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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/12/2025, n. 9122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9122 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli , in funzione di Giudice del lavoro, dott. Ada Bonfiglio, ha emesso il giorno 10.12.2025 alla scadenza del termine per il deposito ai sensi dell'art 127 ter cpc delle note di trattazione scritta, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 5380 del ruolo gen. dell'anno 2024
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso in virtù di mandato in atti dall'Avv. Gianluigi Mazzella di Bosco presso il quale è elettivamente domiciliato ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante p.t, rappresentata e difesa in virtù di mandato CP_1 in atti dall'Avv. Rossella Del Sarto, presso cui studio è elettivamente domiciliato
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 4.3.2024 il ricorrente in epigrafe ha dedotto di essere stato dipendente, con mansioni di motorista, presso compagnie di armamento navali sia sulle navi fino al 1995, sia presso le officine meccaniche di riparazioni motori a terra fino all'anno 2012 per la S.p.A. Cantiere Nav. Off. Meccanica di Navalsud, fino al 1998 e la Meccanica Navale
S.p.A. fino al 31.05.2012; di essere stato esposto all'amianto presente nel reparto motori delle navi, nonché a solventi e IPA;
di aver riscontrato nell'anno 2021 una sindrome disventilatoria restrittiva ed ispessimenti pleurici;
di aver presentato il 22.07.2021e domanda di riconoscimento della malattia professionale e di costituzione di rendita vitalizia all' CP_1 negata dall' per assenza di nesso causale;
di avere, conseguentemente, proposto CP_2 opposizione, avverso il predetto provvedimento, con ricorso presentato il 23.09.2023, senza ottenere alcun riscontro. Ha concluso chiedendo “1. Accertare e dichiarare la sussistenza del nesso di causalità tra l'attività lavorativa svolta dal sig. e la Parte_1 patologia di natura respiratoria da esso contratta;
per l'effetto, 2. Accertare e dichiarare, a mezzo C.T.U. medico – legale, la percentuale complessiva di inabilità permanente in capo all'odierno ricorrente in conseguenza della malattia professionale indicata in premessa nella misura comunque in misura utile da costituire una rendita vitalizia;
per l'effetto,
3. condannare l' a procedere alla costituzione della rendita mensile vitalizia a far CP_1 data dall'Agosto 2021 in favore dell'odierno ricorrente sulla scorta della percentuale di inabilità permanente determinata in forza di C.T.U. medico – legale che fin d'ora si richiede;
4. nella denegata ipotesi di quantificazione della percentuale di inabilità nella misura inferiore al 16%, condannare l' a corrispondere all'odierno ricorrente CP_1
l'importo a titolo di rendita una tantum nella misura corrispondente alla percentuale di inabilità così come accertata dal C.T.U.;”con vittoria di spese di giudizio.
L' resistente, contestando la fondatezza della domanda, ne ha chiesto il rigetto, CP_2 ritenuta congrua la valutazione dell' evidenziando in particolare l'insussistenza CP_2 del rapporto di causalità tra l'attività lavorativa e la malattia contratta dal ricorrente.
*****
Ai sensi dell'art. 13 del dlgs 38/2000 “…le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica “ tabella delle menomazioni”, comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6% ed inferiore al 16% è erogato in capitale, dal 16% è erogato in rendita, nella misura indicata dall'apposita “tabella indennizzo danno biologico”. Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica…”.
Va preliminarmente evidenziato che la sussistenza del nesso eziologico tra la patologia denunciata e le condizioni di lavoro emerge dalle considerazioni medico legali di cui alla consulenza tecnica d'Ufficio disposta in questa sede.
Il C.T.U. nominato infatti ha concluso evidenziando che il ricorrente è affetto da
“BPCO con insufficienza respiratoria di grado lieve moderato con all'esame spirometrico FEV1 ridotta in misura del 28% e FVC ridotta in misura del 30% e con ridotta DLCO da porsi in nesso causale con l'attività lavorativa svolta dal ricorrente Il
DANNO BIOLOGICO RISCONTRATO E DA PORRE IN NESSO CAUSALE CON
L'ATTIVITA' LAVORATIVA SECONDO LE TABELLE E' PARI ALL' 8% (otto) DA CP_1
FAR DECORRERE DAL 01/07/2023”. L'ausiliare, in particolare, ha evidenziato che la “…BPCO con insufficienza respiratoria con all'esame spirometrico FEV1 ridotta in misura del 28% e FVC ridotta in misura del
30% e con ridotta DLCO. Tale patologia è inquadrabile secondo le tabelle al CP_1
Codice 333 e 334.Nel nostro caso tale patologia secondo i parametri di cui all' allegato
2 parte A della Tabella e quindi della riduzione dei valori FEV1, FVC e DLCO è CP_1 da valutarsi nella misura dell' 8% già considerando una percentuale di danno da non poter porre in nesso causale con l'attività lavorativa svolta dal ricorrente… la patologia respiratoria è in parte non dipesa dall'attività lavorativa che però ha certamente contribuito in maniera rilevante alla accertata e documentata insufficienza respiratoria.
