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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/02/2025, n. 707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 707 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
All'udienza del 13 febbraio 2025, chiamata la causa n°10947/2024 R.G., è presente l'Avv. Miccichè in sostituzione dell'Avv. Mangiameli per parte ricorrente il quale discute la causa riportandosi a tutti i propri atti di causa e chiede la liquidazione dei compensi a carico dell'Erario.
È presente l'Avv. Spedale il quale discute la causa riportandosi ai propri atti e contestando le difese di controparte.
Entrambi i procuratori chiedono che la causa venga decisa.
Il Giudice
Dopo discussione orale pone la causa in decisione dando lettura della sentenza.
Il Giudice
Dott. Santo Sutera
REPUBBLICA ITALIANA
1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, sezione civile seconda, in funzione di Giudice Unico, nella persona del Giudice Onorario Dott. Santo Sutera, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella controversia civile iscritta al n°10947 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
Parte_1
Nato ad Alcamo (TP) il 20 Agosto 1943, c.f. , C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Spedale per mandato in atti;
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
Nato a Palermo il 02/03/1972, C.F.: , rappresentato e difeso C.F._2
dall'Avv. Angelo Mangiameli per mandato in atti.
RESISTENTE
OGGETTO: Sfratto per morosità – uso abitativo.
mediante la lettura, all'udienza del 13 febbraio 2025, alle ore 15.40, ai sensi
dell'art. 429 c.p.c., del seguente dispositivo:
Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando così provvede:
1) Accerta e dichiara che il contratto di locazione intercorrente tra le parti,
avente ad oggetto l'immobile sito in Palermo, nella via Antonio Mongitore
2 n°15, censito al catasto al foglio n. 139, particella 161, sub. 7, Categ. A/4, si
è risolto per grave inadempimento del conduttore, sig. e, Controparte_1
per l'effetto lo condanna al suo immediato rilascio libero da cose e persone in favore del locatore, Parte_1
2) Condanna il resistente, sig. , al pagamento in favore del Controparte_1
ricorrente, sig. delle somme dovute a titolo di canoni Parte_1
di locazione per i mesi da novembre 2023 e fino al rilascio, pari ad € 200,00
mensili, oltre interessi legali dalle singole scadenze all'effettivo soddisfo;
3) Rigetta le domande formulate in via riconvenzionale dal resistente;
4) Condanna il resistente, sig. , alla refusione delle spese Controparte_1
processuali in favore del ricorrente, sig. che liquida in Parte_1
€ 2.700,00 per compensi professionali e spese documentate, oltre al 15% per spese generali, iva e cpa come per legge.
e della seguente contestuale motivazione:
Giova premettere che con atto di citazione regolarmente notificato, il sig.
ha intimato sfratto per morosità al sig. per Parte_1 Controparte_1
il mancato pagamento dei canoni di locazione afferenti all'immobile in oggetto, per i mesi da novembre 2023 a giugno 2024.
Si costituiva parte resistente non contestando la morosità intimata ma chiedeva che tale somma fosse compensata con quella versata in eccesso durante la locazione, ed eccependo vizi dell'immobile che lo rendevano non locabile, pur rimanendo nella disponibilità dello stesso in corso di causa.
Orbene, dall'esame della documentazione in atti, è emerso che parte
3 resistente ha autonomamente sospeso il pagamento dei canoni di locazione, non avendo fornito alcuna prova dei vizi lamentati.
Inoltre, nelle more del giudizio parte resistente ha altresì omesso il pagamento dei canoni di locazione per i mesi successivi e non ottemperato all'ordine di rilascio emesso dal Tribunale.
Inoltre, parte resistente non ha fornito alcuna valida prova in ordine al dedotto versamento di somme in eccesso rispetto a quanto pattuito contrattualmente.
Sul punto nulla si evince dalla documentazione versata in atti dal resistente,
attestante invero il pagamento del canone nella misura contrattuale.
Premesso ciò, si rileva che la sospensione del pagamento dei canoni di locazione, senza nessuna valida giustificazione, come nel caso in esame, configura un inadempimento grave del conduttore, così come costantemente affermato dalla giurisprudenza di merito e di legittimità (cfr. Cass. Civ. Sez III, n. 14739/2005).
Ne consegue che parte resistente è venuta meno alla sua obbligazione principale, ovvero quella di corrispondere i canoni di locazione e, pertanto, va dichiarata la risoluzione del contratto di locazione de quo per grave inadempimento del conduttore, e condannato questo ultimo al pagamento dei canoni di locazione maturati nel periodo in oggetto fino al suo effettivo rilascio, nella misura contrattualmente pattuita, pari ad €200,00 (duecento) mensili, oltre agli interessi legali maturati dalle singole scadenze all'effettivo soddisfo, oltre all'immediato rilascio dell'immobile, libero da cose e persone in favore del locatore.
Conseguentemente vanno rigettate le domande formulate in via riconvenzionale dal resistente.
4 Per il principio della soccombenza, parte resistente deve rifondere il ricorrente delle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo, applicando i valori medi dei parametri dettati dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia e dell'istruttoria espletata.
Così è deciso in Palermo il 13.02.2025.
Il Giudice
Dott. Santo Sutera
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