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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 12/02/2025, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 542/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI LARINO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, Dr.ssa Silvia Cucchiella, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile d'appello, distinta con il n. 542 R.G. per l'anno 2022, passata in decisione all'udienza del 12 febbraio 2025, discussione svoltasi mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.
TRA
in persona del legale rappresentante pro- Parte_1
tempore sig. P.I. e C.F. , rappresentata e difesa Parte_2 P.IVA_1 dall'Avv. Andrea Lavelli ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Piacenza (29121), Corso Vittorio Emanuele II, n.79, come da procura in atti.
APPELLANTE
E
(C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di nei cui uffici domicilia, ope legis, alla via CP_1
Insorti d'Ungheria n. 74.
APPELLATO
Conclusioni delle parti: come da udienza di discussione in trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. proponeva appello avverso la sentenza emessa dal Giudice Parte_1 di Pace di Larino n. 187/2021, articolando l'impugnazione in tre motivi: col primo rilevava l'errata indicazione della norma violata secondo il verbale amministrativo, che sarebbe stata l'articolo 46 bis e non l'articolo 46 della LEGGE 6 giugno 1974, n.
298; col secondo eccepiva l'erronea applicazione della normativa comunitaria, la quale non vieterebbe che un mezzo noleggiato in Germania possa essere utilizzato per effettuare trasporti in Italia;
col terzo motivo deduceva circa l'erronea riconducibilità del fatto all'articolo 84 codice della strada.
Si costituiva in giudizio la , eccependo l'inammissibilità Controparte_1
dell'appello ai sensi dell'articolo 348 bis CPC e resistendo nel merito all'impugnazione, di cui domandava il rigetto con conferma della sentenza impugnata. Infine, proponeva appello incidentale col quale chiedeva la riforma di quest'ultima soltanto in relazione alla pronuncia sulle spese di lite, che in primo grado erano state compensate.
2. Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità ex articolo 348 bis CPC, stante l'ammissibilità dell'impugnazione e la sua non manifesta infondatezza.
3. Deve essere, invece, dichiarata inammissibile l'impugnazione incidentale (pur non formalmente qualificata come tale), con la quale la ha chiesto la riforma CP_1
del capo della sentenza di primo grado che ha regolamentato le spese di lite.
L'inammissibilità deriva dalla tardività della costituzione in giudizio della parte appellata.
4. L'appello non merita accoglimento.
Preliminarmente deve farsi applicazione del consolidato principio di diritto affermato da
Cass. Sez. L, Sentenza n. 5210 del 04/03/2009 (Rv. 608233 - 01), secondo il quale “In materia di sanzioni amministrative, i principi generali di legalità ed irretroattività trovano applicazione anche rispetto a disposizioni abrogative di sanzioni, restando irrilevante il carattere più favorevole della disposizione sopravvenuta. Ne consegue che l'art. 85 del d.lgs. n. 276 del 2003, che dispone l'abrogazione degli artt.
9-bis, comma 3,
e 9-quater, comma 4 e 18, del d.l. n. 510 del 1996, conv. in legge n. 608 del 1996, in tema di obblighi del datore di lavoro per l'assunzione di personale, ha carattere irretroattivo”.
Dunque, non rileva ai fini del presente giudizio – in cui si discorre di una violazione commessa nel 2020 – la novità (favorevole all'appellante) introdotta dall'art. 24 del
DECRETO-LEGGE 13 giugno 2023, n. 69, in forza della non retroattività dello stesso
(cfr. art. 27 ibidem).
Potendo i motivi di appello essere unitariamente considerati, ne va statuita la non fondatezza.
Correttamente la fattispecie è stata – nel verbale impugnato – ricondotta nell'ambito dell'art. 46 cit., che integra una norma di rinvio alle disposizioni relative al rilascio delle licenze e delle autorizzazioni per il trasporto di cose con autoveicoli o motoveicoli in ambito nazionale e internazionale. Il rinvio è da intendersi, anzitutto, all'art. 41 della legge 298/1974, il quale dispone che “Per l'effettuazione dei trasporti di cose per conto di terzi è necessario che l'imprenditore sia iscritto nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi e abbia ottenuto apposita autorizzazione” (in realtà dal 2001 l'autorizzazione non è più necessaria, essendo sufficiente l'iscrizione all'albo). Inoltre, L'art. 44, commi 2 e 3, della su citata legge stabilisce che: “Le imprese aventi sede all'estero sono ammesse a effettuare sul territorio italiano i trasporti internazionali consentiti dalle norme vigenti nel paese di origine e a condizione che siano fornite del titolo valido per effettuare il trasporto internazionale richiesto dagli accordi bilaterali o multilaterali. La mancanza, l'inefficacia o l'indebito uso del titolo richiesto […] sono soggetti alle sanzioni stabilite dalle disposizioni in materia.
