2. Per misure cautelari reali di cui al comma 1 si intendono i sequestri delle cose di cui e' consentita la confisca disposti ai sensi dell' articolo 321, comma 2, del codice di procedura penale , la cui attuazione e' disciplinata dall'articolo 104-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale .
Note all'art. 317:
- Si riporta il titolo IV del libro I del citato decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 :
"LIBRO I - Titolo IV - La tutela dei terzi e i rapporti con le procedure concorsuali.".
- Si riporta il testo dell' articolo 321, comma 2, del codice di procedura penale :
"Art. 321. Oggetto del sequestro preventivo.
Comma 1. Omissis.
2. Il giudice puo' altresi' disporre il sequestro delle cose di cui e' consentita la confisca.
Commi da 2-bis. a 3-ter. Omissis.".
Per l'articolo 104-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale vedi note all'articolo 373 del presente decreto.