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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 03/04/2025, n. 379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 379 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Il Giudice Unico del Lavoro presso il Tribunale di Genova Dott.ssa Maria Giovanna DITO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa di lavoro N 602/2024 promossa da:
residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv.to R Marmorato e ed Parte_1
elettivamente domiciliata presso il suo Studio, in Genova, Via Galata 36/4, come da mandato di cui agli atti
RICORRENTE
CONTRO
con sede in Genova, in persona del legale rapp.te pro tempore., elettivamente CP_1
domiciliata in Genova, Piazza Marsala 4/8, presso lo Studio dell'Avv.to V.M. Dona, che la rappresenta e difende come da procura di cui agli atti
RESISTENTE
OGGETTO: crediti lavorativi CONCLUSIONI PER PARTE RICORRENTE : piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis,
previa fissazione udienza di discussione della causa: a) accertare e dichiarare che tra il sig. Parte_1
e la società a decorrere dal 30.6.2009, ovvero da quell'altra data
[...] Controparte_1
maggiore o minore meglio visto dal Giudice adìto, è intercorso un ordinario rapporto di lavoro
subordinato; b) accertare e dichiarare che il sig. nel periodo compreso tra il Parte_1
30.6.2009 / 31.1.2024, ovvero in quell'altro periodo maggiore o minore meglio visto dal Giudice
adìto, ha svolto, in via prevalente, mansioni proprie del III livello CCNL Terziario, ovvero di
quell'altro livello maggiore o minore meglio visto dal Giudice adìto; c) accertare e dichiarare che il
sig. nel corso del rapporto di lavoro alle dipendenze della società Parte_1 CP_1
non ha percepito tutto quanto dovuto a titolo di retribuzioni ordinarie, scatti di anzianità, ratei
[...]
di mensilità aggiuntive, lavoro straordinario e/o supplementare e/o festivo e/o domenicale, bonus
D.L. 66/2014 e 3/2020, il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, nel periodo compreso
tra il 30.6.2009 / 31.1.2024; e per l'effetto in via principale, anche ai sensi e per gli effetti dell'art.
36 Cost., condannare la società in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
al pagamento in favore del sig. dell'importo complessivo di € 33.698,81, al lordo Parte_1
delle ritenute di legge, ovvero in quell'altra somma maggiore o minore meglio vista dal Giudice
adito, dovuto a titolo di retribuzione ordinaria, ratei di mensilità aggiuntive, scatti di anzianità,
lavoro straordinario e/o supplementare e/o festivo e/o domenicale, bonus D.L. 66/2014 e 3/2020, il
tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali. Con la vittoria delle spese, diritti, onorari del
giudizio e rimborso spese forfettarie ai sensi dell'art. 2 del decreto n. 55 del 10.3.2014, il tutto oltre
CPA ed IVA. I
CONCLUSIONI PER PARTE RESISTENTE : Voglia il Tribunale Ill.mo respingere le domande
tutte nei suoi confronti formulate dal signor in quanto inammissibili e comunque Parte_1
infondate in fatto e diritto. Con vittoria di spese e onorari di causa, oltre maggiorazione per spese
generali, CPA, IVA. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 6.2.2024 premesso di essere stato assunto il Parte_1
30.6.2009 dalla società resistente, ad oggetto il commercio al minuto e all'ingrosso di generi alimentari, con mansioni di “ausiliario alle vendite” ed inquadramento nel IV livello del CCNL
Terziario / Commercio, ha dedotto, fin dall'inizio del rapporto di avere svolto mansioni di livello superiore rispetto a quelle di formale inquadramento, quelle del III livello del CCNL Terziario nel quale rientrano tutti i lavoratori che “svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che
comportino particolari conoscenze tecniche e adeguata esperienza, e i lavoratori specializzati
provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono
lavori che comportano una specifica e adeguata capacità professionale acquisita mediante
approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica comunque conseguita”.
