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Sentenza 23 febbraio 2025
Sentenza 23 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 23/02/2025, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
AREA 5 - CONT/DIRITTI-REALI/LOCAZ/COND.
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Sammarco, all'esito dell'udienza del 6 febbraio 2025, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
a seguito di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nella causa civile di I
Grado iscritta al n. r.g. 4282/2021 promossa da:
), rappresentato e difeso, in Parte_1 C.F._1
virtù di mandato in atti, dagli avvocati Paolo Lionetti e Rosalia Chiariello, presso il cui studio in Barletta alla via Barbarisco n. 16 è elettivamente domiciliato
ATTORE contro
), rappresentata e difesa, in virtù Controparte_1 P.IVA_1 di mandato in atti, dall'avv. Maurizio Savasta, presso il cui studio in Barletta alla via
Indipendenza n. 30 è elettivamente domiciliata
CONVENUTA
Coincisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 16 Con atto di citazione, notificato il 31 agosto 2021, Parte_1
conveniva in giudizio in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, premettendo che:
- con scrittura privata del 7 maggio 2007, aveva stipulato con il
[...]
un contratto preliminare di permuta, Controparte_2 sottoposto alla condizione dell'accettazione della proposta di partecipazione al
Programma PIRP, presentata da quest'ultimo al Comune di Barletta ai fini della realizzazione del progetto costruttivo di cui alla proposta medesima;
- in particolare, con la detta scrittura le parti avevano stabilito che 1) l'unico interlocutore nei rapporti con il Comune di Barletta e gli altri enti pubblici e/o privati responsabili dell'approvazione e dell'attuazione del programma PIRP sarebbe stato il e l'adesione dell'attore alla proposta formulata da Controparte_3 quest'ultimo era finalizzata all'ottenimento del maggior punteggio e volumetrie possibili e delle migliori condizione per l'approvazione del programma;
2) l'attore avrebbe ceduto al il terreno di sua proprietà sito in Controparte_2
Barletta, censito in catasto al foglio 131, particella 91, per destinarlo all'utilizzo previsto dalla proposta di intervento, inclusa la cessione gratuita al Comune di
Barletta, a fronte dell'obbligo assunto dalla società di cedere, a titolo di permuta, un appartamento di 110 mq nella zona sita in Barletta all'intersezione tra Via Tramvia e
Via Ferdinando D'Aragona;
- con delibera n. 641/2009, il Comune di Barletta aveva approvato, tra le altre, la proposta di intervento al “Programma Integrati di Riqualificazione Urbana” (PIRP) presentata dal Controparte_2
- con atto del 30 luglio 2009, a rogito del notaio la Per_1 Controparte_1
era subentrata nelle obbligazioni assunte dal nei confronti Controparte_2
del Comune di Barletta;
pagina 2 di 16 - con contratto preliminare di permuta immobiliare di cosa presente con cosa futura dell'otto marzo 2016, con il quale le parti avevano convenuto di porre nel nulla la scrittura privata del 7 maggio 2007, l'attore aveva promesso di cedere alla il suolo ubicato in Barletta e censito in catasto al foglio Controparte_1
131, particella 91, in cambio di un appartamento appartenente al lotto 6/8 (da identificare), della superficie di 87 mq, composto da 4 vani, che sarebbe stato realizzato sull'area di proprietà della società permutante sita nel Comune di Barletta;
- con missive del 16 marzo 2021, del 13 aprile 2021 e del 27 aprile 2021, aveva invitato la società convenuta ad adempiere all'obbligo di stipulare il contratto definitivo di permuta immobiliare, ma tali richieste erano rimaste inevase;
- l'unità immobiliare promessa in permuta non era stata ultimata “entro e non oltre la data del 31/12/2020”, così come statuito dall'art. 5 del citato contratto, e lo stato dei luoghi del cantiere era bloccato e privo di personale addetto e di attività in corso, come constatato dal proprio consulente di parte, geom. nella relazione tecnica del 6 CP_4
luglio 2021.
Concludeva, pertanto, chiedendo che fosse dichiarata la risoluzione del contratto preliminare di permuta immobiliare dell'otto marzo 2016 per grave inadempimento, ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c., della e, per l'effetto, che CP_1 CP_1 quest'ultima fosse condannata al pagamento della penale di € 130.000,00 prevista nell'art. 13 del detto contratto, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 25 novembre 2021, si costituiva in giudizio in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore , la quale evidenziava che: CP_2
- in data 26 aprile 2007, il Comune di Barletta aveva indetto un avviso pubblico in forza del quale imprese o privati proprietari di aree da riqualificare avrebbero potuto ottenere l'acquisizione di volumetrie in variante al PRG in cambio di una offerta economica e\o di cessione di suoli all'Ente;
pagina 3 di 16 - il proprietario di un capannone industriale ubicato nel Controparte_2
Comune di Barletta, aveva partecipato al detto avviso pubblico, ottenendo l'approvazione del suo progetto che prevedeva la trasformazione del complesso industriale in edifici residenziali in variante al PRG con un surplus volumetrico;
- a fronte della realizzazione del detto intervento edilizio, il Controparte_2
al quale era subentrata l' si era avvalso della facoltà
[...] Controparte_1
di compensare le somme che avrebbe dovuto versare al Comune di Barletta, a titolo di oneri di urbanizzazione e di offerte monetarie per ottenere l'aumento volumetrico, con la cessione di suoli, tra i quali vi era quello di proprietà di , sui Parte_1 quali l'Ente avrebbe potuto realizzare urbanizzazioni;
- con scrittura privata del 7 maggio 2007, il e Controparte_3 Parte_1
avevano convenuto che l'obbligo di trasferire la proprietà di un immobile
[...] da edificare nell'erigendo complesso immobiliare sarebbe maturato solo “in corrispettivo della cessione dei suoli di proprietà dei sig.ri se ed in quanto Parte_1 accettata ed autorizzata dal Comune di Barletta” e che gli accordi tra le stesse intercorsi “restavano condizionati all'inserimento della proposta nel programma PIRP ed alla effettiva realizzazione dell'opera, previo ottenimento di tutti i necessari provvedimenti e\o autorizzazioni amministrative”; condizioni, tuttavia, mai avveratesi nel caso di specie, ragion per cui la domanda proposta dall'attore doveva ritenersi inammissibile;
- sin dal 2016, i suoli di proprietà dell'attore erano stati gravati da un vincolo espropriativo del Comune di Barletta per la realizzazione di un'opera pubblica, ragion per cui, oltre ad avere un valore inferiore all'importo di € 235.000,00 dichiarato dalla parte attrice per la permuta promessa, non potevano essere utilizzati dalla società per la realizzazione del PIRP con gli aumenti volumetrici previsti nella proposta approvata;
pagina 4 di 16 - il contratto preliminare di permuta dell'otto marzo 2016 stipulato con Parte_1
, in virtù del quale quest'ultimo si era impegnato a cedere in permuta
[...] all' il suolo di sua proprietà, per destinarlo all'utilizzo Controparte_1
previsto dalla proposta di intervento al PIRP, ricevendo dalla società, quale corrispettivo della cessione, un appartamento da realizzarsi sull'area di proprietà di quest'ultima, doveva considerarsi nullo 1) per mancanza della causa e di un corretto sinallagma contrattuale, poiché non c'era una corrispondenza tra il valore del fondo
(oggetto di vincolo espropriativo) e la porzione di immobile che l'attore avrebbe dovuto ricevere;
2) per indeterminatezza del prezzo di acquisto;
- il mancato trasferimento del suolo di proprietà dell'attore al Comune di Barletta, stante l'intervenuto vincolo espropriativo, e quindi l'impossibilità di convertire tale superficie in volumi, era addebitabile esclusivamente alla condotta negligente dell'attore;
- la richiesta di pagamento della penale, pari a € 130.000,00, era infondata, oltre che manifestamente eccessiva, posto che, per un verso, il suolo di cui è causa era ancora nella disponibilità dell'attore, per altro verso, quest'ultimo non aveva provato né individuato le voci di danno risarcibili;
- aveva trascritto la domanda giudiziale senza che la controversia Parte_1
rientrasse tra le domande trascrivibili, avendo ad oggetto la risoluzione di un contratto preliminare non trascritto né registrato, oltre ad aver esteso il vincolo della trascrizione su immobili di proprietà della società estranei al contratto di cui è causa.
Concludeva, quindi, chiedendo, in via preliminare, che fosse disposta la riunione con altro giudizio promosso nei suoi confronti da fratello Persona_2 dell'attore , per ragioni di connessione oggettiva e parzialmente Parte_1
soggettiva (R.G. n. 4281/2021); nel merito, chiedeva il rigetto della domanda attorea e, in via subordinata, la riduzione della penale convenuta nel contratto ai sensi dell'art.
pagina 5 di 16 1384 c.c., nonché che fosse ordinata la cancellazione della trascrizione della domanda, con vittoria di spese e competenze di lite.
Con ordinanza del 20 dicembre 2021, il Giudice rigettava l'eccezione di connessione sollevata dalla società convenuta e la conseguente istanza di riunione al procedimento pendente dinanzi al Tribunale di Trani (R.G. n. 4281/2021) non sussistendo, nella specie, connessione oggettiva ma esclusivamente parziale connessione soggettiva, e concedeva i termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c.
Con memoria n. 1, depositata il 18 gennaio 2022, eccepiva Parte_1
l'inammissibilità della richiesta di disporre la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale formulata dalla parte convenuta, trattandosi di una domanda riconvenzionale volta ad ottenere un provvedimento positivo relativo all'accertamento di un altro diritto (rectius risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. o condanna ex art. 96 c.p.c.), da proporsi nel termine di decadenza di cui agli artt. 166 e 167 c.p.c., non rispettato, tuttavia, nel caso di specie, posto che con l'atto di citazione era stata fissata l'udienza del 13 dicembre 2021 per la comparizione delle parti, mentre la società convenuta si era costituita il 25 novembre 2021, quindi oltre il termine previsto (i.e. 23 novembre 2021).
Nel merito, deduceva che:
- con il contratto preliminare di permuta dell'otto marzo 2016, le parti avevano concordemente stabilito che i rapporti tra le stesse intercorrenti sarebbero stati regolati e disciplinati unicamente dal detto contratto, a seguito del verificarsi della condizione prevista nella scrittura privata del 7 maggio 2007 (rectius accettazione della proposta di partecipazione al Programma PIRP presentata dal al Controparte_2
Comune di Barletta, approvata con delibera n. 641/2009), nonché a seguito della sottoscrizione della convenzione del 5 luglio 2011 da parte della Controparte_1
e del Comune di Barletta;
[...]
pagina 6 di 16 - la società convenuta non aveva mai formulato, nei suoi confronti, formali richieste di trasferimento del terreno oggetto di permuta al fine di provvedere alla cessione gratuita al Comune di Barletta, così come previsto dalla cennata convenzione, con la contestuale concessione della polizza fideiussoria pari al valore della permuta;
- l'eccezione di nullità del contratto di cui è causa per indeterminatezza dell'oggetto era infondata, posto che le parti, con la planimetria sottoscritta e allegata al contratto, avevano individuato l'appartamento, quale corrispettivo della permuta, nonché il fabbricato su cui sarebbe insistito l'immobile, tuttora non ancora realizzato;
- la diffida ad adempiere agli obblighi contrattuali e l'intervenuta risoluzione del contratto preliminare erano avvenute in data 27 aprile 2021, quindi in epoca antecedente alla notifica della comunicazione di avvio del procedimento di esproprio intervenuta il 6 dicembre 2021;
- la società convenuta si era resa inadempiente agli obblighi assunti con il Comune di
Barletta, avendo dovuto cedere gratuitamente, tra gli altri, il terreno di cui è causa nei tempi e nei modi indicati all'art. 2 della convenzione sottoscritta con il Comune di
Barletta, evitando così l'avvio del procedimento di espropriazione sul terreno di proprietà dell'attore.
Istruita la causa con l'interrogatorio formale di , legale rappresentante CP_2
pro tempore della e con l'audizione del testimone CP_1 CP_1 Tes_1
con ordinanza dell'undici luglio 2023 veniva formulata proposta
[...] conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c.
Tale proposta veniva, tuttavia, accettata dalla sola parte attrice.
Il giudizio veniva, quindi, rinviato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 6 febbraio 2025, la cui trattazione veniva fissata con le modalità di cui all'art. 127 ter
c.p.c.
pagina 7 di 16 Depositate le note conclusive e le note di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c. introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, la causa è stata decisa con deposito, fuori udienza, del presente provvedimento.
La domanda proposta da è fondata e deve, quindi, essere accolta, Parte_1
per quanto di ragione.
Nella fattispecie in esame, l'attore ha chiesto la risoluzione del contratto preliminare di permuta di cosa presente con cosa futura dell'otto marzo 2016 per inadempimento della deducendo, a fondamento della propria domanda, la Controparte_1
mancata esecuzione, da parte di quest'ultima, della prestazione avente ad oggetto la realizzazione e la consegna, in suo favore, dell'unità immobiliare promessa in permuta nel termine previsto nel contratto.
Orbene, il contratto con cui una parte si impegna a cedere all'altra la proprietà di un'area edificabile in cambio di una o più unità immobiliari da costruire integra gli estremi del contratto preliminare di permuta tra un bene esistente ed un bene futuro, e ciò tutte le volte in cui sia proprio il risultato traslativo, consistente nell'attribuzione di una determinata opera da realizzare, ad essere assunto come oggetto del contratto e come termine di scambio con la cosa presente, con la conseguenza che, a tal fine, in applicazione delle norme sulla vendita, in quanto compatibili, l'effetto traslativo si verifica ex art. 1472 c.c., non appena la cosa viene ad esistenza, momento che si identifica quando la cosa futura consista in una porzione dell'edificio che il permutante costruttore si è impegnato a realizzare, nella conclusione del processo edificatorio nelle sue componenti essenziali, ossia nella realizzazione delle strutture fondamentali, senza che abbiano rilevanza le rifiniture o gli accessori (cfr. Cass. n.
11234/2016; Cass. n. 24172/2013).
Invero, in una fattispecie negoziale come quella in esame (permuta di cosa presente con bene futuro), lo scambio tra il bene esistente e la cosa futura assume un ruolo causale essenziale nella complessiva regolamentazione pattizia, sicché, il venir meno pagina 8 di 16 di uno dei due elementi previsti dalle parti quali elementi inderogabili della contrattazione - come nel caso di specie, in cui è venuta meno la possibilità di trasferimento in favore dell'attore del bene futuro -, rende il contratto totalmente svuotato sotto il profilo causale e, quindi, inidoneo alla realizzazione della funzione economico-negoziale dallo stesso perseguita.
Da ciò consegue che, in caso di inadempimento, il Giudice deve procedere ad una valutazione unitaria delle condotte inadempienti e della loro rilevanza sul sinallagma contrattuale, “dovendosi scrutinare quale sia l'inadempimento principale al quale ascrivere la risoluzione, valutando il comportamento delle parti sino alla proposizione delle domande e tenendo conto non solo dell'elemento cronologico, ma anche dei rapporti di casualità e proporzionalità tra le prestazioni inadempiute e l'incidenza di queste sulla funzione economico-sociale del contratto” (cfr. Cass. Civ. Sez. II n.
3954/2008; Cass. Civ. Sez. II n. 7083/2006; Trib. Piacenza, 9 marzo 2010).
Ai fini della risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c., la valutazione della non scarsa importanza dell'inadempimento va operata alla stregua di un criterio oggettivo e di un criterio soggettivo.
Il primo ha riguardo all'entità oggettiva dell'inadempimento; il secondo, invece, tenendo in considerazione l'interesse che la parte creditrice intende realizzare con il contratto, dà rilievo alle modalità e alle circostanze dello svolgimento concreto del rapporto, al fine di verificare se l'inadempimento abbia, in concreto, generato un'alterazione notevole dell'equilibrio e della complessiva economia del contratto.
A tal riguardo, secondo i principi generali in tema di riparto dell'onere della prova fissati dalle Sezioni Unite, “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto
pagina 9 di 16 adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c. Anche quando sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione al creditore istante spetta la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore la prova dell'esatto adempimento, quale fatto estintivo della propria obbligazione” (Cass. Civ. Sent. n. 826/2015, Cass Civ. Sent. n. 15677/2009; Cass, Civ.
Sent. n. 1743/2007; Cass. Civ. Sent. n. 13533/2001).
Ciò premesso, le circostanze fattuali poste a sostegno della pretesa attorea sono documentalmente riscontrabili, oltre che incontestate tra le parti, sia con riferimento al contenuto della contrattazione che riguardo alla circostanza della mancata edificazione dell'immobile promesso da parte della società convenuta: in particolare, Parte_1
1) ha fornito la prova del titolo da cui deriva il suo diritto, ossia il
[...] preliminare di permuta immobiliare dell'otto marzo 2016 che costituisce, nella specie,
l'unica fonte dei diritti e degli obblighi intercorsi tra le parti (v. art. 1 del preliminare allegato all'atto di citazione “le parti con il presente contratto convengono che, in considerazione delle mutate condizioni del mercato immobiliare e dei costi di costruzione, i rapporti tra le stesse sono disciplinate e regolate unicamente dalla presente scrittura, e che con la sottoscrizione della presente scrittura viene formalmente, sostanzialmente e definitivamente posta nel nulla la scrittura privata del
07/05/2007”), nel quale si dà atto del trasferimento, a titolo di permuta, del diritto di proprietà di un terreno verso il trasferimento in proprietà della porzione immobiliare di successiva realizzazione ad opera della società acquirente del predetto terreno e 2) ha allegato l'inadempimento della agli impegni Controparte_1
contrattualmente assunti, ovvero l'aver omesso di dar corso alla costruzione dell'immobile che era stato promesso come controprestazione e di consegnarlo entro il termine previsto dal cennato contratto (31 dicembre 2020).
pagina 10 di 16 Invero, dalla documentazione prodotta in atti e dalle risultanze istruttorie è dato evincere che la detta unità immobiliare non è mai venuta ad esistenza, posto che non è stata ultimata, né rifinita, né tantomeno consegnata e trasferita dalla società convenuta, la quale ha provveduto a realizzare soltanto la struttura portante del fabbricato nel quale la medesima è inserita (cfr., sul punto, riproduzione fotografica e le conclusioni formulate nella relazione peritale dal CTP di parte attrice, geom. allegata CP_4 all'atto di citazione “a conclusione del sopralluogo è stato rilevato che il complesso edilizio (lotto 6 e lotto 8), risulta incompleto in quanto all'interno dell'intera area recintata di cantiere, per la parte identificata come lotto 6, sono presenti dei fabbricati mentre per la restante parte, quella identificata come lotto 8 non vi è alcuna costruzione in elevazione. I fabbricati si presentano allo stato rustico e cioè con la realizzazione della sola parte strutturale portante in cemento armato e dell'involucro con presenza delle sole murature di tompagno realizzate in mattoni di laterizio forato”, confermate dallo stesso all'udienza del 29 giugno 2023 “confermo che il lotto
6 si presenta allo stato rustico e cioè con la realizzazione della sola struttura portante in cemento armato e dell'involucro con presenza delle sole murature di tompagno realizzate in mattoni di laterizio forato;
mentre, per quanto riguarda il lotto 8 non c'è alcuna costruzione in elevazione” con la precisazione che “il cantiere è bloccato, privo di personale addetto e di attività in corso, e visto lo stato dei lavori che è fermo alla struttura e all'involucro per il lotto 6 mentre per il lotto 8 non vi è alcuna struttura in elevazione”, nonché dal legale rappresentante pro tempore della in sede di interrogatorio formale “ Parte_2
confermo che il lotto 6 si presenta allo stato rustico e cioè con la realizzazione della sola struttura portante in cemento armato e dell'involucro con presenza delle sole murature di tompagno realizzate in mattoni di laterizio forato;
mentre, per quanto riguarda il lotto 8 non c'è alcuna costruzione in elevazione”, a nulla rilevando che “il
pagina 11 di 16 cantiere è funzionante”, posto che, allo stato, non sussiste una compiuta realizzazione della costruzione indicata nel contratto).
Di contro, la società convenuta non ha assolto all'onere di offrire una prova circostanziata del dedotto o inesatto adempimento delle obbligazioni gravanti sulla parte attrice, ma ha sollevato contestazioni generiche e non supportate documentalmente, limitandosi ad eccepire un'astratta mancanza dei presupposti e un'infondata indeterminatezza delle avverse pretese.
