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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 15/07/2025, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIETI
Sezione Lavoro
in persona del giudice, dott. Alessio Marinelli, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 127-ter c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 566 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente
T R A
nata a [...] il [...] e residente in [...], Contrada Parte_1
Benedetti n. 55, rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Foniciello del Foro di Santa Maria
Capua Vetere, elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso, sito in Roma alla Via
Federico Cesi n. 30, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, elettivamente domiciliato in Rieti, alla Via Cintia n. 42 presso l'Ufficio legale della Sede di Rieti, rappresentato e difeso dall'avv. Gianna Fiore;
CP_1
CONVENUTO
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositato, ha convenuto in giudizio l' Parte_1 CP_1
rassegnando le seguenti conclusioni:
“
1. In via principale, condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
a riliquidare e corrispondere la pensione di vecchiaia alla ricorrente secondo il sistema di calcolo c.d. retributivo fino al 31/12/2011;
2. condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere i CP_1
supplementi sui ratei arretrati dovuti in esito alla riliquidazione con interessi come per legge.
3. In via istruttoria, si chiede che il Giudice voglia ammettere CTU per la riliquidazione della pensione dovuta alla ricorrente.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge”.
A sostegno della propria domanda la ricorrente, premesso di aver prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della (ora Controparte_2 Controparte_3
dal 15/12/1982 al 31 Ottobre 2020, precisato altresì di aver presentato domanda
[...]
di ricongiunzione in base all'art. 2 della L. 29/79, al fine di vedersi riconosciuti i periodi contributivi a far data dal 1° ottobre 1976 al 30 Aprile 1982 (a cui ha fatto seguito delibera n.
1095/1999, con cui le è stata riconosciuta una ricongiunzione di 4 anni/6 mesi/28 giorni, con totale servizio utile a pensione di 5 anni/12 giorni), ha allegato che, con comunicazione del
21 Dicembre 2020, l' , pur accogliendo la sua domanda di pensione, Controparte_4 CP_1 ha però “utilizzato il più penalizzante criterio del cd. “Sistema misto”, introdotto dalla riforma previdenziale nota come Riforma Dini (L. 335/95), invece del sistema previdenziale retributivo”.
Ritenuto erroneo tale metodo di calcolo utilizzato dall'istituto (come diffusamente spiegato nelle pagine 3 e ss. del ricorso), la ha convenuto in giudizio l' concludendo come Pt_1 CP_1
sopra.
L'istituto, costituitosi tardivamente solo in data 22 aprile 2025, ha eccepito l'improcedibilità della domanda giudiziale;
il proprio difetto di legittimazione passiva;
l'intervenuta prescrizione del diritto vantato dalla ricorrente;
l'infondatezza del ricorso.
2 Disposta c.t.u. tecnico-contabile (come richiesto dalla al fine di vagliare la fondatezza Pt_1
della pretesa della ricorrente, la causa è stata discussa e decisa mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
In via preliminare evidenzia il Tribunale le decadenze in cui è incorso l' costituitosi CP_1
tardivamente solo il 22 aprile 2025, nel proporre le eccezioni di improcedibilità e di prescrizione indicate nel proprio atto difensivo, alla luce di quanto ritraibile dall'art. 416 c.p.c.
Al contrario, pur ritenendo proponibile l'eccezione di carenza di legittimazione passiva (quale eccezione non in senso stretto), ne va disposto comunque il respingimento, tenuto conto della titolarità passiva, in capo all del rapporto previdenziale controverso, venendo in rilievo CP_1
nel presente giudizio, come ritraibile dalla domanda contenuta nel ricorso, una questione afferente l'errata modalità di calcolo praticata dall' nella determinazione del trattamento CP_1
pensionistico invocato dalla Pt_1
Ciò posto, nel merito il ricorso è infondato.
A tal proposito il c.t.u. contabile, ripercorsa brevemente la vicenda pensionistica della Pt_1
(v. pagg. 3 e 4 dell'elaborato peritale), ha affermato che “la differenza tra l'operato dell' CP_1
e le rivendicazioni della ricorrente risiedono nel metodo di calcolo della quota di pensione corrispondente all'anzianità maturata tra l'1.01.1996 ed il 31.12.2011, periodo per il quale
l' ha utilizzato il metodo contributivo (come per l'anzianità maturata a partire dal CP_1
2012), mentre la ricorrente rivendica l'applicazione del metodo retributivo (come per
l'anzianità maturata fino al 1995)”, precisando che “la discriminante, tra i due metodi di calcolo della quota di pensione applicabili al periodo 1996-2011 in questione, va individuata nella quantificazione dell'anzianità contributiva maturata alla data del 31.12.1995”.