Sul punto occorre precisare che agli esami strumentali (spirometria, TAC) si rileva sia una forma di interstiziopatia che determina restrizione (da porre in nesso causale con l'attività lavorativa) sia una forma ostruttiva che non è da porre in nesso causale con l'attività lavorativa svolta dal ricorrente e con la relativa esposizione ad amianto e altri solventi tossici.
Le conclusioni cui è giunto il C.T.U. - fondate su criteri tecnici e motivate – possono essere condivise e, pertanto, la domanda va accolta negli stessi termini ( 8%) con il riconoscimento del diritto all'indennizzo, nella misura determinata dalla “tabella indennizzo danno biologico” approvata con DM 12.7.2000, a far data dalla domanda amministrativa, da liquidare in separata sede.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo oltre spese di CTU liquidate come da separato decreto
P.Q.M.
a) Accoglie la domanda per quanto di ragione e per l'effetto dichiara il diritto del ricorrente all'indennizzo in capitale per menomazione dell'integrità psicofisica pari al
8% e , per l'effetto, condanna l a corrispondere la predetta prestazione, nella CP_1 misura fissata dalla “tabella indennizzo danno biologico” approvata con DM
12.7.2000, a far data dalla domanda amministrativa b) Condanna l al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano –oltre CP_1 spese di ctu - in complessivi € 2.000,00 oltre spese generali IVA e CPA come legge con attribuzione
Napoli 10.12.2025
Il giudice del lavoro
(dott.ssa A. Bonfiglio)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli , in funzione di Giudice del lavoro, dott. Ada Bonfiglio, ha emesso il giorno 10.12.2025 alla scadenza del termine per il deposito ai sensi dell'art 127 ter cpc delle note di trattazione scritta, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 5380 del ruolo gen. dell'anno 2024
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso in virtù di mandato in atti dall'Avv. Gianluigi Mazzella di Bosco presso il quale è elettivamente domiciliato ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante p.t, rappresentata e difesa in virtù di mandato CP_1 in atti dall'Avv. Rossella Del Sarto, presso cui studio è elettivamente domiciliato
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 4.3.2024 il ricorrente in epigrafe ha dedotto di essere stato dipendente, con mansioni di motorista, presso compagnie di armamento navali sia sulle navi fino al 1995, sia presso le officine meccaniche di riparazioni motori a terra fino all'anno 2012 per la S.p.A. Cantiere Nav. Off. Meccanica di Navalsud, fino al 1998 e la Meccanica Navale
S.p.A. fino al 31.05.2012; di essere stato esposto all'amianto presente nel reparto motori delle navi, nonché a solventi e IPA;
di aver riscontrato nell'anno 2021 una sindrome disventilatoria restrittiva ed ispessimenti pleurici;
di aver presentato il 22.07.2021e domanda di riconoscimento della malattia professionale e di costituzione di rendita vitalizia all' CP_1 negata dall' per assenza di nesso causale;
di avere, conseguentemente, proposto CP_2 opposizione, avverso il predetto provvedimento, con ricorso presentato il 23.09.2023, senza ottenere alcun riscontro. Ha concluso chiedendo “1. Accertare e dichiarare la sussistenza del nesso di causalità tra l'attività lavorativa svolta dal sig. e la Parte_1 patologia di natura respiratoria da esso contratta;
per l'effetto, 2. Accertare e dichiarare, a mezzo C.T.U. medico – legale, la percentuale complessiva di inabilità permanente in capo all'odierno ricorrente in conseguenza della malattia professionale indicata in premessa nella misura comunque in misura utile da costituire una rendita vitalizia;
per l'effetto,
3. condannare l' a procedere alla costituzione della rendita mensile vitalizia a far CP_1 data dall'Agosto 2021 in favore dell'odierno ricorrente sulla scorta della percentuale di inabilità permanente determinata in forza di C.T.U. medico – legale che fin d'ora si richiede;
4. nella denegata ipotesi di quantificazione della percentuale di inabilità nella misura inferiore al 16%, condannare l' a corrispondere all'odierno ricorrente CP_1
l'importo a titolo di rendita una tantum nella misura corrispondente alla percentuale di inabilità così come accertata dal C.T.U.;”con vittoria di spese di giudizio.
L' resistente, contestando la fondatezza della domanda, ne ha chiesto il rigetto, CP_2 ritenuta congrua la valutazione dell' evidenziando in particolare l'insussistenza CP_2 del rapporto di causalità tra l'attività lavorativa e la malattia contratta dal ricorrente.
*****
Ai sensi dell'art. 13 del dlgs 38/2000 “…le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica “ tabella delle menomazioni”, comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6% ed inferiore al 16% è erogato in capitale, dal 16% è erogato in rendita, nella misura indicata dall'apposita “tabella indennizzo danno biologico”. Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica…”.
Va preliminarmente evidenziato che la sussistenza del nesso eziologico tra la patologia denunciata e le condizioni di lavoro emerge dalle considerazioni medico legali di cui alla consulenza tecnica d'Ufficio disposta in questa sede.
Il C.T.U. nominato infatti ha concluso evidenziando che il ricorrente è affetto da
“BPCO con insufficienza respiratoria di grado lieve moderato con all'esame spirometrico FEV1 ridotta in misura del 28% e FVC ridotta in misura del 30% e con ridotta DLCO da porsi in nesso causale con l'attività lavorativa svolta dal ricorrente Il
DANNO BIOLOGICO RISCONTRATO E DA PORRE IN NESSO CAUSALE CON
L'ATTIVITA' LAVORATIVA SECONDO LE TABELLE E' PARI ALL' 8% (otto) DA CP_1
FAR DECORRERE DAL 01/07/2023”. L'ausiliare, in particolare, ha evidenziato che la “…BPCO con insufficienza respiratoria con all'esame spirometrico FEV1 ridotta in misura del 28% e FVC ridotta in misura del
30% e con ridotta DLCO. Tale patologia è inquadrabile secondo le tabelle al CP_1
Codice 333 e 334.Nel nostro caso tale patologia secondo i parametri di cui all' allegato
2 parte A della Tabella e quindi della riduzione dei valori FEV1, FVC e DLCO è CP_1 da valutarsi nella misura dell' 8% già considerando una percentuale di danno da non poter porre in nesso causale con l'attività lavorativa svolta dal ricorrente… la patologia respiratoria è in parte non dipesa dall'attività lavorativa che però ha certamente contribuito in maniera rilevante alla accertata e documentata insufficienza respiratoria.
Sul punto occorre precisare che agli esami strumentali (spirometria, TAC) si rileva sia una forma di interstiziopatia che determina restrizione (da porre in nesso causale con l'attività lavorativa) sia una forma ostruttiva che non è da porre in nesso causale con l'attività lavorativa svolta dal ricorrente e con la relativa esposizione ad amianto e altri solventi tossici.
Le conclusioni cui è giunto il C.T.U. - fondate su criteri tecnici e motivate – possono essere condivise e, pertanto, la domanda va accolta negli stessi termini ( 8%) con il riconoscimento del diritto all'indennizzo, nella misura determinata dalla “tabella indennizzo danno biologico” approvata con DM 12.7.2000, a far data dalla domanda amministrativa, da liquidare in separata sede.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo oltre spese di CTU liquidate come da separato decreto
P.Q.M.
a) Accoglie la domanda per quanto di ragione e per l'effetto dichiara il diritto del ricorrente all'indennizzo in capitale per menomazione dell'integrità psicofisica pari al
8% e , per l'effetto, condanna l a corrispondere la predetta prestazione, nella CP_1 misura fissata dalla “tabella indennizzo danno biologico” approvata con DM
12.7.2000, a far data dalla domanda amministrativa b) Condanna l al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano –oltre CP_1 spese di ctu - in complessivi € 2.000,00 oltre spese generali IVA e CPA come legge con attribuzione
Napoli 10.12.2025
Il giudice del lavoro
(dott.ssa A. Bonfiglio)