Il ricorrente avrebbe sempre infatti lavorato presso la piattaforma della società convenuta sita in
Genova – Valbisagno, svolgendo mansioni di responsabile di magazzino (reparto merci varie) in particolare essendo attivo nel controllo di tutta la merce in entrata e/o uscita dalla piattaforma.
Inoltre, il ricorrente avrebbe avuto il compito di gestire lo smistamento, la movimentazione e lo stoccaggio delle merci, ai fini di accelerazione del processo, di organizzare le spedizioni e verificare la merce in ingresso e in uscita, tenendo i rapporti con l'ufficio acquisti, utilizzando software specifici e verificando lo stato della merce, oltre ad avere compiti di gestione in magazzino, anche con riferimento alla documentazione e ai rapporti con spedizionieri e addetti alla consegna, quale unico dipendente addetto a tutti i predetti compiti
Il ricorrente ha dato atto di aver percepito sempre un superminimo, invariato nel tempo e di natura ritenuta non assorbibile e ha quindi proposto azione per le differenze retributive ritenute spettantigli a titolo di retribuzione ordinaria, ratei di mensilità aggiuntive e scatti di anzianità, lavoro straordinario e/o supplementare costantemente svolto sin dall'atto della sua assunzione, vantando un credito complessivo nei confronti della società resistente pari a € 33.698,81 lordi e ha quindi concluso come in epigrafe
Costituendosi in giudizio, la ha radicalmente contestato ogni ricostruzione, CP_1
argomentazione e domanda di parte ricorrente, concludendo conformemente.
La causa è stata trattata ed istruita in più udienze e il 3.4.2025 definita con lettura del dispositivo
Alla luce della trattazione e dell'istruttoria svolta, il ricorso proposto non è risultato fondato e va quindi respinto.
Ciò si afferma, non avendo trovato riscontro, in atti, e sulla base dell'istruttoria svolta, gli elementi dedotti dal ricorrente idonei, in sua tesi, a dimostrare il diritto all'inquadramento nel livello superiore,
il III, oggetto di domanda, peraltro piuttosto genericamente proposta.
Come già indicato, il terzo livello ricomprende lavoratori che svolgono mansioni, quantomeno prevalentemente di concetto, che prevedono particolari conoscenze tecniche e esperienza e i lavoratori specializzati, provetti, autonomi che operano con specifica capacità professionale sorreta da preparazione teorica e tecnico pratica.
Sulla base delle testimonianze assunte tali caratteristiche e requisiti non possono dirsi emersi,
risultando congruo ed adeguato l'inquadramento nel IV livello, di attribuzione, che prevede lo svolgimento di compiti operativi e relative operazioni complementari anche nel magazzino
Dalla deposizione del teste che vedeva tutti i giorni al lavoro il ricorrente si ricava una Tes_1
descrizione dei suoi compiti di magazziniere e, in particolare, ricevitore di merce, comportante anche controlli sulla merce in arrivo. Ma nel momento in cui viene riportato il contenuto concreto di tali controlli gli stessi sono stati riferiti, potendosi concludere anche con il rifiuto della merce, utilizzando un sistema elettronico, un lettore a pistola rilevante autonomaticamente e senza spazio per valutazioni particolari, dati quali date e scadenze di prodotti, essendo altri elementi, come la rottura degli involucri o condizioni della merce non idonee oggetto di verifiche quanto mai semplici ed immediate,
così come il controllo della corrispondenza della merce a quanto indicato nelle bolle.
In ogni caso dalla testimonianza non è neppure emerso che il ricorrente potesse sempre direttamente rifiutare la merce, dovendo chiedere, per contro, l'intervento del teste o di altri per poterla rifiutare,
limitandosi a segnalare l'esistenza di un problema. Anche altri incombenti, quale lo scarico della merce sul computer o collocazione della merce in magazzino o altri non paiono rispondere alle specifiche di un livello superiore, risultando inoltre come rispetto agli inventari, il ricorrente avesse solo un ruolo di aiuto al testimone.
