Ordinanza cautelare 29 marzo 2022
Ordinanza collegiale 23 giugno 2025
Sentenza 7 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 07/04/2026, n. 6267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6267 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06267/2026 REG.PROV.COLL.
N. 12390/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12390 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Elena Provenzani, Stefano Zunarelli e Vincenzo Cellamare, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del terzo in Roma, piazza SS. Apostoli, 66;
contro
Roma Capitale, in persona del sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Rita Caldarozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via del Tempio di Giove, 21;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
“- della nota di Roma Capitale prot. n. -OMISSIS- agosto 2021 ricevuta in pari data contenente rigetto dell'istanza di estensione della durata della concessione ai sensi dell'art. 1, comma 682, 683 e 684 della legge n.145/2015 e ordine di sgombero dell'area demaniale marittima di mq 90 di cui mq 26 coperti occupati da un cottage ad uso residenza estiva, -OMISSIS-, in lungomare -OMISSIS-, Ostia Lido;
- della nota di Roma Capitale prot. n. -OMISSIS- maggio 2021 contenente ordine allo sgombero da ogni arredo e suppellettile e alla riconsegna delle chiavi dell'area demaniale marittima di mq 90 di cui mq 26 coperti occupati da un cottage ad uso residenza estiva, -OMISSIS-, in lungomare -OMISSIS-, Ostia Lido, in difetto del quale con conferimento in discarica degli arredi e suppellettili con ristoro dei costi a carico del ricorrente;
quanto al ricorso per motivi aggiunti,
- della determinazione dirigenziale rep. N. -OMISSIS-dicembre 2021 notificata in data 16 dicembre 2021, contenente ingiunzione di sgombero immediato dell'area demaniale marittima di mq 90 di cui 26 coperti da un cottage ad uso residenza estiva, -OMISSIS- -OMISSIS-, Ostia Lido”;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 30 giugno 2025 :
“DEL VERBALE DI DELIMITAZIONE N. -OMISSIS-8.2017 (ALL.1) NONCHÉ DELLA NOTA DI TRASMISSIONE PROT.-OMISSIS-12.2024, DELL’AGGIORNAMENTO LIENA SID TUTTI ATTI CONOSCIUTI CON IL DEPOSITO DI DOCUMENTI DA PARTE DI ROMA CAPITALE DEL 31.03.2025 NONCHÉ DI OGNI ALTRO ATTO NON CONOSCIUTO ANCORCHÉ LESIVO;
- della Determinazione Dirigenziale rep. N. -OMISSIS-/12/2021 notificata in data 16.12. 2021, contenente ingiunzione di sgombero immediato dell’area demaniale marittima di mq 90 di cui 26 coperti da un Cottage ad uso residenza estiva, -OMISSIS- -OMISSIS-, Ostia Lido”;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , del codice del processo amministrativo;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 27 marzo 2026 il dott. GI RA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso all’esame l'interessato ha impugnato, previa sospensione dell’efficacia, la nota prot. n. -OMISSIS-agosto 2021, ricevuta in pari data, con cui Roma Capitale ha rigettato l’istanza di proroga della concessione demaniale marittima dallo stesso presentata e ha reiterato ordine di sgombero dell'area demaniale marittima di mq 90 di cui mq 26 coperti, occupati da un cottage ad uso residenza estiva, -OMISSIS-, in lungomare -OMISSIS-, Ostia Lido;
2. Premette il ricorrente che
- l’area fa parte dell’ ex complesso residenziale Maresole, realizzato dalla Maresole srl in forza della licenza di costruzione rilasciata il 9 gennaio 1957, costituito da vari cottage e da una struttura centrale che ospita la mensa-ristorante, le cucine, il bar, l’ufficio turistico e l’alloggio dei custodi;
- la Maresole, completata la costruzione, in possesso di un atto di sottomissione per anticipata occupazione ma non ancora concessionaria dell’area demaniale, affidava in locazione i cottage agli utenti/condomini;
