Sentenza 29 settembre 2011
Massime • 1
In tema di società, la costituzione del rapporto societario e l'originario conferimento, pur rappresentando il presupposto giuridico del diritto del socio alla quota di liquidazione, non rilevano come fatto direttamente genetico di un contestuale credito restitutorio del conferente, configurandosi la posizione di quest'ultimo come mera aspettativa o diritto in attesa di espansione, destinato a divenire attuale soltanto nel momento in cui si addivenga alla liquidazione (del patrimonio della società o della singola quota del socio, al verificarsi dei presupposti dello scioglimento del rapporto societario soltanto nei suoi confronti), ed alla condizione che a tale momento dal bilancio (finale o di esercizio) risulti una consistenza attiva sufficiente a giustificare l'attribuzione "pro quota" al socio stesso di valori proporzionali alla sua partecipazione. Pertanto, il credito relativo alla quota di liquidazione vantato dal socio di una cooperativa escluso dalla società per effetto della dichiarazione di fallimento (ovvero, ai sensi dell'art. 2533, n. 5, primo comma, cod. civ., nel testo introdotto dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, a seguito della delibera di esclusione che è in facoltà della società adottare in caso di fallimento del socio) nasce o comunque diviene certo esclusivamente nel momento in cui interviene quella dichiarazione (o quella delibera), con la conseguenza che, non potendosi considerare detto credito anteriore al fallimento, viene a mancare il presupposto necessario, ai sensi dell'art. 56 della legge fallimentare, per la compensabilità dello stesso con i contrapposti crediti vantati dalla società nei confronti del socio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 29/09/2011, n. 19955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19955 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2011 |
Testo completo
CONT IFICATO 1 9955/ 11 REPUBBLICA ITALIANA MOTIVAZIONE SEMPLIFICATA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Fallimento. PRIMA SEZIONE CIVILE Compensazione Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G. N. 14161/2006 Dott. DONATO PLENTEDA - Presidente - R.G.N. 18204/2006 Cron. 19355 Dott. RENATO RORDORF Consigliere Rep. 5473 Dott. ALDO CECCHERINI Rel. Consigliere Dott. ANTONIO DIDONE Consigliere Ud. 15/06/2011 Consigliere PUDott. ROSA MARIA DI VIRGILIO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 14161-2006 proposto da: BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOC.COOP. A R.L. (C.F. 00053810149), in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PACUVIO 34, presso l'avvocato ROMANELLI GUIDO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato PERRONE BENITO, giusta procura in calce al ricorso;
2011
- ricorrente -
1696
contro
FALLIMENTO AGEFRA S.P.A.; intimato sul ricorso 18204-2006 proposto da: FALLIMENTO AGEFRA S.P.A., in persona del Curatore Dott. LUIGI ZORLONI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DONATELLO 75, presso l'avvocato BARENGHI ANDREA, che 10 rappresenta e difende unitamente all'avvocato RESCIGNO MATTEO, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale condizionato;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOC.COOP. A R.L., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PACUVIO 34, presso l'avvocato ROMANELLI GUIDO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato PERRONE BENITO, giusta procura r in calce al ricorso principale;
- controricorrente al ricorso incidentale avverso la sentenza n. 726/2005 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 14/03/2005; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/06/2011 dal Consigliere Dott. ALDO CECCHERINI;
udito, per la ricorrente, l'Avvocato PALEARI MARCELLA, per delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale, rigetto dell'incidentale; controricorrente e ricorrente udito, per il l'Avvocato RINALDO GEREMIA, per delega, incidentale, 2 che ha chiesto il rigetto del ricorso principale, accoglimento dell'incidentale; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VINCENZO GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso principale;
assorbito il ricorso incidentale. 3 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. A seguito del fallimento dell'Agefra s.p.a, socia della Banca Popolare di Sondrio S.C. а r.l., questa, in applicazione di clausola statutaria, ven- dette le azioni intestate alla socia fallita, compen- sandone il ricavato di £ 7.423.430 fino a concorrenza del suo maggior credito di £ 2.183.567.740. La cura- tela della socia fallita agì in revocatoria fallimen- tare dell'accredito effettuato dalla banca, e il Tribunale di Milano, dichiarata la nullità della clausola statutaria in forza della quale la banca aveva agito, accolse la domanda.
2. La corte d'appello di Milano, con la sentenza 14 marzo 2005, respinse il gravame proposto dalla banca. Per la cassazione della sentenza, non notificata, ricorre la banca per tre motivi, con atto notificato il 27 aprile 2006. Il fallimento resiste con controricorso e ricorso incidentale condizionato. La banca ha depositato una memoria.
4. I ricorsi, proposti conto la medesima senten- za, devono essere riuniti. 4 Il cons. rel. est. dr. Aldo Ceccherini 5. Trattandosi di materia sulla quale questa cor- te ha già avuto modo di pronunciarsi, ai fini della decisione sul ricorso è sufficiente, perché assorben- te, l'esame del terzo motivo, con il quale si deduce che l'anteriorità causale del credito del socio co- operatore fallito alla liquidazione della quota, rispetto allo scioglimento del rapporto sociale, rende applicabile la compensazione, ex art. 56 della legge fallimentare, del credito medesimo con il con- trocredito della cooperativa di credito nei confronti dello stesso socio.
6. Sul punto questa corte si è pronunciata a se- zioni unite, affermando il principio che la costitu- zione del rapporto societario e l'originario conferi- mento, pur rappresentando il presupposto giuridico del diritto del socio alla quota di liquidazione, non rilevano come fatto direttamente genetico di un con- testuale credito restitutorio del conferente, confi- gurandosi la posizione di quest'ultimo come mera aspettativa o diritto in attesa di espansione, desti- nato a [...] attuale soltanto nel momento in cui si addivenga alla liquidazione (del patrimonio della società o della singola quota del socio, al verifi- carsi dei presupposti dello scioglimento del rapporto 5 Ilconsrel. est. dr. Aldo CeccheriniAldo C societario soltanto nei suoi confronti), ed alla condizione che a tale momento dal bilancio (finale o di esercizio) risulti una consistenza attiva suffi- ciente а giustificare l'attribuzione "pro quota" al socio stesso di valori proporzionali alla sua parte- cipazione. Pertanto, il credito relativo alla quota di liquidazione vantato dal socio di una cooperativa escluso dalla società per effetto della dichiarazione di fallimento (ovvero, ai sensi dell'art. 2533 n. 5 cod. civ., nel testo introdotto dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, a seguito della delibera di esclusione che è in facoltà della società adottare in caso di fallimento del socio) nasce о comunque diviene certo esclusivamente nel momento in cui interviene quella dichiarazione (o quella delibera), con la conseguenza che, non potendosi considerare detto credito anterio- re al fallimento, viene а mancare il presupposto necessario, ai sensi dell'art. 56 della legge falli- mentare, per la compensabilità dello stesso con i contrapposti crediti vantati dalla società nei con- fronti del socio (Cass. Sez. un. 23 ottobre 2006 n. 22659). In forza di tale insegnamento, condiviso dal col- legio, il ricorso deve essere respinto. Il cons/rel. est. 6 dr. Aldo CoccheriniCoocherini 7. Il ricorso incidentale del fallimento, dichia- ratamente condizionato, è assorbito.
8. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P. q. m.
La Corte riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio liquidate in complessivi € 1.200,00, di cui € 1.000,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge. Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della prima sezione della Corte suprema di cassazio- ne, il giorno 15 giugno 2011. Il Consigliere estensore Il Presidente. Donato Plenteda жет реест Aldo Ceccherini Aldo ел Depositato in Cancelleria 11 29 SET 2011 IL CANCELLIERE Alfons Madafferi rel. est. 7 dr. Also Ceccherini