Cass. civ., sez. I, sentenza 26/06/2001, n. 8697
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Sentenza 26 giugno 2001

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Il limite introdotto, dalla disposizione di cui all'art. 4 della legge 25 marzo 1958, n. 260 (recante "Modificazioni alle norme sulla rappresentanza in giudizio dello Stato"), alla rilevanza dell'erronea individuazione dell'autorità amministrativa competente a stare in giudizio (limite in virtù del quale l'errore di identificazione della persona alla quale l'atto introduttivo del giudizio e ogni altro atto doveva essere notificato, deve essere eccepito dall'Avvocatura dello Stato nella prima udienza, con la contemporanea indicazione della persona alla quale l'atto doveva essere notificato; eccezione dalla cui formulazione discende la rimessione in termini della parte attrice, alla quale il giudice deve assegnare un termine entro il quale l'atto introduttivo deve essere rinnovato), opera non solo con riguardo alla ipotesi di erronea "vacatio in ius", in luogo del Ministro titolare di una determinata branca della P.A., di altra persona preposta ad un ufficio della stessa, ma anche con riferimento alla ipotesi di "vacatio in ius" di un Ministro diverso da quello effettivamente "competente" in relazione alla materia dedotta in giudizio.

In tema di spese di gestione conseguenti al sequestro giudiziario di beni, disposto in applicazione di misure di sicurezza antimafia ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, l'art. 2 - "octies" pone una disciplina diversificata in funzione della finalità degli esborsi, in applicazione - quanto alle spese necessarie per la conservazione e l'amministrazione dei beni - del principio secondo cui i costi di gestione seguono il bene stesso e, con esso, il suo titolare (trattandosi di costi che sarebbero comunque su di lui gravanti anche se il bene non fosse uscito dalla sua sfera di disponibilità), e - quanto al pagamento dell'amministratore - del parallelo principio, di portata generale, in base al quale le spese giudiziali debbono essere imputate secondo i criteri della soccombenza e della causalità; ne consegue che, ove il sequestro, inizialmente disposto, sia revocato, le spese per il compenso del custode giudiziario non possono far carico al titolare del bene il quale sia rimasto esente da ogni responsabilità anche in ordine alla causazione della procedura, ma debbono essere poste a carico dello Stato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 26/06/2001, n. 8697
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8697
    Data del deposito : 26 giugno 2001

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