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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 10/03/2025, n. 881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 881 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
Il giudice del Tribunale di Firenze, Quarta Sezione Civile, dott. Massimiliano Sturiale, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7382 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA
, (C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Via Dr. Giovannangelo Patalano, 63 80075 Forio ITALIA presso lo studio dell'Avv. PATALANO GIOVANNANGELO dal quale è rappresentata e difesa;
ATTRICE
CONTRO
, in persona del sindaco pro tempore; Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE avente per OGGETTO: Querela di falso
Le parti hanno concluso come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato il 23.06.2024, ha Parte_1
convenuto in giudizio il al fine di accertare e dichiarare la falsità Controparte_1
della dichiarazione del Pubblico ufficiale contenuta nel verbale Z3744625 del 13.03.2024 elevato dalla Polizia municipale del e notificato il 16.04.2024 mediante Controparte_1
raccomandata a/r.
Nello specifico, l'attrice ha sostenuto che il veicolo di sua proprietà, targato
DS946TW, e multato per aver circolato in data 27.02.2024 in Zona a traffico limitato senza autorizzazione, non si trovava affatto nel Comune di nelle circostanze di tempo e di CP_1
luogo indicate nel verbale. TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
Nelle more del presente giudizio, in cui il è rimasto contumace, è Controparte_1
intervenuto provvedimento di annullamento in autotutela da parte della Polizia municipale di del verbale impugnato. CP_1
Deve essere, pertanto, dichiarata cessata la materia del contendere per sopravvenuto annullamento dell'atto contestato in seguito all'introduzione del presente giudizio.
In applicazione del principio della soccombenza virtuale le spese processuali devono essere poste a carico dell'ente convenuto. Difatti, è orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità quello in base al quale la condanna alle spese segue la soccombenza virtuale qualora l'annullamento in autotutela sia conseguente ad una manifesta illegittimità del provvedimento impugnato sussistente sin dal momento della sua emanazione
(cfr. Cass. civ., sez. V, ord. 29 novembre 2023, n. 33157).
Le spese di lite vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri minimi di cui al D.M. 147/2022 tenuto conto della sola fase di studio e di quella introduttiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, definitivamente pronunciando nella causa promossa da
contro
: Parte_1 Controparte_1
1. Dichiara cessata la materia del contendere;
2. Condanna il al rimborso, in favore di parte Controparte_1
attrice, delle spese sostenute per questo giudizio, liquidate in € 1.453,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Firenze, lì 07/03/2025
Il Giudice
(dott. Massimiliano Sturiale)
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
Il giudice del Tribunale di Firenze, Quarta Sezione Civile, dott. Massimiliano Sturiale, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7382 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA
, (C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Via Dr. Giovannangelo Patalano, 63 80075 Forio ITALIA presso lo studio dell'Avv. PATALANO GIOVANNANGELO dal quale è rappresentata e difesa;
ATTRICE
CONTRO
, in persona del sindaco pro tempore; Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE avente per OGGETTO: Querela di falso
Le parti hanno concluso come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato il 23.06.2024, ha Parte_1
convenuto in giudizio il al fine di accertare e dichiarare la falsità Controparte_1
della dichiarazione del Pubblico ufficiale contenuta nel verbale Z3744625 del 13.03.2024 elevato dalla Polizia municipale del e notificato il 16.04.2024 mediante Controparte_1
raccomandata a/r.
Nello specifico, l'attrice ha sostenuto che il veicolo di sua proprietà, targato
DS946TW, e multato per aver circolato in data 27.02.2024 in Zona a traffico limitato senza autorizzazione, non si trovava affatto nel Comune di nelle circostanze di tempo e di CP_1
luogo indicate nel verbale. TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
Nelle more del presente giudizio, in cui il è rimasto contumace, è Controparte_1
intervenuto provvedimento di annullamento in autotutela da parte della Polizia municipale di del verbale impugnato. CP_1
Deve essere, pertanto, dichiarata cessata la materia del contendere per sopravvenuto annullamento dell'atto contestato in seguito all'introduzione del presente giudizio.
In applicazione del principio della soccombenza virtuale le spese processuali devono essere poste a carico dell'ente convenuto. Difatti, è orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità quello in base al quale la condanna alle spese segue la soccombenza virtuale qualora l'annullamento in autotutela sia conseguente ad una manifesta illegittimità del provvedimento impugnato sussistente sin dal momento della sua emanazione
(cfr. Cass. civ., sez. V, ord. 29 novembre 2023, n. 33157).
Le spese di lite vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri minimi di cui al D.M. 147/2022 tenuto conto della sola fase di studio e di quella introduttiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, definitivamente pronunciando nella causa promossa da
contro
: Parte_1 Controparte_1
1. Dichiara cessata la materia del contendere;
2. Condanna il al rimborso, in favore di parte Controparte_1
attrice, delle spese sostenute per questo giudizio, liquidate in € 1.453,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Firenze, lì 07/03/2025
Il Giudice
(dott. Massimiliano Sturiale)
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