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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 16/06/2025, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. 277/2022 R.G.C
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MACERATA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice dott.ssa Germana Russo quale Giudice del Lavoro, all'udienza del 17-10- 2024, ai sensi dell'art. 429 c. p. c., ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA nella causa n. 277/22 R.G.C promossa da
, rappresentato e difeso dagli avv.ti L. Sartini e A.Pettinari ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso il loro studio in AT, via Ugo Foscolo, n. 20, come da procura allegata al ricorso;
RICORRENTE nei confronti di
, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
Paolo Parisella ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in AT, via Morbiducci, n. 21, come da procura allegata alla comparsa di costituzione;
CONVENUTO
Oggetto: demansionamento, reintegra nelle mansioni e risarcimento del danno.
Le parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16-4-2022, conveniva in giudizio il Parte_1 CP_1
chiedendo accertarsi e dichiararsi l'illegittimità della determinazione n. reg. gen. 179 n.
[...] reg. serv. 21 del 15/02/2022 avente ad oggetto la “mobilità interna del personale dipendente del settore “servizi polizia locale”” e conseguentemente disapplicarsi la stessa, accertarsi e dichiararsi il demansionamento/dequalificazione del ricorrente per effetto della deliberazione qui impugnata emessa dal Comune di AT nonché dichiararsi ed accertarsi il mobbing nei confronti del ricorrente per svuotamento di fatto di mansioni dal settembre 2021 all'attualità e per revoca/riconsegna dell'arma, conseguentemente condannarsi l'ente convenuto alla reintegra del
1 ricorrente nelle mansioni precedentemente svolte ovvero di AG di Polizia Locale Motociclista nonché al risarcimento, in via equitativa, dell'eventuale danno patrimoniale subito, ed esponeva: il dott. , il 26-9-2018, era stato assunto dal Comune di AT con contratto di Parte_1
lavoro a tempo indeterminato ed a tempo parziale, nel ruolo di AG di Polizia Locale Motociclista, come da contratto di lavoro che allegava;
il 19-7-2019, esso era stato trasformato in contratto di lavoro a tempo pieno;
il ricorrente, prima di entrare a far parte del Comando di Polizia Locale di AT, aveva già svolto l'attività di agente di Polizia Locale presso altri Comandi, in particolare a Civitanova
Marche, Porto Recanati, Numana, Osimo e Recanati;
egli aveva frequentato con successo e svolto corsi sempre nell'ambito della Polizia Municipale;
l'AG aveva svolto tutte le mansioni Pt_1 di Polizia Locale, dal rilevamento dei sinistri stradali all'ordine pubblico, dal servizio di pattuglia a quello di quartiere e durante il mercato, quindi tutte le mansioni che ogni AG svolgeva in strada;
dopo circa due anni dalla trasformazione del contratto di lavoro da part time a tempo pieno, nel mese di settembre 2021, l'AG di Polizia Locale era stato oggetto di trasferimento d'ufficio, Pt_1 ovvero collocato all'Ufficio Protocollo UOA della Polizia Locale, come da nota n. 114; ritenuto il suddetto trasferimento illegittimo ed immotivato, attraverso l'intervento del legale, il ricorrente era stato reintegrato all'Ufficio di Polizia Locale, ovvero aveva intervallato il sevizio presso l'Ufficio di
Protocollo con quello di AG di Polizia Locale;
il predetto trasferimento, atteso il rendimento quasi eccellente del ricorrente nello svolgimento dell'attività di AG di Polizia Locale, era stato oggetto di contestazione in quanto ritenuto illegittimo ed immotivato, considerato inoltre che non risultava che l'Ufficio Protocollo UOA della Polizia Locale abbisognasse di ulteriore forza lavoro;
l'attività di
Protocollazione, che il ricorrente aveva dovuto svolgere dal settembre al novembre 2021, sino al 3-
12-2021, consisteva nell'apporre protocolli agli atti interni del Comando e qualcuno a quelli esterni, ed era consistita anche nel fare semplici fotocopie o scannerizzazioni di documenti cartacei;
in particolare, la protocollazione era consistita nel protocollare dei documenti già protocollati con il timbro cartaceo e, pertanto, l'attività consisteva soltanto nel classificare le richieste di diritto di accesso per incidenti stradali che erano già state analizzate da altri colleghi;
nello specifico il ricorrente doveva predisporre un elenco di tutte le richieste di accesso per l'
[...]
; il ricorrente, nel suddetto periodo, era stato anche posto nelle condizioni Controparte_2
di non poter operare e lavorare a pieno, a causa della mancata disponibilità delle credenziali di accesso, in particolare dal 3 all'8 settembre 2021 egli non aveva avuto le credenziali di accesso al programma URBI Smart e, pertanto, era stato quasi nell'impossibilità oggettiva di svolgere le proprie mansioni;
dal 3-12-2021, era stato impiegato come vigile di quartiere nel centro storico di AT
e nel Rione Pace e in attività di polizia stradale ed amministrativa e di ordine pubblico, sino al 15-2-
2022, data di notifica della determinazione qui impugnata;
il 15-2-2022 gli era stata notificata la
2 determinazione qui impugnata, n. reg. gen. 179 n. reg. serv. 21 del 15/02/2022 “mobilità interna del personale dipendente del settore “servizi polizia locale””, ovvero la collocazione dello stesso presso l'Ufficio U.R.P., Archivio e Protocollo;
a seguito di detta determinazione, senza alcuna motivazione, al ricorrente era stato notificato anche il provvedimento con cui gli era stata revocata l'assegnazione dell'arma; dal 18 febbraio ai primi giorni di aprile 2022, egli non era stato posto in grado di esercitare a pieno le mansioni alle quali era stato adibito, in quanto non aveva più avuto alcun potere di firma degli atti non avendo ricevuto le credenziali per accedere a tutti i servizi;
inoltre, il medesimo non aveva avuto le credenziali complete in quanto era mancante il modulo anagrafe ovvero non gli era stato possibile entrare nel sistema informatico dei dati anagrafici, delle residenze e anche per le prenotazioni dei passaporti;
solo i primi giorni del mese di aprile 2022 gli era stata data la possibilità di prenotare gli appuntamenti presso la Questura di AT ed il Commissariato di Civitanova
Marche per il rilascio dei passaporti, nonché per il sistema informativo dei dati anagrafici;
pertanto, egli, sino ai primi giorni di aprile 2022, si era dovuto affidare ad altri colleghi dell'Ufficio per poter accedere a tutti i servizi ai quali era stato assegnato, ciò avendogli provocato un forte senso di disagio e frustrazione;
inoltre, il medesimo era stato collocato presso l'ufficio servizi cimiteriali, per alcune ore durante il mese di marzo 2022 senza alcuna formazione, attesa la particolarità delle mansioni, cosicché si era dovuto affidare alla collega per poter svolgere al meglio le proprie Testimone_1 mansioni;
all'attualità l era impiegato presso l'Ufficio URP e protocollo con mansioni di Pt_1
Front office, appuntamenti con i cittadini per il rilascio della carta di identità, certificati anagrafici, scanner di documenti, fotocopie e distribuzione di posta in arrivo fra i vari uffici;
a parere del medesimo era evidente che le nuove mansioni da lui svolte non erano aderenti alla specifica competenza tecnica professionale acquisita negli anni come agente di Polizia Locale;
l' con Pt_1
lettera protocollata in data 8-3-2022, aveva chiesto all'Amministrazione una relazione sulla eventuale perdita di indennità riconosciute nel profilo di AG di Polizia Locale, non avendo però ricevuto alcuna risposta.
In diritto, in via preliminare il ricorrente affermava la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario in relazione alle procedure di mobilità nella P.A., secondo quanto chiarito dalla recente sentenza del 28-9-2020, n. 5637 del Consiglio di Stato, che confermava il consolidato orientamento della giurisprudenza in materia: il giudice amministrativo non aveva giurisdizione sulla controversia in materia di procedure di mobilità nella Pubblica Amministrazione, in quanto non si era di fronte all'impugnativa di un atto di macroorganizzazione, di portata generale con il quale l'amministrazione organizzava i propri uffici, come ad es. gli atti che fissavano le dotazioni organiche e l'attuazione della riorganizzazione delle strutture amministrative centrali e periferiche, bensì, al contrario, di fronte ad atti che avevano mera portata ordinatoria di procedure di selezione che, per loro natura,
3 come le procedure di mobilità, incidevano sul rapporto di diritto privato dei dipendenti pubblici, cosicché l'impugnativa di tali atti e le controversie che ne derivavano non rientravano nella giurisdizione del giudice amministrativo, bensì in quella ordinaria.
Il ricorrente lamentava la violazione dell'art. 7 L. n. 241/90, l'illegittimità del provvedimento di revoca dell'assegnazione dell'arma, di cui alla determinazione n. reg. gen. 179 n. reg. serv. 21 del
15/02/2022, avente ad oggetto la “mobilità interna del personale dipendente del settore “servizi polizia locale””, alla quale era seguito il provvedimento di riconsegna dell'arma in dotazione;
l'Amministrazione, prima di procedere al collocamento del dipendente in altro Ufficio, avrebbe dovuto dare previa comunicazione dell'inizio del procedimento così come del pedissequo provvedimento di riconsegna dell'arma; il Comune che intendeva spostare un agente di polizia municipale da un ufficio operativo a un altro impiego amministrativo, revocandogli anche l'assegnazione dell'arma, doveva rispettare la L. n. 241/90 e documentare adeguatamente le proprie determinazioni;
trattandosi di un provvedimento discrezionale lesivo in modo rilevante della posizione giuridica del ricorrente, l'amministrazione comunale avrebbe dovuto comunicare al proprio dipendente l'avviso di cui all'art. 7 L. n. 241/90, onde consentirgli di partecipare al procedimento a cui era direttamente interessato (TAR Emilia Romagna sentenza n. 292 del 7-5-2012), dandogli la possibilità di formulare le proprie osservazioni;
l'Amministrazione Comunale non aveva documentato adeguatamente le proprie determinazioni in quanto nella determinazione oggetto di causa era scritto soltanto: “alcuni servizi di detta area sono sprovvisti di personale e non si procede con regolarità all'istruttoria delle pratiche assegnate in termini di efficienza, efficacia e definizione per cui si rende necessaria una mobilità interna alla stessa area Amministrativa”, senza indicare e specificare le reali carenze di organico dell'Ufficio Demografico e, pertanto, le esigenze di servizio;
l'Amministrazione non aveva assolto l'onere motivazionale di spiegare l'iter logico seguito per addivenire alla determinazione di non rinnovare l'assegnazione dell'arma al ricorrente e di trasferirlo ad altro servizio comunale;
la revoca dell'assegnazione dell'arma era letta come una sorta di punizione in quanto, solitamente, la determinazione veniva adottata a fronte di giustificati motivi che incidessero sulle capacità psico-fisiche dell'operatore; l'omissione, da parte dell'Amministrazione, della comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo ex art. 7 L. 7-8-1990 n. 241 nei confronti dei soggetti relativamente ai quali il provvedimento finale era destinato a produrre effetti diretti costituiva vizio di violazione di legge rilevabile, ex art. 8 L. cit., dal soggetto nel cui interesse la comunicazione era prevista, con conseguente illegittimità del provvedimento finale adottato;
se il giudicante avesse ritenuto inapplicabile nella fattispecie l'art. 7 L. 7-8-1990 n. 241, non avrebbe potuto comunque non ritenere illegittimo e punitivo il provvedimento con il quale era stata revocata l'assegnazione dell'arma, adottato senza alcuna motivazione giustificativa.
4 L rilevava altresì l'illegittimità del demansionamento, della dequalificazione e del Pt_1 trasferimento posti in essere;
egli era stato infatti oggetto di un primo trasferimento d'ufficio, in quanto era stato collocato nell'Ufficio Protocollo UOA della Polizia Locale, come da nota n. 114; il
15-2-2022, con la determinazione n. reg. gen. 179 n. reg. serv. 21 del 15/02/2022, avente ad oggetto
“mobilità interna del personale dipendente del settore “servizi polizia locale””, egli era stato collocato nell'Ufficio U.R.P., Archivio e Protocollo e, nel mese di marzo 2022, per alcune ore, presso l'Ufficio servizi cimiteriali senza alcuna formazione attesa la particolarità delle mansioni;
a suo parere, in violazione del D.P.R. n. 384/90, art. 81, l'amministrazione non aveva attivato la procedura di mobilità ordinaria, non aveva comunicato i posti disponibili e non aveva consentito la proposizione delle domande di trasferimento, non aveva proceduto ad alcuna valutazione comparativa delle stesse ovvero non aveva, nel caso di mobilità di ufficio, informato le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e quindi stipulato gli accordi di mobilità; nel caso non si fosse ritenuto applicabile alla fattispecie il cit. D.P.R., era comunque ravvisabile la violazione dell'art. 2103, co. 1 ultimo periodo, c. c., cioè il diritto del pubblico dipendente, in mancanza di specifiche discipline recate dai contratti collettivi, a non vedersi trasferire da unità produttive ad altre se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive;
lo ius variandi esercitato dall'Amministrazione attraverso la determinazione del 15-2-2022 non solo risultava illegittima nella sostanza ai sensi dell'art. 2013 c.c., ma non aveva neppure rispettato il precetto di cui al D. Lgs. n. 165/2001, art. 52, co. 1, che imponeva di adibire il prestatore di lavoro alle mansioni per le quali era stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti nell'ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi;
l'esercizio dello ius variandi datoriale, vigente l'art. 2013 c.c. nella formulazione anteriore alla novella operata con il D. Lgs. n. 81/15, trovava il suo limite nella salvaguardia del livello professionale raggiunto dal prestatore, sicché, pur in presenza dell'accorpamento convenzionale delle mansioni in una medesima qualifica, l'equivalenza doveva essere valutata in concreto dal giudice di merito, al fine di verificare che le nuove mansioni fossero aderenti alla specifica competenza tecnico professionale acquisita dal dipendente (Cass. civ. Sez. Lav. n. 28240 del 6-11-2018) e fossero tali da salvaguardare il livello professionale acquisito, in una prospettiva dinamica di valorizzazione della capacità di arricchimento del bagaglio di conoscenze ed esperienze (Cass. n. 5798/13; n. 16190/07; n. 17351/05), in coerenza con la statuizione della Cassazione a Sezioni Unite n. 25033/06, secondo cui il centro dell'art. 2013
c.c. era dato dalla protezione della professionalità acquisita dal prestatore di lavoro;
il ricorrente, assunto quale agente di Polizia Locale Motociclista, attesa la sua formazione professionale, si era visto svuotare di fatto di mansioni, lasciato inattivo su alcuni funzioni, per giorni e mesi in quanto privo di credenziali, ovvero gli erano stati affidati compiti ridottissimi rispetto a quanto lo stesso svolgeva quale AG di Polizia Locale;
quindi il medesimo non era stato e non era adibito a
5 mansioni proprie del profilo per il quale era stato assunto e la sottrazione pressoché integrale delle funzioni da svolgere costituiva ipotesi vietata nell'ambito del pubblico impiego (sentenze Cass. nn.
11835/2009, 11405/2010, 687/2014).
Il ricorrente lamentava inoltre la dequalificazione il demansionamento in rapporto al mobbing subito, in quanto dal settembre 2021 all'attualità egli era stato oggetto di continui, illegittimi, immotivati e punitivi provvedimenti, come ad es. la revoca dell'assegnazione dell'arma, il collocamento presso l'Ufficio del protocollo della Polizia Locale, il trasferimento presso l'Ufficio U.R.P., Archivio e
Protocollo e presso quello cimiteriale, al fine di essere adibito in mansioni totalmente diverse, con compiti ridottissimi ed assolutamente differenti rispetto alla professionalità acquisita e per la quale era stato assunto;
quindi il medesimo era stato oggetto, da diversi mesi, di condotte datoriali durature e reiterate discutibili;
l'assegnazione a mansioni inferiori rappresentava anche fatto potenzialmente idoneo a produrre una pluralità di conseguenze dannose, di natura sia patrimoniale sia non patrimoniale;
l'inadempimento datoriale poteva comportare un danno da perdita della professionalità di contenuto patrimoniale consistente sia nell'impoverimento della capacità professionale del lavoratore sia nella mancata acquisizione di un maggior saper fare, sia nel pregiudizio subito per la perdita di chance, cioè di ulteriori possibilità di guadagno o di ulteriori potenzialità occupazionali
(Cass. 10/6/2004 n. 11045); la violazione dell'art. 2103 c.c. poteva pregiudicare quel complesso di capacità e di attitudini definibile con il termine professionalità, economicamente valutabile, posto che esso rappresentava uno dei principali parametri per la determinazione del valore di un dipendente sul mercato del lavoro;
inoltre la modifica in peius delle mansioni era potenzialmente idonea a determinare un pregiudizio a beni di natura immateriale, anche ulteriori rispetto alla salute, atteso che, nella disciplina del rapporto di lavoro, numerose disposizioni assicuravano una tutela rafforzata del lavoratore, con il riconoscimento di diritti oggetto di tutela costituzionale, con la configurabilità di un danno non patrimoniale risarcibile ogni qual volta fossero violati, superando il confine dei sacrifici tollerabili, diritti della persona del lavoratore oggetto di peculiare tutela al più alto livello delle fonti;
la Corte di Cassazione a S. U. (Cass. 11/11/2008 nn. 26972, 26973, 26974, 26975), dichiarando risarcibile il danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale che determinasse, oltre alla violazione degli obblighi di rilevanza economica assunti con il contratto, anche la lesione di un diritto inviolabile della persona, aveva considerato che l'esigenza di accertare se, in concreto, il contratto tendesse alla realizzazione anche di interessi non patrimoniali, eventualmente presidiati da diritti inviolabili della persona, veniva meno nel caso in cui l'inserimento di interessi siffatti nel rapporto fosse opera della legge, come nel caso del contratto di lavoro, da considerare ipotesi di risarcimento dei danni non patrimoniali in ambito contrattuale legislativamente prevista;
la stessa
Corte aveva dedicato adeguato rilievo alla dignità personale del lavoratore che, in riferimento agli
6 artt. 2, 4 e 32 Cost., aveva costruito come diritto inviolabile, descrivendo quale lesione di tale diritto proprio "i pregiudizi alla professionalità da dequalificazione, che si risolvano nella compromissione delle aspettative di sviluppo della personalità del lavoratore che si svolge nella formazione sociale costituita dall'impresa"; dal riconoscimento costituzionale della personalità morale e della dignità del lavoratore derivava il diritto fondamentale di questi al pieno ed effettivo dispiegamento del suo professionalizzarsi espletando le mansioni che gli competevano;
dal compendio dei suddetti principi, si deduceva che, in questa materia, ci si trovava al cospetto di interessi sottesi ai limiti dell'esercizio dello ius variandi datoriale, di natura non disponibile, ed alla violazione di diritti tutelati da norme di rango costituzionale, il che imponeva di ritenere che la reintegrazione della situazione giuridica lesa dovesse essere piena, integrale, dovendo estendersi a tutto il periodo nel corso del quale si era protratta la condotta contra ius posta in essere dal datore;
il protrarsi nel tempo di una situazione illegittima quale il demansionamento del lavoratore non poteva essere inteso semplicemente come acquiescenza alla situazione imposta dal datore (Cass. 13/6/2014 n. 13485); inoltre la natura di illecito permanente che la Suprema Corte, con orientamento costante, aveva conferito alla condotta demansionante del datore di lavoro faceva sì che la pretesa risarcitoria fosse destinata a rinnovarsi in relazione al perpetuarsi dell'evento dannoso (Cass. 18/7/2013 n.17879) e che tale natura, impedendo il decorso della prescrizione fino al momento in cui il comportamento contra ius non fosse cessato, consentiva di ritenere insussistente alcun limite alla proposizione della domanda ed al conseguente soddisfacimento del diritto ad essa sotteso per tutta la durata in cui la condotta illecita era stata perpetuata (e sempre entro i termini della prescrizione di legge); competeva quindi al ricorrente il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno da dequalificazione sin dal momento in cui aveva avuto inizio la condotta antigiuridica della parte datoriale;
la dequalificazione ed il demansionamento avrebbero potuto comportare un pregiudizio economico in capo al ricorrente a causa del mancato riconoscimento di numerose indennità, quali quella di vigilanza, indennità di pubblica sicurezza, reperibilità, turnazioni, Fondo di previdenza integrativa complementare , straordinario Pt_2 festivo e notturno, indennità di vigilanza esterna;
quindi, nel caso in cui l' a causa delle Pt_1 mansioni svolte presso l'Ufficio U.R.P., Archivio e Protocollo, avesse dovuto perdere tutte le indennità collegate alla mansione di AG di Polizia Locale, il medesimo chiedeva procedersi ad una liquidazione equa per il periodo in cui si era protratta la condotta illegittima ed illecita.
Quanto sopra premesso, il ricorrente concludeva chiedendo:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, Sezione Lavoro, G.I. designando come per legge,
NEL MERITO:
7 “- accertare e dichiarare l'illegittimità della determinazione n. reg. gen. 179 n. reg. serv. 21 del
15/02/2022 “mobilità interna del personale dipendente del settore “servizi polizia locale”” e conseguentemente disapplicare la stessa;
“- accertare e dichiarare l'avvenuto demansionamento e/o dequalificazione del ricorrente per effetto della deliberazione n. reg. gen. 179 n. reg. serv. 21 del 15/02/2022 emessa dal Comune di AT;
“- accertare e dichiarare il mobbing a causa del demansionamento e/o dequalificazione delle mansioni svolte dal ricorrente attesa la determinazione n. reg. gen. 179 n. reg. serv. 21 del
15/02/2022;
“- conseguentemente condannare l'ente resistente alla reintegra del ricorrente nelle mansioni precedentemente svolte ovvero di AG di Polizia Locale Motociclista nonché condannare in via equitativa l'ente all'eventuale danno patrimoniale.
“Il tutto con rivalutazione monetaria e interessi legali dal sorgere all'effettivo soddisfo.
“Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento nonché accessori come per legge”.
Si costituiva ritualmente il in persona del Sindaco pro tempore, il quale, nel Controparte_1
contestare tutto quanto dedotto dal ricorrente, poiché infondato in fatto ed in diritto, strumentale, pretestuoso e privo di qualsiasi supporto probatorio, chiedeva il rigetto delle richieste avversarie, esponendo: il ricorrente, assunto presso il Comando di Polizia Locale di AT con mansioni di CP_ AG, lamentava di essere stato demansionato e dequalificato, ad opera dell' resistente, per avere quest'ultimo illegittimamente collocato il dipendente presso altro Ufficio e revocato il provvedimento di assegnazione dell'arma allo stesso in uso, omettendo di comunicare l'avvio del procedimento amministrativo ex art. 7 L. 7-8-1990 n. 241; il ricorrente lamentava, altresì, di essere stato oggetto, dal settembre 2021 all'attualità, di continui provvedimenti punitivi, potenzialmente lesivi della sua professionalità e delle sue possibilità di guadagno ed occupazionali, chiedendo il risarcimento del conseguente danno;
tutto ciò sulla base di una ricostruzione dei fatti errata e fuorviante;
il dr. era stato assunto alle dipendenze del Comune di AT il 26.9.2018, con Pt_1
contratto a tempo indeterminato parziale, trasformato in data 27.7.2019 a tempo pieno, con mansioni di AG di Polizia Locale Motociclista, appartenente alla categoria C, ex art. 3, co. 1, e Tabella allegato “A” del C.C.N.L. relativo al personale del Comparto Funzioni locali;
tuttavia, con determinazione n. reg. gen. 179 n. reg. serv. 21 del 15.2.2022, a seguito delle modifiche apportate alla struttura organizzativa dell'Ente ed in particolare al trasferimento delle funzioni dell'Ufficio
Demografico, già di competenza del Servizio Servizi al Cittadino, all'interno del Servizio di Polizia
Municipale, e vista l'impellente urgenza di sopperire alla carenza di organico in detto settore, uno dei più delicati e strategici per i servizi erogati alla cittadinanza, il ricorrente, Istruttore di Vigilanza (cat.
8 C-C1), era stato assegnato per mobilità interna d'ufficio a prestare la propria attività presso l'Ufficio
Demografico Urp Archivio e Protocollo, a decorrere dal 17.2.2022; trattandosi di mobilità infra- settoriale, il relativo provvedimento era stato adottato dal Dirigente del Servizio, Comandante Per_1
in quanto sia Anagrafe-Protocollo sia Polizia Locale erano sotto la sua direzione (infatti, solo se la mobilità del personale avveniva tra due settori diversi, diretti da Dirigenti diversi, allora la competenza dell'atto era del Segretario Generale); secondo quanto spiegato nella medesima
Determina, all'art. 3, esso era stato assunto “con carattere provvisorio e sperimentale ed efficacia sino a diverso successivo provvedimento in relazione al potenziamento e riorganizzazione del
Servizio legati”; la mobilità interna verso l'Ufficio Demografico Urp Archivio e Protocollo, poi, non aveva riguardato solo il ricorrente, bensì anche altri dipendenti, tutti in forza presso il Servizio di
Polizia Locale, tra i quali vi erano la dott.ssa (cat. D-D5), il cui trasferimento Persona_2
provvisorio era stato oggetto della medesima determinazione n. 179 del 15.2.2022, nonché CP
, Istruttore di Vigilanza (cat. C-C6), trasferito mediante determinazione n. 384/28 del
[...]
28.3.2022, e (cat. D-D2), trasferito con determinazione n. 642/61 del Controparte_5
18.5.2022, entrambi in via provvisoria;
con successiva determinazione n. reg. gen. 918 n. reg. serv.