Richiamati, poi, gli atti di causa e proprie specifiche elaborazioni contenute nelle tabelle allegate alla perizia (v. pagg. 5 e 6 della consulenza tecnica), il c.t.u. ha affermato che
“l'anzianità contributiva al 31.12.1995 della ricorrente comprensiva della Parte_2 maggiorazione di un decimo per i lavoratori iscritti al Fondo Speciale FS, risulta…pari a 17 anni 10 mesi e 4 giorni, e dunque inferiore ai 18 anni: sostanzialmente conforme…alle risultanze contenute nella comunicazione di liquidazione della pensione (che riportano CP_1
17 anni 7 mesi e 29 giorni - doc. n.1)”, derivando da tali conteggi una pensione lorda mensile di euro 2.704,86 (liquidata dall' con il metodo misto, retributivo per l'anzianità CP_1
3 contributiva fino al 31.12.1995 e contributivo per l'anzianità maturata dal 1° gennaio 1996 sino al collocamento a riposo), da ritenersi “congrua”.
A completamento delle proprie valutazioni, il c.t.u. ha anche esaminato i conteggi allegati al ricorso, affermando come la prospettazione della contenga “almeno un errore di fondo: Pt_1
le annualità 1984, 1985 e 1986 sono state considerate per intero ai fini del superamento del limite dei 18 anni di anzianità contributiva entro il 31.12.1995.
In verità, dal doc. n. 2 allegato al ricorso si evince che la ricorrente, a seguito di procedimento disciplinare per arbitraria assenza dal lavoro protrattasi per circa un mese, dal 10 maggio al 10 giugno 1984, è stata sollevata dal servizio dal 23.02.1985.
Avendo però, in attesa dell'esito del procedimento disciplinare, prestato effettivo servizio dall'11.06.1984 al 22.02.1985, per tale periodo è stata dichiarata impiegata di fatto, e
l'anzianità contributiva le è stata riconosciuta dall' ed anche dallo scrivente. CP_1
Per il 1984, l'unico periodo per il quale non è stata riconosciuta l'anzianità contributiva è quello di assenza ingiustificata dal lavoro, ma soltanto dal 20 maggio al 10 giugno, per effetto della data di notifica della diffida al rientro in servizio.
Relativamente al 1986, l'anzianità contributiva riprende dal 1° marzo, per cui consta di soli
10 mesi”.
Ha concluso, dunque, il consulente tecnico come segue: “La pensione anticipata n. 01172311 cat. FS liquidata dall' alla Signora con decorrenza 31 dicembre 2020, il CP_1 Parte_1
21.12.2020 in via provvisoria, riliquidata in via definitiva in data 08.09.2021 in euro 2.704,86 lordi mensili è congrua.
Infatti, al 31.12.1995 la ricorrente non aveva maturato un'anzianità contributiva di almeno
18 anni e pertanto non aveva diritto, per il periodo di lavoro successivo a tale data e fino al
31.12.2011, al calcolo della quota di pensione con il metodo retributivo, come invece reclamato in ricorso.
L' ha dunque correttamente conteggiato i ratei della pensione in favore della Signora CP_1
con i seguenti metodi: Pt_1
- anzianità contributiva fino al 31.12.95 metodo retributivo;
- anzianità contr.va dal 1.1.96 al 31.12.11 metodo contributivo;
- anzianità contr.va dal 1.1.12 al 31.12.20 metodo contributivo”.
4 La causa, pertanto, deve essere decisa in conformità alle argomentazioni e conclusioni formulate dal consulente tecnico, da ritenersi immuni da vizi logico-giuridici, tenuto conto del contributo tecnico specifico e dettagliato formulato dallo stesso c.t.u. (le cui valutazioni, peraltro, sono state ritualmente trasmesse preventivamente alla ricorrente, che non ha fatto pervenire osservazioni critiche).
Le argomentazioni di cui sopra, dunque, conducono al rigetto del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rieti, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così decide:
- rigetta il ricorso;
- condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio a favore dell' che liquida CP_1
in euro 3.246,60, oltre rimborso forfetario delle spese generali pari al 15%, IVA e CPA.
Rieti, 15 luglio 2025
Il Giudice
dott. Alessio Marinelli
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