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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 11/06/2025, n. 759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 759 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1617/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Natalia Pala ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1617/2023 promossa da:
Parte_1 con l'avv. ANCORA GIAMPAOLO
RICORRENTE contro
Controparte_1 con l'avv.ta CALIO' MARINCOLA SCULCO ANGELA
RESISTENTE
Avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
ha adito l'intestato Tribunale invocando l'annullamento della delivera di reiezione Parte_1 del 6 ottobre 2020 con cui nonostante fosse fiscalmente residente in [...]dal 23 maggio 2019, CP_2 gli aveva negato il riconoscimento del diritto all'integrale esenzione IRPEF sui redditi da pensione e tanto in lamentato contrasto con quanto statuito nella stessa Convenzione Internazionale tra Italia e Thailandia,
n. 202 del 2 aprile 1980 contro le doppie imposizioni.
In particolare, ha precisato che il diniego dell'ente convenuto si pone pacificamente in contrasto con quanto statuito dall'art. 18 della richiamata Convenzione al quale l' avrebbe dovuto necessariamente CP_2 attenersi.
Principalmente, ha dunque richiesto l'accertamento del proprio diritto all'esenzione integrale IRPEF dall'imposizione italiana sui redditi da pensione CP_2
pagina 1 di 6 Ha precisato poi come l'applicazione dell'art. 18 non possa essere limitata ai soli percettori di pensione da lavoro dipendente, non sussistendo all'interno dell'ordinamento italiano alcuna distinzione tra le pensioni conseguenti ad attività di lavoro dipendente o autonomo.
Ha concluso, pertanto, chiedendo di: “Accertare e dichiarare l'illegittimità della delibera di reiezione del 6 ottobre
2020;
- condannare l' in persona del legale rappresentante p.t., a corrispondere la pensione VOCOM n. 36145861 al lordo CP_2 di quanto dovuto;
- condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere i supplementi sui ratei arretrati e non CP_2 corrisposti, sin dalla data della domanda, con interessi come per legge”, il tutto con vittoria delle spese di lite.
Costituitosi ritualmente in giudizio, ha preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione del CP_2
Giudice adito in favore della competente Commissione Tributaria sostenendo che, nel caso in esame, si stesse controvertendo su diritti e obblighi del sostituto d'imposta nei confronti dell'amministrazione finanziaria e del soggetto debitore principale d'imposta.
Sempre in via preliminare di rito, ha in subordine eccepito anche il proprio difetto di legittimazione passiva, essendo Agenzia delle Entrate l'unico soggetto realmente legittimato a contraddire.
Nel merito, previo richiamato all'art. 23, comma 2, lett. a , ha sostenuto che, fermo quanto previsto CP_3 dall'art. 18, par. I della Convenzione, secondo quanto chiarito da Agenzia delle Entrate con interpello n.
35/2019, le pensioni derivanti dallo svolgimento di lavoro autonomo, come quella VOCOM goduta dal ricorrente, devono essere tassate in Italia.
All'udienza odierna, i procuratori delle parti hanno concluso come in epigrafe ed è stata pronunciata sentenza della quale è stata data contestuale lettura in udienza, assenti le parti con il loro consenso, del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
*
Preliminarmente, occorre rigettare l'eccezione relativa al contestato difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della Commissione Tributaria territorialmente competente. Invero, aderendo al più recente e maggioritario orientamento di legittimità sul punto, deve rilevarsi come “Costituisce ormai, infatti, orientamento consolidato della giurisprudenza delle sezioni unite di questa Corte quello secondo il quale le controversie tra sostituto d'imposta e sostituito, relative al legittimo e corretto esercizio del diritto di rivalsa delle ritenute alla fonte versate direttamente dal sostituto, volontariamente o coattivamente, non sono attratte alla giurisdizione del giudice tributario, ma rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di diritto esercitato dal sostituto verso il sostituito nell'ambito di un rapporto di tipo privatistico, cui resta estraneo l'esercizio del potere impositivo sussumibile nello schema potestà-soggezione, proprio del rapporto tributario, e nelle quali manca di regola un "atto qualificato" rientrante nella tipologia di cui al D.Lgs.
n. 546 del 1992: principio destinato a trovare applicazione in ogni caso in cui la controversia non abbia ad oggetto il rapporto tra il contribuente e l'amministrazione tributaria, bensì un rapporto implicante un accertamento, avente valore meramente pagina 2 di 6 incidentale, in ordine alla debenza dell'imposta contestata (Cass., Sez. un., nn. 15032 e 26820 del 2009, 8312 del 2010,
2064 del 2011, 19289 del 2012).” (Cass., sez. un., sent. n. 14309/2013).