89 del 14.7.2022, il Dirigente del Servizio di Polizia Locale, richiamate le precedenti determinazioni e dato atto della permanenza dell'esigenza di sopperire alla carenza di organico presso l'Ufficio
Demografico Urp Archivio e Protocollo, aveva prorogato fino al 30.11.2022, salvo ulteriori proroghe, la mobilità interna di tutti e quattro i suddetti dipendenti;
infine, con determinazione n. reg. gen. 1592
n. reg. serv. 151 del 29.11.2022, il Dirigente del Servizio di Polizia Locale, ricevuto il consenso degli interessati, aveva disposto il trasferimento definitivo presso l'Ufficio Demografico-Elettorale, con relativo cambio di profilo professionale, dei dipendenti e e Persona_2 Controparte_4 prorogato fino al 30.6.2023, salvo ulteriori proroghe, l'assegnazione all'Ufficio Demografico Urp
Archivio e Protocollo dei dipendenti e nelle more, il Parte_1 Controparte_5
resistente, al fine di sopperire alle carenze di organico temporaneamente coperte con le cit. CP_1 procedure di mobilità interna, aveva provveduto all'assunzione di n. 3 unità di cat. D, di cui 2 assegnate all'Ufficio Demografico, e di n. 2 unità di cat. C, assegnate entrambe all'Ufficio
Demografico e Protocollo;
tuttavia ben 3 delle predette unità, in particolare, Persona_3 Per_4
e , avevano chiesto ed ottenuto il congedo per maternità obbligatoria,
[...] Persona_5 circostanza che aveva reso necessario prorogare le assegnazioni provvisorie dell' e del Pt_1
CP_5
In diritto, il convenuto eccepiva: a) quanto all'asserita violazione dell'art. 7 L. n. 241/90 e CP_1 all'illegittimità del provvedimento di revoca assegnazione dell'arma, l' sosteneva che l'Ente, Pt_1
prima di procedere al collocamento del dipendente presso altro Ufficio ed alla riconsegna dell'arma,
9 avrebbe dovuto comunicargli l'avviso di cui all'art. 7 L. n. 241/90, onde consentirgli di partecipare al procedimento, dandogli la possibilità di formulare osservazioni in merito;
l'assunto era, però, infondato, in quanto, dall'esame della determinazione n. 179/2022, la mobilità attivata dall'Amministrazione Comunale nei confronti del ricorrente era di carattere provvisorio e sperimentale, dettata dall'esigenza di sopperire temporaneamente alla carenza di personale presso l'Ufficio di destinazione e di assicurare un'istruttoria delle pratiche più efficiente ed efficace;
considerata la provvisorietà di tale incarico, l'Amministrazione non era soggetta alle regole dettate dalla normativa richiamata dal ricorrente, ma soltanto, come chiarito dall'ARAN, alle “eventuali disposizioni in materia di mobilità interna autonomamente assunte dall'Ente” ed “al rispetto del vincolo di equivalenza delle mansioni, quando il trasferimento sia accompagnato anche dal mutamento di mansioni”; non erano vigenti norme e/o regolamenti che prevedessero l'apertura di un procedimento amministrativo prima di emettere un provvedimento di mobilità interna, specie se esso aveva carattere provvisorio e temporaneo;
la mobilità interna integrava una facoltà che l'Amministrazione comunale poteva esercitare autonomamente in presenza di ragioni tecnico- organizzative, come era peraltro espressamente specificato anche nel contratto individuale di assunzione del ricorrente, laddove era chiaramente indicato: “Per ragioni di servizio
l'Amministrazione, in linea con le norme vigenti in materia, può modificare la assegnazione della sede di lavoro del sig. assegnando il medesimo ad uno degli uffici o servizi del Comune, siti Pt_1 nel territorio comunale”; diverso era invece il caso del trasferimento in via definitiva di un dipendente ad un diverso Servizio, con conseguente mutamento del profilo professionale, come avvenuto per i dipendenti e i quali, con determinazione n. reg. gen. 1592 n. Persona_2 Controparte_4 reg. serv. 151 del 29.11.2022, erano stati trasferiti in via definitiva presso l'Ufficio Demografico-
Elettorale, con relativo cambio di qualifica professionale, per il quale l'Ente non solo aveva aperto un vero e proprio procedimento di mobilità interna, ma ne aveva anche acquisito il previo consenso;
infondato era anche l'assunto secondo cui il resistente non aveva documentato CP_1
adeguatamente le proprie determinazioni;
al contrario, nella determinazione in esame erano chiaramente spiegati sia le esigenze di servizio sia i motivi che avevano condotto l'Amministrazione
a disporre l'assegnazione del ricorrente ad un diverso Ufficio;
in relazione alle esigenze di servizio, nella determinazione in questione era chiaramente indicata “l'impellente urgenza di sopperire alla carenza di organico in uno dei settori delicati e strategici per i servizi erogati alla cittadinanza”, motivo specificatamente richiamato anche nella determinazione n. reg. gen. 918 n. reg. serv. 89 del
14.7.2022 e nella determinazione n. reg. gen. 1592 n. reg. serv. 151 del 29.11.2022, nelle quali, peraltro, si richiamava la deliberazione di G.C. n. 124 del 13.4.2022, avente ad oggetto
“Approvazione del Piano Triennale di Fabbisogno di Personale 2022-2024” nella quale, tra le altre
10 figure, erano previste le assunzioni di n. 3 unità di cat. D, di cui 2 da assegnare all'Ufficio
Demografico e di n. 2 unità di cat. C da assegnare entrambe all'Ufficio Demografico e Protocollo, considerate le cessazioni dovute a pensionamenti, dimissioni e trasferimenti;
segnalava in particolare le posizioni di assunta il 13.5.2022, in maternità obbligatoria fino al 16.3.2023, salvo Persona_3
proroghe per maternità facoltativa, assunta il 20.5.2022, in maternità obbligatoria Persona_4
fino al 15.3.2023, salvo proroghe per maternità facoltativa, e , assunta il 14.6.2022, Persona_5
rientrata dalla maternità obbligatoria il 29.11.2022 ma con orario ridotto per allattamento fino ad un anno del bambino;
dette circostanze dimostravano che l'esigenza posta alla base della mobilità interna era effettivamente quella della carenza di personale e che l'Amministrazione resistente si era prontamente attivata per l'assunzione di nuove figure da assegnare agli Uffici cui gli Agenti di Polizia
Locale erano stati temporaneamente destinati;
in relazione ai motivi che avevano condotto l'Amministrazione a inserire il ricorrente nella procedura di mobilità interna in esame, nella determinazione nr. 179 del 15.2.2022 era chiaramente indicato il possesso, da parte del ricorrente, delle attitudini, capacità professionale ed esperienza maturate anche in altri Enti, con mansioni anche relative alla protocollazione degli atti d'ufficio, avendo, in particolare, lo stesso ricoperto precedenti incarichi di tale natura presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Recanati;
infine anche presso l'Ufficio di Polizia Locale del Comune di AT, il ricorrente già svolgeva per buona parte del suo orario lavorativo, attività di protocollazione di atti, in particolare verbali di contravvenzione;
pertanto l'onere motivazionale era stato assolto in maniera più che compiuta dal Comune di AT;
quindi la determina impugnata era del tutto legittima ed era stata adottata in presenza di tutti i requisiti di legge: era infatti un provvedimento fondato su concrete esigenze tecnico-organizzative e fondate ragioni di servizio, di carattere provvisorio, adottato con procedura di mobilità interna infra-settoriale, con mantenimento in capo al dipendente del medesimo profilo professionale e svolgimento di mansioni equivalenti a parità di retribuzione;
b) quanto ai lamentati dequalificazione/demansionamento in rapporto al mobbing, il ricorrente sosteneva di essere stato, dal settembre 2021 all'attualità, oggetto di continui, illegittimi, immotivati e punitivi provvedimenti, qualificando come tali la revoca dell'assegnazione dell'arma ed il suo collocamento presso altri
Uffici, al fine di essere adibito a mansioni totalmente diverse, con compiti ridottissimi ed assolutamente differenti rispetto alla professionalità acquisita;
anche tali assunti erano infondati, non avendo mai l'Amministrazione resistente posto in essere comportamenti lesivi della dignità personale e/o professionale del dipendente, così come della sua salute, né condotte mobbizzanti, di qualsiasi natura;
la revoca dell'assegnazione dell'arma era infatti l'automatica conseguenza del provvisorio collocamento dell' presso l'Ufficio demografico, come specificato nella relazione n. 66/2022, Pt_1 prot. n. 13705/2022 del 15.2.2022; ugualmente infondato era l'assunto secondo cui l' sarebbe Pt_1
11 stato adibito a mansioni inferiori a quelle per le quali era stato assunto: in parte si trattava delle stesse mansioni già svolte (attività di protocollazione di atti di ufficio, cui era assegnato anche quando svolgeva funzioni di agente di Polizia Locale) ed in parte si trattava di mansioni equivalenti, da un punto di vista contrattuale, rispetto a quelle abituali e ricomprese nelle declaratorie del CCNL
Funzioni Locali per la categoria C di appartenenza;
anche la qualifica professionale era rimasta la stessa, e nessun pregiudizio economico gli era derivato in conseguenza del suo trasferimento, avendo lo stesso mantenuto la medesima retribuzione (livello C), l'indennità di vigilanza ed il diritto di svolgere lavoro straordinario, perdendo soltanto le indennità legate a particolari modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, quali il lavoro a turni o notturno;
a conferma dell'assoluta CP_ insussistenza di qualsiasi intento persecutorio e/o sanzionatorio in capo all' resistente ai danni dell' il convenuto evidenziava che presso di esso vi erano anche altri Agenti, in Pt_1 CP_1
forza presso il Comando di Polizia Locale e che svolgevano servizio in strada, che venivano adibiti ad attività all'interno degli Uffici, in regime di flessibilità ordinaria, a seconda delle necessità, ad es.
e ; ciò dimostrava che l'accusa di mobbing mossa dal ricorrente nei Persona_6 Per_7 confronti dell'Amministrazione comunale, oltre che infondata e pretestuosa, era temeraria, perché avanzata nella consapevolezza della carenza dei suoi presupposti di fatto;
ribadita l'insussistenza di qualsiasi ipotesi di demansionamento, dequalificazione e mobbing, le allegazioni del ricorrente circa il risarcimento del danno erano infondate, generiche e indeterminate, non essendo state evidenziate conseguenze pregiudizievoli di alcun genere;
l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità in materia affermava: “il danno da demansionamento - con tale intendendosi il danno
“esistenziale” che secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite ricomprende tutte o alcune delle diverse voci di danno (professionale, all'integrità psico-fisica o biologico, all'immagine p alla vita di relazione) - sussiste solo se il dipendente è in grado di fornire in giudizio una prova puntuale e specifica del danno subito e del nesso di causalità tra tale danno e il demansionamento, secondo le regole generali di ripartizione dell'onere della prova” (Cass. sent. n. 6572/06), poiché “il risarcimento del danno da demansionamento non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo, dell'esistenza di un pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare areddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno. Tale pregiudizio non è conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo rientrante nella suindicata categoria, sicché non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombendo sul lavoratore
12 l'onere di fornire la prova del danno e del nesso di causalità con l'inadempimento datoriale” (Cass. sent. n. 13484/18).
Il resistente concludeva quindi chiedendo: CP_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, contrariis reiectis, respingere le domande proposte dal dr. nei confronti del , in persona del Parte_1 Controparte_1
Sindaco pro tempore, perché infondate in fatto e diritto.
“Con vittoria di spese e competenze di lite”.
La causa, istruita sulla base delle produzioni documentali effettuate e delle prove testimoniali formulate dalle parti, all'odierna udienza, all'esito della discussione orale, veniva decisa come da dispositivo di cui era data lettura, con fissazione del termine di 60 giorni per il deposito della sentenza, stante la complessità delle questioni esaminate.
I testimoni escussi hanno consentito di accertare che: l'AG , dal settembre Parte_1
2021 sino al 3-12-2021, ma senza certezza quanto alle date, era stato collocato presso l'Ufficio
Protocollo UOA della Polizia Locale di AT;
il medesimo, in detto Ufficio, apponeva i protocolli agli atti interni del Comando e a quelli esterni e, a volte, quando occorreva farlo, in quanto “questo ufficio oltre al protocollo si occupa anche dell'infortunistica stradale e quindi a volte in relazione a questa ultima materia capita di scannerizzare la documentazione redatta es. verbali, referti medici ed altro da allegarsi al relativo fascicolo”, predisponeva fotocopie o scannerizzazioni di documenti cartacei, predisponeva un elenco di tutte le richieste di accesso per l' l' CP_2 Controparte_2
e, dal momento in cui era stato collocato in detto Ufficio, quanto all'accesso ai servizi,
[...] in particolare al programma URBI Smart, “portale del protocollo utilizzato dall'ufficio”,
“protocollava gli atti sia in entrata che in uscita”, senza che la testimone avesse informazioni precise
“circa le credenziali e il loro rilascio”, ritenendo però la stessa “che le avesse, altrimenti non avrebbe potuto protocollare” (si vedano le dichiarazioni della testimone ispettrice di Testimone_2 polizia locale presso il comando Polizia locale di AT dal 1986, rese all'udienza del 5-10-2023); il ricorrente, dal 18-2-2022, ma senza certezza sulla data, era stato collocato presso l'Ufficio U.R.P.,
Archivio e Protocollo del Comune di AT e fino ai primi di aprile 2022 aveva avuto a disposizione le credenziali di accesso ai servizi del predetto Ufficio, nonché il c.d. potere di firma degli atti con le relative credenziali e poteva entrare nel sistema informatico dei dati anagrafici, delle residenze e anche per le prenotazioni dei passaporti, “come tutti”, avendolo il testimone “verificato dal fatto che andando a vedere la firma digitale che appariva sui documenti risultava Parte_1
, potendo prenotare gli appuntamenti presso la Questura di AT ed il Commissariato di
[...]
Civitanova Marche per il rilascio dei passaporti, ed altresì accedere al sistema informativo dei dati anagrafici (si vedano le dichiarazioni del testimone dipendente del Testimone_3 CP_1
13 AT, addetto all'Ufficio Protocollo da oltre un decennio, rese all'udienza del 5-10-2023); la testimone ha riferito, in merito alle medesime circostanze: “Essendo lui addetto Persona_2 all'ufficio protocollo, ha avuto progressivamente le credenziali per operare al sistema informatico secondo le mansioni attribuitegli, ora non saprei specificare. Ovviamente, ad es., per quanto riguardava il settore dell'anagrafe, egli aveva esclusivamente la facoltà di accedere per verificare i dati, non essendo addetto all'anagrafe, bensì all'ufficio protocollo e ciò anche in aderenza a quanto previsto dalla normativa sulla privacy, che richiede apposita autorizzazione all'accesso ai dati” e, quanto al potere di firma degli atti con le relative credenziali, “nego che avesse potere di firma in quanto tale potere con efficacia verso l'esterno era attribuito esclusivamente al dirigente dell'ufficio
e a me in relazione alla mia posizione e solo per alcuni atti specifici come da lettera di incarico conferitomi, mentre man mano che è stato inserito nell'ufficio protocollo ha ottenuto le credenziali per le relative mansioni”, in relazione alla possibilità di ingresso nel sistema informatico dei dati anagrafici, delle residenze e anche per le prenotazioni dei passaporti;
infine le credenziali di accesso per poter accedere ai servizi dell'Ufficio U.R.P. Archivio e Protocollo gli erano “state fornite dal
CED su richiesta dell'ufficio, ora non saprei dire se da me personalmente” (si vedano le dichiarazioni rese all'udienza del 21-23-2024 dalla teste dipendente del Persona_2 CP_1 CP_1 dal 1997, all'attualità funzionario con elevata qualificazione, addetta ai servizi demografici dal febbraio-marzo 2022); la testimone ha ricordato: “Il ricorrente è venuto qualche giorno Testimone_1 presso l'ufficio dei servizi cimiteriali anche se da solo non ha svolto alcuna attività, nel senso che stava imparando, poi non è più stato presso questo ufficio. Poiché era già previsto che io da aprile passassi ad altro ufficio, si cercava una persona che avesse potuto sostituirmi da aprile in poi e nella ricerca di tale soggetto vi è stato inserito per qualche giorno il ricorrente per vedere se potesse andare. Io ho fatto vedere a lui man mano le attività da me svolte”, non ricordando “quanti giorni sia rimasto lì, comunque ricordo che anche lui disse di non sentirsela di proseguire in quell'ufficio.
Le mansioni erano svolte esclusivamente da me” (si vedano le dichiarazioni rese all'udienza del 21-
3-2024 dalla testimone dipendente del di AT dal 2017, funzionario Testimone_1 CP_1 amministrativo addetto all'Ufficio Anagrafe sia all'attualità sia nell'aprile 2022, in precedenza addetta ai servizi cimiteriali); la teste ha riferito: “Io sono addetta all'Ufficio Persona_6 verbali e quindi distinto da quello protocollo, comunque ho constatato che senz'altro avrà svolto anche attività di protocollazione degli atti interni presso l'ufficio infortunistica della polizia locale”; circa le carenze di organico dell'Ufficio Demografico Urp Archivio e Protocollo del Comune di
AT ed il fatto che taluni Agenti in forza presso il Comando di Polizia Locale del Comune di
AT (tra cui e ) oltre a svolgere servizio in strada, venissero Persona_6 Per_7
quotidianamente adibiti a detto Ufficio, in regime di flessibilità ordinaria, la teste ha ricordato:
14 “Confermo che effettivamente ci andavamo perché era un momento di particolare scopertura di organico e comunque non andavamo quotidianamente, andavamo 2 o 3 gg. a settimana all'incirca ciascuno di noi. Ci andiamo tuttora” (si veda quanto riferito all'udienza del 5-10-2023 dalla testimone ispettrice di polizia locale del Comune di AT dal 2000); il teste Persona_6
, quanto al fatto che il ricorrente, prima di essere assegnato provvisoriamente all'Ufficio Per_7
Demografico Urp Archivio e Protocollo, avesse svolto le medesime mansioni di protocollazione di atti d'ufficio, presso l'omologo Ufficio del Comune di Recanati ed anche quando era addetto all'Ufficio di Polizia Locale del Comune di AT, ha ricordato: “Lui mi ha raccontato che ha prestato questo servizio anche a Recanati mentre presso la polizia locale di AT tutti sanno svolgere e svolgono attività di protocollazione e quindi presumo che l'abbia svolta anche lui” e, quanto al fatto che taluni Agenti in forza presso il Comando di Polizia Locale del Comune di AT
(tra cui e ), oltre a svolgere servizio in strada, venissero quotidianamente Persona_6 Per_7 adibiti a detto Ufficio, in regime di flessibilità ordinaria: “Confermo, questa attività è svolta continuativamente, anche tuttora, ma non ogni giorno, nel senso che dobbiamo regolarci anche sulla base delle esigenze di servizio interne al nostro ufficio” (si veda quanto dichiarato all'udienza del 5-
10-2023 dal teste , sovrintendente capo della Polizia locale del Comune di AT da Per_7
fine 2008); secondo quanto ricordato da , comandante della Polizia locale e dirigente Persona_8 anche dell'Ufficio Anagrafe del Comune di AT, l' prima di essere assegnato Pt_1 provvisoriamente all'Ufficio Demografico Urp Archivio e Protocollo, aveva svolto le medesime mansioni di protocollazione di atti d'ufficio, presso l'omologo Ufficio del Comune di Recanati ed anche quando era addetto all'Ufficio di Polizia Locale del Comune di AT: “l'ho desunto sia vedendo il suo curriculum sia in un periodo in cui io stesso avevo svolto attività di vice comandante
e comandante presso la Polizia locale di Recanati”; a seguito della mobilità interna, la qualifica professionale del ricorrente era rimasta immutata, avendo egli mantenuto la medesima retribuzione, relativa al livello C, l'indennità di vigilanza ed il diritto di svolgere lavoro straordinario;
a causa delle carenze di organico dell'Ufficio Demografico Urp Archivio e Protocollo, alcuni Agenti in forza presso il Comando di Polizia Locale del Comune di AT (tra cui e ) Persona_6 Per_7
oltre a svolgere servizio in strada, erano stati quotidianamente adibiti a detto Ufficio, in regime di flessibilità ordinaria, “ed anche altri agenti della polizia locale di AT oltre ai due indicati nel capitoli”, precisando il “sono dirigente anche dell'Ufficio Anagrafe del Comune di AT Per_1
e quindi ho confermato per conoscenza diretta le circostanze di cui al capitolo 4 e inoltre mi è stato riferito questo anche dal dirigente addetto all'ufficio personale” (si vedano le dichiarazioni rese all'udienza del 5-10-2023 da , comandante della Polizia locale del Persona_8 Controparte_1 dal 1979 e all'attualità anche dirigente dell'Ufficio Anagrafe del medesimo Comune).
15 Deve rilevarsi innanzitutto che la disciplina relativa al procedimento amministrativo non è applicabile in tema di rapporto di lavoro pubblico, considerato che nell'esecuzione di detto rapporto il datore di lavoro pubblico esercita i medesimi poteri del datore privato.
Quanto allo ius variandi all'interno del medesimo ufficio non si ritengono necessarie le attività procedurali richiamate dal ricorrente, trattandosi di variazioni ammissibili, peraltro nel caso specifico in via provvisoria e comunque per necessità urgenti e documentate dell'Ente pubblico, alla luce delle carenze di personale evidenziate e alla necessità comunque di fornire il servizio pubblico previsto in favore dei cittadini/utenti.
L'assegnazione dell'arma è collegata allo svolgimento di servizi diversi da quelli assegnati al ricorrente, quale quello presso l'Ufficio Demografico Urp Archivio e Protocollo.
Inoltre, il CCNL per il personale del Comparto Funzioni locali stabilisce:
“3. Il sistema di classificazione del personale.
“1. Il sistema di classificazione è articolato in quattro categorie denominate, rispettivamente, A, B,
C e D. Per il personale della categoria D è prevista la istituzione di una area delle posizioni organizzative, secondo la disciplina degli artt. 8 e ss.
“2. Ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. n. 29 del 1993 , come modificato dal D. Lgs. n. 80 del 1998, tutte le mansioni ascrivibili a ciascuna categoria, in quanto professionalmente equivalenti, sono esigibili.
L'assegnazione di mansioni equivalenti costituisce atto di esercizio del potere determinativo dell'oggetto del contratto di lavoro.
“3. L'assegnazione temporanea di mansioni proprie della categoria immediatamente superiore costituisce il solo atto lecito di esercizio del potere modificativo. Essa, fino a diversa disciplina contrattuale, è regolata dai commi 2-4 dell'art. 56 del D. Lgs. n. 29 del 1993 come modificato dal D.
Lgs. n. 80 del 1998.
“4. Le categorie sono individuate mediante le declaratorie riportate nell'allegato A, che descrivono
l'insieme dei requisiti professionali necessari per lo svolgimento delle mansioni pertinenti a ciascuna di esse.
“5. I profili descrivono il contenuto professionale delle attribuzioni proprie della categoria.
Nell'allegato A sono riportati, a titolo esemplificativo, alcuni profili relativi a ciascuna categoria.”
L'Allegato A) a detto CCNL - “Declaratorie” a sua volta prevede:
“Categoria C
“Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da: - Approfondite conoscenze mono specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la scuola superiore)
e un grado di esperienza pluriennale, con necessità di aggiornamento;
16 - Contenuto di concetto con responsabilità di risultati relativi a specifici processi produttivi/amministrativi;
- Media complessità dei problemi da affrontare basata su modelli esterni predefiniti e significativa ampiezza delle soluzioni possibili;
- Relazioni organizzative interne anche di natura negoziale ed anche con posizioni organizzative al di fuori delle unità organizzative di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) anche di tipo diretto. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale.
“Esemplificazione dei profili:
- lavoratore che, anche coordinando altri addetti, provvede alla gestione dei rapporti con tutte le tipologie di utenza relativamente alla unità di appartenenza.
- lavoratore che svolge attività istruttoria nel campo amministrativo, tecnico e contabile, curando, nel rispetto delle procedure e degli adempimenti di legge ed avvalendosi delle conoscenze professionali tipiche del profilo, la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati.
Appartengono, ad esempio, alla categoria i seguenti profili: esperto di attività socioculturali, agente di polizia municipale e locale, educatore asili nido e figure assimilate, geometra, ragioniere, maestra di scuola materna, istruttore amministrativo, assistente amministrativo del registro delle imprese.”.
L'art. 52 D. Lgs. n. 165/01 e s.m.i., dedicato alla “Disciplina delle mansioni”, nel testo ratione temporis in vigore (dall'8-8-2021 al 21-6-2023) stabilisce:
“1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a). L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione.”.
Alla luce della documentazione in atti, delle risultanze delle prove orali espletate, della normativa vigente in tema di pubblico impiego e del raffronto dell'attività in concreto svolta dall' con Pt_1
le previsioni del CCNL di Comparto, non risulta alcun demansionamento o mobbing attuato nei confronti del ricorrente, con conseguente insussistenza di alcun danno alla professionalità e alla persona a suo carico e di reintegra in altre mansioni.
Non è dovuto alcun risarcimento, non sussistendo danno risarcibile in mancanza di condotta illegittima del datore e di nesso di causalità tra la condotta illecita, dolosa o colposa, ed il danno subito dal lavoratore;
nessuno di tali elementi della fattispecie risulta accertata nel presente giudizio.
Le domande proposte dal ricorrente vanno pertanto respinte, mentre la particolare novità della controversia si ritiene giustificare la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
17
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da , Parte_1
nei confronti del , come sopra rappresentato, con ricorso depositato il Controparte_1
16/04/2022, nel contraddittorio delle altre parti, ogni ulteriore domanda, eccezione ed allegazione respinta, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Fissa in 60 giorni il termine per il deposito della sentenza.
AT, 17/10/24 Il Giudice
dott.ssa Germana Russo
18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MACERATA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice dott.ssa Germana Russo quale Giudice del Lavoro, all'udienza del 17-10- 2024, ai sensi dell'art. 429 c. p. c., ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA nella causa n. 277/22 R.G.C promossa da
, rappresentato e difeso dagli avv.ti L. Sartini e A.Pettinari ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso il loro studio in AT, via Ugo Foscolo, n. 20, come da procura allegata al ricorso;
RICORRENTE nei confronti di
, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
Paolo Parisella ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in AT, via Morbiducci, n. 21, come da procura allegata alla comparsa di costituzione;
CONVENUTO
Oggetto: demansionamento, reintegra nelle mansioni e risarcimento del danno.
Le parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16-4-2022, conveniva in giudizio il Parte_1 CP_1
chiedendo accertarsi e dichiararsi l'illegittimità della determinazione n. reg. gen. 179 n.
[...] reg. serv. 21 del 15/02/2022 avente ad oggetto la “mobilità interna del personale dipendente del settore “servizi polizia locale”” e conseguentemente disapplicarsi la stessa, accertarsi e dichiararsi il demansionamento/dequalificazione del ricorrente per effetto della deliberazione qui impugnata emessa dal Comune di AT nonché dichiararsi ed accertarsi il mobbing nei confronti del ricorrente per svuotamento di fatto di mansioni dal settembre 2021 all'attualità e per revoca/riconsegna dell'arma, conseguentemente condannarsi l'ente convenuto alla reintegra del
1 ricorrente nelle mansioni precedentemente svolte ovvero di AG di Polizia Locale Motociclista nonché al risarcimento, in via equitativa, dell'eventuale danno patrimoniale subito, ed esponeva: il dott. , il 26-9-2018, era stato assunto dal Comune di AT con contratto di Parte_1
lavoro a tempo indeterminato ed a tempo parziale, nel ruolo di AG di Polizia Locale Motociclista, come da contratto di lavoro che allegava;
il 19-7-2019, esso era stato trasformato in contratto di lavoro a tempo pieno;
il ricorrente, prima di entrare a far parte del Comando di Polizia Locale di AT, aveva già svolto l'attività di agente di Polizia Locale presso altri Comandi, in particolare a Civitanova
Marche, Porto Recanati, Numana, Osimo e Recanati;
egli aveva frequentato con successo e svolto corsi sempre nell'ambito della Polizia Municipale;
l'AG aveva svolto tutte le mansioni Pt_1 di Polizia Locale, dal rilevamento dei sinistri stradali all'ordine pubblico, dal servizio di pattuglia a quello di quartiere e durante il mercato, quindi tutte le mansioni che ogni AG svolgeva in strada;
dopo circa due anni dalla trasformazione del contratto di lavoro da part time a tempo pieno, nel mese di settembre 2021, l'AG di Polizia Locale era stato oggetto di trasferimento d'ufficio, Pt_1 ovvero collocato all'Ufficio Protocollo UOA della Polizia Locale, come da nota n. 114; ritenuto il suddetto trasferimento illegittimo ed immotivato, attraverso l'intervento del legale, il ricorrente era stato reintegrato all'Ufficio di Polizia Locale, ovvero aveva intervallato il sevizio presso l'Ufficio di
Protocollo con quello di AG di Polizia Locale;
il predetto trasferimento, atteso il rendimento quasi eccellente del ricorrente nello svolgimento dell'attività di AG di Polizia Locale, era stato oggetto di contestazione in quanto ritenuto illegittimo ed immotivato, considerato inoltre che non risultava che l'Ufficio Protocollo UOA della Polizia Locale abbisognasse di ulteriore forza lavoro;
l'attività di
Protocollazione, che il ricorrente aveva dovuto svolgere dal settembre al novembre 2021, sino al 3-
12-2021, consisteva nell'apporre protocolli agli atti interni del Comando e qualcuno a quelli esterni, ed era consistita anche nel fare semplici fotocopie o scannerizzazioni di documenti cartacei;
in particolare, la protocollazione era consistita nel protocollare dei documenti già protocollati con il timbro cartaceo e, pertanto, l'attività consisteva soltanto nel classificare le richieste di diritto di accesso per incidenti stradali che erano già state analizzate da altri colleghi;
nello specifico il ricorrente doveva predisporre un elenco di tutte le richieste di accesso per l'
[...]
; il ricorrente, nel suddetto periodo, era stato anche posto nelle condizioni Controparte_2
di non poter operare e lavorare a pieno, a causa della mancata disponibilità delle credenziali di accesso, in particolare dal 3 all'8 settembre 2021 egli non aveva avuto le credenziali di accesso al programma URBI Smart e, pertanto, era stato quasi nell'impossibilità oggettiva di svolgere le proprie mansioni;
dal 3-12-2021, era stato impiegato come vigile di quartiere nel centro storico di AT
e nel Rione Pace e in attività di polizia stradale ed amministrativa e di ordine pubblico, sino al 15-2-
2022, data di notifica della determinazione qui impugnata;
il 15-2-2022 gli era stata notificata la
2 determinazione qui impugnata, n. reg. gen. 179 n. reg. serv. 21 del 15/02/2022 “mobilità interna del personale dipendente del settore “servizi polizia locale””, ovvero la collocazione dello stesso presso l'Ufficio U.R.P., Archivio e Protocollo;
a seguito di detta determinazione, senza alcuna motivazione, al ricorrente era stato notificato anche il provvedimento con cui gli era stata revocata l'assegnazione dell'arma; dal 18 febbraio ai primi giorni di aprile 2022, egli non era stato posto in grado di esercitare a pieno le mansioni alle quali era stato adibito, in quanto non aveva più avuto alcun potere di firma degli atti non avendo ricevuto le credenziali per accedere a tutti i servizi;
inoltre, il medesimo non aveva avuto le credenziali complete in quanto era mancante il modulo anagrafe ovvero non gli era stato possibile entrare nel sistema informatico dei dati anagrafici, delle residenze e anche per le prenotazioni dei passaporti;
solo i primi giorni del mese di aprile 2022 gli era stata data la possibilità di prenotare gli appuntamenti presso la Questura di AT ed il Commissariato di Civitanova
Marche per il rilascio dei passaporti, nonché per il sistema informativo dei dati anagrafici;
pertanto, egli, sino ai primi giorni di aprile 2022, si era dovuto affidare ad altri colleghi dell'Ufficio per poter accedere a tutti i servizi ai quali era stato assegnato, ciò avendogli provocato un forte senso di disagio e frustrazione;
inoltre, il medesimo era stato collocato presso l'ufficio servizi cimiteriali, per alcune ore durante il mese di marzo 2022 senza alcuna formazione, attesa la particolarità delle mansioni, cosicché si era dovuto affidare alla collega per poter svolgere al meglio le proprie Testimone_1 mansioni;
all'attualità l era impiegato presso l'Ufficio URP e protocollo con mansioni di Pt_1
Front office, appuntamenti con i cittadini per il rilascio della carta di identità, certificati anagrafici, scanner di documenti, fotocopie e distribuzione di posta in arrivo fra i vari uffici;
a parere del medesimo era evidente che le nuove mansioni da lui svolte non erano aderenti alla specifica competenza tecnica professionale acquisita negli anni come agente di Polizia Locale;
l' con Pt_1
lettera protocollata in data 8-3-2022, aveva chiesto all'Amministrazione una relazione sulla eventuale perdita di indennità riconosciute nel profilo di AG di Polizia Locale, non avendo però ricevuto alcuna risposta.
In diritto, in via preliminare il ricorrente affermava la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario in relazione alle procedure di mobilità nella P.A., secondo quanto chiarito dalla recente sentenza del 28-9-2020, n. 5637 del Consiglio di Stato, che confermava il consolidato orientamento della giurisprudenza in materia: il giudice amministrativo non aveva giurisdizione sulla controversia in materia di procedure di mobilità nella Pubblica Amministrazione, in quanto non si era di fronte all'impugnativa di un atto di macroorganizzazione, di portata generale con il quale l'amministrazione organizzava i propri uffici, come ad es. gli atti che fissavano le dotazioni organiche e l'attuazione della riorganizzazione delle strutture amministrative centrali e periferiche, bensì, al contrario, di fronte ad atti che avevano mera portata ordinatoria di procedure di selezione che, per loro natura,
3 come le procedure di mobilità, incidevano sul rapporto di diritto privato dei dipendenti pubblici, cosicché l'impugnativa di tali atti e le controversie che ne derivavano non rientravano nella giurisdizione del giudice amministrativo, bensì in quella ordinaria.
Il ricorrente lamentava la violazione dell'art. 7 L. n. 241/90, l'illegittimità del provvedimento di revoca dell'assegnazione dell'arma, di cui alla determinazione n. reg. gen. 179 n. reg. serv. 21 del
15/02/2022, avente ad oggetto la “mobilità interna del personale dipendente del settore “servizi polizia locale””, alla quale era seguito il provvedimento di riconsegna dell'arma in dotazione;
l'Amministrazione, prima di procedere al collocamento del dipendente in altro Ufficio, avrebbe dovuto dare previa comunicazione dell'inizio del procedimento così come del pedissequo provvedimento di riconsegna dell'arma; il Comune che intendeva spostare un agente di polizia municipale da un ufficio operativo a un altro impiego amministrativo, revocandogli anche l'assegnazione dell'arma, doveva rispettare la L. n. 241/90 e documentare adeguatamente le proprie determinazioni;
trattandosi di un provvedimento discrezionale lesivo in modo rilevante della posizione giuridica del ricorrente, l'amministrazione comunale avrebbe dovuto comunicare al proprio dipendente l'avviso di cui all'art. 7 L. n. 241/90, onde consentirgli di partecipare al procedimento a cui era direttamente interessato (TAR Emilia Romagna sentenza n. 292 del 7-5-2012), dandogli la possibilità di formulare le proprie osservazioni;
l'Amministrazione Comunale non aveva documentato adeguatamente le proprie determinazioni in quanto nella determinazione oggetto di causa era scritto soltanto: “alcuni servizi di detta area sono sprovvisti di personale e non si procede con regolarità all'istruttoria delle pratiche assegnate in termini di efficienza, efficacia e definizione per cui si rende necessaria una mobilità interna alla stessa area Amministrativa”, senza indicare e specificare le reali carenze di organico dell'Ufficio Demografico e, pertanto, le esigenze di servizio;
l'Amministrazione non aveva assolto l'onere motivazionale di spiegare l'iter logico seguito per addivenire alla determinazione di non rinnovare l'assegnazione dell'arma al ricorrente e di trasferirlo ad altro servizio comunale;
la revoca dell'assegnazione dell'arma era letta come una sorta di punizione in quanto, solitamente, la determinazione veniva adottata a fronte di giustificati motivi che incidessero sulle capacità psico-fisiche dell'operatore; l'omissione, da parte dell'Amministrazione, della comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo ex art. 7 L. 7-8-1990 n. 241 nei confronti dei soggetti relativamente ai quali il provvedimento finale era destinato a produrre effetti diretti costituiva vizio di violazione di legge rilevabile, ex art. 8 L. cit., dal soggetto nel cui interesse la comunicazione era prevista, con conseguente illegittimità del provvedimento finale adottato;
se il giudicante avesse ritenuto inapplicabile nella fattispecie l'art. 7 L. 7-8-1990 n. 241, non avrebbe potuto comunque non ritenere illegittimo e punitivo il provvedimento con il quale era stata revocata l'assegnazione dell'arma, adottato senza alcuna motivazione giustificativa.
4 L rilevava altresì l'illegittimità del demansionamento, della dequalificazione e del Pt_1 trasferimento posti in essere;
egli era stato infatti oggetto di un primo trasferimento d'ufficio, in quanto era stato collocato nell'Ufficio Protocollo UOA della Polizia Locale, come da nota n. 114; il
15-2-2022, con la determinazione n. reg. gen. 179 n. reg. serv. 21 del 15/02/2022, avente ad oggetto
“mobilità interna del personale dipendente del settore “servizi polizia locale””, egli era stato collocato nell'Ufficio U.R.P., Archivio e Protocollo e, nel mese di marzo 2022, per alcune ore, presso l'Ufficio servizi cimiteriali senza alcuna formazione attesa la particolarità delle mansioni;
a suo parere, in violazione del D.P.R. n. 384/90, art. 81, l'amministrazione non aveva attivato la procedura di mobilità ordinaria, non aveva comunicato i posti disponibili e non aveva consentito la proposizione delle domande di trasferimento, non aveva proceduto ad alcuna valutazione comparativa delle stesse ovvero non aveva, nel caso di mobilità di ufficio, informato le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e quindi stipulato gli accordi di mobilità; nel caso non si fosse ritenuto applicabile alla fattispecie il cit. D.P.R., era comunque ravvisabile la violazione dell'art. 2103, co. 1 ultimo periodo, c. c., cioè il diritto del pubblico dipendente, in mancanza di specifiche discipline recate dai contratti collettivi, a non vedersi trasferire da unità produttive ad altre se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive;
lo ius variandi esercitato dall'Amministrazione attraverso la determinazione del 15-2-2022 non solo risultava illegittima nella sostanza ai sensi dell'art. 2013 c.c., ma non aveva neppure rispettato il precetto di cui al D. Lgs. n. 165/2001, art. 52, co. 1, che imponeva di adibire il prestatore di lavoro alle mansioni per le quali era stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti nell'ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi;
l'esercizio dello ius variandi datoriale, vigente l'art. 2013 c.c. nella formulazione anteriore alla novella operata con il D. Lgs. n. 81/15, trovava il suo limite nella salvaguardia del livello professionale raggiunto dal prestatore, sicché, pur in presenza dell'accorpamento convenzionale delle mansioni in una medesima qualifica, l'equivalenza doveva essere valutata in concreto dal giudice di merito, al fine di verificare che le nuove mansioni fossero aderenti alla specifica competenza tecnico professionale acquisita dal dipendente (Cass. civ. Sez. Lav. n. 28240 del 6-11-2018) e fossero tali da salvaguardare il livello professionale acquisito, in una prospettiva dinamica di valorizzazione della capacità di arricchimento del bagaglio di conoscenze ed esperienze (Cass. n. 5798/13; n. 16190/07; n. 17351/05), in coerenza con la statuizione della Cassazione a Sezioni Unite n. 25033/06, secondo cui il centro dell'art. 2013
c.c. era dato dalla protezione della professionalità acquisita dal prestatore di lavoro;
il ricorrente, assunto quale agente di Polizia Locale Motociclista, attesa la sua formazione professionale, si era visto svuotare di fatto di mansioni, lasciato inattivo su alcuni funzioni, per giorni e mesi in quanto privo di credenziali, ovvero gli erano stati affidati compiti ridottissimi rispetto a quanto lo stesso svolgeva quale AG di Polizia Locale;
quindi il medesimo non era stato e non era adibito a
5 mansioni proprie del profilo per il quale era stato assunto e la sottrazione pressoché integrale delle funzioni da svolgere costituiva ipotesi vietata nell'ambito del pubblico impiego (sentenze Cass. nn.
11835/2009, 11405/2010, 687/2014).
Il ricorrente lamentava inoltre la dequalificazione il demansionamento in rapporto al mobbing subito, in quanto dal settembre 2021 all'attualità egli era stato oggetto di continui, illegittimi, immotivati e punitivi provvedimenti, come ad es. la revoca dell'assegnazione dell'arma, il collocamento presso l'Ufficio del protocollo della Polizia Locale, il trasferimento presso l'Ufficio U.R.P., Archivio e
Protocollo e presso quello cimiteriale, al fine di essere adibito in mansioni totalmente diverse, con compiti ridottissimi ed assolutamente differenti rispetto alla professionalità acquisita e per la quale era stato assunto;
quindi il medesimo era stato oggetto, da diversi mesi, di condotte datoriali durature e reiterate discutibili;
l'assegnazione a mansioni inferiori rappresentava anche fatto potenzialmente idoneo a produrre una pluralità di conseguenze dannose, di natura sia patrimoniale sia non patrimoniale;
l'inadempimento datoriale poteva comportare un danno da perdita della professionalità di contenuto patrimoniale consistente sia nell'impoverimento della capacità professionale del lavoratore sia nella mancata acquisizione di un maggior saper fare, sia nel pregiudizio subito per la perdita di chance, cioè di ulteriori possibilità di guadagno o di ulteriori potenzialità occupazionali
(Cass. 10/6/2004 n. 11045); la violazione dell'art. 2103 c.c. poteva pregiudicare quel complesso di capacità e di attitudini definibile con il termine professionalità, economicamente valutabile, posto che esso rappresentava uno dei principali parametri per la determinazione del valore di un dipendente sul mercato del lavoro;
inoltre la modifica in peius delle mansioni era potenzialmente idonea a determinare un pregiudizio a beni di natura immateriale, anche ulteriori rispetto alla salute, atteso che, nella disciplina del rapporto di lavoro, numerose disposizioni assicuravano una tutela rafforzata del lavoratore, con il riconoscimento di diritti oggetto di tutela costituzionale, con la configurabilità di un danno non patrimoniale risarcibile ogni qual volta fossero violati, superando il confine dei sacrifici tollerabili, diritti della persona del lavoratore oggetto di peculiare tutela al più alto livello delle fonti;
la Corte di Cassazione a S. U. (Cass. 11/11/2008 nn. 26972, 26973, 26974, 26975), dichiarando risarcibile il danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale che determinasse, oltre alla violazione degli obblighi di rilevanza economica assunti con il contratto, anche la lesione di un diritto inviolabile della persona, aveva considerato che l'esigenza di accertare se, in concreto, il contratto tendesse alla realizzazione anche di interessi non patrimoniali, eventualmente presidiati da diritti inviolabili della persona, veniva meno nel caso in cui l'inserimento di interessi siffatti nel rapporto fosse opera della legge, come nel caso del contratto di lavoro, da considerare ipotesi di risarcimento dei danni non patrimoniali in ambito contrattuale legislativamente prevista;
la stessa
Corte aveva dedicato adeguato rilievo alla dignità personale del lavoratore che, in riferimento agli
6 artt. 2, 4 e 32 Cost., aveva costruito come diritto inviolabile, descrivendo quale lesione di tale diritto proprio "i pregiudizi alla professionalità da dequalificazione, che si risolvano nella compromissione delle aspettative di sviluppo della personalità del lavoratore che si svolge nella formazione sociale costituita dall'impresa"; dal riconoscimento costituzionale della personalità morale e della dignità del lavoratore derivava il diritto fondamentale di questi al pieno ed effettivo dispiegamento del suo professionalizzarsi espletando le mansioni che gli competevano;
dal compendio dei suddetti principi, si deduceva che, in questa materia, ci si trovava al cospetto di interessi sottesi ai limiti dell'esercizio dello ius variandi datoriale, di natura non disponibile, ed alla violazione di diritti tutelati da norme di rango costituzionale, il che imponeva di ritenere che la reintegrazione della situazione giuridica lesa dovesse essere piena, integrale, dovendo estendersi a tutto il periodo nel corso del quale si era protratta la condotta contra ius posta in essere dal datore;
il protrarsi nel tempo di una situazione illegittima quale il demansionamento del lavoratore non poteva essere inteso semplicemente come acquiescenza alla situazione imposta dal datore (Cass. 13/6/2014 n. 13485); inoltre la natura di illecito permanente che la Suprema Corte, con orientamento costante, aveva conferito alla condotta demansionante del datore di lavoro faceva sì che la pretesa risarcitoria fosse destinata a rinnovarsi in relazione al perpetuarsi dell'evento dannoso (Cass. 18/7/2013 n.17879) e che tale natura, impedendo il decorso della prescrizione fino al momento in cui il comportamento contra ius non fosse cessato, consentiva di ritenere insussistente alcun limite alla proposizione della domanda ed al conseguente soddisfacimento del diritto ad essa sotteso per tutta la durata in cui la condotta illecita era stata perpetuata (e sempre entro i termini della prescrizione di legge); competeva quindi al ricorrente il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno da dequalificazione sin dal momento in cui aveva avuto inizio la condotta antigiuridica della parte datoriale;
la dequalificazione ed il demansionamento avrebbero potuto comportare un pregiudizio economico in capo al ricorrente a causa del mancato riconoscimento di numerose indennità, quali quella di vigilanza, indennità di pubblica sicurezza, reperibilità, turnazioni, Fondo di previdenza integrativa complementare , straordinario Pt_2 festivo e notturno, indennità di vigilanza esterna;
quindi, nel caso in cui l' a causa delle Pt_1 mansioni svolte presso l'Ufficio U.R.P., Archivio e Protocollo, avesse dovuto perdere tutte le indennità collegate alla mansione di AG di Polizia Locale, il medesimo chiedeva procedersi ad una liquidazione equa per il periodo in cui si era protratta la condotta illegittima ed illecita.
Quanto sopra premesso, il ricorrente concludeva chiedendo:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, Sezione Lavoro, G.I. designando come per legge,
NEL MERITO:
7 “- accertare e dichiarare l'illegittimità della determinazione n. reg. gen. 179 n. reg. serv. 21 del
15/02/2022 “mobilità interna del personale dipendente del settore “servizi polizia locale”” e conseguentemente disapplicare la stessa;
“- accertare e dichiarare l'avvenuto demansionamento e/o dequalificazione del ricorrente per effetto della deliberazione n. reg. gen. 179 n. reg. serv. 21 del 15/02/2022 emessa dal Comune di AT;
“- accertare e dichiarare il mobbing a causa del demansionamento e/o dequalificazione delle mansioni svolte dal ricorrente attesa la determinazione n. reg. gen. 179 n. reg. serv. 21 del
15/02/2022;
“- conseguentemente condannare l'ente resistente alla reintegra del ricorrente nelle mansioni precedentemente svolte ovvero di AG di Polizia Locale Motociclista nonché condannare in via equitativa l'ente all'eventuale danno patrimoniale.
“Il tutto con rivalutazione monetaria e interessi legali dal sorgere all'effettivo soddisfo.
“Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento nonché accessori come per legge”.
Si costituiva ritualmente il in persona del Sindaco pro tempore, il quale, nel Controparte_1
contestare tutto quanto dedotto dal ricorrente, poiché infondato in fatto ed in diritto, strumentale, pretestuoso e privo di qualsiasi supporto probatorio, chiedeva il rigetto delle richieste avversarie, esponendo: il ricorrente, assunto presso il Comando di Polizia Locale di AT con mansioni di CP_ AG, lamentava di essere stato demansionato e dequalificato, ad opera dell' resistente, per avere quest'ultimo illegittimamente collocato il dipendente presso altro Ufficio e revocato il provvedimento di assegnazione dell'arma allo stesso in uso, omettendo di comunicare l'avvio del procedimento amministrativo ex art. 7 L. 7-8-1990 n. 241; il ricorrente lamentava, altresì, di essere stato oggetto, dal settembre 2021 all'attualità, di continui provvedimenti punitivi, potenzialmente lesivi della sua professionalità e delle sue possibilità di guadagno ed occupazionali, chiedendo il risarcimento del conseguente danno;
tutto ciò sulla base di una ricostruzione dei fatti errata e fuorviante;
il dr. era stato assunto alle dipendenze del Comune di AT il 26.9.2018, con Pt_1
contratto a tempo indeterminato parziale, trasformato in data 27.7.2019 a tempo pieno, con mansioni di AG di Polizia Locale Motociclista, appartenente alla categoria C, ex art. 3, co. 1, e Tabella allegato “A” del C.C.N.L. relativo al personale del Comparto Funzioni locali;
tuttavia, con determinazione n. reg. gen. 179 n. reg. serv. 21 del 15.2.2022, a seguito delle modifiche apportate alla struttura organizzativa dell'Ente ed in particolare al trasferimento delle funzioni dell'Ufficio
Demografico, già di competenza del Servizio Servizi al Cittadino, all'interno del Servizio di Polizia
Municipale, e vista l'impellente urgenza di sopperire alla carenza di organico in detto settore, uno dei più delicati e strategici per i servizi erogati alla cittadinanza, il ricorrente, Istruttore di Vigilanza (cat.
8 C-C1), era stato assegnato per mobilità interna d'ufficio a prestare la propria attività presso l'Ufficio
Demografico Urp Archivio e Protocollo, a decorrere dal 17.2.2022; trattandosi di mobilità infra- settoriale, il relativo provvedimento era stato adottato dal Dirigente del Servizio, Comandante Per_1
in quanto sia Anagrafe-Protocollo sia Polizia Locale erano sotto la sua direzione (infatti, solo se la mobilità del personale avveniva tra due settori diversi, diretti da Dirigenti diversi, allora la competenza dell'atto era del Segretario Generale); secondo quanto spiegato nella medesima
Determina, all'art. 3, esso era stato assunto “con carattere provvisorio e sperimentale ed efficacia sino a diverso successivo provvedimento in relazione al potenziamento e riorganizzazione del
Servizio legati”; la mobilità interna verso l'Ufficio Demografico Urp Archivio e Protocollo, poi, non aveva riguardato solo il ricorrente, bensì anche altri dipendenti, tutti in forza presso il Servizio di
Polizia Locale, tra i quali vi erano la dott.ssa (cat. D-D5), il cui trasferimento Persona_2
provvisorio era stato oggetto della medesima determinazione n. 179 del 15.2.2022, nonché CP
, Istruttore di Vigilanza (cat. C-C6), trasferito mediante determinazione n. 384/28 del
[...]
28.3.2022, e (cat. D-D2), trasferito con determinazione n. 642/61 del Controparte_5
18.5.2022, entrambi in via provvisoria;
con successiva determinazione n. reg. gen. 918 n. reg. serv.
89 del 14.7.2022, il Dirigente del Servizio di Polizia Locale, richiamate le precedenti determinazioni e dato atto della permanenza dell'esigenza di sopperire alla carenza di organico presso l'Ufficio
Demografico Urp Archivio e Protocollo, aveva prorogato fino al 30.11.2022, salvo ulteriori proroghe, la mobilità interna di tutti e quattro i suddetti dipendenti;
infine, con determinazione n. reg. gen. 1592
n. reg. serv. 151 del 29.11.2022, il Dirigente del Servizio di Polizia Locale, ricevuto il consenso degli interessati, aveva disposto il trasferimento definitivo presso l'Ufficio Demografico-Elettorale, con relativo cambio di profilo professionale, dei dipendenti e e Persona_2 Controparte_4 prorogato fino al 30.6.2023, salvo ulteriori proroghe, l'assegnazione all'Ufficio Demografico Urp
Archivio e Protocollo dei dipendenti e nelle more, il Parte_1 Controparte_5
resistente, al fine di sopperire alle carenze di organico temporaneamente coperte con le cit. CP_1 procedure di mobilità interna, aveva provveduto all'assunzione di n. 3 unità di cat. D, di cui 2 assegnate all'Ufficio Demografico, e di n. 2 unità di cat. C, assegnate entrambe all'Ufficio
Demografico e Protocollo;
tuttavia ben 3 delle predette unità, in particolare, Persona_3 Per_4
e , avevano chiesto ed ottenuto il congedo per maternità obbligatoria,
[...] Persona_5 circostanza che aveva reso necessario prorogare le assegnazioni provvisorie dell' e del Pt_1
CP_5
In diritto, il convenuto eccepiva: a) quanto all'asserita violazione dell'art. 7 L. n. 241/90 e CP_1 all'illegittimità del provvedimento di revoca assegnazione dell'arma, l' sosteneva che l'Ente, Pt_1
prima di procedere al collocamento del dipendente presso altro Ufficio ed alla riconsegna dell'arma,
9 avrebbe dovuto comunicargli l'avviso di cui all'art. 7 L. n. 241/90, onde consentirgli di partecipare al procedimento, dandogli la possibilità di formulare osservazioni in merito;
l'assunto era, però, infondato, in quanto, dall'esame della determinazione n. 179/2022, la mobilità attivata dall'Amministrazione Comunale nei confronti del ricorrente era di carattere provvisorio e sperimentale, dettata dall'esigenza di sopperire temporaneamente alla carenza di personale presso l'Ufficio di destinazione e di assicurare un'istruttoria delle pratiche più efficiente ed efficace;
considerata la provvisorietà di tale incarico, l'Amministrazione non era soggetta alle regole dettate dalla normativa richiamata dal ricorrente, ma soltanto, come chiarito dall'ARAN, alle “eventuali disposizioni in materia di mobilità interna autonomamente assunte dall'Ente” ed “al rispetto del vincolo di equivalenza delle mansioni, quando il trasferimento sia accompagnato anche dal mutamento di mansioni”; non erano vigenti norme e/o regolamenti che prevedessero l'apertura di un procedimento amministrativo prima di emettere un provvedimento di mobilità interna, specie se esso aveva carattere provvisorio e temporaneo;
la mobilità interna integrava una facoltà che l'Amministrazione comunale poteva esercitare autonomamente in presenza di ragioni tecnico- organizzative, come era peraltro espressamente specificato anche nel contratto individuale di assunzione del ricorrente, laddove era chiaramente indicato: “Per ragioni di servizio
l'Amministrazione, in linea con le norme vigenti in materia, può modificare la assegnazione della sede di lavoro del sig. assegnando il medesimo ad uno degli uffici o servizi del Comune, siti Pt_1 nel territorio comunale”; diverso era invece il caso del trasferimento in via definitiva di un dipendente ad un diverso Servizio, con conseguente mutamento del profilo professionale, come avvenuto per i dipendenti e i quali, con determinazione n. reg. gen. 1592 n. Persona_2 Controparte_4 reg. serv. 151 del 29.11.2022, erano stati trasferiti in via definitiva presso l'Ufficio Demografico-
Elettorale, con relativo cambio di qualifica professionale, per il quale l'Ente non solo aveva aperto un vero e proprio procedimento di mobilità interna, ma ne aveva anche acquisito il previo consenso;
infondato era anche l'assunto secondo cui il resistente non aveva documentato CP_1
adeguatamente le proprie determinazioni;
al contrario, nella determinazione in esame erano chiaramente spiegati sia le esigenze di servizio sia i motivi che avevano condotto l'Amministrazione
a disporre l'assegnazione del ricorrente ad un diverso Ufficio;
in relazione alle esigenze di servizio, nella determinazione in questione era chiaramente indicata “l'impellente urgenza di sopperire alla carenza di organico in uno dei settori delicati e strategici per i servizi erogati alla cittadinanza”, motivo specificatamente richiamato anche nella determinazione n. reg. gen. 918 n. reg. serv. 89 del
14.7.2022 e nella determinazione n. reg. gen. 1592 n. reg. serv. 151 del 29.11.2022, nelle quali, peraltro, si richiamava la deliberazione di G.C. n. 124 del 13.4.2022, avente ad oggetto
“Approvazione del Piano Triennale di Fabbisogno di Personale 2022-2024” nella quale, tra le altre
10 figure, erano previste le assunzioni di n. 3 unità di cat. D, di cui 2 da assegnare all'Ufficio
Demografico e di n. 2 unità di cat. C da assegnare entrambe all'Ufficio Demografico e Protocollo, considerate le cessazioni dovute a pensionamenti, dimissioni e trasferimenti;
segnalava in particolare le posizioni di assunta il 13.5.2022, in maternità obbligatoria fino al 16.3.2023, salvo Persona_3
proroghe per maternità facoltativa, assunta il 20.5.2022, in maternità obbligatoria Persona_4
fino al 15.3.2023, salvo proroghe per maternità facoltativa, e , assunta il 14.6.2022, Persona_5
rientrata dalla maternità obbligatoria il 29.11.2022 ma con orario ridotto per allattamento fino ad un anno del bambino;
dette circostanze dimostravano che l'esigenza posta alla base della mobilità interna era effettivamente quella della carenza di personale e che l'Amministrazione resistente si era prontamente attivata per l'assunzione di nuove figure da assegnare agli Uffici cui gli Agenti di Polizia
Locale erano stati temporaneamente destinati;
in relazione ai motivi che avevano condotto l'Amministrazione a inserire il ricorrente nella procedura di mobilità interna in esame, nella determinazione nr. 179 del 15.2.2022 era chiaramente indicato il possesso, da parte del ricorrente, delle attitudini, capacità professionale ed esperienza maturate anche in altri Enti, con mansioni anche relative alla protocollazione degli atti d'ufficio, avendo, in particolare, lo stesso ricoperto precedenti incarichi di tale natura presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Recanati;
infine anche presso l'Ufficio di Polizia Locale del Comune di AT, il ricorrente già svolgeva per buona parte del suo orario lavorativo, attività di protocollazione di atti, in particolare verbali di contravvenzione;
pertanto l'onere motivazionale era stato assolto in maniera più che compiuta dal Comune di AT;
quindi la determina impugnata era del tutto legittima ed era stata adottata in presenza di tutti i requisiti di legge: era infatti un provvedimento fondato su concrete esigenze tecnico-organizzative e fondate ragioni di servizio, di carattere provvisorio, adottato con procedura di mobilità interna infra-settoriale, con mantenimento in capo al dipendente del medesimo profilo professionale e svolgimento di mansioni equivalenti a parità di retribuzione;
b) quanto ai lamentati dequalificazione/demansionamento in rapporto al mobbing, il ricorrente sosteneva di essere stato, dal settembre 2021 all'attualità, oggetto di continui, illegittimi, immotivati e punitivi provvedimenti, qualificando come tali la revoca dell'assegnazione dell'arma ed il suo collocamento presso altri
Uffici, al fine di essere adibito a mansioni totalmente diverse, con compiti ridottissimi ed assolutamente differenti rispetto alla professionalità acquisita;
anche tali assunti erano infondati, non avendo mai l'Amministrazione resistente posto in essere comportamenti lesivi della dignità personale e/o professionale del dipendente, così come della sua salute, né condotte mobbizzanti, di qualsiasi natura;
la revoca dell'assegnazione dell'arma era infatti l'automatica conseguenza del provvisorio collocamento dell' presso l'Ufficio demografico, come specificato nella relazione n. 66/2022, Pt_1 prot. n. 13705/2022 del 15.2.2022; ugualmente infondato era l'assunto secondo cui l' sarebbe Pt_1
11 stato adibito a mansioni inferiori a quelle per le quali era stato assunto: in parte si trattava delle stesse mansioni già svolte (attività di protocollazione di atti di ufficio, cui era assegnato anche quando svolgeva funzioni di agente di Polizia Locale) ed in parte si trattava di mansioni equivalenti, da un punto di vista contrattuale, rispetto a quelle abituali e ricomprese nelle declaratorie del CCNL
Funzioni Locali per la categoria C di appartenenza;
anche la qualifica professionale era rimasta la stessa, e nessun pregiudizio economico gli era derivato in conseguenza del suo trasferimento, avendo lo stesso mantenuto la medesima retribuzione (livello C), l'indennità di vigilanza ed il diritto di svolgere lavoro straordinario, perdendo soltanto le indennità legate a particolari modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, quali il lavoro a turni o notturno;
a conferma dell'assoluta CP_ insussistenza di qualsiasi intento persecutorio e/o sanzionatorio in capo all' resistente ai danni dell' il convenuto evidenziava che presso di esso vi erano anche altri Agenti, in Pt_1 CP_1
forza presso il Comando di Polizia Locale e che svolgevano servizio in strada, che venivano adibiti ad attività all'interno degli Uffici, in regime di flessibilità ordinaria, a seconda delle necessità, ad es.
e ; ciò dimostrava che l'accusa di mobbing mossa dal ricorrente nei Persona_6 Per_7 confronti dell'Amministrazione comunale, oltre che infondata e pretestuosa, era temeraria, perché avanzata nella consapevolezza della carenza dei suoi presupposti di fatto;
ribadita l'insussistenza di qualsiasi ipotesi di demansionamento, dequalificazione e mobbing, le allegazioni del ricorrente circa il risarcimento del danno erano infondate, generiche e indeterminate, non essendo state evidenziate conseguenze pregiudizievoli di alcun genere;
l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità in materia affermava: “il danno da demansionamento - con tale intendendosi il danno
“esistenziale” che secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite ricomprende tutte o alcune delle diverse voci di danno (professionale, all'integrità psico-fisica o biologico, all'immagine p alla vita di relazione) - sussiste solo se il dipendente è in grado di fornire in giudizio una prova puntuale e specifica del danno subito e del nesso di causalità tra tale danno e il demansionamento, secondo le regole generali di ripartizione dell'onere della prova” (Cass. sent. n. 6572/06), poiché “il risarcimento del danno da demansionamento non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo, dell'esistenza di un pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare areddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno. Tale pregiudizio non è conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo rientrante nella suindicata categoria, sicché non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombendo sul lavoratore
12 l'onere di fornire la prova del danno e del nesso di causalità con l'inadempimento datoriale” (Cass. sent. n. 13484/18).
Il resistente concludeva quindi chiedendo: CP_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, contrariis reiectis, respingere le domande proposte dal dr. nei confronti del , in persona del Parte_1 Controparte_1
Sindaco pro tempore, perché infondate in fatto e diritto.
“Con vittoria di spese e competenze di lite”.
La causa, istruita sulla base delle produzioni documentali effettuate e delle prove testimoniali formulate dalle parti, all'odierna udienza, all'esito della discussione orale, veniva decisa come da dispositivo di cui era data lettura, con fissazione del termine di 60 giorni per il deposito della sentenza, stante la complessità delle questioni esaminate.
I testimoni escussi hanno consentito di accertare che: l'AG , dal settembre Parte_1
2021 sino al 3-12-2021, ma senza certezza quanto alle date, era stato collocato presso l'Ufficio
Protocollo UOA della Polizia Locale di AT;
il medesimo, in detto Ufficio, apponeva i protocolli agli atti interni del Comando e a quelli esterni e, a volte, quando occorreva farlo, in quanto “questo ufficio oltre al protocollo si occupa anche dell'infortunistica stradale e quindi a volte in relazione a questa ultima materia capita di scannerizzare la documentazione redatta es. verbali, referti medici ed altro da allegarsi al relativo fascicolo”, predisponeva fotocopie o scannerizzazioni di documenti cartacei, predisponeva un elenco di tutte le richieste di accesso per l' l' CP_2 Controparte_2
e, dal momento in cui era stato collocato in detto Ufficio, quanto all'accesso ai servizi,
[...] in particolare al programma URBI Smart, “portale del protocollo utilizzato dall'ufficio”,
“protocollava gli atti sia in entrata che in uscita”, senza che la testimone avesse informazioni precise
“circa le credenziali e il loro rilascio”, ritenendo però la stessa “che le avesse, altrimenti non avrebbe potuto protocollare” (si vedano le dichiarazioni della testimone ispettrice di Testimone_2 polizia locale presso il comando Polizia locale di AT dal 1986, rese all'udienza del 5-10-2023); il ricorrente, dal 18-2-2022, ma senza certezza sulla data, era stato collocato presso l'Ufficio U.R.P.,
Archivio e Protocollo del Comune di AT e fino ai primi di aprile 2022 aveva avuto a disposizione le credenziali di accesso ai servizi del predetto Ufficio, nonché il c.d. potere di firma degli atti con le relative credenziali e poteva entrare nel sistema informatico dei dati anagrafici, delle residenze e anche per le prenotazioni dei passaporti, “come tutti”, avendolo il testimone “verificato dal fatto che andando a vedere la firma digitale che appariva sui documenti risultava Parte_1
, potendo prenotare gli appuntamenti presso la Questura di AT ed il Commissariato di
[...]
Civitanova Marche per il rilascio dei passaporti, ed altresì accedere al sistema informativo dei dati anagrafici (si vedano le dichiarazioni del testimone dipendente del Testimone_3 CP_1
13 AT, addetto all'Ufficio Protocollo da oltre un decennio, rese all'udienza del 5-10-2023); la testimone ha riferito, in merito alle medesime circostanze: “Essendo lui addetto Persona_2 all'ufficio protocollo, ha avuto progressivamente le credenziali per operare al sistema informatico secondo le mansioni attribuitegli, ora non saprei specificare. Ovviamente, ad es., per quanto riguardava il settore dell'anagrafe, egli aveva esclusivamente la facoltà di accedere per verificare i dati, non essendo addetto all'anagrafe, bensì all'ufficio protocollo e ciò anche in aderenza a quanto previsto dalla normativa sulla privacy, che richiede apposita autorizzazione all'accesso ai dati” e, quanto al potere di firma degli atti con le relative credenziali, “nego che avesse potere di firma in quanto tale potere con efficacia verso l'esterno era attribuito esclusivamente al dirigente dell'ufficio
e a me in relazione alla mia posizione e solo per alcuni atti specifici come da lettera di incarico conferitomi, mentre man mano che è stato inserito nell'ufficio protocollo ha ottenuto le credenziali per le relative mansioni”, in relazione alla possibilità di ingresso nel sistema informatico dei dati anagrafici, delle residenze e anche per le prenotazioni dei passaporti;
infine le credenziali di accesso per poter accedere ai servizi dell'Ufficio U.R.P. Archivio e Protocollo gli erano “state fornite dal
CED su richiesta dell'ufficio, ora non saprei dire se da me personalmente” (si vedano le dichiarazioni rese all'udienza del 21-23-2024 dalla teste dipendente del Persona_2 CP_1 CP_1 dal 1997, all'attualità funzionario con elevata qualificazione, addetta ai servizi demografici dal febbraio-marzo 2022); la testimone ha ricordato: “Il ricorrente è venuto qualche giorno Testimone_1 presso l'ufficio dei servizi cimiteriali anche se da solo non ha svolto alcuna attività, nel senso che stava imparando, poi non è più stato presso questo ufficio. Poiché era già previsto che io da aprile passassi ad altro ufficio, si cercava una persona che avesse potuto sostituirmi da aprile in poi e nella ricerca di tale soggetto vi è stato inserito per qualche giorno il ricorrente per vedere se potesse andare. Io ho fatto vedere a lui man mano le attività da me svolte”, non ricordando “quanti giorni sia rimasto lì, comunque ricordo che anche lui disse di non sentirsela di proseguire in quell'ufficio.
Le mansioni erano svolte esclusivamente da me” (si vedano le dichiarazioni rese all'udienza del 21-
3-2024 dalla testimone dipendente del di AT dal 2017, funzionario Testimone_1 CP_1 amministrativo addetto all'Ufficio Anagrafe sia all'attualità sia nell'aprile 2022, in precedenza addetta ai servizi cimiteriali); la teste ha riferito: “Io sono addetta all'Ufficio Persona_6 verbali e quindi distinto da quello protocollo, comunque ho constatato che senz'altro avrà svolto anche attività di protocollazione degli atti interni presso l'ufficio infortunistica della polizia locale”; circa le carenze di organico dell'Ufficio Demografico Urp Archivio e Protocollo del Comune di
AT ed il fatto che taluni Agenti in forza presso il Comando di Polizia Locale del Comune di
AT (tra cui e ) oltre a svolgere servizio in strada, venissero Persona_6 Per_7
quotidianamente adibiti a detto Ufficio, in regime di flessibilità ordinaria, la teste ha ricordato:
14 “Confermo che effettivamente ci andavamo perché era un momento di particolare scopertura di organico e comunque non andavamo quotidianamente, andavamo 2 o 3 gg. a settimana all'incirca ciascuno di noi. Ci andiamo tuttora” (si veda quanto riferito all'udienza del 5-10-2023 dalla testimone ispettrice di polizia locale del Comune di AT dal 2000); il teste Persona_6
, quanto al fatto che il ricorrente, prima di essere assegnato provvisoriamente all'Ufficio Per_7
Demografico Urp Archivio e Protocollo, avesse svolto le medesime mansioni di protocollazione di atti d'ufficio, presso l'omologo Ufficio del Comune di Recanati ed anche quando era addetto all'Ufficio di Polizia Locale del Comune di AT, ha ricordato: “Lui mi ha raccontato che ha prestato questo servizio anche a Recanati mentre presso la polizia locale di AT tutti sanno svolgere e svolgono attività di protocollazione e quindi presumo che l'abbia svolta anche lui” e, quanto al fatto che taluni Agenti in forza presso il Comando di Polizia Locale del Comune di AT
(tra cui e ), oltre a svolgere servizio in strada, venissero quotidianamente Persona_6 Per_7 adibiti a detto Ufficio, in regime di flessibilità ordinaria: “Confermo, questa attività è svolta continuativamente, anche tuttora, ma non ogni giorno, nel senso che dobbiamo regolarci anche sulla base delle esigenze di servizio interne al nostro ufficio” (si veda quanto dichiarato all'udienza del 5-
10-2023 dal teste , sovrintendente capo della Polizia locale del Comune di AT da Per_7
fine 2008); secondo quanto ricordato da , comandante della Polizia locale e dirigente Persona_8 anche dell'Ufficio Anagrafe del Comune di AT, l' prima di essere assegnato Pt_1 provvisoriamente all'Ufficio Demografico Urp Archivio e Protocollo, aveva svolto le medesime mansioni di protocollazione di atti d'ufficio, presso l'omologo Ufficio del Comune di Recanati ed anche quando era addetto all'Ufficio di Polizia Locale del Comune di AT: “l'ho desunto sia vedendo il suo curriculum sia in un periodo in cui io stesso avevo svolto attività di vice comandante
e comandante presso la Polizia locale di Recanati”; a seguito della mobilità interna, la qualifica professionale del ricorrente era rimasta immutata, avendo egli mantenuto la medesima retribuzione, relativa al livello C, l'indennità di vigilanza ed il diritto di svolgere lavoro straordinario;
a causa delle carenze di organico dell'Ufficio Demografico Urp Archivio e Protocollo, alcuni Agenti in forza presso il Comando di Polizia Locale del Comune di AT (tra cui e ) Persona_6 Per_7
oltre a svolgere servizio in strada, erano stati quotidianamente adibiti a detto Ufficio, in regime di flessibilità ordinaria, “ed anche altri agenti della polizia locale di AT oltre ai due indicati nel capitoli”, precisando il “sono dirigente anche dell'Ufficio Anagrafe del Comune di AT Per_1
e quindi ho confermato per conoscenza diretta le circostanze di cui al capitolo 4 e inoltre mi è stato riferito questo anche dal dirigente addetto all'ufficio personale” (si vedano le dichiarazioni rese all'udienza del 5-10-2023 da , comandante della Polizia locale del Persona_8 Controparte_1 dal 1979 e all'attualità anche dirigente dell'Ufficio Anagrafe del medesimo Comune).
15 Deve rilevarsi innanzitutto che la disciplina relativa al procedimento amministrativo non è applicabile in tema di rapporto di lavoro pubblico, considerato che nell'esecuzione di detto rapporto il datore di lavoro pubblico esercita i medesimi poteri del datore privato.
Quanto allo ius variandi all'interno del medesimo ufficio non si ritengono necessarie le attività procedurali richiamate dal ricorrente, trattandosi di variazioni ammissibili, peraltro nel caso specifico in via provvisoria e comunque per necessità urgenti e documentate dell'Ente pubblico, alla luce delle carenze di personale evidenziate e alla necessità comunque di fornire il servizio pubblico previsto in favore dei cittadini/utenti.
L'assegnazione dell'arma è collegata allo svolgimento di servizi diversi da quelli assegnati al ricorrente, quale quello presso l'Ufficio Demografico Urp Archivio e Protocollo.
Inoltre, il CCNL per il personale del Comparto Funzioni locali stabilisce:
“3. Il sistema di classificazione del personale.
“1. Il sistema di classificazione è articolato in quattro categorie denominate, rispettivamente, A, B,
C e D. Per il personale della categoria D è prevista la istituzione di una area delle posizioni organizzative, secondo la disciplina degli artt. 8 e ss.
“2. Ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. n. 29 del 1993 , come modificato dal D. Lgs. n. 80 del 1998, tutte le mansioni ascrivibili a ciascuna categoria, in quanto professionalmente equivalenti, sono esigibili.
L'assegnazione di mansioni equivalenti costituisce atto di esercizio del potere determinativo dell'oggetto del contratto di lavoro.
“3. L'assegnazione temporanea di mansioni proprie della categoria immediatamente superiore costituisce il solo atto lecito di esercizio del potere modificativo. Essa, fino a diversa disciplina contrattuale, è regolata dai commi 2-4 dell'art. 56 del D. Lgs. n. 29 del 1993 come modificato dal D.
Lgs. n. 80 del 1998.
“4. Le categorie sono individuate mediante le declaratorie riportate nell'allegato A, che descrivono
l'insieme dei requisiti professionali necessari per lo svolgimento delle mansioni pertinenti a ciascuna di esse.
“5. I profili descrivono il contenuto professionale delle attribuzioni proprie della categoria.
Nell'allegato A sono riportati, a titolo esemplificativo, alcuni profili relativi a ciascuna categoria.”
L'Allegato A) a detto CCNL - “Declaratorie” a sua volta prevede:
“Categoria C
“Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da: - Approfondite conoscenze mono specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la scuola superiore)
e un grado di esperienza pluriennale, con necessità di aggiornamento;
16 - Contenuto di concetto con responsabilità di risultati relativi a specifici processi produttivi/amministrativi;
- Media complessità dei problemi da affrontare basata su modelli esterni predefiniti e significativa ampiezza delle soluzioni possibili;
- Relazioni organizzative interne anche di natura negoziale ed anche con posizioni organizzative al di fuori delle unità organizzative di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) anche di tipo diretto. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale.
“Esemplificazione dei profili:
- lavoratore che, anche coordinando altri addetti, provvede alla gestione dei rapporti con tutte le tipologie di utenza relativamente alla unità di appartenenza.
- lavoratore che svolge attività istruttoria nel campo amministrativo, tecnico e contabile, curando, nel rispetto delle procedure e degli adempimenti di legge ed avvalendosi delle conoscenze professionali tipiche del profilo, la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati.
Appartengono, ad esempio, alla categoria i seguenti profili: esperto di attività socioculturali, agente di polizia municipale e locale, educatore asili nido e figure assimilate, geometra, ragioniere, maestra di scuola materna, istruttore amministrativo, assistente amministrativo del registro delle imprese.”.
L'art. 52 D. Lgs. n. 165/01 e s.m.i., dedicato alla “Disciplina delle mansioni”, nel testo ratione temporis in vigore (dall'8-8-2021 al 21-6-2023) stabilisce:
“1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a). L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione.”.
Alla luce della documentazione in atti, delle risultanze delle prove orali espletate, della normativa vigente in tema di pubblico impiego e del raffronto dell'attività in concreto svolta dall' con Pt_1
le previsioni del CCNL di Comparto, non risulta alcun demansionamento o mobbing attuato nei confronti del ricorrente, con conseguente insussistenza di alcun danno alla professionalità e alla persona a suo carico e di reintegra in altre mansioni.
Non è dovuto alcun risarcimento, non sussistendo danno risarcibile in mancanza di condotta illegittima del datore e di nesso di causalità tra la condotta illecita, dolosa o colposa, ed il danno subito dal lavoratore;
nessuno di tali elementi della fattispecie risulta accertata nel presente giudizio.
Le domande proposte dal ricorrente vanno pertanto respinte, mentre la particolare novità della controversia si ritiene giustificare la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
17
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da , Parte_1
nei confronti del , come sopra rappresentato, con ricorso depositato il Controparte_1
16/04/2022, nel contraddittorio delle altre parti, ogni ulteriore domanda, eccezione ed allegazione respinta, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Fissa in 60 giorni il termine per il deposito della sentenza.
AT, 17/10/24 Il Giudice
dott.ssa Germana Russo
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