Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/02/2025, n. 1109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1109 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11392/2023
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 11392/2023
tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NAMIO Parte_1 C.F._1
FRANCESCO
ATTORE
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SIDOTI ROBERTO Controparte_1 P.IVA_1
RO
CONVENUTO
Oggi 17 febbraio 2025 alle ore 10.27 innanzi al Gi dott. Vera Marletta, sono comparsi:
Per l'avv. NAMIO FRANCESCO, oggi sostituito dall'avv. SANTORO Parte_1
SIMONA Per l'avv. SIDOTI ROBERTO RO, oggi sostituito dall'avv. Controparte_1
CANNIZZO CARLO
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisa le conclusioni come da atti e difese e chiedono che la causa venga decisa.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
IL GIUDICE
dott. Vera Marletta
pagina 1 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vera Marletta, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 11392/2023 promossa da:
, (C.F. ), domiciliato in VIA LIBERTA' N°107 Parte_1 C.F._1
90143 PALERMO;
rappresentato e difeso dall'avv. NAMIO FRANCESCO giusta procura in atti.
ATTORE
contro
(C.F. ), per essa, quale mandataria, Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(già (C.F. n. ), elettivamente domiciliata in CP_2 CP_3 P.IVA_2
Milano,Piazza Velasca 8 presso lo studio dell'avv. SIDOTI ROBERTO RO, che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
CONVENUTO
Decisa ex art, 281 sexies cpc all'udienza del 17 febbraio 2025 sulle conclusioni precisate come in atti.
pagina 2 di 11 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio avanti questo Parte_1
Tribunale e proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo Controparte_1
n.3121/2023 emesso dal Tribunale di Catania il 3.8.2023 e notificato l'11.9.2023 con il quale era stato ingiunto loro di pagare in favore della società opposta la somma di € 44.617,51 oltre interessi e spese del procedimento, ed articolavano una serie di motivi..
L'opposta si costituiva in giudizio contestando in ogni sua parte il contenuto dell'atto di opposizione e chiedendone il rigetto.
Con decreto ex 171 bis cpc il GI confermava l'udienza di comparizione delle parti indicata in citazione e assegnava alle parti i termini di cui all'art. 171 ter cpc per il deposito delle memorie istruttorie.
Con ordinanza del 24 luglio 2024 veniva concessa la chiesta provvisoria esecuzione del DI opposto e , rilevato che non era stato esperita la mediazione obbligatoria, veniva onerato il creditore opposto, attore in senso sostanziale della presentazione della domanda di mediazione ai sensi degli artt. 5 e 6 del
D.L.vo n.28/2010.
A seguito dell'avvenuto deposito del verbale di mediazione, all'udienza del 18 novembre 2024 il procuratore di parte opponente rilevava che non era stata soddisfatta dall'opposta la condizione di procedibilità perché, come si evinceva dal verbale di mediazione, non era comparso il legale rappresentante della ovvero un suo procuratore speciale. Controparte_1
La causa veniva quindi rinviata all'udienza del 17 febbraio 2025 invitando le parti a precisare le conclusioni in ordine alla questione inerente la procedibilità della domanda.
Indi all'udienza del 17 febbraio 2025, sulle conclusioni precisate come in atti, la causa veniva decisa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
Ciò posto, dall'esame degli atti si rileva che al primo incontro di mediazione del 25 settembre 2024 erano presenti per la parte istante l'avv. Federico Comba nonché la parte Controparte_1
chiamata, odierna opponente e il suo procuratore avv. Francesco Namio.
Sul punto, in diritto si osserva che in tema di mediazione, ai sensi dell'art. 5 c. 2 bis del D. Lgs 28/10, la mancata presenza dell'attore al primo incontro con il mediatore, impone di ritenere non avverata la condizione di procedibilità. Difatti, l'onere gravante sul soggetto tenuto ad attivare il tentativo di mediazione deve necessariamente ricomprendere anche quello di partecipare al relativo procedimento.
Con la sentenza 8473/2019 del 17/03/2019 la Cassazione Civile Sezione Terza, ha enunciato i seguenti principi di diritto, cui questo Tribunale aderisce condividendone le motivazioni;
” In particolare, la questione giuridica che il ricorso impone di risolvere è se, nel suddetto procedimento di mediazione, il cui preventivo esperimento è previsto obbligatoriamente, a pena di improcedibilità, per le controversie pagina 3 di 11 nelle materie indicate dal D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, comma 1 bis, (introdotto dal D.L. 21 giugno
2013, n. 69, art. 84, convertito con modificazioni della L. 9 agosto 2013, n. 98, dopo che la Corte Cost. con sentenza n. 272 del 2012 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 1 del medesimo articolo) e disciplinato, in particolare, dagli artt. 5 e 8 dello stesso, la parte che propone la mediazione sia tenuta a comparire personalmente davanti al mediatore, affinchè il tentativo si possa ritenere compiuto, a pena di improcedibilità dell'azione proposta senza previo esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, o se la stessa possa - e in che modo - farsi sostituire. Qualora si ammetta che la parte possa farsi sostituire, ovvero che sia un atto delegabile ad altri, occorre individuare i modi e le forme di tale sostituzione, ovvero se possa essere sostituita da chiunque, ed in particolare se possa farsi sostituire anche dal suo avvocato e, qualora si ammetta che possa essere sostituita dal suo avvocato, con quale atto tali poteri possano essere conferiti. Il legislatore con il decreto legislativo menzionato ha cercato di accelerare, se non forzare, la creazione di una cultura di risoluzione alternativa delle controversie, con finalità deflattiva, imponendo per una vasta serie di controversie questa ipotesi di mediazione come obbligatoria, il cui mancato esperimento è stato sanzionato con l'improcedibilità. Dalla lettura delle disposizioni ad essa dedicate, emerge l'adozione di un procedimento deformalizzato che si svolge davanti al mediatore, in cui la miglior garanzia di riuscita era costituita innanzitutto dalla stessa professionalizzazione delle figura del mediatore, e dall'offerta alle parti di un momento di incontro, perchè potessero liberamente discutere prima che le rispettive posizioni risultassero irrigidite dalle posizioni processuali assunte e dalle linee difensive adottate,nonchè da agevolazioni fiscali. Il successo dell'attività di mediazione è riposto nel contatto diretto tra le parti e il mediatore professionale il quale può, grazie alla interlocuzione diretta ed informale con esse, aiutarle a ricostruire i loro rapporti pregressi, ed aiutarle a trovare una soluzione che, al di là delle soluzioni in diritto della eventuale controversia, consenta loro di evitare l'acuirsi della conflittualità e definire amichevolmente una vicenda potenzialmente oppositiva con reciproca soddisfazione, favorendo al contempo la prosecuzione dei rapporti commerciali. Quanto alla presenza dell'avvocato, essa originariamente non era neppure prevista;
è stata infatti introdotta nell'art. 5 dal comma 1 bis, che prevede che chi intenda esercitare l'azione debba promuovere preventivamente la mediazione obbligatoria assistito dal proprio avvocato. Si può osservare che la novella del 2013, che introduce la presenza necessaria dell'avvocato, con l'affiancare all'avvocato esperto in tecniche processuali che "rappresenta" la parte nel processo, l'avvocato esperto in tecniche negoziali che
"assiste" la parte nella procedura di mediazione, segna anche la progressiva emersione di una figura professionale nuova, con un ruolo in parte diverso e alla quale si richiede l'acquisizione di ulteriori competenze di tipo relazionale e umano, inclusa la capacità di comprendere gli interessi delle parti al pagina 4 di 11 di là delle pretese giuridiche avanzate. Non è questa la sede per valutare le probabilità di successo delle creazione forzosa di una cultura della mediazione. Occorre prendere atto che la legge impone in una vasta serie di casi, come momento necessario e significativo precedente alla possibilità stessa di introdurre il giudizio, la necessità di esperire la mediazione e sciogliere alcuni nodi del rapporto tra mediazione obbligatoria e giudizio, per individuare quando la condizione di procedibilità possa ritenersi soddisfatta e in particolare se, nel caso di specie, il giudice abbia correttamente ritenuto che l'azione proposta fosse improcedibile (valutazione effettuata ai soli fini della soccombenza virtuale, perchè qui la domanda di merito era stata alla fine rinunciata). Come si è detto, il legislatore ha previsto e voluto la comparizione personale delle parti dinanzi al mediatore, perchè solo nel dialogo informale e diretto tra parti e mediatore, conta che si possa trovare quella composizione degli opposti interessi satisfattiva al punto da evitare la controversia ed essere più vantaggiosa per entrambe le parti. Ha imposto quindi alle parti (o meglio, alla parte che intende agire in giudizio) questo impegno preliminare mediante il quale fida di poter evitare (alle parti, e allo Stato più in generale) un buon numero di controversie, ben più onerose e lunghe rispetto ai tempi della mediazione obbligatoria.
L'art. 8, dedicato al procedimento, prevede espressamente che al primo incontro davanti al mediatore debbano essere presenti sia le parti che i loro avvocati. La previsione della presenza sia delle parti sia degli avvocati comporta che, ai fini della realizzazione delle condizione di procedibilità, la parte non possa evitare di presentarsi davanti al mediatore, inviando soltanto il proprio avvocato. Tuttavia, la necessità della comparizione personale non comporta che si tratti di attività non delegabile. In mancanza di una previsione espressa in tal senso, e non avendo natura di atto strettamente personale, deve ritenersi che si tratti di attività delegabile ad altri. Laddove, per la rilevanza della partecipazione,
o della mancata partecipazione, ad alcuni momenti processuali, o per l'attribuzione di un particolare valore alle dichiarazioni rese dalla parte, la legge non ha ritenuto che la parte potesse farsi sostituire, attribuendo un disvalore, o un preciso significato alla sua mancata comparizione di persona, lo ha previsto espressamente (v. art. 231 c.p.c., sulla risposta all'interrogatorio formale: "La parte interrogata deve rispondere personalmente" e il successivo art. 232 che fa discendere precise conseguenze alla mancata presentazione della parte a rendere interrogatorio): v. Cass. n. 15195 del
2000: "L'interrogatorio formale non può essere reso a mezzo di procuratore speciale atteso che il soggetto cui è deferito deve rispondere ad esso oralmente e personalmente, in base all'art. 231 c.p.c.
Non è previsto, nè escluso che la delega possa essere conferita al proprio difensore. Deve quindi ritenersi che la parte (in particolare, la parte che intende iniziare l'azione, ma identico discorso vale per la controparte), che per sua scelta o per impossibilità non possa partecipare personalmente ad un incontro di mediazione, possa farsi sostituire da una persona a sua scelta e quindi anche ma non solo –
pagina 5 di 11 dal suo difensore. Allo scopo di validamente delegare un terzo alla partecipazione alle attività di mediazione, la parte deve conferirgli tale potere mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto (ovvero, deve essere presente un rappresentante a conoscenza dei fatti e fornito dei poteri per la soluzione della controversia, come previsto dal progetto della Commissione Alpa sulla riforma delle ADR all'art. 84). Quindi il potere di sostituire a sè stesso qualcun altro per la partecipazione alla mediazione può essere conferito con una procura speciale sostanziale. Ne consegue che, sebbene la parte possa farsi sostituire dal difensore nel partecipare al procedimento di mediazione, in quanto ciò non è auspicato, ma non è neppure escluso dalla legge, non può conferire tale potere con la procura conferita al difensore e da questi autenticata, benchè possa conferirgli con essa ogni più ampio potere processuale. Per questo motivo, se sceglie di farsi sostituire dal difensore,la procura speciale rilasciata allo scopo non può essere autenticata dal difensore, perché il conferimento del potere di partecipare in sua sostituzione alla mediazione non fa parte dei possibili contenuti della procura alle liti autenticabili direttamente dal difensore. Perciò, la parte che non voglia o non possa partecipare personalmente alla mediazione può farsi liberamente sostituire, da chiunque e quindi anche dal proprio difensore, ma deve rilasciare a questo scopo una procura sostanziale, che non rientra nei poteri di autentica dell'avvocato neppure se il potere è conferito allo stesso professionista”.
Detti principi risultano riaffermati dalla Suprema Corte con la sentenza n. 18068/2019.
Orbene alla luce di quanto affermato dalla Suprema Corte ne consegue che : nel procedimento di mediazione obbligatoria ex d.lgs. n 28 del 2010 è necessaria la comparizione personale delle parti davanti al mediatore, assistite dal difensore;
la parte può anche farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale, eventualmente nella persona dello stesso difensore che l'assiste nel procedimento di mediazione, purché dotato di apposita procura sostanziale;
la condizione di procedibilità può ritenersi realizzata al termine del primo incontro davanti al mediatore, qualora una o entrambe le parti, richieste dal mediatore dopo essere state adeguatamente informate sulla mediazione, comunichino la propria indisponibilità a procedere oltre.
Non è però sufficiente a delegare la procura alle liti, unico atto autenticabile dal difensore, pur se contenente il potere di transigere. La delega deve essere conferita tramite una procura sostanziale riferita allo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione, con il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto.
Orbene, nel caso che ci occupa, poiché al primo incontro di mediazione per la parte istante non era presente la parte personalmente ovvero un procuratore speciale, ( non potendosi peraltro ritenere pagina 6 di 11 sufficiente a tale fine la “ procura speciale” allegata, peraltro non sottoscritta, con la quale la dott..sa conferisce procura speciale all'avv.Sidoti, il quale poi, a sua volta, “delega” l'avv. Parte_2
Comba a comparire nel procedimento di mediazione, trattandosi di atto privo dei requisiti formali richiesti),ne consegue la mediazione deve ritenersi come non esperita e l'opposizione deve essere dichiarata improcedibile.
Ritiene infatti questo Tribunale - in adesione alle argomentazioni spese dalla Suprema Corte- che, muovendo dal principio per cui sono da considerarsi illegittime tutte quelle condotte contrarie alla ratio legis della mediazione o poste in essere dalle parti al solo scopo di eludere il dettato normativo, e facendo specifico riferimento alle modalità di partecipazione delle parti agli incontri di mediazione, deve concludersi che, quando l'assenza personale riguarda la parte attrice/istante in mediazione, la condizione di procedibilità di cui all'art. 5, D. Lgs. n. 28/10 non possa considerarsi soddisfatta.
Ed invero, il riferimento alla procura sostanziale, la cui ratio è da rinvenirsi nel fatto che l'attività di mediazione è finalizzata a verificare se sia possibile instaurare tra le parti - innanzi al mediatore - un dialogo tale da consentire in quella sede la risoluzione alternativa della controversia, impedisce di ritenere soddisfatta tale condizione per effetto di eventuali atti contenenti ratifica dell'operato del procuratore comparso in sede di mediazione, attesa l'inidoneità di tale ratifica a sanare il difetto di rappresentanza (sostanziale) nell'ambito della procedura, ormai conclusa, di mediazione.
La mediazione, infatti, mira a riattivare la comunicazione tra i litiganti al fine di renderli in grado di verificare la possibilità di una soluzione concordata del conflitto: questo implica necessariamente che sia possibile una interazione immediata tra le parti (personalmente o per il tramite di rappresentanti muniti di procura sostanziale e, quindi, del potere di risolvere la controversia al di fuori del giudizio) di fronte al mediatore. E' evidente, quindi, che solo ove adeguatamente informato - e dotato dei poteri necessari a transigere la lite - il rappresentante può validamente vincolare la parte nelle determinazioni assunte nel corso dell'incontro innanzi al mediatore.
Siffatta interpretazione risulta essere peraltro in piena armonia con i principi di diritto espressi dalla
Suprema Corte con la sentenza 8473/2019 del 17/03/2019, atteso che, se nel procedimento di mediazione obbligatoria ex d.lgs. n 28 del 2010 è necessaria la comparizione personale delle parti davanti al mediatore, assistite dal difensore, deve conseguentemente ritenersi che la comunicazione dell'avvio del procedimento deve essere notificata alla parte personalmente e non al suo difensore.
Ciò posto occorre indagare la sorte del decreto ingiuntivo opposto: se esso debba essere revocato o se, per contro, esso divenga definitivo in conseguenza della improcedibilità dell'opposizione.
Siccome già evidenziato da questa Sezione in diversi procedimenti, anche con riferimento alle conseguenze della omessa mediazione nella fattispecie in esame, si ritiene che “la causa di opposizione pagina 7 di 11 a decreto ingiuntivo debba essere considerata procedimento unico con riguardo alla fase sommaria di richiesta ed ottenimento del decreto, e non possa essere qualificata come fase, diversa ed ulteriore, di impugnazione del decreto ingiuntivo: “in altri termini, il procedimento che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto di ingiunzione non costituisce un processo autonomo rispetto a quello aperto dall'opposizione, ma da luogo a una fase di un unico giudizio, in rapporto al quale funge da atto introduttivo, in cui è contenuta la proposizione della domanda, il ricorso presentato per chiedere il decreto di ingiunzione” (Cass. 1586 del 2012 in parte motiva). In ragione della natura del credito e del supporto probatorio di cui gode, la legge processuale consente al creditore di chiedere ed ottenere un provvedimento di condanna al pagamento di una somma o alla consegna di una cosa inaudita altera parte, in esito ad una cognizione tipicamente sommaria da parte del giudice adito: la cognizione piena ed ordinaria e' rimessa ad una fase eventuale e successiva, la cui instaurazione e' rimessa alla iniziativa del debitore ingiunto. Una volta notificato il decreto, e quindi instaurato il contraddittorio con il debitore, quest'ultimo ha sostanzialmente due possibilita': prestare acquiescenza al decreto e consentire il passaggio in giudicato o proporre, nei termini di legge, opposizione contestando la pretesa creditoria azionata. In tale secondo ed ultimo caso si instaura un giudizio a cognizione piena che segue le regole ordinarie. Il giudizio di opposizione riguarda la domanda azionata, in forma sommaria, dal creditore con il ricorso monitorio: e' il ricorso monitorio a segnare i limiti del thema decidendum della opposizione, tanto che e' il creditore opposto, malgrado nel meccanismo della instaurazione successivo della instaurazione del giudizio di cognizione piena giochi il ruolo di convenuto, a rivestire la qualifica di attore in senso sostanziale. La domanda azionata e' quella del creditore con ricorso per decreto ingiuntivo: domanda rispetto alla quale il debitore ingiunto si trova ad essere convenuto in senso sostanziale. La opinione sul punto della S.C. e' conforme: l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo non è azione di impugnazione della validità del decreto stesso" (per tutte, Cass. 1052/1995), ma introduce un ordinario giudizio di cognizione diretto ad accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto - che assume la posizione sostanziale di attore - (e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente); con la conseguenza che la sentenza che decide sull'opposizione deve accogliere la domanda, rigettando l'opposizione medesima, quante volte riscontri che le condizioni dell'azione proposta in sede monitoria sussistano al momento della decisione ( Cass. 23583 del 2010 in parte motiva). Ed ancora in parte motiva Cass. n. 8539 del 2011: “e' opportuno premettere che l'opposizione a decreto ingiuntivo da luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, il quale, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio, investe il giudice del potere-dovere di statuire sulla pretesa originariamente latta valere con la domanda di ingiunzione e pagina 8 di 11 sulle eccezioni e difese contro la stessa proposte, con la conseguenza che l'opponente, pur assumendo normalmente la veste di attore, viene a trovarsi nella posizione sostanziale di convenuto, mentre l'opposto, formalmente convenuto, dev'essere considerato attore dal punto di vista sostanziale.”
Quindi la norma di cui al D.lgs 28 del 2010, laddove stabilisce che “l'esperimento del procedimento di mediazione e' condizione di procedibilita' della domanda giudiziale” deve essere interpretata e applicata in relazione alla domanda azionata nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, ovvero alla domanda spiegata dal creditore opposto. Nonostante l'attore in senso formale sia il debitore opposto, attore in senso sostanziale e' il creditore e quindi a lui spetta l'onere di instaurare la procedura di mediazione. In considerazione della natura peculiare del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo la legge ha espressamente previsto che la mediazione non debba essere esperita obbligatoriamente prima del deposito del ricorso monitorio, ma ha stabilito che la obbligatorieta' diviene operativa dopo la pronunzia del GI della opposizione sulle richieste ex artt. 648 e 649 cpc.
Ritiene questo giudice che l'onere dell'esperimento della mediazione spetti al creditore ingiungente e successivamente opposto, in ragione della individuazione della domanda spiegata in giudizio e della sua titolarita' in senso sostanziale. Di conseguenza, se la mediazione non viene promossa, a divenire improcedibile e' la domanda del creditore azionata in ricorso monitorio con conseguente decadenza del decreto ingiuntivo (cfr. Trib. Ferrara 7.1.2015; Trib. Firenze 12.02.2015; Trib. Verona
28.10.2014; Trib. Varese 18.5.2012). Non si ignorano le obiezioni mosse da taluna giurisprudenza di merito in riferimento a tale posizione (cfr. Trib. Chiesti 8.9.2015; Tribunale Bologna del 20/05/2015;
Trib. Firenze 30.10.2014; Trib. Prato, 18.07.2011; Trib. Siena, 25.06.2012; Trib. Rimini, 17.07.2014).
Si rileva, da parte di chi sostiene che la improcedibilita' comporti la definitivita' del decreto incombendo l'onere della instaurazione della mediazione alla parte opponente a) che e' irragionevole che un provvedimento che la legge ha indicato come suscettibile di passare in giudicato debba decadere: tale argomentazione prova troppo in quanto il decreto ingiuntivo e' solo potenzialmente in grado di assumere efficacia di giudicato, e tale eventualita' e' rimessa alla mancata tempestiva opposizione;
b) che non e' coerente pretendere che sia il creditore a promuovere un adempimento che attiene alla attivazione del processo instaurato dal debitore, quando il creditore dispone gia' di un titolo: tale motivazione attinge alla stessa ratio che fonda la argomentazione precedente. Il creditore ha un titolo la cui definitivita' e' subordinata alla mancata opposizione;
la proposizione della opposizione impedisce il formarsi del tiolo esecutivo e trasferisce la vertenza sulla esistenza e quantificazione del credito nella sede della cognizione piena, rimettendo in discussione tutto il titolo;
c) che la revoca del decreto non impedirebbe al creditore di promuovere nuovo ed analogo ricorso monitorio di identico contenuto con conseguente aggravamento del carico giudiziario;
tale pagina 9 di 11 argomentazione farebbe pesare motivazioni di politica giudiziaria legate alla esigenza deflattiva sulla interpretazione della norma in punto di improcedibilita' non tenendo conto che sempre quando un decreto ingiuntivo viene revocato per motivi di rito e' pacifico che il creditore possa nuovamente ripercorrere la via monitoria. Inoltre pare del tutto ragionevole che la spesa, sia pure non di significativo importo, della procedura di mediazione sia posta a carico della parte che ha promosso la domanda e non di chi vi resiste in giudizio: se il creditore avesse scelto la via ordinaria per ottenere l'accertamento del proprio credito e la condanna del debitore all'adempimento e' pacifico che l'onere della mediazione sarebbe stato a suo carico. Tale ultimo orientamento ha, invero, trovato accoglimento (seppur per ragioni differenti) dalla giurisprudenza della Suprema Corte. Non si ritiene
– però - di condividere l'orientamento espresso da Cass. Civ. sez. III n. 24629 del 3.12.2015. In motivazione si legge “invero attraverso il decreto ingiuntivo l'attore ha scelto la linea deflattiva coerente con la logica dell'efficienza processuale e della ragionevole durata del processo. E'
l'opponente che ha il potere e l'interesse ad introdurre il giudizio di merito, cioè la soluzione più dispendiosa, osteggiata dal legislatore. E' dunque sull'opponente che deve gravare l'onere della mediazione obbligatoria perché è l'opponente che intende precludere la via breve per percorrere la via lunga”. L'argomentazione adottata dalla Corte appare essere del tutto contraria alla ricostruzione pacificamente (da sempre) operata in merito alla posizione delle parti del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Come ampiamente illustrato in precedenza, non è l'opponente a decreto ingiuntivo a «esercitare in giudizio un'azione», come recita l'art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 28/2010 per le materie ivi contemplate: egli non fa che reagire alla pretesa monitoriamente azionata dal creditore, proponendo un'opposizione che è, per forma, un atto di citazione (o un ricorso nel rito lavoristico e locatizio) ma, per contenuto, una comparsa di risposta (o una memoria difensiva nei riti speciali). Da tale considerazione discendono tutte le note conseguenze nel giudizio che ci occupa in relazione alla facoltà di proporre domande riconvenzionali, chiamare in causa terzi. Proprio tali argomenti inducono a ritenere non condivisibile l'ulteriore assunto contenuto nella citata sentenza 24629:
“soltanto quando l'opposizione sarà dichiarata procedibile riprenderanno le normali posizioni delle parti: opponente-convenuto sostanziale, opposto-attore sostanziale”. E difatti in tutta la fase antecedente alla declaratoria di procedibilità (per avvenuto esperimento della mediazione) non si assiste ad un congelamento delle normali posizioni delle parti: non è prevista alcun differimento dell'esercizio delle tipiche facoltà del convenuto/opponente (domande riconvenzionali, chiamata in causa terzi) ad un momento successivo all'esperimento della mediazione;
così come nessuna inversione delle normali posizioni si pone nel momento della valutazione delle istanze ex artt. 648/649
pagina 10 di 11 c.p.c., che per espressa previsione legislativa vanno decise prima dell'esperimento della mediazione”
(v. sentenza del 26.1.2016 nella causa n.16598/14).
Questione ormai pacificamente risolta dalla pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n.
19596/2020 in cui è stato affermato che : "Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione
è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo".;;
Alla luce delle considerazioni che precedono, ne consegue la revoca del decreto ingiuntivo per improcedibilità della domanda .
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri di cui al dm n.1 47/2022 avuto riguardo alla natura ed al valore della causa nonchè all'attività difensiva concretamente svolta.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 6597/2019 RG: dichiara improcedibile la domanda e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
condanna l'opposta al pagamento delle spese processuali in favore dell'opponente liquidate in
€.276,00 per spese ed €.1.800,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA.
Sentenza resa ex art. 281 sexies cpc
Catania il 17 febbraio 2025 il Giudice
Dott. Vera Marletta
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