Parimenti, non coglie nel segno neppure la seconda eccezione sollevata da dovendosi in tal senso CP_2 richiamare quanto già osservato da altra pronuncia di legittimità (Cass., sez. un., n. 15032/2009) secondo cui “Le controversie tra sostituto e sostituito, invece, nascono o dal fatto che il sostituito contesta il diritto di rivalsa esercitato dal sostituto - per mancanza del presupposto di fatto (omesso versamento diretto della ritenuta) o per mancanza del presupposto giuridico (il sostituto non doveva versare la ritenuta) […] In linea di principio, la riscossione volontaria delle imposte mediante versamenti diretti può essere effettuata dal contribuente o dal sostituto che opera la ritenuta alla fonte.
Entrambi sono destinatari di specifici ed autonomi obblighi tributari (per la cui violazione sono previste sanzioni
"pubbliche"), i cui effetti soltanto indirettamente si riflettono sui rapporti interpersonali.
L'Erario si rivolge al sostituto, gravandolo di particolari obblighi (di dichiarazione e di versamento diretto della ritenuta) per agevolare e garantire la riscossione, che viene anticipata al momento in cui viene corrisposta al contribuente una somma che partecipa del presupposto impositivo. Finisce qui il versante pubblico del rapporto (sostituto-fisco) ed inizia quello privatistico, nel cui ambito si sviluppano le controversie di dare ed avere tra sostituito e sostituito, in relazione all'esercizio del diritto di rivalsa da parte del sostituto, cui corrisponde una obbligazione ex lege a carico del sostituito. Né rileva che il sostituto abbia eventualmente effettuato il versamento nelle casse pubbliche […] Al punto che, ove mai il sostituto abbia erroneamente pagato somme non dovute (per la mancata impugnazione dell'atto impositivo o perché si sia mal difeso), non potrà rivalersene sul sostituito, il quale ben potrà difendere i propri diritti dinanzi al giudice ordinario, eccependo che il sostituto non può riversare sul sostituito i propri errori, anche se, per ipotesi, siano indotti da un provvedimento illegittimo della pubblica amministrazione, provvedimento che il giudice ordinario può sempre disattendere, se ne riconosce la illegittimità.”.
Venendo quindi al merito della questione, è pacifico in fatto oltre che documentalmente provato che il ricorrente sia residente in [...]dal 2019 (cfr. docc. 1 e 2 fasc. ricorrente) e che, nel gennaio 2020
(doc. 3), abbia regolarmente presentato domanda a di esenzione dall'imposizione italiana sul proprio CP_2 trattamento pensionistico, in base alla Convenzione Internazionale n. 202/1980, sottoscritta tra Italia e
Thailandia.
Ciò premesso, occorre in primo luogo rilevare come l'art. 18, par. 1 della richiamata Convenzione, rubricato “Pensioni”, dispone che “Salve le disposizioni del paragrafo I dell'art. 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe pagate a un residente di uno stato contraente in relazione a un cessato impiego sono imponibili soltanto in questo
Stato.”
Avendo il ricorrente compiutamente dimostrato di essere fiscalmente residente in Thailandia dal 2019, la disposizione richiamata e applicabile al caso di specie non appare lasciar spazio a molti dubbi interpretativi.
Di contro, rispetto a quanto previsto nell'interpello dell'Agenzia delle Entrate n. 35/2019 (doc. 2 fasc.
si osserva in primo luogo, come l'ente convenuto ne ha riportato in comparsa unicamente uno CP_2 stralcio (“Con riferimento al caso di specie, si deve escludere, in primo luogo, l'applicazione alle pensioni ed CP_2 pagina 3 di 6 , erogate a fronte di un'attività precedentemente esercitata di agente e rappresentante di commercio, delle Pt_2 disposizioni contenute nell'articolo 18 del predetto Trattato internazionale che prevedono che le pensioni e le altre remunerazioni analoghe – diverse da quelle corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica od amministrativa, o da un suo Ente locale – pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.”) senza tuttavia precisare come la risposta di Agenzia delle Entrate faccia espresso riferimento “al trattamento fiscale, ai fini IRPEF, degli emolumenti di fonte italiana percepiti dall'istante […] le indicazioni di seguito fornite saranno riferite alla fattispecie di un soggetto residente in Portogallo a decorrere dall'anno 2017 (avendo trascorso in tale Stato la maggior parte di tale periodo di imposta) poiché è questa la situazione di fatto prospettata nell'interpello in esame.”. Pertanto, l'art. 18 di cui sopra si riferisce alla rubrica normativa della Convenzione in essere tra Italia e Portogallo e non già a quella, diversa e inerente al caso in esame, tra Italia e Thailandia.
In ogni caso, esaminando il contenuto dell'interpello, è la stessa Agenzia delle Entrate che, in termini generali, prevede che “le pensioni corrisposte a persone non residenti nello Stato italiano, da Enti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso sono imponibili nel nostro Paese, ai sensi dell'articolo 23, comma
2, lettera a), del TUIR, e gli enti pensionistici eroganti ( ed ) sono tenuti, quali sostituti d'imposta, ad CP_2 Pt_2 operare le ritenute con le modalità previste dall'articolo 23 del DPR n. 600 del 1973.
Tuttavia, occorre considerare che la potestà impositiva italiana è limitata dai vigenti Trattati per evitare le doppie imposizioni.”.
Ciò premesso, dall'esame dell'art. 18, par. 1 si evince in maniera palese il principio di tassazione esclusiva CP_ delle pensioni dell' nel Paese di residenza (nel caso del ricorrente Thailandia, dal gennaio 2022), mentre sono tassate alla fonte le pensioni «pubbliche» (dello Stato o di Enti locali) e quelle aziendali (art. 19).
Il distinguo operato da Agenzia delle Entrate relativamente alla diversa tassazione da operarsi sui trattamenti pensionistici da lavoro autonomo ovvero da lavoro dipendente (ancorché valutato nell'ambito della diversa Convenzione Italia-Portogallo), appare invero privo di riscontri rispetto al dato normativo convenzionale che, pacificamente, fa riferimento unicamente a “pensioni” derivanti da un “cessato impiego”, senza ulteriori diversificazioni, eccezion fatta per quanto previsto nel successivo articolo 19 che, tuttavia, non riguarda il caso sub iudice.
In senso contrario, non paiono cogliere nel segno neppure i rilievi argomentativi introdotti da a CP_2 verbale d'udienza del 22 maggio 2025 secondo cui “il parere di Agenzia delle Entrate versato in atti a sua volta si fonda sul par. 7 del commentario all'art. 18 del mod. OCSE che è il modello cui si ispira la convenzione Italia Thailandia sulla doppia imposizione. In questo paragrafo in significato della cessazione dall'impiego deve esser inteso come cessazione da lavoro dipendente e quindi si deve escludere che le disposizioni ivi contenute escludano altri trattamenti pensionistici quali quelli pagati in connessione con lo svolgimento da attività da lavoro autonomo professionale”.
pagina 4 di 6 Quanto al Commentario OCSE, si osserva che il ruolo di questo strumento interpretativo è stato preso in considerazione in origine dalla Corte di cassazione con sentenza n. 17206/2006 ove si è sostenuto che lo stesso “non ha valore normativo e costituisce, al più, una raccomandazione diretta ai paesi aderenti all'Ocse e su di esso il
Governo italiano ha espresso una riserva facendo salva l'interpretazione dei giudici nazionali”.
Invero, in disparte la circostanza che la Thailandia non rientra tra i Paesi membri dell'OCSE, occorre evidenziare come i trattati contro le doppie imposizioni debbano essere interpretati seguendo i principi contenuti nella Convenzione di Vienna del 1969 sul diritto dei trattati. A tal fine, l'art. 31 della
Convenzione impone un'interpretazione secondo buona fede in base al senso comune da attribuire ai termini del trattato nel loro contesto ed alla luce del suo oggetto e del suo scopo attribuendo in tal senso efficacia interpretativa, oltre al testo della convenzione, al preambolo e agli allegati inclusi, anche a tutti gli accordi intervenuti tra le parti in occasione della conclusione dell'accordo. Il Commentario al Modello
OCSE, tuttavia, non può rientrare nel perimetro delineato da questa disposizione non venendo mai allegato ai trattati (a maggior ragione nel caso di specie in cui la Thailandia non fa nemmeno parte dell'OCSE). È pur vero che l'art. 32 della medesima Convenzione, laddove l'interpretazione secondo i criteri di cui all'art. 31 non abbia consentito i necessari chiarimenti, introduce la possibilità di ricorrere a mezzi complementari d'interpretazione, in particolare ai lavori preparatori e alle circostanze nelle quali il trattato è stato concluso, ma i lavori preparatori sono solo quelli per la conclusione di un trattato specifico mentre il commentario al modello OCSE assume valenza orientativa e interpretativa per tutte le convenzioni stipulate tra i Paesi membri. Appare comunque il caso di rilevare che il paragrafo 7 del commentario all'art. 18 del mod. OCSE richiamato da è stato positivizzato nel 2005, in epoca di gran lunga successiva rispetto alla data di CP_2 stipula della convenzione per cui è causa (intervenuta nel 1977 e ratificata nel 1980), di talché non può valere quale criterio interpretativo “ora per allora” della volontà delle parti.
Pertanto, avendo il ricorrente dimostrato di avere la propria residenza fiscale in Thailandia dal 2019 e non essendo titolare di trattamento pensionistico maturato in seguito a cessazione di attività lavorativa prestata in favore dello Stato o di altri Enti Pubblici, il Tribunale accerta e dichiara l'illegittimità della delibera CP_2 del 6 ottobre 2020.
Per effetto, accerta il diritto di all'esenzione integrale IRPEF sui redditi da Parte_1 pensione INPS e condanna l' a rimborsare integralmente al ricorrente le ritenute IRPEF trattenute CP_1 sulla pensione erogatagli, con decorrenza gennaio 2020.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Giudice del Tribunale di Brescia in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così dispone:
- Accerta e dichiara l'illegittimità della delibera del 6/10/2020; CP_2 pagina 5 di 6 - per effetto, accerta e dichiara il diritto del ricorrente all'esenzione integrale IRPEF sui redditi da pensione INPS;
- condanna a rimborsare integralmente al ricorrente le ritenute IRPEF trattenute sulla pensione CP_2 erogata a quest'ultimo a decorrere da gennaio 2020;
- condanna alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi euro 1.000,00 per CP_2 compensi, oltre spese forfetarie, IVA e CPA come per legge.
Brescia, 22/05/2025
LA GIUDICE
NATALIA PALA
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Natalia Pala ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1617/2023 promossa da:
Parte_1 con l'avv. ANCORA GIAMPAOLO
RICORRENTE contro
Controparte_1 con l'avv.ta CALIO' MARINCOLA SCULCO ANGELA
RESISTENTE
Avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
ha adito l'intestato Tribunale invocando l'annullamento della delivera di reiezione Parte_1 del 6 ottobre 2020 con cui nonostante fosse fiscalmente residente in [...]dal 23 maggio 2019, CP_2 gli aveva negato il riconoscimento del diritto all'integrale esenzione IRPEF sui redditi da pensione e tanto in lamentato contrasto con quanto statuito nella stessa Convenzione Internazionale tra Italia e Thailandia,
n. 202 del 2 aprile 1980 contro le doppie imposizioni.
In particolare, ha precisato che il diniego dell'ente convenuto si pone pacificamente in contrasto con quanto statuito dall'art. 18 della richiamata Convenzione al quale l' avrebbe dovuto necessariamente CP_2 attenersi.
Principalmente, ha dunque richiesto l'accertamento del proprio diritto all'esenzione integrale IRPEF dall'imposizione italiana sui redditi da pensione CP_2
pagina 1 di 6 Ha precisato poi come l'applicazione dell'art. 18 non possa essere limitata ai soli percettori di pensione da lavoro dipendente, non sussistendo all'interno dell'ordinamento italiano alcuna distinzione tra le pensioni conseguenti ad attività di lavoro dipendente o autonomo.
Ha concluso, pertanto, chiedendo di: “Accertare e dichiarare l'illegittimità della delibera di reiezione del 6 ottobre
2020;
- condannare l' in persona del legale rappresentante p.t., a corrispondere la pensione VOCOM n. 36145861 al lordo CP_2 di quanto dovuto;
- condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere i supplementi sui ratei arretrati e non CP_2 corrisposti, sin dalla data della domanda, con interessi come per legge”, il tutto con vittoria delle spese di lite.
Costituitosi ritualmente in giudizio, ha preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione del CP_2
Giudice adito in favore della competente Commissione Tributaria sostenendo che, nel caso in esame, si stesse controvertendo su diritti e obblighi del sostituto d'imposta nei confronti dell'amministrazione finanziaria e del soggetto debitore principale d'imposta.
