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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/05/2025, n. 3296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3296 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5433 /2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
TERZA SEZIONE CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Geremia Casaburi Presidente dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere dott. Renato Castaldo Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 5433 /2019 promossa da:
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
RECANATESI MAURO, elettivamente domiciliato in CIRCONVALLAZIONE
CLODIA, 82 00195 ROMA;
APPELLANTE contro
, (cf ); contumace;
CP_1 P.IVA_1
(C.F. ) con sede in Roma, Via Ostiense n. Controparte_2 P.IVA_2
131/L in persona del Procuratore Speciale Dott. ed in qualità di CP_3
procuratrice speciale della giusta procura speciale del 16/10/2017, Controparte_4
rep. 296283, racc. n. 30282, rappresentata e difesa o dall' Avv. Danilo Colacicchi
1 ( ) nonché elettivamente domiciliata presso la sede della CodiceFiscale_2
società medesima in Roma, Via Ostiense n. 131/L
APPELLATI
Oggetto appello avverso sentenza n.8311 del 16.04.2019 del Tribunale di Roma in materia di contratto di somministrazione
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in atti per l'udienza cartolare del
15/3/25
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo grado l'attore ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo Parte_1
notificato dalla , quale mandataria della per il mancato pagamento CP_1 CP_1
del conguaglio calcolato a fine contratto su un presunto maggiore consumo di gas metano rispetto a quello calcolato bimestralmente dal 2004.
L'opponente ha contestato le somme richieste in via monitoria affermando come non vero e non provato il presunto maggiore consumo richiesto ed eccependo la prescrizione del credito.
L'opponente ha contestato l'opposizione chiedendone il rigetto.
Nel corso del procedimento è intervenuto il cessionario del credito controverso,
[...]
quale mandatario della riportandosi Controparte_2 Controparte_5
integralmente alle difese della cedente.
L'opposizione è stata respinta.
Il Tribunale ha ritenuto l'eccezione di prescrizione generica e comunque infondata per non essere decorso il termine al momento della introduzione del giudizio monitorio.
Quanto al merito della pretesa, il Tribunale ha affermato che la contestazione di non aver effettuato i consumi addebitatigli era generica e che dagli atti emergeva che l'opponente era intestatario del contratto e conduttore dell'alloggio ove il gas era consegnato ed utilizzato. È stato, inoltre, osservato nel provvedimento impugnato, che i consumi sono quelli rilevati dal soggetto normativamente a ciò delegato, , al CP_6
2 quale doveva, se del caso, essere contestata l'inesattezza delle letture o l'eventuale malfunzionamento del contatore (nella specie genericamente dedotto in giudizio ma mai denunciato all'ente competente).
Il Tribunale ha anche affermato che l'attore non aveva contestato di non avere consentito la lettura dei consumi prima di avere lasciato l'appartamento
La domanda è stata respinta e l'attore condannato al pagamento delle spese di lite e di una somma ex art. 96 cpc.
Ha proposto appello il per i seguenti motivi: Parte_1
1) Erronea liquidazione delle spese di lite nei confronti dell'intervenuto/cessionario del credito controverso in corso di causa.
L'appellante ha sostenuto che la sentenza de qua doveva essere riformata nella parte in cui condannava l'opponente a rifondere integralmente le spese di lite sia dell'opposta sia dell'intervenuta . CP_7 Controparte_2
Ha sostenuto che l'intervento dalla , a seguito di cessione del diritto Controparte_2
controverso nel corso del giudizio, era stato depositato solo in data 28.06.2017, ossia solo dopo che la causa era stata rinviata per la precisazione delle conclusioni, per cui l'attività svolta è stata limitata alla fase decisoria, e l'intervenuto si è limitato a far proprie le difese svolte dall'opposta/cedente.
Ha esposto che la cessione del credito non comprende anche le spese processuali che rimangono a favore della parte che le ha sostenute.
2) Erronea valutazione delle difese dell'opponente – Contestazione esplicita dei fatti di causa.
Ha espresso di avere sempre contestato la mancata lettura dei consumi già con l'atto introduttivo.
Ha dedotto che ciò che il Tribunale avrebbe dovuto valutare al fine di decidere è proprio l'esistenza di una chiara ed incontestata responsabilità omissiva della società opposta, protratta per moltissimi anni, per l'omessa lettura periodica del contatore, e ciò con le cadenze previste dalla normativa di settore dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico ARG/gas 64/09.
3 3) Genericità del provvedimento per omessa valutazione dell'espresso disconoscimento (ex art.2712 e 2719 cc) e della contestazione operata dall'opponente (memorie 183 cpc n.3) avverso la documentazione depositata dall'opposta.
La sentenza, ha dedotto, si era limitata ad affermare, senza fornire alcuna motivazione in merito, che l'opposta aveva fornito la prova della domanda.
Ha esposto che non gravava sull'opponente l'onere di fornire la prova di non aver consumato una quantità maggiore di gas rispetto a quella pagata, così come erroneamente rilevato in sentenza.
Tale prova, ha sostenuto, poteva essere fornita dal venditore solo mediante la produzione in giudizio delle fatture del distributore, perché attestanti l'effettivo quantitativo distribuito, con la data di consegna, rispetto a quello fatturato. Ha errato al Giudice a quo ad attribuire valore probatorio alla fattura/bolletta, azionata in via monitoria, perché mero atto unilaterale, che, a seguito della contestazione della controparte aveva perso qualsiasi rilevanza.
4) Errata affermazione della genericità dell'eccezione di prescrizione per mancata indicazione del dies a quo, contrariamente a quanto ribadito delle SSUU della
Cassazione con la decisione del 13 giugno 2019 n. 15895.
Inoltre, ha dedotto che il Tribunale aveva erroneamente ritenuto non applicabile al contratto di fornitura di gas con cadenza periodica di fatturazione il termine prescrizione di anni cinque di cui all'art.2948 n.4 cc. e che era onere di controparte fornire la prova che gli importi richiesti fossero risalenti al 2009 e non al 2004.
Infine, ha contestato l'esistenza dei presupposti per la condanna ex art. 96 cpc.
Ha concluso chiedendo:
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, in accoglimento del presente appello e in totale riforma della sentenza appellata:1) in accoglimento dell'opposizione proposta dal Sig. avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
5424/2013 del Tribunale di Roma dichiarare comunque le somme ingiunte come prescritte;
in difetto, nel merito, dichiarare non dovute le stesse somme;
in ogni caso,
4 per l'effetto, revocarlo;
2) dichiarare comunque non dovute le spese legali liquidate a favore della cessionaria del credito/intervenuta , quale Controparte_2
procuratrice della 3) in via meramente subordinata, Controparte_5
rideterminare il minor importo eventualmente ritenuto come dovuto sulla base degli eventuali maggiori consumi accertati in virtù delle prove ex adverso offerte. 4)
Condannare gli appellati alla restituzione delle somme eventualmente già versate dall'appellante in ottemperanza della sentenza di primo grado. Emettere ogni consequenziale provvedimento di rito e di legge. Il tutto per le motivazioni esposte in premessa e negli atti depositati in primo grado. Con vittoria di spese, competenze ed onorari dei due gradi di giudizio, oltre Spese Generali, Iva e Cap come per legge.”
Si è costituita l'appellata in qualità di procuratrice speciale della Controparte_2
Controparte_4
Con riferimento alla eccezione di prescrizione ha osservato che dalla documentazione prodotta emergeva che la fattura azionata in monitorio era stata emessa il 28/03/2013
e che gli importi cui faceva riferimento risalivano al più al 2009 e, pertanto, alla luce anche delle diffide depositate l'eccezione era infondata. Ha esposto che in ogni caso non era applicabile la prescrizione quinquennale poiché la stessa era riconducibile semmai esclusivamente al canone di abbonamento, somma fissa pagabile ad anno ma non al prezzo della somministrazione.
Nel merito dei motivi di appello attinenti alle contestazioni del credito ha esposto che lo stesso era provato dalla documentazione allegata e non era stato neppure contestato che il Natangeli non aveva consentito l'effettuazione della lettura finale.
Ha concluso chiedendo: il rigetto dell'appello, perché infondato in fatto e diritto, con conseguente conferma della sentenza impugnata nella quale veniva rigettata l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 5424/2013, con condanna del sig. al pagamento di € Parte_1
3000,00 per lite temeraria nonché delle spese di lite, liquidate, per , in CP_1
€. 5.008,25 e per , in € 1.860,70 oltre Iva e Cpa. Controparte_2
5 In subordine nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo, condannare l'opponente al pagamento, in favore di , della somma Controparte_2
di € 9.240,07 in linea capitale oltre gli interessi dal dovuto al saldo nonché le liquidate spese di procedura, oppure della maggior o minor somma che verrà ritenuta dovuta, nel corso del giudizio.
Con vittoria di spese competenze ed onorari, oltre accessori come per legge.
Non si è costituita la . CP_1
L'appello è fondato.
La parte appellante ha impugnato la sentenza nella parte in cui ha ritenuto provato il credito nonostante le contestazioni sollevate in primo grado.
Il Tribunale a fondamento del rigetto della opposizione ha posto la documentazione allegata, in questi termini: Risulta però dalla produzione documentale che egli era intestatario del contratto e conduttore dell'alloggio ove il gas era consegnato ed Contr utilizzato (ed infatti egli stesso ha inviato una disdetta, sia pure tardiva, ad risulta altresì che furono effettuate stime, letture effettive e due autoletture nel 2013.
Nella motivazione della sentenza si legge anche che le contestazioni sollevate in sede di giudizio di opposizione appaiono generiche alla luce della documentazione allegata.
Nel costituirsi in giudizio in appello, tuttavia, la , cessionaria del credito e CP_2
intervenuta già nel giudizio di primo grado, non ha allegato alcuna documentazione;
la
, originaria titolare del credito e soggetto che aveva agito con il ricorso per CP_1
decreto ingiuntivo e come opposta nel giudizio susseguente, non si è costituita in appello. Pertanto, la documentazione allegata dagli opposti a sostegno della domanda non è entrata a fare parte del procedimento di appello e della stessa non può tenersi conto in sede di decisione del presente grado.
In tal senso (Cass Sez. 1 -, Ordinanza n. 2129 del 25/01/2022) secondo la quale il fascicolo di parte che l'attore ed il convenuto debbono depositare nel costituirsi in giudizio dopo avervi inserito, tra l'altro, i documenti offerti in comunicazione, ai sensi
6 dell'art. 165 comma 1 e 166 c.p.c., applicabili anche in appello a norma dell'art. 347 dello stesso codice, pur essendo custodito, a norma dell'art. 72 disp. att. c.p.c., con il fascicolo di ufficio formato dal cancelliere (art. 168 c.p.c.), conserva, rispetto a questo, una distinta funzione ed una propria autonomia che ne impedisce l'allegazione di ufficio nel giudizio di secondo grado ove, come in quello di primo grado, la produzione del fascicolo di parte presuppone la costituzione in giudizio di questa;
ne consegue che il giudice di appello non può tenere conto dei documenti del fascicolo della parte, ancorché sia stato trasmesso dal cancelliere del giudice di primo grado con il fascicolo di ufficio, ove detta parte, già presente nel giudizio di primo grado, non si sia costituita in quello di appello.
Nel medesimo senso è (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 6645 del 13/03/2024), secondo la quale qualora, al momento della decisione della causa in secondo grado, non si rinvengano nel fascicolo di parte i documenti già prodotti in primo grado e su cui la parte assume di aver basato la propria pretesa in giudizio, il giudice d'appello può decidere il gravame nel merito se non ne è stato allegato lo smarrimento, essendo onere della parte assicurarne al giudice di appello la disponibilità in funzione della decisione, quando non si versi nel caso di loro incolpevole perdita, con conseguente possibilità di ricostruzione previa autorizzazione giudiziale.
Quindi, in applicazione della regola di giudizio ora riassunta deve affermarsi che a fronte della contestazione relativa alla esistenza e quantificazione del credito, contestazione ribadita in appello a confutazione di quanto valutato in primo grado, manca la documentazione allegata a sostegno della domanda avanzata dall'appellato.
La domanda, in assenza della documentazione allegata nelle fasi precedenti, risulta sfornita della prova necessaria.
L'appello deve essere integralmente accolto con revoca della sentenza e rigetto della domanda avanzata dall'appellato.
Le spese del doppio grado di giudizio, liquidate in dispositivo secondo lo scaglione di valore fino ad euro 26.000,00 e da distrarsi, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
7 La Corte definitivamente pronunciando nella controversia tra le parti in epigrafe, così provvede:
1) Accoglie l'appello e revoca integralmente la sentenza impugnata e il decreto ingiuntivo opposto n. 5424/2013;
2) Condanna gli appellati e nella qualità di CP_1 Controparte_2
procuratore speciale di al pagamento delle spese del doppio grado Controparte_4
di giudizio che liquida per il primo grado in 5.000,00 per compensi e per il grado di appello in €. 5.800,00 per compensi, oltre Iva e Cpa e rimborso spese generali con distrazione in favore del procuratore costituito dichiaratosi anticipatario
Roma 21/5/25
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Renato Castaldo dott. Geremia Casaburi
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
TERZA SEZIONE CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Geremia Casaburi Presidente dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere dott. Renato Castaldo Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 5433 /2019 promossa da:
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
RECANATESI MAURO, elettivamente domiciliato in CIRCONVALLAZIONE
CLODIA, 82 00195 ROMA;
APPELLANTE contro
, (cf ); contumace;
CP_1 P.IVA_1
(C.F. ) con sede in Roma, Via Ostiense n. Controparte_2 P.IVA_2
131/L in persona del Procuratore Speciale Dott. ed in qualità di CP_3
procuratrice speciale della giusta procura speciale del 16/10/2017, Controparte_4
rep. 296283, racc. n. 30282, rappresentata e difesa o dall' Avv. Danilo Colacicchi
1 ( ) nonché elettivamente domiciliata presso la sede della CodiceFiscale_2
società medesima in Roma, Via Ostiense n. 131/L
APPELLATI
Oggetto appello avverso sentenza n.8311 del 16.04.2019 del Tribunale di Roma in materia di contratto di somministrazione
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in atti per l'udienza cartolare del
15/3/25
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo grado l'attore ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo Parte_1
notificato dalla , quale mandataria della per il mancato pagamento CP_1 CP_1
del conguaglio calcolato a fine contratto su un presunto maggiore consumo di gas metano rispetto a quello calcolato bimestralmente dal 2004.
L'opponente ha contestato le somme richieste in via monitoria affermando come non vero e non provato il presunto maggiore consumo richiesto ed eccependo la prescrizione del credito.
L'opponente ha contestato l'opposizione chiedendone il rigetto.
Nel corso del procedimento è intervenuto il cessionario del credito controverso,
[...]
quale mandatario della riportandosi Controparte_2 Controparte_5
integralmente alle difese della cedente.
L'opposizione è stata respinta.
Il Tribunale ha ritenuto l'eccezione di prescrizione generica e comunque infondata per non essere decorso il termine al momento della introduzione del giudizio monitorio.
Quanto al merito della pretesa, il Tribunale ha affermato che la contestazione di non aver effettuato i consumi addebitatigli era generica e che dagli atti emergeva che l'opponente era intestatario del contratto e conduttore dell'alloggio ove il gas era consegnato ed utilizzato. È stato, inoltre, osservato nel provvedimento impugnato, che i consumi sono quelli rilevati dal soggetto normativamente a ciò delegato, , al CP_6
2 quale doveva, se del caso, essere contestata l'inesattezza delle letture o l'eventuale malfunzionamento del contatore (nella specie genericamente dedotto in giudizio ma mai denunciato all'ente competente).
Il Tribunale ha anche affermato che l'attore non aveva contestato di non avere consentito la lettura dei consumi prima di avere lasciato l'appartamento
La domanda è stata respinta e l'attore condannato al pagamento delle spese di lite e di una somma ex art. 96 cpc.
Ha proposto appello il per i seguenti motivi: Parte_1
1) Erronea liquidazione delle spese di lite nei confronti dell'intervenuto/cessionario del credito controverso in corso di causa.
L'appellante ha sostenuto che la sentenza de qua doveva essere riformata nella parte in cui condannava l'opponente a rifondere integralmente le spese di lite sia dell'opposta sia dell'intervenuta . CP_7 Controparte_2
Ha sostenuto che l'intervento dalla , a seguito di cessione del diritto Controparte_2
controverso nel corso del giudizio, era stato depositato solo in data 28.06.2017, ossia solo dopo che la causa era stata rinviata per la precisazione delle conclusioni, per cui l'attività svolta è stata limitata alla fase decisoria, e l'intervenuto si è limitato a far proprie le difese svolte dall'opposta/cedente.
Ha esposto che la cessione del credito non comprende anche le spese processuali che rimangono a favore della parte che le ha sostenute.
2) Erronea valutazione delle difese dell'opponente – Contestazione esplicita dei fatti di causa.
Ha espresso di avere sempre contestato la mancata lettura dei consumi già con l'atto introduttivo.
Ha dedotto che ciò che il Tribunale avrebbe dovuto valutare al fine di decidere è proprio l'esistenza di una chiara ed incontestata responsabilità omissiva della società opposta, protratta per moltissimi anni, per l'omessa lettura periodica del contatore, e ciò con le cadenze previste dalla normativa di settore dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico ARG/gas 64/09.
3 3) Genericità del provvedimento per omessa valutazione dell'espresso disconoscimento (ex art.2712 e 2719 cc) e della contestazione operata dall'opponente (memorie 183 cpc n.3) avverso la documentazione depositata dall'opposta.
La sentenza, ha dedotto, si era limitata ad affermare, senza fornire alcuna motivazione in merito, che l'opposta aveva fornito la prova della domanda.
Ha esposto che non gravava sull'opponente l'onere di fornire la prova di non aver consumato una quantità maggiore di gas rispetto a quella pagata, così come erroneamente rilevato in sentenza.
Tale prova, ha sostenuto, poteva essere fornita dal venditore solo mediante la produzione in giudizio delle fatture del distributore, perché attestanti l'effettivo quantitativo distribuito, con la data di consegna, rispetto a quello fatturato. Ha errato al Giudice a quo ad attribuire valore probatorio alla fattura/bolletta, azionata in via monitoria, perché mero atto unilaterale, che, a seguito della contestazione della controparte aveva perso qualsiasi rilevanza.
4) Errata affermazione della genericità dell'eccezione di prescrizione per mancata indicazione del dies a quo, contrariamente a quanto ribadito delle SSUU della
Cassazione con la decisione del 13 giugno 2019 n. 15895.
Inoltre, ha dedotto che il Tribunale aveva erroneamente ritenuto non applicabile al contratto di fornitura di gas con cadenza periodica di fatturazione il termine prescrizione di anni cinque di cui all'art.2948 n.4 cc. e che era onere di controparte fornire la prova che gli importi richiesti fossero risalenti al 2009 e non al 2004.
Infine, ha contestato l'esistenza dei presupposti per la condanna ex art. 96 cpc.
Ha concluso chiedendo:
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, in accoglimento del presente appello e in totale riforma della sentenza appellata:1) in accoglimento dell'opposizione proposta dal Sig. avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
5424/2013 del Tribunale di Roma dichiarare comunque le somme ingiunte come prescritte;
in difetto, nel merito, dichiarare non dovute le stesse somme;
in ogni caso,
4 per l'effetto, revocarlo;
2) dichiarare comunque non dovute le spese legali liquidate a favore della cessionaria del credito/intervenuta , quale Controparte_2
procuratrice della 3) in via meramente subordinata, Controparte_5
rideterminare il minor importo eventualmente ritenuto come dovuto sulla base degli eventuali maggiori consumi accertati in virtù delle prove ex adverso offerte. 4)
Condannare gli appellati alla restituzione delle somme eventualmente già versate dall'appellante in ottemperanza della sentenza di primo grado. Emettere ogni consequenziale provvedimento di rito e di legge. Il tutto per le motivazioni esposte in premessa e negli atti depositati in primo grado. Con vittoria di spese, competenze ed onorari dei due gradi di giudizio, oltre Spese Generali, Iva e Cap come per legge.”
Si è costituita l'appellata in qualità di procuratrice speciale della Controparte_2
Controparte_4
Con riferimento alla eccezione di prescrizione ha osservato che dalla documentazione prodotta emergeva che la fattura azionata in monitorio era stata emessa il 28/03/2013
e che gli importi cui faceva riferimento risalivano al più al 2009 e, pertanto, alla luce anche delle diffide depositate l'eccezione era infondata. Ha esposto che in ogni caso non era applicabile la prescrizione quinquennale poiché la stessa era riconducibile semmai esclusivamente al canone di abbonamento, somma fissa pagabile ad anno ma non al prezzo della somministrazione.
Nel merito dei motivi di appello attinenti alle contestazioni del credito ha esposto che lo stesso era provato dalla documentazione allegata e non era stato neppure contestato che il Natangeli non aveva consentito l'effettuazione della lettura finale.
Ha concluso chiedendo: il rigetto dell'appello, perché infondato in fatto e diritto, con conseguente conferma della sentenza impugnata nella quale veniva rigettata l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 5424/2013, con condanna del sig. al pagamento di € Parte_1
3000,00 per lite temeraria nonché delle spese di lite, liquidate, per , in CP_1
€. 5.008,25 e per , in € 1.860,70 oltre Iva e Cpa. Controparte_2
5 In subordine nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo, condannare l'opponente al pagamento, in favore di , della somma Controparte_2
di € 9.240,07 in linea capitale oltre gli interessi dal dovuto al saldo nonché le liquidate spese di procedura, oppure della maggior o minor somma che verrà ritenuta dovuta, nel corso del giudizio.
Con vittoria di spese competenze ed onorari, oltre accessori come per legge.
