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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 28/11/2025, n. 1293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1293 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n.604/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE TERZA CIVILE
nelle persone dei magistrati:
dottor Marcello CASTIGLIONE – Presidente relatore dottor Franco DAVINI - Consigliere
dott.ssa Giovanna CANNATA - Consigliere
riuniti in camera di consiglio,
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile d'appello contro la sentenza del Tribunale di Imperia in data 17.06.2025
n.326, promossa da:
con sede in Milano, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Stefano Parte_1
FI e BO ER del Foro di Savona per mandato in atti APPELLANTE
c o n t r o
– APPELLATA NON COSTITUITA CP_1
e
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE:
“dichiara di rinunciare agli atti del giudizio ai sensi e per gli effetti di cui all'art.306 c.p.c. a spese interamente compensate tra parti”.
FATTO E DIRITTO
La ha proposto appello contro la sentenza del Tribunale di Imperia che Parte_1 respingendo la sua opposizione ha confermato il decreto ingiuntivo. La appellata non si è costituita in giudizio. Nella prima udienza di comparizione delle parti del 27.11.2025
l'appellante ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio. Deve pertanto dichiararsi l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art.306 c.p.c. senza pronunciare sulle spese stante la mancata costituzione in giudizio dell'appellata.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando, dichiara l'estinzione del giudizio senza pronunciare sulle spese.
Genova, 28.11.2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE TERZA CIVILE
nelle persone dei magistrati:
dottor Marcello CASTIGLIONE – Presidente relatore dottor Franco DAVINI - Consigliere
dott.ssa Giovanna CANNATA - Consigliere
riuniti in camera di consiglio,
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile d'appello contro la sentenza del Tribunale di Imperia in data 17.06.2025
n.326, promossa da:
con sede in Milano, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Stefano Parte_1
FI e BO ER del Foro di Savona per mandato in atti APPELLANTE
c o n t r o
– APPELLATA NON COSTITUITA CP_1
e
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE:
“dichiara di rinunciare agli atti del giudizio ai sensi e per gli effetti di cui all'art.306 c.p.c. a spese interamente compensate tra parti”.
FATTO E DIRITTO
La ha proposto appello contro la sentenza del Tribunale di Imperia che Parte_1 respingendo la sua opposizione ha confermato il decreto ingiuntivo. La appellata non si è costituita in giudizio. Nella prima udienza di comparizione delle parti del 27.11.2025
l'appellante ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio. Deve pertanto dichiararsi l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art.306 c.p.c. senza pronunciare sulle spese stante la mancata costituzione in giudizio dell'appellata.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando, dichiara l'estinzione del giudizio senza pronunciare sulle spese.
Genova, 28.11.2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE