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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 17/03/2025, n. 520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 520 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Presidente della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Romano
Gibboni ha pronunziato all'udienza del 13.3.2025, celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 5626 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 e vertente
T R A
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1
dall'avv. Mariateresa Astuni, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in
Cava de' Tirreni, alla via Carlo Santoro n. 1;
E
1) -, in Parte_2
persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Lelio Maritato, con il quale è elettivamente domiciliato in Salerno, al corso Garibaldi n. 38, presso l'Avvocatura Distrettuale Pt_2
2) , in persona del legale Controparte_1
rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Teresa Figurelli, presso il cui studio
è elettivamente domiciliata in Napoli, alla via G. San Felice 24;
Resistenti
OGGETTO: Opposizione avverso comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 5.11.2024, esponeva: Parte_1
- che in data 30.10.2024 gli era stata notificata la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 2024/31191 per la complessiva somma di € 111.383,78, cui erano sottesi, tra gli altri atti impositivi, gli avvisi di addebito nn. 400 2018
00020353 16 000, 400 2018 00082862 29 000, 400 2019 00077786 51 000,
400 2021 0002536 75 0000, 400 2022 00032156 33 000, 400 2022 00078380
36 000, 400 2023 00041187 26 000, aventi ad oggetto omissioni contributive nei confronti dell inerenti agli anni dal 2018 al 2023; Pt_2
- che la suddetta comunicazione preventiva era affetta da nullità a causa della mancanza di uno degli elementi essenziali, ovvero dell'indicazione dell'immobile sul quale avrebbe dovuto essere iscritta l'ipoteca, nonché in ragione dell'omessa notifica degli atti prodromici;
- che, peraltro, i crediti ex adverso azionati erano irrimediabilmente attinti dalla prescrizione quinquennale.
Tanto premesso, l adiva il giudice del lavoro del Tribunale di Salerno al Pt_1
fine di sentir accertare e dichiarare l'illegittimità dell'impugnata comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, con vittoria delle spese di lite.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, l e l' Pt_2 Controparte_1
si costituivano in giudizio ed evidenziavano l'assoluta
[...]
infondatezza dell'avversa pretesa, della quale invocavano il rigetto, con rivalsa delle spese di causa.
Con provvedimento reso in data 7.11.2024 il giudice disponeva procedersi alla trattazione del giudizio secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Indi, ricevute le note delle parti contenenti le rispettive istanze e conclusioni, decideva la controversia dando comunicazione, per via telematica, del dispositivo e della motivazione della presente sentenza, nel termine fissato dalla citata disposizione codicistica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione proposta da è parzialmente fondata e va, pertanto, Parte_1
accolta nei limiti che saranno di seguito illustrati.
1. Nullità della comunicazione avente ad oggetto il << preavviso di iscrizione ipotecaria>>.
Il ricorrente ha eccepito la nullità dell'atto impugnato per due ragioni, una di carattere formale, l'altra di carattere sostanziale.
Quanto alla pretesa nullità originata dall'omessa notifica degli atti prodromici, ovvero degli avvisi di addebito sottesi alla comunicazione de qua, è sufficiente rimarcare che dalla documentazione ritualmente prodotta in giudizio dai resistenti è dato evincere in maniera inequivoca che: 1) l'avviso di addebito n.
400 2018 00020353 16 000 è stato notificato in data 28.6.2018; b) l'avviso di addebito n. 400 2018 00082862 29 000 è stato notificato il 9.1.2019; c) l'avviso di addebito n. 400 2019 00077786 51000 è stato notificato il 6.12.2019; d)
l'avviso di addebito n. 400 2021 00025367 50 000 è stato notificato in data
20.12.2021; e) l'avviso di addebito n. 400 2022 00032156 33 000 è stato notificato il 5.8.2022; f) l'avviso di addebito n. 400 2022 00078380 36 000 è stato notificato il 30.1.2024.
Del pari insussistente è da ritenersi l'invocata nullità sostanziale in ragione del difetto di uno degli elementi essenziali, ovvero della mancata indicazione dell'immobile gravato.
Dalla lettura del quadro normativo (D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 76 e 77) non emerge alcun particolare onere di indicazione in capo all CP_2
.
[...]
Attraverso il preavviso di iscrizione ipotecaria, quest'ultimo, infatti, è tenuto semplicemente ad indicare il valore del credito per cui si procede e ad informare il contribuente moroso che, in caso di mancato pagamento entro trenta giorni, si procederà ad iscrizione di ipoteca sull'immobile.
