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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 19/12/2025, n. 463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 463 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
Oggetto: divorzio congiunto
Tribunale Ordinario di Piacenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Maddalena Ghisolfi Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina G.O.P.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa con ricorso congiunto ex art. 473 -bis.51 c.p.c. depositato in data 9.9.2025
da
(C.F. ), nata il [...] a Parte_1 C.F._1
Piacenza, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonella Amici, presso la quale ha eletto domicilio telematico , in virtù di mandato in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
E
(C.F. ), nato il Controparte_1 C.F._2
19.10.1988 a Castel San Giovanni (PC), rappresentato e difeso dall'Avv. Antonella Scardi, presso la quale ha eletto domicilio telematico, in virtù di mandato in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica Dott.ssa Grazia Pradella.
- INTERVENUTO -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Visto il ricorso congiunto ex art. 473 -bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato dai coniugi in data 9.9.2025, con il quale hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI
“1) I coniugi dichiarano che dall'unione non sono nati figli e di essere economicamente indipendenti pertanto non sarà dovuto alcun assegno di mantenimento e dichiarano di aver definito ogni rapporto di carattere economico- patrimoniale. 2) Non sono pendenti procedimenti aventi a oggetto le medesime domande svolte nel presente procedimento o domande ad esso connesse;
3) I ricorrenti dichiarano sin d'ora di non volersi riconciliare e, per l'effetto, chiedono che l'udienza di prima comparizione avvenga attraverso il deposito di note scritte.
4) Le spese e le competenze legali connesse alla presente procedura di cessazione degli effetti civili del matrimonio saranno sostenute,
anche per l'avv. Antonella Amici, dal signor Controparte_1
nella misura di euro 700,00 oltre oneri accessori.“
Considerato che le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza le parti hanno confermato il ricorso e dichiarato che dalla separazione è cessata ogni comunione materiale e spirituale e che non intendono conciliarsi.
Considerato che sussistono le condizioni di cui all'art. 3, n.2 lett.B)
della Legge 01.12.1970 n. 898 e successive modifiche;
Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt.70 e
Acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero: “Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi di cui è causa, con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge”.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi dalla separazione è cessata ogni comunione materiale e spirituale e che non intendono conciliarsi;
Il Tribunale ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Spese di lite concordate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 473-bis51 c.p.c. così decide:
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e , Parte_1 Controparte_1
matrimonio celebrato in data 18.9.2021 in Castel San Giovanni
(PC) e trascritto nei registri dello Stato Civile dell'anzidetto
Comune al n. 13, parte 2, serie A , anno 2021 alle condizioni così convenute dalle parti in domanda e da intendersi qui integralmente trascritte;
- Dispone che a cura della Cancelleria sia disposta copia autentica della presente sentenza passata in giudicato all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Castel san
Giovanni (PC) perché provveda all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti previsti dalla legge di cui al R.D.
09.07.1939 n.1238 e successive modifiche.
- Spese di lite concordate tra le parti.
COSI'DECISO
in camera di Consiglio il 17.12.2025 su relazione del Giudice Dott.ssa
Marisella Gatti.
Il Presidente rel. est. Dott.ssa Marisella Gatti
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
71 c.p.c.
Tribunale Ordinario di Piacenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Maddalena Ghisolfi Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina G.O.P.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa con ricorso congiunto ex art. 473 -bis.51 c.p.c. depositato in data 9.9.2025
da
(C.F. ), nata il [...] a Parte_1 C.F._1
Piacenza, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonella Amici, presso la quale ha eletto domicilio telematico , in virtù di mandato in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
E
(C.F. ), nato il Controparte_1 C.F._2
19.10.1988 a Castel San Giovanni (PC), rappresentato e difeso dall'Avv. Antonella Scardi, presso la quale ha eletto domicilio telematico, in virtù di mandato in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica Dott.ssa Grazia Pradella.
- INTERVENUTO -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Visto il ricorso congiunto ex art. 473 -bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato dai coniugi in data 9.9.2025, con il quale hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI
“1) I coniugi dichiarano che dall'unione non sono nati figli e di essere economicamente indipendenti pertanto non sarà dovuto alcun assegno di mantenimento e dichiarano di aver definito ogni rapporto di carattere economico- patrimoniale. 2) Non sono pendenti procedimenti aventi a oggetto le medesime domande svolte nel presente procedimento o domande ad esso connesse;
3) I ricorrenti dichiarano sin d'ora di non volersi riconciliare e, per l'effetto, chiedono che l'udienza di prima comparizione avvenga attraverso il deposito di note scritte.
4) Le spese e le competenze legali connesse alla presente procedura di cessazione degli effetti civili del matrimonio saranno sostenute,
anche per l'avv. Antonella Amici, dal signor Controparte_1
nella misura di euro 700,00 oltre oneri accessori.“
Considerato che le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza le parti hanno confermato il ricorso e dichiarato che dalla separazione è cessata ogni comunione materiale e spirituale e che non intendono conciliarsi.
Considerato che sussistono le condizioni di cui all'art. 3, n.2 lett.B)
della Legge 01.12.1970 n. 898 e successive modifiche;
Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt.70 e
Acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero: “Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi di cui è causa, con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge”.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi dalla separazione è cessata ogni comunione materiale e spirituale e che non intendono conciliarsi;
Il Tribunale ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Spese di lite concordate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 473-bis51 c.p.c. così decide:
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e , Parte_1 Controparte_1
matrimonio celebrato in data 18.9.2021 in Castel San Giovanni
(PC) e trascritto nei registri dello Stato Civile dell'anzidetto
Comune al n. 13, parte 2, serie A , anno 2021 alle condizioni così convenute dalle parti in domanda e da intendersi qui integralmente trascritte;
- Dispone che a cura della Cancelleria sia disposta copia autentica della presente sentenza passata in giudicato all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Castel san
Giovanni (PC) perché provveda all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti previsti dalla legge di cui al R.D.
09.07.1939 n.1238 e successive modifiche.
- Spese di lite concordate tra le parti.
COSI'DECISO
in camera di Consiglio il 17.12.2025 su relazione del Giudice Dott.ssa
Marisella Gatti.
Il Presidente rel. est. Dott.ssa Marisella Gatti
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
71 c.p.c.