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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 09/12/2025, n. 5414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5414 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12060/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
* * *
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Alfredo De Leonardis, nel procedimento iscritto al n. R.G. 12060/2023 promosso da
nata in [...] il [...]; Parte_1
nato in Brasile il [...], in [...] e in qualità di padre esercente la Persona_1 responsabilità genitoriale sui figli minori:
nato in [...] il [...]; Per_2
nata in [...] il [...]; Per_3
nata in Brasile il [...], in [...] e in qualità di madre esercente la Parte_2 responsabilità genitoriale sui figli minori:
nato in [...] il [...]; Persona_4
nato in [...] il [...]; Persona_5
, nata in Brasile il [...], in [...] e in qualità di madre esercente la Parte_3 responsabilità genitoriale sulla figlia minore:
, nata in [...] il [...]; Persona_6
, nata in Brasile il [...], in [...] e in qualità di madre Controparte_1 esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore: nato in [...] il [...]; Persona_7
nato in [...] il [...]; Persona_8
nato in [...] il [...]; CP_2
, nato in Brasile il [...], in [...] e in qualità di padre esercente la Parte_4 responsabilità genitoriale sul figlio minore:
, nato in [...] il [...]; Persona_9
, nata in Brasile il [...], in [...] e in qualità di madre Parte_5 esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori:
, nato in [...] il [...]; Persona_10
, nata in [...] il [...]; Persona_11
, nata in Brasile il [...], in [...] e nella sua Parte_6 qualità di madre esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori:
, nato in [...] il [...]; Persona_12
, nata in [...] il [...]; Controparte_3
, nato in [...] il [...]; Controparte_4
, nato in [...] il [...]; Parte_7
, nata in [...] il [...]; Parte_8
con il patrocinio dagli avv.ti Valeria Saitta e Riccardo De Simone
-RICORRENTI- contro
, con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Controparte_5
Brescia
-RESISTENTE-
2 PUBBLICO MINISTERO in sede
-INTERVENUTO-
In esito all'udienza del 30.10.2025, tenutasi nelle forme previste dall'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(ai sensi dell'art. 281-terdecies c.p.c.)
* * *
RILEVATO IN FATTO
1. Con atto depositato il 06/10/2023, i ricorrenti hanno chiesto l'accertamento della loro cittadinanza italiana iure sanguinis.
Si procede ai sensi dell'art. 3 co. 2 del D.lgs. n. 13/17 («Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana»); dell'art. 4 co. 5 II periodo del medesimo D.lgs., introdotto dalla Legge n. 206/22 a decorrere dal 22.6.22 («Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani») e dell'art. 19-bis del D.lgs. n. 150/11 («Le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana sono regolate dal rito semplificato di cognizione»).
2. A sostegno della domanda, i ricorrenti deducono di essere discendenti del cittadino italiano
nato a [...] il [...], chiedendo l'accertamento Persona_13 del loro status di cittadini italiani iure sanguinis.
3. Il , tramite l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, si è costituito in Controparte_5 giudizio il 14.11.2024, chiedendo di valutare nel merito la domanda previo accertamento di eventuali cause estintive del diritto.
4. Il Pubblico Ministero, cui il ricorso è stato comunicato in data 19.6.2024, si è limitato a prenderne visione.
5. Il Giudice ha fissato udienza – anche per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa ai sensi degli artt. 281-terdecies e 281-sexies c.p.c. – in data 30.10.2025, sostituendola ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. In data 17.10.2025 parte ricorrente ha tempestivamente depositato nota scritta, con cui si è riportata al contenuto del ricorso, insistendo per il suo accoglimento. La causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione.
* * *
RITENUTO IN DIRITTO
1. Il ricorso non è fondato e pertanto deve essere rigettato. Preliminarmente, è opportuno precisare che il Comune di Motteggiana (MN), luogo di nascita dell'avo dei ricorrenti è divenuto parte del Regno d'Italia il Persona_13
20.11.1866 con il nome di , per poi cambiare denominazione il 14.02.1868 in Parte_9
3 Per_14
È pacifico ritenere che, alla data di nascita del ricorrente risalente al 1840, il comune della provincia di Mantova rientrava nel territorio assoggettato alla dominazione dell'Impero Austro-Ungarico, con conseguente applicazione del Codice civile austriaco (ABGB). Il codice, all'art. 13, contemplava la perdita della cittadinanza austriaca come conseguenza dell'emigrazione (“Chi lascia l'Impero Asburgico senza un'intenzione di ritorno o senza darne notizia alle autorità, perde la cittadinanza dell'Impero”).
I ricorrenti non hanno fornito la prova circa la presenza dell'avo in Persona_13
Italia successivamente all'anno 1866, data di annessione del territorio di al Regno Per_14 italiano, mentre hanno prodotto un certificato di matrimonio del medesimo, debitamente tradotto e apostillato, dal quale si evince che l'avo ha contratto matrimonio in Brasile nel 1887. Dalle risultanze istruttorie, risulta, pertanto, che i ricorrenti non hanno allegato alcuna prova circa la data di emigrazione del loro ascendente e, di conseguenza, nemmeno in riferimento all'acquisizione della cittadinanza italiana.
Il possesso della cittadinanza italiana in capo all'avo, così come la sua trasmissione ai discendenti, costituisce un fatto costitutivo e come tale è onere dei ricorrenti darne la prova, mentre costituisce fatto estintivo la perdita della cittadinanza, il cui onere della prova grava in capo al resistente
. CP_5
Nel caso di specie, poiché l'avo è nato nel territorio dell'Impero Austro-Ungarico e non ha dato prova della sua presenza in Italia dopo l'annessione del territorio al Regno d'Italia, si ritiene che i ricorrenti non abbiano fornito la prova circa il possesso della cittadinanza italiana in capo all'ascendente, fatto costitutivo di cui gli stessi sono onerati. Di conseguenza, non avendo l'avo la cittadinanza italiana, nemmeno i ricorrenti possono averla acquisita iure sanguinis.
2. Tenuto conto della peculiarità della materia e della difficile esegesi del dettato normativo, sussistono giustificati motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
- rigetta le domande formulate dai ricorrenti.
- compensa per intero le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Brescia, il 5 dicembre 2025
Il Giudice Dott. Alfredo De Leonardis
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
* * *
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Alfredo De Leonardis, nel procedimento iscritto al n. R.G. 12060/2023 promosso da
nata in [...] il [...]; Parte_1
nato in Brasile il [...], in [...] e in qualità di padre esercente la Persona_1 responsabilità genitoriale sui figli minori:
nato in [...] il [...]; Per_2
nata in [...] il [...]; Per_3
nata in Brasile il [...], in [...] e in qualità di madre esercente la Parte_2 responsabilità genitoriale sui figli minori:
nato in [...] il [...]; Persona_4
nato in [...] il [...]; Persona_5
, nata in Brasile il [...], in [...] e in qualità di madre esercente la Parte_3 responsabilità genitoriale sulla figlia minore:
, nata in [...] il [...]; Persona_6
, nata in Brasile il [...], in [...] e in qualità di madre Controparte_1 esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore: nato in [...] il [...]; Persona_7
nato in [...] il [...]; Persona_8
nato in [...] il [...]; CP_2
, nato in Brasile il [...], in [...] e in qualità di padre esercente la Parte_4 responsabilità genitoriale sul figlio minore:
, nato in [...] il [...]; Persona_9
, nata in Brasile il [...], in [...] e in qualità di madre Parte_5 esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori:
, nato in [...] il [...]; Persona_10
, nata in [...] il [...]; Persona_11
, nata in Brasile il [...], in [...] e nella sua Parte_6 qualità di madre esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori:
, nato in [...] il [...]; Persona_12
, nata in [...] il [...]; Controparte_3
, nato in [...] il [...]; Controparte_4
, nato in [...] il [...]; Parte_7
, nata in [...] il [...]; Parte_8
con il patrocinio dagli avv.ti Valeria Saitta e Riccardo De Simone
-RICORRENTI- contro
, con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Controparte_5
Brescia
-RESISTENTE-
2 PUBBLICO MINISTERO in sede
-INTERVENUTO-
In esito all'udienza del 30.10.2025, tenutasi nelle forme previste dall'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(ai sensi dell'art. 281-terdecies c.p.c.)
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RILEVATO IN FATTO
1. Con atto depositato il 06/10/2023, i ricorrenti hanno chiesto l'accertamento della loro cittadinanza italiana iure sanguinis.
Si procede ai sensi dell'art. 3 co. 2 del D.lgs. n. 13/17 («Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana»); dell'art. 4 co. 5 II periodo del medesimo D.lgs., introdotto dalla Legge n. 206/22 a decorrere dal 22.6.22 («Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani») e dell'art. 19-bis del D.lgs. n. 150/11 («Le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana sono regolate dal rito semplificato di cognizione»).
2. A sostegno della domanda, i ricorrenti deducono di essere discendenti del cittadino italiano
nato a [...] il [...], chiedendo l'accertamento Persona_13 del loro status di cittadini italiani iure sanguinis.
3. Il , tramite l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, si è costituito in Controparte_5 giudizio il 14.11.2024, chiedendo di valutare nel merito la domanda previo accertamento di eventuali cause estintive del diritto.
4. Il Pubblico Ministero, cui il ricorso è stato comunicato in data 19.6.2024, si è limitato a prenderne visione.
5. Il Giudice ha fissato udienza – anche per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa ai sensi degli artt. 281-terdecies e 281-sexies c.p.c. – in data 30.10.2025, sostituendola ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. In data 17.10.2025 parte ricorrente ha tempestivamente depositato nota scritta, con cui si è riportata al contenuto del ricorso, insistendo per il suo accoglimento. La causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione.
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RITENUTO IN DIRITTO
1. Il ricorso non è fondato e pertanto deve essere rigettato. Preliminarmente, è opportuno precisare che il Comune di Motteggiana (MN), luogo di nascita dell'avo dei ricorrenti è divenuto parte del Regno d'Italia il Persona_13
20.11.1866 con il nome di , per poi cambiare denominazione il 14.02.1868 in Parte_9
3 Per_14
È pacifico ritenere che, alla data di nascita del ricorrente risalente al 1840, il comune della provincia di Mantova rientrava nel territorio assoggettato alla dominazione dell'Impero Austro-Ungarico, con conseguente applicazione del Codice civile austriaco (ABGB). Il codice, all'art. 13, contemplava la perdita della cittadinanza austriaca come conseguenza dell'emigrazione (“Chi lascia l'Impero Asburgico senza un'intenzione di ritorno o senza darne notizia alle autorità, perde la cittadinanza dell'Impero”).
I ricorrenti non hanno fornito la prova circa la presenza dell'avo in Persona_13
Italia successivamente all'anno 1866, data di annessione del territorio di al Regno Per_14 italiano, mentre hanno prodotto un certificato di matrimonio del medesimo, debitamente tradotto e apostillato, dal quale si evince che l'avo ha contratto matrimonio in Brasile nel 1887. Dalle risultanze istruttorie, risulta, pertanto, che i ricorrenti non hanno allegato alcuna prova circa la data di emigrazione del loro ascendente e, di conseguenza, nemmeno in riferimento all'acquisizione della cittadinanza italiana.
Il possesso della cittadinanza italiana in capo all'avo, così come la sua trasmissione ai discendenti, costituisce un fatto costitutivo e come tale è onere dei ricorrenti darne la prova, mentre costituisce fatto estintivo la perdita della cittadinanza, il cui onere della prova grava in capo al resistente
. CP_5
Nel caso di specie, poiché l'avo è nato nel territorio dell'Impero Austro-Ungarico e non ha dato prova della sua presenza in Italia dopo l'annessione del territorio al Regno d'Italia, si ritiene che i ricorrenti non abbiano fornito la prova circa il possesso della cittadinanza italiana in capo all'ascendente, fatto costitutivo di cui gli stessi sono onerati. Di conseguenza, non avendo l'avo la cittadinanza italiana, nemmeno i ricorrenti possono averla acquisita iure sanguinis.
2. Tenuto conto della peculiarità della materia e della difficile esegesi del dettato normativo, sussistono giustificati motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
- rigetta le domande formulate dai ricorrenti.
- compensa per intero le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Brescia, il 5 dicembre 2025
Il Giudice Dott. Alfredo De Leonardis
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