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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 11/07/2025, n. 352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 352 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 341 /2024
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile - Ufficio del Giudice del Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N. 341 /2024
TRA
ed altri Parte_1
Parte ricorrente
E
Controparte_1
Parte resistente
Oggi, 20/06/2025 ore 10:50, innanzi alla dr.ssa Cristina Mancini, sono comparsi:
- per parte ricorrente l'avv. Leonardo Rossi;
- per parte convenuta l'avv. Laura Brogi.
I difensori discutono riportandosi al contenuto dei propri atti difensivi. I difensori discutono riportandosi al contenuto dei propri atti difensivi. L'avv. Rossi, in caso di vittoria, di spese, si dichiara antistatario.
Il giudice, autorizzate le parti ad allontanarsi, si ritira in camera di consiglio per deliberare.
All'esito, pronuncia sentenza depositando il dispositivo, che si dà per letto in assenza delle parti, riservando il deposito delle motivazioni di sessanta giorni.
Camera di consiglio conclusa alle ore 16.00
Il Giudice
Dr.ssa Cristina Mancini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del giudice dr.ssa Cristina Mancini, ha pronunciato la seguente
D I S P O S I T I V O D I S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 341 / 2024 r.g. promossa da:
, , e , con il Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 patrocinio dell'avv. Leonardo Rossi;
Parti ricorrenti contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio Controparte_1 dell'avv. Laura Brogi;
Parte resistente
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) in accoglimento del ricorso, accerta il diritto dei ricorrenti a godere del servizio mensa o di modalità alternative di fruizione del pasto anche con riferimento ai turni notturni e festivi superiori a sei ore;
2) condanna l' resistente al pagamento delle seguenti somme, a titolo di risarcimento dei relativi CP_1 danni, quantificate nello specifico:
- quanto alla sig.ra Euro 1.092,00 in riferimento al periodo 01.10.2021 – 31.03.2024; Parte_1
- quanto al sig. Euro 1.976,80 in riferimento al periodo 01.01.2020 – 16.04.2024; Parte_2
Pag. 2 di 3 - quanto al sig. Euro 2.447,20 in riferimento al periodo 02.04.2019 – Parte_3
17.04.2024;
- quanto al sig. Euro 1.209,60 in riferimento al periodo 01.05.2021 – 31.03.2024; Parte_4
- quanto alla sig.ra Euro 2.296,00 in riferimento al periodo 02.04.2019 – 17.04.2024. Parte_5
il tutto oltre interessi fino al saldo;
3) condanna l' resistente al pagamento delle spese di lite sostenute dai ricorrenti, che liquida per CP_1
l'intero in €. 3.000,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P., se dovute come per legge, da porsi in favore del difensore antistatario.
Motivazione riservata in sessanta giorni.
Così deciso in Prato, l'11 luglio 2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Cristina Mancini
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TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile - Ufficio del Giudice del Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N. 341 /2024
TRA
ed altri Parte_1
Parte ricorrente
E
Controparte_1
Parte resistente
Oggi, 20/06/2025 ore 10:50, innanzi alla dr.ssa Cristina Mancini, sono comparsi:
- per parte ricorrente l'avv. Leonardo Rossi;
- per parte convenuta l'avv. Laura Brogi.
I difensori discutono riportandosi al contenuto dei propri atti difensivi. I difensori discutono riportandosi al contenuto dei propri atti difensivi. L'avv. Rossi, in caso di vittoria, di spese, si dichiara antistatario.
Il giudice, autorizzate le parti ad allontanarsi, si ritira in camera di consiglio per deliberare.
All'esito, pronuncia sentenza depositando il dispositivo, che si dà per letto in assenza delle parti, riservando il deposito delle motivazioni di sessanta giorni.
Camera di consiglio conclusa alle ore 16.00
Il Giudice
Dr.ssa Cristina Mancini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del giudice dr.ssa Cristina Mancini, ha pronunciato la seguente
D I S P O S I T I V O D I S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 341 / 2024 r.g. promossa da:
, , e , con il Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 patrocinio dell'avv. Leonardo Rossi;
Parti ricorrenti contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio Controparte_1 dell'avv. Laura Brogi;
Parte resistente
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) in accoglimento del ricorso, accerta il diritto dei ricorrenti a godere del servizio mensa o di modalità alternative di fruizione del pasto anche con riferimento ai turni notturni e festivi superiori a sei ore;
2) condanna l' resistente al pagamento delle seguenti somme, a titolo di risarcimento dei relativi CP_1 danni, quantificate nello specifico:
- quanto alla sig.ra Euro 1.092,00 in riferimento al periodo 01.10.2021 – 31.03.2024; Parte_1
- quanto al sig. Euro 1.976,80 in riferimento al periodo 01.01.2020 – 16.04.2024; Parte_2
Pag. 2 di 3 - quanto al sig. Euro 2.447,20 in riferimento al periodo 02.04.2019 – Parte_3
17.04.2024;
- quanto al sig. Euro 1.209,60 in riferimento al periodo 01.05.2021 – 31.03.2024; Parte_4
- quanto alla sig.ra Euro 2.296,00 in riferimento al periodo 02.04.2019 – 17.04.2024. Parte_5
il tutto oltre interessi fino al saldo;
3) condanna l' resistente al pagamento delle spese di lite sostenute dai ricorrenti, che liquida per CP_1
l'intero in €. 3.000,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P., se dovute come per legge, da porsi in favore del difensore antistatario.
Motivazione riservata in sessanta giorni.
Così deciso in Prato, l'11 luglio 2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Cristina Mancini
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