L'impugnato provvedimento, quindi, ha natura di “mera comunicazione”, che non richiede alcuna specifica e/o dettagliata motivazione e non esige neppure la precisa indicazione dell'immobile da sottoporre a vincolo reale, essendo sufficiente che lo stesso riporti la somma di cui si chiede il pagamento e contenga il riferimento al titolo per cui si procede.
Del resto, facendo buon governo dei principi generali in tema di responsabilità patrimoniale ex art. 2740 c.c., emerge la regola generale secondo la quale il creditore ben può scegliere quali beni del debitore, perfettamente a conoscenza delle sue proprietà immobiliari, saranno sottoposti ad esecuzione forzata (Cassazione civile, Sez. VI, n. 7233/2021, Corte Giustizia Trib. Sez. VII-
Napoli, n. 15138/2023).
2. Intervenuta prescrizione degli importi oggetto dei singoli avvisi di addebito.
Con la sentenza n. 23397 del 17 novembre 2016 (cui hanno fatto seguito altre di identico tenore: cfr., ex plurimis, tra le più recenti, Cass. Civ., Sez. I, 5 maggio
2022, n. 14213; Sez. Lav., 26 maggio 2021, n. 14690; Sez. VI, 17 marzo 2020,
n. 7409; 27 gennaio 2020, n. 1826) le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo, senza determinare anche la cd.
"conversione" del termine di prescrizione breve (quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 cod. civ.
Tale ultima disposizione – hanno sottolineato i giudici di legittimità – si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato.
Altrettanto è a dirsi con riferimento all'avviso di addebito dell , che, dal 1° Pt_2
gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto , ai sensi dell'art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, Pt_2
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010).
Tenuto conto, quindi, delle argomentazioni esposte dal Supremo Collegio in tema di regime prescrizionale applicabile agli atti impositivi emessi per il recupero dei crediti previdenziali, non può che prendersi atto dell'intervenuta prescrizione dei crediti vantati dall' nei confronti dell ed azionati Pt_2 Pt_1
con gli avvisi di addebito n. 400 2018 00020353 16 000, notificato il 28.6.2018,
e n. 400 2018 00082862 29 000, notificato il 9.1.2019.
Invero, dalla notifica degli atti impositivi de quibus è trascorso un periodo più ampio di un quinquennio prima che l'agente per la riscossione comunicasse all'opponente, in data 30.10.2024, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria oggetto di disamina.
La soluzione testè indicata non muta anche qualora si prendano in considerazione i periodi di sospensione della prescrizione previsti dalle disposizioni di legge emanate per far fronte all'emergenza da Covid 19.
La prima sospensione, infatti, è stata disposta dal 23.2.2020 al 30.6.2020, per un periodo pari a 129 giorni (cfr. l'art. 37 del d.l. n. 18/2020). La seconda ha riguardato, poi, l'arco temporale compreso tra il 31.12.2020 e il
30.6.2021, per complessivi 182 giorni (v. l'art. 11, comma 9, del d.l. n.
183/2020).
Pur computando, quindi, il complessivo periodo di sospensione, pari a 311 giorni, non può farsi a meno di rilevare che, all'atto della notifica della comunicazione in esame, il termine di prescrizione era certamente decorso.
A conclusioni diverse deve pervenirsi con riferimento agli ulteriori avvisi di addebito sottesi all'impugnato provvedimento, che risultano essere stati ritualmente notificati all' in epoca successiva al 30 ottobre 2019 (cfr., al Pt_1
riguardo, la documentazione allegata al fascicolo telematico dell' ). Pt_2
Logico corollario delle considerazioni sin qui svolte diviene, quindi, il parziale accoglimento dell'opposizione proposta da avverso la suddetta Parte_1
comunicazione, cui consegue la declaratoria di illegittimità della stessa, nella parte in cui richiama, quali atti impositivi ad essa sottesi, gli avvisi di addebito n. 400 2018 00020353 16 000 e n. 400 2018 00082862 29 000.
In considerazione della parziale fondatezza dell'opposizione, le spese del giudizio vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio iscritto al n. 5626 del ruolo generale lavoro dell'anno 2024, promosso da contro l - Parte_1 Parte_2
, in persona del legale rappresentante p.t., e l' Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., così provvede:
[...]
1) accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificata a Parte_1
il 30.11.2024, nella parte in cui richiama, quali atti impositivi ad essa sottesi, gli avvisi di addebito n. 400 2018 00020353 16 000 e n. 400 2018 00082862 29
000, stante l'intervenuta prescrizione dei crediti portati dagli stessi;
2) compensa per intero tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Salerno, il 13.3.2025.
Il Presidente della Sezione Lavoro
dott. Romano Gibboni
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott.
