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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 07/01/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Venezia, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Tobia Aceto, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al R.G. n. 37/2022, promossa da: C.F.: ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Paolo Bonalume (C.F.:
Giovanni Gomez Paloma (C.F.: C.F._1
), (C.F.: ) C.F._2 Parte_1 C.F._3
e (C.F.: ), Parte_2 C.F._4
-attrice- contro (C.F.: Controparte_2
), P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Alberto Cassini (C.F.:
), C.F._5
-convenuto- CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così giudicare: • IN VIA PRINCIPALE: per le ragioni e i titoli di cui all'atto di citazione, accertare e dichiarare il diritto di d Controparte_1 ottenere il pagamento da parte del in persona del legale rappresentante pro CP_2 tempore, dei seguenti crediti e, per l'effetto, condannare il in persona del legale CP_2 rappresentante pro tempore, al relativo pagamento in favore di I. € Controparte_1
145.747,13 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco che si produce sub
ALL. A;
II. gli interessi moratori maturati e maturandi sulla maggior sorte capitale azionata con l'atto di citazione: − “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e − con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale - scadenza riportata nell'elenco prodotto sub ALL. A (colonna “Data Scadenza”) - sino al saldo;
III. gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta maggior sorte capitale azionata con l'atto di citazione che, alla data di notifica dell'atto di citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.: − nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs.
n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, − con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
IN VIA SUBORDINATA: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di d ottenere il pagamento da parte del Controparte_1
e, per l'effetto, condannare il al pagamento in favore di CP_2 CP_2 CP_1 di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a per: • sorte
[...] Controparte_1 capitale, • interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale: - “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal
D. Lgs. n. 192/12 e - con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della sorte capitale, • interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale: - nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt.
2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, - con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
IN ULTERIORMENTE SUBORDINATA: accertare e dichiarare il diritto di d ottenere il pagamento da parte del Controparte_1
e, per l'effetto, condannare il al pagamento in favore di CP_2 CP_2 CP_1 di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a per capitale,
[...] Controparte_1 interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.; IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre
CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive.
Per parte convenuta:
- disattesa ogni diversa avversaria istanza e dato atto che il rapporto non è riconducibile né al servizio di salvaguardia né ai regimi tariffari speciali o a tariffe agevolate, - si respingano le domande dell'attrice quale cessionaria, non sussistendo i crediti ceduti, trattandosi di forniture gratuite ex lege e non sussistendo neppure i presupposti d'un eventuale indebito arricchimento;
- quanto alla fattura (peraltro mai in precedenza pervenuta al Per_1
Consorzio) si dia atto dell'avvenuto pagamento con mandato 1872/2022.
RAGIONI DELLA DECISIONE
IN FATTO.
Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo pec il
26/12/2021, depositato il 04/01/2022, la soc. in Controparte_1 qualità di cessionaria ha adito il Tribunale di Venezia rassegnando le conclusioni in epigrafe trascritte, allo scopo di ottenere il pagamento dei
Pag. 2 di 7 crediti portati da fatture emesse dalle società NE NE S.p.A. e
IN S.p.A.
Con riferimento ai crediti ceduti precisava quanto segue:
- le fatture sarebbero state emesse a titolo di corrispettivo delle forniture di energia e di prestazioni di servizi di mobilità erogate in favore del convenuto e CP_2
- sarebbero state cedute dalla predetta società all'esponente mediante il contratto di cessione dei crediti, redatto in forma di scrittura privata autenticata da Notaio e notificato al e CP_2
- ciascun contratto di cessione avrebbe avuto ad oggetto, oltre alla sorte capitale dei crediti, anche i relativi interessi di mora maturati e maturandi con decorrenza dal giorno successivo a quello della data di sottoscrizione del contratto di cessione, data riportata nel contratto medesimo.
Con comparsa di costituzione, depositata il 05/09/2022, il
[...]
(di seguito, ), segnalata la Controparte_2 CP_2 pendenza di analogo contezioso promosso da (ora Parte_3 CP_1
, agente nei confronti dell'odierno convenuto quale cessionaria di
[...] crediti di NE NE, ha contestato l'esistenza di qualsiasi ragione di credito;
ha, altresì, contestato che le forniture di energia elettrica fossero state erogate da ENEL in regime di salvaguardia, eccependo che la fornitura da parte di ENEL avrebbe dovuto avvenire gratuitamente ai sensi degli artt. 45 e 46 del T.U. (R.D. n. 1775/1933) nonché in forza di precedenti convenzioni tra esso e la precedente società fornitrice ed ha, dunque, opposto ex art. 1260 c.c. il regime di gratuità. Ha, infine, recisamente contestato la fondatezza della domanda per indebito arricchimento ex art. 2041 c.c.
Alla prima udienza, sostituita dal deposito di note scritte, sono stati concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e la causa è stata rinviata per il prosieguo della trattazione.
Avanti al sottoscritto giudicante, subentrato a far data dal
15/12/2022 nella titolarità dell'odierno fascicolo, si è celebrata
Pag. 3 di 7 l'udienza per la precisazione delle conclusioni il 31/10/2024, con assegnazione dei termini ex art. 190, co. 2 c.p.c.
IN DIRITTO.
Si dà preliminarmente atto che il convenuto ha rappresentato, con la prima memoria, di aver provveduto, nelle more del giudizio, in data
21/10/2022, alla corresponsione all'attrice dell'importo relativo alla fattura emessa dalla fornitrice IN s.p.a. per il servizio di manutenzione e revisione ascensore presso la sede di OG (sub. doc. n. 19 fascicolo convenuto) e che l'attrice ha conseguentemente precisato l'oggetto della domanda, ora delimitata al restante credito azionato.
Nel merito, va innanzitutto rilevato che l'attrice non ha preso puntualmente e specificamente posizione, entro il maturare delle preclusioni assertive, in ordine al contenuto delle difese svolte dalla convenuta (relative, in particolare, al ricorrere nel caso di specie delle condizioni normative e negoziali che giustificano la gratuità dell'erogazione d'energia) che appaiono meritevoli di condivisione.
La domanda attorea risulta quindi infondata e deve essere respinta, peraltro sulla scorta degli stessi condivisibili motivi con cui recentemente questo Tribunale (cfr. Sent. n. 2304/2024, pubblicata in data 04/07/2024, r.g. n. 8249/2020), in un giudizio analogo tra le stesse parti, ha avuto modo di prendere posizione in merito alle stesse questioni che vengono in rilievo anche nel giudizio odierno (sulle quali, inoltre, medio tempore, si è pronunciata, in senso conforme, la Corte di
Cassazione con ordinanza n. 9321/2024).
La seguente motivazione viene quindi redatta ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
“[…] si rileva, in via preliminare di merito, che […] le forniture alla base dei crediti oggetto di cessione all'odierna attrice […] riguardano la prosecuzione di un servizio di erogazione di energia elettrica precedentemente fornito da NE PA., quale successore, a sua volta, di con la quale CP_3
il (cui è succeduto l'odierno convenuto) aveva Controparte_4 CP_2
Pag. 4 di 7 stipulato la convenzione del 1937 (doc. 3 del convenuto), ai sensi degli artt. 45
e 46 RD 1775/1933 (Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici): art. 45 'Quando una domanda di concessione per un'importante utilizzazione d'acqua risulti tecnicamente incompatibile con meno importanti utilizzazioni legittimamente costituite o concesse, si può ugualmente, sentito il
Consiglio Superiore, sentiti gli interessati, far luogo alla concessione. In tal caso il concessionario è tenuto a indennizzare gli utenti preesistenti, fornendo loro,
a propria cura e spese, una corrispondente quantità di acqua, e nel caso di impianti per forza motrice, una quantità di energia corrispondente a quella effettivamente utilizzata, provvedendo alle trasformazioni tecniche necessarie in guisa da non aggravare o pregiudicare gli interessi degli utenti preesistenti.
Questi sono tenuti a corrispondere annualmente al nuovo concessionario il canone che dovevano allo Stato, ai Comuni ed alle Provincie, e, qualora, per effetto delle presenti disposizioni, siano esonerati da spese di esercizio, una quota delle spese di esercizio sopportate dal nuovo concessionario in nessun caso maggiore di quella di cui risultano esonerati'. circa la durata di detta obbligazione ex lege, l'art. 46 dispone:
'(…) d) fino a che duri la nuova concessione, anche per effetto di proroghe o rinnovazioni concesse ai sensi degli articoli 22, 28 e 30 della presente legge, se l'utenza preesistente consisteva in una derivazione per qualsiasi uso diverso dalla forza motrice'.
Si tratta della c.d. sottensione: sopravvenienza di una nuova concessione incompatibile con l'utenza dell'acqua fino ad allora fruita, che suscita un indennizzo costituente obbligo del nuovo concessionario, il quale viene gravato, in forza degli articoli 45 e 46 r.d. 1775/1933, di un debito ex lege (come insegna S.U. 95/1985).
Trattandosi, dunque, di obbligazione ex lege derivante dall'avvenuta concessione d'acqua a (e prima di essa alla Società Idroelettrica CP_3
Veneta), tecnicamente incompatibile con la meno importante utilizzazione già legittimamente concessa al appare evidente l'automatico subentro, CP_2
Pag. 5 di 7 ex lege, a , in dette obbligazioni (per la durata e nella quantità regolate CP_3 nella convenzione stipulata con il concessionario), da parte delle società che attualmente esercitino, nel territorio, le attività commerciali già svolte da e, dunque, siano subentrate ad essa nel godimento, anche indiretto, dei CP_3
vantaggi derivanti dalla concessione d'acqua a , a prescindere dal fatto CP_3
che esse non siano direttamente subentrate nella medesima concessione.
Essendo intervenuta, infatti, nel tempo, la separazione tra il soggetto concessionario e i soggetti incaricati della distribuzione di energia agli utenti finali, l'obbligo di erogazione gratuita non può che ricadere su questi ultimi che, sebbene indirettamente, si avvantaggiano, per l'esercizio della loro attività
d'impresa, della concessione d'acqua in questione.
Rimane irrilevante, invece, la questione attinente i rapporti societari tra concessionario e società di distribuzione, come anche quella di conseguente successione o meno di NE NE PA […] nei contratti già stipulati da NE PA, trattandosi, come detto, non di un obbligazione negoziale, bensì di un obbligazione derivante ex lege dall'esercizio, nel territorio interessato, del servizio di erogazione di energia elettrica, precedentemente fornito da NE PA, grazie alla concessione d'acqua ottenuta a discapito del CP_2
Il Decreto-Legge 18 giugno 2007, n. 73 (convertito nella L. 125/2007)
'Misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia', invero, non ha determinato alcuna deroga agli artt. 45 e 46 del RD 1775/1933, bensì ha introdotto la previsione di una nuova fattispecie, cd. servizio di salvaguardia, per l'ipotesi di clienti finali che non abbiano scelto il proprio fornitore sul libero mercato;
ipotesi, questa, ben diversa dal caso che ci riguarda, in cui le società cedenti dei crediti azionati sono subentrate nell'erogazione di energia elettrica precedentemente eseguita da NE PA a titolo gratuito, per obbligo di legge, come previsto dagli immutati artt. 45 e 46 del citato RD.
L'azione proposta in subordine ex art. 2041 c.c., d'altro canto, è inammissibile, per difetto di sussidiarietà, dato che i crediti azionati si fondano sulla pretesa inesistenza dell'obbligo di erogazione gratuita di energia
Pag. 6 di 7 elettrica, stabilito, invece, ex lege”.
Ne consegue, come anticipato, il rigetto di tutte le domande proposte dall'attrice.
Le spese processuali seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c., e sono liquidate, come da dispositivo, sulla scorta del D.M. 55/2014 e ss.mm.ii., tenuto conto del valore della causa (€ 146.431,89), della sostanziale assenza di una fase istruttoria e del termine breve ex art. 190, co. 2, c.p.c.; il che consente la liquidazione delle ultime due fasi facendo applicazione dei parametri minimi.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1. RESPINGE le domande attoree;
2. CONDANNA la parte attrice a rifondere alla parte convenuta le spese processuali che si liquidano in € 9.142,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Provvedimento redatto con la collaborazione di Eleonora Xodo, Addetta all'Ufficio del Processo.
Venezia, così deciso il 02/01/2025
IL GIUDICE
Tobia Aceto
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