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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 21/07/2025, n. 811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 811 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. 353/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 353/2019 R.G. vertente tra
(P.I.: ), in persona del legale rappresentante pro- Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Facciolla;
appellante
e
(P.I.: Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e P.IVA_2 difesa dall'Avv. Gaetano Catera;
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2546/2018 del Tribunale di Cosenza, pubblicata il 30.11.2018, avente ad oggetto adempimento contrattuale e azione di ingiustificato arricchimento
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “Nell'interesse della la deducente difesa, richiamando Parte_1
i contenuti dei precedenti scritti difensivi ed impugnando ogni avversa eccezione, deduzione e richiesta, precisa le conclusioni per come riportate nell'atto di citazione
1 in grado di appello, da intendersi integralmente riportate e trascritte, chiedendo pertanto l'accoglimento del gravame e la riforma della sentenza di primo grado, previa rimessione della causa sul ruolo per l'ammissione dei mezzi istruttori richiesti in primo grado e disattesi dal Tribunale, da intendersi integralmente riproposti, ove non ritenuta bastevole, dall'Ecc.ma Corte, la produzione documentale a dimostrazione delle prestazioni svolte e delle quali viene richiesto in pagamento il corrispettivo. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
Per l'appellata: “nel riportarci a tutto quanto già dedotto, prodotto, eccepito e richiesto negli scritti difensivi di questa difesa, si precisano le conclusioni reiterando quelle già precedentemente rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta datata 24.06.2019 che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma integrale della sentenza impugnata.
Con vittoria di spese e competenze di causa”.
FATTO
1. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Cosenza l' Parte_1 CP_2
e , chiedendo di dichiarare, in via principale, l'obbligo,
[...] Controparte_3
a carico dell' , di pagare la somma di euro Controparte_1
224.251,20 a titolo di corrispettivo delle prestazioni sanitarie di carattere riabilitativo extra ospedaliero a ciclo continuativo erogate nel mese di novembre/dicembre dell'anno 2011 e, per l'effetto, di condannare l' Controparte_1 al pagamento del suddetto importo;
in via subordinata di accertare e
[...] dichiarare l'intervenuto indebito arricchimento in capo all'
[...]
per l'importo corrispondente alle prestazioni autorizzate rese Controparte_1 in suo favore, pari alla somma di euro 224.251,20 ed, in via ulteriormente subordinata, di dichiarare in proprio, obbligato al pagamento Controparte_3 della somma di euro 224.251,20 in virtù del principio di responsabilità diretta dell'amministratore o del funzionario.
A sostegno del ricorso esponeva che: i presìdi di riabilitazione, convocati per la sottoscrizione del contratto venivano a conoscenza che la Regione Calabria imponeva all' di inserire nel contratto il limite Parte_2 temporale di numero 310 giornate lavorative;
contestualmente alla stipula del contratto veniva sottoscritto un accordo avente ad oggetto le prestazioni eventualmente eccedenti il numero di 310 giornate lavorative;
in base all'accordo siglato su proposta del legale rappresentante dell' , “l' Controparte_1 Pt_3
2
[...] si impegnava a soddisfare il fabbisogno territoriale nell'ambito delle risorse Cont finanziarie assegnate dal DPGR 22/11 ….”; l' quindi, si era impegnata a pagare le ulteriori prestazioni erogate dalla struttura privata oltre le 310 giornate contrattualizzate;
le prestazioni extra budget, effettuate tra novembre e dicembre Cont 2011, ammontavano ad euro 224.151,20 che l' riteneva non dovute in quanto eccedenti le 310 giornate lavorative previste nel contratto stipulato. Cont Si costituiva l' che eccepiva l'inammissibilità della domanda in quanto in contrasto con la normativa emergenziale emanata in materia sanitaria;
deduceva l'infondatezza della domanda, non potendo far fronte a spese sanitarie oltre 310 giornate lavorative ed oltre al budget economico per esse fissato e quantificato;
rappresentava l'inesistenza di alcuno obbligo ulteriore di pagamento, non potendosi Cont qualificare la nota dell' quale accordo contrattuale;
deduceva l'infondatezza dell'azione di arricchimento senza causa ex articolo 2041 c.c.
Si costituiva anche il quale eccepiva l'inammissibilità e Controparte_3
l'improcedibilità dell'azione ex articolo 2041 c.c. proposta nei suoi confronti deducendo la mancata stipula del contratto nelle forme di legge per la determinazione dell'extrabudget, e chiedeva comunque di chiamare in causa la propria compagnia di assicurazione Quest'ultima si costituiva eccependo il difetto di CP_4 legittimazione passiva con richiesta di estromissione, avendo svolto esclusivamente il ruolo di broker rispetto alle società di assicurazione Lloyd's.
Con sentenza del 2 maggio 2017 il Tribunale dichiarava il difetto di legittimazione passiva di e disponeva la prosecuzione del giudizio. CP_4
Con sentenza n. 2546/18 il Tribunale così statuiva: “rigetta la domanda di pagamento;
rigetta la domanda di arricchimento senza causa ex art. 2041 cc Con proposta nei confronti dell' ; dichiara inammissibile la domanda proposta nei confronti di;
dichiara interamente compensate tra parte attrice Controparte_3
e le spese del giudizio. condanna parte attrice alla refusione, in CP_2 favore di , delle spese e competenze del giudizio che liquida in Controparte_3
€ 1.250 per fase di studio, € 800,00 per la fase introduttiva del giudizio, 2.100 per la fase decisionale oltre iva cpa e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%”.
Segnatamente, il giudice di primo grado riteneva che il tenore dell'accordo sottoscritto in data 3.11.2011 e quello del verbale del 28.10.2001 invocato dalla escludessero che l' si fosse impegnata al pagamento di Parte_1 CP_2 ulteriori prestazioni oltre quelle espressamente indicate nel “ contratto ex articolo 8
3 Cont quinquies D.lgs 30/12/1992 n 502 tra l' e gli erogatori privati definitivamente accreditati per l'acquisizione di prestazioni di assistenza riabilitativa estensiva extraospedaliera”. Rilevava, infatti, che l'articolo 1 del contratto prevedeva che “sino Cont alla concorrenza dell'importo massimo stabilito successivo articolo 3, l' affida all'erogatore l'espletamento delle prestazioni sanitarie nella misura di cui al successivo articolo 3…..” Il suddetto articolo 3, relativo al “volume di prestazioni erogabili, tipologie limite massimo di spesa” prevedeva, al comma terzo, che
“l'erogatore ha preso atto e con il presente contratto conferma di accettare quale tetto massimo anno 2011 delle prestazioni da erogare per conto e a carico del servizio sanitario nazionale l'importo complessivo di euro 1.598.112come di seguito determinato: ciclo continuativo pl acquistati numero 30 x tariffa euro 171,84 x numero di giorni 310 ”. Il successivo articolo 3.4 prevedeva che “ le prestazioni erogate nell'anno 2011 nel periodo antecedente la sottoscrizione presente contratto sono ricomprese nel testo massimo annuo per come è determinato al punto precedente che costituisce la somma dei corrispettivi spettanti all' erogatore per l'anno 2011”.
Ad avviso del giudicante il combinato disposto degli articoli su richiamati evidenziava come, nel quadro del piano sanitario elaborato dalla Regione Calabria,
l' si fosse espressamente obbligata a remunerare esclusivamente le CP_2 prestazioni indicate nel contratto, pari a giorni 310 di degenza.
Evidenziava ancora il Tribunale che per rimarcare l'insuperabilità delle prestazioni effettuate e, quindi, il corrispettivo pattuito, l'articolo 3.6 prevedeva espressamente che “le prestazioni fatturate oltre il budget (tetto massimo) non sono remunerate da parte dell'azienda sanitaria e, pertanto, non sono esigibili”, disposizione, quest'ultima, ribadita dall'articolo 13.3 del contratto che prevedeva che
“le prestazioni eccedenti il tetto massimo annuo non potranno in alcun caso essere remunerate”.
Chiarito che la portata delle disposizioni contrattuali richiamate escludeva ogni possibile remunerazione di prestazioni extrabudget ancorché di fatto autorizzate dall'Asp, il giudice di primo grado osservava che il verbale del 28/10/2011 redatto contestualmente alla convenzione ex articolo 8 quinquies d.lgs 502/92, non conteneva, diversamente da quanto sostenuto dalla attrice, l'assunzione da parte Cont dell' di alcun obbligo di pagamento di prestazioni ulteriore rispetto a quelle pattuite nel contratto. Il commissario straordinario, infatti, aveva “comunicato” che
4 Cont l' si era “impegnata a soddisfare il fabbisogno territoriale espresso dall'utenza” senza, tuttavia, pattuire alcuna prestazione ed il relativo corrispettivo nei confronti delle strutture accreditate. Il suddetto verbale, quindi, non costituiva un accordo Cont vincolante per l' difettando la manifestazione di una volontà contrattuale nonchè
l'oggetto ed il relativo corrispettivo, e non avrebbe potuto avere, in ogni caso, alcuna efficacia derogatoria degli accordi stipulati in conformità alle disposizioni normative relative al c.d “Piano di rientro”.
Alcuna indicazione di segno contrario poteva poi essere ricavata dalla missiva del del 3.11.2011, indirizzata ai direttori dei distretti sanitari, Parte_4 nella quale si richiedeva di trasmettere “relazione sulla necessità di erogazione delle prestazioni oltre la data del 5.11.2011”, sulla premessa che “sebbene i contratti stipulati con le strutture in oggetto prevedano l'acquisto di 310 giornate di degenza, si è stabilito, per non incorrere in interruzione di assistenza…. la possibilità di autorizzare ulteriori prestazioni”. Secondo il Tribunale si trattava di un atto interno Cont all' che non rivestiva alcuna valenza giuridica né poteva considerarsi ricognitivo di alcun impegno negoziale.
Quanto alla domanda ex art. 2041 c.c., il giudice di prime cure richiamava il principio affermato dalla Suprema Corte, in materia di regressione tariffarie, secondo cui “l'azione generale di arricchimento presuppone che la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro avvenga in assenza di giusta causa, la quale non può essere invocata quando l'arricchimento sia conseguenza di un contratto o di altro rapporto compiutamente regolato. Poiché nella specie, la struttura ricorrente aveva espressamente accettato la limitazione del corrispettivo nella misura pari al tetto di spesa annuale, dettato da preminenti esigenze di equilibrio finanziario, di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica, doveva escludersi la ricorrenza del presupposto dell'ingiustificatezza della mancata corresponsione delle prestazioni eseguite extrabudget e, quindi, la ricorrenza di un'ipotesi di arricchimento senza causa.
Il Tribunale dichiarava poi inammissibile la domanda di arricchimento senza causa proposta nei confronti di essendo la relativa azione Controparte_3 prevista esclusivamente in materia di enti locali.
2.Avverso detta sentenza proponeva appello, con citazione notificata il
16.02.2019, la lamentandone la erroneità nella parte in cui il Tribunale Parte_1 aveva rigettato la domanda principale. Ad avviso dell'appellante il giudice di prime
5 cure aveva trascurato la portata della nota del 03.11.2011, inviata dal legale rappresentante dell' ai direttori dei vari distretti sanitari, ove si Controparte_1 leggeva testualmente che: “Sebbene i contratti stipulati con le strutture in oggetto
(riabilitazione estensiva a ciclo continuativo) prevedano l'acquisto di 310 giornate di degenza – Decreto Regionale Calabria n. 22/11, si è stabilito, per non incorrere in interruzione di assistenza, la possibilità di autorizzare ulteriori prestazioni, entro il limite del tetto assegnato a questa Azienda, per le quali ne venga certificata
l'appropriatezza e l'inderogabilità”. Erronea era poi la considerazione spesa in sentenza circa l'insuperabilità dei tetti di spesa fissati nel contratto “a monte”, stante l'inderogabilità delle previsioni utili ad assicurare la regolamentazione delle spese in ambito sanitario. Deduceva l'appellante che l' , con la nota del Controparte_1
21.05.2012, confermava l'esistenza della copertura di spesa, comunicando alla
Regione Calabria Dipartimento Sanità: “…Che quest' ha stipulato, per CP_1
l'anno 2011, i contratti con le Strutture accreditate di Riabilitazione estensiva a ciclo continuativo con le indicazioni di cui al Decreto 22/2011 (310 giornate di ricovero);
Che le Unità di Valutazione hanno attestato l'appropriatezza di tutte le prestazioni rese compreso quelle oltre le 310 giornate che hanno riguardato in parte nuove prese in carico, ma principalmente trattamenti in corso che non potevano essere assolutamente interrotti, pena la perdita del recupero pianificato nel progetto riabilitativo individuale. Tanto premesso ed in considerazione che il valore economico delle prestazioni rese oltre il tetto dei 310 giorni, pari ad euro Cont 1.112.163,53 trova capienza nella somma assegnata a questa per l'erogazione di prestazioni di riabilitazione estensiva a ciclo continuativo, Le si chiede
l'autorizzazione alla remunerazione delle prestazioni rese oltre le 310 giornate di degenza contrattualizzate con gli erogatori nell'anno 2011, tenuto conto dell'appropriatezza delle prestazioni e della indifferibilità del trattamento”. Il dato dell'esistenza della copertura di spesa e, quindi, della capienza, si raccordava perfettamente con quanto riportato nel verbale del 28.10.2011, laddove si leggeva:
“il commissario straordinario comunica che a seguito dell'odierna convocazione per la sottoscrizione dei contratti, giusto DPGR 22/2011 con le strutture eroganti Con prestazioni di riabilitazione estensiva extraospedaliera a ciclo continuativo, l' si impegna a soddisfare il fabbisogno territoriale espresso dall'utenza, anche alla luce del decreto 18/2010, e specificamente alle pagine 19 e 20 dello stesso che vengono allegate, e, comunque, nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate dal D.P.R.G.
6 n 22/2011, previa l'attenta valutazione dell'appropriatezza delle prestazioni erogate Cont giusto il nuovo protocollo operativo di accesso concordato tra l' e le strutture eroganti prestazioni di riabilitazione estensiva extra ospedaliera”. Parimenti Cont erronea era l'esclusione della vincolatività per l' del predetto accordo del
28.10.2011. La censurava la sentenza impugnata anche con riferimento alla Pt_1
Cont domanda ex art. 2041 c.c. deducendo che non solo l' era ben consapevole che la società avrebbe reso le prestazioni oggetto di causa, ma addirittura le aveva a questa espressamente richieste ed autorizzate, oltre che confermate attraverso i controlli di appropriatezza ed inderogabilità e che nel caso di specie l' Controparte_1
non aveva nemmeno dedotto che l'arricchimento ricevuto non fu voluto
[...]
o non fu consapevole ed anzi risultava semmai esattamente il contrario.
Con comparsa depositata in data 25.06.2019 si costituiva l' che CP_2 resisteva all'appello chiedendone il rigetto ed insisteva nell'eccezione di difetto di giurisdizione del g.o..
Con ordinanza del 06.11.2019, resa a scioglimento della riserva assunta alla prima udienza del 22.10.2019, la Corte dichiarava inammissibili (in quanto non riproposte in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado) e comunque irrilevanti le istanze istruttorie formulate dall'appellante e rinviava all'11.10.2022 per la precisazione delle conclusioni.
Seguivano rinvii per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 21.02.2025 il Consigliere Istruttore assegnava alle parti i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 24.06.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
DIRITTO
1. Preliminarmente va dichiarata inammissibile l'eccezione di difetto di Cont giurisdizione sollevata dall' Ed invero, allorchè il giudice di primo grado abbia pronunciato nel merito, affermando, anche implicitamente, la propria giurisdizione, la parte che intende contestare tale riconoscimento è comunque tenuta a proporre
7 appello sul punto, eventualmente in via incidentale condizionata (ex plurimis Cass. Cont n. 15276/2021). Nella specie l' è decaduta dalla possibilità di proporre appello incidentale essendosi costituita in data 25.06.2019 successivamente alla data fissata nell'atto di appello (20.06.2019).