Antonio Vuolo, M.O.T. nominato con D.M. 22.10.2024, in tirocinio presso
la Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Presidente della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Romano
Gibboni ha pronunziato all'udienza del 13.3.2025, celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 5626 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 e vertente
T R A
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1
dall'avv. Mariateresa Astuni, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in
Cava de' Tirreni, alla via Carlo Santoro n. 1;
E
1) -, in Parte_2
persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Lelio Maritato, con il quale è elettivamente domiciliato in Salerno, al corso Garibaldi n. 38, presso l'Avvocatura Distrettuale Pt_2
2) , in persona del legale Controparte_1
rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Teresa Figurelli, presso il cui studio
è elettivamente domiciliata in Napoli, alla via G. San Felice 24;
Resistenti
OGGETTO: Opposizione avverso comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 5.11.2024, esponeva: Parte_1
- che in data 30.10.2024 gli era stata notificata la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 2024/31191 per la complessiva somma di € 111.383,78, cui erano sottesi, tra gli altri atti impositivi, gli avvisi di addebito nn. 400 2018
00020353 16 000, 400 2018 00082862 29 000, 400 2019 00077786 51 000,
400 2021 0002536 75 0000, 400 2022 00032156 33 000, 400 2022 00078380
36 000, 400 2023 00041187 26 000, aventi ad oggetto omissioni contributive nei confronti dell inerenti agli anni dal 2018 al 2023; Pt_2
- che la suddetta comunicazione preventiva era affetta da nullità a causa della mancanza di uno degli elementi essenziali, ovvero dell'indicazione dell'immobile sul quale avrebbe dovuto essere iscritta l'ipoteca, nonché in ragione dell'omessa notifica degli atti prodromici;
- che, peraltro, i crediti ex adverso azionati erano irrimediabilmente attinti dalla prescrizione quinquennale.
Tanto premesso, l adiva il giudice del lavoro del Tribunale di Salerno al Pt_1
fine di sentir accertare e dichiarare l'illegittimità dell'impugnata comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, con vittoria delle spese di lite.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, l e l' Pt_2 Controparte_1
si costituivano in giudizio ed evidenziavano l'assoluta
[...]
infondatezza dell'avversa pretesa, della quale invocavano il rigetto, con rivalsa delle spese di causa.
Con provvedimento reso in data 7.11.2024 il giudice disponeva procedersi alla trattazione del giudizio secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Indi, ricevute le note delle parti contenenti le rispettive istanze e conclusioni, decideva la controversia dando comunicazione, per via telematica, del dispositivo e della motivazione della presente sentenza, nel termine fissato dalla citata disposizione codicistica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione proposta da è parzialmente fondata e va, pertanto, Parte_1
accolta nei limiti che saranno di seguito illustrati.
1. Nullità della comunicazione avente ad oggetto il << preavviso di iscrizione ipotecaria>>.
Il ricorrente ha eccepito la nullità dell'atto impugnato per due ragioni, una di carattere formale, l'altra di carattere sostanziale.
Quanto alla pretesa nullità originata dall'omessa notifica degli atti prodromici, ovvero degli avvisi di addebito sottesi alla comunicazione de qua, è sufficiente rimarcare che dalla documentazione ritualmente prodotta in giudizio dai resistenti è dato evincere in maniera inequivoca che: 1) l'avviso di addebito n.
400 2018 00020353 16 000 è stato notificato in data 28.6.2018; b) l'avviso di addebito n. 400 2018 00082862 29 000 è stato notificato il 9.1.2019; c) l'avviso di addebito n. 400 2019 00077786 51000 è stato notificato il 6.12.2019; d)
l'avviso di addebito n. 400 2021 00025367 50 000 è stato notificato in data
20.12.2021; e) l'avviso di addebito n. 400 2022 00032156 33 000 è stato notificato il 5.8.2022; f) l'avviso di addebito n. 400 2022 00078380 36 000 è stato notificato il 30.1.2024.
Del pari insussistente è da ritenersi l'invocata nullità sostanziale in ragione del difetto di uno degli elementi essenziali, ovvero della mancata indicazione dell'immobile gravato.
Dalla lettura del quadro normativo (D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 76 e 77) non emerge alcun particolare onere di indicazione in capo all CP_2
.
[...]
Attraverso il preavviso di iscrizione ipotecaria, quest'ultimo, infatti, è tenuto semplicemente ad indicare il valore del credito per cui si procede e ad informare il contribuente moroso che, in caso di mancato pagamento entro trenta giorni, si procederà ad iscrizione di ipoteca sull'immobile.