Sempre in via preliminare di rito, ha in subordine eccepito anche il proprio difetto di legittimazione passiva, essendo Agenzia delle Entrate l'unico soggetto realmente legittimato a contraddire.
Nel merito, previo richiamato all'art. 23, comma 2, lett. a , ha sostenuto che, fermo quanto previsto CP_3 dall'art. 18, par. I della Convenzione, secondo quanto chiarito da Agenzia delle Entrate con interpello n.
35/2019, le pensioni derivanti dallo svolgimento di lavoro autonomo, come quella VOCOM goduta dal ricorrente, devono essere tassate in Italia.
All'udienza odierna, i procuratori delle parti hanno concluso come in epigrafe ed è stata pronunciata sentenza della quale è stata data contestuale lettura in udienza, assenti le parti con il loro consenso, del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
*
Preliminarmente, occorre rigettare l'eccezione relativa al contestato difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della Commissione Tributaria territorialmente competente. Invero, aderendo al più recente e maggioritario orientamento di legittimità sul punto, deve rilevarsi come “Costituisce ormai, infatti, orientamento consolidato della giurisprudenza delle sezioni unite di questa Corte quello secondo il quale le controversie tra sostituto d'imposta e sostituito, relative al legittimo e corretto esercizio del diritto di rivalsa delle ritenute alla fonte versate direttamente dal sostituto, volontariamente o coattivamente, non sono attratte alla giurisdizione del giudice tributario, ma rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di diritto esercitato dal sostituto verso il sostituito nell'ambito di un rapporto di tipo privatistico, cui resta estraneo l'esercizio del potere impositivo sussumibile nello schema potestà-soggezione, proprio del rapporto tributario, e nelle quali manca di regola un "atto qualificato" rientrante nella tipologia di cui al D.Lgs.
n. 546 del 1992: principio destinato a trovare applicazione in ogni caso in cui la controversia non abbia ad oggetto il rapporto tra il contribuente e l'amministrazione tributaria, bensì un rapporto implicante un accertamento, avente valore meramente pagina 2 di 6 incidentale, in ordine alla debenza dell'imposta contestata (Cass., Sez. un., nn. 15032 e 26820 del 2009, 8312 del 2010,
2064 del 2011, 19289 del 2012).” (Cass., sez. un., sent. n. 14309/2013).
Parimenti, non coglie nel segno neppure la seconda eccezione sollevata da dovendosi in tal senso CP_2 richiamare quanto già osservato da altra pronuncia di legittimità (Cass., sez. un., n. 15032/2009) secondo cui “Le controversie tra sostituto e sostituito, invece, nascono o dal fatto che il sostituito contesta il diritto di rivalsa esercitato dal sostituto - per mancanza del presupposto di fatto (omesso versamento diretto della ritenuta) o per mancanza del presupposto giuridico (il sostituto non doveva versare la ritenuta) […] In linea di principio, la riscossione volontaria delle imposte mediante versamenti diretti può essere effettuata dal contribuente o dal sostituto che opera la ritenuta alla fonte.
Entrambi sono destinatari di specifici ed autonomi obblighi tributari (per la cui violazione sono previste sanzioni
"pubbliche"), i cui effetti soltanto indirettamente si riflettono sui rapporti interpersonali.
L'Erario si rivolge al sostituto, gravandolo di particolari obblighi (di dichiarazione e di versamento diretto della ritenuta) per agevolare e garantire la riscossione, che viene anticipata al momento in cui viene corrisposta al contribuente una somma che partecipa del presupposto impositivo. Finisce qui il versante pubblico del rapporto (sostituto-fisco) ed inizia quello privatistico, nel cui ambito si sviluppano le controversie di dare ed avere tra sostituito e sostituito, in relazione all'esercizio del diritto di rivalsa da parte del sostituto, cui corrisponde una obbligazione ex lege a carico del sostituito. Né rileva che il sostituto abbia eventualmente effettuato il versamento nelle casse pubbliche […] Al punto che, ove mai il sostituto abbia erroneamente pagato somme non dovute (per la mancata impugnazione dell'atto impositivo o perché si sia mal difeso), non potrà rivalersene sul sostituito, il quale ben potrà difendere i propri diritti dinanzi al giudice ordinario, eccependo che il sostituto non può riversare sul sostituito i propri errori, anche se, per ipotesi, siano indotti da un provvedimento illegittimo della pubblica amministrazione, provvedimento che il giudice ordinario può sempre disattendere, se ne riconosce la illegittimità.”.