A tal riguardo, deve essere disattesa l'eccezione con cui la Controparte_1
ha dedotto la nullità del contratto preliminare di cui è causa per indeterminatezza e/o genericità dell'oggetto della prestazione, da individuarsi nel bene che la stessa si è impegnata a trasferire a . Parte_1
Sul punto, deve osservarsi che, costituisce principio giurisprudenziale oramai consolidato quello secondo il quale l'oggetto del contratto per il quale è necessaria la forma scritta può considerarsi determinabile, benché non indicato specificamente, solo se sia con certezza individuabile in base agli elementi prestabiliti dalle parti nello stesso atto scritto senza necessità di fare ricorso al comportamento successivo delle parti (Cass. Sez. 2, Sent. n. 26988/2013). Da ciò consegue che l'indicazione del bene oggetto del preliminare può anche essere incompleto e mancare, perciò, dei dati catastali e degli altri elementi distintivi del bene, purché dal documento risulti, anche attraverso il richiamo ad elementi esterni ma idonei a consentire l'identificazione in modo inequivoco, che le parti abbiano inteso riferirsi ad un bene determinato o, comunque, determinabile (v. Cass. n. 1626/2020).
Nella fattispecie in esame, trattandosi di un bene da costruire è sufficiente far riferimento ad atti e documenti collegati a quello oggetto di valutazione e, quindi, alla planimetria prodotta in giudizio, allegata al contratto preliminare di permuta ed in esso richiamata per indicare l'immobile di cui è causa, la quale consente, pertanto, di ritenere sufficientemente determinato l'oggetto della permuta, trattandosi, nella specie,
pagina 12 di 16 di un documento che costituisce parte integrante della dichiarazione di volontà, oltre a costituire mezzo fondamentale per l'interpretazione del negozio.
Del pari infondata è l'eccezione con cui la società convenuta ha addebitato l'impossibilità del trasferimento del terreno di proprietà del Parte_1 all'assoggettamento del vincolo espropriativo: contrariamente alla tesi sostenuta dalla parte convenuta, la responsabilità per il mancato perfezionamento del contratto va addebitata esclusivamente alla per non essersi Controparte_1
tempestivamente attivata per la cessione gratuita dei terreni, ivi incluso quello di parte attrice, al Comune di Barletta, nei tempi e nei modi indicati all'art. 2 della convenzione del 5 luglio 2011 sottoscritta con l'ente comunale, così evitando l'avvio del procedimento di espropriazione sul terreno di . Parte_1
È evidente, quindi, che la società convenuta non ha dato prova dell'esistenza di ragioni giustificatrici a fondamento del ritardo nell'ultimazione del fabbricato in cui insiste l'unità immobiliare promessa in permuta all'attore, sicché il suo inadempimento deve ritenersi di estrema gravità ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1455 c.c., non avendo il ottenuto la prestazione dovutagli, risultando l'effetto traslativo del bene Parte_1
futuro dovuto in permuta comunque subordinato alla compiuta realizzazione della costruzione.
Sussistono, quindi, tutti i presupposti, per l'accoglimento della domanda di risoluzione del contratto preliminare di permuta dell'otto marzo 2016 per grave inadempimento della e per la condanna di quest'ultima al pagamento, in Controparte_1
favore della parte attrice, della penale convenzionalmente pattuita.
Tuttavia, appare equo rideterminarne l'ammontare ai sensi dell'art. 1384 c.c.
Orbene, il potere di riduzione ad equità, attribuito al giudice dall'art. 1384 c.c., può essere esercitato d'ufficio per ricondurre l'autonomia contrattuale nei limiti in cui essa appare meritevole di tutela, e ciò sia con riferimento alla penale manifestamente eccessiva, sia con riferimento all'ipotesi in cui la riduzione avvenga perché
pagina 13 di 16 l'obbligazione principale è stata in parte eseguita. (Cass. civ., Sez. Unite, n.
18128/2005).
Il criterio cui fare riferimento per l'esercizio di detto potere è l'interesse che la parte, secondo le circostanze, ha all'adempimento della prestazione cui ha diritto. A tal fine, occorre tener conto dell'effettiva incidenza del ritardo sull'equilibrio delle prestazioni e sulla concreta situazione contrattuale, indipendentemente da una rigida ed esclusiva correlazione con l'entità del danno subito per effetto del pregresso inadempimento del debitore (Cass. civ., Sez. III, n. 3475/1994, Cass. n. 10626/2007).
Applicando i detti principi alla fattispecie in esame, dalla documentazione prodotta in atti è dato evincere che il contegno assunto dalla società convenuta di non aver tempestivamente eseguito i lavori di edificazione dell'immobile di cui è causa, per un verso, ha comportato un'effettiva incidenza sull'equilibrio contrattuale voluto dalle parti, non impedendo, pertanto, all'attore di far valere il diritto al pagamento della penale, essendo essa automaticamente dovuta a seguito del concreto verificarsi del ritardo (Cass. Civ., Sez. I, n. 10511/1999), per altro verso, può essere valorizzato come indice del ridotto interesse del creditore alla tempestiva esecuzione della prestazione: infatti, il suolo di cui il VA si era impegnato a cedere in permuta alla
è ancora nella sua disponibilità, né l'attore ha fornito una Controparte_1
prova o un principio di prova su eventuali e ulteriori danni subiti.
Sul punto, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha affermato che “il potere del giudice di ridurre l'importo della penale prevista in un contratto, ex art. 1384 cod civ., può essere esercitato solo se la parte obbligata al pagamento abbia correttamente allegato e provato i fatti dai quali risulti l'eccessività della penale stessa” (Cass. civ.
Sez. III, n. 22747/2013; nello stesso senso Cass. civ. Sez. lavoro, n. 24166/2006): circostanza ravvisabile nel caso di specie, posto che la società convenuta ha documentato nei propri scritti difensivi, fatti e/o prove da cui dedurre l'eccessività della penale medesima.
pagina 14 di 16 Alla luce delle superiori considerazioni, si ritiene, pertanto, equo ridurre l'importo totale dovuto dall' a titolo di penale, in favore di Controparte_1 Parte_1
, in complessivi € 90.000,00.
[...]
L'accoglimento, nei limiti testé esposti, della domanda proposta da Parte_1
non può che determinare, con rilievo assorbente rispetto ad ogni altra
[...]
valutazione, il rigetto delle domande e delle eccezioni proposte dalla
[...]
CP_1
In ragione del parziale accoglimento della domanda attorea, le spese di lite devono essere compensate tra le parti nella misura di 1/4.
La restante parte non compensata segue la soccombenza e deve essere posta a carico di in persona del suo legale rappresentante pro tempore Controparte_1 [...]
, e liquidata, in favore degli avv.ti Paolo Lionetti e Rosalia Chiarello, CP_2 dichiaratisi anticipatari, in solido tra di loro, in € 786,00 per spese borsuali e in €
10.577,25 per compensi (applicati i valori medi ex D.M. 55/2014 così come modificato dal D.M. 147/2022, in ragione della media complessità della controversia, del numero, dell'importanza e della complessità delle questioni trattate, avuto riguardo allo scaglione di valore compreso tra € 52.001,00 e € 260.000,00), oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CAP.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. n. 4282/2021 proposto da nei confronti di in Parte_1 Controparte_1
persona del suo legale rappresentante pro tempore , con atto di CP_2
citazione notificato il 31 agosto 2021, ogni ulteriore domanda e/o eccezione disattesa, così dispone:
1) dichiara risolto il contratto preliminare di permuta di beni presenti con beni futuri stipulato tra e in persona del suo Parte_1 Controparte_1
legale rappresentante pro tempore , in data 8 marzo 2016, ai sensi e per CP_2
pagina 15 di 16 gli effetti di cui agli artt. 1453-1455 c.c., per inadempimento di non scarsa importanza della Controparte_1
2) condanna in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1
tempore , a corrispondere, in favore di , la penale CP_2 Parte_1
contrattualmente pattuita, rideterminata ai sensi dell'art. 1384 c.c., nella somma di €
90.000,00;
3) in ragione della parziale riduzione della penale, compensa tra le parti, nella misura di ¼, le spese legali;
4) condanna in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1
tempore , alla rifusione della restante parte non compensata delle spese CP_2
di lite in favore degli avv.ti Lionetti Paolo e Chiarello Rosalia, dichiaratisi anticipatari, che liquida in € 786,00 per spese borsuali ed in € 10.577,25 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CAP.
Sentenza resa all'esito di udienza svolta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter
c.p.c.
Si comunichi.
Trani, 23 febbraio 2025
Il Giudice dott.ssa Silvia Sammarco
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