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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 16/10/2025, n. 1944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1944 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NOLA SEZIONE LAVORO Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott. Francesco Fucci, ha pronunciato, all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., del 16.10.2025 la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 4981/2022 R.G. TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to Pasquale Guastafierro, Parte_1 unitamente al quale domicilia come in atti
Ricorrente
CP_1
Resistente contumace FATTO E DIRITTO Con ricorso del 4.10.2022, la parte ricorrente ha dedotto di essere è titolare di CP_ prestazione Cat. IO n.18444403 dal mese di settembre 2014; che l di Nola, con provvedimento di indebito emesso in data 4/11/2021, comunicava che: “la Sua pensione è stata ricalcolata dal 1 Gennaio 2019 sulla base della sua comunicazione dei rediti per l'anno 2019; il ricalcolo comprende la variazione dei dati di calcolo alla decorrenza originaria della pensione, la rideterminazione dell'incumulabilità con i redditi prevista dall'art.1 comm.42 L 335/1995 per gli assegni ordinari invalidità. Sulla base del ricalcolo …l'importo da restituire per il periodo da gennaio 2019 a novembre 2021 è di euro 4.055,91”. Esperito il ricorso amministrativo, rimasto inevaso, ha censurato in questa sede l'irripetibilità per buona fede e l'illegittimità dell'indebito per applicazione della sanatoria di cui all'art. 52 della legge 88/1989, così come interpretato dall'art. 13 della legge 412/1991. Ha dunque concluso: « Tutto ciò premesso, la sig.ra , come sopra Parte_1 rappresentata, difesa e domiciliata, conclude affinché il Giudice Unico, in funzione di Giudice del Lavoro, fissata l'udienza di comparizione ai sensi dell'art. 415 c.p.c., voglia così provvedere: in via principale: - accertare e dichiarare, per le causali di cui sopra, l'illegittimità e l'infondatezza dell'azione di CP_ recupero operata dall' , e per l'effetto, annullare il provvedimento di indebito CP_ emesso dall' in data 04/11/2021; - ordinare all' resistente di non CP_2 attuare alcuna azione di recupero nei confronti della sig.ra , Parte_1 CP_ nonché, condannare l alla restituzione delle somme illegittimamente trattenute ab initio dall'Ente e fino alla emananda sentenza dell'On. Giudice,
1 oltre prestazioni accessorie come per legge. in via subordinata: - accertare e dichiarare, per le causali di cui sopra, l'illegittimità e l'infondatezza dell'azione di CP_ recupero operata dall' , e per l'effetto, annullare il provvedimento di indebito CP_ emesso dall' in data 04/11/2021 relativamente all'anno 2019 per un importo pari ad € 1.408,29. - condannare l , in persona del legale rapp.te p.t., al CP_1 pagamento delle spese e competenze di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore che dichiara di averne fatto anticipo». CP_ L' , pure ritualmente citato, è rimasto contumace. La causa è stata rinviata per la discussione, attesa la natura documentale. Prevista la trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, all'odierna udienza il giudice provvede con sentenza e motivazione contestuale.
La domanda è fondata. Il ricorso è procedibile avendo l'istante documentato l'inoltro del ricorso in sede amministrativa. Venendo al merito, mette conto evidenziare che l'indebito per cui è causa promana da una prestazione previdenziale. Nel dettaglio la fattispecie in esame attiene all'indebita percezione di somme sulla pensione categoria IO n. 18444403 dall'1.1.2019 al 30.11.2021, a seguito CP_ di un'operazione di ricalcolo eseguita dall' , sulla base della comunicazione dei rediti per l'anno 2019, alla luce dell'incumulabilità con i redditi prevista dall'art.1, comma 42, L. 335/1995 per gli assegni ordinari invalidità. Ciò chiarito, secondo l'interpretazione consolidata della disciplina, la ripetibilità dell'indebito previdenziale presuppone, in deroga al generale principio di cui all'art. 2033 c.c., il dolo dell'interessato cui è parificata l'omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione che non siano già conosciuti dall'ente competente (cfr. da ultimo Cass. 10627/2021, Cass. 14517/2020, Cass. 17417 del 2016). L'art 35 DL 207/2008, al comma 8, prevede che: “
8. Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente. Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388 e successive modificazioni e integrazioni”. Al comma 10 bis è previsto, inoltre, che: "Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui alla L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 13, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità
2 stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso". CP_ Ebbene, in base a tali norme, sono onerati a comunicare il reddito all' , che eroga la prestazione, alcuni titolari di prestazioni collegate al reddito (ad es. i pensionati che non hanno redditi ulteriori rispetto a quello da pensione, se la loro situazione reddituale si è modificata rispetto a quella che era stata dichiarata l'anno precedente;
coloro che percepiscono prestazioni collegate al reddito e che non comunicano integralmente all'amministrazione finanziaria tutti i redditi sulle prestazioni, in quanto ininfluenti sulle prestazioni e perché non devono essere comunicati con la dichiarazione dei redditi all'Agenzia delle Entrate, come nel caso degli interessi bancari e postali, del lavoro dipendente prestato all'estero, dei proventi di quote di investimento;
coloro che sono esonerati dall'obbligo di presentazione all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione dei redditi e che sono in possesso di redditi ulteriori rispetto a quelli da pensione, come ad esempio il reddito da abitazione principale;
coloro che sono titolari di determinate tipologie di redditi rilevanti ai fini previdenziali, che sono dichiarati in maniera diversa ai fini fiscali all'Agenzia delle Entrate, quali i redditi derivanti da collaborazione coordinata e continuativa o da lavoro autonomo). Dunque, in tali casi, l'onere di presentare la dichiarazione della situazione reddituale grava interamente sui pensionati, che devono ricordarsi autonomamente di provvedere a tale adempimento. Laddove, tuttavia, il pensionato sia tenuto a comunicare i propri redditi all'Agenzia delle Entrate –e, ovviamente, vi ottemperi- deve ritenersi, invece, CP_ che gli stessi siano già conosciuti ed in ogni caso acquisibili dall' . Difatti, con il D.L. n. 78 del 2009, art. 15, conv. in L. n. 102 del 2009, si è previsto che: "
1. A decorrere dal 1 gennaio 2010, al fine di semplificare le attività di verifica sulle situazioni reddituali di cui alla L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 13, l'Amministrazione finanziaria e ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' e agli altri enti di previdenza e assistenza obbligatoria, in via CP_1 telematica e in forma disaggregata per singola tipologia di redditi, nonché nel rispetto della normativa in materia di dati personali, le predette informazioni
3 presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia". Questa essendo la disciplina in materia, si osserva che già dalla comunicazione dell'indebito è dato evincere la rituale comunicazione dei redditi da parte della ricorrente («la Sua pensione è stata ricalcolata dal 1 Gennaio 2019 sulla base della sua comunicazione dei rediti per l'anno 2019»). Ciò trova poi conferma nelle dichiarazioni dei redditi prodotte dalla parte, mediante modello 730/2019, comunicato il 13.6.2019, 730/2020, comunicato il 23.9.2020, 730/201, comunicato il 3.8.2021. Dunque, nel caso in esame i dati reddituali della ricorrente erano regolarmente comunicati all'Amministrazione finanziaria, sicché non è pertanto configurabile il dolo dell'interessato né tantomeno la violazione di obblighi di comunicazione di CP_ dati non conoscibili dall' . L' , del resto, scegliendo di non costituirsi CP_2 non ha prospettato ulteriori ragioni ostative all'accoglimento. La domanda va dunque accolta e l'indebito va annullato. Le spese seguono la soccombenza, liquidate ex dm 55/14, utilizzando i parametri minimi in ragione della non complessità, espunta l'attività istruttoria.
PQM
Il Tribunale:
- Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara non dovuta la restituzione di CP_ 4.055,91, oggetto del provvedimento di indebito emesso dall' in data 04/11/2021; CP_
- Condanna l al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 886,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione in favore del difensore anticipatario. Si comunichi. Nola, 16.10.2025 Il Giudice del Lavoro Dott. Francesco Fucci
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