Non si è costituita la . CP_1
L'appello è fondato.
La parte appellante ha impugnato la sentenza nella parte in cui ha ritenuto provato il credito nonostante le contestazioni sollevate in primo grado.
Il Tribunale a fondamento del rigetto della opposizione ha posto la documentazione allegata, in questi termini: Risulta però dalla produzione documentale che egli era intestatario del contratto e conduttore dell'alloggio ove il gas era consegnato ed Contr utilizzato (ed infatti egli stesso ha inviato una disdetta, sia pure tardiva, ad risulta altresì che furono effettuate stime, letture effettive e due autoletture nel 2013.
Nella motivazione della sentenza si legge anche che le contestazioni sollevate in sede di giudizio di opposizione appaiono generiche alla luce della documentazione allegata.
Nel costituirsi in giudizio in appello, tuttavia, la , cessionaria del credito e CP_2
intervenuta già nel giudizio di primo grado, non ha allegato alcuna documentazione;
la
, originaria titolare del credito e soggetto che aveva agito con il ricorso per CP_1
decreto ingiuntivo e come opposta nel giudizio susseguente, non si è costituita in appello. Pertanto, la documentazione allegata dagli opposti a sostegno della domanda non è entrata a fare parte del procedimento di appello e della stessa non può tenersi conto in sede di decisione del presente grado.
In tal senso (Cass Sez. 1 -, Ordinanza n. 2129 del 25/01/2022) secondo la quale il fascicolo di parte che l'attore ed il convenuto debbono depositare nel costituirsi in giudizio dopo avervi inserito, tra l'altro, i documenti offerti in comunicazione, ai sensi
6 dell'art. 165 comma 1 e 166 c.p.c., applicabili anche in appello a norma dell'art. 347 dello stesso codice, pur essendo custodito, a norma dell'art. 72 disp. att. c.p.c., con il fascicolo di ufficio formato dal cancelliere (art. 168 c.p.c.), conserva, rispetto a questo, una distinta funzione ed una propria autonomia che ne impedisce l'allegazione di ufficio nel giudizio di secondo grado ove, come in quello di primo grado, la produzione del fascicolo di parte presuppone la costituzione in giudizio di questa;
ne consegue che il giudice di appello non può tenere conto dei documenti del fascicolo della parte, ancorché sia stato trasmesso dal cancelliere del giudice di primo grado con il fascicolo di ufficio, ove detta parte, già presente nel giudizio di primo grado, non si sia costituita in quello di appello.
Nel medesimo senso è (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 6645 del 13/03/2024), secondo la quale qualora, al momento della decisione della causa in secondo grado, non si rinvengano nel fascicolo di parte i documenti già prodotti in primo grado e su cui la parte assume di aver basato la propria pretesa in giudizio, il giudice d'appello può decidere il gravame nel merito se non ne è stato allegato lo smarrimento, essendo onere della parte assicurarne al giudice di appello la disponibilità in funzione della decisione, quando non si versi nel caso di loro incolpevole perdita, con conseguente possibilità di ricostruzione previa autorizzazione giudiziale.
Quindi, in applicazione della regola di giudizio ora riassunta deve affermarsi che a fronte della contestazione relativa alla esistenza e quantificazione del credito, contestazione ribadita in appello a confutazione di quanto valutato in primo grado, manca la documentazione allegata a sostegno della domanda avanzata dall'appellato.
La domanda, in assenza della documentazione allegata nelle fasi precedenti, risulta sfornita della prova necessaria.
L'appello deve essere integralmente accolto con revoca della sentenza e rigetto della domanda avanzata dall'appellato.
Le spese del doppio grado di giudizio, liquidate in dispositivo secondo lo scaglione di valore fino ad euro 26.000,00 e da distrarsi, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
7 La Corte definitivamente pronunciando nella controversia tra le parti in epigrafe, così provvede:
1) Accoglie l'appello e revoca integralmente la sentenza impugnata e il decreto ingiuntivo opposto n. 5424/2013;
2) Condanna gli appellati e nella qualità di CP_1 Controparte_2
procuratore speciale di al pagamento delle spese del doppio grado Controparte_4
di giudizio che liquida per il primo grado in 5.000,00 per compensi e per il grado di appello in €. 5.800,00 per compensi, oltre Iva e Cpa e rimborso spese generali con distrazione in favore del procuratore costituito dichiaratosi anticipatario
Roma 21/5/25
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Renato Castaldo dott. Geremia Casaburi
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