L'impugnato provvedimento, quindi, ha natura di “mera comunicazione”, che non richiede alcuna specifica e/o dettagliata motivazione e non esige neppure la precisa indicazione dell'immobile da sottoporre a vincolo reale, essendo sufficiente che lo stesso riporti la somma di cui si chiede il pagamento e contenga il riferimento al titolo per cui si procede.
Del resto, facendo buon governo dei principi generali in tema di responsabilità patrimoniale ex art. 2740 c.c., emerge la regola generale secondo la quale il creditore ben può scegliere quali beni del debitore, perfettamente a conoscenza delle sue proprietà immobiliari, saranno sottoposti ad esecuzione forzata (Cassazione civile, Sez. VI, n. 7233/2021, Corte Giustizia Trib. Sez. VII-
Napoli, n. 15138/2023).
2. Intervenuta prescrizione degli importi oggetto dei singoli avvisi di addebito.
Con la sentenza n. 23397 del 17 novembre 2016 (cui hanno fatto seguito altre di identico tenore: cfr., ex plurimis, tra le più recenti, Cass. Civ., Sez. I, 5 maggio
2022, n. 14213; Sez. Lav., 26 maggio 2021, n. 14690; Sez. VI, 17 marzo 2020,
n. 7409; 27 gennaio 2020, n. 1826) le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo, senza determinare anche la cd.
"conversione" del termine di prescrizione breve (quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 cod. civ.
Tale ultima disposizione – hanno sottolineato i giudici di legittimità – si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato.
Altrettanto è a dirsi con riferimento all'avviso di addebito dell , che, dal 1° Pt_2
gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto , ai sensi dell'art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, Pt_2
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010).
Tenuto conto, quindi, delle argomentazioni esposte dal Supremo Collegio in tema di regime prescrizionale applicabile agli atti impositivi emessi per il recupero dei crediti previdenziali, non può che prendersi atto dell'intervenuta prescrizione dei crediti vantati dall' nei confronti dell ed azionati Pt_2 Pt_1
con gli avvisi di addebito n. 400 2018 00020353 16 000, notificato il 28.6.2018,
e n. 400 2018 00082862 29 000, notificato il 9.1.2019.
Invero, dalla notifica degli atti impositivi de quibus è trascorso un periodo più ampio di un quinquennio prima che l'agente per la riscossione comunicasse all'opponente, in data 30.10.2024, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria oggetto di disamina.
La soluzione testè indicata non muta anche qualora si prendano in considerazione i periodi di sospensione della prescrizione previsti dalle disposizioni di legge emanate per far fronte all'emergenza da Covid 19.
La prima sospensione, infatti, è stata disposta dal 23.2.2020 al 30.6.2020, per un periodo pari a 129 giorni (cfr. l'art. 37 del d.l. n. 18/2020). La seconda ha riguardato, poi, l'arco temporale compreso tra il 31.12.2020 e il
30.6.2021, per complessivi 182 giorni (v. l'art. 11, comma 9, del d.l. n.
183/2020).
Pur computando, quindi, il complessivo periodo di sospensione, pari a 311 giorni, non può farsi a meno di rilevare che, all'atto della notifica della comunicazione in esame, il termine di prescrizione era certamente decorso.
A conclusioni diverse deve pervenirsi con riferimento agli ulteriori avvisi di addebito sottesi all'impugnato provvedimento, che risultano essere stati ritualmente notificati all' in epoca successiva al 30 ottobre 2019 (cfr., al Pt_1
riguardo, la documentazione allegata al fascicolo telematico dell' ). Pt_2
Logico corollario delle considerazioni sin qui svolte diviene, quindi, il parziale accoglimento dell'opposizione proposta da avverso la suddetta Parte_1
comunicazione, cui consegue la declaratoria di illegittimità della stessa, nella parte in cui richiama, quali atti impositivi ad essa sottesi, gli avvisi di addebito n. 400 2018 00020353 16 000 e n. 400 2018 00082862 29 000.
In considerazione della parziale fondatezza dell'opposizione, le spese del giudizio vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio iscritto al n. 5626 del ruolo generale lavoro dell'anno 2024, promosso da contro l - Parte_1 Parte_2
, in persona del legale rappresentante p.t., e l' Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., così provvede:
[...]
1) accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificata a Parte_1
il 30.11.2024, nella parte in cui richiama, quali atti impositivi ad essa sottesi, gli avvisi di addebito n. 400 2018 00020353 16 000 e n. 400 2018 00082862 29
000, stante l'intervenuta prescrizione dei crediti portati dagli stessi;
2) compensa per intero tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Salerno, il 13.3.2025.
Il Presidente della Sezione Lavoro
dott. Romano Gibboni
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott.
Antonio Vuolo, M.O.T. nominato con D.M. 22.10.2024, in tirocinio presso
la Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno.