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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 23/05/2025, n. 1225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1225 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
In persona della dott.ssa Angela Vitarelli, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'esito dell'udienza del 23/5/2025 tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta in primo grado al n. 289/2025 R.G. Lavoro e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Dibitonto Parte_1
RICORRENTE
E
Contr
, in persona del legale rapp.te pro tempore,
RESISTENTE- CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELL DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 13/1/2025 il ricorrente ha adito l'intestato Tribunale, in funzione di
Giudice del lavoro, per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “ 1) in via preliminare, qualora il
Tribunale lo ritenga opportuno autorizzare la notifica del ricorso e del decreto di fissazione
Cont udienza ex art. 151 c.p.c. mediante la pubblicazione sul sito internet del nonché dell'
[...]
di Foggia;
2) accerti e dichiari che il ricorrente è in possesso di un idoneo titolo, CP_2
costituito da almeno 30 giorni di servizio presso le istituzioni scolastiche, per accedere alla seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale ATA – profilo collaboratore scolastico e, per l'effetto, 3) ordini al di inserire il ricorrente Controparte_3
nella predetta terza fascia, nella posizione e secondo il punteggio spettante e maturato come per legge;
4) condanni il , in persona del pro-tempore, Controparte_3 CP_4 al pagamento delle competenze legali”. A sostegno della propria domanda ha dedotto che: con decreto n. 89 del 21 maggio 2024, il disponeva l'inserimento/conferma/aggiornamento Controparte_5
solo della terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale ATA valide per il triennio 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027; in data 12.06.2024, presentava la domanda di aggiornamento della terza fascia del personale ATA, pur possedendo i requisiti di accesso alla seconda fascia di cui all'art. 5, comma 3, lett. b), punto 2) delDM 13.12.2000 n. 430, per avere prestato servizio per oltre trenta giorni nelle istituzioni scolastiche;
che, pertanto, risulta attualmente inserito nelle graduatorie ATA di terza fascia 2024/2027 - profilo professionale collaboratore scolastico(CS) -pubblicate il 30.08.2024 dall'ITET Vittorio Emanuele III di Lucera indicato dal ricorrente come prima scelta nella domanda di aggiornamento della terza fascia del personale ATA;
Cont che il aggiorna regolarmente solo la prima e la terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale ATA e che, pertanto, non viene mai disposto l'aggiornamento della seconda fascia;
che tale condotta lede gravemente i diritti del ricorrente, possedendo questi legittimamente i requisiti di accesso alla graduatoria di seconda fascia, avendo prestato servizio per oltre trenta giorni nelle istituzioni scolastiche, e precisamente dal 14.09.2023 al 28.06.2024 presso l'I.C.
“Zannotti-Fraccacreta”; che, dunque, doveva ravvisarsi l' Illegittimità e, conseguentemente, disporre la disapplicazione del decreto Ministeriale n. 50 del 03.03.2021 per violazione dell'art. 4, comma 11, della Legge n. 124/1999 e dell'art. 97 Cost;
che l'art. 4 della L. 03.05.1999 n. 124, recante “Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico” disciplina le “Supplenze”, disponendo al comma 11 che “Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche al personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA)”; che, così come statuito ai sensi dell'art. 4 comma 11, L.124/1999, al personale ATA dovrebbe applicarsi la stessa disciplina del personale docente, in relazione al quale le graduatorie di circolo e di istituto sono suddivise in tre fasce che sono tutte aperte e, con gli aggiornamenti periodici, sono consentiti nuovi inserimenti agli aventi titolo.
2.Parte convenuta, nonostante la ritualità della costituzione, restava contumace.
3.La causa è stata istruita con acquisizione della produzione documentale della parte ricorrente.
Quindi, trattata all' odierna udienza ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter cpc, è stata decisa con la presente sentenza contestuale depositata telematicamente, previa acquisizione di note di trattazione scritta come in atti.
3.1.La domanda è fondata e va accolta nei termini di seguito precisati, sulla scorta delle motivazioni di seguito esposte, richiamati, anche ai sensi dell'art 118 disp att cpc, i passaggi motivazionali elaborati nella sentenza del Tribunale di Bari pubblicata il 15.3.2024, rg nr 5505/2022 est. dott.ssa
Angiuli, da questo Giudice condivisi: “Nel merito, l'Odierna Giudicante non intende discostarsi dal consolidato indirizzo giurisprudenziale (da ultimo cfr. C.D.S. Ord. del Consiglio di Stato 3453/22 e Sent. 8245 del 27 dicembre 2021), che ha espresso il principio per il quale, anche in vigenza della norma di cui all'art.1 comma 1 del D.M. n. 75 del 2001, che riserva l'inserimento in seconda fascia solo a coloro che hanno svolto 30 giorni di servizio entro il 19.04.2001, ogni lavoratore che abbia conseguito, anche in data successiva - come nel caso del ricorrente - i 30 giorni di servizio richiesti in via generale per l'inserimento in seconda fascia, ha diritto ad esservi collocato, anche in caso di
“chiusura di fatto” della stessa da parte del difatti, bloccare l'accesso alla seconda fascia delle graduatorie del personale ATA altro, non significa che violare il comma 11 dell'art. 4 L. 124/1999, il quale prevede che al personale ATA, si applichi, in punto di formazione delle graduatorie, la medesima disciplina del personale docente, per il quale esistono e sono aggiornate costantemente graduatorie.
Tale soluzione ermeneutica è preferibile in quanto il D.M. 75/2001, atto amministrativo, a prescindere dal suo carattere normativo o di generale amministrazione, deve essere interpretato in armonia con la fonte normativa di rango superiore, ovvero la L.124/1999, che non ha inteso disporre la sostanziale chiusura della seconda fascia della graduatoria per il…personale A.T.A., ma ha invece previsto aggiornamenti delle graduatorie con le stesse modalità del personale docente, non disponendo alcuna data di scadenza per la revisione della seconda fascia.
Ne va da sé che un atto amministrativo successivo non può porsi in contrasto con la legge e, ove ciò fosse, il G.O. è pienamente legittimato a disapplicarlo in via incidentale.
Pertanto, la scadenza del 19.04.2001 ai fini dell'ingresso in seconda fascia, così come prevista dall'art.1 co.1 D.M. 75/2001, non può certamente valere per coloro che alla predetta data non avevano avuto nemmeno la possibilità di conseguire il requisito delle trenta giornate di servizio effettivo, ma solo per coloro che alla data del 19.04.2001 avevano già maturato il requisito prescritto.
Opinare diversamente significa sostanzialmente permettere ad un atto amministrativo posteriore
l'abrogazione di una legge, fattispecie prevista solo dall'art. 17 L.400/1988 per i regolamenti cd.
“delegificanti”, che debbono tuttavia essere emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del consiglio dei ministri e sentito il parere del Consiglio di Stato: “per la disciplina di materie non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.” Il citato D.M. 75/2001 è carente di tali requisiti, pertanto, lo stesso non può in alcun modo abrogare la disposizione di cui all'art.4 L.124/1999.
Rilevato che il requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo, risulta altresì documentalmente provato (si v. contratti individuali di lavoro, all. 3 fascicolo parte ricorrente), occorre dare atto che il ricorrente è in possesso dei requisiti per l'inserimento in seconda fascia ai sensi del co.3 dell'art.
5 del DM 13.12.2000 n. 430, a tutt'oggi vigente in quanto non espressamente abrogato da nessuna normativa successiva.
In definitiva, il ricorso deve essere accolto….”
Applicati i richiamati principi al caso di specie, va osservato che il ricorrente ha provato documentalmente di possedere i requisiti per l'inserimento in seconda fascia ai sensi del co.3 dell'art. 5 del DM 13.12.2000 n. 430, avendo prestato servizio per un periodo superiore a 30 giorni
( cfr. contratto di servizio a/s 2023-2024), sicchè la domanda è fondata.
4. Le spese di lite, liquidate secondo dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022 ( valori minimi tariffari, stante la marcata serialità del presente contenzioso), vengono poste a carico di parte resistente, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Si fa applicazione dell' aumento del 10% in ragione dell' utilizzo dei collegamenti ipertestuali.
P.Q.M.
-accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara che il ricorrente è in possesso di un idoneo titolo, costituito da almeno 30 giorni di servizio presso le istituzioni scolastiche, per accedere alla seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale ATA -profilo di collaboratore scolastico;
sempre per l'effetto, condanna il resistente ad inserire il ricorrente nella CP_3
predetta seconda fascia, nella posizione e secondo il punteggio spettante e maturato come per legge;
-condanna parte resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, che liquida in €
1.445,00, oltre oneri come per legge.
Foggia, 23.5.2025
Il Giudice del Lavoro
Angela Vitarelli