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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/02/2025, n. 659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 659 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
All'udienza del 10 febbraio 2025, chiamata la causa n°1876/2024 R.G., innanzi al
Giudice, Dott. Santo Sutera, sono presenti i procuratori delle parti, i quali discutono la causa e precisano le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti.
L'Avv. Tristano precisa che contrariamente a quanto indicato da controparte nelle note conclusive, non si tratta di clausola risolutiva espressa ma di diffida ad adempiere.
Entrambi i procuratori chiedono che la causa venga decisa.
Il Giudice
Dopo discussione orale pone la causa in decisione.
Il Giudice
Dott. Santo Sutera
REPUBBLICA ITALIANA
1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, sezione civile seconda, in funzione di Giudice Unico, nella persona del Giudice Onorario Dott. Santo Sutera, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella controversia civile iscritta al n°1876 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
Giudiziaria dell'immobile pignorato in danno del sig. Pt_1 [...]
(C.F. ) - n. 411/2021 R.G. Es. del Tribunale di CP_1 C.F._1
Palermo
in persona del Custode giudiziario avv. Giovanni Barresi, rappresentata e difesa dall'Avv. Licia Tristano per mandato in atti;
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_2
C.F. , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alessandro Borghi C.F._2
e Cesare Leone.
RESISTENTE
OGGETTO: Risoluzione del contratto di locazione – uso abitativo.
mediante la lettura, all'udienza del 10 febbraio 2025, alle ore 15.31, ai sensi
dell'art. 429 c.p.c., del seguente dispositivo:
Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando così provvede:
2 1) Accerta e dichiara risolto il contratto di locazione intercorrente tra le parti in causa e relativo all'immobile sito in Palermo, via Andrea Chiaramonte n°12,
piano secondo, per grave inadempimento della conduttrice,
[...]
CP_2
2) Condanna la resistente, alla restituzione immediata Controparte_2
dell'immobile sito in Palermo, via Andrea Chiaramonte n°12, piano secondo,
libero da cose e persone, in favore della Custodia Giudiziaria dell'immobile pignorato in danno del sig. (C.F. ) Controparte_1 C.F._1
- n. 411/2021 R.G. Es. del Tribunale di Palermo;
3) Condanna la resistente, alla refusione in favore Controparte_2
della ricorrente, Custodia Giudiziaria dell'immobile pignorato in danno del sig. (C.F. ) - n. 411/2021 R.G. Es. Controparte_1 C.F._1
del Tribunale di Palermo, delle spese del giudizio che si liquidano in €
2.540,00 per compensi professionali, € 279,21 per spese documentate, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
e della seguente contestuale motivazione:
Giova premettere che con ricorso depositato in cancelleria in data 14
febbraio 2024 e successivamente notificato in data 29 febbraio 2024, parte ricorrente ha dedotto il mancato adempimento della conduttrice a consentire la visita dell'immobile concessole in locazione al fine della sua valutazione e successiva messa in vendita, come da diffida ad adempiere inviatale e ha chiesto la conseguente risoluzione del contratto di locazione.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 2 maggio 2024, si
3 è costituita parte resistente contestando le domande formulate dalla ricorrente e chiedendone il rigetto, eccependo l'inesistenza di una valida clausola risolutiva espressa del contratto e comunque di un grave inadempimento contrattuale.
Con ordinanza del 20 giugno 2024 è stato disposto il mutamento del rito in quello locatizio e, successivamente, in data odierna la causa è stata posta in decisione previa discussione delle parti.
Premesso ciò, si rileva che con parte ricorrente ha dapprima inviato alla conduttrice, odierna resistente, una lettera di costituzione in mora ex art. 1219 c.c.
invitandola a consentire la visita dell'immobile al Custode Giudiziario e all'esperto stimatore nominati dal Tribunale nella relativa procedura esecutiva in danno dell'originario locatore, cui è seguita, stante l'inerzia della stessa, una formale diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 c.c. nel termine di quindici giorni.
Parte conduttrice non ha ottemperato nel detto termine con la conseguenza che il contratto di locazione in oggetto si è irrimediabilmente risolto.
Sul punto si rileva che nel caso in cui il conduttore non consenta al locatore di visitare l'immobile concesso in locazione per controllarne lo stato manutentivo,
ovvero per proporlo a potenziali acquirenti o a nuovi inquilini al termine della locazione, si parla di inadempimento del conduttore agli obblighi previsti dal contratto.
Nel caso in esame, il contratto di locazione stipulato tra l'originario locatore e la conduttrice prevede espressamente all'art. 7 che “il conduttore deve consentire
l'accesso all'unità immobiliare al locatore o a un suo amministratore nonché ai
loro incaricati ove gli stessi ne abbiano motivata ragione. Nel caso in cui il locatore
4 intende vendere l'unità immobiliare locata il conduttore deve consentire la visita
all'unità immobiliare una volta la settimana, per almeno due ore, con esclusione dei
giorni festivi.”.
Vi era quindi un espressa previsione contrattuale che onerava il conduttore a consentire l'accesso al locatore nei casi indicati.
La condotta della sig.ra viola il principio di buona Controparte_2
fede che deve essere garantito nella fase dell'esecuzione di un contratto.
Inoltre, si ritiene sussistere l'interesse ad accedere nell'immobile in capo alla
Custodia Giudiziaria, corrispondente alla necessità di procedere alla stima corretta del cespite immobiliare esecutato e alla successiva vendita, a tutela dei creditori procedenti.
Ne consegue che la conduttrice, non consentendo il legittimo diritto di visita all'interno dell'immobile condotto in locazione, si sia resa gravemente inadempiente e il contratto di locazione dovrà essere dichiarato risolto alla data dello spirare del termine concesso dal locatore per l'adempimento.
Inoltre, parte resistente dovrà immediatamente riconsegnare l'immobile alla ricorrente, libero da cose e persone.
Per il principio della soccombenza, la resistente deve rifondere parte ricorrente delle spese del giudizio, nella misura liquidata in dispositivo, in applicazione dei parametri dettati dal D.M. 147/2022, ritenuta congrua la misura dei minimi alla luce dell'istruttoria semplificata e delle questioni trattate.
Così è deciso in Palermo il 10.02.2025.
Il Giudice
5 Dott. Santo Sutera
6