Costituisce comunque violazione ai sensi dell'articolo 46 la circolazione di veicoli immatricolati all'estero sprovvisti della prescritta autorizzazione al trasporto internazionale”.
Dal contesto normativo citato risulta, dunque, evidente che – come correttamente rilevato dal Giudice di primo grado – l'utilizzo di mezzi noleggiati in un Paese UE è possibile in Italia solamente per trasporti internazionali e ciò lo si ricava anche ragionando a contrario sulla normativa entrata in vigore nel 2023 (che consente, invece,
l'ipotesi descritta): che necessità avrebbe avuto il legislatore di ammettere tale condotta se già prima la stessa era consentita?
Deve, quindi, ritenersi che la sentenza impugnata abbia correttamente rigettato la domanda di annullamento del provvedimento amministrativo.
Si tratta di ipotesi ben diversa rispetto a quella contemplata dall'art. 46bis ibidem, che riguarda invece il cabotaggio abusivo e che non è pertinente al caso per cui è causa.
5. Il rigetto dell'eccezione preliminare e dell'appello incidentale proposti dalla parte appellata ed il rigetto dell'appello principale giustificano la compensazione totale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Larino, quale Giudice d'appello avverso la sentenza n. 187/2021 emessa dal Giudice di Pace di Larino, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al RG
542/2022, vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
1. Rigetta l'appello principale.
2. Rigetta l'appello incidentale.
3. Compensa le spese di lite.
Larino, 12 febbraio 2025.
IL GIUDICE
(Dr.ssa Silvia Cucchiella)
TRIBUNALE ORDINARIO DI LARINO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, Dr.ssa Silvia Cucchiella, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile d'appello, distinta con il n. 542 R.G. per l'anno 2022, passata in decisione all'udienza del 12 febbraio 2025, discussione svoltasi mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.
TRA
in persona del legale rappresentante pro- Parte_1
tempore sig. P.I. e C.F. , rappresentata e difesa Parte_2 P.IVA_1 dall'Avv. Andrea Lavelli ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Piacenza (29121), Corso Vittorio Emanuele II, n.79, come da procura in atti.
APPELLANTE
E
(C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di nei cui uffici domicilia, ope legis, alla via CP_1
Insorti d'Ungheria n. 74.
APPELLATO
Conclusioni delle parti: come da udienza di discussione in trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. proponeva appello avverso la sentenza emessa dal Giudice Parte_1 di Pace di Larino n. 187/2021, articolando l'impugnazione in tre motivi: col primo rilevava l'errata indicazione della norma violata secondo il verbale amministrativo, che sarebbe stata l'articolo 46 bis e non l'articolo 46 della LEGGE 6 giugno 1974, n.
298; col secondo eccepiva l'erronea applicazione della normativa comunitaria, la quale non vieterebbe che un mezzo noleggiato in Germania possa essere utilizzato per effettuare trasporti in Italia;
col terzo motivo deduceva circa l'erronea riconducibilità del fatto all'articolo 84 codice della strada.
Si costituiva in giudizio la , eccependo l'inammissibilità Controparte_1
dell'appello ai sensi dell'articolo 348 bis CPC e resistendo nel merito all'impugnazione, di cui domandava il rigetto con conferma della sentenza impugnata. Infine, proponeva appello incidentale col quale chiedeva la riforma di quest'ultima soltanto in relazione alla pronuncia sulle spese di lite, che in primo grado erano state compensate.
2. Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità ex articolo 348 bis CPC, stante l'ammissibilità dell'impugnazione e la sua non manifesta infondatezza.