2.Con le doglianze involgenti il rigetto della domanda principale, l'appellante lamenta che il vizio di fondo della pronuncia gravata è stato quello di aver ricondotto la pretesa di nell'alveo del c.d. extrabudget, senza considerare in primo luogo Pt_1 che non vi era stato un deliberato sforamento dei tetti contrattuali in assenza di previa condivisione con l' semmai era accaduto esattamente il contrario CP_2 come evincibile dalla nota del Commissario Straordinario del 03.11.2011; in secondo luogo, che sussisteva la copertura della spesa;
infine, che la struttura privata aveva Cont fatto legittimo affidamento sul complessivo operato dell' continuando ad erogare le prestazioni anche oltre il limite delle 310 giornate, sulla scorta delle positive valutazioni di inderogabilità ed appropriatezza espresse dal medesimo Ente per il tramite degli uffici ed organismi preposti, vieppiù avvalorate dai contenuti della nota del 21.05.12 indirizzata alla Regione Calabria.
Le censure sono infondate.
La Suprema Corte, con plurime decisioni, ha ritenuto che l'osservanza del tetto di spesa in materia sanitaria rappresenta un vincolo ineludibile che costituisce la misura delle prestazioni sanitarie che il servizio sanitario nazionale può erogare e che può permettersi di acquistare da ciascun erogatore privato, con la conseguenza che deve considerarsi giustificata (anche) la mancata previsione di criteri di remunerazione delle prestazioni extra budget per la necessità di dover comunque rispettare i tetti di spesa e, quindi, il vincolo delle risorse disponibili (Cass., sez. 3, 29/10/2019, n.
27608; che richiama Cons. Stato, sez. III, 10/2/2016, n. 566; Cons. Stato, sez.III,
10/4/2015, n. 1832; poi Cass.,sez. 3, 6/7/2020, n. 13884). Pertanto, in tema di attività sanitaria esercitata in regime di accreditamento, è - per vero - infondata la domanda di pagamento delle prestazioni sanitarie eccedenti il limite di spesa formulata dalla società accreditata nei confronti dell' della Regione, atteso che la mancata Pt_5 previsione dei criteri di remunerazione delle prestazioni eccedenti il tetto di spesa è giustificata dalla necessità di dover rispettare i vincoli pubblici imposti dalla copertura finanziaria delle relative leggi di approvvigionamento e dalla circostanza che la struttura privata accreditata non ha l'obbligo di rendere prestazioni eccedenti quelle concordate e gode comunque di una posizione di rilievo connessa alla
8 affidabilità sul mercato derivante dall'avvenuto accreditamento (Cass., n. 26334 del
2021; Cass., n. 27608 del 2019; Cons. Stato, n. 184 del 2019).
Si è affermato che, alla base di tali conclusioni, si collocano stringenti indirizzi normativi (art. 32, comma 8, legge 27/12/1997, n. 449; art. 12, comma 3, D.Lgs.
23/12/1992, n. 502; art. 39 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446), in base ai quali, in condizioni di scarsità di risorse e di necessario risanamento del bilancio, anche il sistema sanitario non può prescindere dall'esigenza di perseguire obiettivi di razionalizzazione finalizzati al raggiungimento di una situazione di equilibrio finanziario, attraverso la programmazione e pianificazione autoritativa e vincolante dei limiti di spesa dei vari soggetti operanti nel sistema.
Si tratta dell'esercizio di un potere connotato da ampi margini di discrezionalità, in quanto deve bilanciare interessi diversi e per certi aspetti contrapposti, ovvero l'interesse pubblico al contenimento della spesa, il diritto degli assistiti alla fruizione di adeguate prestazioni sanitarie, le aspettative degli operatori privati che si muovono in base ad una legittima logica imprenditoriale e l'assicurazione della massima efficienza delle strutture pubbliche che garantiscono l'assistenza sanitaria a tutta la popolazione secondo i caratteri tipici di un sistema universalistico (Cass., sez.
3, n. 27608 del 2019).
Inoltre, si è precisato che il perseguimento degli interessi collettivi e pubblici compresenti nella materia non può restare subordinato e condizionato agli interessi privati i quali, per quanto meritevoli di tutela, risultano cedevoli e recessivi rispetto a quelli pubblici. Vi è dunque la necessità di rivedere l'offerta complessiva delle prestazioni messe a disposizione dei soggetti privati utilizzando al meglio le potenzialità delle strutture pubbliche al fine di garantire il loro massimo rendimento a fronte degli ingenti investimenti effettuati in termini finanziari organizzativi (Cass.
n. 27608 del 2019; poi anche Cass. n. 13884 del 2020).
Con l'ulteriore chiarimento per cui, stante il carattere recessivo degli atti concordati convenzionali, solo il mancato superamento del tetto di spesa dà il diritto alla struttura sanitaria accreditata di ottenere la remunerazione delle prestazioni erogate;
ciò costituisce un elemento costitutivo della pretesa creditoria, con la conseguenza che quando le prestazioni erogate dalle strutture sanitarie provvisoriamente accreditate superino i tetti di spesa non vi è alcun obbligo dell' i acquistare e pagare le prestazioni suddette (Cass., n. 27608 del 2019). Part
9 Pertanto, in caso di superamento del tetto di spesa la remunerazione risulta Part inesigibile, dovendosi giudicare corretta la condotta della stante la ricorrenza di un obbligo ex lege avente carattere prevalente rispetto agli accordi negoziali, Part risolvendosi tale obbligo in un factum principis non imputabile, cui la e la regione non avrebbero potuto sottrarsi (Cass. n. 27608 del 2019).
Del resto, alla struttura accreditata viene data la possibilità di rifiutare la prestazione, essendovi un obbligo solo per il servizio sanitario nazionale di erogare le prestazioni sanitarie all'utenza. La struttura privata accreditata, quindi, non ha obbligo di rendere le prestazioni agli assistiti oltre il tetto di spesa (Cons. Stato, sez.
III, 7/1/2014, n. 2; Cons. Stato, sez. V, 30/4/2003, n. 2253; entrambe richiamate in motivazione nella sentenza della Suprema Corte n. 27608 del 2019).
Nessun rilievo può essere conferito al principio di affidamento, perché quello della regressione tariffaria è un meccanismo convenzionalmente accettato dalle strutture sanitarie che operano nell'ambito del sistema sanitario nazionale, a prescindere dalle modalità esecutive del monitoraggio suscettibile di essere demandato eventuali tavoli tecnici (Cass., sez. 1, 13/2/2023, n. 4375).
Si è anche precisato che la circostanza che la delibera con cui si accerta il superamento del tetto di spesa sia comunicata o meno "non possiede alcuna incidenza sul profilo del pagamento della prestazione, proprio perché l'elemento impeditivo della remunerazione è integrato dal semplice fatto del superamento dei livelli di spesa" (Cass. n. 4375 del 2023).
Si è anche osservato che vale il principio per cui l'esercizio del potere di fissare la regressione tariffaria, al fine di osservare i limiti di spesa, non è subordinato o condizionato all'esecuzione del monitoraggio delle prestazioni erogate, né al ritardo o imprecisione nell'adempimento all'obbligo di eseguire controlli per il tramite dei tavoli tecnici perché essi sono organi di fonte contrattuale a cui partecipano pure i rappresentanti aziendali e delle associazioni di categoria più rappresentative (Cons.
Stato, n. 207 del 2016; richiamata da Cass. n. 4375 del 2023). Non rileva dunque la tardività del monitoraggio né quella relativa all'attività imputabile al tavolo tecnico.