Rispetto ai rapporti con i fornitori, il ruolo del isulta, dalle dichiarazioni del teste, Pt_1
limitato a prendere accordi rispetto al mutamento della data di consegna, quando maggiormente conveniente per ricevere la merce, sempre previa discussione delle questioni con il teste, nuovamente emergendo la figura del ricorrente come esecutore operativo, sostanzialmente privo di autonomia ed iniziativa. L'impegno del ricorrente al reparto delivery, che si occupa delle consegne ai clienti, è
risultato poi limitato alla giornata ( e nemmeno in tutte) del sabato, in cui poteva essere addetto anche ad altre attività. I ricordi del testimone hanno poi permesso di riscontrare che la merce in arrivo era comunque del tutto prevalentemente proveniente dalla piattaforma, almeno quattro o cinque volte alla settimana, già controllata e quindi non sottoposta ad ulteriore verifiche da parte del Pt_1
salvo i surgelati) il che pare un ulteriore elemento a conferma della correttezza dell'inquadramento del ricorrente. Il fatto che potesse usare carrelli elevatori e muletti non appare poi determinante ai fini di causa-
Il teste , area Manager della società resistente spesso in accesso ai vari punti vendita della Tes_2
società e quindi a conoscenza delle mansioni svolte dal ricorrente, riconosciuto come addetto alla vendita impiegato nel ricevimento della merce, ha spiegato ancora più chiaramente: “La merce può
arrivare o direttamente dai fornitori, o dalla piattaforma da quest'ultima in misura notevolmente
maggiore. In questo caso, il ricevente deve solo recepire la merce, scaricarla e non necessariamente posizionarla, in quanto la appoggia sulla banchina all'interno del punto vendita. Se arriva
dall'esterno, il ricevente prende la bolla la confronta con l'ordine (bem) interno e poi acquisisce il
documento sul palmare e verifica con un lettore a pistola la conformità con il codice a barre. Nel
caso il prodotto, per altri evidenti ragioni non risulti idoneo, va respinto e il ricevente valuta perché
esiste una disposizione aziendale per la quale è chiaro che se il prodotto non è idoneo, va respinto.
Preciso che, al di là di un controllo di apparente integrità, il resto viene rilevato dal lettore.”
aggiungendo “il ricorrente poteva avere rapporti con i fornitori se decideva di respingere la merce.”
e “l'azienda ha un portale dove i fornitori indicano nelle varie slot le ipotesi di consegna, il ricorrente
valutava la disponibilità alla ricezione e, nel caso, proporre uno slot alternativo. E' una cosa da
valutare al momento affidata al ricevente. Il referente diretto del ricorrente era il caposettore, a cui
doveva rivolgersi in caso ad esempio di volumi grandi di merce in entrata, e in questo momento non
me ne vengono in mente altri” . Ancora il teste, ha riferito “il ricorrente poteva usare mezzi meccanici,
come transpallet e muletti. Non ci sono particolari compiti logistici all'interno del magazzino, c'è
solo la necessità di posizionare la merce, compito che è assegnato nella normalità ad altre figure,
cioè agli addetti alla vendita.”
Infine il teste ha specificato: “il controllo sulla merce che arriva dalla piattaforma può essere
effettuato, in rarissime ipotesi e su richiesta dell'azienda, a campione.” e “le consegne dalla
piattaforma hanno alla base un planning aziendale e, di solito, si tratta di cinque consegne alla
settimana.” concludendo “anche rispetto ai surgelati in arriva dalla piattaforma, la verifica è fatta
da ripartisti.” -e “di sabato, di solito, non cui sono consegne e, quindi, mi risulta che il ricorrente di
sabato potesse aiutare il reparto vendita, ma principalmente, credo si occupasse di controllo carrelli
la sua deposizione ponendosi quindi totalmente in linea con quella precedente.