3. Deve essere, invece, dichiarata inammissibile l'impugnazione incidentale (pur non formalmente qualificata come tale), con la quale la ha chiesto la riforma CP_1
del capo della sentenza di primo grado che ha regolamentato le spese di lite.
L'inammissibilità deriva dalla tardività della costituzione in giudizio della parte appellata.
4. L'appello non merita accoglimento.
Preliminarmente deve farsi applicazione del consolidato principio di diritto affermato da
Cass. Sez. L, Sentenza n. 5210 del 04/03/2009 (Rv. 608233 - 01), secondo il quale “In materia di sanzioni amministrative, i principi generali di legalità ed irretroattività trovano applicazione anche rispetto a disposizioni abrogative di sanzioni, restando irrilevante il carattere più favorevole della disposizione sopravvenuta. Ne consegue che l'art. 85 del d.lgs. n. 276 del 2003, che dispone l'abrogazione degli artt.
9-bis, comma 3,
e 9-quater, comma 4 e 18, del d.l. n. 510 del 1996, conv. in legge n. 608 del 1996, in tema di obblighi del datore di lavoro per l'assunzione di personale, ha carattere irretroattivo”.
Dunque, non rileva ai fini del presente giudizio – in cui si discorre di una violazione commessa nel 2020 – la novità (favorevole all'appellante) introdotta dall'art. 24 del
DECRETO-LEGGE 13 giugno 2023, n. 69, in forza della non retroattività dello stesso
(cfr. art. 27 ibidem).
Potendo i motivi di appello essere unitariamente considerati, ne va statuita la non fondatezza.
Correttamente la fattispecie è stata – nel verbale impugnato – ricondotta nell'ambito dell'art. 46 cit., che integra una norma di rinvio alle disposizioni relative al rilascio delle licenze e delle autorizzazioni per il trasporto di cose con autoveicoli o motoveicoli in ambito nazionale e internazionale. Il rinvio è da intendersi, anzitutto, all'art. 41 della legge 298/1974, il quale dispone che “Per l'effettuazione dei trasporti di cose per conto di terzi è necessario che l'imprenditore sia iscritto nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi e abbia ottenuto apposita autorizzazione” (in realtà dal 2001 l'autorizzazione non è più necessaria, essendo sufficiente l'iscrizione all'albo). Inoltre, L'art. 44, commi 2 e 3, della su citata legge stabilisce che: “Le imprese aventi sede all'estero sono ammesse a effettuare sul territorio italiano i trasporti internazionali consentiti dalle norme vigenti nel paese di origine e a condizione che siano fornite del titolo valido per effettuare il trasporto internazionale richiesto dagli accordi bilaterali o multilaterali. La mancanza, l'inefficacia o l'indebito uso del titolo richiesto […] sono soggetti alle sanzioni stabilite dalle disposizioni in materia.
Costituisce comunque violazione ai sensi dell'articolo 46 la circolazione di veicoli immatricolati all'estero sprovvisti della prescritta autorizzazione al trasporto internazionale”.
Dal contesto normativo citato risulta, dunque, evidente che – come correttamente rilevato dal Giudice di primo grado – l'utilizzo di mezzi noleggiati in un Paese UE è possibile in Italia solamente per trasporti internazionali e ciò lo si ricava anche ragionando a contrario sulla normativa entrata in vigore nel 2023 (che consente, invece,
l'ipotesi descritta): che necessità avrebbe avuto il legislatore di ammettere tale condotta se già prima la stessa era consentita?
Deve, quindi, ritenersi che la sentenza impugnata abbia correttamente rigettato la domanda di annullamento del provvedimento amministrativo.
Si tratta di ipotesi ben diversa rispetto a quella contemplata dall'art. 46bis ibidem, che riguarda invece il cabotaggio abusivo e che non è pertinente al caso per cui è causa.
5. Il rigetto dell'eccezione preliminare e dell'appello incidentale proposti dalla parte appellata ed il rigetto dell'appello principale giustificano la compensazione totale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Larino, quale Giudice d'appello avverso la sentenza n. 187/2021 emessa dal Giudice di Pace di Larino, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al RG
542/2022, vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
1. Rigetta l'appello principale.
2. Rigetta l'appello incidentale.
3. Compensa le spese di lite.
Larino, 12 febbraio 2025.
IL GIUDICE
(Dr.ssa Silvia Cucchiella)