Venendo quindi al merito della questione, è pacifico in fatto oltre che documentalmente provato che il ricorrente sia residente in [...]dal 2019 (cfr. docc. 1 e 2 fasc. ricorrente) e che, nel gennaio 2020
(doc. 3), abbia regolarmente presentato domanda a di esenzione dall'imposizione italiana sul proprio CP_2 trattamento pensionistico, in base alla Convenzione Internazionale n. 202/1980, sottoscritta tra Italia e
Thailandia.
Ciò premesso, occorre in primo luogo rilevare come l'art. 18, par. 1 della richiamata Convenzione, rubricato “Pensioni”, dispone che “Salve le disposizioni del paragrafo I dell'art. 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe pagate a un residente di uno stato contraente in relazione a un cessato impiego sono imponibili soltanto in questo
Stato.”
Avendo il ricorrente compiutamente dimostrato di essere fiscalmente residente in Thailandia dal 2019, la disposizione richiamata e applicabile al caso di specie non appare lasciar spazio a molti dubbi interpretativi.
Di contro, rispetto a quanto previsto nell'interpello dell'Agenzia delle Entrate n. 35/2019 (doc. 2 fasc.
si osserva in primo luogo, come l'ente convenuto ne ha riportato in comparsa unicamente uno CP_2 stralcio (“Con riferimento al caso di specie, si deve escludere, in primo luogo, l'applicazione alle pensioni ed CP_2 pagina 3 di 6 , erogate a fronte di un'attività precedentemente esercitata di agente e rappresentante di commercio, delle Pt_2 disposizioni contenute nell'articolo 18 del predetto Trattato internazionale che prevedono che le pensioni e le altre remunerazioni analoghe – diverse da quelle corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica od amministrativa, o da un suo Ente locale – pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.”) senza tuttavia precisare come la risposta di Agenzia delle Entrate faccia espresso riferimento “al trattamento fiscale, ai fini IRPEF, degli emolumenti di fonte italiana percepiti dall'istante […] le indicazioni di seguito fornite saranno riferite alla fattispecie di un soggetto residente in Portogallo a decorrere dall'anno 2017 (avendo trascorso in tale Stato la maggior parte di tale periodo di imposta) poiché è questa la situazione di fatto prospettata nell'interpello in esame.”. Pertanto, l'art. 18 di cui sopra si riferisce alla rubrica normativa della Convenzione in essere tra Italia e Portogallo e non già a quella, diversa e inerente al caso in esame, tra Italia e Thailandia.
In ogni caso, esaminando il contenuto dell'interpello, è la stessa Agenzia delle Entrate che, in termini generali, prevede che “le pensioni corrisposte a persone non residenti nello Stato italiano, da Enti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso sono imponibili nel nostro Paese, ai sensi dell'articolo 23, comma
2, lettera a), del TUIR, e gli enti pensionistici eroganti ( ed ) sono tenuti, quali sostituti d'imposta, ad CP_2 Pt_2 operare le ritenute con le modalità previste dall'articolo 23 del DPR n. 600 del 1973.
Tuttavia, occorre considerare che la potestà impositiva italiana è limitata dai vigenti Trattati per evitare le doppie imposizioni.”.
Ciò premesso, dall'esame dell'art. 18, par. 1 si evince in maniera palese il principio di tassazione esclusiva CP_ delle pensioni dell' nel Paese di residenza (nel caso del ricorrente Thailandia, dal gennaio 2022), mentre sono tassate alla fonte le pensioni «pubbliche» (dello Stato o di Enti locali) e quelle aziendali (art. 19).
Il distinguo operato da Agenzia delle Entrate relativamente alla diversa tassazione da operarsi sui trattamenti pensionistici da lavoro autonomo ovvero da lavoro dipendente (ancorché valutato nell'ambito della diversa Convenzione Italia-Portogallo), appare invero privo di riscontri rispetto al dato normativo convenzionale che, pacificamente, fa riferimento unicamente a “pensioni” derivanti da un “cessato impiego”, senza ulteriori diversificazioni, eccezion fatta per quanto previsto nel successivo articolo 19 che, tuttavia, non riguarda il caso sub iudice.