- nel 1967 la Capitaneria di porto di Roma acquisiva il complesso e assegnava i singoli cottage in concessione agli originari conduttori; la famiglia dell’attuale ricorrente occupa l’area demaniale e il cottage in oggetto fin dal 1964 (concessione n. -OMISSIS-/1966 a nome dei fratelli -OMISSIS-) cui accede il sig. -OMISSIS- (concessione n.-OMISSIS-1988 sino alla n.-OMISSIS-1997), sulla base di regolari concessioni demaniali rinnovate, senza soluzione di continuità, per oltre cinquant’anni, allo scopo di mantenervi un cottage ad uso residenza estiva;
- l’ultimo titolo rilasciato a favore della parte ricorrente è la concessione n. -OMISSIS-2011, rilasciata da Roma Capitale, con validità dal I gennaio 2008 al 31 dicembre 2013, in adesione alla determina dirigenziale n. -OMISSIS- luglio 2011;
- definito il passaggio delle competenze di gestione dei beni demaniali in questione al Comune di Roma, quest’ultimo avviava un procedimento per il rinnovo del titolo che non ha mai concluso;
- il mancato riscontro espresso alla richiesta di rinnovo costituiva prassi ordinaria e prevista in molti atti di concessione di quegli anni, nei quali si leggeva che la richiesta di rinnovo, corredata dalla corresponsione del canone per gli anni 1998-2001, avrebbe determinato una rinnovazione provvisoria del rapporto concessivo con licenza limitata fino al rilascio di nuovo titolo di godimento, ovvero sino alla formale notifica di rigetto dell’istanza medesima;
- la rinnovazione del rapporto concessorio in essere col ricorrente, fino al 31 dicembre 2013, sarebbe dimostrata dalla condotta dell’Amministrazione, pienamente conformativa della legittimazione dell’occupazione, come comprovato: i) dagli ordini di introito relativi al pagamento dei canoni demaniali (e non indennizzi per occupazione abusiva) per gli anni 2002- 2010 – tutti puntualmente corrisposti insieme agli oneri accessori; ii) dalla nota prot. -OMISSIS-giugno 2011, con cui veniva comunicato al ricorrente che l’Ufficio stava procedendo all’istruttoria per il rilascio della concessione;
- con la nota della Regione Lazio prot. -OMISSIS-dicembre 2017 veniva riconosciuta la proroga ex art. 7, comma 9- duodevicies , del decreto-legge n. 7-OMISSIS-2015 ad una concessione del medesimo complesso;
- il mancato formale rinnovo del titolo concessorio comportava il coinvolgimento del ricorrente in un’indagine ispettiva della Guardia di finanza che interessava tutti gli 86 concessionari dell’ ex complesso Maresole, sfociata in un giudizio penale, tuttora in corso, per la presunta occupazione abusiva di un’area demaniale, e nell’adozione di un sequestro preventivo;
- il richiedente, inizialmente nominato custode dell’area sequestrata, successivamente riceveva verbale di revoca della custodia;
- in data 21 aprile 2021 Roma Capitale notificava al ricorrente l’ordine di sgombero dell’immobile prot. n.-OMISSIS-, a cui il destinatario replicava con osservazioni presentate in data 26 maggio 2021;
- l’ordine di sgombero veniva impugnato con un separato ricorso innanzi a questo Tribunale, che accoglieva l’istanza cautelare;
- faceva seguito la nota -OMISSIS- giugno 2021 oggetto del presente gravame, con cui l’Amministrazione ha diffidato il ricorrente “all’esito del dissequestro e della successiva consegna del bene a Roma Capitale” allo sgombero dell’immobile da ogni arredo e suppellettile in esso contenuto e alla riconsegna delle chiavi entro trenta giorni, con espressa avvertenza che “in difetto, si provvederà all’esecuzione forzosa dello sgombero e al conferimento in discarica degli arredi e delle suppellettili presenti al suo interno a prescindere dal loro valore materiale residuale, con ristoro dei costi eventualmente necessari a vostro carico”.
3. Avverso la nota gravata il ricorrente ha articolato le seguenti censure:
I. Violazione dell’art. 54 del cod. navigazione. Violazione di legge, e in particolare degli artt. 1, 2, 3 e 10-bis l. 241/1990 e art. 97 della Costituzione. Eccesso e sviamento di potere (difetto assoluto e, comunque, erroneità dei presupposti) – Difetto assoluto di istruttoria e di motivazione – Motivazione apparente – Erroneità di fatto e di diritto – Travisamento – Illogicità manifesta – Contraddittorietà – Perplessità- Abnormità – Sviamento – Arbitrarietà – Violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza, imparzialità, giusto procedimento e buon andamento dell’azione amministrativa. Sostiene il ricorrente che, a fronte delle reiterate istanze di rinnovo del titolo concessorio, l’Amministrazione, senza mai fornire alcuna risposta formale (sino all’ultima istanza di rinnovo del 2013, da intendersi rigettata con la nota del 15 aprile 2021), avrebbe consentito la prosecuzione dell’occupazione, legittimandola con le richieste di ordini di introito per canoni demaniali marittimi e comunicazioni attestanti la pendenza di istruttoria per il rilascio della concessione; non vi sarebbe alcuna prova della natura demaniale del cottage oggetto dell’ordine di sgombero;
II. Violazione e falsa applicazione della disciplina di settore e, in particolare, dell’art. 1, comma 18, del d.l. n. 194/2009 e dell’art.34 duodecies del d.l. 179/2012;
III. Violazione e falsa applicazione della disciplina di settore e in particolare dell’articolo 34-duodecies del d.l. 179/2012 e art. 1, co. 682 e 683 della l. 31 dicembre 2018, n. 145 (c.d. legge di bilancio 2019);
IV. Violazione o falsa applicazione dell’art. 7 comma 9 duodevicies legge n. 125/2015, come successivamente modificato dal decreto milleproroghe n.244/2016, convertito nella legge n.19/2017 e art.1 comma 684 legge n. 145/2018.
4. Con i successivi motivi aggiunti del 22 febbraio 2022 l'interessato ha quindi impugnato la determinazione dirigenziale rep. N. -OMISSIS-dicembre 2021, notificata in data 16 dicembre 2021, contenente ingiunzione di sgombero immediato dell’area demaniale marittima di mq 90 di cui 26 coperti da un Cottage ad uso residenza estiva, -OMISSIS- -OMISSIS-, Ostia Lido.
5. Con i secondi motivi aggiunti la parte ricorrente ha quindi impugnato anche il verbale di delimitazione n. -OMISSIS-agosto 2017, nonché la nota di trasmissione, prot. -OMISSIS-dicembre..2024, dell’aggiornamento linea sid, tutti atti conosciuti con il deposito di documenti da parte di Roma Capitale del 31 marzo 2025.
6 Si è costituita in giudizio Roma Capitale chiedendo l’integrale reiezione dei ricorsi e dei motivi aggiunti.
7. All’udienza di smaltimento dell’arretrato del 27 maggio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
8. In disparte le eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dall’Amministrazione capitolina, il ricorso e i motivi aggiunti sono infondati.
9. L'interessato contesta quindi l’intervenuta scadenza della concessione n. -OMISSIS-1989, rinnovata a suo nome sino alla concessione n. -OMISSIS-1998, con validità dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 2001, su cui si fonda l’ordine di sgombero gravato; contesta, altresì, la natura demaniale dell’area su cui insiste il cottage.
10. La doglianza non convince.
Con riferimento alla natura demaniale dell’area, come evidenziato da Roma Capitale in sede difensiva, nell’originaria licenza edilizia n.-OMISSIS-1957, rilasciata dal Comune di Roma alla società Maresole, è specificato: “si raccomanda, inoltre, che in sede esecutiva venga tenuto presente quanto appresso: 1) – l’arenile libero, convenientemente sistemato prevedendo la messa in opera di beverini in erogazione diretta opportunatamente distribuiti, nonché piste interne onde evitare faticosi percorsi sulla sabbia bollente, non dovrà risultare inferiore a mq 10 per posto cabina; 2) – I cottage dovranno avere: pavimento sollevato non meno di m.0,50 dall’arenile”.
11. In proposito, Roma Capitale ha prodotto la nota del 14 agosto 2017 di trasmissione del verbale di delimitazione n. -OMISSIS- agosto 2017, approvato con il decreto n. -OMISSIS- maggio 2018 da parte delle Direzione marittima del Lazio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con cui è stata effettuata una ricognizione delle aree e che conferma la ricomprensione delle aree in argomento tra i beni demaniali, non avendo la delimitazione del 1976, sulla scorta della quale sono state negli anni rilasciate le concessioni, subito variazioni.
12. Tanto considerato, il cottage in questione è dunque, indubbiamente, insistente su di un tratto di arenile/spiaggia, compreso ex lege nel demanio marittimo.
13. D’altra parte, con la nota -OMISSIS- del 2018 in atti, non oggetto di gravame da parte del ricorrente, viene evidenziata: 1. la natura demaniale del bene concesso, 2. la natura pubblica del bene concesso, 3. la temporaneità del diritto di superficie, 4. la cessazione di diritto della concessione alla scadenza del termine, 5. la circostanza che le opere non amovibili restano acquisite allo stato alla scadenza della concessione.
14. In proposito, con riferimento ai beni edificati su suolo demaniale marittimo dato in concessione, l’art. 49 del codice della navigazione stabilisce che, in mancanza di diversa previsione, alla scadenza della concessione demaniale le opere inamovibili edificate con regolare titolo abilitativo e in conformità al regime urbanistico vigente all’atto dell’edificazione, restano acquisite allo Stato, salva la facoltà del medesimo, di ordinarne la demolizione.
15. In tal senso l'atto di incameramento (redazione del testimoniale e del verbale di constatazione) delle opere valutate come inamovibili ai sensi dell'art. 49 citato assume carattere puramente ricognitivo di un effetto ope legis prodottosi, indipendentemente dalla determinazione in parola, al venire in rilievo dei previsti presupposti fattuali.
16. Si rammenta, inoltre, che ai sensi dell’art. 25 del D.P.R. n. 328 del 15 febbraio 1952 “ Approvazione del Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione”, scaduto il termine della concessione demaniale marittima, “questa si intende cessata di diritto senza che occorra alcuna diffida o costituzione in mora”.
17. Peraltro, i titoli concessori demaniali marittimi, rilasciati e rinnovati dal competente Ministero della marina mercantile, portavano in allegato il rilievo planovolumetrico delle strutture (cabine/cottage) assegnate e, in merito, si dichiarava che trattavasi di “Concessioni a scopo privato costituite da opere acquisite allo Stato ” ; pertanto i manufatti (cabine/cottage), oggetto di detti titoli concessori, erano già da intendersi come bBeni acquisiti dallo Stato ai sensi dell’art. 49 del codice della navigazione.
18. La demanialità del bene in questione ex art. 822 c.c. comporta, ex se , l’automatica applicazione della disciplina contenuta nell’art. 823, comma 2, c.c. e, per l’effetto, la possibilità di agire anche in via di autotutela, in mancanza del titolo legittimante.
19. Quanto all’art. 10 della legge n. 8-OMISSIS-2001, invocato al ricorrente a sostegno dell’intervenuta proroga del titolo concessorio, si ricorda che la disposizione ha sostituito il comma 2 dell’art. 1 del decreto-legge n. 400/1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 494/1993, con la seguente previsione: “Le concessioni di cui al comma 1, indipendentemente dalla natura o dal tipo degli impianti previsti per lo svolgimento delle attività, hanno durata di sei anni. Alla scadenza si rinnovano automaticamente per altri sei anni e così successivamente ad ogni scadenza, fatto salvo il secondo comma dell'articolo 42 del codice della navigazione ”.
20. La previsione è stata oggetto di interpretazione autentica mediante l’art. 13 della legge n. 172/2003, secondo cui “Le parole: "Le concessioni di cui al comma 1” di cui al comma 2 dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dall'articolo 10 della legge 16 marzo 2001, n. 88, si interpretano nel senso che esse sono riferite alle sole concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, quali indicate nelle lettere da a) ad f) del comma 1 del medesimo articolo 01”.
21. Il comma 2 è stato poi abrogato dalla legge 15 dicembre 2011 n. 217 (Legge comunitaria 2012), “al fine di chiudere la procedura di infrazione n. 200-OMISSIS-4908 nonché al fine di rispondere all'esigenza degli operatori del mercato di usufruire di un quadro normativo stabile che, conformemente ai principi comunitari, consenta lo sviluppo e l'innovazione dell'impresa turistico-balneare-ricreativa”.
22. La previsione di rinnovo automatico di sei anni in sei anni, in ogni caso, si applicava alle sole concessioni con finalità turistico-ricreative e non anche a quelle residenziali o abitative, quale quella di specie, non rientranti in nessuna delle previsioni di cui al primo comma dell’art. 1 d.l. 400/93.
23. La giurisprudenza che si è pronunciata sull’ambito di applicazione del comma 2 dell’art. 1 del decreto-legge n. 400/1993, come modificato dalla legge n. 8-OMISSIS-2001, ha poi affermato che esso è limitato “alle sole concessioni aventi finalità turistico-ricreativa” e che per tale deve intendersi “una concessione finalizzata all’esercizio di impresa turistico-ricreativa, e non anche una concessione finalizzata alla conduzione di abitazione privata a titolo personale, ancorché a fini di turismo personale” (così Tar Lazio, sez. II- quater, n. 974/2022; Consiglio di Stato, sez. VI, n. 874/2010).
24. In tal senso va pure considerato che la proroga automatica delle concessioni di beni demaniali attribuite ad uso esclusivo di privati, senza previo esperimento di procedure di gara, si pone in contrasto con i principi generali di concorrenzialità e di naturale destinazione dei beni pubblici ambientali alla pubblica fruizione ed è quindi ammessa per periodi temporalmente limitati (cfr. Tar Lazio, sez. II- quater , n. 1426/2021), posto che solo l’esigenza di soddisfare esigenze di carattere non meramente privato ma formalmente “collettivo” può essere ritenuta idonea a giustificare una sottrazione potenzialmente prolungata all’utilizzazione pubblica di un’area demaniale (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, n. 874 del 2010; Tar Lazio, sez. II- ter , n. 9873/2008 e sez. II- bis n. 9194/2015).
25. Né può ritenersi che nel ricorrente si sia creato un legittimo affidamento al rilascio della concessione demaniale in ragione del fatto di aver continuato a pagare i relativi canoni, posto che, anche in questo caso, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che, in mancanza dell'atto formale di rinnovo, l'aspirante concessionario non ha titolo alcuno ad utilizzare il bene demaniale e versa in una situazione di detenzione senza titolo, tanto che la circostanza che l'amministrazione abbia introitato le somme che il concessionario assume di aver versato a titolo di canone per il periodo successivo alla scadenza della concessione non è, di per sé, idonea a sostituire il formale provvedimento di concessione del bene e assume il significato di incameramento di quanto dovuto a ristoro (parziale) della persistente occupazione del bene (cfr. Tar Lazio, sez. II, 5 luglio 2007, n. 6057 e Cons. Stato, Sez. VI, 10 febbraio 1976 n. 71, sentenze citate dal T.A.R. Lazio, n. 9569 del 2008).
26. Tanto considerato, “in presenza di un rapporto concessorio scaduto ormai da molti anni e mai rinnovato, Roma Capitale aveva l'obbligo - come per tutti i casi analoghi, senza possibilità di distinzioni a seconda di una maggiore o minore meritevolezza degli interessi perseguiti - di procedere al recupero dell'immobile di proprietà comunale già assentito in concessione” (cfr. Cons. Stato, Sez. VII, 23 agosto 2024, n.7220).
27. Difatti, “La volontà di obbligarsi della P.A. non può desumersi per implicito da fatti o atti, dovendo essere manifestata nelle forme richieste dalla legge, tra le quali l’atto scritto ad substantiam , e pertanto nei confronti di essa non è configurabile il rinnovo tacito del contratto, né rileva, per la formazione del contratto stesso, un mero comportamento concludente, anche se protrattosi per anni” (così Cass. civ., Sez. III, 11 novembre 2015, n. 22994, citata dal diniego impugnato; nello stesso senso v. pure Cass. civ., Sez. III, 10 giugno 2005, n. 12323; id., 12 febbraio 2002, n. 1970; id., 11 gennaio 2000, n. 188).
28. Ciò osservato, nella documentazione versata in giudizio dal ricorrente non si riscontrano atti che avvalorano una proroga ovvero un rinnovo della concessione dal dicembre 2001 fino al 2013 del bene demaniale.
29. Ne consegue l’inapplicabilità delle proroghe ex lege di cui alla normativa citata le quali, a partire dalla proroga di cui all’art. 7, comma 9- duodevicies del decreto-legge n. 7-OMISSIS-2015, si applicano alle concessioni in essere ad una certa data, ovvero al 31 dicembre 2013.
Essendo già scaduta ben prima di tale termine, nessuna proroga poteva estendersi alla concessione di cui si tratta.
30. Inconferente è poi il richiamo alle circolari del MIT, inapplicabili alle concessioni ad uso residenziale, quali quelle rilasciate per il complesso demaniale Maresole.
31. Quanto, ancora, alla dedotta avvenuta formazione del silenzio-assenso, osserva il Collegio che, nonostante l'ampliamento della sua portata conseguente alla novella, intervenuta nel 2005, dell'art. 20 della legge n. 241 del 1990, l'ambito suo proprio è quello dei provvedimenti autorizzatori e non anche, come per il caso di specie, quello dei provvedimenti concessori (v. Consiglio di Stato, sez. V, n. 3449/2024).
32. A ciò si aggiunga che “la giurisprudenza ha evidenziato come gli atti di rinnovo implichino una rivalutazione della compatibilità dell’attività consentita al privato con le ragioni di interesse pubblico (Cass. civ., Sez. I, 23 marzo 1985, n. 2089) e come all’istanza di rinnovo della concessione non possa essere attribuito valore automatico, occorrendo, di volta in volta, una nuova valutazione e istruttoria dello stato dei luoghi (Cass. civ., Sez. Un., 22 dicembre 2010, n. 25985)” (così Consiglio di Stato, sez. VII, n. 220/2024).
33. Nemmeno appare decisiva la delibera regionale del 24 aprile 2008 richiamata dal ricorrente, relativa al rinnovo delle concessioni per finalità turistico-ricreative, dalla quale si evince in ogni caso che il Comune provvederà con provvedimento espresso di rilascio del titolo rinnovato o di revoca motivata, con esclusione di qualsivoglia automatismo.
34. Priva di pregio è pure la denunciata violazione dell’art. 1, comma 684, della legge n. 145/2018 che troverebbe applicazione per le concessioni con finalità abitativo-residenziale (a differenza del comma 682 della legge n. 145/2018 citato, relativo alle concessioni con finalità turistico-ricreative), atteso che la norma fa pur sempre riferimento alle concessioni demaniali marittime già oggetto di proroga ai sensi del decreto-legge n. 7-OMISSIS-2015, convertito nella legge n. 125/2015, ovvero alle concessioni in essere al 31 dicembre 2013, e dunque non alla concessione di causa.
35. Ulteriormente va respinto il profilo di doglianza con cui l'interessato denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 49 e 54 del codice della navigazione, nonché l’eccesso di potere per perplessità, irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà dell’atto che vizierebbero il provvedimento imponendo da un lato lo sgombero sul presupposto della natura demaniale del cottage e dall’altro, nell’incertezza sull’avvenuto incameramento del manufatto, demanda ad altro ufficio l’attivazione di un procedimento inconciliabile con lo sgombero.
Il motivo è infondato.
Come già rilevato da questa Sezione (sentenza 7 aprile 2025, n. 6854), l’art. 49 del codice della navigazione prevede che, “Salvo che sia diversamente stabilito nell’atto di concessione, quando venga a cessare la concessione, le opere non amovibili, costruite sulla zona demaniale, restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso o rimborso, salva la facoltà dell’autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato. In quest’ultimo caso, l’amministrazione, ove il concessionario non esegua l’ordine di demolizione, può provvedervi d’ufficio a termini dell’art. 54”, il provvedimento gravato, respinta la richiesta di estensione della validità del titolo concessorio ai sensi dell’art. 1, commi 682, 683 e 684 della legge 145/2018 e dato atto della non ottemperanza all’intimazione di sgombero di cui alla nota del 29/4/2021, ha disposto lo sgombero dell’area demaniale di mq 86 di cui 34 coperte da un cottage ad uso residenza estiva “al fine di liberarla da cose di esclusiva proprietà dell’occupante, sine titulo , nel termine perentorio di giorni trenta dalla notifica del provvedimento con la contestuale riconsegna delle chiavi”.
Demanda inoltre al competente ufficio, “in mancanza dei presupposti di quanto disposto dall’art. 49 del Codice della Navigazione, di predisporre gli atti che ingiungono al contravventore di rimettere le cose in pristino entro il termine a tal fine stabilito”.
Dalla lettura del provvedimento non si ravvisa alcuna perplessità o dubbio in merito alla natura demaniale del bene di cui è stato ordinato lo sgombero.
La determina, nella parte in cui ordina il ripristino, è perfettamente conforme alla previsione di cui all’art. 49 del codice della navigazione, che fa esplicito riferimento all’art. 54 dello stesso codice, nell’ipotesi in cui l’autorità abbia esercitato la prevista facoltà.
Nessun dubbio può pertanto sorgere in merito alla natura demaniale del bene di cui si chiede lo sgombero da parte dell’Agenzia del demanio che ne accertava la consistenza, attesa la perfetta coincidenza con l’atto concessorio originario nel quale il ricorrente sostiene essere subentrato.
Dal documento invocato dall'interessato a riprova del subentro, tuttavia, non si ricava alcuna autorizzazione al suddetto subentro, ma esclusivamente l’autorizzazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 del decreto legislativo n. 374/1990 (…) senza che ciò comporti – in ogni caso – alcun tipo di coinvolgimento o corresponsabilità da parte dell’Autorità doganale in relazione ad ogni altro atto emesso o negato da altre Amministrazioni.
La suddetta autorizzazione dell’Agenzia delle dogane è datata 22 luglio 2005 ed è relativa al divieto di eseguire costruzioni in prossimità della linea doganale e nel mare territoriale, così condizionando ogni altra autorizzazione, e viene inviata al Comune di Roma con la richiesta di notizie circa l’esito della richiesta di concessione di competenza.
Ciò che l’autorizzazione rilasciata dall’Agenzia delle dogane conferma è solo che l’opera è situata su area demaniale.
Si rileva, inoltre, che lo stesso titolo originario del 1964 concedeva l’occupazione di una zona demaniale marittima e le opere ivi insistenti della superficie con perfetta coincidenza con l’area di cui si chiede la riconsegna e lo sgombero delle opere amovibili con la determina impugnata.
36. Infondate sono, infine, le censure di difetto di istruttoria e di violazione dell’art. 10- bis della legge 241/1990 per non avere l’Amministrazione dato riscontro alle osservazioni del ricorrente, atteso che, come emerge dalla documentazione in atti, la nota gravata si inserisce a conclusione di una complessa e articolata istruttoria, nella quale il ricorrente ha avuto possibilità di contraddire con l’Amministrazione.
37. Per tutto quanto esposto, il ricorso e i motivi aggiunti sono infondati e vanno pertanto respinti.
38. La parziale novità della vicenda trattata giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione quinta- ter ), definitivamente pronunciando sul ricorso e i motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
GI DA, Presidente
Silvia Piemonte, Primo Referendario
GI RA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI RA | GI DA |
IL SEGRETARIO