Sentenza 26 giugno 2001
Massime • 2
Il limite introdotto, dalla disposizione di cui all'art. 4 della legge 25 marzo 1958, n. 260 (recante "Modificazioni alle norme sulla rappresentanza in giudizio dello Stato"), alla rilevanza dell'erronea individuazione dell'autorità amministrativa competente a stare in giudizio (limite in virtù del quale l'errore di identificazione della persona alla quale l'atto introduttivo del giudizio e ogni altro atto doveva essere notificato, deve essere eccepito dall'Avvocatura dello Stato nella prima udienza, con la contemporanea indicazione della persona alla quale l'atto doveva essere notificato; eccezione dalla cui formulazione discende la rimessione in termini della parte attrice, alla quale il giudice deve assegnare un termine entro il quale l'atto introduttivo deve essere rinnovato), opera non solo con riguardo alla ipotesi di erronea "vacatio in ius", in luogo del Ministro titolare di una determinata branca della P.A., di altra persona preposta ad un ufficio della stessa, ma anche con riferimento alla ipotesi di "vacatio in ius" di un Ministro diverso da quello effettivamente "competente" in relazione alla materia dedotta in giudizio.
In tema di spese di gestione conseguenti al sequestro giudiziario di beni, disposto in applicazione di misure di sicurezza antimafia ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, l'art. 2 - "octies" pone una disciplina diversificata in funzione della finalità degli esborsi, in applicazione - quanto alle spese necessarie per la conservazione e l'amministrazione dei beni - del principio secondo cui i costi di gestione seguono il bene stesso e, con esso, il suo titolare (trattandosi di costi che sarebbero comunque su di lui gravanti anche se il bene non fosse uscito dalla sua sfera di disponibilità), e - quanto al pagamento dell'amministratore - del parallelo principio, di portata generale, in base al quale le spese giudiziali debbono essere imputate secondo i criteri della soccombenza e della causalità; ne consegue che, ove il sequestro, inizialmente disposto, sia revocato, le spese per il compenso del custode giudiziario non possono far carico al titolare del bene il quale sia rimasto esente da ogni responsabilità anche in ordine alla causazione della procedura, ma debbono essere poste a carico dello Stato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 26/06/2001, n. 8697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8697 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PASQUALE REALE - Presidente -
Dott. MARIO ROSARIO MORELLI - rel. Consigliere -
Dott. MASSIMO BONOMO - Consigliere -
Dott. PAOLO GIULIANI - Consigliere -
Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MONTISERVICE Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ROSSINI 9, presso l'avvocato IRTI NATALINO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato DI GIOVANNI ISIDORO, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, MINISTERO DELLE FINANZE;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n. 13306/99 proposto da:
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, MINISTERO DELLE FINANZE, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
contro
MONTISERVICE Srl;
- intimata -
avverso la sentenza n. 3490/98 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 29/12/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/02/2001 dal Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Irti, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRÒ che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale condizionato. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificata il 13.2.1996 la società MO s.r.l. assumeva: a seguito di provvedimenti del tribunale di Milano ex art. 2 ter L. 31.5.65 n. 575 veniva disposto il sequestro della quota di partecipazione del Sig. OM OR e del sig. IP LI in n. 30 società tra le quali la società MO Srl.
Di tali quote venivano nominati gli amministratori giudiziari. Con successivi provvedimenti il Tribunale, sezione misure di prevenzione, liquidava ai detti amministratori un acconto sul compenso finale che per legge sarebbe spettato agli stessi. Sono stati versati quali acconti la somma di L.
1.492.560.789 traendoli dalle liquidità della MO.
All'esito della procedura il Tribunale disponeva la confisca delle quote relativa a cinque società del gruppo, mentre revocava il sequestro delle quote delle altre società.
Ciò premesso, in ragione del fatto che gli acconti agli amministratori erano stati erogati a mezzo di prelievo diretto dalla consistenza patrimoniale della MO Srl, e che ex art. 2 octies comma 3 L. n. 575/65 in caso di revoca del sequestro il compenso spettante all'amministratore è posto a carico dello Stato, l'attrice articolava una citazione in giudizio nella quale, dopo avere richiesto agli amministratori la restituzione delle somme agli stesse versate, in via subordinata evocava in giudizio il Ministero di Grazia e Giustizia e il Ministero delle Finanze per sentir dichiarare l'obbligo solidale o alternativo a corrispondere le somme versate agli amministratori, e per l'effetto condannare il Ministero di Grazia e Giustizia o il Ministero delle Finanze a pagare la detta somma di L.
1.492.560.789 oltre accessori.
Il Ministero di Grazia e Giustizia e il Ministero delle Finanze si costituivano in giudizio chiedendo dichiararsi il loro difetto di legittimazione passiva, ovvero in via pregiudiziale o preliminare dichiararsi l'incompetenza del Giudice Civile essendo competente il Giudice delle Misure di Prevenzione. In subordine, in via preliminare, dichiarare precluse le domande tutte per difetto di impugnazione dei provvedimenti del Tribunale in materia di misure di prevenzione.
In ulteriore subordine, nel merito, respingere come infondata la domanda ed in accoglimento della domanda riconvenzionale condannare la parte attrice a titolo di ingiustificato arricchimento a pagare alle amministrazioni convenute la somma di L.
3.159.333.411 oltre accessori.
Il Tribunale non esaminava l'eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata dalle amministrazioni convenute, ma respingeva la domanda sia nei confronti degli amministratori giudiziali sia nei confronti delle amministrazioni convenute, accogliendo la tesi di queste ultime circa l'erroneità del rimedio attivato, dovendo la questione essere risolta nell'ambito della impugnazione prevista dall'art. 3 ter, co. 2^, l. n. 575/65. Sul successo del gravame della MONTISERVICE, la Corte di Milano - respinta preliminarmente l'eccezione di legittimazione passiva dei due Ministeri, per non avere gli stessi indicato, ex art. 4 l. 260/58, quale altra amministrazione avrebbe dovuta essere chiamata a rispondere delle domande in questione;
ed esclusa, altresì, l'inammissibilità di tali domande, sul rilievo che la società "non aveva il potere di impugnare un provvedimento emesso in un procedimento cui essa era estranea" - confermava, poi, nel merito il dispositivo della statuizione del primo Giudice, ancorché con diversa motivazione.
Riteneva infatti che la società avesse effettivamente pagato un debito altrui (il debito cioè relativo ai compensi degli amministratori gravante sui frutti delle quote di partecipazione e non sul patrimonio delle società partecipate), ma respingeva sia la domanda della medesima di restituzione di indebito ex art. 2036, co. 1^ c.c., per esclusa sussistenza di un errore scusabile del solvens, sia la domanda di subentro, ai sensi del comma terzo del citato articolo, in quanto erroneamente formulata nei confronti delle convenute amministrazioni invece che dei titolari dei beni a suo tempo sottoposti a sequestro.
Avverso quest'ultima sentenza depositata il 29 dicembre 1998, la MONTISERVICE Srl ha proposto ricorso affidato ad un unico complesso motivo di cassazione.
I Ministeri della Giustizia e della Finanza, con ricorso incidentale condizionato, hanno riproposto l'eccezione del proprio difetto di legittimazione passiva e denunciato in ulteriore subordine, omissione di esame sulla ulteriore loro eccezione, reiterata in appello, di preclusione della domanda della MO nella sede del giudizio civile.
Tutte le parti hanno anche depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I due ricorsi, in quanto rivolti contro la medesima sentenza, debbono riunirsi, ai sensi dell'art. 335 c.p.c.
2. Le censure attinenti all'asserito difetto di legittimazione passiva dei due Ministeri convenuti [i quali neppure in questa sede hanno, per altro, indicato quale sarebbe, in tesi, l'amministrazione alternativamente legittimata] ed alla denegata ammissibilità della domanda - ancorché formulate in via subordinata dai ricorrenti incidentali - vanno esaminate con carattere di priorità, per la loro valenza pregiudiziale.
Nessuna di tali doglianze è comunque fondata.
2.1. L'eccezione di difetto di legittimazione passiva - reiterata sul rilievo che il ministero di Giustizia non risponderebbe degli atti del Tribunale imputabili allo Stato persona ed il Ministero delle Finanze non avrebbe titolo ad essere evocato in relazione a beni non acquisiti allo Stato per effetto di confisca - risulta, infatti correttamente respinta dalla Corte milanese, in ragione della omessa contestuale indicazione della amministrazione alternativamente, in tesi, legittimata.
Dovendosi, per tal profilo, ribadire che il limite introdotto, dalla disposizione di cui allo art. 4 della legge 25 marzo 1958 n. 260 (recante "modificazioni alle norme sulla rappresentanza in giudizio dello Stato"), alla rilevanza dell'erronea individuazione dell'autorità amministrativa competente a stare in giudizio (limite in virtù del quale l'errore di identificazione della persona alla quale l'atto introduttivo del giudizio e ogni altro atto doveva essere notificato, deve essere eccepito dall'Avvocatura dello Stato nella prima udienza, con la contemporanea indicazione della persona alla quale l'atto deve essere notificato;
eccezione dalla cui formulazione discende la rimessione in termini della parte attrice, alla quale il giudice deve assegnare un termine entro il quale l'atto introduttivo deve essere rinnovato), opera non solo con riguardo alla ipotesi di erronea "vocatio in ius", in luogo del Ministro titolare di una determinata branca della P.A., di altra persona preposta ad un ufficio della stessa, ma anche con riferimento all'ipotesi di "vocatio in ius" di un Ministro diverso da quello effettivamente "competente" in relazione alla materia dedotta in giudizio (cfr. nn. 10806/2000, 10890/96), attesa anche l'unitarietà ed indivisibilità della personalità giuridica dello Stato (nn. 1868/99; 6939/83).
2.2. Nè poi sussiste l'omissione di esame e pronuncia, di cui alla residua doglianza del ricorso in esame, in ordine alle ulteriori eccezioni di inammissibilità della domanda formulate in via subordinata dai Ministeri sul rilievo che questa "avrebbe potuto farsi valere unicamente nell'ambito del procedimento giurisdizionale di applicazione della misura di prevenzione" e che comunque sarebbe mancata l'impugnazione dei provvedimenti in quel contesto adottati. Su tali censure i giudici dell'appello non hanno, infatti, mancato di portare il loro esame ed hanno puntualmente - e correttamente - replicato che la MO (la quale ha comunque proposto una tipica azione civile, ex art. 2036 c.c.) "non aveva il potere di impugnare il provvedimento col quale essa era estranea. ne' poteva averne l'onere giacché comunque quel provvedimento non spiegava una diretta efficacia nei suoi confronti".
2.3. Il ricorso delle due Amministrazioni va pertanto integralmente respinto.
3. Può passarsi quindi all'esame del ricorso principale che - in relazione alla sola domanda (subordinata) tuttora coltivata dalla società nei confronti dei Ministeri e sulla premessa, non censurata ex adverso, del carattere soggettivamente "indebito" del pagamento (di compensi agli amministratori delle quote sequestrate) effettuato dalla medesima società - pone il quesito della retta esegesi dell'art.
2 - octies, co. 3^, della l. 575/65, per il profilo se, nel caso (quale nella specie in concreto verificatosi) di revoca del sequestro giudiziario di quote societarie inizialmente disposto in applicazione di misure di sicurezza antimafia ai sensi della legge 575 precitata, gli esborsi per provvedere ai "compensi" degli amministratori giudiziari siano imputabili al soggetto passivo della misura preventiva - come ritenuto dai giudici a quibus - ovvero facciano carico allo Stato, come viceversa sostenuto dalla ricorrente. La quale, in via gradata, denuncia l'illegittimità, in riferimento agli - artt. 3 e 24 Costituzione, del predetto art.
2 - octies, - co. 3, l. 1965 n. 575, ove diversamente interpretato.
3.1. Al riguardo la norma che si assume violata - dopo aver nei due suoi primi comma, relativamente alle "spese per la conservazione e l'amministrazione dei beni" in sequestro, rispettivamente disposto che esse "sono sostenute dall'amministratore mediante prelevamento dalle somme da lui riscosse a qualunque titolo" e che, nel caso di insufficienza di dette somme, quelle spese "sono anticipate dallo Stato con diritto di recupero nei confronti del titolare del bene" - espressamente poi stabilisce, al successivo comma terzo, relativamente alle "spese per compenso all'amministratore", che esse, in caso di confisca del bene, "sono inserite nel conto gestione" o, se incapiente, "sono anticipate dallo Stato senza diritto a recupero" (1^ alinea), se il sequestro è revocato, sono del pari poste "a carico dello Stato" (2^ aliena comma cit.).
Ora appunto, per quel che in particolare attiene alle "spese per compenso" al custode giudiziario, per le quali si controverte, ha ritenuto la Corte di merito che dal complessivo e combinato disposto delle norme su richiamate si desuma un "doppio regime" di imputazione delle stesse, nel senso che esse, restino, rispettivamente, a carico "dello Stato" ovvero "del titolare del bene" (nei cui confronti avrebbe "diritto di recupero" lo Stato che le ha anticipate) secondo che la revoca della misura di prevenzione sia o non conseguente ad una precedente confisca dei beni sequestrati.
3.2 Ma una tale interpretazione effettivamente non resiste a critica. In primo luogo, perché essa stravolge la stessa lettera e la sistematica della legge, con il riferire arbitrariamente alle "spese per compenso dell'amministratore", disciplinate dal comma terzo dell'articolo in esame, la previsione del "recupero nei confronti del titolare del bene" contenuta nel precedente comma secondo che (al pari del comma primo, cui si raccorda) ha riguardato, invece, alla diversa voce delle "spese necessarie per la conservazione ed amministrazione dei beni".
In secondo luogo, perché l'ipotesi che la Corte territoriale ha ritenuto giuridicamente e processualmente possibile - che i beni, oggetto della misura di prevenzione, possano essere in un primo tempo acquisiti allo Stato per effetto di confisca e, in un secondo tempo, ritrasferiti al precedente titolare a seguito di revoca del sequestro - (ipotesi) alla quale dovrebbe ricollegarsi il preteso (alternativo) regime di originaria assunzione allo Stato delle spese in questione e di successivo loro recupero nei confronti del titolare, è assolutamente invece implausibile ed è comunque espressamente contraddetta dal disposto dell'art. 2 ter, comma 4^ e 5^, della stessa legge 575. A tenore del quale i provvedimenti di confisca diventano "esecutivi", e comportano quindi la traslazione del bene allo Stato, solo con l'acquisita "definitività" della relativa pronuncia;
il che evidentemente esclude la possibilità che possa ad essi poi sovrapporsi una successiva revoca del sequestro. In terzo luogo, perché l'esegesi che si respinge non è certo in sintonia con la complessiva ratio legis (quale trasparentemente emerge anche dai lavori preparatori). Dalla quale si desume, invece, che, coerentemente alla operata individuazione di una doppia categoria di spese - (a)"necessarie per la conservazione e l'amministrazione dei beni"; (b)"per il pagamento del compenso all'amministratore" - il legislatore ha approntato una doppia disciplina, rispettivamente, nei commi primo e secondo (per le spese sub a) e nel comma terzo dell'art. 2 octies l. 575/65 (per quelle sub b).
Disciplina così diversificata, dunque, in funzione della finalità degli esborsi [e non della pretesa consecuzione o meno della eventuale revoca del sequestro ad una precedente confisca del bene], in applicazione, per le spese sub a), del principio che i costi di gestione e conservazione del bene sequestrato seguono il bene stesso e, con esso, il suo titolare (trattandosi di costi che sarebbero comunque su di lui gravanti anche se il bene non fosse mai uscito dalla sua sfera di disponibilità); ed in applicazione, per le somme sub b), del parallelo principio, di pari portata generale, che le spese giudiziali [e tali sono quelli per compenso all'ausiliare giudiziario, in quanto inserite all'interno del procedimento giurisdizionale di applicazione della misura di sicurezza] debbono essere imputate secondo i criteri della soccombenza e della causalità.
Con la conseguenza che dette ultime spese (per compenso all'amministratore), in caso di revoca del sequestro, non possono far carico al titolare del bene, che è andato esente da ogni responsabilità anche in ordine alla causazione della procedura, e debbono essere allora poste "a carico dello Stato", come appunto dispone il riferito comma terzo (2^ alinea) della norma in esame. 3.3 È effettivamente, quindi, errata la diversa interpretazione dell'-art. 2 octies l. cit. presupposta dalla sentenza impugnata, per cui va accolta, nel suo nucleo principale, la censura formulata, per tal profilo, dalla società, con assorbimento delle ulteriori censure subordinate del medesimo suo ricorso.
4. La sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione alla censura accolta, con il conseguente rinvio della causa, ad altra Sezione della stessa Corte di Milano, per l'esatta quantificazione delle somme spettanti all'attrice a titolo restitutorio e dei relativi accessori.
Alla stessa Corte si demanda di provvedere anche in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte riunisca i ricorsi;
rigetta il ricorso incidentale ed accoglie quello principale;
cassa la sentenza impugnata, in relazione alla censura accolta, e rinvia la causa anche per le spese ad altra Sezione della Corte di Milano.
Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2001