TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 09/04/2026, n. 6387
TAR
Ordinanza collegiale 17 aprile 2023
>
TAR
Ordinanza presidenziale 27 giugno 2023
>
TAR
Ordinanza cautelare 12 luglio 2023
>
TAR
Sentenza 9 aprile 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Gli atti regionali impugnati sono atti meramente attuativi-esecutivi delle disposizioni legislative e regolamentari e degli atti ministeriali, privi di discrezionalità e che non incidono su un interesse legittimo ma su un diritto soggettivo patrimoniale, la cui controversia spetta al giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Gli atti regionali impugnati sono atti meramente attuativi-esecutivi delle disposizioni legislative e regolamentari e degli atti ministeriali, privi di discrezionalità e che non incidono su un interesse legittimo ma su un diritto soggettivo patrimoniale, la cui controversia spetta al giudice ordinario.

  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale delle norme primarie (Parte A)

    I motivi di ricorso formulati nella "Parte A" del ricorso introduttivo sono infondati, alla luce di numerosi precedenti conformi della Sezione, in particolare la sentenza n. 510 del 13 gennaio 2025, le cui argomentazioni il Collegio richiama e fa proprie.

  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale delle norme primarie (Parte A)

    I motivi di ricorso formulati nella "Parte A" del ricorso introduttivo sono infondati, alla luce di numerosi precedenti conformi della Sezione, in particolare la sentenza n. 510 del 13 gennaio 2025, le cui argomentazioni il Collegio richiama e fa proprie.

  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale delle norme primarie (Parte A)

    I motivi di ricorso formulati nella "Parte A" del ricorso introduttivo sono infondati, alla luce di numerosi precedenti conformi della Sezione, in particolare la sentenza n. 510 del 13 gennaio 2025, le cui argomentazioni il Collegio richiama e fa proprie.

  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale delle norme primarie (Parte A)

    I motivi di ricorso formulati nella "Parte A" del ricorso introduttivo sono infondati, alla luce di numerosi precedenti conformi della Sezione, in particolare la sentenza n. 510 del 13 gennaio 2025, le cui argomentazioni il Collegio richiama e fa proprie.

  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale delle norme primarie (Parte A)

    I motivi di ricorso formulati nella "Parte A" del ricorso introduttivo sono infondati, alla luce di numerosi precedenti conformi della Sezione, in particolare la sentenza n. 510 del 13 gennaio 2025, le cui argomentazioni il Collegio richiama e fa proprie.

  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale delle norme primarie (Parte A)

    I motivi di ricorso formulati nella "Parte A" del ricorso introduttivo sono infondati, alla luce di numerosi precedenti conformi della Sezione, in particolare la sentenza n. 510 del 13 gennaio 2025, le cui argomentazioni il Collegio richiama e fa proprie.

  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale delle norme primarie (Parte A)

    I motivi di ricorso formulati nella "Parte A" del ricorso introduttivo sono infondati, alla luce di numerosi precedenti conformi della Sezione, in particolare la sentenza n. 510 del 13 gennaio 2025, le cui argomentazioni il Collegio richiama e fa proprie.

  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale delle norme primarie (Parte A)

    I motivi di ricorso formulati nella "Parte A" del ricorso introduttivo sono infondati, alla luce di numerosi precedenti conformi della Sezione, in particolare la sentenza n. 510 del 13 gennaio 2025, le cui argomentazioni il Collegio richiama e fa proprie.

  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale delle norme primarie (Parte A)

    I motivi di ricorso formulati nella "Parte A" del ricorso introduttivo sono infondati, alla luce di numerosi precedenti conformi della Sezione, in particolare la sentenza n. 510 del 13 gennaio 2025, le cui argomentazioni il Collegio richiama e fa proprie.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    La domanda di accesso agli atti è strettamente connessa alla quantificazione di un debito patrimoniale, la cui controversia spetta al giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Gli atti regionali impugnati sono atti meramente attuativi-esecutivi delle disposizioni legislative e regolamentari e degli atti ministeriali, privi di discrezionalità e che non incidono su un interesse legittimo ma su un diritto soggettivo patrimoniale, la cui controversia spetta al giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Gli atti regionali impugnati sono atti meramente attuativi-esecutivi delle disposizioni legislative e regolamentari e degli atti ministeriali, privi di discrezionalità e che non incidono su un interesse legittimo ma su un diritto soggettivo patrimoniale, la cui controversia spetta al giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Gli atti regionali impugnati sono atti meramente attuativi-esecutivi delle disposizioni legislative e regolamentari e degli atti ministeriali, privi di discrezionalità e che non incidono su un interesse legittimo ma su un diritto soggettivo patrimoniale, la cui controversia spetta al giudice ordinario.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 09/04/2026, n. 6387
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 6387
    Data del deposito : 9 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo