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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 01/04/2025, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE e LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2562 /2024
Oggi 01/04/2025, preso atto delle note sostitutive di udienza depositate nell'interesse di dall'avv. DI PIETRA ANDREA Parte_1
nonché omessa costituzione del Controparte_1
[...]
Il Giudice
Cont Dichiara la contumacia del ritualmente evocato in giudizio e non costituitosi e, dopo breve camera di consiglio, decide la causa come da sentenza che allega al presente verbale e di cui dà lettura.
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE E LAVORO in composizione monocratica, nella persona del giudice Cinzia Immordino, all'esito della discussione scritta, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2562/2024 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Andrea Di Pietra ( per procura Email_1
in atti
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Ministro pro tempore
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente indicata in epigrafe lamenta di non aver potuto usufruire, in quanto docente a tempo determinato, dell'erogazione della somma annua di € 500,00 di cui all'art. 1, comma
121 e ss., della l. n. 107/2015 (c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado); ha esposto che il
2 D.P.C.M. del 23.09.2015, adottato in attuazione dell'art. 1, comma 122, della l. n. 107/2015,
individua quali destinatari della suddetta somma i soli “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali” e non anche i docenti a tempo determinato;
ha contestato la legittimità di tale esclusione, denunciando la violazione degli artt. 2, 3, 35 e 97 Cost., delle clausole 4 e 6 allegate alla direttiva 1999/70/CE, dell'art. 25 del
D.lgs. n. 81/2015 e dell'art. 2 del D.L. n. 22/2020, chiedendo quindi, di condannare le amministrazioni resistenti al pagamento delle relative somme mediante assegnazione della
“Carta elettronica” accreditando sulla detta carta l'importo nominale di € 1.000,00.
Il ha omesso di costituirsi ed è dichiarato contumace. Controparte_1
In assenza di attività istruttoria, la causa è stata discussa all'odierna udienza.
Ciò premesso, il ricorso va rigettato.
E' noto che la clausola n. 4, par. 1, dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE
- secondo cui “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non
possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per
il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano
ragioni oggettive”- trovi applicazione nei confronti di tutti i lavoratori che forniscono prestazioni retribuite nell'ambito di un rapporto di impiego a tempo determinato che li vincola al loro datore di lavoro (cfr. ordinanza del 22 marzo 2018, C- Parte_2
315/17, punto 38 e giurisprudenza ivi citata) ed è applicabile anche ai rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le amministrazioni e con altri enti del settore pubblico (cfr.
ordinanza del 22 marzo 2018, C-315/17, punto 39). Parte_2
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha invero costantemente precisato che il principio di non discriminazione richiede che situazioni comparabili non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia oggettivamente giustificato (cfr. sentenza del 5 giugno 2018, Grupo
Norte Facility, C-574/16, EU:C:2018:390, punto 46). A tale riguardo, il principio di non discriminazione è stato attuato e concretizzato dall'accordo quadro soltanto riguardo alle differenze di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in situazioni comparabili (sentenza del 5 giugno 2018, Grupo
3 Norte Facility, C-574/16, EU:C:2018:390, punto 47 e giurisprudenza ivi citata). La Corte ha inoltre precisato che, al fine di valutare se le persone interessate esercitino un lavoro identico o simile nel senso dell'accordo quadro occorre stabilire, conformemente alla clausola 3,
punto 2, e alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, se, tenuto conto di un insieme di fattori, come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego, si possa ritenere che tali persone si trovino in una situazione comparabile (sentenza del 5
giugno 2018, Grupo Norte Facility, C-574/16, punto 48).
È stato, inoltre, affermato che la nozione di “ragioni oggettive” di cui alla clausola 4,
punto 1, dell'accordo quadro richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità,
sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18,
EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).
La ricorrente rientra dunque nella nozione di “lavoratore a tempo determinato”, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro: invero, è stata assunta dal
[...]
in qualità di docente e ha prestato attività lavorativa nel corso dell'anno Controparte_1
scolastico 2021/2022 dal 27.1.2022 al 30.6.2022 e per l'anno 2023/2024 dal 2.1.2024 al 30.6.2024
(cfr. documentazione in atti).
L'arco temporale dei contratti in questione impedisce tuttavia di configurare il carattere di “annualità” quale presupposto della continuità didattica richiesto dalla Cassazione (cfr.,
sentenza del 27 ottobre 2023 n. sezionale 4090/2023).
Il Collegio ha infatti espressamente evidenziato che lo strumento della Carta docenti sia volto a garantire il “sostegno della didattica su un piano di durata almeno annuale”.
4 Discende dalle superiori assorbenti considerazioni che la ricorrente non ha diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione di cui all'art. 1, co. 121, della L. 13 luglio 2015 n. 107 per gli anni scolastici 2021/2022 e 2023/2024.
Cont Spese irripetibili stante la mancata costituzione del .
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Il ricorso va rigettato;
2. Spese irripetibili.
Marsala, 1.4.2025
IL GIUDICE
-Cinzia Immordino
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Cinzia
Immordino in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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