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Sentenza 18 agosto 2025
Sentenza 18 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 18/08/2025, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Firenze Sezione Lavoro composta dai magistrati dott. Flavio Baraschi presidente dott. Elisabetta Tarquini consigliera rel. dott. Stefania Carlucci consigliera
All'udienza del 23.1.2025, esito della camera di consiglio, come da dispositivo separato, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 213/2024
promossa da
- appellante - Pt_1
Avv.ti Alessandro Funari, Marco Fallaci e Silvano Imbriaci
contro
- appellato - Controparte_1
Avv.te Giulia Sampieri e Miria Zucchelli
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 127/2024 del Tribunale di Pisa giudice del lavoro, pubblicata il 26.3.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L' impugna davanti a questa Corte la sentenza 26.3.2024 Pt_1 del Tribunale di Pisa che, in accoglimento delle domande svolte da ha condannato l'istituto, quale Controparte_1 gestore per legge del Fondo di garanzia, a corrispondere all'assicurato la somma di € 14.084,33, corrispondente al TFR da lui maturato alle dipendenze della società Servizi Contabili
s.a.s. di AM ER AN & C.
2. I fatti rilevanti ai fini del decidere sono pacifici o risultano comunque da documenti e possono riassumersi nei termini che seguono.
3. E' in primo luogo pacifico che sia stato dipendente di CP_1
Servizi Contabili s.a.s. dal 9.1.2007 al 31.1.2016. Neppure vi
è questione in ordine alla circostanza che il lavoratore (che, dopo la cessazione del rapporto con la società, già dal 1.2.2016 fino al 31.1.2019, era stato dipendente dell'impresa individuale di ER AN AM), si fosse rivolto, nell'ottobre 2019, all' del lavoro, per ottenere il CP_2 pagamento sia delle spettanze di fine rapporto maturate alle dipendenze di Servizi Contabili, sia di ulteriori crediti retributivi riferiti al rapporto con l'impresa individuale di
AM. Ne era seguita una diffida accertativa, emessa da
ITL nel gennaio 2020, relativa, per quanto interessa, all'importo del TFR di cui è causa.
4. In esito il lavoratore aveva tentato l'esecuzione mobiliare contro la società e il socio accomandatario, senza esito.
Quindi, nel novembre 2020, sul presupposto che la società non fosse un soggetto fallibile, aveva chiesto l'intervento del
Fondo di Garanzia, che aveva però respinto la domanda, motivando il diniego come segue: “Il lavoratore non ha cercato di realizzare il proprio credito in modo serio ed adeguato in quanto ha richiesto accesso ispettivo dopo circa 4 anni dalla cessazione del rapporto con la Sas, pur riprendendo immediatamente a lavorare alle dipendenze del socio accomandatario”. Una motivazione sostanzialmente ribadita dal provvedimento che aveva respinto il ricorso amministrativo.
5. aveva allora agito davanti al Tribunale di Pisa, CP_1 chiedendo la condanna del Fondo a corrispondergli il TFR
2 maturato alle dipendenze di Servizi Contabili. In ricorso aveva argomentato l'illegittimità del diniego, assumendo di avere diligentemente esperito i rimedi esecutivi in concreto praticabili, per ottenere il pagamento dall'obbligato principale.
Per contro sarebbe stato del tutto irrilevante il fatto che egli si fosse rivolto all'ITL solo nel 2019, dato che la legge non avrebbe imposto tempi prestabiliti per l'accesso al Fondo, se non quelli previsti dal procedimento previdenziale, essi senz'altro rispettati nella specie.
6. Si era costituito l' per resistere, ribadendo gli argomenti Pt_1 già posti, in sede amministrativa, a fondamento del rigetto della domanda.
7. Il Tribunale ha sostanzialmente condiviso la tesi attrice e ha accolto il ricorso, ritenendo che avesse dato prova, con CP_1 la documentazione relativa all'esecuzione mobiliare, della
“situazione di insufficienza totale delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro inadempiente, tale da escludere la necessità” per il lavoratore “di dovere necessariamente esperire procedure esecutive”, segnatamente quelle immobiliari, che sarebbero apparse, già prima facie, infruttuose o aleatorie.
8. L' impugna la pronuncia davanti a questa Corte e ne Pt_1 chiede la riforma e per questo il rigetto delle domande della controparte, affidando le proprie ragioni a due motivi.
9. Con il primo, pregiudiziale di rito, assume la nullità della sentenza per un vizio di costituzione del giudice, in quanto il processo sarebbe stato trattato e deciso da una giudice onoraria, mai effettivamente delegata per tale trattazione.
10. Con il secondo motivo, di merito, l'istituto lamenta che il Tribunale non abbia effettivamente motivato in ordine alle difese svolte dall'ente stesso in memoria di costituzione,
3 quanto ai tempi dell'azione esecutiva, esperita dal lavoratore a distanza di anni dalla cessazione del rapporto. In tal modo la controparte, secondo l'appellante, avrebbe reso più difficile il recupero del dovuto, dato che, nelle more, la società avrebbe potuto cancellarsi dal registro delle imprese o cessare l'attività
e chiudere sedi, tutti eventi che avrebbero potuto ridurre o elidere la sua garanzia patrimoniale.
11. Si è costituito l'appellato, per resistere, argomentando l'infondatezza dell'impugnazione avversaria. Più specificamente, quanto al merito, la parte privata ha ribadito gli argomenti già svolti davanti al Tribunale.
12. In ordine all'eccezione pregiudiziale, ha assunto in primo luogo l'inesistenza del lamentato vizio di costituzione del giudice, in quanto la giudice onoraria, che aveva trattato e deciso la causa, sarebbe stata a ciò specificamente designata con provvedimento del luglio 2023 della presidente vicaria del
Tribunale di Pisa. L'appellato ha dedotto comunque, in diritto,
l'inidoneità dell'asserito vizio, anche ove in ipotesi esistente, a determinare una qualche conseguenza sulla decisione emessa dalla giudice onoraria, facendosi, a suo dire, questione solo di riparto tabellare degli affari all'interno del medesimo ufficio.
La parte privata ha concluso quindi per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
13. Così riassunta la presente vicenda processuale, la Corte ritiene l'appello infondato.
14. E' innanzi tutto infondata già in fatto l'eccezione di nullità della sentenza per vizio di costituzione del giudice ex art. 158 c.p.c., che forma oggetto del primo motivo.
15. Dal fascicolo telematico del processo di primo grado si rileva infatti come la causa fosse stata originariamente assegnata al giudice del lavoro dott. Piragine, che aveva
4 disposto la trattazione scritta con termine per il deposito di note fino a 10 giorni prima del 23.3.2023, data che aveva fissato per l'udienza, destinata a essere sostituita dallo scambio delle note.
16. In ragione della grave patologia del giudice assegnatario
(che, come risulta dagli atti delle parti e noto al collegio, è poi deceduto nel corso del procedimento), la decisione non era stata resa e la causa si trovava in attesa dello scioglimento della riserva (in effetti assunta alla scadenza del termine assegnato per le note) nel luglio del 2023. Essa era quindi senz'altro tra “gli altri procedimenti in riserva” (diversi dai licenziamenti) in numero di 105, di cui dice il provvedimento di riassegnazione, adottato, in data 13.7.2023, dalla presidente vicaria del Tribunale di Pisa e anch'esso agli atti del fascicolo di primo grado.
17. Da quel provvedimento si ricava che i 105 procedimenti furono tutti riassegnati alla giudice onoraria dott. Ciccone (che ha deciso la presente lite), salvo quelli che eccedevano i limiti generali della delega, in favore dei giudici onorari, previsti dalla legge, dalle tabelle dell'ufficio e dallo stesso provvedimento del luglio 2023. Limiti nei quali è pacifico rientrasse la presente causa, trattandosi di una controversia di previdenza e assistenza obbligatoria (espressamente menzionata quindi dalla lettera b) del comma 12 dell'art. 10
D.L.gs. 116/2017, tra quelle nelle quali può essere delegata al giudice onorario anche la decisione), di valore inferiore al limite (di 50.000 euro), previsto per la delega in favore del
GOP, dallo stesso provvedimento del luglio 2023. Deve quindi concludersi che la giudice onoraria abbia legittimamente trattato e deciso la presente lite, così che il motivo va, per ciò solo, respinto, senza che occorra esaminare la questione, in
5 diritto, degli effetti del presunto vizio sulla decisione di primo grado.
18. Del pari è infondato il secondo motivo, che attiene al merito della pretesa della parte privata, per quanto in effetti il
Tribunale non abbia espressamente motivato in ordine all'argomento dell' , relativo all'assunta inidoneità della Pt_1 tentata esecuzione forzata a rappresentare un serio e adeguato tentativo di escussione del patrimonio dell'obbligato principale, in ragione dei tempi di tale tentativo, successivo di circa quattro anni alla cessazione del rapporto di lavoro di con la società. CP_1
19. L'argomento dell' è tuttavia destituito di Pt_1 fondamento. Osserva in proposito il collegio come sia pacifico che la parte privata abbia agito il suo credito nel rispetto dei termini di decadenza e di prescrizione, dato che il credito per
TFR non era certamente prescritto nei confronti del datore di lavoro quando è stato richiesto l'intervento del Fondo di garanzia e la procedura previdenziale è stata svolta nella scansione temporale prevista dalla legge. E, assunto questo dato, nessuna norma precludeva al lavoratore di agire nei tempi che riteneva congrui, salva la prova di una condotta abusiva e fraudolenta, del fatto cioè che l'inerzia fosse stata dolosamente preordinata a consentire al datore di lavoro di disperdere i suoi beni, così da addossare il debito all' . Che Pt_1
è un fatto che nemmeno l'istituto afferma e di cui non vi è la minima evidenza, essendo in contrario del tutto verosimile che il lavoratore non abbia inteso agire per il recupero coatto del credito finché era dipendente dell'impresa individuale della stessa persona che era stato legale rappresentante e socio illimitatamente responsabile della società (la denuncia all'ispettorato segue, infatti, di pochi mesi la fine di questo
6 secondo rapporto di lavoro ed è preceduta dalla rivendicazione stragiudiziale, sia del credito di cui qui si controverte, sia di altri maturati alle dipendenze di AM in proprio).
20. D'altra parte, l'istituto non contesta sotto alcun diverso profilo l'adeguatezza del tentativo di escussione del patrimonio, della società e del socio illimitatamente responsabile, come operato dall'assicurato e quindi la sufficienza dell'esecuzione mobiliare, intrapresa inutilmente, ad attestare l'incapienza di entrambi. Una simile contestazione non vi era infatti in primo grado e non vi è oggi, dato che l'appellante non ha in alcun modo confutato il capo della sentenza che ha ritenuto non necessaria, ai fini dell'accesso alle prestazioni del Fondo, l'esecuzione immobiliare, in quanto verosimilmente infruttuosa. Deve quindi concludersi che sussistano tutti i presupposti per l'intervento del Fondo di garanzia. Il secondo motivo va pertanto respinto e con esso, integralmente, l'appello.
21. Le spese del grado, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
22. A norma del comma 17 dell'art. 1 legge 29.12.2012,
n.228 deve infine darsi atto che sussistono i presupposti processuali per l'applicazione all'appellante della disposizione dell'art. 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, respinge l'appello e condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado che liquida in € 1.984,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge. A norma del comma 17 dell'art. 1 legge 29.12.2012, n.228 dà atto che sussistono i presupposti processuali per l'applicazione
7 all'appellante della disposizione dell'art. 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 23.1.2025
Il Presidente
Dott. Flavio Baraschi
La consigliera est. dott. Elisabetta Tarquini
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