Né la determinazione retroattiva del tetto di spesa si traduce in illegittimità del provvedimento che la effettua. Va osservato, al riguardo, che il valore autoritativo e vincolante delle determinazioni in tema di limiti delle spese sanitarie di competenza delle Regioni ai sensi dell'art. 32 comma 8, L. 27 dicembre 1997, n. 449, esprime la necessità che l'attività dei vari soggetti operanti nel sistema sanitario si svolga nella
10 cornice di una pianificazione finanziaria;
segue da ciò che tale funzione programmatoria, volta a garantire la corretta gestione delle risorse disponibili, rappresenta un dato inabdicabile nella misura in cui la fissazione dei limiti di spesa si atteggia ad adempimento di un obbligo che influisce in modo pregnante sulla possibilità stessa di attingere le risorse necessarie per la remunerazione delle prestazioni erogate.
È fisiologica la fissazione retroattiva dei tetti regionali di spesa anche in una fase avanzata dell'anno atteso che essa non può prescindere dalla conoscenza del dato finanziario di riferimento e tale dato risulta definito in modo concreto in corso d'anno alla stregua di una tempistica obiettivamente complessa. Sono, pertanto, legittime le determinazioni regionali che, in materia di sanità pubblica, fissano in corso d'anno, con effetto retroattivo dall'inizio dell'anno, tetti massimi di spesa con riguardo alle prestazioni sanitarie già rese dalle strutture private accreditate - in motivazione, si precisa che le strutture private, fino a quando non venga adottato un provvedimento definitivo di determinazione del tetto di spesa, ben possono fare affidamento sull'entità della spesa dell'anno precedente, diminuita dell'ammontare corrispondente alla quota di riduzione della spesa sanitaria stabilita dalle norme finanziarie per l'anno in corso - (Cons. Stato, Ad. Plen. 3/2012).
Tanto premesso, nella fattispecie in esame, all'art.
3.3 del contratto del 3.11.2011 stipulato ex art. 8 quinquies d.lgs. n. 502/1992, si dà espressamente atto, quanto al volume delle prestazioni erogabili, che “l'Erogatore ha preso atto e con il presente
Contratto conferma di accettare quale tetto massimo per l'anno 2011 delle prestazioni da erogare a carico del Servizio Sanitario Nazionale (di seguito denominato “ ”) l'importo complessivo di €1.598.112 come di Parte_6 seguito determinato: Ciclo continuativo pl acquistati n. 30 x tariffa €171,84 x n. giorni 310=€1.598.112,00”.
Il successivo art.
3.6 prevede che “Le prestazioni fatturate oltre il budget (
[...]
non sono remunerabili da parte dell' e pertanto non Pt_6 Controparte_1 sono esigibili”.
Ed ancora l'art. 13.3 ribadisce che “Le prestazioni eccedenti il tetto massimo annuo non potranno in alcun caso essere remunerate”.
Nessun obbligo di pagamento oltre il tetto massimo può ricavarsi dal verbale del
28.10.2011. Come ben evidenziato dal giudice di prime cure, nel suddetto verbale si legge che “il commissario straordinario comunica che a seguito dell'odierna
11 convocazione per la sottoscrizione dei contratti, giusto DPGR 22/2011 con le strutture eroganti prestazioni di riabilitazione estensiva extraospedaliera a ciclo Con continuativo, l' si impegna a soddisfare il fabbisogno territoriale espresso dall'utenza, anche alla luce del decreto 18/2010, e specificamente alle pagine 19 e
20 dello stesso che vengono allegate, e, comunque, nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate dal D.P.R.G. n 22/2011, previa l'attenta valutazione dell'appropriatezza delle prestazioni erogate giusto il nuovo protocollo operativo di Cont accesso concordato tra l' e le strutture eroganti prestazioni di riabilitazione estensiva extra ospedaliera. Appare evidente che nel suddetto “verbale”, ancorché Cont sottoscritto dalle strutture accreditate, l' non ha assunto alcun obbligo di pagamento di prestazioni ulteriore rispetto a quelle pattuite nel contratto. Il Con commissario straordinario, infatti, ha “comunicato” che l' si era “impegnata a soddisfare il fabbisogno territoriale espresso dall'utenza” senza, tuttavia, pattuire alcuna prestazione ed il relativo corrispettivo nei confronti delle strutture accreditate. Il suddetto verbale, quindi, non costituisce un accordo vincolante per Cont l' , difettando la manifestazione di una volontà contrattuale nonchè l'oggetto ed il relativo corrispettivo, e non potrebbe avere, in ogni caso, alcuna efficacia derogatoria degli accordi stipulati in conformità alle disposizioni normative relative al c.d “Piano di rientro” (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata).
A diversa conclusione non può poi addivenirsi sulla scorta della missiva del del 3.11.2011, indirizzata ai direttori dei distretti sanitari, Parte_4 nella quale si richiede di trasmettere “relazione sulla necessità di erogazione delle prestazioni oltre la data del 5.11.2011”, sulla premessa che “sebbene i contratti stipulati con le strutture in oggetto prevedano l'acquisto di 310 giornate di degenza, si è stabilito, per non incorrere in interruzione di assistenza, la possibilità di autorizzare ulteriori prestazioni, entro il limite del tetto assegnato a questa azienda, per le quali ne venga certificata l'appropriatezza e l'inderogabilità”. Trattasi, infatti, Cont di atto interno all' che in quanto tale non può assurgere a fonte di un impegno negoziale e che peraltro non contiene alcuna autorizzazione, facendosi espresso riferimento alla “possibilità di autorizzare”, in ogni caso nel limite del tetto assegnato all' CP_1
Infine, quanto all'asserita copertura di spesa che l'appellante vorrebbe far Cont discendere dalla nota del 21.05.2012 a firma del Direttore Generale dell' e indirizzata alla Regione Calabria avente ad oggetto la richiesta di autorizzazione alla
12 remunerazione delle prestazioni rese oltre le 310 giornate di degenza contrattualizzate con gli erogatori nell'anno 2011, rileva la Corte che tale nota risulta riscontrata dal Sub Commissario per il Piano di Rientro della Regione Calabria con nota del 29.05.2012 dal seguente tenore: “Preso atto di quanto comunicato con il foglio in riferimento, non si può che confermare che non appare possibile, alla luce delle prescrizioni contrattuali, la remunerazione di prestazioni extrabudget. Invito quindi attenersi alle prescrizioni contrattuali”.
3. La sentenza impugnata va confermata anche con riguardo alla ritenuta insussistenza dei presupposti dell'azione ex art. 2041 c.c..
Ed invero, secondo il costante e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di prestazioni extra budget, ove l'azienda sanitaria comunichi alla struttura accreditata il limite di spesa stabilito per l'erogazione delle prestazioni sanitarie, manifesta implicitamente la sua contrarietà ad una spesa superiore, ovvero a prestazioni ulteriori rispetto a quelle il cui corrispettivo sarebbe rientrato nel predetto limite;
pertanto, l'arricchimento che la P.A. consegue dall'esecuzione delle prestazioni extra budget assume un carattere "imposto" che preclude l'esperibilità nei suoi confronti dell'azione di ingiustificato arricchimento 1 (tra le tante Cass. n.
27010/24 che ha precisato: “Del resto, diversamente opinando, e dunque consentendo la remunerazione di una prestazione "non voluta", si perverrebbe al risultato di ritenere che - nella materia della "tutela della salute", nella quale la giurisprudenza costituzionale ha elevato il "contenimento della spesa pubblica sanitaria", in quanto "espressione di un correlato principio di coordinamento della finanza pubblica", al rango di "principio fondamentale", rilevante ai fini e agli effetti di cui all'art. 117 Cost., comma 3, (cfr. Corte Cost., sent. 23 aprile 2010, n. 141). -
"l'entità delle spese pubbliche" sia "rimessa alle scelte di strutture private, anche se accreditate: il che è chiaramente insostenibile").
