TAR Roma, sez. IV, sentenza 07/04/2026, n. 6267
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Ordinanza cautelare 29 marzo 2022
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Ordinanza collegiale 23 giugno 2025
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Sentenza 7 aprile 2026

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  • Rigettato
    Violazione dell'art. 54 del cod. navigazione. Violazione di legge, e in particolare degli artt. 1, 2, 3 e 10-bis l. 241/1990 e art. 97 della Costituzione. Eccesso e sviamento di potere (difetto assoluto e, comunque, erroneità dei presupposti) – Difetto assoluto di istruttoria e di motivazione – Motivazione apparente – Erroneità di fatto e di diritto – Travisamento – Illogicità manifesta – Contraddittorietà – Perplessità- Abnormità – Sviamento – Arbitrarietà – Violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza, imparzialità, giusto procedimento e buon andamento dell’azione amministrativa.

    Il Tribunale ha ritenuto che la concessione fosse scaduta nel 2001 e che il pagamento dei canoni non sostituisse il formale provvedimento di rinnovo. La natura demaniale dell'area è stata confermata dalla documentazione prodotta, inclusa la licenza edilizia originaria e il verbale di delimitazione. L'art. 49 del codice della navigazione prevede l'acquisizione allo Stato delle opere non amovibili alla scadenza della concessione.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione della disciplina di settore e, in particolare, dell’art. 1, comma 18, del d.l. n. 194/2009 e dell’art.34 duodecies del d.l. 179/2012

    Il Tribunale ha ritenuto queste norme inapplicabili poiché la concessione era già scaduta prima delle date di riferimento per le proroghe previste.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione della disciplina di settore e in particolare dell’articolo 34-duodecies del d.l. 179/2012 e art. 1, co. 682 e 683 della l. 31 dicembre 2018, n. 145 (c.d. legge di bilancio 2019)

    Il Tribunale ha ritenuto queste norme inapplicabili poiché la concessione era già scaduta prima delle date di riferimento per le proroghe previste.

  • Rigettato
    Violazione o falsa applicazione dell’art. 7 comma 9 duodevicies legge n. 125/2015, come successivamente modificato dal decreto milleproroghe n.244/2016, convertito nella legge n.19/2017 e art.1 comma 684 legge n. 145/2018.

    Il Tribunale ha ritenuto queste norme inapplicabili poiché la concessione era già scaduta prima delle date di riferimento per le proroghe previste.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 54 del cod. navigazione. Violazione di legge, e in particolare degli artt. 1, 2, 3 e 10-bis l. 241/1990 e art. 97 della Costituzione. Eccesso e sviamento di potere (difetto assoluto e, comunque, erroneità dei presupposti) – Difetto assoluto di istruttoria e di motivazione – Motivazione apparente – Erroneità di fatto e di diritto – Travisamento – Illogicità manifesta – Contraddittorietà – Perplessità- Abnormità – Sviamento – Arbitrarietà – Violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza, imparzialità, giusto procedimento e buon andamento dell’azione amministrativa.

    Il Tribunale ha ritenuto che la concessione fosse scaduta nel 2001 e che il pagamento dei canoni non sostituisse il formale provvedimento di rinnovo. La natura demaniale dell'area è stata confermata dalla documentazione prodotta, inclusa la licenza edilizia originaria e il verbale di delimitazione. L'art. 49 del codice della navigazione prevede l'acquisizione allo Stato delle opere non amovibili alla scadenza della concessione.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione della disciplina di settore e, in particolare, dell’art. 1, comma 18, del d.l. n. 194/2009 e dell’art.34 duodecies del d.l. 179/2012

    Il Tribunale ha ritenuto queste norme inapplicabili poiché la concessione era già scaduta prima delle date di riferimento per le proroghe previste.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione della disciplina di settore e in particolare dell’articolo 34-duodecies del d.l. 179/2012 e art. 1, co. 682 e 683 della l. 31 dicembre 2018, n. 145 (c.d. legge di bilancio 2019)

    Il Tribunale ha ritenuto queste norme inapplicabili poiché la concessione era già scaduta prima delle date di riferimento per le proroghe previste.

  • Rigettato
    Violazione o falsa applicazione dell’art. 7 comma 9 duodevicies legge n. 125/2015, come successivamente modificato dal decreto milleproroghe n.244/2016, convertito nella legge n.19/2017 e art.1 comma 684 legge n. 145/2018.

    Il Tribunale ha ritenuto queste norme inapplicabili poiché la concessione era già scaduta prima delle date di riferimento per le proroghe previste.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 54 del cod. navigazione. Violazione di legge, e in particolare degli artt. 1, 2, 3 e 10-bis l. 241/1990 e art. 97 della Costituzione. Eccesso e sviamento di potere (difetto assoluto e, comunque, erroneità dei presupposti) – Difetto assoluto di istruttoria e di motivazione – Motivazione apparente – Erroneità di fatto e di diritto – Travisamento – Illogicità manifesta – Contraddittorietà – Perplessità- Abnormità – Sviamento – Arbitrarietà – Violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza, imparzialità, giusto procedimento e buon andamento dell’azione amministrativa.

    Il Tribunale ha ritenuto che la concessione fosse scaduta nel 2001 e che il pagamento dei canoni non sostituisse il formale provvedimento di rinnovo. La natura demaniale dell'area è stata confermata dalla documentazione prodotta, inclusa la licenza edilizia originaria e il verbale di delimitazione. L'art. 49 del codice della navigazione prevede l'acquisizione allo Stato delle opere non amovibili alla scadenza della concessione.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione della disciplina di settore e, in particolare, dell’art. 1, comma 18, del d.l. n. 194/2009 e dell’art.34 duodecies del d.l. 179/2012

    Il Tribunale ha ritenuto queste norme inapplicabili poiché la concessione era già scaduta prima delle date di riferimento per le proroghe previste.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione della disciplina di settore e in particolare dell’articolo 34-duodecies del d.l. 179/2012 e art. 1, co. 682 e 683 della l. 31 dicembre 2018, n. 145 (c.d. legge di bilancio 2019)

    Il Tribunale ha ritenuto queste norme inapplicabili poiché la concessione era già scaduta prima delle date di riferimento per le proroghe previste.

  • Rigettato
    Violazione o falsa applicazione dell’art. 7 comma 9 duodevicies legge n. 125/2015, come successivamente modificato dal decreto milleproroghe n.244/2016, convertito nella legge n.19/2017 e art.1 comma 684 legge n. 145/2018.

    Il Tribunale ha ritenuto queste norme inapplicabili poiché la concessione era già scaduta prima delle date di riferimento per le proroghe previste.

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Quinta Ter, ha pronunciato sentenza sul ricorso proposto da un privato avverso note di Roma Capitale rigettanti l'istanza di estensione della durata di una concessione demaniale marittima e ordinanti lo sgombero di un'area occupata da un cottage ad uso residenza estiva. Il ricorrente, deducendo una lunga occupazione in forza di concessioni demaniali rinnovate senza soluzione di continuità per oltre cinquant'anni, contestava la natura demaniale del bene, l'asserita scadenza del titolo concessorio e la legittimità degli ordini di sgombero. In particolare, lamentava la violazione dell'art. 54 del Codice della Navigazione, la carenza di istruttoria e motivazione, l'erroneità dei presupposti, il travisamento dei fatti e la violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza. Con motivi aggiunti, impugnava ulteriori provvedimenti di ingiunzione di sgombero e atti connessi. Roma Capitale si era costituita in giudizio chiedendo il rigetto dei ricorsi.

Il TAR Lazio ha rigettato il ricorso e i motivi aggiunti, ritenendoli infondati. In primo luogo, ha accertato la natura demaniale dell'area in questione, ricompresa nel demanio marittimo in base alla licenza edilizia originaria e ai verbali di delimitazione. Ha poi chiarito che, ai sensi dell'art. 49 del Codice della Navigazione e dell'art. 25 del relativo Regolamento di esecuzione, le opere non amovibili costruite su suolo demaniale marittimo si acquisiscono allo Stato alla scadenza della concessione, senza necessità di diffida o costituzione in mora. Ha escluso l'applicabilità delle disposizioni in materia di rinnovo automatico delle concessioni turistico-ricreative al caso di specie, trattandosi di una concessione ad uso residenziale, e ha negato la configurabilità di un rinnovo tacito o di un legittimo affidamento basato sul mero pagamento dei canoni. Ha altresì respinto le censure relative al difetto di istruttoria e alla violazione dell'art. 10-bis della L. 241/1990, evidenziando la complessità dell'istruttoria svolta e la possibilità di contraddittorio. Le spese processuali sono state compensate, data la parziale novità della vicenda.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. IV, sentenza 07/04/2026, n. 6267
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 6267
    Data del deposito : 7 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo