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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 17/10/2025, n. 3824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3824 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, dott. Vincenzo Maria
SC ha pronunziato all'udienza del 17.10.2025 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 13469 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 vertente
TRA
, c.f.: , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dagli avv.ti Pasquale Mirizzi e Saverio Carone;
Opponente
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. IO Antonio
Ciarambino;
NONCHE'
Controparte_2 in
[...] persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti
CE MA, LA GE e IO SP;
Convenuti
OGGETTO: intimazione di pagamento.
*******
Con ricorso depositato il 4.11.2024 , premesso di aver Parte_1 ricevuto la notifica dell'intimazione di pagamento n. 01420249017469702000, ha eccepito la prescrizione del credito sotteso alla cartella n. 01420190043163673000.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si sono costituiti in giudizio ed , sostenendo l'infondatezza CP_2 Controparte_1 del ricorso e invocandone il rigetto.
L'ente impositore, peraltro, nell'ipotesi in cui fosse stata accertata la non rituale notificazione della cartella sottesa all'intimazione di pagamento, ha domandato la condanna del ricorrente al pagamento della somma corrispondente alla contribuzione previdenziale omessa.
ha, infatti, rimarcato: - che il termine di prescrizione dei CP_2 contributi e delle relative sanzioni non è mai iniziato a decorrere, dal momento che l'Ing. non ha mai inviato le comunicazioni reddituali Parte_1 obbligatorie inerenti l'ammontare del reddito professionale dichiarato ai fini
IRPEF ed il volume d'affari dichiarato ai fini IVA per gli anni 2012 e 2013; - di aver, comunque, sempre validamente interrotto il decorso del termine di prescrizione dei contributi e delle sanzioni dovuti dall'opponente per le annualità 2012 e 2013; - che, infine, tra la comunicazione di diffida e messa in mora del 21.12.2020 e la notifica dell'ingiunzione di pagamento opposta, avvenuta il 28.6.2024, non fossero certamente decorsi più di cinque anni.
All'esito della discussione, la causa è stata decisa mediante deposito della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda giudiziale proposta da e rivolta Parte_1 all'accertamento della prescrizione del credito contributivo riportato nella cartella n. 01420190043163673000 (e nella intimazione di pagamento n.
014 20249017469702/000) dev'essere rigettata.
In primo luogo, occorre evidenziare come la cartella esattoriale n.
01420190043163673000 non risulta essere stata validamente notificata, atteso che – all'epoca (ossia nel novembre 2021) – l'odierno opponente già
Pag. 2 di 6 risultava residente in [...], come da comunicazione fornita all' CP_3
a partire dal mese di ottobre 2014.
Sul punto, in effetti, la giurisprudenza di legittimità ha escluso la validità della notifica della cartella di pagamento a cittadino italiano avente all'estero una residenza conoscibile all'Amministrazione finanziaria, in base all'iscrizione all' per effetto della declaratoria di incostituzionalità del combinato CP_3 disposto del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 58, commi 1 e 2, secondo periodo, art. 60, comma 1, lett. c), e) ed f), del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, u.c., nella parte in cui prevede la non applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 142 c.p.c.
(Cass. n. 22378 del 2021).
Per inciso, la documentazione prodotta dalla difesa in occasione dell'udienza di discussione non può giudicarsi tardiva, poiché giustificata dall'eccezione di interruzione di prescrizione sollevata dall' e, Controparte_1 quindi, dall'evolversi della dinamica processuale.
In effetti, parte opponente ha provveduto a documentare la propria iscrizione all' non appena ha avuto conoscenza della notificazione della cartella CP_3 esattoriale eseguita ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 26 D.P.R. n.
602 del 1973 e 60, comma 1, lett. e), D.P.R. n. 600 del 1973; vi ha provveduto, dunque, prima che fosse incorsa in alcuna preclusione.
Quanto, invece, alla decorrenza del termine di prescrizione, può condividersi quanto dedotto dalla difesa dell'ente impositore, tramite il richiamo all'art. 18, comma 2, L. n. 6 del 1981 (“Per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti
o da pagare ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla da parte dell'obbligato, della comunicazione di CP_2 cui all'articolo 16”) ed all'art. 16 della L. n. 6 del 1981 (“Tutti gli iscritti agli albi degli ingegneri e degli architetti devono comunicare alla con CP_2 lettera raccomandata, da inviare entro trenta giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, l'ammontare del reddito professionale di cui all'art. 9 dichiarato ai fini dell'Irpef per l'anno
Pag. 3 di 6 precedente nonché il volume complessivo d'affari di cui all'art.10 dichiarato ai fini dell'Iva per il medesimo anno”).
Se è pacifico che non ha mai inviato le comunicazioni Parte_1 reddituali obbligatorie, inerenti all'ammontare del reddito professionale dichiarato ai fini IRPEF ed il volume d'affari dichiarato ai fini IVA per gli anni
2012 e 2013, può tuttavia sostenersi che il termine di prescrizione per queste annualità contributive non sia mai iniziato a decorrere.
Sul punto, è noto che il diritto al versamento della contribuzione minima, indipendente dai redditi, può essere esercitato dalla ex art. 2935 c.c. CP_2
a prescindere dalla trasmissione delle dichiarazioni dei redditi, dovendosi riferire la norma speciale alle contribuzioni percentuali (la contribuzione minima, pertanto, può essere pretesa in concomitanza con le annate di iscrizione dell'assicurato alla e identica decorrenza va riconosciuta CP_2 rispetto alla corrispondente prescrizione: cfr. Cass. n. 27218 del 2018).
Tuttavia, nel caso di specie, non si discorre di contribuzione minima ma di quella contribuzione il cui ammontare è stato ricavato da CP_2 recependo le comunicazioni reddituali effettuate dal professionista dall'Anagrafe tributaria.
Risulta, sul punto, decisiva la speculare disciplina speciale dettata per la previdenza degli avvocati, nella misura in cui, anche di recente, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito, in applicazione di corrispondente norma speciale (art. 19 L. n. 576 del 1980), la non decorrenza dei termini di prescrizione in caso di dichiarazioni che siano state del tutto omesse (Cass.
n. n. 35873 del 2021).
Di conseguenza, in accoglimento della pretesa di , l'odierno CP_2 opponente dev'essere condannato al pagamento, in favore dell'ente impositore, della somma di € 803,34, oltre interessi, a titolo di contributo soggettivo 2013 e di € 586,85, oltre interessi, a titolo di contributo integrativo
2013.
Pag. 4 di 6 Nulla, invece, può essere riconosciuto a titolo di sanzioni per gli anni 2012 e
2013, in ragione della mancata trasmissione delle comunicazioni obbligatorie.
Sul punto, infatti, è chiaro l'insegnamento fornito dalla giurisprudenza di legittimità, nella misura il termine quinquennale di prescrizione dell'esercizio della potestà sanzionatoria decorre dal compimento del tempo concesso all'iscritto per assolvere l'obbligo stesso di comunicazione (Cass. n. 27509 del 2019).
Ebbene, sempre tenuto conto della residenza in Inghilterra dell'odierno opponente (e della violazione delle disposizioni in tema di irreperibilità di cui alla L. n. 890 del 1982), non risultano validi atti interruttivi della prescrizione nel quinquennio precedente alla notificazione dell'intimazione di pagamento per cui è causa.
Quanto alle spese di lite, le stesse vanno integralmente compensate nei rapporti processuali intercorrenti tra l'opponente e l' Controparte_1
. Esse, piuttosto, vanno poste a carico di
[...] Parte_1 quanto al rapporto processuale intercorrente con . CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 13469 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024, così provvede:
1) annulla la cartella esattoriale n. 01420190043163673000,
2) condanna al pagamento, in favore di Parte_1 CP_2
- della complessiva somma di € 803,34, oltre € 57,63 di interessi, a titolo di contributo soggettivo 2013,
- della complessiva somma di € 586,85, oltre € 42,10 di interessi, a titolo di contributo integrativo 2013;
3) dichiara prescritte le sanzioni pretese da per le omesse CP_2 dichiarazioni dei redditi e dei volumi di affari degli anni 2012 e 2013;
Pag. 5 di 6 4) compensa integralmente le spese di lite nel rapporto processuale tra l'opponente e l' ; Controparte_1
5) condanna al pagamento, in favore di , Parte_1 CP_2 delle spese processuali, che liquida in complessivi € 900,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Bari, 17.10.2025
Il giudice della Sezione Lavoro
dott. Vincenzo Maria SC
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