Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 26/02/2025, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PATTI
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice on. Dott. Antonino Casdia,
ha pronunziato la seguente,
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.1891/2017 R.G., vertente tra:
, nata a [...] il [...], residente in [...]
Nuova n. 21 (c.f. ) ed ivi elettivamente domiciliata in via Riso s.n.c., CodiceFiscale_1
presso lo studio dell'Avv. Seraphine Daniela Zammataro, che la rappresenta e difende come da procura in atti.
-attrice-
CONTRO
, in persona del Sindaco pro tempore, con sede in via Medici n. Controparte_1
258 (P.I. ), elettivamente domiciliata in Caronia, vico S. Biagio n.2, presso lo studio P.IVA_1
dell'Avv. Giuseppe Bodanza che lo rappresenta e difende come da procura in atti.
-convenuto-
Oggetto: responsabilità da cose in custodia.
Conclusioni delle parti come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito della riforma dell'art.132 c.p.c., come modificato dalla L.18/06/2009 n.69, non è
necessaria l'esposizione dello svolgimento del processo, dovendosi il Giudice limitare a dare conto,
in forma concisa, dei motivi in fatto ed in diritto della decisione.
Al fine di inquadrare i termini delle questioni in decisione con la presente sentenza, pare opportuno ripercorrere brevemente i passaggi salienti del giudizio.
questo Tribunale il , chiedendone la condanna al risarcimento dei Controparte_1
danni sofferti a seguito di una caduta avvenuta il 15 febbraio 2016 a causa di un dislivello tra la sede stradale e un tombino in prossimità del civico ospedale.
Nella resistenza del costituitosi con comparsa del 5 marzo 2018, venivano concessi i CP_1
termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., ratione temporis applicabile e la causa veniva istruita tramite interrogatorio formale, prova testi e consulenza tecnica d'ufficio a firma del dott. . Persona_1
Esaurita l'istruttoria, la causa, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, all'esito dell'udienza del
26/02/2025, così come sostituita ex art. 127 ter c.p.c., veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice,
nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è
affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante.
La domanda attrice è infondata e va rigettata per quanto di seguito specificato.
In premessa occorre evidenziare che i fatti dedotti in citazione dall'attrice lasciano chiaramente ritenere che la stessa ha invocato la tutela prevista dall'art. 2051 c.c. giacché i pregiudizi asseritamente patiti vengono ricollegati a una cosa produttiva di danno (cioè il tombino posto più in basso rispetto alla sede stradale) e non già a una condotta soggettivamente rimproverabile a controparte ex art. 2043 c.c. (sul potere di qualificazione della domanda da parte del giudice v., e.g.,
Cass., n. 11805/2016); tale ultimo titolo di responsabilità è stato comunque invocato in via subordinata nella prima memoria istruttoria.
È noto che “la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto,
essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di
causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova
liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo,
connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o
adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode” (v. Cass., S.U., n.
20943/2022).
Il rapporto di custodia, quindi, postula l'effettivo potere sulla cosa e cioè la disponibilità giuridica e materiale della stessa, che comporti a sua volta il potere-dovere di intervento su di essa (Cass., n.
15096/2013), i.e. di controllarla e di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte (Cass., n.
15779/2006).
Spetta dunque all'attore, da un lato, individuare il soggetto dotato del potere di custodia sulla stessa e, dall'altro, dimostrare il nesso di derivazione causale tra la cosa e il danno.
Sotto il primo profilo va osservato che l'esistenza di un potere di custodia della sede stradale in capo all'Ente locale non è mai stato compiutamente contestato né invero potrebbe nutrirsi alcun dubbio in merito.
Sotto il secondo profilo, va premesso che l'unica teste escussa nell'interesse dell'attrice è stata la figlia e, pertanto, la sua deposizione va valutata in maniera particolarmente cauta. Ella ha sostanzialmente addebitato le lesioni alla conformazione dei luoghi in cui era presente un dislivello tra il tombino su cui la madre ha poggiato il piede e il piano stradale e ha altresì riferito che ciò
sarebbe successo perché avrebbe evitato un cane randagio per ragioni di igiene Parte_1
(“era un cane randagio e per ragioni di igiene si è spostata”).
Il Supremo Collegio ha osservato che “[i]n tema di responsabilità civile per danni da cose in
custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa -
dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di
ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché,
quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso
l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle
circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento
imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto
comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere
che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio
probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella
produzione del sinistro” (v., per tutte, Cass., n. 34886/2021).
Ed è ormai recepito da costante giurisprudenza che la responsabilità ex art. 2051 c.c. “può essere
esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza
intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale,
esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo
(rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 c.c. e,
indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento
pregiudizievole” (Cass., n. 11152/2023).
Nel caso di specie, a differenza di quanto sostenuto dalla parte attrice, non trova riscontro fotografico alcuno la circostanza che il tombino fosse ricoperto di foglie in quanto – pur se non completamente pulito – lo stesso era obiettivamente visibile anche tenuto conto che il sinistro si è
verificato intorno alle ore 12,00 del mattino né può affermarsi che esso fosse eccessivamente profondo.
Dall'istruttoria non sono poi emerse le ragioni per cui al fine di evitare il cane Parte_1
randagio non avrebbe potuto spostarsi dall'altro lato del marciapiede invece che scendere dallo stesso e poggiare il piede sul tombino. In particolare, le richiamate ragioni di igiene, in difetto di elementi di pericolo costituiti dall'animale (elementi che non sono stati neppure riferiti), non dispensano l'individuo dall'adottare le opportune cautele quando cammina per la strada. E d'altra parte né in citazione né nella prima memoria istruttoria l'attrice aveva mai riferito che la “necessità”
di poggiare il piede sul tombino fosse sorta per evitare un cane randagio;
circostanza per la prima volta introdotta in sede di interrogatorio formale e di escussione della figlia Testimone_1
Alla luce degli elementi emersi il dovere di ragionevole di cautela – riconducibile alla solidarietà
sociale ex art. 2 Cost. – avrebbe imposto alla danneggiata di innalzare la propria soglia dell'attenzione nell'apprestarsi a scendere dal marciapiede e di adottare condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per i terzi, in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile (cfr., per tutti, Cass. n. 27724/2018), nonché semplicemente di fare attenzione a dove poggiare il piede.
E ciò perché, anche volendo ammettere la presenza del cane randagio, non è mai stato riferito che lo stesso fosse aggressivo e che l'attrice si era messa a correre.
La domanda va dunque rigettata sia al metro dell'art. 2051 c.c. che a mente dell'art. 2043 c.c.
giacché, anche qualora il dislivello si ritenesse addebitabile a colpa, la condotta del danneggiato è
comunque idonea a neutralizzare la eventuale responsabilità di controparte.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e vanno poste a carico di e liquidate, Parte_1
come in dispositivo, in base ai parametri minimi previsti dal D.M. n. 55/2014 ss. mm. ii. per le cause di valore fino a € 26.000,00 (calcolato in base al decisum) tenuto conto della semplicità in fatto e in diritto delle questioni trattate e dell'attività concretamente svolta dalla parte vittoriosa.
Le spese di CTU, separatamente liquidate, vanno poste definitivamente a carico dell'attrice soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinta, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1891/2017 R.G., così decide:
1)Rigetta la domanda;
2)Condanna al pagamento delle spese processuali, in favore del Parte_1 CP_1
, che liquida in € 2.540,00, oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per
[...] Controparte_1
legge;
3) Pone definitivamente a carico dell'attrice, le spese di CTU, separatamente liquidate;
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, 26 febbraio 2025.
Il Giudice on.
Antonino Casdia