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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 07/03/2025, n. 690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 690 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Roberta Rando, in esito allo scambio di note scritte, sostitutive dell'udienza del 6 marzo 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1733/2023 R.G. e vertente tra
, nata a [...] il [...], cod. fisc. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Messina presso lo studio legale dell'avv. Laura Santoro, che la rappresenta e difende giusta procura in atti ricorrente
nei confronti di
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, con sede in Roma, cod. fisc. , elettivamente domiciliato a Messina P.IVA_1 presso gli uffici dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Oliviero Atzeni del ruolo professionale resistente
Avente ad oggetto: recupero indebito
Ragioni di fatto e diritto della decisione
1. Esame degli atti di causa. Con ricorso depositato in data 28/03/2023, adiva il Tribunale del Parte_1
Lavoro di Messina, per sentire dichiarare l'illegittimità del provvedimento di recupero per la somma di € 11.740,89, quale indebito per la percezione del reddito di cittadinanza relativo al periodo compreso tra il luglio 2020 al settembre 2021.
Parte ricorrente esponeva di aver tempestivamente adempiuto alle comunicazioni delle variazioni reddituali del nucleo familiare - sostenendo che non è stabilito un termine perentorio a tal fine - e che l'Ente aveva rinnovato e liquidato le medesime prestazioni nei periodi immediatamente susseguenti al presunto indebito.
Chiedeva pertanto in via preliminare di sospendere l'esecuzione intrapresa e/o che medio tempore dovesse essere intrapresa dall' per il recupero coattivo del credito nei suoi CP_2
confronti; nel merito, dichiarare illegittima, invalida ed inefficace la richiesta di ripetizione avanzata dall' e, conseguentemente, ritenere e dichiarare non dovuta la somma di € CP_2
11.740,89, indebitamente richiesta dall' CP_2
Con vittoria di spese e compensi di lite, anche del subprocedimento, da distrarsi.
Si costituiva l' il quale contestava quanto ex adverso affermato e chiedeva il rigetto del CP_2 ricorso, in particolare esponendo che la parte aveva tardivamente inviato il modulo attestante le variazioni della propria situazione reddituale e successivamente non aveva segnalato le proroghe dell'attività lavorativa del marito.
Con decreto del 19/05/2023 nel sub procedimento 1733-1/23, veniva disposta la sospensione dell'atto impugnato e del pagamento per cui è causa;
con note del 28/05/2024, la ricorrente rappresentava che l'Ente aveva reiterato la richiesta di restituzione somme, con sollecito di pagamento notificato in data 25/05/2024.
Ritualmente instaurato il contraddittorio e depositate le note a trattazione scritta, il procedimento viene definito come segue.
2. Esame delle condizioni per il beneficio assistenziale.
Il Reddito di Cittadinanza (RdC), introdotto con decreto-legge n. 4/2019 (convertito con modificazioni dalla L. n. 26/2019 ed abrogato con Legge di bilancio 2023 a decorrere dal
01/01/2024), pur presentando anche tratti propri di una misura di contrasto alla povertà, non si risolve in una provvidenza assistenziale diretta a soddisfare un bisogno primario dell'individuo, ma persegue diversi e più articolati obiettivi di politica attiva del lavoro e di integrazione sociale.
Per quanto rilevante ai fini della presente controversia, gli obblighi di comunicazione previsti dalla disciplina dell'Istituto - di cui all'art. 7 co. II del suddetto decreto ad oggi abrogato - erano relativi ad un intervenuto mutamento reddituale e/o patrimoniale, che comportava la perdita o riduzione dell'importo erogato.
La disciplina dell'istituto prevedeva, infatti, la necessaria permanenza dei requisiti per l'ottenimento del beneficio nell'an e nel quantum per tutta la durata dell'erogazione.
Art. 7, co. II: “L'omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attivita' irregolari, nonche' di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio entro i termini di cui all'articolo 3, commi 8, ultimo periodo, 9 e 11, e' punita con la reclusione da uno a tre anni”.
Art. 3, co.8: “In caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell'avvio di un'attivita' di lavoro dipendente da parte di uno o piu' componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione del Rdc, il maggior reddito da lavoro concorre alla determinazione del beneficio economico …. L'avvio dell'attivita' di lavoro dipendente e' comunque comunicato dal lavoratore all' … a pena di decadenza dal beneficio, entro trenta CP_2
giorni dall'inizio dell'attività”.
Pertanto è documentale la tardiva comunicazione all'Istituto – in data 08/06/2020 - dell'inizio dell'attività lavorativa da parte del marito della percettrice il RdC, avvenuto in data 04/05/2020, di cui la parte era stata resa edotta con lettera del 16 novembre 2021 (all.
3 ricorso).
Tanto premesso, il ricorso è rigettato.
Nulla sulle spese, stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. cpc..
P.Q.M.
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso dalla ricorrente, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede: 1) Rigetta il ricorso;
2) Nulla sulle spese, stante l'esonero suddetto.
Messina, 7 marzo 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Roberta Rando