bene della vita oggetto della procedura concorsuale per cui è causa. Ciò, in particolare, discenderebbe sia dalle previsioni del bando di concorso che, per le materie nelle quali rientrano i predetti contestati quesiti, richiede unicamente la conoscenza di nozioni di base (in tal senso, propende l’inciso “ elementi di ”, che accompagna le materie del diritto costituzionale, del diritto amministrativo, nonché della procedura civile e di quella penale), sia dal fatto che titolo di partecipazione al concorso in parola risulta essere il diploma di scuola secondaria di secondo grado;
Rilevato che le Amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio, eccependo il difetto di legittimazione del Ministero della Giustizia, nonché l’infondatezza del ricorso, concludendo per la sua reiezione;
Dato atto che all’udienza camerale del 12 gennaio 2026, previo avviso alle parti della possibile definizione della controversia ai sensi dell’art. 60 c.p.a., la causa è stata trattenuta per la decisione;
Ritenuto preliminarmente che l’eccezione di rito formulata dalla difesa erariale sia infondata, in quanto il Ministero della Giustizia è l’Ente con il quale i vincitori sono destinati ad instaurare il rapporto di servizio e, come tale, non può ritenersi estraneo al procedimento, indipendentemente dall’imputazione degli effetti degli atti censurati;
Ritenuto nel merito che il ricorso non sia meritevole di favorevole considerazione e, quindi, debba essere respinto per le seguenti ragioni di diritto;
Considerato, in via generale, che l’ambito di discrezionalità dell’Amministrazione nella formulazione dei quiz da sottoporre ai candidati in sede di procedure concorsuali è particolarmente ampio e che la scelta delle domande da somministrare, così come la successiva valutazione delle risposte fornite, in ragione di tale ampia discrezionalità, è sindacabile dal giudice amministrativo solo a condizione che risulti evidente l’assoluta incomprensibilità del quesito o la irragionevolezza della risposta prescelta, oppure che sia fornita la prova, o quanto meno un principio di prova, per contestare, sotto l’aspetto della irragionevolezza, arbitrarietà o illogicità, la correttezza della soluzione proposta dall’Amministrazione (cfr., ex multis , Cons. Stato, sez. VII, sent. n. 5242 dell’11 giugno 2024; tale orientamento pretorio è costantemente seguito anche da questa Sezione, si veda, di recente, T.A.R. Lazio, sez. IV- ter , sent. n. 23744 del 24 dicembre 2025);
Considerato altresì che, secondo pacifica giurisprudenza, in sede di pubblico concorso, ove la prova sia articolata su risposte multiple, corre l’obbligo per l’Amministrazione di una formulazione chiara, non incompleta né ambigua della domanda, che a sua volta deve contemplare una sola risposta indubitabilmente esatta. La commissione, invero, non deve tendere tranelli e formulare domande ambigue e confondenti ai candidati, tali per cui questo debba scegliere tra le multiple risposte la “meno errata” o l’“approssimativamente più accettabile”, per così dire, anziché quella – l’unica, incontestabilmente – corretta sul piano scientifico, essendo un tale metodo di formulazione dei quesiti scorretto e inaccettabile proprio in base ai principi della c.d. riserva di scienza, alla quale anche la pubblica amministrazione deve attenersi nell’esercizio della propria discrezionalità tecnica, certamente sindacabile sotto questo riguardo dal giudice amministrativo;
Ritenuto che le censure articolate dalla parte ricorrente per contestare la legittimità del quesito n. 23 non siano meritevoli di pregio. A riguardo, vale rilevare come la formulazione della risposta individuata come corretta dall’Amministrazione si basi sul disposto di cui all’articolo 147, comma 1, c.p.c., ai sensi del quale “ Le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21 ”. Già solo questo dato risulta, ad avviso del Collegio, sufficiente a far emergere la correttezza dell’operato delle Amministrazioni resistenti, tenuto conto che questa Sezione, con riferimento a concorsi di tipologia analoga a quella della procedura concorsuale per cui è causa, ha già avuto modo di affermare che “ in relazione alle prove concorsuali scritte a risposta multipla o ‘a quiz’ in materie giuridiche, allorché lo sviluppo del quesito sia preceduto da formule quali ‘a norma di’, ‘secondo l’articolo’, ‘dispone l’articolo’ e simili, la risposta esatta non può che essere sempre quella congruente con il diritto positivo vigente. Tali prove, caratterizzate da un taglio maggiormente nozionistico, si distinguono radicalmente da quelle definite generalmente ‘critiche’ – quali, ad esempio, la redazione di un parere ovvero di una dissertazione problematica su di una questione giuridica – non soltanto perché è la stessa formulazione dei quesiti a fare riferimento, di regola, al testo di una particolare disposizione normativa, ma anche perché la scelta del legislatore o dell’amministrazione, nell’ambito di una particolare procedura di reclutamento del personale, di prevedere siffatte modalità di svolgimento risponde ad una precisa volontà di soddisfare fondamentali esigenze riconducibili al principio di buon andamento dell’amministrazione tutelato dall’art. 97, secondo comma della Costituzione. Infatti, esse favoriscono una particolare celerità nei tempi di correzione e di instaurazione del rapporto di servizio con i vincitori, assicurata anche da una limitazione della discrezionalità in sede di valutazione, per mezzo della quale viene garantita anche una maggiore par condicio tra i concorrenti, essendo preclusa tanto al candidato, quanto all’amministrazione, qualsivoglia operazione di tipo interpretativo/manipolativo, con l’ulteriore effetto (auspicato) di deflazionare il contenzioso ” (cfr. T.A.R. Lazio, sez. IV- ter , sent. n. 16089 del 4 settembre 2024, passata in giudicato). “Tali considerazioni, ad avviso del Collegio, valgono anche nel caso in cui il quesito richiami una fonte normativa in generale senza indicarne l’articolo (con formule quali “in base alla legge n. ...” o “in base al regolamento n. ...”): tale tecnica di formulazione, pur presentando un tasso di difficoltà maggiore, è da ritenersi corretta, fermo il principio in base al quale la risposta esatta deve essere congruente con il diritto positivo vigente” (cfr. T.A.R. Lazio, sez. IV-ter, sent. n..7774 del 18 aprile 2025). Il Collegio reputa che le considerazioni giuridiche ivi esposte ben si attaglino alla fattispecie in esame, in quanto il quesito n. 23, non solo è inserito all’interno di una prova concorsuale che si caratterizza per un taglio prevalentemente nozionistico, ma è anche formulato in maniera tale da rendere edotti i candidati, in maniera chiara ed immediata, in ordine a quale sia il corpo normativo di riferimento da considerare per l’individuazione della risposta esatta, come si evince dall’inequivocabile incipit del quesito in parola “ In base al codice di procedura civile ”. Atteso, quindi, che l’Amministrazione ha chiaramente e puntualmente circoscritto l’ambito normativo che i candidati avrebbero dovuto considerare per individuare la risposta corretta, risultano del tutto destituite di fondamento le doglianze mosse dalla parte ricorrente, non avendo l’Amministrazione richiesto – né essendo necessario ai fini della individuazione della risposta corretta, stante il taglio principalmente nozionistico della prova concorsuale in questione – il possesso di un grado di conoscenza della procedura civile più elevato di quello di base, nonché il possesso della capacità di ricostruire in maniera esaustiva il quadro giuridico di riferimento degli istituti oggetto dei quesiti sottoposti durante lo svolgimento della prova scritta di cui si tratta. In ogni caso, vale altresì rilevare che non risulta logicamente e giuridicamente pertinente il ragionamento sul quale si fondano le doglianze articolate dalla parte ricorrente con il primo motivo di ricorso. Infatti, pur volendo aderire ( quod non ) alla tesi da esso propugnata, la risposta fornita dal ricorrente (ossia, quella sub c) , in forza della quale le notificazioni non potrebbero eseguirsi prima delle ore 9:00) risulta comunque non corretta, poiché in forza di quanto disposto dall’articolo 147, comma 1, c.p.c., nella fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 9:00 le notificazioni risultano validamente eseguite, a prescindere dallo strumento all’uopo utilizzato, incluso quindi anche quello telematico;
Ritenuto, inoltre, che neppure siano meritevoli di accoglimento le censure articolate dalla parte ricorrente per contestare la legittimità dei quesiti nn. 19, 20, 23 e 28, sull’assunto che gli stessi sarebbero caratterizzati da un livello di difficoltà eccessivamente elevato e, dunque, non proporzionato alle conoscenze richieste ai candidati dalla lex specialis concursus ;
Rilevato, in proposito, che i quattro quesiti contestati vertono sui temi delle facoltà del difensore ai sensi dell’articolo 99 c.p.p. (quesito n. 19), della custodia cautelare emessa dal giudice incompetente e dei suoi effetti (quesito n. 20), degli orari delle notificazioni (quesito n. 23) e dei termini di costituzione del convenuto ex articolo 166 c.p.c. (quesito n. 28);
Ritenuto, a riguardo, che il contenuto e la formulazione di tali quesiti sia pertinente con le conoscenze giuridiche richieste ai candidati dal bando di concorso in relazione al profilo professionale di assistente a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria. Infatti, la figura professionale che viene in rilievo è quella di un professionista che svolge compiti di tipo amministrativo che risultano essenziali ai fini del funzionamento e buon andamento degli uffici giudiziari, occupandosi inter alia della gestione operativa dei procedimenti giudiziari, dalla registrazione degli atti e gestione fascicoli, della organizzazione delle udienze e delle verbalizzazioni, dell’assistenza al pubblico, anche mediante l’uso di software giudiziari specifici, sì da garantire l’efficienza del processo e la corretta gestione delle informazioni;
Ritenuto, inoltre, che il contenuto dei predetti quesiti sia anche adeguatamente proporzionato al livello di conoscenze effettivamente esigibile dai candidati, tenuto conto del tratto prevalentemente nozionistico che caratterizza la prova scritta della procedura concorsuale in parola, come già evidenziato in sede di delibazione del primo motivo di ricorso. Invero, diversamente da quanto sostenuto dalla parte ricorrente, per poter individuare la risposta esatta per ciascuno di tali quattro quesiti, i candidati non avrebbero dovuto possedere conoscenze giuridiche di tipo specialistico, essendo all’uopo sufficiente aver studiato le disposizioni normative che disciplinano gli istituti considerati dall’Amministrazione, in piena aderenza con le prescrizioni del bando;
Ritenuto, in definitiva, che il ricorso in esame sia infondato e, quindi, meriti di essere respinto;
Ritenuto, infine, che le spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza, debbano essere poste a carico della parte ricorrente e liquidate in favore delle Amministrazioni resistenti nella misura indicata in dispositivo,
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore delle Amministrazioni resistenti, che liquida in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
TA RI, Presidente
LU BI, Primo Referendario, Estensore
Valentino Battiloro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LU BI | TA RI |
IL SEGRETARIO