4.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Atteso il rigetto integrale del gravame, ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona del legale rappresentante pro-tempore, con citazione Parte_1
13 notificata il 16.02.2019, nei confronti di , Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore, avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza n. 2546/2018, pubblicata il 30.11.2018, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado che liquida in euro 7.160,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 16.07.2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 353/2019 R.G. vertente tra
(P.I.: ), in persona del legale rappresentante pro- Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Facciolla;
appellante
e
(P.I.: Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e P.IVA_2 difesa dall'Avv. Gaetano Catera;
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2546/2018 del Tribunale di Cosenza, pubblicata il 30.11.2018, avente ad oggetto adempimento contrattuale e azione di ingiustificato arricchimento
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “Nell'interesse della la deducente difesa, richiamando Parte_1
i contenuti dei precedenti scritti difensivi ed impugnando ogni avversa eccezione, deduzione e richiesta, precisa le conclusioni per come riportate nell'atto di citazione
1 in grado di appello, da intendersi integralmente riportate e trascritte, chiedendo pertanto l'accoglimento del gravame e la riforma della sentenza di primo grado, previa rimessione della causa sul ruolo per l'ammissione dei mezzi istruttori richiesti in primo grado e disattesi dal Tribunale, da intendersi integralmente riproposti, ove non ritenuta bastevole, dall'Ecc.ma Corte, la produzione documentale a dimostrazione delle prestazioni svolte e delle quali viene richiesto in pagamento il corrispettivo. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
Per l'appellata: “nel riportarci a tutto quanto già dedotto, prodotto, eccepito e richiesto negli scritti difensivi di questa difesa, si precisano le conclusioni reiterando quelle già precedentemente rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta datata 24.06.2019 che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma integrale della sentenza impugnata.
Con vittoria di spese e competenze di causa”.
FATTO
1. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Cosenza l' Parte_1 CP_2
e , chiedendo di dichiarare, in via principale, l'obbligo,
[...] Controparte_3
a carico dell' , di pagare la somma di euro Controparte_1
224.251,20 a titolo di corrispettivo delle prestazioni sanitarie di carattere riabilitativo extra ospedaliero a ciclo continuativo erogate nel mese di novembre/dicembre dell'anno 2011 e, per l'effetto, di condannare l' Controparte_1 al pagamento del suddetto importo;
in via subordinata di accertare e
[...] dichiarare l'intervenuto indebito arricchimento in capo all'
[...]
per l'importo corrispondente alle prestazioni autorizzate rese Controparte_1 in suo favore, pari alla somma di euro 224.251,20 ed, in via ulteriormente subordinata, di dichiarare in proprio, obbligato al pagamento Controparte_3 della somma di euro 224.251,20 in virtù del principio di responsabilità diretta dell'amministratore o del funzionario.
A sostegno del ricorso esponeva che: i presìdi di riabilitazione, convocati per la sottoscrizione del contratto venivano a conoscenza che la Regione Calabria imponeva all' di inserire nel contratto il limite Parte_2 temporale di numero 310 giornate lavorative;
contestualmente alla stipula del contratto veniva sottoscritto un accordo avente ad oggetto le prestazioni eventualmente eccedenti il numero di 310 giornate lavorative;
in base all'accordo siglato su proposta del legale rappresentante dell' , “l' Controparte_1 Pt_3
2
[...] si impegnava a soddisfare il fabbisogno territoriale nell'ambito delle risorse Cont finanziarie assegnate dal DPGR 22/11 ….”; l' quindi, si era impegnata a pagare le ulteriori prestazioni erogate dalla struttura privata oltre le 310 giornate contrattualizzate;
le prestazioni extra budget, effettuate tra novembre e dicembre Cont 2011, ammontavano ad euro 224.151,20 che l' riteneva non dovute in quanto eccedenti le 310 giornate lavorative previste nel contratto stipulato. Cont Si costituiva l' che eccepiva l'inammissibilità della domanda in quanto in contrasto con la normativa emergenziale emanata in materia sanitaria;
deduceva l'infondatezza della domanda, non potendo far fronte a spese sanitarie oltre 310 giornate lavorative ed oltre al budget economico per esse fissato e quantificato;
rappresentava l'inesistenza di alcuno obbligo ulteriore di pagamento, non potendosi Cont qualificare la nota dell' quale accordo contrattuale;
deduceva l'infondatezza dell'azione di arricchimento senza causa ex articolo 2041 c.c.
Si costituiva anche il quale eccepiva l'inammissibilità e Controparte_3
l'improcedibilità dell'azione ex articolo 2041 c.c. proposta nei suoi confronti deducendo la mancata stipula del contratto nelle forme di legge per la determinazione dell'extrabudget, e chiedeva comunque di chiamare in causa la propria compagnia di assicurazione Quest'ultima si costituiva eccependo il difetto di CP_4 legittimazione passiva con richiesta di estromissione, avendo svolto esclusivamente il ruolo di broker rispetto alle società di assicurazione Lloyd's.
Con sentenza del 2 maggio 2017 il Tribunale dichiarava il difetto di legittimazione passiva di e disponeva la prosecuzione del giudizio. CP_4
Con sentenza n. 2546/18 il Tribunale così statuiva: “rigetta la domanda di pagamento;
rigetta la domanda di arricchimento senza causa ex art. 2041 cc Con proposta nei confronti dell' ; dichiara inammissibile la domanda proposta nei confronti di;
dichiara interamente compensate tra parte attrice Controparte_3
e le spese del giudizio. condanna parte attrice alla refusione, in CP_2 favore di , delle spese e competenze del giudizio che liquida in Controparte_3
€ 1.250 per fase di studio, € 800,00 per la fase introduttiva del giudizio, 2.100 per la fase decisionale oltre iva cpa e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%”.
Segnatamente, il giudice di primo grado riteneva che il tenore dell'accordo sottoscritto in data 3.11.2011 e quello del verbale del 28.10.2001 invocato dalla escludessero che l' si fosse impegnata al pagamento di Parte_1 CP_2 ulteriori prestazioni oltre quelle espressamente indicate nel “ contratto ex articolo 8
3 Cont quinquies D.lgs 30/12/1992 n 502 tra l' e gli erogatori privati definitivamente accreditati per l'acquisizione di prestazioni di assistenza riabilitativa estensiva extraospedaliera”. Rilevava, infatti, che l'articolo 1 del contratto prevedeva che “sino Cont alla concorrenza dell'importo massimo stabilito successivo articolo 3, l' affida all'erogatore l'espletamento delle prestazioni sanitarie nella misura di cui al successivo articolo 3…..” Il suddetto articolo 3, relativo al “volume di prestazioni erogabili, tipologie limite massimo di spesa” prevedeva, al comma terzo, che
“l'erogatore ha preso atto e con il presente contratto conferma di accettare quale tetto massimo anno 2011 delle prestazioni da erogare per conto e a carico del servizio sanitario nazionale l'importo complessivo di euro 1.598.112come di seguito determinato: ciclo continuativo pl acquistati numero 30 x tariffa euro 171,84 x numero di giorni 310 ”. Il successivo articolo 3.4 prevedeva che “ le prestazioni erogate nell'anno 2011 nel periodo antecedente la sottoscrizione presente contratto sono ricomprese nel testo massimo annuo per come è determinato al punto precedente che costituisce la somma dei corrispettivi spettanti all' erogatore per l'anno 2011”.
Ad avviso del giudicante il combinato disposto degli articoli su richiamati evidenziava come, nel quadro del piano sanitario elaborato dalla Regione Calabria,
l' si fosse espressamente obbligata a remunerare esclusivamente le CP_2 prestazioni indicate nel contratto, pari a giorni 310 di degenza.
Evidenziava ancora il Tribunale che per rimarcare l'insuperabilità delle prestazioni effettuate e, quindi, il corrispettivo pattuito, l'articolo 3.6 prevedeva espressamente che “le prestazioni fatturate oltre il budget (tetto massimo) non sono remunerate da parte dell'azienda sanitaria e, pertanto, non sono esigibili”, disposizione, quest'ultima, ribadita dall'articolo 13.3 del contratto che prevedeva che
“le prestazioni eccedenti il tetto massimo annuo non potranno in alcun caso essere remunerate”.
Chiarito che la portata delle disposizioni contrattuali richiamate escludeva ogni possibile remunerazione di prestazioni extrabudget ancorché di fatto autorizzate dall'Asp, il giudice di primo grado osservava che il verbale del 28/10/2011 redatto contestualmente alla convenzione ex articolo 8 quinquies d.lgs 502/92, non conteneva, diversamente da quanto sostenuto dalla attrice, l'assunzione da parte Cont dell' di alcun obbligo di pagamento di prestazioni ulteriore rispetto a quelle pattuite nel contratto. Il commissario straordinario, infatti, aveva “comunicato” che
4 Cont l' si era “impegnata a soddisfare il fabbisogno territoriale espresso dall'utenza” senza, tuttavia, pattuire alcuna prestazione ed il relativo corrispettivo nei confronti delle strutture accreditate. Il suddetto verbale, quindi, non costituiva un accordo Cont vincolante per l' difettando la manifestazione di una volontà contrattuale nonchè
l'oggetto ed il relativo corrispettivo, e non avrebbe potuto avere, in ogni caso, alcuna efficacia derogatoria degli accordi stipulati in conformità alle disposizioni normative relative al c.d “Piano di rientro”.
Alcuna indicazione di segno contrario poteva poi essere ricavata dalla missiva del del 3.11.2011, indirizzata ai direttori dei distretti sanitari, Parte_4 nella quale si richiedeva di trasmettere “relazione sulla necessità di erogazione delle prestazioni oltre la data del 5.11.2011”, sulla premessa che “sebbene i contratti stipulati con le strutture in oggetto prevedano l'acquisto di 310 giornate di degenza, si è stabilito, per non incorrere in interruzione di assistenza…. la possibilità di autorizzare ulteriori prestazioni”. Secondo il Tribunale si trattava di un atto interno Cont all' che non rivestiva alcuna valenza giuridica né poteva considerarsi ricognitivo di alcun impegno negoziale.
Quanto alla domanda ex art. 2041 c.c., il giudice di prime cure richiamava il principio affermato dalla Suprema Corte, in materia di regressione tariffarie, secondo cui “l'azione generale di arricchimento presuppone che la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro avvenga in assenza di giusta causa, la quale non può essere invocata quando l'arricchimento sia conseguenza di un contratto o di altro rapporto compiutamente regolato. Poiché nella specie, la struttura ricorrente aveva espressamente accettato la limitazione del corrispettivo nella misura pari al tetto di spesa annuale, dettato da preminenti esigenze di equilibrio finanziario, di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica, doveva escludersi la ricorrenza del presupposto dell'ingiustificatezza della mancata corresponsione delle prestazioni eseguite extrabudget e, quindi, la ricorrenza di un'ipotesi di arricchimento senza causa.
Il Tribunale dichiarava poi inammissibile la domanda di arricchimento senza causa proposta nei confronti di essendo la relativa azione Controparte_3 prevista esclusivamente in materia di enti locali.
2.Avverso detta sentenza proponeva appello, con citazione notificata il
16.02.2019, la lamentandone la erroneità nella parte in cui il Tribunale Parte_1 aveva rigettato la domanda principale. Ad avviso dell'appellante il giudice di prime
5 cure aveva trascurato la portata della nota del 03.11.2011, inviata dal legale rappresentante dell' ai direttori dei vari distretti sanitari, ove si Controparte_1 leggeva testualmente che: “Sebbene i contratti stipulati con le strutture in oggetto
(riabilitazione estensiva a ciclo continuativo) prevedano l'acquisto di 310 giornate di degenza – Decreto Regionale Calabria n. 22/11, si è stabilito, per non incorrere in interruzione di assistenza, la possibilità di autorizzare ulteriori prestazioni, entro il limite del tetto assegnato a questa Azienda, per le quali ne venga certificata
l'appropriatezza e l'inderogabilità”. Erronea era poi la considerazione spesa in sentenza circa l'insuperabilità dei tetti di spesa fissati nel contratto “a monte”, stante l'inderogabilità delle previsioni utili ad assicurare la regolamentazione delle spese in ambito sanitario. Deduceva l'appellante che l' , con la nota del Controparte_1
21.05.2012, confermava l'esistenza della copertura di spesa, comunicando alla
Regione Calabria Dipartimento Sanità: “…Che quest' ha stipulato, per CP_1
l'anno 2011, i contratti con le Strutture accreditate di Riabilitazione estensiva a ciclo continuativo con le indicazioni di cui al Decreto 22/2011 (310 giornate di ricovero);
Che le Unità di Valutazione hanno attestato l'appropriatezza di tutte le prestazioni rese compreso quelle oltre le 310 giornate che hanno riguardato in parte nuove prese in carico, ma principalmente trattamenti in corso che non potevano essere assolutamente interrotti, pena la perdita del recupero pianificato nel progetto riabilitativo individuale. Tanto premesso ed in considerazione che il valore economico delle prestazioni rese oltre il tetto dei 310 giorni, pari ad euro Cont 1.112.163,53 trova capienza nella somma assegnata a questa per l'erogazione di prestazioni di riabilitazione estensiva a ciclo continuativo, Le si chiede
l'autorizzazione alla remunerazione delle prestazioni rese oltre le 310 giornate di degenza contrattualizzate con gli erogatori nell'anno 2011, tenuto conto dell'appropriatezza delle prestazioni e della indifferibilità del trattamento”. Il dato dell'esistenza della copertura di spesa e, quindi, della capienza, si raccordava perfettamente con quanto riportato nel verbale del 28.10.2011, laddove si leggeva:
“il commissario straordinario comunica che a seguito dell'odierna convocazione per la sottoscrizione dei contratti, giusto DPGR 22/2011 con le strutture eroganti Con prestazioni di riabilitazione estensiva extraospedaliera a ciclo continuativo, l' si impegna a soddisfare il fabbisogno territoriale espresso dall'utenza, anche alla luce del decreto 18/2010, e specificamente alle pagine 19 e 20 dello stesso che vengono allegate, e, comunque, nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate dal D.P.R.G.
6 n 22/2011, previa l'attenta valutazione dell'appropriatezza delle prestazioni erogate Cont giusto il nuovo protocollo operativo di accesso concordato tra l' e le strutture eroganti prestazioni di riabilitazione estensiva extra ospedaliera”. Parimenti Cont erronea era l'esclusione della vincolatività per l' del predetto accordo del
28.10.2011. La censurava la sentenza impugnata anche con riferimento alla Pt_1
Cont domanda ex art. 2041 c.c. deducendo che non solo l' era ben consapevole che la società avrebbe reso le prestazioni oggetto di causa, ma addirittura le aveva a questa espressamente richieste ed autorizzate, oltre che confermate attraverso i controlli di appropriatezza ed inderogabilità e che nel caso di specie l' Controparte_1
non aveva nemmeno dedotto che l'arricchimento ricevuto non fu voluto
[...]
o non fu consapevole ed anzi risultava semmai esattamente il contrario.
Con comparsa depositata in data 25.06.2019 si costituiva l' che CP_2 resisteva all'appello chiedendone il rigetto ed insisteva nell'eccezione di difetto di giurisdizione del g.o..
Con ordinanza del 06.11.2019, resa a scioglimento della riserva assunta alla prima udienza del 22.10.2019, la Corte dichiarava inammissibili (in quanto non riproposte in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado) e comunque irrilevanti le istanze istruttorie formulate dall'appellante e rinviava all'11.10.2022 per la precisazione delle conclusioni.
Seguivano rinvii per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 21.02.2025 il Consigliere Istruttore assegnava alle parti i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 24.06.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
DIRITTO
1. Preliminarmente va dichiarata inammissibile l'eccezione di difetto di Cont giurisdizione sollevata dall' Ed invero, allorchè il giudice di primo grado abbia pronunciato nel merito, affermando, anche implicitamente, la propria giurisdizione, la parte che intende contestare tale riconoscimento è comunque tenuta a proporre
7 appello sul punto, eventualmente in via incidentale condizionata (ex plurimis Cass. Cont n. 15276/2021). Nella specie l' è decaduta dalla possibilità di proporre appello incidentale essendosi costituita in data 25.06.2019 successivamente alla data fissata nell'atto di appello (20.06.2019).
2.Con le doglianze involgenti il rigetto della domanda principale, l'appellante lamenta che il vizio di fondo della pronuncia gravata è stato quello di aver ricondotto la pretesa di nell'alveo del c.d. extrabudget, senza considerare in primo luogo Pt_1 che non vi era stato un deliberato sforamento dei tetti contrattuali in assenza di previa condivisione con l' semmai era accaduto esattamente il contrario CP_2 come evincibile dalla nota del Commissario Straordinario del 03.11.2011; in secondo luogo, che sussisteva la copertura della spesa;
infine, che la struttura privata aveva Cont fatto legittimo affidamento sul complessivo operato dell' continuando ad erogare le prestazioni anche oltre il limite delle 310 giornate, sulla scorta delle positive valutazioni di inderogabilità ed appropriatezza espresse dal medesimo Ente per il tramite degli uffici ed organismi preposti, vieppiù avvalorate dai contenuti della nota del 21.05.12 indirizzata alla Regione Calabria.
Le censure sono infondate.
La Suprema Corte, con plurime decisioni, ha ritenuto che l'osservanza del tetto di spesa in materia sanitaria rappresenta un vincolo ineludibile che costituisce la misura delle prestazioni sanitarie che il servizio sanitario nazionale può erogare e che può permettersi di acquistare da ciascun erogatore privato, con la conseguenza che deve considerarsi giustificata (anche) la mancata previsione di criteri di remunerazione delle prestazioni extra budget per la necessità di dover comunque rispettare i tetti di spesa e, quindi, il vincolo delle risorse disponibili (Cass., sez. 3, 29/10/2019, n.
27608; che richiama Cons. Stato, sez. III, 10/2/2016, n. 566; Cons. Stato, sez.III,
10/4/2015, n. 1832; poi Cass.,sez. 3, 6/7/2020, n. 13884). Pertanto, in tema di attività sanitaria esercitata in regime di accreditamento, è - per vero - infondata la domanda di pagamento delle prestazioni sanitarie eccedenti il limite di spesa formulata dalla società accreditata nei confronti dell' della Regione, atteso che la mancata Pt_5 previsione dei criteri di remunerazione delle prestazioni eccedenti il tetto di spesa è giustificata dalla necessità di dover rispettare i vincoli pubblici imposti dalla copertura finanziaria delle relative leggi di approvvigionamento e dalla circostanza che la struttura privata accreditata non ha l'obbligo di rendere prestazioni eccedenti quelle concordate e gode comunque di una posizione di rilievo connessa alla
8 affidabilità sul mercato derivante dall'avvenuto accreditamento (Cass., n. 26334 del
2021; Cass., n. 27608 del 2019; Cons. Stato, n. 184 del 2019).
Si è affermato che, alla base di tali conclusioni, si collocano stringenti indirizzi normativi (art. 32, comma 8, legge 27/12/1997, n. 449; art. 12, comma 3, D.Lgs.
23/12/1992, n. 502; art. 39 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446), in base ai quali, in condizioni di scarsità di risorse e di necessario risanamento del bilancio, anche il sistema sanitario non può prescindere dall'esigenza di perseguire obiettivi di razionalizzazione finalizzati al raggiungimento di una situazione di equilibrio finanziario, attraverso la programmazione e pianificazione autoritativa e vincolante dei limiti di spesa dei vari soggetti operanti nel sistema.
Si tratta dell'esercizio di un potere connotato da ampi margini di discrezionalità, in quanto deve bilanciare interessi diversi e per certi aspetti contrapposti, ovvero l'interesse pubblico al contenimento della spesa, il diritto degli assistiti alla fruizione di adeguate prestazioni sanitarie, le aspettative degli operatori privati che si muovono in base ad una legittima logica imprenditoriale e l'assicurazione della massima efficienza delle strutture pubbliche che garantiscono l'assistenza sanitaria a tutta la popolazione secondo i caratteri tipici di un sistema universalistico (Cass., sez.
3, n. 27608 del 2019).
Inoltre, si è precisato che il perseguimento degli interessi collettivi e pubblici compresenti nella materia non può restare subordinato e condizionato agli interessi privati i quali, per quanto meritevoli di tutela, risultano cedevoli e recessivi rispetto a quelli pubblici. Vi è dunque la necessità di rivedere l'offerta complessiva delle prestazioni messe a disposizione dei soggetti privati utilizzando al meglio le potenzialità delle strutture pubbliche al fine di garantire il loro massimo rendimento a fronte degli ingenti investimenti effettuati in termini finanziari organizzativi (Cass.
n. 27608 del 2019; poi anche Cass. n. 13884 del 2020).
Con l'ulteriore chiarimento per cui, stante il carattere recessivo degli atti concordati convenzionali, solo il mancato superamento del tetto di spesa dà il diritto alla struttura sanitaria accreditata di ottenere la remunerazione delle prestazioni erogate;
ciò costituisce un elemento costitutivo della pretesa creditoria, con la conseguenza che quando le prestazioni erogate dalle strutture sanitarie provvisoriamente accreditate superino i tetti di spesa non vi è alcun obbligo dell' i acquistare e pagare le prestazioni suddette (Cass., n. 27608 del 2019). Part
9 Pertanto, in caso di superamento del tetto di spesa la remunerazione risulta Part inesigibile, dovendosi giudicare corretta la condotta della stante la ricorrenza di un obbligo ex lege avente carattere prevalente rispetto agli accordi negoziali, Part risolvendosi tale obbligo in un factum principis non imputabile, cui la e la regione non avrebbero potuto sottrarsi (Cass. n. 27608 del 2019).
Del resto, alla struttura accreditata viene data la possibilità di rifiutare la prestazione, essendovi un obbligo solo per il servizio sanitario nazionale di erogare le prestazioni sanitarie all'utenza. La struttura privata accreditata, quindi, non ha obbligo di rendere le prestazioni agli assistiti oltre il tetto di spesa (Cons. Stato, sez.
III, 7/1/2014, n. 2; Cons. Stato, sez. V, 30/4/2003, n. 2253; entrambe richiamate in motivazione nella sentenza della Suprema Corte n. 27608 del 2019).
Nessun rilievo può essere conferito al principio di affidamento, perché quello della regressione tariffaria è un meccanismo convenzionalmente accettato dalle strutture sanitarie che operano nell'ambito del sistema sanitario nazionale, a prescindere dalle modalità esecutive del monitoraggio suscettibile di essere demandato eventuali tavoli tecnici (Cass., sez. 1, 13/2/2023, n. 4375).
Si è anche precisato che la circostanza che la delibera con cui si accerta il superamento del tetto di spesa sia comunicata o meno "non possiede alcuna incidenza sul profilo del pagamento della prestazione, proprio perché l'elemento impeditivo della remunerazione è integrato dal semplice fatto del superamento dei livelli di spesa" (Cass. n. 4375 del 2023).
Si è anche osservato che vale il principio per cui l'esercizio del potere di fissare la regressione tariffaria, al fine di osservare i limiti di spesa, non è subordinato o condizionato all'esecuzione del monitoraggio delle prestazioni erogate, né al ritardo o imprecisione nell'adempimento all'obbligo di eseguire controlli per il tramite dei tavoli tecnici perché essi sono organi di fonte contrattuale a cui partecipano pure i rappresentanti aziendali e delle associazioni di categoria più rappresentative (Cons.
Stato, n. 207 del 2016; richiamata da Cass. n. 4375 del 2023). Non rileva dunque la tardività del monitoraggio né quella relativa all'attività imputabile al tavolo tecnico.
Né la determinazione retroattiva del tetto di spesa si traduce in illegittimità del provvedimento che la effettua. Va osservato, al riguardo, che il valore autoritativo e vincolante delle determinazioni in tema di limiti delle spese sanitarie di competenza delle Regioni ai sensi dell'art. 32 comma 8, L. 27 dicembre 1997, n. 449, esprime la necessità che l'attività dei vari soggetti operanti nel sistema sanitario si svolga nella
10 cornice di una pianificazione finanziaria;
segue da ciò che tale funzione programmatoria, volta a garantire la corretta gestione delle risorse disponibili, rappresenta un dato inabdicabile nella misura in cui la fissazione dei limiti di spesa si atteggia ad adempimento di un obbligo che influisce in modo pregnante sulla possibilità stessa di attingere le risorse necessarie per la remunerazione delle prestazioni erogate.
È fisiologica la fissazione retroattiva dei tetti regionali di spesa anche in una fase avanzata dell'anno atteso che essa non può prescindere dalla conoscenza del dato finanziario di riferimento e tale dato risulta definito in modo concreto in corso d'anno alla stregua di una tempistica obiettivamente complessa. Sono, pertanto, legittime le determinazioni regionali che, in materia di sanità pubblica, fissano in corso d'anno, con effetto retroattivo dall'inizio dell'anno, tetti massimi di spesa con riguardo alle prestazioni sanitarie già rese dalle strutture private accreditate - in motivazione, si precisa che le strutture private, fino a quando non venga adottato un provvedimento definitivo di determinazione del tetto di spesa, ben possono fare affidamento sull'entità della spesa dell'anno precedente, diminuita dell'ammontare corrispondente alla quota di riduzione della spesa sanitaria stabilita dalle norme finanziarie per l'anno in corso - (Cons. Stato, Ad. Plen. 3/2012).
Tanto premesso, nella fattispecie in esame, all'art.
3.3 del contratto del 3.11.2011 stipulato ex art. 8 quinquies d.lgs. n. 502/1992, si dà espressamente atto, quanto al volume delle prestazioni erogabili, che “l'Erogatore ha preso atto e con il presente
Contratto conferma di accettare quale tetto massimo per l'anno 2011 delle prestazioni da erogare a carico del Servizio Sanitario Nazionale (di seguito denominato “ ”) l'importo complessivo di €1.598.112 come di Parte_6 seguito determinato: Ciclo continuativo pl acquistati n. 30 x tariffa €171,84 x n. giorni 310=€1.598.112,00”.
Il successivo art.
3.6 prevede che “Le prestazioni fatturate oltre il budget (
[...]
non sono remunerabili da parte dell' e pertanto non Pt_6 Controparte_1 sono esigibili”.
Ed ancora l'art. 13.3 ribadisce che “Le prestazioni eccedenti il tetto massimo annuo non potranno in alcun caso essere remunerate”.
Nessun obbligo di pagamento oltre il tetto massimo può ricavarsi dal verbale del
28.10.2011. Come ben evidenziato dal giudice di prime cure, nel suddetto verbale si legge che “il commissario straordinario comunica che a seguito dell'odierna
11 convocazione per la sottoscrizione dei contratti, giusto DPGR 22/2011 con le strutture eroganti prestazioni di riabilitazione estensiva extraospedaliera a ciclo Con continuativo, l' si impegna a soddisfare il fabbisogno territoriale espresso dall'utenza, anche alla luce del decreto 18/2010, e specificamente alle pagine 19 e
20 dello stesso che vengono allegate, e, comunque, nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate dal D.P.R.G. n 22/2011, previa l'attenta valutazione dell'appropriatezza delle prestazioni erogate giusto il nuovo protocollo operativo di Cont accesso concordato tra l' e le strutture eroganti prestazioni di riabilitazione estensiva extra ospedaliera. Appare evidente che nel suddetto “verbale”, ancorché Cont sottoscritto dalle strutture accreditate, l' non ha assunto alcun obbligo di pagamento di prestazioni ulteriore rispetto a quelle pattuite nel contratto. Il Con commissario straordinario, infatti, ha “comunicato” che l' si era “impegnata a soddisfare il fabbisogno territoriale espresso dall'utenza” senza, tuttavia, pattuire alcuna prestazione ed il relativo corrispettivo nei confronti delle strutture accreditate. Il suddetto verbale, quindi, non costituisce un accordo vincolante per Cont l' , difettando la manifestazione di una volontà contrattuale nonchè l'oggetto ed il relativo corrispettivo, e non potrebbe avere, in ogni caso, alcuna efficacia derogatoria degli accordi stipulati in conformità alle disposizioni normative relative al c.d “Piano di rientro” (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata).
A diversa conclusione non può poi addivenirsi sulla scorta della missiva del del 3.11.2011, indirizzata ai direttori dei distretti sanitari, Parte_4 nella quale si richiede di trasmettere “relazione sulla necessità di erogazione delle prestazioni oltre la data del 5.11.2011”, sulla premessa che “sebbene i contratti stipulati con le strutture in oggetto prevedano l'acquisto di 310 giornate di degenza, si è stabilito, per non incorrere in interruzione di assistenza, la possibilità di autorizzare ulteriori prestazioni, entro il limite del tetto assegnato a questa azienda, per le quali ne venga certificata l'appropriatezza e l'inderogabilità”. Trattasi, infatti, Cont di atto interno all' che in quanto tale non può assurgere a fonte di un impegno negoziale e che peraltro non contiene alcuna autorizzazione, facendosi espresso riferimento alla “possibilità di autorizzare”, in ogni caso nel limite del tetto assegnato all' CP_1
Infine, quanto all'asserita copertura di spesa che l'appellante vorrebbe far Cont discendere dalla nota del 21.05.2012 a firma del Direttore Generale dell' e indirizzata alla Regione Calabria avente ad oggetto la richiesta di autorizzazione alla
12 remunerazione delle prestazioni rese oltre le 310 giornate di degenza contrattualizzate con gli erogatori nell'anno 2011, rileva la Corte che tale nota risulta riscontrata dal Sub Commissario per il Piano di Rientro della Regione Calabria con nota del 29.05.2012 dal seguente tenore: “Preso atto di quanto comunicato con il foglio in riferimento, non si può che confermare che non appare possibile, alla luce delle prescrizioni contrattuali, la remunerazione di prestazioni extrabudget. Invito quindi attenersi alle prescrizioni contrattuali”.
3. La sentenza impugnata va confermata anche con riguardo alla ritenuta insussistenza dei presupposti dell'azione ex art. 2041 c.c..
Ed invero, secondo il costante e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di prestazioni extra budget, ove l'azienda sanitaria comunichi alla struttura accreditata il limite di spesa stabilito per l'erogazione delle prestazioni sanitarie, manifesta implicitamente la sua contrarietà ad una spesa superiore, ovvero a prestazioni ulteriori rispetto a quelle il cui corrispettivo sarebbe rientrato nel predetto limite;
pertanto, l'arricchimento che la P.A. consegue dall'esecuzione delle prestazioni extra budget assume un carattere "imposto" che preclude l'esperibilità nei suoi confronti dell'azione di ingiustificato arricchimento 1 (tra le tante Cass. n.
27010/24 che ha precisato: “Del resto, diversamente opinando, e dunque consentendo la remunerazione di una prestazione "non voluta", si perverrebbe al risultato di ritenere che - nella materia della "tutela della salute", nella quale la giurisprudenza costituzionale ha elevato il "contenimento della spesa pubblica sanitaria", in quanto "espressione di un correlato principio di coordinamento della finanza pubblica", al rango di "principio fondamentale", rilevante ai fini e agli effetti di cui all'art. 117 Cost., comma 3, (cfr. Corte Cost., sent. 23 aprile 2010, n. 141). -
"l'entità delle spese pubbliche" sia "rimessa alle scelte di strutture private, anche se accreditate: il che è chiaramente insostenibile").
4.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Atteso il rigetto integrale del gravame, ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona del legale rappresentante pro-tempore, con citazione Parte_1
13 notificata il 16.02.2019, nei confronti di , Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore, avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza n. 2546/2018, pubblicata il 30.11.2018, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado che liquida in euro 7.160,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 16.07.2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
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