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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 13/06/2025, n. 345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 345 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 385/2023
Successivamente alle ore 16.15, nella causa indicata in epigrafe, il Giudice pubblica la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE
Sezione civile
Il Tribunale di Crotone, nella persona del GOP Maurizio Rago, pronuncia, ex art. 281 sexies cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n. 385/2023; promossa da:
P. IVA , corrente in Policoro Parte_1 P.IVA_1
(MT) alla via Gran San Bernardo n. 2, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce all'atto di citazione in opposizione, dall'avv. Vincenzo Celano, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Policoro
(MT) alla via Gran San Bernardo, 25;
PARTE ATTOREA OPPONENTE contro
P. IVA con sede legale in Cutro (KR), Controparte_1 P.IVA_2
Loc. Arcieri z.i., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Maurizio Muto, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Cutro, alla via Socrate n. 2;
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Parte opposta ha concluso come da verbale dell'odierna udienza, riportandosi alle conclusioni rassegnate nei propri scritti difensivi;
1 per parte opponente, non comparsa all'odierna udienza, devono intendersi richiamate le conclusioni già formulate in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
Con ricorso per decreto ingiuntivo, depositato in data 17.11.2022, la Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., esponeva che: - la ricorrente era creditrice nei confronti della della complessiva somma di euro 6.781,05 Parte_1
a titolo di merce non pagata, così come dimostrato dalle fatture nn. 2738/2021 e 3267/2021, emesse in data 30.09.2021 e 26.11.2021 per l'importo complessivo di euro 6.781,05; - la regolare consegna della merce era provata dai documenti di trasporto nn. 3379/2021,
3435/2021 e 4441/2021 del 10.09.2021, 14.09.2021 e 17.11.2021; - la
[...]
pagava parzialmente la fattura n. 2738/2021, sicché rimaneva Parte_1
impagata la somma di euro 2.213,37; - priva di alcun riscontro rimaneva la formale messa in mora del 21.04.2022; sulla base di tali premesse, la otteneva nei Controparte_1
confronti di decreto ingiuntivo n. 52/2023, emesso dal Parte_1
Tribunale di Crotone in data 18.01.2023, per il pagamento della somma di euro 6.781,05, oltre interessi moratori, spese e competenze della procedura.
2.
Con atto di citazione, regolarmente notificato, la spiegava Parte_1
opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo.
A fondamento della domanda l'opponente eccepiva, in via preliminare, l'incompetenza per territorio del giudice adito in favore del Tribunale di Matera;
deduceva la nullità del decreto ingiuntivo per carenza di prova scritta del credito;
chiedeva, in accoglimento della proposta opposizione, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
3.
Con comparsa di costituzione, depositata in data 03.07.2023, si costituiva in giudizio, la in persona del legale rappresentante p.t., la quale deduceva Controparte_1
l'infondatezza dell'eccezione avversaria di incompetenza territoriale del giudice adito;
osservava che le fatture erano state regolarmente inviate a mezzo del Sistema di
Interscambio alla società opponente e la fattura n. 2738/2021 era stata parzialmente pagata;
rilevava l'avvenuto riconoscimento del credito azionato da parte dell'amministratore della medesima società; chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
4.
2 Concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, la causa, istruita solo in via documentale, viene decisa in data odierna ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ.
5.
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale, sollevata da parte opponente, appare priva di pregio.
Si osserva che ai sensi dell'art. 20 c.p.c. “ per le cause relative a diritti di obbligazione è anche competente il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio”.
Ne deriva che l'art. 20 c.p.c. prevede due fori facoltativi, speciali e derogabili, elettivamente concorrenti.
Inoltre, l'art. 1182, comma 3, c.c. dispone che “L'obbligazione avente per oggetto una somma di denaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza. Se tale domicilio è diverso da quello che il creditore aveva quando è sorta
l'obbligazione e ciò rende più gravoso l'adempimento, il debitore, previa dichiarazione al creditore, ha diritto di eseguire il pagamento al proprio domicilio”.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “In tema di competenza per territorio, se
l'attore domanda la condanna al pagamento di una somma di denaro indicata come liquida ed esigibile, competente “ratione loci” è il giudice del domicilio del creditore ex art. 1182, comma 3 , c.c., senza che rilevi se all'esito del giudizio emerga l'illiquidità del credito o che il convenuto ne contesti l'esistenza o l'ammontare” ( cfr. Cass. n. 4792/2021).
Il Supremo Collegio ha inoltre affermato che “Le obbligazioni pecuniarie da adempiere al domicilio del creditore a norma dell'art. 1182, comma 3, c.c. sono, agli effetti sia della mora
“ ex re”, sia del “forum destinatae solutionis”, esclusivamente quelle liquide, delle quali cioè il titolo determini l'ammontare o indichi criteri determinativi non discrezionali;
ai fini della competenza territoriale, i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice in base allo stato degli atti, ai sensi dell'art. 38, comma 4, c.p.c.” ( cfr. Cass. Sez. Un. n.
17989/2017).
Ed ancora, costituisce ius receptum che “ai fini della determinazione della competenza territoriale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 20 c.p.c. e 1182 c.c., il “forum destinatae solutionis”, previsto dal terzo comma di tale ultima disposizione, è applicabile in tutte le cause aventi ad oggetto una somma di denaro qualora l'attore abbia richiesto il pagamento di una somma determinata, non incidendo sulla individuazione della competenza territoriale la maggiore o minore complessità dell'indagine sull'ammontare effettivo del credito, la quale attiene esclusivamente alla successiva fase di merito” ( cfr. Cass. n.
3 32692/2019; Cass. n. 10837/2011).
Nel caso di specie, è indubbio che l'obbligazione, rappresentata dal credito portato dalle fatture elettroniche azionate, sia espressa in una somma determinata e non in modo generico;
si osserva inoltre che le predette fatture, che richiamano i DDT, controfirmati per accettazione dalla società opponente, sono state trasmesse, a mezzo del Sistema di
Interscambio, alla che non ha contestato i medesimi Parte_1
documenti, né mosso alcuna obiezione in ordine alla liquidità del credito.
6.
L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la veste di attore da un punto di vista sostanziale.
Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto, che fa valere un diritto in giudizio ed ha quindi il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre il debitore opponente da parte sua dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito (cfr. ex plurimis, Cassazione civile, sez. I, 31 maggio
2007, n. 12765; Cassazione civile, sez. III, 24 novembre 2005 n. 24815; Cassazione civile, sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2421).
Più specificamente, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione “Il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione” ( cfr. Corte Cass. Sez. Unite, sent. n. 13533/2001).
In virtù dei principi sopra richiamati incombe, pertanto, a parte opposta la prova del titolo posto a base della pretesa azionata e la regolare esecuzione della prestazione, mentre grava sull'opponente la prova dei fatti impeditivi, estintivi o modificativi del credito.
4 7.
Parte opponente ha contestato solo genericamente i fatti posti a base della pretesa creditoria.
Ai sensi dell'art. 115 c.p.c. “Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita”.
L'ultimo inciso convalida la giurisprudenza della Cassazione che a partire dall'arresto delle
Sezioni Unite (sent. n. 761/2002) ha affermato l'esistenza nell'ordinamento processuale civile di un onere di contestazione fra le parti in ordine ai fatti dedotti dall'altra, ritenendo che la mancanza di contestazione “rende inutile provare il fatto, poiché non controverso.. vincolando il giudice a tenerne conto senza alcuna necessità di convincersi della sua esistenza” (cfr. ex plurimis Cass. n. 19185/2018).
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la “non contestazione”, cui è processualmente equiparabile la contestazione generica, è un “comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti” (cfr. Cass. n. 10031/2004).
Nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la parte opponente, convenuto in senso sostanziale, ha l'onere di specifica contestazione dei fatti costitutivi della domanda attorea e non può, inoltre, limitarsi alla generica contestazione del quantum del credito, così come la parte opposta, attrice in senso sostanziale, è tenuta a specificamente contestare i fatti estintivi del diritto rivendicato.
Il credito azionato trova fondamento nelle fatture elettroniche regolarmente inviate a parte opponente attraverso il Sistema di Interscambio (cfr. all. 1,2,3,4 comparsa di costituzione) nonché nei documenti di trasporto (cfr. all. 5,6,7 comparsa di costituzione) prodotti in atti.
L'opponente si limita ad una generica contestazione dell'efficacia probatoria della documentazione posta a fondamento della pretesa creditoria senza tuttavia formulare censure circostanziate e specifiche nè fornire alcun valido elemento di prova in senso contrario.
L'onere di specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. non implica un'inversione dell'onere probatorio, ma impone un onere di allegazione;
la parte non può pertanto limitarsi a negare i fatti affermati dalla controparte, ma deve contrastarli indicando altri ed ulteriori fatti positivi che siano con essi incompatibili.
Se manca tale indicazione, la contestazione è generica e pertanto il fatto genericamente contestato non ha necessità di prova.
5 I fatti costitutivi della pretesa creditoria sono, pertanto, pacificamente acclarati mentre parte opponente, in applicazioni dei richiamati principi, non ha fornito la prova dei fatti estintivi e/o modificativi della pretesa creditoria.
8.
L'opposizione deve, pertanto, essere rigettata.
9.
Ogni altra questione è assorbita.
10.
Le spese di lite ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ. seguono il principio della soccombenza, e pertanto, vanno poste integralmente a carico di parte attorea opponente, così come liquidate in dispositivo secondo il DM 55/2014 (aggiornato al DM 147/2022), tenuto conto del valore della controversia e dei valori tabellari medi previsti per ciascuna fase espletata, ridotti del
30%, in ragione dell'assenza di questioni di fatto e di diritto e della decisione semplificata a mente dell'art. 281 sexies c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 52/2023, emesso dal Tribunale di Crotone, in data 18.01.2023, nel procedimento n. 2099/2022 R.G., di cui dichiara definitivamente l'esecutività;
2. condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite, che liquida a favore di parte opposta in euro 2.377,90 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, come per legge.
Sentenza esecutiva ex lege, resa ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ., pubblicata nelle forme di legge e mediante allegazione al verbale.
Così deciso in Crotone, 13.06.2025
Il Giudice
GOP dott. Maurizio Rago
6
Successivamente alle ore 16.15, nella causa indicata in epigrafe, il Giudice pubblica la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE
Sezione civile
Il Tribunale di Crotone, nella persona del GOP Maurizio Rago, pronuncia, ex art. 281 sexies cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n. 385/2023; promossa da:
P. IVA , corrente in Policoro Parte_1 P.IVA_1
(MT) alla via Gran San Bernardo n. 2, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce all'atto di citazione in opposizione, dall'avv. Vincenzo Celano, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Policoro
(MT) alla via Gran San Bernardo, 25;
PARTE ATTOREA OPPONENTE contro
P. IVA con sede legale in Cutro (KR), Controparte_1 P.IVA_2
Loc. Arcieri z.i., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Maurizio Muto, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Cutro, alla via Socrate n. 2;
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Parte opposta ha concluso come da verbale dell'odierna udienza, riportandosi alle conclusioni rassegnate nei propri scritti difensivi;
1 per parte opponente, non comparsa all'odierna udienza, devono intendersi richiamate le conclusioni già formulate in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
Con ricorso per decreto ingiuntivo, depositato in data 17.11.2022, la Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., esponeva che: - la ricorrente era creditrice nei confronti della della complessiva somma di euro 6.781,05 Parte_1
a titolo di merce non pagata, così come dimostrato dalle fatture nn. 2738/2021 e 3267/2021, emesse in data 30.09.2021 e 26.11.2021 per l'importo complessivo di euro 6.781,05; - la regolare consegna della merce era provata dai documenti di trasporto nn. 3379/2021,
3435/2021 e 4441/2021 del 10.09.2021, 14.09.2021 e 17.11.2021; - la
[...]
pagava parzialmente la fattura n. 2738/2021, sicché rimaneva Parte_1
impagata la somma di euro 2.213,37; - priva di alcun riscontro rimaneva la formale messa in mora del 21.04.2022; sulla base di tali premesse, la otteneva nei Controparte_1
confronti di decreto ingiuntivo n. 52/2023, emesso dal Parte_1
Tribunale di Crotone in data 18.01.2023, per il pagamento della somma di euro 6.781,05, oltre interessi moratori, spese e competenze della procedura.
2.
Con atto di citazione, regolarmente notificato, la spiegava Parte_1
opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo.
A fondamento della domanda l'opponente eccepiva, in via preliminare, l'incompetenza per territorio del giudice adito in favore del Tribunale di Matera;
deduceva la nullità del decreto ingiuntivo per carenza di prova scritta del credito;
chiedeva, in accoglimento della proposta opposizione, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
3.
Con comparsa di costituzione, depositata in data 03.07.2023, si costituiva in giudizio, la in persona del legale rappresentante p.t., la quale deduceva Controparte_1
l'infondatezza dell'eccezione avversaria di incompetenza territoriale del giudice adito;
osservava che le fatture erano state regolarmente inviate a mezzo del Sistema di
Interscambio alla società opponente e la fattura n. 2738/2021 era stata parzialmente pagata;
rilevava l'avvenuto riconoscimento del credito azionato da parte dell'amministratore della medesima società; chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
4.
2 Concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, la causa, istruita solo in via documentale, viene decisa in data odierna ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ.
5.
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale, sollevata da parte opponente, appare priva di pregio.
Si osserva che ai sensi dell'art. 20 c.p.c. “ per le cause relative a diritti di obbligazione è anche competente il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio”.
Ne deriva che l'art. 20 c.p.c. prevede due fori facoltativi, speciali e derogabili, elettivamente concorrenti.
Inoltre, l'art. 1182, comma 3, c.c. dispone che “L'obbligazione avente per oggetto una somma di denaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza. Se tale domicilio è diverso da quello che il creditore aveva quando è sorta
l'obbligazione e ciò rende più gravoso l'adempimento, il debitore, previa dichiarazione al creditore, ha diritto di eseguire il pagamento al proprio domicilio”.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “In tema di competenza per territorio, se
l'attore domanda la condanna al pagamento di una somma di denaro indicata come liquida ed esigibile, competente “ratione loci” è il giudice del domicilio del creditore ex art. 1182, comma 3 , c.c., senza che rilevi se all'esito del giudizio emerga l'illiquidità del credito o che il convenuto ne contesti l'esistenza o l'ammontare” ( cfr. Cass. n. 4792/2021).
Il Supremo Collegio ha inoltre affermato che “Le obbligazioni pecuniarie da adempiere al domicilio del creditore a norma dell'art. 1182, comma 3, c.c. sono, agli effetti sia della mora
“ ex re”, sia del “forum destinatae solutionis”, esclusivamente quelle liquide, delle quali cioè il titolo determini l'ammontare o indichi criteri determinativi non discrezionali;
ai fini della competenza territoriale, i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice in base allo stato degli atti, ai sensi dell'art. 38, comma 4, c.p.c.” ( cfr. Cass. Sez. Un. n.
17989/2017).
Ed ancora, costituisce ius receptum che “ai fini della determinazione della competenza territoriale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 20 c.p.c. e 1182 c.c., il “forum destinatae solutionis”, previsto dal terzo comma di tale ultima disposizione, è applicabile in tutte le cause aventi ad oggetto una somma di denaro qualora l'attore abbia richiesto il pagamento di una somma determinata, non incidendo sulla individuazione della competenza territoriale la maggiore o minore complessità dell'indagine sull'ammontare effettivo del credito, la quale attiene esclusivamente alla successiva fase di merito” ( cfr. Cass. n.
3 32692/2019; Cass. n. 10837/2011).
Nel caso di specie, è indubbio che l'obbligazione, rappresentata dal credito portato dalle fatture elettroniche azionate, sia espressa in una somma determinata e non in modo generico;
si osserva inoltre che le predette fatture, che richiamano i DDT, controfirmati per accettazione dalla società opponente, sono state trasmesse, a mezzo del Sistema di
Interscambio, alla che non ha contestato i medesimi Parte_1
documenti, né mosso alcuna obiezione in ordine alla liquidità del credito.
6.
L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la veste di attore da un punto di vista sostanziale.
Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto, che fa valere un diritto in giudizio ed ha quindi il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre il debitore opponente da parte sua dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito (cfr. ex plurimis, Cassazione civile, sez. I, 31 maggio
2007, n. 12765; Cassazione civile, sez. III, 24 novembre 2005 n. 24815; Cassazione civile, sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2421).
Più specificamente, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione “Il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione” ( cfr. Corte Cass. Sez. Unite, sent. n. 13533/2001).
In virtù dei principi sopra richiamati incombe, pertanto, a parte opposta la prova del titolo posto a base della pretesa azionata e la regolare esecuzione della prestazione, mentre grava sull'opponente la prova dei fatti impeditivi, estintivi o modificativi del credito.
4 7.
Parte opponente ha contestato solo genericamente i fatti posti a base della pretesa creditoria.
Ai sensi dell'art. 115 c.p.c. “Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita”.
L'ultimo inciso convalida la giurisprudenza della Cassazione che a partire dall'arresto delle
Sezioni Unite (sent. n. 761/2002) ha affermato l'esistenza nell'ordinamento processuale civile di un onere di contestazione fra le parti in ordine ai fatti dedotti dall'altra, ritenendo che la mancanza di contestazione “rende inutile provare il fatto, poiché non controverso.. vincolando il giudice a tenerne conto senza alcuna necessità di convincersi della sua esistenza” (cfr. ex plurimis Cass. n. 19185/2018).
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la “non contestazione”, cui è processualmente equiparabile la contestazione generica, è un “comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti” (cfr. Cass. n. 10031/2004).
Nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la parte opponente, convenuto in senso sostanziale, ha l'onere di specifica contestazione dei fatti costitutivi della domanda attorea e non può, inoltre, limitarsi alla generica contestazione del quantum del credito, così come la parte opposta, attrice in senso sostanziale, è tenuta a specificamente contestare i fatti estintivi del diritto rivendicato.
Il credito azionato trova fondamento nelle fatture elettroniche regolarmente inviate a parte opponente attraverso il Sistema di Interscambio (cfr. all. 1,2,3,4 comparsa di costituzione) nonché nei documenti di trasporto (cfr. all. 5,6,7 comparsa di costituzione) prodotti in atti.
L'opponente si limita ad una generica contestazione dell'efficacia probatoria della documentazione posta a fondamento della pretesa creditoria senza tuttavia formulare censure circostanziate e specifiche nè fornire alcun valido elemento di prova in senso contrario.
L'onere di specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. non implica un'inversione dell'onere probatorio, ma impone un onere di allegazione;
la parte non può pertanto limitarsi a negare i fatti affermati dalla controparte, ma deve contrastarli indicando altri ed ulteriori fatti positivi che siano con essi incompatibili.
Se manca tale indicazione, la contestazione è generica e pertanto il fatto genericamente contestato non ha necessità di prova.
5 I fatti costitutivi della pretesa creditoria sono, pertanto, pacificamente acclarati mentre parte opponente, in applicazioni dei richiamati principi, non ha fornito la prova dei fatti estintivi e/o modificativi della pretesa creditoria.
8.
L'opposizione deve, pertanto, essere rigettata.
9.
Ogni altra questione è assorbita.
10.
Le spese di lite ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ. seguono il principio della soccombenza, e pertanto, vanno poste integralmente a carico di parte attorea opponente, così come liquidate in dispositivo secondo il DM 55/2014 (aggiornato al DM 147/2022), tenuto conto del valore della controversia e dei valori tabellari medi previsti per ciascuna fase espletata, ridotti del
30%, in ragione dell'assenza di questioni di fatto e di diritto e della decisione semplificata a mente dell'art. 281 sexies c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 52/2023, emesso dal Tribunale di Crotone, in data 18.01.2023, nel procedimento n. 2099/2022 R.G., di cui dichiara definitivamente l'esecutività;
2. condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite, che liquida a favore di parte opposta in euro 2.377,90 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, come per legge.
Sentenza esecutiva ex lege, resa ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ., pubblicata nelle forme di legge e mediante allegazione al verbale.
Così deciso in Crotone, 13.06.2025
Il Giudice
GOP dott. Maurizio Rago
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