In senso contrario, non paiono cogliere nel segno neppure i rilievi argomentativi introdotti da a CP_2 verbale d'udienza del 22 maggio 2025 secondo cui “il parere di Agenzia delle Entrate versato in atti a sua volta si fonda sul par. 7 del commentario all'art. 18 del mod. OCSE che è il modello cui si ispira la convenzione Italia Thailandia sulla doppia imposizione. In questo paragrafo in significato della cessazione dall'impiego deve esser inteso come cessazione da lavoro dipendente e quindi si deve escludere che le disposizioni ivi contenute escludano altri trattamenti pensionistici quali quelli pagati in connessione con lo svolgimento da attività da lavoro autonomo professionale”.
pagina 4 di 6 Quanto al Commentario OCSE, si osserva che il ruolo di questo strumento interpretativo è stato preso in considerazione in origine dalla Corte di cassazione con sentenza n. 17206/2006 ove si è sostenuto che lo stesso “non ha valore normativo e costituisce, al più, una raccomandazione diretta ai paesi aderenti all'Ocse e su di esso il
Governo italiano ha espresso una riserva facendo salva l'interpretazione dei giudici nazionali”.
Invero, in disparte la circostanza che la Thailandia non rientra tra i Paesi membri dell'OCSE, occorre evidenziare come i trattati contro le doppie imposizioni debbano essere interpretati seguendo i principi contenuti nella Convenzione di Vienna del 1969 sul diritto dei trattati. A tal fine, l'art. 31 della
Convenzione impone un'interpretazione secondo buona fede in base al senso comune da attribuire ai termini del trattato nel loro contesto ed alla luce del suo oggetto e del suo scopo attribuendo in tal senso efficacia interpretativa, oltre al testo della convenzione, al preambolo e agli allegati inclusi, anche a tutti gli accordi intervenuti tra le parti in occasione della conclusione dell'accordo. Il Commentario al Modello
OCSE, tuttavia, non può rientrare nel perimetro delineato da questa disposizione non venendo mai allegato ai trattati (a maggior ragione nel caso di specie in cui la Thailandia non fa nemmeno parte dell'OCSE). È pur vero che l'art. 32 della medesima Convenzione, laddove l'interpretazione secondo i criteri di cui all'art. 31 non abbia consentito i necessari chiarimenti, introduce la possibilità di ricorrere a mezzi complementari d'interpretazione, in particolare ai lavori preparatori e alle circostanze nelle quali il trattato è stato concluso, ma i lavori preparatori sono solo quelli per la conclusione di un trattato specifico mentre il commentario al modello OCSE assume valenza orientativa e interpretativa per tutte le convenzioni stipulate tra i Paesi membri. Appare comunque il caso di rilevare che il paragrafo 7 del commentario all'art. 18 del mod. OCSE richiamato da è stato positivizzato nel 2005, in epoca di gran lunga successiva rispetto alla data di CP_2 stipula della convenzione per cui è causa (intervenuta nel 1977 e ratificata nel 1980), di talché non può valere quale criterio interpretativo “ora per allora” della volontà delle parti.
Pertanto, avendo il ricorrente dimostrato di avere la propria residenza fiscale in Thailandia dal 2019 e non essendo titolare di trattamento pensionistico maturato in seguito a cessazione di attività lavorativa prestata in favore dello Stato o di altri Enti Pubblici, il Tribunale accerta e dichiara l'illegittimità della delibera CP_2 del 6 ottobre 2020.
Per effetto, accerta il diritto di all'esenzione integrale IRPEF sui redditi da Parte_1 pensione INPS e condanna l' a rimborsare integralmente al ricorrente le ritenute IRPEF trattenute CP_1 sulla pensione erogatagli, con decorrenza gennaio 2020.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Giudice del Tribunale di Brescia in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così dispone:
- Accerta e dichiara l'illegittimità della delibera del 6/10/2020; CP_2 pagina 5 di 6 - per effetto, accerta e dichiara il diritto del ricorrente all'esenzione integrale IRPEF sui redditi da pensione INPS;
- condanna a rimborsare integralmente al ricorrente le ritenute IRPEF trattenute sulla pensione CP_2 erogata a quest'ultimo a decorrere da gennaio 2020;
- condanna alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi euro 1.000,00 per CP_2 compensi, oltre spese forfetarie, IVA e CPA come per legge.
Brescia, 22/05/2025
LA GIUDICE
NATALIA PALA
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