Anche il teste magazziniere presso la società resistente, attualmente al reparto consegne, da Tes_3
lungo tempo ( dal 2013) ha ricordato il ricorrente come costantemente occupato nello scarico merci,
confermando quanto già riferito dai precedenti testi e, in particolare, l'utilizzo della pistola rilevatrice del codice a barre per i controlli, che si limitavano a questi, con un controllo, anche più in generale,
riferito come “ visivo e diretto” quindi semplice e lineare, non ricordando neppure una presenza del ricorrente nel reparto delivery e suoi compiti più articolati soltanto nella giornata di sabato. Per il resto, anche questa testimonianza è risultata conforme, nei contenuti, alle precedenti.
Ad analoghe conclusioni si addiviene con riferimento alla deposizione dell'attuale direttore del punto vendita della Valbisagno, che, in particolare, ricordando anch'esso il ricorrente come CP_1
addetto al ricevimento merci in via al Ponte Carrega, ha fornito un dato ancora più specifico, riferendo come “Il 75% della merce arriva dalla nostra piattaforma e non viene più controllata, al di fuori di
ipotesi a campione, mentre per la restante parte il controllo viene fatta in base all'origine
dell'articolo e alla corrispondenza delle bolle” compito sicuramente del ricorrente e della cui semplicità si è già detto. Il teste ha poi riscontrato le circostanze riferite anche dagli altri già esaminati,
in particolare riferendo ”Il ricorrente ha in dotazione un terminalino aziendale che lo guida nel
controllo della merce perché viene caricato sopra l'ordine, confermando o meno quello che risulta
da computer” e “ Il ricorrente non ha rapporti con i fornitori se non per qualche aspetto di logistica”
ADR:” Il ricorrente può utilizzare mezzi meccanici ed ha i relativi patentini” Aggiungendo, invero
” C'è una piccola parte di ordini fatti ai fornitori dal nostro reparto che riguardano il beverage,
come ho deciso io in alcune occasioni, e ho dato qualche volta io compito al ricorrente di
occuparsene” apparendo comunque tale attività, all'evidenza, molto limitata.
Interessante ai fini di causa, è che il teste abbia infine precisato “ Il ricevimento merci sicuramente è
una attività che svolge in autonomia per il resto deve condividere con i superiori” e che, sempre rifeito al ricorrente che lo stesso possa “ anche svolgere un controllo visivo della merce ma sempre
in base alle risultanze dell'ordine che deve avere in cartaceo”
Rispetto alla deposizione dello , anch'esso collega del ricorrente, lo stesso avrebbe addirittura Tes_4
escluso totalmente una autonomia del elle decisioni sulla merce in arrivo, avendo il Pt_1
teste precisato “Per respingere la merce doveva avvisare il buyer, o il capo negozio, o capo settore, ed essere autorizzato. Non ricordo chi fosse il capo settore.” . Di tenore conforme alle precedenti sono risultate infine le dichiarazioni dell'ulteriore collega del ricorrente, teste Tes_5
Tutto quanto sopra premesso e ritenuto, le argomentazioni ed istanze di parte ricorrente sono risultate infondate, non evidenziandosi alcun dato idoneo e sufficiente a supportare la richiesta di un superiore inquadramento, non giustificato dall'evidenza dei fatti e da quanto emerso in merito alle attività da sempre svolte dal ricorrente, non sussistendo quindi alcun presupposto per il riconoscimento del diritto del ricorrente neppure alla corresponsione delle differenze retributive di cui al conteggio in atti. Il ricorso va quindi, complessivamente e come premesso, rigettato
Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, parte ricorrente va condannata al loro rimborso in favore di parte resistente, liquidate nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Genova, dott.ssa Maria Giovanna Dito, quale Giudice del Lavoro
Definitivamente pronunciando, ogni diversa e/o ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa
Respinge il ricorso;
Condanna parte ricorrente a rimborsare a parte resistente le spese del processo che liquida in euro
4.500,00 per compensi, oltre ad accessori di legge;
Ritenuta la sussistenza dei presupposti dell'art. 429 c.p.c. riserva il deposito dei motivi in 60 giorni
Genova, 03/04/2025
IL GIUDICE
Maria Giovanna Dito